N. 133 SENTENZA 5 - 14 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  della  Regione  Lombardia  -  Impugnazione di numerose disposizioni
  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione della
  sola  questione relativa ai commi 892, 893, 894 e 895 dell'art. 1 -
  Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 892, 893, 894 e 895.
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Misure  per  la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti
  per la «Societa' dell'informazione» - Istituzione del «Fondo per il
  sostegno  agli  investimenti per l'innovazione negli enti locali» -
  Determinazione  delle modalita' di realizzazione degli interventi e
  di  erogazione  dei  finanziamenti  con atti ministeriali - Ricorso
  della  Regione  Lombardia  -  Lamentata  violazione dei principi di
  ragionevolezza  e  buon andamento - Censura generica e comunque non
  ridondante  in  lesione  di competenza regionale - Inammissibilita'
  della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 892, 893, 894 e 895.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Misure  per  la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti
  per   la  «Societa'  dell'informazione»  -  Ricorso  della  Regione
  Lombardia  -  Lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione
  amministrativa della Regione e degli enti locali con violazione del
  principio  di  leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilita'
  delle  disposizioni  censurate alle materie di competenza esclusiva
  dello  Stato  «ordinamento  e  organizzazione  amministrativa dello
  Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo
  statistico  e  informatico  dei  dati dell'amministrazione statale,
  regionale   e   locale»  -  Esistenza  di  un  adeguato  meccanismo
  concertativo a garanzia della leale collaborazione - Non fondatezza
  della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 892 e 895.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Istituzione  del  «Fondo  per  il  sostegno  agli  investimenti per
  l'innovazione  negli  enti locali» - Determinazione delle modalita'
  di realizzazione degli interventi e di erogazione dei finanziamenti
  con   atti   ministeriali  -  Ricorso  della  Regione  Lombardia  -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e
  finanziaria  della  Regione,  con  lesione  del  principio di leale
  collaborazione  -  Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni
  censurate   alle   materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato
  «funzioni  fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane»
  e  «coordinamento  informativo  statistico  e  informatico dei dati
  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale» - Sussistenza
  delle  condizioni  dell'intervento in sussidiarieta' delle funzioni
  amministrative da parte dello Stato - Esistenza di un meccanismo di
  garanzia  delle  esigenze  di leale collaborazione - Non fondatezza
  della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 893 e 894.
- Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco BILE;  Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 892,
893,  894  e  895, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge   finanziaria   2007),   promosso  con  ricorso  della  Regione
Lombardia,  notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria
il 7 marzo 2007 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
   Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di  Toritto per la Regione
Lombardia  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - La Regione Lombardia - con ricorso notificato il 26 febbraio
2007,  depositato in cancelleria il successivo 7 marzo - ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007),  tra  le  quali i commi 892, 893, 894 e 895 dell'art. 1, nella
parte  in  cui, come e' affermato nell'atto, «prevedono misure per la
realizzazione  di  progetti  per la Societa' dell'informazione (comma
892),  istituiscono  un  Fondo  per il sostegno agli investimenti per
l'innovazione  negli enti locali (comma 893), ne stabiliscono criteri
di  distribuzione  (comma 894) e priorita' dei progetti da finanziare
(comma  895)»,  per  contrasto  con  gli  artt.  117,  118, 119 della
Costituzione,   nonche'   in   riferimento   ai  «principi  di  leale
collaborazione  (art.  120  Cost.),  buon andamento (art. 97 Cost.) e
ragionevolezza (art. 3 Cost.)».
   La  ricorrente  ha  prospettato  specifiche  censure  in  ordine a
ciascuno dei commi impugnati.
