N. 124 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio   di   legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
  Intervento  -  Inosservanza  del  prescritto  termine  perentorio -
  Inammissibilita'.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 4, commi 3 e 4.
Previdenza  -  Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali
  di  cui  all'art.  1,  comma  763,  della legge finanziaria 2007 ed
  approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  dell'entrata in vigore
  della  legge  stessa  -  Previsione  del  mantenimento dei relativi
  effetti  - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del
  diritto  di  difesa  nonche'  lesione  del principio di affidamento
  nella certezza giuridica a causa della sanatoria di atti ab origine
  illegittimi  - Indebita richiesta di avallare l'opzione ermeneutica
  prescelta   dal   rimettente  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 38.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
   nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma
763,   secondo   periodo,   della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 12
luglio  2007 dal Tribunale di Lucca nei procedimenti riuniti vertenti
tra  i  signori  P.  G. e P. L. e la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza  a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al
n. 700  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti
gli  atti  di costituzione di P. G. e P. L., della Cassa nazionale di
previdenza   ed   assistenza   a   favore  dei  ragionieri  e  periti
commerciali,  nonche' l'atto di intervento, fuori termine, di L. B. e
di  altri sei e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
   Uditi  gli  avvocati  Anna  Campilii per L. B. ed altri sei, Mario
Lazzeretti per P. G. e P. L., Massimo Luciani e Matteo Fusillo per la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti  commerciali e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario di Lucca, con ordinanza in
data  12 luglio 2007 - pronunciata nel corso di un giudizio avente ad
oggetto  due cause riunite, promosse, rispettivamente, dai signori P.
G. e P. L., entrambi iscritti all'albo dei ragionieri di Lucca e alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti  commerciali  (C.N.P.R.),  nei confronti della Cassa medesima,
per  la  rideterminazione  dell'importo  della pensione di anzianita'
- ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  24 e 38 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  763,  secondo  periodo,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007);
     che  il  giudice  a  quo premette in fatto che i ricorrenti, con
ricorsi  depositati  il  14  settembre  2006,  hanno  esposto di aver
presentato   domanda  di  pensione  di  anzianita',  con  decorrenza,
rispettivamente,  dal 1° settembre 2005 e dal 1° febbraio 2006, e che
con   delibere   in  data  9  febbraio  2006  e'  stata  disposta  la
liquidazione   provvisoria   di  dette  pensioni  secondo  i  criteri
stabiliti  dall'art.  49  del regolamento di esecuzione dello statuto
della Cassa, come modificato dalla delibera del Comitato dei delegati
della Cassa medesima del 22 giugno 2002;
     che,   ad   avviso   dei   ricorrenti,   tale  delibera  sarebbe
illegittima,  in  quanto non rispetterebbe il principio del pro-rata,
di  cui  all'art.  3,  comma  12,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio e complementare),
determinando una decurtazione delle pensioni;
     che,  in  pendenza di giudizio, e' stata emanata la legge n. 296
del  2006,  la  quale,  con il primo periodo del citato art. 1, comma
763,  sostituisce  il  primo ed il secondo periodo dell'art. 3, comma
12,  della  legge  n. 335  del 1995 con i seguenti: «nel rispetto dei
principi  di  autonomia  affermati  dal decreto legislativo 30 giugno
1994,  n. 509,  e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
con    esclusione    delle    forme    di    previdenza   sostitutive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo scopo di assicurare
l'equilibrio   di   bilancio   in   attuazione   di  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994,  la  stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti  legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale non
inferiore  a  trenta  anni.  Il  bilancio  tecnico di cui al predetto
articolo  2,  comma  2,  e'  redatto  secondo criteri determinati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni   e   le   fondazioni   interessate,  sulla  base  delle
indicazioni  elaborate  dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal  Nucleo  di  valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze  e  in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2,  comma  2,  sono  adottati  dagli  enti  medesimi, i provvedimenti
necessari  per  la  salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine,  avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle
anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti  dai  provvedimenti  suddetti  e  comunque tenuto conto dei
criteri  di  gradualita'  e  di  equita'  fra generazioni. Qualora le
esigenze  di  riequilibrio  non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente  interessato  e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa  previdenziale,  possono  essere  adottate  le  misure  di  cui
all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509»;
     che   il  censurato  secondo  periodo  dello  stesso  comma  763
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabilisce: «sono fatti salvi
gli  atti  e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli
enti  di  cui  al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti
prima della data di entrata in vigore della presente legge»;
     che, secondo il rimettente, tale disposizione sarebbe viziata da
illegittimita' costituzionale;
     che,   infatti,  la  prevista  salvezza  avrebbe  il  valore  di
sanatoria  della  citata  delibera  del 22 giugno 2002, cosi' ledendo
l'affidamento  nella  sicurezza  giuridica e le legittime aspettative
dei  lavoratori  gia'  in  quiescenza,  «quando  sono gia' pendenti i
giudizi  fondati su tale illegittimita' e cosi' peggiorando in misura
notevole  ed  in  maniera  definitiva il trattamento pensionistico in
precedenza  spettante,  sulla base della normativa vigente al momento
della  cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  in  contrasto  con  i
principi desumibili dagli artt. 2, 3, 24, 38 della Costituzione»;
     che,  a  sostegno  della prospettata interpretazione della norma
denunciata,  da  cui  discenderebbe  la illegittimita' costituzionale
della  stessa,  il  giudice  a  quo osserva, in particolare, che tale
norma,  intervenuta quando era gia' sorto «un nutrito contenzioso» al
riguardo,  da  un  lato, non puo' essere intesa come mera conferma di
efficacia  degli  atti  e  delle  deliberazioni  gia'  in  precedenza
legittimi;  dall'altro,  non  puo'  neppure  essere interpretata come
sanatoria   ma  con  effetti  limitati  al  solo  periodo  successivo
all'entrata in vigore della legge;
     che   il  rimettente  afferma,  altresi',  che  la  disposizione
censurata risponde alla ratio - tenuto conto del contenuto precettivo
dell'intero  comma  763  -  di  salvaguardare  e  mantenere  ferme le
precedenti  regolamentazioni  gia'  approvate  in  sede ministeriale,
«anche se in ipotesi illegittime secondo la legge precedente, perche'
gia'  in  linea con i nuovi criteri, ovvero "piu' rigorose" dal punto
di   vista   dell'arco   di   tempo  di  valutazione  dell'equilibrio
finanziario e del mancato rispetto (...) del criterio del pro-rata, a
vantaggio delle generazioni future»;
     che  il  Tribunale  di  Lucca  ritiene  di  dover applicare alla
controversia sottoposta al suo esame il secondo periodo del comma 763
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, cosi' disattendendo la tesi
interpretativa  avanzata  dai  ricorrenti  in ragione di un indirizzo
giurisprudenziale di merito gia' formatasi sul punto;
     che  il  rimettente afferma, altresi', di non poter pervenire ad
una   interpretazione  conforme  a  Costituzione  della  disposizione
censurata;
     che,  a  sostegno della fondatezza delle proprie argomentazioni,
deduce   che   la   giurisprudenza  costituzionale  ha  chiarito  che
l'intervento  legislativo  in  sanatoria  puo' essere ragionevolmente
giustificato  solo  dallo  stretto  collegamento  con  le  specifiche
peculiarita'  del  caso  e che lo scrutinio di costituzionalita' deve
essere estremamente rigoroso;
     che si sono costituite nel presente giudizio le parti ricorrenti
del  giudizio  a  quo,  chiedendo  che  la  Corte  pronunci  sentenza
interpretativa di rigetto;
     che  le  parti  private  richiamano  diverse sentenze di merito,
pronunciate  in primo grado e in sede di appello, che hanno ritenuto,
da  un  lato,  che  il  legislatore  non  ha  inteso stabilire alcuna
sanatoria  generale  di  qualsiasi  violazione  di  legge commessa in
precedenza dagli enti previdenziali privatizzati; dall'altro, che gli
atti  e  le  delibere  adottati  prima  dell'entrata  in vigore della
modifica  dell'art.  3,  comma  12,  della  legge  n. 335  del  1995,
rimangono  efficaci  e  che la loro legittimita' deve essere vagliata
alla  luce  del  vecchio  testo  di  detta  norma per i pensionamenti
attuati   entro  il  2006,  ed  alla  luce  del  nuovo  testo  per  i
pensionamenti successivi, con esiti che possono essere diversi;
     che  si  e' costituita, altresi', anche la C.N.P.R., la quale ha
chiesto dichiararsi la manifesta inammissibilita' e, in subordine, la
manifesta infondatezza della sollevata questione;
     che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  deducendo  la  manifesta  inammissibilita'  e la infondatezza
della questione;
     che,   in   via   preliminare,   la  difesa  erariale  eccepisce
l'inammissibilita'  della  questione,  in  quanto  il  rimettente non
avrebbe  sperimentato un'interpretazione costituzionalmente orientata
della norma che si assume illegittima;
     che   la  stessa  difesa  erariale  osserva,  altresi',  che  il
principio  del  pro-rata  e'  evocato  apoditticamente dal Tribunale,
senza tener conto della giurisprudenza di legittimita' sul punto;
     che, in data 21 febbraio 2008, le parti private hanno depositato
memoria con la quale hanno ribadito le difese svolte;
     che  in  data  18  marzo  2008  la  suddetta  Cassa nazionale di
previdenza  ed  assistenza ha depositato un'articolata memoria con la
quale ha riaffermato le conclusioni gia' prospettate;
     che  sempre  in  data  18  marzo  2008, hanno depositato atto di
«intervento  tardivo»  il signor L. B. ed altri sei, tutti ragionieri
pensionati,  assicurati  presso  la  C.N.P.R.,  parti  ricorrenti  in
ulteriori giudizi proposti nei confronti della Cassa stessa.
   Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Lucca dubita della
legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo,
della  legge  27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 della Costituzione;
     che hanno depositato atto di intervento in data 18 marzo 2008 il
signor  L. B. ed altri sei, parti ricorrenti di controversie distinte
dal giudizio a quo;
     che,  ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento
«deve  essere  depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio» (nella
specie,  l'ordinanza di rimessione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica, 1ª serie speciale, n. 40 del 17 ottobre
2007);
     che  l'anzidetto  termine,  cosi'  come  quello stabilito per la
costituzione  delle  parti, per costante orientamento della Corte, e'
perentorio (ex multis, sentenze n. 190 del 2006 e n. 257 del 2007);
     che,   pertanto,   non   possono  considerarsi  ammissibili  gli
interventi proposti oltre il termine sopraindicato;
     che essendo questa la situazione che ricorre nel caso di specie,
in via preliminare, l'intervento del signor L. B. e di altri sei deve
essere dichiarato inammissibile;
     che -  quanto  all'oggetto del presente giudizio - il rimettente
ritiene che la previsione contenuta nella norma censurata, secondo la
quale  «sono  fatti  salvi  gli  atti  e  le deliberazioni in materia
previdenziale  adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma ed
approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  della data di entrata in
vigore  della  presente  legge»,  determinerebbe  la  sanatoria della
delibera  del  22  giugno  2002 del Comitato dei delegati della Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei ragionieri e
periti   commerciali,  della  cui  legittimita'  si  controverte  nel
giudizio a quo;
     che  il  rimettente,  pur  in  assenza di un diritto vivente che
attribuisca   alla  norma  denunciata  funzione  di  sanatoria  e  in
presenza,   invece,  di  un  diverso  orientamento  della  prevalente
giurisprudenza  di  merito, ritiene di dover fare applicazione, nella
controversia  sottoposta al suo esame, del citato secondo periodo del
comma  763  dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, attribuendo allo
stesso  l'effetto  di  sanatoria  degli  atti  e  delle deliberazioni
precedentemente adottati dall'ente previdenziale in questione;
     che  la  norma,  cosi'  interpretata,  lederebbe,  ad avviso del
giudice a quo, l'affidamento nella sicurezza giuridica e le legittime
aspettative dei professionisti gia' in quiescenza «sanando un atto ab
origine  illegittimo,  quando sono gia' pendenti i giudizi fondati su
tale  illegittimita'  e  cosi'  peggiorando  in misura notevole ed in
maniera   definitiva   il  trattamento  pensionistico  in  precedenza
spettante,  sulla  base  della  normativa  vigente  al  momento della
cessazione dell'attivita' lavorativa»;
     che,  cosi'  chiarito  il thema decidendum, e' di tutta evidenza
che   il   giudice   a   quo   chiede   a   questa  Corte  un  avallo
all'interpretazione  (non  univoca, ne' basata su un diritto vivente)
che ritiene deve essere attribuita alla norma censurata;
     che   il   rimettente,   oltretutto,  illustra  diverse  letture
ermeneutiche   della   norma,   cosi'   dando   atto   di  un  dubbio
interpretativo che chiede alla Corte di risolvere;
     che,  pertanto,  la  questione non risulta diretta a dirimere un
dubbio  di legittimita' costituzionale, ma si risolve nella richiesta
alla  Corte  di avallare l'opzione ermeneutica che il remittente, tra
le diverse prospettate, ritiene preferibile;
     che,  quindi,  la  questione,  cosi'  come proposta, deve essere
dichiarata  manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 299
del 2006 e n. 142 del 2004).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del signor L. B. e
di altri sei;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo,
della  legge  27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007),  sollevata,  in  riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Lucca,  con  l'ordinanza di cui in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola