MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2008 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Peer Evelyn Maria, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  all'albo degli
psicologi e l'esercizio della professione in Italia.
(GU n.111 del 13-5-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Peer Evelyn Maria, nata il 18 maggio
1980 a Silandro (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi   dell'art.   16   del  decreto  legislativo  n.  206/2007,  il
riconoscimento  del  proprio  titolo  accademico  e  professionale di
«Psicologo»  conseguito  in  Austria, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio  della  professione  di  «psicologo» in Italia, sezione A
dell'albo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Magistra  rerum naturalium» nel gennaio 2005 presso l'Universita' di
Vienna (Austria);
  Considerato  che  il  titolo  accademico austriaco conseguito dalla
richiedente  e' equipollente ad una laurea italiana in psicologia, in
base allo scambio di note tra Italia e Austria;
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra Peer ha documentato di essere
inserita nella «Liste der klinischen Psychologen» presso il Ministero
federale  per  la  salute,  la  famiglia  e  la  gioventu'  austriaco
da aprile 2007;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta dell'8 febraio 2008;
  Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che
si e' espresso conformemente nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo»  -  sezione  A  dell'albo, non e'
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Peer  Evelyn Maria, nata il 18 maggio 1980 a Silandro
(Italia),    cittadina    italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
accademico-professionale,  di cui in premessa quale titolo abilitante
per  l'iscrizione  all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 29 aprile 2008
                                  Il direttore generale: D'Alessandro