N. 125 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  -Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  del  divieto  di
  trasportare   passeggeri  e  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)   -   Jus  superveniens  piu'  favorevole  -  Questioni
  sollevate  sulla  disciplina  previgente  - Sussistenza di adeguata
  motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27 e 42.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  Prevista  confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  del  divieto  di
  trasportare   passeggeri  e  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione del principio di personalita'
  della    responsabilita'    penale,   estensibile   alle   sanzioni
  amministrative  -  Evocazione  di parametro inconferente, in quanto
  riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza delle
  questioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, art. 27.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  Prevista  confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  del  divieto  di
  trasportare   passeggeri  e  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata  violazione del «diritto fondamentale di
  eguaglianza» - Lamentata incidenza sulla proprieta' del bene pur se
  appartenente  a terzo non trasgressore - -Censure prive di autonomo
  rilievo,  scrutinabili unitamente alla dedotta violazione dell'art.
  3 della Costituzione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, artt. 2 e 42.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  Prevista  confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  del  divieto  di
  trasportare   passeggeri  e  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Asserita  lesione  del  principio do ragionevolezza
  sotto  il  duplice  profilo della disparita' di trattamento e della
  sproporzione  della  sanzione  rispetto  alla violazione commessa -
  Esercizio  non irragionevole della discrezionalita' del legislatore
  - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  -  Prevista  confisca obbligatoria del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  del  divieto  di
  trasportare   passeggeri  e  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprieta' del
  bene  pur  se  appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione -
  Manifesta infondatezza delle questioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera e),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Paolo  MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  promossi  con ordinanze del 19 dicembre 2006 dal Giudice di
pace  di Vicenza, del 10 febbraio e del 16 aprile 2007 dal Giudice di
pace  di Francavilla al Mare e del 16 maggio 2007 dal Giudice di pace
di  Chioggia  rispettivamente iscritte ai nn. 412, 510, 581 e 638 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23, 27, 34 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.

   Ritenuto  che  i Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e
Chioggia,  con  le  ordinanze  indicate  in epigrafe, hanno sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento,  nel
complesso,  agli  artt.  2, 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art.
213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis, comma 1,
lettera  c,  numero  2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di
settori   della   pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
     che,  in particolare, il Giudice di pace di Vicenza (r.o. n. 412
del   2007)  premette  di  essere  dover  conoscere  dell'opposizione
proposta, ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada, avverso
un verbale con il quale veniva contestata, al ricorrente nel giudizio
principale,  l'infrazione  sanzionata  dall'art.  170,  comma  6, del
medesimo  codice  della strada (per essere stato costui «trovato alla
guida  di  un  ciclomotore  trasportando  un'altra persona»), nonche'
disposto  il  «sequestro  amministrativo  del  mezzo  ai  fini  della
confisca», ai sensi del predetto art. 213, comma 2-sexies;
     che,   il   rimettente   deduce   l'irrilevanza,   nel  giudizio
principale,   delle   sopravvenute  modifiche  apportate  alla  norma
censurata  dall'art.  2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262  (Disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria),
nel  testo modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre
2006, n. 286;
     che,  infatti,  sebbene la confisca - per effetto del citato ius
superveniens  -  sia  ormai  prevista  soltanto  nei  casi  in cui un
ciclomotore  o  un motoveicolo «sia stato adoperato per commettere un
reato»  (e  non  piu' quale sanzione accessoria che colpisce anche le
infrazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
171  del  codice  della strada), cio' nondimeno, osserva il giudice a
quo, la nuova disciplina non puo' applicarsi alla fattispecie oggetto
del  giudizio  principale,  «a  cio'  ostando, in materia di illeciti
amministrativi,  i  principi  di  legalita', di irretroattivita' e di
divieto  di  analogia»,  previsti dall'art. 1 della legge 24 novembre
1981,   n. 689   (Modifiche   al  sistema  penale),  con  conseguente
inapplicabilita'   della   norma   successiva   piu'  favorevole  (e'
richiamata,  sul  punto, anche l'ordinanza della Corte costituzionale
n. 245 del 2003);
     che  il  rimettente,  peraltro,  ritiene che il testo originario
dell'art.  213,  comma  2-sexies, del codice della strada - del quale
egli  reputa  di  dover  fare applicazione nel giudizio a quo, per le
ragioni   illustrate,   nonche'   in   mancanza   «di  una  normativa
transitoria»  che  disciplini «i casi avvenuti nel periodo di vigenza
della  mutata  disposizione»  -  si  ponga  in contrasto con l'art. 3
Cost., sotto vari profili;
     che,   in   primo   luogo,   viene   ipotizzato  che  la  scelta
originariamente  compiuta  dal legislatore, e consistita nel limitare
l'applicazione   della   confisca  alle  «sole  violazioni  derivanti
dall'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 169, 170, 171»
del codice della strada, determinerebbe una disparita' di trattamento
«in  relazione  a  condotte  del tutto analoghe» (o meglio «di pari o
maggiore gravita», quanto al potenziale pericolo che anch'esse recano
al  bene  dell'incolumita'  individuale),  «quali ad esempio la guida
senza cinture di sicurezza»;
     che, in secondo luogo, la censurata disposizione contravverrebbe
al  principio  secondo  cui  «le  misure  patrimoniali  presuppongono
necessariamente  un  rapporto  tra  i beni ed i soggetti portatori di
pericolosita' sociale che ne dispongano o che siano avvantaggiati dal
loro   impiego  nell'ambito  di  attivita'  illecite»,  derivando  la
pericolosita' del bene «dalla pericolosita' della persona che ne puo'
disporre»  (e'  citata  l'ordinanza della Corte costituzionale n. 368
del 2004);
     che,  infine,  la norma si paleserebbe irragionevole, prevedendo
una «generalizzata ed indiscriminata applicazione della confisca» per
il  solo fatto che sia posta in essere taluna delle infrazioni di cui
agli  artt.  169,  commi  2  e  7, 170 e 171 del codice della strada,
«senza   possibilita'  di  valutare  la  maggiore  o  minore  gravita
dell'episodio»;
     che,  cio'  premesso, il rimettente - non senza evidenziare come
l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma
censurata non potrebbe «ledere l'ambito di discrezionalita' riservato
al  legislatore»,  in  quanto  la Corte costituzionale «ha piu' volte
censurato la previsione della confisca obbligatoria in ipotesi che si
rivelavano  obiettivamente  ingiuste  ed irrazionali» (sono citate le
sentenze  n. 110  del 1996, n. 371 del 1994, n. 259 del 1976 e n. 229
del 1974) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento  all'art.  3  Cost.,  dell'art.  213, comma 2-sexies, del
codice della strada «nella versione vigente al momento della commessa
violazione  e  nello  specifico  esclusivamente  nella  parte  in cui
prevede  che  venga  disposta  la  confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle  violazioni amministrative di cui all'art. 170 del codice della
strada»;
     che il Giudice di pace di Francavilla al Mare, con due ordinanze
di  contenuto  pressoche'  identico  (r.o. n. 510 e n. 581 del 2007),
assume  l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt.
2, 3, 27 e 42 Cost. - dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della
strada,  «in  relazione  all'art.  171,  commi  1  e 2», dello stesso
codice,  «nella  parte  in  cui  prevedeva doversi sempre disporre la
confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo fosse
stato  adoperato  per  commettere le violazioni amministrative di cui
all'art. 171»;
     che,  in  punto  di  fatto,  il  rimettente  deduce  di  doversi
pronunciare  -  in  entrambi  i giudizi pendenti innanzi ad esso - in
