N. 127 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt.  169,  commi  2  e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Sopravvenuta  modificazione della norma censurata e
  del   quadro   normativo  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario
  risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005,
  n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 42.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Paolo  MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  promossi  con  ordinanze  del 25 luglio 2006 dal Giudice di
pace  di  Napoli,  del 5 maggio 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Giudice di
pace di Barra, del 13 giugno 2006 dal Giudice di pace di Varese e del
7  novembre  2006 dal Giudice di pace di Trecastagni, rispettivamente
iscritte  ai nn. 423, 444, 445, 494 e 499 del registro ordinanze 2007
e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24 e
26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto  che  i  Giudici  di  pace  di  Napoli,  Barra,  Varese e
Trecastagni,  con  le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale   -  in  riferimento, nel
complesso,  agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213,
comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada);
     che  i rimettenti di Napoli e Trecastagni - con due ordinanze di
contenuto  analogo  (r.o.  n. 423  e  n. 449 del 2007) - censurano il
predetto  art.  213,  comma  2-sexies, «nella parte in cui prevede la
sanzione   amministrativa   della   confisca   di  un  ciclomotore  o
motoveicolo   che  sia  stato  adoperato  per  commettere  una  delle
violazioni  amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170
e 171» del codice della strada, assumendo la violazione degli artt. 3
e 27 Cost.;
     che   i   giudici   a  quibus  premettono  di  essere  investiti
dell'opposizione,  rispettivamente, proposta (avverso due verbali con
i  quali  si e' contestata l'infrazione stradale di cui all'art. 171,
comma  2,  del codice della strada), nell'un caso, dal genitore di un
minorenne  resosi  responsabile del mancato uso del casco protettivo,
in  occasione  della  conduzione  del  motoveicolo  di proprieta' del
primo,  ovvero,  nell'altro, direttamente dal proprietario del mezzo,
responsabile anche della commessa infrazione;
     che  entrambi  i  Giudici  di  pace  deducono l'esistenza di una
«aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita'
della  sanzione», nonche' «la disparita' di trattamento» che la norma
suddetta introdurrebbe tra violazioni del codice della strada «che in
alcuni  casi  coincidono»,  secondo  che le stesse siano commesse con
ciclomotori o autoveicoli;
     che  i  rimettenti,  in  particolare,  pur premettendo che e' di
regola  precluso  alla Corte costituzionale il sindacato sulle scelte
sanzionatorie  del  legislatore,  sottolineano come la giurisprudenza
costituzionale ne abbia riconosciuto l'ammissibilita' allorche', come
nel  caso  di specie, l'opzione normativa contrasti in modo manifesto
con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale a dire «si appalesi, in
concreto,  come espressione di un uso distorto della discrezionalita»
(sono  citate,  in proposito, la sentenza n. 313 del 1995, nonche' le
ordinanze n. 144 del 2001, n. 58 del 1999, n. 297 del 1998);
     che,   pertanto,   su   tali  basi  la  Corte  costituzionale  -
evidenziano  i  giudici  a  quibus  -  non  solo ha gia' riconosciuto
l'illegittimita'   costituzionale   di  talune  ipotesi  di  confisca
(sentenza  n. 110  del  1996),  ma  ha espresso piu' volte l'auspicio
(sono citate le sentenze n. 349 e n. 435 del 1997) che il legislatore
provveda  a «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni
canoni  essenziali  al  fine di evitare che l'applicazione giudiziale
della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento»;
     che  la  norma  censurata,  viceversa,  contravverrebbe  a  tali
indicazioni,  non solo dando luogo ad un'inammissibile «disparita' di
trattamento  tra chi conduce una moto o un ciclomotore e chi guida un
autoveicolo»,   ma   anche  violando  il  principio  secondo  cui  la
responsabilita'  penale e' personale, nella misura in cui la sanzione
della   confisca   da  essa  prevista  colpisce  «inevitabilmente  ed
esclusivamente»   il   proprietario   del   veicolo  e  non  l'autore
dell'infrazione stradale;
     che  il Giudice di pace di Barra, con due ordinanze di contenuto
pressoche' identico (r.o. n. 444 e n. 445 del 2007), censura - sempre
in  riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - il medesimo art. 213, comma
2-sexies, del codice della strada;
     che  il  rimettente  premette di essere investito, in entrambi i
casi,   dell'opposizione  proposta  dai  proprietari  di  motoveicoli
avverso  i verbali con i quali, ai sensi della norma del codice della
strada  sopra  richiamata,  e'  stata disposta la confisca dei mezzi,
essendo  stata  accertata  a  carico  di  tali soggetti la violazione
dell'obbligo di indossare il casco protettivo;
     che  la  disposizione  censurata,  secondo  il  giudice  a  quo,
violerebbe,   innanzitutto,   «il  principio  di  eguaglianza  tra  i
cittadini», atteso che, sebbene il codice della strada ed altre leggi
contemplino «comportamenti di pericolosita' assimilabile - e finanche
superiore  -  a  quella  di cui all'art. 171» del codice della strada
(«quali  ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in
auto  o  il superamento dei limiti di velocita», che «sono sanzionati
in  misura  ridotta»),  per  essi  non  risulta  prevista la sanzione
accessoria della confisca;
     che,   pertanto,  la  previsione  di  cui  all'art.  213,  comma
2-sexies,  non  sarebbe  in  linea  con  quanto affermato dalla Corte
costituzionale,  e  segnatamente  con  l'invito  da  essa  rivolto al
legislatore  a  «rimodellare  il sistema della confisca» nel senso di
«evitare  che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa
produca disparita' di trattamento»;
     che   e'   dedotta,   poi,   la   violazione   dei  principi  di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  della  sanzione,  in  quanto «la
sanzione  accessoria  della confisca del veicolo lede uno dei diritti
costituzionalmente garantiti che e' quello della proprieta' privata»,
e  cio'  particolarmente quando «il trasgressore non sia proprietario
del veicolo»;
     che  il  Giudice  di  pace  di  Varese  (r.o.  n. 494  del 2007)
ipotizza, per parte sua, il contrasto degli artt. 3, 27 e 42 Cost. ad
opera  del  censurato  art.  213,  comma  2-sexies,  del codice della
strada;
     che   il   rimettente  premette  di  dover  conoscere  anch'esso
dell'opposizione  proposta  dal padre di un minorenne, sorpreso senza
casco  protettivo  alla  guida  di  un  ciclomotore di proprieta' del
genitore,  relativamente  al verbale di contestazione dell'infrazione
stradale e di sequestro del mezzo in vista della successiva confisca;
     che  esso reputa, tuttavia, la norma suddetta costituzionalmente
illegittima, in primo luogo per violazione dell'art. 3 Cost.;
     che a suo dire, infatti, «il vincolo teleologico tra la sanzione
della  confisca e la violazione della norma ha senso solo se riferito
alla  commissione  di  un  reato  ma non alla violazione di norme del
codice della strada», giacche' solo «nel primo caso e non nel secondo
la confisca svolge il ruolo di privare il reo di uno strumento per la
commissione di reati»;
     che  non si comprenderebbe, in particolare, per quale motivo «il
minore che proceda su ciclomotore senza casco» debba essere «trattato
alla  stregua  di  un  rapinatore  o  di  uno  spacciatore»,  i quali
subiscono  la  confisca del ciclomotore «utilizzato o per la rapina o
per nascondere gli stupefacenti»;
     che,  del pari, non si comprende - prosegue il rimettente - «per
qual  motivo  la confisca non sia comminata all'automobilista che non
allaccia  le  cinture  di sicurezza», atteso che, se il bene tutelato
attraverso  la previsione della sanzione della confisca fosse la vita
dell'utente  della  strada, detta esigenza di protezione si porrebbe,
identicamente,  anche  nel  caso  in cui sia commessa tale infrazione
stradale;
     che  non  ragionevole,  poi, sarebbe la scelta di ricollegare la
sanzione  accessoria  della confisca anche all'infrazione consistente
nella non corretta posizione di guida dei veicoli a due ruote, atteso
che  l'art.  170  del  codice della strada «non precisa, esattamente,
quale sia questa posizione», attribuendo, cosi', all'accertatore «una
discrezionalita'  che  comporta  quale  conseguenza  la  confisca del
mezzo»;
     che  viene  dedotta,  infine,  anche  la violazione dell'art. 42
Cost.,  in  quanto  «l'interesse generale alla repressione dei reati,
cosa  che  rende  sacrificabile la proprieta' con la previsione della
confisca del bene utilizzato per la sua commissione, non sussiste nel
caso  di  conducente  senza casco su ciclomotore», visto, oltretutto,
che se la ratio della previsione di detta sanzione fosse quella della
tutela  della  vita essa dovrebbe comportarne l'applicazione anche ad
altre infrazioni stradali;
     che  e'  intervenuto  in  ciascun  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato;
     che  la  difesa  dello  Stato  -  eccepita,  in via preliminare,
l'inammissibilita'  delle  questioni  in quanto, a suo dire, prive di
motivazioni  sulla  rilevanza  e  non manifesta infondatezza - deduce
«l'irrilevanza  della  questione sollevata in relazione all'art. 171,
commi  1  e  2»  del  codice  della  strada, giacche' essi «prevedono
l'obbligo  di  indossare  il casco e comminano la sanzione pecuniaria
principale in caso di inosservanza», rimanendo, pertanto, estranea al
loro  contenuto  precettivo  ogni  determinazione  in  riferimento al
ciclomotore;
     che   nei  casi  di  specie,  pertanto,  la  «sola  disposizione
astrattamente  rilevante  potrebbe essere l'art. 213, comma 2-sexies,
che  prevede  la  confisca  obbligatoria» proprio nell'ipotesi in cui
ricorra  taluna  delle infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,
170 e 171 del medesimo codice della strada;
     che,  tuttavia,  anche la questione avente ad oggetto tale norma
si presenta «irrilevante», sebbene «sotto un diverso profilo»;
     che,  difatti, i giudici a quibus non avrebbero chiarito se, nei
casi oggetto dei giudizi principali, risulti provato «il fatto che il
veicolo  circolava  contro  la  volonta' del proprietario», giacche',
ricorrendo   detta   ipotesi,  difetterebbe  un'adeguata  motivazione
sull'influenza del prospettato dubbio di costituzionalita';
     che,  in  subordine,  l'Avvocatura  generale  dello Stato deduce
l'infondatezza delle questioni sollevate;
     che,  a  suo  dire,  la  confisca  e'  rivolta  a  sottrarre  la
disponibilita'  di  ciclomotori  e  motoveicoli  a  coloro  i  quali,
mostrandosi   indifferenti   all'obbligo   di   indossare   il  casco
protettivo,  realizzano,  con  il  proprio  contegno,  «una  causa di
incremento  del  pericolo  di  lesioni  craniche  da  circolazione di
motocicli»,  sicche'  -  sottolinea  la  difesa  erariale - anche «il
proprietario  che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di
soggetti    che   non   rispettano   l'obbligo   in   questione»   e'
ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a
tale sanzione;
     che  l'applicazione  di tale sanzione troverebbe, dunque, la sua
ragion d'essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha
accettato  di  concorrere  all'incremento  complessivo del rischio da
circolazione  e,  contemporaneamente,  ha rinunciato ad esercitare un
controllo  personale  e diretto sul comportamento del conducente», di
talche', quella ipotizzabile nei suoi confronti, non e' un'ipotesi di
responsabilita' per fatto altrui;
     che  nessuna  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  poi,
potrebbe  essere  ravvisata  nel  caso  di  specie,  essendo priva di
fondamento,  in  particolare, la censura che tende a stigmatizzare il
fatto  che  la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni
stradali  che  il  giudice  rimettente  considera piu' gravi sotto il
profilo   degli  interessi  protetti»,  atteso  che  la  legittimita'
costituzionale  di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una
ragionevole  coerenza  tra  la  sua misura ed entita' e gli interessi
protetti dal precetto di cui la sanzione e' presidio»;
     che  nella  specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione
del  rischio  individuale  e  sociale  da trauma cranico, specifico e
peculiare    della   circolazione   motociclistica,   rende   ragione
sufficiente  di  una  misura  intesa a togliere la disponibilita' del
mezzo specifico della creazione di tale rischio»;
     che  tali  rilievi,  inoltre,  varrebbero  a  fugare l'ulteriore
dubbio  relativo  alla  violazione  dell'art.  3  della Costituzione,
dimostrando  come  nell'applicazione della sanzione de qua «non abbia
alcun   rilievo   il   valore  dei  motocicli  confiscati»,  giacche'
attraverso  di  essa  non  si  «tende  a  colpire  il  patrimonio del
responsabile,  bensi' a rimuovere una causa di incremento del rischio
di cui si e' detto».
   Considerato  che  i  Giudici  di  pace  di Napoli, Barra, Varese e
Trecastagni,  con  le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento,  nel
complesso,  agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213,
comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada);
     che,  preliminarmente,  deve  essere  disposta  la  riunione dei
giudizi,  atteso  che  la  loro  identita'  di  oggetto ne giustifica
l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;
     che,  nelle  more  del presente giudizio, i commi 167, 168 e 169
dell'art.  2  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa
legge    di    conversione   24   novembre   2006,   n. 286,   hanno,
rispettivamente,  sostituito  il testo degli artt. 170, comma 7, 171,
comma  3,  e  213,  comma  2-sexies,  del codice della strada, norma,
quest'ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti;
     che,  difatti,  in  virtu'  del  citato  ius  superveniens, alla
«sanzione  pecuniaria  amministrativa» prevista, rispettivamente, dal
comma  6  dell'art.  170 e dal comma 2 dell'art. 171 del codice della
strada,  consegue  -  in  luogo della confisca, contemplata dal testo
censurato  dell'art.  213, comma 2-sexies - «il fermo del veicolo per
sessanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello
stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorche', «nel
corso di un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte», una
delle violazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 170 e dal comma 1
dell'art. 171 del medesimo codice della strada);
     che  ai  sensi  del  novellato  art.  213,  comma  2-sexies, del
predetto  codice l'applicazione della confisca risulta ormai limitata
a  «tutti  i  casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato  per  commettere  un  reato,  sia  che  il  reato sia stato
commesso  da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne»;
     che,  pertanto,  alla  luce  di tale sopravvenienza normativa si
impone  la  restituzione  degli  atti  ai giudici rimettenti, per una
rinnovata   valutazione   della   rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Ordina  la  restituzione  degli atti ai Giudici di pace di Napoli,
Barra, Varese e Trecastagni.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
                        Il Presidente: Bille
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola