MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2008 

Diniego   dell'abilitazione   all'istituto   «Psimeos   -  Scuola  di
psicoterapia  e  metodologia  dell'osservazione»  ad  istituire  e ad
attivare  nella  sede  di  Milano  un  corso  di  specializzazione in
psicoterapia.
(GU n.110 del 12-5-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  «Psimeos  - Scuola di
psicoterapia    e    metodologia    dell'osservazione»   ha   chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  in Milano, via Manzotti n. 10/A -
per  un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso
pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del  18 aprile  2008,  ha  espresso  parere  contrario  al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che  il documento teorico della Scuola enfatizza il ruolo formativo e
l'importanza   metodologica   dell'osservazione   psicodinamica   che
rappresenta   senz'altro   una   tappa  importante  della  formazione
psicoterapeutica  ma  non  puo'  costituire l'asse formativo centrale
della   psicoterapia;   inoltre  nel  documento  teorico  e'  carente
l'approfondimento  del legame teorico e metodologico fra osservazione
e  procedure  psicoterapeutiche,  che nel documento non sono discusse
ne'   approfondite;  infine,  lo  stesso  riferimento  alla  funzione
riflessiva  non  si  integra  sul modello teorico proposto che appare
poco coerente e non finalizzato ai metodi di psicoterapia;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Psimeos  -
Scuola  di  psicoterapia  e metodologia dell'osservazione» ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  in Milano, via Manzotti n. 10/A -
per  i  fini  di  cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto
11 dicembre  1998,  n.  509  e'  respinta,  visto  il motivato parere
contrario  della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2008
                                         Il direttore generale: Masia