merito  al  ricorso  proposto  dal  proprietario  di  un ciclomotore,
sottoposto a sequestro in vista della successiva confisca, per essere
stata  contestata,  ad altri, la violazione degli art. 171, commi 1 e
2, del codice della strada;
     che  secondo  il  giudice  a quo, a dispetto della modificazione
subita  nelle  more  dei processi principali, il testo originario del
predetto  art.  213, comma 2-sexies, continuerebbe ad applicarsi alle
fattispecie  oggetto  di  quei  giudizi,  in  mancanza  di  una norma
transitoria   che   disponga   diversamente,   «stante  il  principio
dell'irretroattivita'   della   legge   piu'   favorevole  nel  campo
dell'illecito amministrativo» previsto dall'art. 1 della legge n. 689
del  1981  (la  conformita'  del quale alla Costituzione, oltretutto,
sarebbe  stata riconosciuta dall'ordinanza della Corte costituzionale
n. 140 del 2002);
     che    il    rimettente   deduce,   tuttavia,   l'illegittimita'
costituzionale   del   testo   originario   della   norma  censurata,
implicitamente  confermata  -  a  suo  dire  - proprio dalla modifica
operata  dal  gia' citato art. 2, comma 169, del decreto-legge n. 262
del  2006 (che ha limitato l'applicazione della confisca ai soli casi
in  cui  motocicli e ciclomotori siano stati adoperati per commettere
un reato);
     che, difatti, la norma censurata darebbe luogo, innanzitutto, ad
«un   trattamento   di   evidente  disparita'  tra  ciclomotoristi  e
automobilisti»,  operando la confisca del veicolo solo in presenza di
infrazioni  poste  in  essere  dai  primi  e  non  pure  nel  caso di
inosservanza,  da  parte  dei  secondi,  di  norme egualmente poste a
salvaguardia dell'integrita' fisica dei conducenti;
     che,  inoltre, allorche' la confisca - come nei casi oggetto dei
giudizi  a  quibus  -  produca  i suo effetti a carico di un soggetto
diverso  dal  responsabile  dell'infrazione  essa  finirebbe  con  il
«colpire,   immotivatamente,   il  patrimonio  del  proprietario  del
ciclomotore», non potendo ritenersi diretta ad eliminare il ripetersi
del rischio costituito dall'inosservanza della norma trasgredita;
     che  il  rimettente,  pertanto,  reputa  che nella specie «siano
stati  violati  i principi di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione,   di  eguaglianza  dei  cittadini,  di  personalita'  della
sanzione  amministrativa  e  di  diritto  della  proprieta'  privata,
garantiti  dai  parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e
42 Cost.»;
     che  anche il Giudice di pace di Chioggia (r.o. n. 638 del 2007)
ha  sollevato  -  in  relazione  all'art.  3 Cost., ed «in subordine»
all'art.  42  della  Carta  fondamentale  - questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  213,  comma  2-sexies,  del  codice  della
strada, «in riferimento all'art. 171, comma 1» del medesimo codice;
     che il rimettente - nel precisare di essere chiamato a giudicare
dell'opposizione,   proposta   congiuntamente  dal  proprietario  del
ciclomotore   e  dal  conducente,  avverso  un  verbale  con  cui  si
contestava,  ad  entrambi,  la violazione dell'art. 171, comma 1, del
codice  della  strada  (essendosi  accertato  che  il secondo di tali
soggetti  circolava  alla  guida  del  mezzo  indossando un casco non
omologato)  -  censura  il  suddetto  art.  213,  comma 2-sexies «con
riguardo  al  principio  di  ragionevolezza  e  di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.»;
     che,  difatti,  richiamato  quell'indirizzo della giurisprudenza
costituzionale - sono citate le sentenze n. 144 del 2005 e n. 180 del
1994,  nonche'  le  ordinanze n. 45 del 2006, n. 401 del 2005, n. 262
del  2005, n. 212 e n. 109 del 2004, n. 234 del 2003 - secondo cui la
discrezionalita'  del  legislatore, riguardo all'individuazione delle
condotte punibili ed alla scelta delle relative sanzioni, puo' essere
sottoposta al sindacato del Giudice delle leggi «ove il suo esercizio
ne  rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in
modo  manifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza»,  reputa che
l'evenienza da ultimo indicata ricorra proprio nel caso di specie;
     che  il  giudice  rimettente,  difatti, evidenzia l'assenza, nel
sistema  del codice della strada, di «sanzioni cosi' afflittive» come
quella  della  confisca,  sicche'  reputa che il legislatore - con la
norma  censurata  - non abbia realizzato un adeguato «contemperamento
degli   opposti  interessi»,  atteso  che  la  salvaguardia  del  pur
«superiore  interesse alla sicurezza della circolazione stradale» (al
quale  la  Corte  costituzionale,  nella sentenza n. 180 del 1994, ha
ritenuto  strettamente  connesso  quello all'incolumita' individuale)
non potrebbe giustificare «l'enorme sacrificio del diritto, anch'esso
costituzionalmente    garantito,    di   proprieta'   sul   veicolo»,
specialmente   quando  ne  sia  titolare  «un  soggetto  diverso  dal
trasgressore»;
     che  il  carattere non ragionevole della previsione normativa in
esame  emergerebbe,  inoltre,  dal  fatto  che la sanzione accessoria
della  confisca e' ricollegata a condotte - come la «non omologazione
del  casco,  comunque  ben  allacciato,  la non corretta posizione di
guida,  perche'  magari  momentaneamente  impegnati  a sgranchirsi le
gambe,  il  non  impugnare il manubrio perche' magari momentaneamente
intenti  a pulire la visiera del casco o ad aprire il rubinetto della
riserva»,  o  come, ancora, il «trasportare un passeggero laddove non
previsto   dal  libretto  di  circolazione,  oppure  un  oggetto  non
saldamente   assicurato»   -   per  le  quali  puo'  essere  ritenuta
giustificata, al piu', l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria;
     che   l'irragionevolezza   della   scelta  legislativa  sarebbe,
inoltre,  confermata  dalla «disparita' di trattamento sanzionatorio»
tra  il  contegno  punito  con  la  confisca  «ed  analoghe  condotte
compiute, pero', alla guida di altri tipi di veicoli» (sono indicate,
a  titolo esemplificativo, quella previste dagli artt. 164, 169 e 172
dello stesso codice della strada), dotate di analogo disvalore;
     che,  infine,  il  giudice a quo ha anche censurato «l'enorme ed
ingiustificata  disparita'  di  trattamento in ragione del sacrificio
economico  che  ne  deriverebbe,  a fronte del medesimo illecito, fra
proprietari  di  ciclomotori  o motocicli di bassissimo o inesistente
valore economico e proprietari di ciclomotori o motocicli di valore»;
     che  dedotta,  dunque, l'illegittimita' costituzionale dell'art.
213,  comma  2-sexies, del codice della strada, il Giudice di pace di
Chioggia  sottolinea  di  aver  gia'  sollevato identica questione di
legittimita'  costituzionale, definita dalla Corte costituzionale con
l'ordinanza n. 73 del 2007, con la quale venivano restituiti gli atti
ad esso rimettente, affinche' valutasse la perdurante rilevanza e non
manifesta  infondatezza  della  questione  alla  luce delle modifiche
apportata  al  testo  della  norma  censurata dal gia' segnalato d.l.
n. 262 del 2006;
     che  il  rimettente  reputa, tuttavia, che la questione permanga
rilevante,   oltre   che   non   manifestamente   infondata,   attesa
l'applicabilita'  alla  fattispecie  sottoposta  al  suo vaglio della
previsione  originaria  dell'art.  213,  comma  2-sexies, ai sensi di
quanto  previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, secondo cui
le «leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati»;
     che  e' intervenuto in ciascun giudizio - ad eccezione di quello
originato  dall'ordinanza  di  rimessione n. 412 del 2007, emessa dal
Giudice  di  pace  di  Vicenza  -  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato;
     che  la  difesa  dello  Stato  -  eccepita,  in via preliminare,
l'inammissibilita'  delle  questioni  in quanto prive, a suo dire, di
motivazione  sulla  rilevanza  e  non manifesta infondatezza - deduce
«l'irrilevanza  della  questione sollevata in relazione all'art. 171,
commi  1  e  2»  del  codice  della  strada, giacche' essi «prevedono
l'obbligo  di  indossare  il casco e comminano la sanzione pecuniaria
principale in caso di inosservanza», rimanendo, pertanto, estranea al
loro  contenuto  precettivo  ogni  determinazione  in  riferimento al
ciclomotore;
     che in tutti i casi sottoposti all'esame dei giudici rimettenti,
pertanto,  la  «sola  disposizione  astrattamente  rilevante potrebbe
essere   l'art.   213,   comma  2-sexies,  che  prevede  la  confisca
obbligatoria»  proprio  nell'ipotesi  in  cui  ricorra  taluna  delle
infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo
codice della strada;
     che,  tuttavia,  anche la questione avente ad oggetto tale norma
si presenta «irrilevante», sebbene «sotto un diverso profilo»;
     che,  difatti, i giudici a quibus non avrebbero chiarito se, nei
casi oggetto dei giudizi principali, risulti provato «il fatto che il
veicolo  circolava  contro  la  volonta' del proprietario», giacche',
ricorrendo   detta   ipotesi,  difetterebbe  un'adeguata  motivazione
sull'influenza del prospettato dubbio di costituzionalita';
     che,  in  subordine,  l'Avvocatura  generale  dello Stato deduce
l'infondatezza delle questioni sollevate;
     che,  a  suo  dire,  la  confisca  e'  rivolta  a  sottrarre  la
disponibilita'  di  ciclomotori  e  motoveicoli  a  coloro  i  quali,
mostrandosi   indifferenti   all'obbligo   di   indossare   il  casco
protettivo,  realizzano,  con  il  proprio  contegno,  «una  causa di
incremento  del  pericolo  di  lesioni  craniche  da  circolazione di
motocicli»,  sicche'  -  sottolinea  la  difesa  erariale - anche «il
proprietario  che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di
soggetti    che   non   rispettano   l'obbligo   in   questione»   e'
ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a
tale sanzione;
     che  l'applicazione  di tale sanzione troverebbe, dunque, la sua
ragion d'essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha
accettato  di  concorrere  all'incremento  complessivo del rischio da
circolazione  e,  contemporaneamente,  ha rinunciato ad esercitare un
controllo  personale  e diretto sul comportamento del conducente», di
talche',   quella   ipotizzabile  nei  suoi  confronti,  non  sarebbe
un'ipotesi di responsabilita' per fatto altrui;
     che  nessuna  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  poi,
potrebbe  essere  ravvisata  nel  caso  di  specie,  essendo priva di
fondamento,  in  particolare, la censura che tende a stigmatizzare il
fatto  che  la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni
stradali  che  il  giudice  rimettente  considera piu' gravi sotto il
profilo   degli  interessi  protetti»,  atteso  che  la  legittimita'
costituzionale  di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una
ragionevole  coerenza  tra  la  sua misura ed entita' e gli interessi
protetti dal precetto di cui la sanzione e' presidio»;
     che  nella  specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione
del  rischio  individuale  e  sociale  da trauma cranico, specifico e
peculiare    della   circolazione   motociclistica,   rende   ragione
sufficiente  di  una  misura  intesa a togliere la disponibilita' del
mezzo specifico della creazione di tale rischio»;
     che  tali  rilievi,  inoltre,  varrebbero  a  fugare l'ulteriore
dubbio  relativo  alla  violazione  dell'art.  3  della Costituzione,
dimostrando  come  nell'applicazione della sanzione de qua «non abbia
alcun   rilievo   il   valore  dei  motocicli  confiscati»,  giacche'
attraverso  di  essa  non  si  «tende  a  colpire  il  patrimonio del
responsabile,  bensi' a rimuovere una causa di incremento del rischio
di cui si e' detto».
   Considerato  che i Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare
e  Chioggia,  con  le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento,  nel
complesso,  agli  artt.  2, 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art.
213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis, comma 1,
lettera  c,  numero  2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di
settori   della   pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
     che  tutti  i  rimettenti  censurano la norma suddetta nel testo
anteriore   a   quello   modificato   dall'art.  2,  comma  169,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria  e  finanziaria),  come risultante dalla relativa legge di
conversione  24  novembre  2006,  n. 286,  e cioe' nella parte in cui
prevede   (o   meglio,   prevedeva)  la  confisca  di  ciclomotori  e
motoveicoli   quale   sanzione   accessoria  che  colpisce  anche  le
infrazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
171 del codice della strada;
     che,  preliminarmente,  deve  essere  disposta  la  riunione dei
giudizi,  atteso  che  la  loro  identita'  di  oggetto ne giustifica
l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;
     che le questioni sono rilevanti, atteso che ciascuno del giudici
a  quibus  muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto
di  dover  decidere  la  controversia  devoluta  al suo esame facendo
applicazione del testo originario della norma suddetta;
     che  nessuna  delle  questioni  sollevate  risulta meritevole di
accoglimento;
     che, prima facie, non fondata e' la dedotta violazione dell'art.
