AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008 

Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per
ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n. 514/07/CONS,
recante  disposizioni  in materia di condizioni economiche agevolate,
riservate  a  particolari  categorie  di  clientela,  per  i  servizi
telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 202/08/CONS).
(GU n.118 del 21-5-2008)

                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 23 aprile 2008;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera c);
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la delibera 514/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di
condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di
clientela,   per   i  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico»
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
9 ottobre 2007, n. 235;
  Considerato  che  l'art.  4, comma 1, del regolamento allegato alla
delibera  514/07/CONS  prevede  che  «Ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera  c),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di
servizi  di  accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli
utenti  ciechi  totali,  nonche' agli utenti nel cui nucleo familiare
sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta
ore mensili gratuite di navigazione Internet»;
  Considerato  che  il  riconoscimento  di  un  congruo numero di ore
mensili  di  navigazione  gratuita  agli  utenti  ciechi totali e' lo
strumento  per  attuare  la  prestazione dei servizi in condizioni di
eguaglianza,  in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti,
anche   disabili,  siano  soddisfatte,  posto  che  per  tali  utenti
l'accesso  ad  Internet da postazione fissa costituisce uno strumento
essenziale  ai  fini della garanzia della liberta' di comunicazione e
della   integrazione   socio-lavorativa   e  necessita  di  tempi  di
collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri utenti;
  Osservato  che,  alla  luce  delle  predette finalita', esplicitate
anche   nelle   premesse  della  delibera,  la  norma  riportata,  se
interpretata  secondo  la  necessaria buona fede, implica chiaramente
che  gli  operatori devono riconoscere la fornitura delle ore mensili
di  navigazione  Internet  gratuita  perlomeno  tramite la tecnica di
connessione  piu'  evoluta dagli stessi offerta sul mercato per tutti
gli  altri  utenti  (ad  oggi, la banda larga) ed a prescindere dalla
velocita'   di   trasmissione   prescelta  dall'utente;  una  diversa
interpretazione,  infatti,  non solo limiterebbe irragionevolmente il
diritto di scelta degli utenti ciechi totali, ma sarebbe anche iniqua
rispetto  alle  finalita' perseguite, ove si consideri che la tecnica
di  connessione meno evoluta ancora disponibile sul mercato (dial-up)
offre prestazioni in termini di velocita' di trasmissione che possono
ritenersi superate in relazione alla quantita' di informazioni e dati
normalmente reperibili sul web;
  Ritenuto, d'altro canto, che la predetta lettura della disposizione
e'  l'unica  risultante  dal  suo  dato testuale, in applicazione dei
principi  di  interpretazione  normativa,  in  quanto  la  stessa non
prescrive  la  formulazione  di  un'offerta  specifica per gli utenti
ciechi  totali,  bensi' dispone il piu' generale riconoscimento della
fruizione  delle  ore  gratuite di navigazione Internet; cio' implica
l'obbligo  di riconoscere l'agevolazione assicurando al contempo agli
utenti  ciechi  totali  la  stessa  liberta' di scelta tra offerte di
servizi  Internet rispetto agli altri utenti, anche in considerazione
del   fatto   che  l'accesso  ad  Internet  da  postazione  fissa  e'
normalmente  utilizzato  da  piu'  utenti  all'interno  di una stessa
famiglia o comunita';
  Osservato  conseguentemente  che, ancora al fine di non limitare il
diritto  di scelta degli utenti ciechi totali, la medesima norma deve
anche essere interpretata nel senso che le ore mensili di navigazione
Internet  gratuita sono riconosciute con riferimento a tutte le forme
di  fatturazione  che  ciascun  operatore  applica  nei  propri piani
tariffari, dunque - ove sottoscrivibili - sia nelle offerte a consumo
(prevedendo  l'inizio  della  tariffazione  al  superamento delle ore
gratuite)  sia  nelle  offerte  flat  (prevedendo  una  riduzione del
relativo canone mensile applicato agli altri utenti);
  Ritenuto  congruo,  al  riguardo, prevedere che detta riduzione sia
pari al 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione
in Internet ovvero al 50% della parte di canone mensile relativa alla
navigazione  Internet  ove  nel  canone  flat  siano  compresi  altri
servizi,  tenuto  conto  dei  dati  forniti  dall'Unione Italiana dei
Ciechi   e  degli  Ipovedenti  (UIC)  nel  corso  dell'audizione  del
22 aprile   2008,   secondo  cui  la  media  di  ore  giornaliere  di
navigazione  Internet  per  una  linea  fissa utilizzata da un utente
cieco e' pari a circa sei ore;
  Rilevato che ad oggi, nell'attuazione della norma, taluni operatori
hanno  limitato  il  riconoscimento delle ore gratuite di navigazione
Internet  alla  sola  connessione  tramite  dial-up  ovvero alle sole
offerte a consumo, richiedendo all'occorrenza il cambiamento di piano
tariffario agli utenti ciechi aventi diritto all'agevolazione;
  Viste  le numerose segnalazioni ricevute al riguardo dalla predetta
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC);
  Ravvisata   pertanto  la  necessita'  di  intervenire  esplicitando
l'interpretazione  che  precede  al  fine  di evitare il perdurare di
interpretazioni  non  conformi  al  dato  normativo  da  parte  degli
operatori  fornitori  di servizi di accesso ad Internet da postazione
fissa che sono tenuti all'adempimento degli obblighi ricordati;
  Ritenuta  la  congruita'  di  un  termine  di sessanta giorni dalla
pubblicazione  della  presente delibera per l'attuazione delle misure
in questione, alla luce delle operazioni tecniche gia' compiute dagli
operatori e di quelle che dovranno essere implementate;
  Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;
  Udita la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli,
relatori  ai  sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.

  1.  L'art.  4,  comma 1,  del regolamento allegato A) alla delibera
514/07/CONS  e'  cosi'  riformulato: «Ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera  c),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di
servizi  di  accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli
utenti  ciechi  totali,  nonche' agli utenti nel cui nucleo familiare
sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta
ore  mensili  gratuite  di  navigazione Internet, a prescindere dalla
tecnica  e  dalla velocita' di connessione prescelte dal richiedente,
sia  in  tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione
del  50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in
Internet  o  della  parte  di  canone  relativa  alla  navigazione in
Internet  qualora  nell'offerta siano compresi altri servizi. In ogni
caso  il  primo  cambio  di piano tariffario richiesto dall'utente e'
gratuito».
  2.  La  norma  di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  termine  entro  il quale gli
operatori  di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa sono
tenuti  ad  adeguare la propria offerta e ad approntare gli strumenti
per l'attuazione pratica della predetta disposizione.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
disponibile nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
    Napoli, 23 aprile 2008
                                              Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Magri - Napoli