N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 2998- 7 febbraio 2008
Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame sull'appello proposto da Rippa Giuseppe Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale - Mancata previsione dell'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento della misura di garanzia disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del giudizio di appello - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 294. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.(GU n.22 del 21-5-2008 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunziato, all'esito dell'odierna udienza camerale, la
seguente ordinanza.
Sull'appello presentato il 9 gennaio 2008 dalla difesa di Rippa
Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 27
dicembre 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria
dell'inefficacia dell'ordinanza di aggravamento della misura
cautelare degli arresti domiciliari per omissione dell'interrogatorio
di garanzia;
Rilevato che con l'impugnato provvedimento la Corte ha rigettato
l'istanza difensiva ritenendo che trattandosi di procedura
sanzionatoria non occorresse il successivo interrogatorio di garanzia
previsto dall'art. 294 c.p.p. solo fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado;
che, con i motivi d'appello, la difesa deduce che il piu'
recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, cui ha
gia' aderito altra sezione del Tribunale del riesame di Napoli,
distingue tra l'aggravamento ex art. 276, comma 1-ter (violazione
della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti
domiciliari) caso nel quale l'interrogatorio non e' prescritto, e
quello invece disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, in cui invece
l'interrogatorio deve ritenersi prescritto a pena di decadenza della
misura e chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la
declaratoria d'inefficacia della misura aggravata.
Osserva che effettivamente l'orientamento piu' recente e
condivisibile della giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr.
Sez. 3ª, 7 aprile 2005, n. 21407 e da ultimo sez. 6ª, sent. 1600 del
2 ottobre dep. 23 novembre 2006), cui ha gia' aderito altra sezione
di questo Tribunale con la decisione citata nei motivi d'appello,
ritiene che in caso di aggravamento della misura disposto a norma
dell'art. 276, comma 1 c.p.p. - che avviene in forza di un potere
largamente discrezionale del giudice - la mancata effettuazione
dell'interrogatorio di garanzia comporti la decadenza della misura
aggravata a norma dell'art. 302 c.p.p. dal momento che
l'interrogatorio - attraverso il quale il soggetto che ha subito
l'aggravamento puo' rappresentare le proprie ragioni, in fatto e
diritto, sulla sussistenza della trasgressione, sulla sua reale
entita' e sull'incidenza sulle esigenze cautelari - deve ritenersi
prescritto ai sensi dell'art. 294 c.p. trattandosi di situazione non
dissimile, sotto il profilo dell'incidenza sulla liberta' personale,
da quella di una misura applicata ex novo e non potendosi ritenere
adeguatamente tutelato il diritto di difesa dell'interessato
dall'esperibilita' dell'impugnazione dovendo invece esso esser
garantito con la tempestivita', necessaria tutte le volte che si
versa in materia di liberta' personale, che solo Iinterrogatorio da
eseguirsi nel termine perentorio prescritto, puo' assicurare.
Nel caso di specie tuttavia l'aggravamento della misura e' stato
disposto dal Tribunale dopo la pronunzia della sentenza di primo
grado e prima della trasmissione degli atti alla Corte d'appello di
tal che non puo' applicarsi l'art. 294 c.p.p. che espressamente
limita l'obbligo dell'interrogatorio al momento in cui e' dichiarato
aperto il dibattimento, con la conseguenza che il gravame dovrebbe
esser rigettato, anche alla luce dell'ordinanza n. 230 del 2005 con
cui la Corte costituzionale la dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalita' dell'art. 294 e dell'art. 302
c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio
di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo
la dichiarazione di apertura del dibattimento.
Senonche', ad avviso del Collegio, la fattispecie in esame si
differenzia nettamente, sia sotto il profilo strutturale che sotto
quello meramente temporale, da quella in cui e' stata sollevata la
questione di costituzionalita' ritenuta infondata con la predetta
ordinanza della Corte costituzionale che riguardava un'ipotesi di
emissione di misura cautelare nel corso del dibattimento tanto che la
Corte ne ha ritenuta l'infondatezza «avuto riguardo alle peculiarita'
che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del
livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema».
Invero dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e fino
all'inizio del giudizio d'appello manca per il giudice che procede
«la possibilita' di verificare sia la legittimita' dello status, sia
la permanenza delle condizioni che determinarono l'adozione della
misura custodiate (cfr. sentenza cost. n. 32 del 1999) e per
l'imputato quella di rendere dichiarazioni in ogni stato del
dibattimento, la norma dell'art. 494 cod. proc. pen.», residuando,
per quest'ultimo, solo quella di attivare i rimedi impugnatori de
libertate con il relativo contraddittorio camerale che e' stato
ritenuta insufficiente dalla surrichiamata giurisprudenza della Corte
di cassazione. Inoltre il caso dell'aggravamento della misura
disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. non e' equiparabile a
quello della misura emessa contestualmente o successivamente alla
sentenza di condanna di primo grado per il quale pure la legge non
prevede la necessita' dell'interrogatorio di garanzia dal momento che
siffatta misura e' emessa all'esito del dibattimento nel corso del
«quale si introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico
degli atti, che assumono i connotati tipici di quelli esperibili
nella istruzione probatoria; ma anche una significativa mutatio circa
la sfera delle attribuzioni giurisdizionali, che si realizza,
appunto, attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena
del merito: con l'ovvia conseguenza, pertanto, di rendere pienamente
(e naturalmente) compenetrata in essa l'intera gamma delle varie
attribuzioni ââincidentali,, fra le quali - innanzi tutto -
proprio quelle di natura cautelare» (cosi' ord. Corte cost.
n. 230/2005). Ne consegue che, mentre in ordine alla misura emessa ex
art. 275, comma 1-bis si verifica quella coesistenza e assorbimento
delle funzioni cautelari in quelle di merito, nel che sta quel valore
di «immanenza» richiamato dalla sentenza n. 32 del 1999, non
altrettanto e' a dirsi per l'aggravamento disposto ex art. 276, comma
1 c.p.p. in quanto rispetto alla violazione che l'ha determinato il
giudice che procede ha solo le attribuzioni incidentali di natura
cautelare di cui all'art. 276 c.p.p. caratterizzate da ampia
discrezionalita' cio' che comporta, come ritenuto dalla Cassazione,
la necessita' di un tempestivo controllo sulla indispensabilita'
dell'aggravamento della misura, che solo l'interrogatorio puo'
assicurare. Peraltro alcun ulteriore ostacolo di carattere
sistematico puo' esser ravvisato atteso che Ieccentricita'
dell'interrogatorio rispetto alla fase dibattimentale ricordata dalla
Corte costituzionale nella ordinanza n. 230/2005 non sussiste dopo la
chiusura della fase in questione e rispetto ad un fatto che non
attiene al merito dell'imputazione per cui si procede.
Sotto il profilo temporale poi e' appena il caso di evidenziare
che l'intervallo di tempo intercorrente tra la pronunzia della
sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio d'appello puo' esser
(o meglio e) caratterizzato da un'estensione maggiore rispetto a
quella intercorrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e
l'udienza preliminare cio' che (con riguardo a tempo intercorrente
tra la trasmissione degli atti e Iapertura del dibattimento) indusse
la Corte costituzionale ad emettere la seconda pronunzia di parziale
incostituzionalita' dell'art. 294 c.p.p. di cui alla sentenza n. 32
del 1999 con la conseguenza di generare quella stessa ingiustificata
compromissione del diritto di difesa che indusse la Corte ad adottare
le citate pronunce di illegittimita' costituzionale e rendere «ancor
piu' irragionevole la diversita' di trattamento rispetto alla
previsione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima» (sent.
n. 32/1999 cit).
P. Q. M.
Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 294 c.p.p. nella parte in cui
non prevede l'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento
della misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. dopo la
pronunzia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del
giudizio d'appello.
Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse
di Rippa Giuseppe avverso l'ordinanza della Corte di appello di
Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Cosi' deciso in Napoli, udienza del 28 gennaio 2008.
Il Presidente estensore: Cariello