27   Cost.,   essendo   la   giurisprudenza  costituzionale  costante
nell'affermare  -  in  forza di un indirizzo reiteratamente ribadito,
sino  alla  recente  ordinanza  n. 434  del  2007  (concernente,  tra
l'altro,  proprio la disciplina della circolazione stradale) - che il
parametro  costituzionale  suddetto  si riferisce esclusivamente alle
sanzioni penali e non pure a quelle amministrative;
     che,  in  limine,  deve  rilevarsi  come le censure formulate in
riferimento  agli  artt.  2  e  42  Cost. risultino prive di autonomo
rilievo  rispetto  a quelle proposte ai sensi dell'art. 3 della Carta
fondamentale;
     che  il primo di tali parametri, difatti, e' evocato per dedurre
la   violazione   del   «diritto   fondamentale  all'eguaglianza»,  e
segnatamente  la  disparita'  di  trattamento che la norma contestata
introdurrebbe,  innanzitutto,  «tra  ciclomotoristi  e automobilisti»
(operando  la  confisca  del  veicolo  solo in presenza di infrazioni
poste  in  essere  dai  primi e non pure nel caso di inosservanza, da
parte   dei   secondi,  di  norme  egualmente  poste  a  salvaguardia
dell'integrita'   fisica  dei  conducenti;  cosi'  le  ordinanze  del
rimettente  di  Francavilla  al  Mare),  ovvero  «fra  proprietari di
ciclomotori  o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico
e proprietari di ciclomotori o motocicli di valore» (cosi' il Giudice
di pace di Chioggia);
     che,  analogamente,  anche  l'ipotizzato contrasto con l'art. 42
Cost., risultando motivato con riferimento all'«enorme sacrificio del
diritto,  anch'esso  costituzionalmente  garantito, di proprieta' sul
veicolo»,  specialmente  quando  ne sia titolare «un soggetto diverso
dal trasgressore», tende a riproporre la censura dell'art. 213, comma
2-sexies  formulata  per  avere  tale  norma  previsto una misura non
conforme  ai  principi  di  ragionevolezza  e  proporzionalita' della
sanzione;
     che,  dunque,  in  entrambi  i casi, si profila la necessita' di
prendere  in considerazione tali profili di doglianza unitamente alle
censure formulate in riferimento all'art. 3 Cost.;
     che,  peraltro,  nello  scrutinare  la  conformita'  della norma
censurata   a   detto  parametro,  appare  necessario  muovere  dalla
constatazione  preliminare  - oltre che della natura di inconveniente
di mero fatto della disparita' di trattamento, cui la disposizione in
contestazione  darebbe  luogo,  «fra  proprietari  di  ciclomotori  o
motocicli  di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari
di  ciclomotori  o  motocicli  di  valore» - circa l'ampio margine di
discrezionalita'   che  contraddistingue  ogni  scelta  sanzionatoria
compiuta dal legislatore;
     che,  ancora  di recente, questa Corte - proprio con riferimento
alla  materia  della  circolazione  stradale,  anzi  addirittura  con
specifico riguardo all'altra scelta compiuta dal testo originario del
comma  2-sexies  dell'art. 213 del codice della strada (ovvero quella
di   assoggettare   alla   sanzione   della  confisca  ciclomotori  e
motoveicoli  adoperati  per commettere un reato) - ha inteso ribadire
che  «la  valutazione della congruita' della sanzione appartiene alla
discrezionalita'  del legislatore, con il solo limite della manifesta
irragionevolezza» (cosi', testualmente, la sentenza n. 345 del 2007);
     che,  pertanto,  tale  discrezionalita'  puo'  essere oggetto di
censura, in sede di scrutinio di costituzionalita', soltanto nei casi
di «uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto
con  il  canone  della  ragionevolezza»  (cosi', da ultimo, ordinanza
n. 169  del  2006; nello stesso senso - tra le piu' recenti, e sempre
con  riferimento  a previsioni contenute nel codice della strada - le
ordinanze n. 45 del 2006; n. 401 del 2005);
     che  siffatta  evenienza,  tuttavia,  non  ricorrere nel caso di
specie, diversamente da quanto ipotizzato dai rimettenti;
     che,  invero,  la  scelta  del  legislatore  di  reprimere  piu'
intensamente,  mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria
della  confisca  del  mezzo, oltre che di quella pecuniaria, in primo
luogo,  l'infrazione  consistente  nell'inosservanza  dell'obbligo di
indossare  il  casco protettivo (posta in essere dal conducente di un
veicolo  a  due  ruote  o da eventuali passeggeri trasportati a bordo
dello  stesso),  nonche',  in  secondo  luogo,  altre  infrazioni che
condividono, con la prima, la medesima funzione di prevenire i rischi
specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti
veicoli  a  due  ruote,  appare  sorretta,  per vero, da una adeguata
ragione giustificativa;
     che  questa Corte, gia' chiamata in passato a decidere - proprio
in  relazione  alla sua ipotizzata «manifesta irragionevolezza» - del
piu'   «severo  regime  sanzionatorio  previsto»  per  l'inosservanza
dell'obbligo  di  indossare  il casco protettivo, «rispetto al regime
relativo  ad altre infrazioni del codice della strada», ha escluso la
fondatezza di tale questione (sentenza n. 180 del 1994);
     che,  difatti,  si  e'  ritenuto  di identificare la ratio legis
della piu' accentuata risposta punitiva, prevista per l'infrazione de
qua,  nella  necessita'  di  prevenire i rischi specifici conseguenti
alla  utilizzazione dei veicoli a due ruote, rilevando che le «misure
dirette  ad  attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi
prodotti  da  incidenti,  nei  quali  siano  coinvolti  motoveicoli»,
risultano   «dettate   da   esigenze   tali   da   non  far  reputare
irragionevolmente    limitatrici    della    estrinsecazione    della
personalita»  il  piu'  severo trattamento sanzionatorio previsto per
tale  infrazione, rispetto ad altre pure contemplate dal codice della
strada;
     che tali rilievi possono essere estesi anche al caso in esame e,
dunque,  da  un lato, applicati alle altre infrazioni stradali (artt.
