N. 121 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ambiente  -  Rifiuti  -  Esclusione dalla categoria dei rifiuti delle
  terre e delle rocce da scavo, destinate all'utilizzo per reinterri,
  riempimenti,  rilevati  e  macinati  -  Denunciato contrasto con la
  normativa  comunitaria  in materia nonche' inosservanza dei vincoli
  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  -  Sopravvenienza  di una
  nuova  disciplina  -  Necessita' di valutare l'incidenza del mutato
  quadro  normativo  sulla  rilevanza  della questione - Restituzione
  degli atti al giudice remittente.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n. 152  (Norme in materia ambientale),
promosso   con   ordinanza  del  12  giugno  2006  dalla  Commissione
tributaria regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla Regione
Toscana  contro Carta Bruno ed altri, iscritta al n. 680 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di costituzione del Consorzio Cavet nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
   Ritenuto che, con ordinanza in data 12 giugno 2006, la Commissione
tributaria  regionale della Toscana ha sollevato, in riferimento agli
artt.   11  e  117  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in  materia  ambientale),  nella  parte  in cui - in contrasto con la
nozione di rifiuto stabilita dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE,
ed  elaborata  dalla  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee -
esclude,  a certe condizioni, che le terre e le rocce da scavo, anche
di   gallerie,   destinate   all'effettivo  utilizzo  per  reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, costituiscano rifiuti;
     che, in punto di fatto, il giudice rimettente premette di essere
investito  in  sede  di  appello di una controversia, vertente tra la
Regione  Toscana  e  il  Consorzio  CAVET -  Consorzio Alta Velocita'
Emilia Toscana, relativa alla legittimita' di atti impositivi, emessi
in data 29 ottobre 2001, concernenti il mancato pagamento del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
     che  il giudice a quo, dopo aver proceduto ad un'ampia disamina,
anche  dal  punto  di  vista diacronico, della normativa nazionale in
materia di rifiuti e di quella comunitaria, e dopo avere ricordato la
distinzione,  emergente dalla giurisprudenza comunitaria, tra residuo
e  sottoprodotto,  osserva  che, anche alla luce della giurisprudenza
della  Corte  di  giustizia,  occorre  circoscrivere  la  nozione  di
sottoprodotto  alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un
materiale  o  di  una  materia prima sia non solo eventuale ma certo,
senza   trasformazione  preliminare  e  nel  corso  del  processo  di
produzione;
     che  il  rimettente  osserva  che  la  Corte  di  cassazione «ha
mostrato  di avere definitivamente scelto l'opzione della non diretta
applicabilita'  della  normativa  comunitaria,  e  della  conseguente
necessita' di rimessione della questione alla Corte costituzionale in
due  recenti  occasioni,  anche  se  con  riferimento  alla pregressa
disciplina:  una prima volta con specifica attenzione alla nozione di
rifiuto,   ed   una   seconda  volta  con  riguardo  alla  previsione
agevolatrice  contenuta  nell'art.  30»  del  d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, «riprodotta nel nuovo d.lgs. n. 152 del 2006»;
     che  la  Commissione tributaria regionale afferma di condividere
la scelta processuale del giudice di legittimita', rilevando come «la
ricaduta  pratica delle osservazioni svolte sul presente procedimento
e'  avvalorata  dalla  esistenza  della  vertenza  tra la Commissione
europea  e  la  Repubblica  italiana,  causa C-194/05, per violazione
della  direttiva  in materia in relazione alla disciplina introdotta»
dall'art.  10  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, e dall'art. 1,
commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
     che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituito  il
Consorzio   CAVET,   parte   del  giudizio  a  quo,  concludendo  per
l'inammissibilita'   o   per   l'infondatezza   della   questione  di
legittimita' costituzionale;
     che  la  questione sarebbe inammissibile, perche' l'ordinanza di
rimessione non indica in alcun modo le ragioni per cui ritiene che la
questione  sollevata  sia  rilevante  ai  fini  della definizione del
giudizio  a  quo,  dato  che la disposizione non era ancora in vigore
all'epoca  in  cui  la  Regione  Toscana  ha  esercitato  la  pretesa
impositiva,  e  non  manifestamente  infondata,  tanto piu' che, come
risulta  dalla  relazione  illustrativa  al  decreto  legislativo, la
disposizione  censurata  e'  stata  formulata  in  recepimento  delle
indicazioni fornite dalla Commissione europea;
     che,  in  ogni caso, la questione sarebbe inammissibile, perche'
non rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, avente ad
oggetto  atti  impositivi  emessi  nel  2001,  in  esso continuando a
trovare  applicazione  altre  disposizioni  di legge, vale a dire gli
artt.  7  e 8 del d.lgs. n. 22 del 1997, come modificati dall'art. 10
della legge n. 93 del 2001 ed interpretati in via autentica dall'art.
1, commi 17, 18 e 19, della legge n. 443 del 2001;
     che,  nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata,
giacche',  ai  sensi  del  denunciato  art. 186 del d.lgs. n. 152 del
2006,  le  terre  e  le  rocce  da  scavo non sono qualificabili come
rifiuti  a  condizione  che non siano inquinate (o meglio, presentino
una  concentrazione  di  inquinanti  limitata), siano riutilizzate in
modo  certo,  senza  alcun trattamento preliminare, secondo modalita'
progettualmente  previste  e  compatibili  con  l'ambiente, approvate
dalle autorita' competenti ed entro un determinato periodo di tempo;
     che,  pertanto,  il  legislatore  nazionale non avrebbe previsto
alcuna  generale  esclusione  a  priori  delle terre e delle rocce da
scavo  dalla  normativa in materia di rifiuti, dato che le specifiche
condizioni indicate, in presenza delle quali i materiali in questione
non sono rifiuti, devono verificarsi di volta in volta;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e,  comunque, per
l'infondatezza della questione;
     che  la  difesa erariale osserva in particolare che i fatti, cui
si  correla la pretesa tributaria della Regione Toscana nei confronti
del Consorzio CAVET, sono avvenuti anteriormente al 2001, epoca nella
quale  era  vigente  una  disciplina  delle terre da scavo diversa da
quella  censurata  dal  giudice  rimettente,  il quale avrebbe dovuto
valutare  questo  aspetto  prima  di rimettere la questione al vaglio
della Corte costituzionale;
     che   l'Avvocatura   generale,  in  una  memoria  depositata  in
prossimita'   della   Camera  di  consiglio,  ricorda  che  la  norma
denunciata  e'  stata  novellata  dal  decreto legislativo 16 gennaio
2008,  n. 4  (Ulteriori  disposizioni  correttive  ed integrative del
decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale),  il  quale  ha  previsto  garanzie  ulteriori  del certo
riutilizzo  delle  terre  e delle rocce da scavo, condizione, questa,
ritenuta   essenziale   dalla  Corte  di  Lussemburgo  per  escludere
l'osservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiuti;
     che  la nuova disposizione - si osserva - conferma e rafforza il
ruolo del progetto, oggetto di accurata analisi per verificare che il
riutilizzo  delle  terre  e  delle  rocce da scavo non solo sia stato
previsto,  ma  sia  anche  tecnicamente  possibile,  ed  introduce un
termine massimo entro il quale il riutilizzo deve avvenire.
   Considerato  che la questione, sollevata in riferimento agli artt.
11   e   117,  primo  comma,  della  Costituzione  dalla  Commissione
tributaria  regionale  della Toscana, investe l'art. 186 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui
-  in  contrasto  con la nozione di rifiuto stabilita dalle direttive
75/442/CEE  e  91/156/CEE,  ed  elaborata  dalla Corte di giustizia -
esclude,  a certe condizioni, che le terre e le rocce da scavo, anche
di   gallerie,   destinate   all'effettivo  utilizzo  per  reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, costituiscano rifiuti;
     che,    successivamente    all'ordinanza   di   rimessione,   la
disposizione  denunciata  e'  stata sostituita dall'art. 2, comma 23,
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale);
     che,  pertanto,  e'  necessario  restituire  gli atti al giudice
rimettente,   onde  consentirgli  di  valutare  l'incidenza  di  tale
modifica  normativa  sulla  perdurante  rilevanza  nel giudizio a quo
della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla Commissione tributaria
regionale della Toscana.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola