REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2008, n. 5 

   Modifiche  alla  legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi
in  favore  della  prevenzione della criminalita' e istituzione della
«Giornata  regionale  della  memoria  e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie»).
(GU n.20 del 17-5-2008)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6
                        del 7 febbraio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

   1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
14  (Interventi  in  favore  della  prevenzione  della criminalita' e
istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie») e' sostituito dal seguente:
   «2.  La  Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il
riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:
   a)  erogazione  di contributi per interventi volti a consentire il
riutilizzo   e   la   funzione   sociale  dei  beni  confiscati  alla
criminalita' organizzata ed assegnati ai comuni;
   b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e
dei  mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento,
nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
   c)  riconoscimento delle priorita', nell'assegnazione delle misure
e  dei  programmi  di  finanziamento  previsti nei bandi regionali, a
progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 4 febbraio 2008
                           MERCEDES BRESSO
   (Omissis)