N. 163 SENTENZA 7 - 20 maggio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Sentenza definitiva di condanna
  a  carico  di  un  parlamentare  per  il  reato  di  diffamazione -
  Successiva  deliberazione  adottata  dalla  Camera dei deputati, di
  insindacabilita'  delle  opinioni per le quali e' stata pronunciata
  condanna  -  Giudizio  di  revisione  a seguito di detta delibera -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato
  proposto   dalla   Corte   d'appello   di  Catanzaro  -  Denunciata
  interferenza  nelle  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria  per
  insussistenza  del  nesso  funzionale tra le dichiarazioni rese dal
  parlamentare   e   la  sua  attivita'  di  deputato  -  Difetto  di
  motivazione   in   ordine  all'enunciata  insussistenza  del  nesso
  funzionale  con  riferimento  agli atti parlamentari e al contenuto
  della  deliberazione  di  insindacabilita'  -  Inammissibilita' del
  ricorso.
- Deliberazione   della  Camera  dei  deputati  6  marzo  2003  (doc.
  IV-quater, n. 42).
- Costituzione,  artt.  68,  primo comma, e 102; legge 11 marzo 1953,
  n. 87,  art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, art. 26.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6
marzo 2003 (Doc. IV-quater, n. 42), relativa all'insindacabilita', ai
sensi  dell'art.  68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse  dal  deputato  Amedeo  Matacena  nei  confronti  del  dott.
Vincenzo  Macri',  promosso  con  ricorso  della  Corte  d'appello di
Catanzaro, notificato il 12 settembre 2007, depositato in cancelleria
il  1°  ottobre  2007  ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2007, fase di merito.
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso depositato il 10 gennaio 2007, la Corte d'appello
di  Catanzaro  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti
della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003
(Doc. IV-quater, n. 42), con la quale e' stato dichiarato che i fatti
per  i quali e' in corso il giudizio di revisione del processo penale
a  carico  del  deputato Amedeo Matacena concernono opinioni espresse
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
   La  ricorrente  ha  premesso  che,  con  sentenza del Tribunale di
Messina  del  19  giugno  1999, parzialmente riformata dalla Corte di
appello  di  Messina  con  pronuncia  del  16  marzo  2001, diventata
definitiva  il  7 dicembre 2001 a seguito del rigetto del ricorso per
cassazione  presentato  dall'imputato, il predetto deputato era stato
condannato  alla  pena  ritenuta di giustizia nonche' al risarcimento
del  danno  in  favore della costituita parte civile Vincenzo Macri',
per  i  seguenti  delitti:  «A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 595,
commi  1,  2, 3 e 13 legge n. 47/1948 per avere in concorso tra loro,
il  Matacena  come  autore  del  comunicato  stampa ed il secondo (De
Virgilio  Vincenzo)  come  autore  dell'articolo, che testualmente lo
riproduce,  dal  titolo  "Replica  di Matacena al magistrato Macri'",
apparso  sul  quotidiano "Gazzetta del Sud", offeso la reputazione di
Macri'   Vincenzo,   qualificandolo  come  "ispiratore  primario"  di
strategie  organizzate  dalla mafia in danno di diversi magistrati ed
in  particolare  del dott. Viola e come "provocatore" ed irrispettoso
delle regole deontologiche per avere reagito all'accusa del Matacena,
invero  fondata,  di  avere utilizzato "nella faida tra i magistrati"
verbali   firmati  in  bianco  dai  pentiti.  Reato  aggravato  dalla
attribuzione del fatto determinato e dalla diffusione a mezzo stampa.
In  Messina  il  15  febbraio  1995.  Nonche'  per  avere  offeso  la
reputazione  dello stesso Macri' Vincenzo con un articolo apparso sul
quotidiano   "Tribuna   Calabria"  affermando  che  il  Macri'  aveva
partecipato  ad  una  banditesca  operazione e che era "un magistrato
bandido", articolo che si ricollegava al testo del comunicato diffuso
dall'AGI.  In Reggio Calabria 23 febbraio 1995; B) delitto previsto e
punito  dagli  artt. 595, terzo comma, c.p. e 13 legge n. 47 del 1948
per  avere,  con  un  articolo  di  stampa  pubblicato sul quotidiano
"Gazzetta  del Sud" in data 3 dicembre 1995, riproducente il testo di
un  comunicato  dello stesso Matacena - diffuso dalla agenzia ANSA di
Roma  il  2  dicembre 1995 - offeso la reputazione del dott. Vincenzo
Macri'  sostituto  procuratore  della  Repubblica presso la Direzione
Nazionale  Antimafia  affermando  che  il  Macri'  ha "una concezione
stalinista   della   giustizia",  che  le  dichiarazioni  del  Macri'
"dimostrano  in  modo  lampante  quale e' il suo modo di maneggiare i
pentiti  e  i  collaboratori",  che  "egli  aveva chiesto una perizia
psichiatrica   nei   confronti   del   Macri'",   con  le  aggravanti
dell'attribuzione  di  un  fatto  determinato e della commissione del
fatto  in  danno  di un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue
funzioni.  Messina,  3  dicembre 1995; C) del reato di cui agli artt.
595, comma 2, c.p. e 13 legge n. 47 del 1948 perche', con un articolo
apparso  sul quotidiano "Gazzetta del Sud" a firma di Policheni Paolo
e  contenente le dichiarazioni del Matacena, offendeva la reputazione
del  dott.  Vincenzo Macri' affermando che quest'ultimo aveva gestito
l'operazione  "Olimpia"  e  che  era  rinviato  a  giudizio per avere
manipolato  pentiti  e collaboratori e che le tesi della magistratura
inquirente   erano   assolutamente   false.  Con  l'aggravante  della
attribuzione di un fatto determinato. Messina, 29 novembre 1995».
   Ha fatto ancora presente la ricorrente che, con istanza depositata
il  25 marzo 2003, il Matacena aveva chiesto alla competente Corte di
appello  di  Reggio  Calabria la revisione della sentenza di condanna
assumendo di avere presentato sin dal 9 febbraio 1998 alla Camera dei
deputati, della quale faceva parte all'epoca dei fatti, una richiesta
di  delibera  di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost., che
era  stata  da  ultimo  esaminata  nella  seduta  del  6  marzo 2003,
allorche'  la  medesima  Camera  dei  deputati aveva stabilito che le
dichiarazioni  del  prevenuto  concernevano  opinioni  espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
   La  Corte  di  appello  di  Reggio  Calabria, con ordinanza del 30
ottobre   2003,   aveva  dichiarato  inammissibile  la  richiesta  di
revisione,  assumendo  che la delibera di insindacabilita' non poteva
essere  considerata  prova nuova ai fini di quanto previsto dall'art.
630 del codice di procedura penale, in quanto l'intervenuto giudicato
penale   rappresenta   un  valore  che  deve  essere  necessariamente
salvaguardato  nell'ottica  di  evidenti  esigenze  di  certezza  dei
rapporti giuridici.
   Ha  aggiunto la ricorrente che la Corte di cassazione, accogliendo
il  ricorso  del  Matacena  sul  punto,  aveva  annullato  la  citata
ordinanza   con  sentenza  del  2  luglio  2004,  stabilendo  che  la
deliberazione   di   insindacabilita'   del  Parlamento  deve  essere
considerata "prova nuova" e non puo' essere disapplicata dal giudice,
che  puo'  soltanto  sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla
Corte  costituzionale.  Gli  atti erano stati, quindi, trasmessi alla
Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
   Emesso  rituale  decreto  di  citazione,  il  processo  era  stato
ripetutamente   aggiornato,  dapprima  per  la  mancanza  degli  atti
processuali,  non  trasmessi  dal Tribunale di Messina, poi in attesa
della   decisione   della   Corte  costituzionale  sul  conflitto  di
attribuzione sollevato con ordinanza del 13 maggio 2004 dal Tribunale
civile di Reggio Calabria, davanti al quale il Macri' aveva citato il
Matacena per il risarcimento del danno in conseguenza della pronuncia
del  giudice  penale,  essendo  la  decisione indubbiamente rilevante
anche per il giudizio di revisione.
   La  Corte  costituzionale,  con  ordinanza  n. 325 del 2006, aveva
dichiarato  la  improcedibilita' del ricorso per mancato rispetto dei
termini  previsti  dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte da parte della autorita' giudiziaria ricorrente.
   Cio'  premesso,  la  Corte  di  appello ricorrente sostiene che la
delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta   del   6   marzo  2003  costituisce  una  interferenza  nelle
attribuzioni   della   autorita'  giudiziaria  previste  e  garantite
dall'art.  102  Cost.,  non sussistendo alcun collegamento funzionale
tra  le  dichiarazioni rese dal deputato Matacena, riportate nei capi
di  imputazione sopra trascritti, e la sua attivita' di parlamentare,
costituendo  piuttosto  tali dichiarazioni ed espressioni l'esercizio
della  comune liberta' di pensiero nel quadro di una polemica diretta
e  personale  con il Macri', del tutto avulsa dallo svolgimento anche
generico di attivita' parlamentare o politica.
   Secondo  la  ricorrente,  tali considerazioni non sono scalfite in
alcun  modo  dalla  legge  20  giugno  2003  n. 140 (Disposizioni per
l'attuazione  dell'articolo  68 della Costituzione nonche' in materia
di  processi  penali  nei  confronti delle alte cariche dello Stato),
posto che, sul piano procedurale, l'invio degli atti processuali alla
Camera  di  appartenenza,  previsto dall'art. 3, comma 4, della legge
citata,  e'  superato  dal  fatto  che la Camera dei deputati ha gia'
deliberato  sull'applicabilita'  dell'art.  68, primo comma, Cost., e
che  la  disposizione  di cui all'art. 3, comma 1, di tale legge, che
prevede  la applicazione della immunita' parlamentare anche «per ogni
altra  attivita'  di  ispezione,  di  divulgazione,  di  critica e di
denuncia  politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata
anche   fuori   dal  Parlamento»,  non  puo'  comunque  coprire  ogni
espressione ingiuriosa o diffamatoria sulla sola base della qualifica
rivestita  dall'agente,  occorrendo  in ogni caso un collegamento con
l'attivita'  parlamentare  espletata.  Tale collegamento, nel caso in
esame, difetterebbe, e cio' anche perche' la norma citata, nonostante
la  piu'  ampia formulazione lessicale, non innova alcunche' rispetto
all'art.  68,  primo comma, Cost., limitandosi a rendere esplicito il
contenuto  di  tale disposizione (vengono, al riguardo, richiamate le
sentenze  della Corte costituzionale n. 235 del 2005, n. 246 e n. 120
del 2004, nonche' l'ordinanza n. 136 del 2005).
   Conclusivamente, la Corte d'appello ricorrente chiede che la Corte
costituzionale «dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la
valutazione  della  condotta  attribuita  all'on. Amedeo Matacena nei
sopra   trascritti  capi  di  imputazione  in  quanto  estranea  alle
previsioni  dell'art.  68,  primo  comma,  Cost.,  e conseguentemente
annulli  la deliberazione adottata dalla Assemblea Parlamentare nella
seduta del 6 marzo 2003».
   2.  -  La  Corte,  con la ordinanza n. 331 del 2007, depositata in
data 27 luglio 2007, ha dichiarato ammissibile il conflitto.
   La  predetta  ordinanza  ed  il  ricorso  sono stati, a cura della
ricorrente,  notificati  alla  Camera dei deputati in persona del suo
Presidente  in  data  12  settembre  2007, e depositati, con la prova
dell'avvenuta   notifica,   presso   la   cancelleria   della   Corte
costituzionale il 1 ottobre 2007.
   3. - Nessuno si e' costituito nella presente fase di giudizio.
                       Considerato in diritto
   1. -  La  Corte  d'appello  di Catanzaro ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei deputati in relazione
alla  delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV-quater, n. 42), con la quale
e'  stato  dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il giudizio
di  revisione  del  processo  penale  a  carico  del  deputato Amedeo
Matacena  concernono  opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   La  Corte  di  appello  ricorrente  sostiene  che  la  delibera di
insindacabilita'  adottata  dalla Camera dei deputati costituisce una
interferenza  nelle attribuzioni della autorita' giudiziaria previste
e   garantite  dall'art.  102  Cost.,  per  insussistenza  del  nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato, come riportate nei
capi di imputazione, e la sua attivita' di parlamentare.
   2. -  Preliminarmente,  deve  essere confermata l'ordinanza n. 331
del  2007,  con  la  quale questa Corte ha ritenuto l'esistenza della
materia di un conflitto, la cui soluzione spetta alla sua competenza,
per   la   sussistenza   dei   requisiti   soggettivo  ed  oggettivo,
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione,   anche  in  punto  di
ammissibilita'.
   3. - Il ricorso e' inammissibile.
   3.1. -   L'autorita'  giudiziaria  che  propone  il  conflitto  di
attribuzione, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
ha  l'onere,  per  il principio di completezza ed autosufficienza del
ricorso, di esporre le proprie ragioni in modo da consentire a questa
Corte  di  raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto
di  atti  tipici  della  funzione  parlamentare  (sentenza n. 271 del
2007).
   Nella specie, la Corte d'appello di Catanzaro, mentre dedica ampio
spazio  alle  prime,  si  limita,  con  riferimento  ai  secondi,  ad
affermare  che la delibera di insindacabilita', adottata dalla Camera
dei  Deputati  nella  seduta  del  6  marzo  2003,  costituisce  «una
interferenza  nelle attribuzioni della autorita' giudiziaria previste
e  garantite  dall'art.  102  Cost.,  sia perche' intervenuta dopo il
giudicato   penale,  sia  perche'  non  sussiste  alcun  collegamento
funzionale tra le dichiarazioni rese dall'on. Matacena, riportate nei
capi di imputazione sopra trascritti, e la attivita' di parlamentare,
costituendo  piuttosto  tali  frasi  ed espressioni l'esercizio della
comune  liberta'  di  pensiero  nel  quadro di una polemica diretta e
personale  con  il  Macri',  del tutto avulsa dallo svolgimento anche
generico di attivita' parlamentare o politica».
   Con tali affermazioni, il giudice rimettente non fornisce a questa
Corte  gli elementi per accertare la sussistenza del nesso funzionale
fra  dichiarazione  extra moenia e attivita' parlamentare, enunciando
l'insussistenza  di  tale  nesso  funzionale,  senza  in  alcun  modo
motivarla,  con  riferimento  agli  atti  parlamentari e al contenuto
della  delibera di insindacabilita', e cosi' non consentendo a questa
Corte  di svolgere il compito - riservatole, in sede di decisione del
conflitto  di attribuzione, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione   -   di  accertare,  sulla  base  delle  deduzioni  del
ricorrente, la fondatezza del conflitto proposto.
   Le  carenze  descritte comportano la non autosufficienza dell'atto
introduttivo  del  presente  giudizio  che  si traduce, a norma degli
articoli  37  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, e 26 delle norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte costituzionale, nel
difetto   di   un   requisito   essenziale  del  ricorso,  che  deve,
conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso per conflitto di attribuzione
fra  poteri dello Stato, sollevato dalla Corte d'appello di Catanzaro
nei confronti della Camera dei deputati, indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il il 20 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola