N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 2998- 7 febbraio 2008

Ordinanza  del  7  febbraio  2008  emessa  dal  Tribunale di Napoli -
Sezione per il riesame sull'appello proposto da Rippa Giuseppe

Processo  penale  - Misure cautelari personali - Interrogatorio della
  persona   sottoposta   a   misura  cautelare  personale  -  Mancata
  previsione    dell'obbligo    dell'interrogatorio   nel   caso   di
  aggravamento  della  misura di garanzia disposto ai sensi dell'art.
  276,  comma  1, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza di
  primo  grado e fino all'inizio del giudizio di appello - Disparita'
  di  trattamento  rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto
  di difesa.
- Codice di procedura penale, art. 294.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato,  all'esito  dell'odierna  udienza  camerale,  la
seguente ordinanza.
   Sull'appello  presentato  il  9 gennaio 2008 dalla difesa di Rippa
Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 27
dicembre 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria
dell'inefficacia   dell'ordinanza   di   aggravamento   della  misura
cautelare degli arresti domiciliari per omissione dell'interrogatorio
di garanzia;
   Rilevato  che  con l'impugnato provvedimento la Corte ha rigettato
l'istanza   difensiva   ritenendo   che   trattandosi   di  procedura
sanzionatoria non occorresse il successivo interrogatorio di garanzia
previsto  dall'art.  294  c.p.p.  solo  fino  alla  dichiarazione  di
apertura del dibattimento di primo grado;
     che,  con  i  motivi  d'appello,  la  difesa  deduce che il piu'
recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, cui ha
gia'  aderito  altra  sezione  del  Tribunale  del riesame di Napoli,
distingue  tra  l'aggravamento  ex  art. 276, comma 1-ter (violazione
della  prescrizione  di  non  allontanarsi  dal  luogo  degli arresti
domiciliari)  caso  nel  quale  l'interrogatorio non e' prescritto, e
quello invece disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, in cui invece
l'interrogatorio  deve ritenersi prescritto a pena di decadenza della
misura e chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la
declaratoria d'inefficacia della misura aggravata.
   Osserva   che   effettivamente   l'orientamento   piu'  recente  e
condivisibile  della  giurisprudenza  della Corte di cassazione (cfr.
Sez.  3ª, 7 aprile 2005, n. 21407 e da ultimo sez. 6ª, sent. 1600 del
2  ottobre  dep. 23 novembre 2006), cui ha gia' aderito altra sezione
di  questo  Tribunale  con  la decisione citata nei motivi d'appello,
ritiene  che  in  caso  di aggravamento della misura disposto a norma
dell'art.  276,  comma  1  c.p.p. - che avviene in forza di un potere
largamente  discrezionale  del  giudice  -  la  mancata effettuazione
dell'interrogatorio  di  garanzia  comporti la decadenza della misura
aggravata   a   norma   dell'art.   302   c.p.p.   dal   momento  che
l'interrogatorio  -  attraverso  il  quale  il soggetto che ha subito
l'aggravamento  puo'  rappresentare  le  proprie  ragioni, in fatto e
diritto,  sulla  sussistenza  della  trasgressione,  sulla  sua reale
entita'  e  sull'incidenza  sulle esigenze cautelari - deve ritenersi
prescritto  ai sensi dell'art. 294 c.p. trattandosi di situazione non
dissimile,  sotto il profilo dell'incidenza sulla liberta' personale,
da  quella  di  una misura applicata ex novo e non potendosi ritenere
adeguatamente   tutelato   il   diritto  di  difesa  dell'interessato
dall'esperibilita'   dell'impugnazione   dovendo  invece  esso  esser
garantito  con  la  tempestivita',  necessaria  tutte le volte che si
versa  in  materia di liberta' personale, che solo Iinterrogatorio da
eseguirsi nel termine perentorio prescritto, puo' assicurare.
   Nel  caso  di specie tuttavia l'aggravamento della misura e' stato
disposto  dal  Tribunale  dopo  la  pronunzia della sentenza di primo
grado  e  prima della trasmissione degli atti alla Corte d'appello di
tal  che  non  puo'  applicarsi  l'art.  294 c.p.p. che espressamente
limita  l'obbligo dell'interrogatorio al momento in cui e' dichiarato
aperto  il  dibattimento,  con la conseguenza che il gravame dovrebbe
esser  rigettato,  anche alla luce dell'ordinanza n. 230 del 2005 con
cui  la  Corte costituzionale la dichiarato la manifesta infondatezza
della  questione  di  costituzionalita' dell'art. 294 e dell'art. 302
c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio
di  garanzia  della persona in stato di custodia cautelare anche dopo
la dichiarazione di apertura del dibattimento.
   Senonche',  ad  avviso  del  Collegio,  la fattispecie in esame si
differenzia  nettamente,  sia  sotto il profilo strutturale che sotto
quello  meramente  temporale,  da quella in cui e' stata sollevata la
questione  di  costituzionalita'  ritenuta  infondata con la predetta
ordinanza  della  Corte  costituzionale  che riguardava un'ipotesi di
emissione di misura cautelare nel corso del dibattimento tanto che la
Corte ne ha ritenuta l'infondatezza «avuto riguardo alle peculiarita'
che  caratterizzano  la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del
livello  di  garanzie  de  libertate apprestato in esso dal sistema».
Invero  dopo  la  pronunzia  della  sentenza  di  primo  grado e fino
all'inizio  del  giudizio  d'appello manca per il giudice che procede
«la  possibilita' di verificare sia la legittimita' dello status, sia
la  permanenza  delle  condizioni  che determinarono l'adozione della
misura  custodiate  (cfr.  sentenza  cost.  n. 32  del  1999)  e  per
l'imputato   quella  di  rendere  dichiarazioni  in  ogni  stato  del
dibattimento,  la  norma  dell'art. 494 cod. proc. pen.», residuando,
per  quest'ultimo,  solo  quella  di attivare i rimedi impugnatori de
libertate  con  il  relativo  contraddittorio  camerale  che e' stato
ritenuta insufficiente dalla surrichiamata giurisprudenza della Corte
di   cassazione.  Inoltre  il  caso  dell'aggravamento  della  misura
disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. non e' equiparabile a
quello  della  misura  emessa  contestualmente o successivamente alla
sentenza  di  condanna  di primo grado per il quale pure la legge non
prevede la necessita' dell'interrogatorio di garanzia dal momento che
siffatta  misura  e'  emessa all'esito del dibattimento nel corso del
«quale  si introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico
degli  atti,  che  assumono  i  connotati tipici di quelli esperibili
nella istruzione probatoria; ma anche una significativa mutatio circa
la   sfera  delle  attribuzioni  giurisdizionali,  che  si  realizza,
appunto,  attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena
del  merito: con l'ovvia conseguenza, pertanto, di rendere pienamente
(e  naturalmente)  compenetrata  in  essa  l'intera gamma delle varie
attribuzioni  ‘‘incidentali,,  fra  le  quali  -  innanzi tutto -
proprio   quelle   di  natura  cautelare»  (cosi'  ord.  Corte  cost.
n. 230/2005). Ne consegue che, mentre in ordine alla misura emessa ex
art.  275,  comma 1-bis si verifica quella coesistenza e assorbimento
delle funzioni cautelari in quelle di merito, nel che sta quel valore
di   «immanenza»  richiamato  dalla  sentenza  n. 32  del  1999,  non
altrettanto e' a dirsi per l'aggravamento disposto ex art. 276, comma
1  c.p.p.  in quanto rispetto alla violazione che l'ha determinato il
giudice  che  procede  ha  solo le attribuzioni incidentali di natura
cautelare   di  cui  all'art.  276  c.p.p.  caratterizzate  da  ampia
discrezionalita'  cio'  che comporta, come ritenuto dalla Cassazione,
la  necessita'  di  un  tempestivo  controllo sulla indispensabilita'
dell'aggravamento   della  misura,  che  solo  l'interrogatorio  puo'
assicurare.   Peraltro   alcun   ulteriore   ostacolo   di  carattere
sistematico   puo'   esser   ravvisato   atteso   che  Ieccentricita'
dell'interrogatorio rispetto alla fase dibattimentale ricordata dalla
Corte costituzionale nella ordinanza n. 230/2005 non sussiste dopo la
chiusura  della  fase  in  questione  e  rispetto ad un fatto che non
attiene al merito dell'imputazione per cui si procede.
   Sotto  il  profilo  temporale poi e' appena il caso di evidenziare
che  l'intervallo  di  tempo  intercorrente  tra  la  pronunzia della
sentenza  di primo grado e l'inizio del giudizio d'appello puo' esser
(o  meglio  e)  caratterizzato  da  un'estensione maggiore rispetto a
quella  intercorrente  tra  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e
l'udienza  preliminare  cio'  che (con riguardo a tempo intercorrente
tra  la trasmissione degli atti e Iapertura del dibattimento) indusse
la  Corte costituzionale ad emettere la seconda pronunzia di parziale
incostituzionalita'  dell'art.  294 c.p.p. di cui alla sentenza n. 32
del  1999 con la conseguenza di generare quella stessa ingiustificata
compromissione del diritto di difesa che indusse la Corte ad adottare
le  citate pronunce di illegittimita' costituzionale e rendere «ancor
piu'   irragionevole  la  diversita'  di  trattamento  rispetto  alla
previsione  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima» (sent.
n. 32/1999 cit).
                              P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 294 c.p.p. nella parte in cui
non  prevede  l'obbligo  dell'interrogatorio nel caso di aggravamento
della  misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. dopo la
pronunzia  della  sentenza  di  primo  grado  e  fino  all'inizio del
giudizio d'appello.
   Sospende  il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse
di  Rippa  Giuseppe  avverso  l'ordinanza  della  Corte di appello di
Napoli  in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Manda   alla   cancelleria   per   i   prescritti   adempimenti  e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
     Cosi' deciso in Napoli, udienza del 28 gennaio 2008.
                  Il Presidente estensore: Cariello