169  e  170  del  codice  della  strada)  che  -  al  pari  di quella
consistente  nel  mancato  uso  del  casco  protettivo  (art.  171) -
condividono  la  stessa  finalita'  di  «attenuare le conseguenze che
possano  derivare  dai  traumi prodotti da incidenti, nei quali siano
coinvolti   motoveicoli»,  nonche',  dall'altro,  ritenuti  idonei  a
giustificare   quell'intensificazione   della   risposta   repressiva
realizzata  attraverso  la previsione della sanzione accessoria della
confisca;
     che,   risultando   la   norma   in  contestazione  sorretta  da
un'adeguata  ragione  giustificativa, debbono superarsi anche i dubbi
avanzati  con  riferimento  alle ipotizzate disparita' di trattamento
tra  le infrazioni suddette ed altre aventi anch'esse la finalita' di
tutelare l'incolumita' individuale;
     che  questa  Corte,  sul  punto,  non  puo'  che ribadire quanto
affermato  nella  gia' ricordata sentenza n. 345 del 2007, ovvero che
«ogni  iniziativa  volta  a superare questo trattamento differenziato
non  potrebbe  che spettare al legislatore», essendo «principio ormai
consolidato  nella  giurisprudenza costituzionale» quello secondo cui
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione    amministrativa   produca   disparita'   di   trattamento»
costituisce    un   intervento   «riservato   alla   discrezionalita'
legislativa»;
     che,  del pari, non fondata e' la censura, sempre in riferimento
all'art.  3  Cost.  basata  sul  rilievo  che  la  norma  contestata,
irragionevolmente,  farebbe  gravare la sanzione della confisca anche
sul   proprietario   del   mezzo   che   non   sia   il  responsabile
dell'infrazione stradale;
     che   questa   Corte   ha   piu'   volte  sottolineato  che  «la
responsabilita'  del  proprietario  di  un  veicolo per le violazioni
commesse  da  chi  si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle
sanzioni  amministrative  previste  per  le  violazioni  delle  norme
relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale»
(si  vedano,  da  ultimo,  le  ordinanze  nn.  323  e  319 del 2002 e
l'ordinanza  n. 33  del  2001),  principio  destinato  ad  operare in
riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle
accessorie,   salvo   che  queste  ultime  non  presentino  contenuto
«afflittivo personale» (sentenza n. 27 del 2005);
     che  quello  da  ultimo  descritto  non e', pero', il caso della
sanzione  accessoria  della confisca prevista dal censurato art. 213,
comma  2-sexies,  giacche'  essa mantiene i suoi effetti in un ambito
puramente  patrimoniale, non incidendo - diversamente da quella della
decurtazione  dei  punti  della  patente  di guida (in relazione alla
quale  e'  intervenuta  la  citata  sentenza  n. 27 del 2005) - sulla
«legittimazione  soggettiva  alla conduzione di ogni veicolo», bensi'
unicamente sulla proprieta' di un bene;
     che  e',  quindi,  proprio in virtu' di siffatta circostanza che
deve  escludersi  la  paventata  illegittimita'  costituzionale della
norma  censurata,  nei  termini in cui la stessa e' stata prospettata
dai giudici rimettenti.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale   dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto
dall'art.  5-bis,  comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30
giugno  2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione», nel testo
originario  risultante  dalla relativa legge di conversione 17 agosto
2005,  n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevate - in riferimento, nel complesso, agli
artt.  2,  3,  27  e  42  della Costituzione - dai Giudici di pace di
Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola