N. 126 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della strada - -Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt.  169,  commi  2  e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Intervenute  modificazioni  della  norma  censurata
  anteriormente  alle  ordinanze di rimessione - Omessa valutazione -
  -Carente  motivazione  sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'
  delle questioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 16, 27 e 42.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della strada - -Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt.  169,  commi  2  e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata  violazione  degli  artt. 3 e 27 Cost. -
  -Omessa  descrizione  della fattispecie ed omessa motivazione sulla
  rilevanza   e   sulla   non   manifesta  infondatezza  -  Manifesta
  inammissibilita' delle questioni.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Paolo  MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  promossi  con ordinanze del 20 dicembre 2006 dal Giudice di
pace di Notaresco, del 6 giugno 2006 dal Giudice di pace di Afragola,
del  26  settembre 2006 dal Giudice di pace di Foggia, del 12 gennaio
2007  dal  Giudice  di pace di Cervignano del Friuli, del 13 dicembre
2006 dal Giudice di pace di Melfi, del 16 gennaio 2007 dal Giudice di
pace  di  Catanzaro  e  del  18 settembre 2006 dal Giudice di pace di
Piove  di  Sacco  rispettivamente iscritte ai nn. 374, 376, 520, 580,
597,  639  e  640  del  registro  ordinanze  2007  e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 28, 34, 35 e 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto che i Giudici di pace di Notaresco, Cervignano del Friuli
e  Catanzaro,  con  le  ordinanze di cui in epigrafe, hanno sollevato
questioni   di  legittimita'  costituzionale -  in  riferimento,  nel
complesso,  agli  artt.  2,  3,  27,  16  e  42  della Costituzione -
dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto dall'art. 5-bis,
comma  1,  lettera  c,  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo originario
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
     che  anche  i Giudici di pace di Afragola, Foggia, Melfi e Piove
di  Sacco,  con  le  ordinanze  di  cui in epigrafe, hanno, del pari,
sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 213,
comma  2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, limitandosi, peraltro, il
secondo  dei rimettenti ad ipotizzare il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nonche', l'ultimo di essi, anche con l'art. 27 Cost.;
     che  il  Giudice di pace di Notaresco (r.o. n. 374 del 2007), in
particolare,  ipotizza che la norma censurata violi gli artt. 3, 16 e
27 Cost.;
     che  il  rimettente -  premesso  di  essere chiamato a giudicare
dell'opposizione  proposta  dal  genitore di un minorenne, avverso il
verbale  con  il  quale  veniva  contestata, al secondo, l'infrazione
consistente  nella  guida  di  un veicolo a due ruote senza l'uso del
casco  protettivo,  nonche'  disposto  il  sequestro  del  mezzo,  di
proprieta' del primo, in vista della successiva confisca - reputa che
il predetto art. 213, comma 2-sexies, contrasti, innanzitutto, con il
principio dell'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini;
     che esso censura, in particolare, la circostanza che la sanzione
della  confisca  venga  applicata «solo nel caso in cui la violazione
sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo e non nel caso
in  cui  sia  determinata  servendosi di un altro tipo di veicolo, ad
esempio  un'automobile»,  e  segnatamente  allorche'  si realizzi, ad
esempio,  l'infrazione  consistente  nel mancato uso delle cinture di
sicurezza;
     che  il  giudice  a quo deduce, poi, la ricorrenza di «un aperto
contrasto  con i principi di ragionevolezza e proporzionalita» (artt.
3  e  27  Cost.), che impongo l'adozione di sanzioni adeguate, atteso
che, nella specie, la sanzione della confisca «risulta sproporzionata
rispetto  alla  pena  principale»,  tanto  da  assumere «un carattere
prevalente e preponderante»;
     che    il    rimettente -   richiamato   quell'indirizzo   della
giurisprudenza  costituzionale  che ammette il sindacato sulle scelte
sanzionatorie  del  legislatore,  allorche'  esse contrastino in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, e rilevato che la Corte
costituzionale,  su  tali  basi,  ha gia' dichiarato l'illegittimita'
dell'art.  134,  comma  2,  del codice della strada «che prevedeva la
confisca   del   veicolo   solo  perche'  era  scaduta  la  carta  di
circolazione   dello  stesso» -  reputa  che  l'adozione  di  analoga
soluzione s'imponga nel caso in esame;
     che,  infine,  ipotizza  la violazione anche dell'art. 16 Cost.,
atteso  che  la  liberta'  di circolazione «con la confisca del mezzo
viene compressa e limitata notevolmente»;
     che  anche  il  Giudice  di  pace di Cervignano del Friuli (r.o.
n. 580  del  2007)  censura il predetto art. 213, comma 2-sexies, del
codice della strada con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost.;
     che  esso,  nel  premettere di essere investito dell'opposizione
proposta  avverso  «verbale  di  accertamento di violazione dell'art.
171» del codice della strada, nonche' avverso il «contestuale verbale
di  sequestro amministrativo di ciclomotore», assume, in primo luogo,
la violazione dell'art. 3 Cost.;
     che   viene   dedotta,   difatti,   l'esistenza  di  un'evidente
«sproporzione  tra  la  violazione  e le conseguenze economiche della
sanzione», dipendente dalla «notevole diversita' di valore economico»
tra  i  singoli ciclomotori o motoveicoli colpiti dalla confisca, con
la    conseguenza,    quindi,    che    «vengono   puniti   in   modo
ingiustificatamente  diverso  i  trasgressori  rispetto alla medesima
violazione»;
     che,  inoltre,  poiche'  «il diritto di eguaglianza» rientra tra
quelli  inviolabili di cui all'art. 2 Cost., si assume che anche tale
articolo  risulterebbe  violato  dalla  norma in esame, giacche' essa
«pone  una  evidente  disparita'  di  trattamento  tra  conducenti di
ciclomotori e motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli»;
     che  infine,  e' dedotta, la violazione dell'art. 42 della Carta
fondamentale,   in   quanto  la  disposizione  in  contestazione,  in
particolar  modo  quando  il  veicolo  confiscato  appartenga  ad  un
soggetto  diverso dal trasgressore, darebbe luogo «ad una sottrazione
illegittima  del  bene»,  gravando,  per  giunta, il proprietario del
mezzo «delle spese di custodia senza limite di tempo»;
     che anche il Giudice di pace di Catanzaro (r.o. n. 639 del 2007)
ipotizza  l'illegittimita' costituzionale - in riferimento agli artt.
3,  27 e 42 Cost. - del medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice
della strada;
     che  il rimettente deduce preliminarmente, in punto di fatto, di
essere  investito  dell'opposizione  proposta - avverso un verbale di
contestazione  di  infrazione  stradale  comportante il sequestro del
mezzo  in  vista  della  successiva confisca - dal proprietario di un
veicolo a due ruote sanzionato per aver condotto il mezzo senza l'uso
del casco protettivo;
     che,  cio'  premesso,  il  giudice  a  quo  assume che il citato
articolo sarebbe «contrario agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e
27   (principio   della   responsabilita'   penale  personale)  della
Costituzione»,   oltre   che   ai   principi   «di  ragionevolezza  e
proporzionalita' della sanzione»;
     che,   in   particolare,  si  evidenzia  come,  in  presenza  di
violazioni  analoghe,  la  sanzione  accessoria  della  confisca  sia
prevista  «soltanto  quando la violazione sia commessa per l'utilizzo
di un ciclomotore» e non pure di un altro veicolo;
     che,   del  pari,  l'art.  3  Cost.  risulterebbe  violato  «per
l'incongruita'  tra  la  sanzione  principale, piuttosto modesta e la
sanzione accessoria eccessivamente penalizzante»;
     che,  infine, la norma censurata contrasterebbe anche con l'art.
42   Cost.,   «il  quale  tutela  la  proprieta'  privata  ammettendo
l'espropriazione  solo  in presenza di motivi di interesse generale»,
tale, invece, non essendo «il mancato uso del casco»;
     che  anche i Giudici di pace di Afragola (r.o. n. 376 del 2007),
Foggia  (r.o.  n. 520 del 2007), Melfi (r.o. n. 597 del 2007) e Piove
di Sacco (r.o. n. 640 del 2007), hanno, del pari, sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213,  comma 2-sexies del
d.lgs.  n. 285  del  1992,  limitandosi,  peraltro,  il  secondo  dei
rimettenti   ad   ipotizzare   il   contrasto   con  l'art.  3  della
Costituzione,  nonche',  l'ultimo di essi, anche con l'art. 27 Cost.,
nessuno dei giudici a quibus
provvedendo,  invece,  ne'  a  descrivere  le fattispecie oggetto dei
giudizi  principali,  ne'  a  motivare le ragioni della non manifesta
infondatezza e della rilevanza della questione sollevata;
     che  e'  intervenuto  in  ciascun  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato;
     che  la  difesa  dello  Stato  -  eccepita,  in via preliminare,
l'inammissibilita'  delle  questioni,  in quanto prive di motivazione
sulla    rilevanza    e   non   manifesta   infondatezza   (eccezione
specificamente riproposta, con un ulteriore memoria, per la questione
sollevata   dal   rimettente  foggiano)  -  assume  che  i  dubbi  di
costituzionalita'  sollevati  dai  rimettenti sarebbero «irrilevanti»
per la definizione dei giudizi pendenti innanzi ad essi;
     che, difatti, i giudici a quibus
non  avrebbero  chiarito se, nei casi oggetto dei giudizi principali,
risulti provato «il fatto che il veicolo circolava contro la volonta'
del  proprietario»,  giacche', ricorrendo detta ipotesi, difetterebbe
un'adeguata  motivazione  sull'influenza  dei  prospettati  dubbi  di
costituzionalita';
     che,  in  subordine,  l'Avvocatura  generale  dello Stato deduce
l'infondatezza delle questioni sollevate;
     che,  a  suo  dire,  la  confisca  e'  rivolta  a  sottrarre  la
disponibilita'  di  ciclomotori  e  motoveicoli  a  coloro  i  quali,
mostrandosi   indifferenti   all'obbligo   di   indossare   il  casco
protettivo,  realizzano,  con  il  proprio  contegno,  «una  causa di
incremento  del  pericolo  di  lesioni  craniche  da  circolazione di
motocicli»,  sicche -  sottolinea  la  difesa  erariale -  anche  «il
proprietario  che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di
soggetti    che   non   rispettano   l'obbligo   in   questione»   e'
ragionevolmente  sottoposto, da censurato art. 213, comma 2-sexies, a
tale sanzione;
     che  l'applicazione  di tale sanzione troverebbe, dunque, la sua
ragion d'essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha
accettato  di  concorrere  all'incremento  complessivo del rischio da
circolazione  e,  contemporaneamente,  ha rinunciato ad esercitare un
controllo  personale  e diretto sul comportamento del conducente», di
talche', quella ipotizzabile nei suoi confronti, non e' un'ipotesi di
responsabilita' per fatto altrui;
     che  nessuna  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  poi,
potrebbe  essere  ravvisata  nel  caso  di  specie,  essendo priva di
fondamento,  in  particolare, la censura che tende a stigmatizzare il
fatto  che  la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni
stradali  che  il  giudice  rimettente  considera piu' gravi sotto il
profilo   degli  interessi  protetti»,  atteso  che  la  legittimita'
costituzionale  di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una
ragionevole  coerenza  tra  la  sua misura ed entita' e gli interessi
protetti dal precetto di cui la sanzione e' presidio»;
     che  nella  specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione
del  rischio  individuale  e  sociale  da trauma cranico, specifico e
peculiare    della   circolazione   motociclistica,   rende   ragione
sufficiente  di  una  misura  intesa a togliere la disponibilita' del
mezzo specifico della creazione di tale rischio»;
     che  tali  rilievi,  inoltre,  varrebbero  a  fugare l'ulteriore
dubbio  relativo  alla  violazione  dell'art.  3  della Costituzione,
dimostrando  come  nell'applicazione della sanzione de qua «non abbia
alcun   rilievo   il   valore  dei  motocicli  confiscati»,  giacche'
attraverso  di  essa  non  si  «tende  a  colpire  il  patrimonio del
responsabile,  bensi' a rimuovere una causa di incremento del rischio
di cui si e' detto».
   Considerato  che  i  Giudici  di pace di Notaresco, Cervignano del
Friuli   e   Catanzaro  hanno  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale -  in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27,
16  e  42  della  Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma
introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1,  lettera  c,  numero  2, del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  originario  risultante  dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
     che  anche  i Giudici di pace di Afragola, Foggia, Melfi e Piove
di  Sacco  hanno,  del  pari,  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del
1992,  limitandosi, peraltro, il secondo dei rimettenti ad ipotizzare
il  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, nonche', l'ultimo di
essi, anche con l'art. 27 Cost.;
     che,  preliminarmente,  deve  essere  disposta  la  riunione dei
giudizi,  atteso  che  la  loro  identita'  di  oggetto ne giustifica
l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;
     che   tutte  le  questioni  sono  manifestamente  inammissibili,
ancorche' per ragioni differenti;
     che quanto, in particolare, alle questioni sollevate dai Giudici
di  pace  di  Notaresco,  Cervignano  del  Friuli  e  Catanzaro, deve
rilevarsi   che  i  predetti  remittenti  hanno  assunto  la  propria
iniziativa  successivamente  alle  modifiche,  recate  al testo della
norma  censurata,  dal  comma  169  dell'art.  2  del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262  (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria),   inserito  dalla  relativa  legge  di  conversione  24
novembre 2006, n. 286;
     che  non  avendo  i  medesimi minimamente affrontato il problema
della  incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi
principali,  le  questioni  da  essi  sollevate  sono  manifestamente
inammissibili;
     che  tale  e',  infatti,  secondo  l'indirizzo  di questa Corte,
l'esito  della  questione  allorche'  il rimettente non abbia «svolto
alcuna  motivazione  in  ordine  alla  incidenza  della novella sulla
fattispecie al suo esame (...) quanto alla perdurante rilevanza della
questione  nel  giudizio  a  quo»  (cosi', in particolare, da ultimo,
l'ordinanza n. 310 del 2007);
     che  in  merito, invece, alle questioni sollevate dai rimettenti
di  Afragola, Foggia, Melfi e Piove di Sacco, l'esito della manifesta
inammissibilita'  appare  imposto dalle gravissime carenze - non solo
quanto   alla  descrizione  delle  fattispecie  oggetto  dei  giudizi
principali, ma anche quanto alla motivazione in ordine alla rilevanza
e  non  manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' (in due
casi  non sono neppure indicate le norme costituzionali asseritamente
violate dalla censurata disposizione) - che inficiano le ordinanze di
rimessione  (cfr., da ultimo, proprio con riferimento alla norma oggi
censurata, l'ordinanza n. 243 del 2007).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  213,  comma  2-sexies (comma
introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1,  lettera  c,  numero  2, del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  originario  risultante  dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate - in
riferimento,  nel  complesso,  agli  artt.  2,  3,  27, 16 e 42 della
Costituzione -  dai  Giudici  di pace di Notaresco, Afragola, Foggia,
Cervignano  del  Friuli,  Melfi,  Catanzaro  e Piove di Sacco, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola