N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 - 14 novembre 2007

Ordinanza  del  29  novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia  -  Sezione di Lecce sul ricorso proposto da
Licastro Scardino Raffaele contro Regione Puglia ed altra

Turismo  -  Regione  Puglia  -  Bando  di  accesso agli incentivi per
  strutture  turistico ricettive e congressuali - Previsione, in base
  a  norma abrogata dall'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1998,
  n. 14,  ma  ancora  applicabile ai rapporti sorti nel periodo della
  sua  vigenza,  della condizione della sede legale dell'aspirante al
  finanziamento  nel  territorio  regionale, anziche' della sola sede
  operativa  - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di liberta'
  di  iniziativa  economica  privata  - Contrasto con il principio di
  libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
- Legge  della  Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3, art. 47, comma
  2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 120.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 438/1997,
proposto da. Raffaele Licastro Scardino, rappresentato e difeso dagli
avv.  Giovanni  Pellegrino  e  Gabriella  Spata, con domicilio eletto
presso lo studio del primo, in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
   Contro  Regione  Puglia,  in persona del Presidente della G.R. pro
tempore,  non  costituita,  e  nei  confronti di Societa' Alberghiera
Fitto  e  Portaluri  S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita, per l'annullamento, previa sospensiva, della
deliberazione  di  G.R.  n. 5409 del 12 novembre 1996, pubblicata nel
B.U.R.P. del 28 novembre 1996, nella parte in cui esclude la ditta di
cui   e'   titolare   il  ricorrente  dall'accesso  ai  fondi  P.O.P.
1994-1996 -  Misura 6.1,  nonche',  nei  limiti dell'interesse, della
deliberazione  di  G.R. n. 5410 del 12 novembre 1996 di «Approvazione
della   graduatoria.   Individuazione   dei   soggetti   benficiari»,
pubblicata  nel  B.U.R.P.  del 5 dicembre 1996, nonche' di ogni altro
atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed
in  particolare  del bando di concorso approvato con deliberazione di
G.R. n. 5097 del 21 novembre 1995.
   Visto  il  ricorso  con  i  relativi  allegati e tutti gli atti di
causa;
   Vista  l'ordinanza 1° marzo 1997, n. 310, recante il rigetto della
domanda cautelare;
   Vista  l'ordinanza  16  luglio  2007,  n. 699,  con  cui  e' stata
disposta l'integrazione del contraddittono;
   Uditi  alla  pubblica  udienza  del  14 novembre 2007 il relatore,
Referendario  Tommaso Capitanio, e, per il ricorrente, l'avv. Valeria
Pellegrino in sostituzione di Giovanni Pellegrino.
   Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
   1. - Il ricorrente, in qualita' di imprenditore operante nel campo
turistico-alberghiero,  aveva  presentato alla Regione Puglia domanda
di  ammissione  al finanziamento di cui al «P.O.P. Puglia 1994-1996 -
Bando di accesso finanziamento sottoprogramma Turismo - Misura 6.1. -
Incentivi   alle   strutture   turistico  ricettive  e  congressuali,
approvato  dalla  Giunta regionale pugliese con deliberazione n. 5097
del  21  novembre  1995.  L'amministrazione,  con la deliberazione di
Giunta  regionale  oggetto  di  impugnativa,  lo  aveva  esduso dalla
graduatoria  finale, sia perche' l'avv. Scardino aveva riscontrato la
ricbiesta  di  ulteriore  documentazione  oltre  il  limite temporale
concesso  dall'amministrazione,  sia  perche'  l'impresa  di  cui era
titolare  il  ricorrente  non  aveva  sede  legale, amministrativa ed
operativa nel territorio regionale.
   Il provvedimento viene censurato dall'avv. Scardino per i seguenti
motivi:
     il   termine concesso  dalla  p.a.  intimata  per  integrare  la
documentazione  prodotta  unitamente  alla  domanda  non poteva certo
considerarsi  perentorio, essendo chiaramente un termine ordinatorio.
Fra  l'altro,  la documentazione de qua e' stata inviata alla Regione
ben  prima  della  data di adozione della deliberazione impugnata, il
che   significa  che  l'amministrazione  aveva  tutto  il  tempo  per
prenderne  visione  e che il ritardo non ha ostacolato o ritardato la
conclusione del procedimento;
     per   quanto   concerne  invece  la  questione  della  sede,  la
disposizione del bando di cui ha fatto applicazione la G.R. (la quale
ripete  pedissequamente quella di cui all'art. 47 della l.r. pugliese
20  febbraio  1995,  n. 3,  recante  «Procedure  per l'attuazione del
Programma  operativo  plurifondo  1994-1999»)  sembra  effettivamente
presupporre,   quale   condizione  di  partecipazione  alla  presente
procedura, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa ed
operativa  nel territorio regionale. La dausola va pero' interpretata
secundum   constitutionem   ed   in   base   alla  ratio  stessa  dei
finanziamenti  oggetto  della  presente  vicenda. Poiche' lo scopo di
tali contributi economici e quello di provocare positive ricadute sul
tessuto  occupazionale  dei territori, e' evidente che cio' che conta
e' la sede operativa dell'impresa, ossia il luogo in cui l'iniziativa
economica che beneficia del finanziamento e' destinata ad incidere in
senso  positivo,  sia in termini di valorizzazione dei territori, sia
in  termini  di  incremento  dell'occupazione.  Nel  caso  di specie,
l'iniziativa  economica  per  cui  l'avv.  Scardino  ha presentato la
domanda  concerne  un  campeggio  situato  nel  Comune  di  Salve,  e
precisamente  nella  nota  localita' turistica di Torre Pali, per cui
(come  ritenuto  anche  dal  Tribunale amministrativo regionale Bari,
sez.  II,  ord. 19 dicembre 1996, n. 851, confermata dalla sez. V del
Consiglio  di  Stato  con ord. 17 giugno 1997, n. 1115) la legge e il
bando  vanno interpretati nel senso che, ai fini dell'ammissione alla
procedura, e' sufficiente che il richiedente abbia una sede operativa
nella Regione Puglia.
   2.  -  In  sede  cautelare  le  tesi di parte ricorrente non hanno
trovato  accoglimento,  in  quanto  il  tribunale  ha ritenuto che la
clausola  del  bando  che  prescriveva  obbligatoriamente il possesso
della sede legale, amministrativa ed operativa nella regione (oltre a
non  poter  essere interpretata nel senso patrocinato dal ricorrente)
era meramente ripetitiva del disposto di legge e pertanto si trattava
di clausola - c.d. esdudente - che andava impugnata immediatamente.
   A  seguito  della  trattazione  del  merito,  pero', le condusioni
rassegnate  dalla  Sezione  in  sede  cautelare sono state oggetto di
rimeditazione  (come  si  dira'  infra),  per cui, dopo aver ordinato
l'integrazione   del   contraddittorio   nei  confronti  degli  altri
imprenditori  inseriti  in graduatoria (il ricorso, inizialmente, era
stato notificato solo ad un controinteressato), alla pubblica udienza
del  14 novembre 2007 il tribunale ha ritenuto la causa ai fini della
decisione.
   3.   - Cio  premesso,  il  Collegio  ritiene  di  dover  sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della
citata  l.r.  pugliese  n. 3/1995,  precisando  immediatamente che la
norma in questione e' stata abrogata dall'art. 56 della l.r. 6 maggio
1998,  n. 14,  mentre,  successivamente,  l'intera legge n. 3/1995 e'
stata  abrogata  dall'art. 57 della l.r. 25 settembre 2000, n. 13, il
quale  fa  pero' salva l'applicazione della legge abrogata per quanto
attiene  alla  disciplina  dei  rapporti  sorti nel periodo della sua
vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
   Peraltro,  cio'  non  incide  sulla  sussistenza dell'interesse ad
agire  nel  presente  giudizio, visto che il ricorrente ha subito una
lesione  per  effetto  dell'applicazione  del  citato  art.  47 e che
l'eventuale  accoglimento  del  ricorso  e'  funzionale all'eventuale
attivazione di ulteriori rimedi giurisdizionali.
   3.1.  - In  effetti, il Tribunale non ritiene di poter decidere la
controversia    fintantoche'    la   norma   di   cui   si   sospetta
l'incostituzionalita'    non    venga    dichiarata    effettivamente
incostituzionale, e cio' in quanto:
     da  un  lato,  la  disposizione  de  qua  non e' suscettibile di
interpretazione  adeguatrice,  stante  il  suo  chiaro  disposto.  In
effetti, nel momento in cui prevede che, ai fini della partecipazione
alla presente procedura, l'aspirante al finanziamento deve provare di
avere  la  sede  legale,  amministrativa  ed operativa nel territorio
regionale,   l'art.   47   della l.r.   n. 3/1995  reca  un  precetto
assolutamente inequivocabile;
     dall'altro  lato,  non  e'  nemmeno  possibile  per il tribunale
procedere  alla  disapplicazione  della  norma  per  contrasto con il
diritto comunitario, e cio' in quanto, nel caso di specie, la vicenda
si svolge tutta sul versante interno e non coinvolge quindi interessi
sovranazionali.
   3.2.  -  Per  quanto  concerne la rilevanza della questione, si e'
gia'  detto  che  il ricorso potrebbe trovare accoglimento solo se la
norma  in  questione  venisse  dichiarata  incostituzionale (e quindi
inefficace ex tunc).
   Dal  punto  di  vista  dei presupposti processuale, poi, l'odierno
Collegio  ritiene ammissibile il ricorso, sia perche' la clausola del
bando  in  base  alla  quale il ricorrente e' stato escluso non aveva
carattere immediatamente escludente (prova ne sia la circostanza che,
all'epoca dei fatti, vi erano pronunce del giudice amministrativo che
avevano  interpretato  la clausola in argomento in maniera diversa da
quanto  ritenuto  dalla regione),  sia  perche' l'esclusione e' stata
decretata anche per un'altra e autonoma ragione.
   3.3. -  Per  quanto  concerne  la non manifesta infondatezza della
q.l.c., il Collegio osserva che:
     la     ratio     dei    finanziamenti    pubblici    finalizzati
all'incentivazione   di   attivita'   lato  sensu  economiche  (quale
sicuramente  e'  quella  per  cui  l'avv.  Scardino  aveva chiesto il
contributo regionale) e' quella di agevolare lo svilupo economico del
territorio  affidato alla cura ai beneficiari (nel caso di specie, la
Regione   Puglia).   Pertanto,   l'unico  aspetto  rilevante  e'  che
l'attivita' economica sovvenzionata con i fondi pubblici si insedi in
quel  certo territorio, e cioe' che l'imprenditore beneficiario abbia
una sede operativa nel territorio stesso;
     quindi,  nel momento in cui la legge e/o il bando richiedono, ai
fini   della  partecipazione  al  procedimento,  requisiti  ulteriori
rispetto  a  quello appena menzionato e non strettamente necessari ai
fini  della  valutazione  della  bonta'  dei  progetti per i quali si
richiedono  i finanziamenti, si ha una violazione dei principi di cui
agli artt. 3, 41 e 120 («vecchio testo») Cost.
   In  effetti,  dal combinato disposto di tali norme costituzionali,
si   desume   la  regola  per  cui  l'attivita'  economica,  che  per
definizione  e'  libera, non puo' essere ostacolata con l'imposizione
di barriere «protezionistiche» di natura territoriale, allorquando (e
qui  viene  in  evidenza  l'art.  3)  cio'  non  sia  necessario  per
salvaguardare  interessi  particolari  che richiedano una particolare
tutela.  Nel  caso  in  esame,  pero', nessuna giustificazione sembra
avere la limitazione imposta dall'art. 47, l.r. n. 3/1995, visto che,
ai  fini  della  promozione  delle attivita' turistiche nella Regione
Puglia,   e'   sufficiente   accertare  che  i  soggetti  ammessi  al
finanziamento  abbiano  l'intenzione di avviare le proprie iniziative
imprenditoriali  nel territorio regionale, ossia che abbiano una sede
operativa  in Puglia, la qual cosa e' facilmente verificabile in base
ad  un  esame  dei  progetti che i richiedenti dovevano allegare alla
domanda  ai  sensi  del  bando  approvato  dalla  G.R.  con la citata
deliberazione n. 5097/1995.
   E  la  migliore  nprova di tale assunto sta nel fatto che la norma
oggetto  di rimessione alla Consulta e' stata in seguito abrogata dal
Legislatore    regionale   (citato   art.   56,   l.r.   n. 14/1998),
evidentemente  persuasosi  dell'illegittimita' della disposizione, la
quale  limita  in  modo  irragionevole  e ingiustificato l'accesso ai
finanziamenti per cui e' causa.
   4. - Pertanto, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente
infondata  (per  conflitto  con  gli  artt.  3,  41  e  120 Cost.) la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della
l.r.  pugliese  20 febbraio 1995, n. 3, nella parte in cui stabilisce
che,  ai  fini  dell'ammissione  ai  finanziamenti  di  cui al P.O.P.
1994-1996 -  Misura  6.1.,  i  richiedenti debbono avere sede legale,
amminitrativa  ed  operativa (anziche' solo operativa) nel territorio
regionale.
                              P. Q. M.
   Visti gli artt. l34 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Sospende il giudizio;
   Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 47, comma 2, l.r. pugliese n. 3/1995;
   Dispone  che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano
trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che  il  presente atto sia
notificato  alle  parti  e al Presidente della Giunta regionale della
Puglia,  e sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale della
Puglia.
     Cosi'  deciso  in  Lecce, in Camera di consiglio, il 14 novembre
2007.
                 Il Presidente: Castriota Scanderbeg
                                               L'estensore: Capitanio