   2.  -  Riguardo  al  comma 892 - il quale viene ad autorizzare una
spesa  annuale  di  10  milioni  di  euro, per il triennio 2007-2009,
disponendo  altresi'  che il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione,  di  concerto,  per  gli interventi
relativi  alle  Regioni  e  agli enti locali, con il Ministro per gli
affari   regionali   e   le  autonomie  locali,  entro  quattro  mesi
dall'entrata  in vigore della citata legge, con decreto di natura non
regolamentare,  venga  ad  individuare  «le  azioni da realizzare sul
territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le
modalita'  operative  e  di  gestione  di tali progetti» - la Regione
sottolinea  che  lo stesso si riferisce alle «Linee guida del Governo
per  lo sviluppo della Societa' dell'Informazione nella legislatura»,
emanate  dal Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2002, nonche' a
quei   progetti   di   «grande  contenuto  innovativo,  di  rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale», cui fa riferimento il
comma  1 dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
   La  ricorrente  afferma  che  l'attribuzione  al  Ministro per gli
affari  regionali  e  le  autonomie  locali di un potere concertativo
nell'emanazione  del  decreto  di  cui  al comma 892 e l'estensione a
tutto  il territorio nazionale dell'ambito di sperimentazione, con la
specifica  indicazione  delle  modalita'  operative  e di gestione di
questi   progetti,  violi  le  competenze  regionali  poiche'  tra  i
destinatari  della previsione della disposizione rientrano le Regioni
e  gli  enti  locali. Cio' sarebbe ulteriormente confermato dall'aver
affidato  ad  un  decreto  di  natura  non regolamentare (emanato dal
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro degli affari regionali e
delle  autonomie  locali)  la  determinazione delle aree destinatarie
della  sperimentazione  e  le modalita' operative di gestione di tali
progetti,  al  fine,  da parte dello Stato, di evitare l'applicazione
dell'art.   117,  sesto  comma,  Cost.,  «che  limita  la  competenza
regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza esclusiva».
   Quanto, poi, al comma 893, che istituisce presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri, il «Fondo per il sostegno agli investimenti
per  l'innovazione  negli  enti  locali»,  di 15 milioni di euro, per
ciascuno  degli  anni 2007, 2008, 2009, la Regione ricorrente afferma
che  il  Fondo  di  cui  trattasi,  avendo  come  obiettivo quello di
finanziare  progetti  che  investono  l'organizzazione amministrativa
degli  enti  locali,  relativi  agli  interventi di «digitalizzazione
dell'attivita'  amministrativa,  in particolare per quanto riguarda i
procedimenti  di  diretto  interesse  dei cittadini e delle imprese»,
abbia  travalicato  l'ambito  delle  materie  di competenza esclusiva
dello   Stato   debordando   in  quello  della  competenza  residuale
regionale.
   Riguardo   alle  disposizioni  censurate,  la  Regione  ricorrente
lamenta,  altresi',  che  le  violazioni sono aggravate dalla assenza
della   «benche'  minima  forma  di  collaborazione  con  i  soggetti
destinatari  degli  interventi».  Troppo «debole», infatti, appare il
coinvolgimento    delle    Regioni,    consistente   nella   semplice
consultazione  non  vincolante  con la Conferenza unificata, prevista
dal  successivo  comma 894, nel momento della definizione dei criteri
di  distribuzione  ed  erogazione del Fondo, da effettuarsi per mezzo
del  decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie  locali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
   La  ricorrente,  richiamando  la sentenza n. 31 del 2005 - che pur
avendo  attribuito  alla  competenza  esclusiva  dello Stato, e cioe'
all'ambito  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  r),  Cost., la
materia oggetto della disposizione impugnata, afferma, tuttavia, che,
quando  l'esercizio  della potesta' legislativa statuale presenti «un
contenuto   precettivo  idoneo  a  determinare  una  forte  incidenza
sull'esercizio  concreto delle funzioni» in materia di organizzazione
amministrativa  delle Regioni e degli enti locali, «la previsione del
mero  parere  della  Conferenza  unificata  non costituisce [...] una
misura  adeguata  a  garantire  il  rispetto  del  principio di leale
collaborazione» - ritiene che, anche nel caso in oggetto, occorra «un
piu'   incisivo   coinvolgimento»   realizzabile  solo  «mediante  lo
strumento dell'intesa».
   Infine,  la  ricorrente  denuncia  l'illegittimita' costituzionale
anche  del comma 895, nella parte in cui stabilisce «norme tecniche e
di  dettaglio sulle caratteristiche da privilegiare nella valutazione
dei progetti da finanziare [...] idonee ad avere sicure ripercussioni
sulle  modalita'  di  organizzazione  delle  amministrazioni  che  le
adotteranno  [...]  senza  prevedere nessun tipo d'intesa (neanche la
semplice consultazione con la Conferenza unificata)».
   In  prossimita'  dell'udienza pubblica, la difesa della Regione ha
depositato  una  memoria  illustrativa con cui, richiamando ulteriori
pronunce   della  Corte,  ribadisce  le  argomentazioni  gia'  svolte
nell'atto di intervento.
   La   ricorrente,   relativamente   alle   disposizioni  censurate,
sottolinea, inoltre, come il decreto ministeriale di attuazione delle
stesse,  emanato in data 18 giugno 2007 dai Ministri per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  per  gli affari
regionali  e  le  autonomie  locali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   abbia  accentuato  l'eccessiva
incisivita'  delle  disposizioni  impugnate  «su aspetti direttamente
riconducibili  alla  materia dell'organizzazione amministrativa degli
enti locali».
   4. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
   In particolare, l'Avvocatura dello Stato osserva come sia pacifico
che  la  materia sia di competenza statuale e deduce che la doglianza
investe  il  mancato  coinvolgimento  della  Regione,  se non in modo
estremamente  «debole» e parziale, nella elaborazione della normativa
di dettaglio.
   Riguardo  a  tale  doglianza,  l'Avvocatura  sottolinea  come  gli
interventi di cui trattasi debbano, per la loro stessa natura, essere
regolati  con  uniforme trattamento su tutto il territorio nazionale,
secondo  un  indirizzo  che  e'  costante nella stessa giurisprudenza
costituzionale.  Peraltro,  conclude  la  difesa pubblica, «la tutela
delle  legittime aspettative e competenze regionali e' assicurata, in
pieno  spirito di leale collaborazione, attraverso il concerto con le
autonomie  locali  previsto  dal  comma 892 e la consultazione con la
Conferenza unificata, richiamata al comma 894».
   5.   -   All'udienza   pubblica   le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nella difesa scritta.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il
successivo  7 marzo, la Regione Lombardia ha impugnato, unitamente ad
altre disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge  finanziaria  2007),  i  commi  892, 893, 894 e 895 dell'art. 1
della medesima.
   2.  -  Le  disposizioni censurate sono qui trattate congiuntamente
tra loro, ma separatamente rispetto alle altre questioni promosse con
il  suddetto  ricorso,  in  quanto  aventi  ad  oggetto  una  materia
omogenea.  I  commi  denunciati,  infatti,  prevedono  interventi  di
sostegno  economico per la realizzazione di progetti finalizzati alla
societa'  dell'informazione nonche' all'individuazione delle relative
priorita'  (commi  892  e  895),  e  istituiscono  un  Fondo  per  il
finanziamento  di progetti degli enti locali per la «digitalizzazione
dell'attivita' amministrativa», stabilendo i criteri di erogazione di
tale  Fondo,  sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' e
autonomie  locali  e acquisito il parere della Commissione permanente
per  l'innovazione  tecnologica  nelle  Regioni  e  negli enti locali
(commi 893 e 894).
   3.  -  La  ricorrente  censura  le  disposizioni  in  questione in
riferimento  agli  artt. 117, 118, 119 della Costituzione, nonche' ai
«principi  di  leale  collaborazione (art. 120 Cost.), buon andamento
(art. 97 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.)».
   4.  -  La  Regione sostiene che il comma 892, pur riferendosi alle
«Linee   guida   del   Governo   per   lo   sviluppo  della  societa'
dell'informazione»,  emanate  dal  Consiglio  dei ministri in data 31
marzo  2002,  ed  ai  progetti  di  «grande  contenuto innovativo, di
rilevanza  strategica e di preminente interesse nazionale» (di cui al
comma 1, dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  Pubblica  Amministrazione»), violi le
competenze  regionali  poiche'  tra  i destinatari della disposizione
rientrerebbero le Regioni e gli enti locali.
   La  ricorrente  ritiene  che  tale comma violi la competenza delle
Regioni  anche  la'  dove  affida  al  Ministero  per le riforme e le
innovazioni  tecnologiche nella pubblica amministrazione, di concerto
con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali e le autonomie locali,
l'individuazione,  con  un decreto di natura non regolamentare, delle
«aree  destinatarie  della  sperimentazione»,  nonche'  «le modalita'
operative  e  di  gestione  di tali progetti», senza prevedere alcuna
collaborazione  ed  alcun  coinvolgimento  dei  soggetti interessati,
quali, appunto, le Regioni e gli enti locali.
   La Regione Lombardia sostiene, altresi', che in analoga violazione
incorra  il  comma 895, in quanto detta una normativa di dettaglio ai
fini   della   «valutazione   dei   progetti  da  finanziare  con  lo
stanziamento di cui al comma 892», idonea ad avere sicure ed incisive
ripercussioni    «sulle    modalita'    di    organizzazione    delle
amministrazioni  che le adotteranno», senza prevedere, anche a questo
riguardo,  «nessun  tipo di intesa (neanche la semplice consultazione
con la Conferenza unificata)».
   5.  -  La difesa della Regione ritiene altresi' che anche il comma
893,  che  istituisce il «Fondo per il sostegno agli investimenti per
l'innovazione negli enti locali» leda le competenze regionali perche'
il  Fondo  stesso,  finanziando  i  progetti per la «digitalizzazione
dell'attivita'  amministrativa»  ed in particolare quelli di «diretto
interesse  dei cittadini e delle imprese», opera in un ambito «idoneo
a  determinare  una  forte  incidenza  sull'esercizio  concreto delle
funzioni» in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e
degli enti locali.
   Tale  violazione,  sempre per la Regione ricorrente, e' tanto piu'
evidente  se  si  considera  che  il collegato e successivo comma 894
demanda  ad  un  decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione,  da adottarsi congiuntamente con il
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali, e di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione dei criteri di distribuzione ed allocazione del Fondo, di
cui  al comma 893, limitandosi, quanto al coinvolgimento dei soggetti
destinatari  della  disciplina,  a  prevedere  il  «mero parere della
Conferenza unificata».
   Infatti,   secondo  la  Regione  Lombardia,  il  mero  parere  non
costituirebbe  «una  misura  adeguata  a  garantire  il  rispetto del
principio  di  leale  collaborazione»,  rispetto  che  puo' ritenersi
realizzato  solo attraverso lo strumento dell'intesa, che assicura un
piu' effettivo ed incisivo coinvolgimento.
   6.  -  In  primo  luogo,  le  questioni  prospettate della Regione
Lombardia  in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione devono
essere dichiarate inammissibili.
   Secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte, le Regioni
possono  far  valere il contrasto con norme costituzionali diverse da
quelle  attributive  di  competenza  solo  ove esso si risolva in una
lesione  di  sfere  di  competenza regionali (cosi', fra le tante, le
sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nel caso
di  specie,  le  censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono
prospettate  in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione
dei  richiamati  parametri costituzionali una compressione dei poteri
delle Regioni, con conseguente inammissibilita' delle stesse.
   7.  -  Le ulteriori questioni sollevate nei confronti dell'art. 1,
commi  892  e  895, della legge n. 296 del 2006, con riferimento agli
artt.  117,  118,  119  della Costituzione nonche' con riferimento al
principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), non sono fondate.
   Occorre  innanzitutto  individuare  la  materia  sulla quale dette
norme vanno ad incidere.
   Le  disposizioni  di  cui  trattasi  si riferiscono, innanzitutto,
all'amministrazione  dello  Stato  e degli enti pubblici nazionali e,
quindi,  rinvengono  la  loro  legittimazione  nell'art. 117, secondo
comma,  lettere  g)  e  r),  della  Costituzione,  che assegnano alla
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  rispettivamente,  le
materie  «ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello Stato e
degli   enti   pubblici   nazionali»   e  «coordinamento  informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale».
   7.1.  -  Le  norme  in  questione  sono suscettibili, tuttavia, di
trovare  applicazione  anche nei confronti delle Regioni e degli enti
locali,  come  risulta  dalla  previsione  di  cui  al comma 892, che
richiede, per l'emanazione del decreto di natura non regolamentare da
parte  del  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il concerto con il Ministro per gli affari regionali
e  le  autonomie  locali  «per gli interventi relativi alle Regioni e
agli Enti locali».
   Peraltro,  questa  Corte  ha,  in  proposito,  gia'  avuto modo di
sottolineare  che  le  disposizioni  che attengono a questo genere di
questioni  devono essere interpretate nel senso che le stesse - nella
parte  riguardante le Regioni e gli enti territoriali - costituiscono
espressione   della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale  nella
materia  del  «coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati  dell'amministrazione statale, regionale e locale», ex art. 117,
secondo  comma,  lettera  r),  della Costituzione (sentenza n. 31 del
2005).
   7.2.  -  L'attribuzione a livello centrale della suddetta materia,
del  resto,  corrisponde alla necessita' di «assicurare una comunanza
di  linguaggi,  di  procedure  e  di  standard  omogenei,  in modo da
permettere   la  comunicabilita'  tra  i  sistemi  informatici  della
pubblica amministrazione» (sentenze n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004).
Infatti, il comma 895 indica come priorita', per il finanziamento dei
progetti, l'utilizzo o lo sviluppo di «applicazioni software a codice
aperto»  e  prevede,  ai  fini  della  comunicabilita', che i «codici
sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati»
vengano mantenuti «in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in
un  web  individuato  dal  Ministero  per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  al  fine di poter essere visibili e
riutilizzabili».
   7.3.  -  Nella  citata  sentenza n. 17 del 2004 si rilevava che il
potere  di  coordinamento attribuito al Ministero per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  - proprio in relazione
alla  regolazione dell'esercizio di funzioni organizzative - espresso
con  l'emanazione  di  un decreto di natura non regolamentare, era un
potere  meramente  tecnico che atteneva alla «qualita' dei servizi» e
alla «razionalizzazione della spesa in materia informatica».
   7.4.  - E' necessario sottolineare che, rispetto alle disposizioni
legislative  statali che erano state alla base delle citate decisioni
di   questa   Corte,  il  dato  normativo  attualmente  impugnato  e'
sostanzialmente diverso.
   Nel  comma  7  dell'art.  29  della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  - legge finanziaria 2002), oggetto della sentenza n. 17
del  2004, si prevedeva, infatti, che il Ministro per l'innovazione e
le   tecnologie  definisse  gli  «indirizzi  per  l'impiego  ottimale
dell'informatizzazione  nelle  pubbliche amministrazioni». Ancor piu'
significativamente,  nei  primi tre commi dell'art. 26 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), oggetto
della  sentenza  n. 31  del  2005,  si  prevedeva  un  Fondo  per  il
finanziamento  di  progetti di innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione,   nonche'   incisivi  interventi  del  Ministro  per
l'innovazione    e    le    tecnologie    che   potevano   riguardare
«l'organizzazione  e  la  dotazione tecnologica delle Regioni e degli
enti  territoriali»  al  «fine  di  assicurare una migliore efficacia
della  spesa  informatica  e  telematica  sostenuta  dalle  pubbliche
amministrazioni,   di   generare  significativi  risparmi  eliminando
duplicazioni  e  inefficienze,  promuovendo  le  migliori  pratiche e
favorendo  il  riuso,  nonche'  di indirizzare gli investimenti nelle
tecnologie  informatiche  e  telematiche,  secondo  una  coordinata e
integrata strategia».
   Si  trattava,  quindi,  di interventi che, anche se ascrivibili ad
una  materia  di  competenza esclusiva dello Stato (la gia' ricordata
lettera r del secondo comma dell'art. 117 Cost.) avevano un contenuto
precettivo  che veniva ad incidere su competenze regionali, relative,
nelle  fattispecie  previste  dai  primi tre commi dell'art. 26 della
legge    n. 289   del   2002,   alla   «materia   dell'organizzazione
amministrativa  delle  Regioni»,  come  afferma la sentenza n. 31 del
2005.
   Nel  caso attualmente in esame, in cui le disposizioni legislative
censurate  non  incidono  su  specifiche competenze delle Regioni, ma
individuano queste ultime semplicemente come aree territoriali su cui
puo'   svolgersi   la   sperimentazione  e  come  possibili  soggetti
interlocutori  dei  progetti  per i quali viene autorizzata una spesa
d'importo  non  particolarmente significativo (10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009), non si ravvisano esigenze che
rendano necessarie forme di coinvolgimento.
   7.5.  - Vi e', al riguardo, da precisare che l'art. 14 del decreto
legislativo   7   marzo   2005,  n. 82  (Codice  dell'amministrazione
digitale),  ha affrontato la questione dell'esatta identificazione di
uno  degli  aspetti maggiormente problematici nei rapporti, in questa
materia,  tra Stato e Regioni, vale a dire il confine ed i limiti del
potere di coordinamento.
   Detta disposizione si prefigge l'esplicita funzione di definire un
assetto  organico  dei  rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in
materia  di informatica che risulti conforme al dettato della lettera
r)  del  secondo  comma  dell'art.  117  Cost.,  come precisato dalla
giurisprudenza costituzionale.
   L'art.   14   del   Codice  dell'amministrazione  digitale  e'  il
risultato,  infatti,  nella  sua  formulazione,  del confronto tra il
legislatore      delegato      e      la     Conferenza     unificata
Stato-Regioni-Citta-Autonomie  locali  ed  insieme della elaborazione
che   il   legislatore   delegato   ha   fatto  della  giurisprudenza
costituzionale.
   In  questa prospettiva, nel primo comma dell'art. 14 si identifica
il limite della competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera
r),  secondo  comma,  dell'art. 117 Cost., la' dove esso individua il
concretizzarsi   del   coordinamento   nella  definizione  di  regole
tecniche,   che   possono   anche   investire  aspetti  di  carattere
organizzativo, allorche' gli stessi siano «ritenuti necessari al fine
di  garantire  la  omogeneita'  nella elaborazione e trasmissione dei
dati»   (sentenza   n. 31  del  2005).  Ne  consegue  che  la  citata
disposizione  deve essere intesa nel senso che lo Stato disciplina il
coordinamento  informatico,  oltre  che per mezzo di regole tecniche,
anche quando sussistano esigenze di omogeneita' ovvero anche «profili
di  qualita'  dei  servizi»  e  di  «razionalizzazione della stessa»,
funzionali   a   realizzare   l'intercomunicabilita'  tra  i  sistemi
informatici delle amministrazioni (sentenza n. 17 del 2004).
   I  commi  892  e  895  della  legge  n. 296  del 2006 si collocano
all'interno  di  questo  confine,  in  quanto dettano regole tecniche
funzionali  alla  comunicabilita'  dei  sistemi  ed  al loro sviluppo
collaborativo,   favorendo   il   riuso  dei  software  elaborati  su
committenza  del  Ministro  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione  con lo scopo di razionalizzare la spesa e,
contemporaneamente, favorire l'uniformita' degli standard.
   Ne',  d'altro  canto,  puo'  essere  evocata  una  violazione  del
principio  di  leale  collaborazione,  in  quanto  lo  stesso risulta
rispettato  proprio in base al dettato del citato art. 14 del Codice,
che  assolve  la  funzione  di  superare possibili conflittualita' in
ordine  al  contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito in via
esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.
   8. - Le questioni di legittimita' costituzionale relative ai commi
893  e  894, promosse dalla Regione Lombardia, sempre con riferimento
agli  artt.  117,  118,  119  Cost.,  nonche'  al  principio di leale
collaborazione (art. 120 Cost.), non sono ugualmente fondate.
   8.1.  - I commi sopra richiamati, infatti, oltre a rientrare nella
competenza  esclusiva  dello  Stato,  di cui alla lettera r), secondo
comma,  dell'art.  117  della  Costituzione, trovano fondamento nella
lettera   p)   dello   stesso  secondo  comma  che  attribuisce  alla
legislazione   esclusiva  dello  Stato  la  materia  delle  «funzioni
fondamentali  di  Comuni, Province e Citta' metropolitane». Il Fondo,
infatti,  ha  la  finalita' di finanziare «progetti degli enti locali
relativi   agli   interventi   di   digitalizzazione   dell'attivita'
amministrativa,  in particolare per quanto riguarda i procedimenti di
diretto interesse dei cittadini e delle imprese».
   Esso   costituisce,   quindi,   uno  strumento  per  agevolare  lo
svolgimento,  da  parte  degli enti territoriali, di quelle «funzioni
fondamentali»  che  la  Costituzione  afferma  costituiscano una loro
ineliminabile   attribuzione.  Ne'  risulta  contraddittorio  che  il
successivo  comma  894  conferisca  ad un decreto del Ministro per le
riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali il potere di
stabilire  «i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo», dato
che,  avendo  questi  interventi  la  finalita' di sviluppare le piu'
idonee tecnologie che permettano all'intero sistema degli enti locali
di  svolgere  al  meglio  le suddette funzioni fondamentali, vi e' la
necessita'   che   sia   assicurato   un   esercizio  unitario  della
sperimentazione.   Da  cio'  la  giustificazione  dell'intervento  in
sussidiarieta' da parte dello Stato.
   8.2.  -  E' opportuno precisare che l'intervento in sussidiarieta'
delle   funzioni   amministrative   viene,   in  questa  fattispecie,
effettuato  con  riferimento  a  materie  -  quelle  di cui alle gia'
ricordate  lettere  p)  e  r) del secondo comma dell'art. 117 Cost. -
rientranti  nella  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato. In
ogni   caso,   il   censurato   comma   894   prevede  -  richiamando
specificamente  il  comma  3-bis dell'art. 14 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 - che debba essere sentito il parere della Commissione
permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti
locali     oltre    che    quello    della    Conferenza    unificata
Stato-Regioni-Citta'  ed  Autonomie  locali,  provvedendo,  quindi, a
coinvolgere i soggetti interessati ai progetti.
   L'individuazione, infine, con decreto ministeriale dei criteri con
cui  determinare  le priorita' tra i progetti di digitalizzazione che
dovranno  essere  finanziati  dal Fondo istituito dal comma 893 della
legge  n. 296 del 2006 assolve la funzione di realizzare, anche nella
fase  progettuale,  un coordinamento informatico idoneo ad assicurare
uniformita' dei procedimenti su tutto il territorio nazionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2007), promosse dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
   1)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi 892, 893, 894 e 895, della legge
n. 296  del  2006,  promosse,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso in epigrafe;
   2)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  medesima  legge n. 296 del 2006,
commi  892,  893, 894 e 895, promosse, in riferimento agli artt. 117,
118,  119  e  120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il
ricorso in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola