N. 167 SENTENZA 19 - 23 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione  pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Istituzione di
  sessione   riservata   di   esami   per  l'accesso  agevolato  alle
  graduatorie permanenti - Limitazione del beneficio del differimento
  di ulteriore proroga del termine di maturazione del requisito della
  durata  del  servizio  prestato  ai soli concorrenti che sono stati
  ammessi  con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale
  n. 1  del  2001 - Mancata estensione dello stesso a coloro che sono
  stati  ammessi  con  riserva  al  concorso  bandito  con  ordinanza
  ministeriale   n. 153   del   1999  superandone  l'esame  finale  -
  Irragionevole   assoggettamento   a  trattamenti  differenziati  di
  soggetti  che si diversificano esclusivamente per la partecipazione
  a   procedure   concorsuali   attivate   con  differenti  ordinanze
  ministeriali   ma   fondate  su  un  unico  contesto  normativo  di
  riferimento - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.L.  7  aprile  2004  n. 97,  art. 2, comma 7-bis, convertito, con
  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,  della legge 4 giugno 2004,
  n. 143.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis,
del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare  l'ordinato  avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche'
in  materia  di esami di Stato e di Universita), convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004,
n. 143, promossi con due ordinanze del 27 dicembre 2006 dal Tribunale
amministrativo  regionale della Toscana sui ricorsi proposti da B. L.
e  da T.F. nei confronti del Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca  scientifica ed altro, iscritte ai nn. 754 e 755 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di costituzione di B. L. ed altra;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
   Udito l'avvocato Carlo Brucoli per B. L. ed altra.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione
prima,  con  due  distinte  ordinanze  di  contenuto  sostanzialmente
identico,  depositate entrambe in data 27 dicembre 2006, ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis,
del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare  l'ordinato  avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche'
in  materia  di esami di Stato e di Universita), convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004,
n. 143, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
   La  disposizione  censurata  prevede  che,  a  decorrere dall'anno
scolastico  2005-2006,  «e'  valida  l'abilitazione  all'insegnamento
conseguita  con  il  superamento dell'esame finale da parte di coloro
che  sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza
del  Ministro  della  pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, [...]
purche'  abbiano  maturato  il  requisito  sulla  durata del servizio
prestato»  entro  la  data  del  29  ottobre 2000 (data di entrata in
vigore della legge 27 ottobre 2000, n. 306).
   1.1.  -  Il  giudice a quo premette che entrambe le ricorrenti dei
giudizi  principali  sono  state  ammesse  con  riserva alla sessione
riservata di esami indetta - in base all'art. 2, comma 4, della legge
3  maggio  1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico)  -  con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione
15   giugno   1999,   n. 153,   al  fine  di  conseguire  l'idoneita'
all'insegnamento  nella  scuola  elementare.  Pur  avendo superato la
relativa  prova  d'esame, le medesime ricorrenti sono state inserite,
sempre  con  riserva,  nelle  rispettive  graduatorie per difetto del
requisito  di  servizio,  consistente  nell'aver  svolto attivita' di
insegnamento  negli  istituti  indicati  dalla  legge, per almeno 360
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di  entrata  in  vigore della stessa legge n. 124 del 1999 (25 maggio
1999),  di  cui  almeno  180  giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995.  Entro  tale  data,  infatti, le ricorrenti avevano svolto
attivita'   di   insegnamento   esclusivamente   presso  una  «scuola
elementare  privata  autorizzata», istituto non ricompreso fra quelli
espressamente indicati dalla legge.
   1.2.  -  Riferisce  sempre  il  rimettente che, avendo entrambe le
ricorrenti maturato medio tempore il prescritto requisito di servizio
alla  data  di  entrata  in vigore dell'art. 2, comma 7-bis, del d.l.
n. 97 del 2004, le stesse hanno impugnato i provvedimenti con i quali
l'Amministrazione   scolastica   ha  rigettato  la  loro  istanza  di
scioglimento  positivo della riserva, comunicando che l'art. 2, comma
7-bis,  del  d.l.  n. 97  del  2004,  «deve intendersi tassativamente
previsto  solo  per  coloro  che  sono  stati  ammessi con riserva ai
concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1».
   1.3.  -  Il  giudice  a  quo  precisa  che  il motivo di doglianza
prospettato  dalle  ricorrenti  si fonda sulla pretesa illegittimita'
dell'interpretazione,  offerta  dall'Amministrazione, del citato art.
2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, deducendo al riguardo che le
sessioni  di  esame  indette con le ordinanze ministeriali n. 153 del
1999,  n. 33  del  2000 e n. 1 del 2001, costituirebbero, in realta',
un'unica  sessione  riservata  di  esami  bandita  in base alla legge
n. 124  del  1999.  Pertanto,  ad  avviso  delle  ricorrenti, sarebbe
contrario   all'intento   del   legislatore   limitare  il  beneficio
dell'ultima  proroga  a  una soltanto delle tre sessioni riservate di
esami, anziche' estenderlo a tutte.
   2.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana osserva,
al  riguardo, che il termine di maturazione del requisito di servizio
richiesto  ai  fini  della  partecipazione alla sessione riservata di
esami     per    l'inserimento    nelle    graduatorie    permanenti,
«originariamente  fissato  alla  data  del 18 maggio 1999» (recte: 25
maggio   1999),  «e'  stato  poi  prorogato  al  27  aprile  2000  e,
successivamente  al  27  ottobre 2000» (recte: 29 ottobre 2000), «con
l'art.  2,  comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, aggiunto in sede di
conversione dalla legge n. 143 del 2004».
   Per  il  giudice  a  quo  in  particolare,  al  fine di consentire
l'ammissione  alla  sessione  riservata  anche  di  coloro  che medio
tempore  fossero  entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di
servizio,  l'art.  1,  comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240   (Disposizioni   urgenti  per  l'avvio  dell'anno  scolastico
2000-2001),  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1,
comma  1,  della legge 27 ottobre 2000, n. 306, avrebbe «differito il
termine finale per il computo del predetto requisito alla data del 27
aprile 2000».
   Successivamente,  e  per  le  medesime  finalita',  detto  termine
sarebbe  stato  ulteriormente differito al 29 ottobre 2000, dall'art.
2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004.
   2.1.  -  Alla  luce di tale ricostruzione del quadro normativo, ad
avviso  del  collegio  rimettente,  emergerebbe il chiaro intento del
legislatore   di   «sanare  mediante  inserimento  nelle  graduatorie
permanenti   il   personale   docente   precario,   con  le  proroghe
progressivamente  disposte  del  termine di maturazione del requisito
del  servizio», intento che risulterebbe contraddetto dall'esclusione
dal  beneficio  dell'ultima  proroga  degli  insegnanti  che, come le
ricorrenti,  pur  avendo  nel  frattempo maturato tale requisito, non
hanno  partecipato  alla  sessione di esami indetta con o.m. n. 1 del
2001.
   2.2.   -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Toscana
ritiene,  pertanto,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge
7  aprile  2004,  n. 97, comma aggiunto in sede di conversione, dalla
legge  4 giugno 2004, n. 143, per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui prevede la limitazione del beneficio
dell'ulteriore  proroga  del termine per la maturazione del requisito
sulla  durata del servizio prestato «solo a favore di coloro che sono
stati  ammessi  con  riserva  ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2
gennaio  2001,  con  esclusione  di  coloro i quali [...] siano stati
ammessi  con  riserva  al  concorso bandito con o.m. n. 153 del 1999,
superandone  l'esame  finale».  La  norma in questione si porrebbe in
contrasto  con  i  parametri  costituzionali evocati, dal momento che
risulterebbe   «irragionevole   e  contrario  al  buon  andamento  ed
imparzialita'  dell'amministrazione» il trattamento differenziato che
le  ricorrenti  verrebbero  a  subire rispetto a chi, pur vantando il
medesimo  requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio
solo  in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con
l'o.m.  n. 1  del  2001,  costituendo,  quest'ultima,  «solo una mera
riapertura  dei  termini  di  partecipazione alle sessioni riservate»
d'esame.
   3.  -  Con  due  distinte  memorie, depositate entrambe in data 10
dicembre 2007, si sono costituite in giudizio le parti ricorrenti dei
giudizi   a  quibus,  chiedendo  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sia accolta.
   3.1.  -  In  particolare,  le parti private, dopo aver ribadito la
ricostruzione   dei   fatti   operata  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  rimettente, osservano che la sessione di esami indetta con
o.m.  n. 1  del 2001 rappresenterebbe una mera riapertura dei termini
di  quella  indetta  con  o.m.  n. 153  del  1999  e  successivamente
modificata  con  o.m.  n. 33  del  2000.  Conseguentemente, la natura
unitaria  «della  sessione  di esami» prevista della legge n. 124 del
1999,  realizzatasi in concreto con le citate ordinanze ministeriali,
non  consentirebbe  di  assoggettare  a  trattamenti  differenziati i
partecipanti  alle singole procedure concorsuali che abbiano maturato
il prescritto requisito di servizio.
   3.2.  -  Ad  ulteriore  supporto  del  dubbio di costituzionalita'
sollevato, la difesa delle ricorrenti deduce altresi' che l'o.m. n. 1
del  2001  ha  espressamente escluso dall'ammissione alla sessione di
esami  indetta  in base a tale ordinanza il personale che avesse gia'
partecipato   ai  corsi  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  o
idoneita'  attivati  ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153 del
1999  e  n. 33  del 2000, sostenendo l'esame finale (art. 2, comma 3,
o.m.  n. 1  del 2001). Risulterebbe, pertanto, contrario al principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e ai criteri di buon andamento
ed  imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 Cost.) il trattamento
differenziato  che,  in  applicazione  della  disposizione censurata,
verrebbe riservato alle ricorrenti rispetto a coloro che, pur essendo
in  possesso del medesimo requisito di servizio previsto dalla legge,
avrebbero titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla
sessione d'esami indetta con l'o.m. n. 1 del 2001, partecipazione che
alle ricorrenti risultava espressamente vietata.
                       Considerato in diritto
   1.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con due
distinte  ordinanze  di  contenuto  sostanzialmente  identico, dubita
della  legittimita'  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97
della  Costituzione,  dell'art.  2,  comma 7-bis, del decreto-legge 7
aprile  2004,  n. 97  (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio  dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di
Stato  e  di  Universita),  convertito  in  legge, con modificazioni,
dall'art.  1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte
in  cui  prevede  la limitazione del beneficio dell'ulteriore proroga
del  termine  per  la  maturazione  del  requisito  sulla  durata del
servizio prestato «solo a favore di coloro che sono stati ammessi con
riserva  ai  concorsi  banditi  con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001, con
esclusione di coloro i quali [...] siano stati ammessi con riserva al
concorso  bandito  con  o.m.  n. 153  del  1999  superandone  l'esame
finale».
   1.2. - Ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto   con   i   parametri  costituzionali  evocati,  in  quanto
limiterebbe del tutto irragionevolmente il beneficio del differimento
al  29  ottobre  2000  del termine per il computo del requisito sulla
durata  del  servizio  prestato  solo  a favore di coloro che abbiano
partecipato   alla   procedura  concorsuale  attivata  con  ordinanza
ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, anziche' estenderlo anche a coloro
che  siano stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esame
indetta in base all'o.m. n. 153 del 1999.
   2.  -  Le  ordinanze  di  rimessione sollevano questioni identiche
quanto  all'oggetto  e  ai  parametri  costituzionali evocati, onde i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti con un'unica
decisione.
   2. - La questione e' fondata.
   2.1.  -  L'istituzione  della  sessione  riservata di esami cui fa
riferimento  la  norma  oggetto  dello scrutinio di costituzionalita'
trova  fondamento  nella  legge  3  maggio 1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale scolastico), diretta a consentire
agli  insegnanti  precari -  come gia' rilevato da questa Corte - «un
accesso   agevolato   nelle   neoistituite   graduatorie  permanenti»
(sentenza n. 136 del 2006).
   L'art.  2,  comma 4, della legge n. 124 del 1999 ha indicato fra i
requisiti   necessari   per   l'accesso   a   detta  sessione  quello
dell'effettiva  prestazione  del  servizio di insegnamento per almeno
360  giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il
25  maggio  1999 (data di entrata in vigore della stessa legge n. 124
del  1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995.
   L'indizione   della  sessione  riservata  e'  stata  disposta  con
l'ordinanza  del  Ministro  della pubblica istruzione 15 giugno 1999,
n. 153.
   Successivamente  e'  intervenuta  (ad integrazione e modificazione
della  precedente)  l'ordinanza  ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33,
con  la  quale  e'  stata  ammessa  la  partecipazione  alla sessione
riservata,  indetta  con  l'ordinanza  ministeriale  n. 153 del 1999,
anche   per   il  conseguimento  di  piu'  idoneita'  o  abilitazioni
all'insegnamento,  consentendo agli interessati di presentare domanda
per fruire delle nuove disposizioni entro il 27 aprile 2000.
   L'art.  1,  comma  6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240
(Disposizioni  urgenti  per  l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001),
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha altresi' attribuito la possibilita'
di  essere  ammessi  alla  sessione  riservata  anche agli insegnanti
precari  che  avessero  maturato  il  requisito del servizio prestato
entro  il 27 aprile 2000. Lo stesso termine e' stato, poi, riprodotto
nell'art.   1  dell'ordinanza  ministeriale  2  gennaio  2001,  n. 1,
rubricato   «riapertura   termini  di  partecipazione  alle  sessioni
riservate».
   A  coronamento di tale vicenda normativa, e' intervenuto l'art. 2,
comma   7-bis,  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n. 97,  che  ha
ulteriormente differito (al 29 ottobre 2000) il termine finale per la
maturazione del requisito di servizio, limitando detto beneficio solo
a  favore  di  coloro che erano stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001.
   2.2.  - Alla luce di tale evoluzione normativa, appare evidente il
carattere  unitario  delle  procedure concorsuali attivate sulla base
delle  ordinanze  ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1
del  2001,  tutte  espressive  del medesimo criterio di reclutamento,
introdotto dalla legge n. 124 del 1999, al fine di creare un percorso
selettivo  agevolato  a  beneficio  di  una  determinata categoria di
docenti.
   Conseguentemente, anche gli ulteriori differimenti del termine per
il  computo  del  requisito  di servizio - intervenuti, dapprima, con
l'art.  1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000 e, da ultimo, con la
disposizione  censurata  -  partecipano  della  medesima  ratio legis
unitaria,  confermata,  d'altronde,  dall'espresso  divieto contenuto
all'art.  2,  comma  3, dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, di
ammettere  a tale ultima sessione riservata di esami il personale che
avesse    gia'    partecipato   ai   corsi   per   il   conseguimento
dell'abilitazione  o  idoneita'  attivati  ai  sensi  delle ordinanze
ministeriali  n. 153  del  1999  e n. 33 del 2000, sostenendo l'esame
finale.
   2.3.  -  Anche  nel  presente giudizio deve essere ribadito quanto
questa  Corte  ha  gia'  avuto modo di osservare proprio in relazione
allo  scrutinio  di costituzionalita' della norma contenuta nell'art.
1,  comma  6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, in tutto analoga a quella
che oggi viene in considerazione, ossia che «la normativa inerente le
sessioni    riservate    d'esame    di   idoneita'   o   abilitazione
all'insegnamento  ha  carattere  eccezionale  e di favore e quindi le
singole  disposizioni  non  possono  essere estese al di la' dei casi
espressamente  previsti  a  meno  che le esclusioni che ne conseguono
siano  prive  di  giustificazioni  e percio' irragionevoli» (sentenza
n. 136  del  2004).  Tuttavia, nel caso deciso con la sentenza appena
richiamata,  l'irragionevolezza  delle scelte operate dal legislatore
aveva  potuto  essere esclusa in ragione della palese non omogeneita'
delle  situazioni  poste  a raffronto dal giudice rimettente, venendo
allora   in   considerazione   la  disciplina  specifica  concernente
l'ammissione  alle sessioni riservate di esami degli insegnanti delle
accademie e dei conservatori di musica.
   Tale  disomogeneita' non e' invece riscontrabile nel caso che oggi
e'   posto   all'esame  di  questa  Corte,  avendo  esso  ad  oggetto
esclusivamente la disciplina delle sessioni riservate indette per gli
insegnanti  delle  scuole diverse dai conservatori e dalle accademie.
La   rilevata   unitarieta'  di  tale  disciplina  rende  palesemente
irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti
differenziati  soggetti  che, pur in possesso dei medesimi requisiti,
si  diversificherebbero  esclusivamente  per  il dato formale di aver
partecipato   a   procedure   concorsuali   attivate   con  ordinanze
ministeriali  differenti ma fondate su un unico contesto normativo di
riferimento.
   Pertanto,  va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
2,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni
urgenti   per   assicurare   l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2004-2005,  nonche'  in  materia  di esami di Stato e di Universita),
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  4  giugno  2004,  n. 143,  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore proroga del termine per
la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche
a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame
finale,  ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali n. 153 del
1999  e  n. 33 del 2000, emanate in attuazione della legge n. 124 del
1999.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis,
del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare  l'ordinato  avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche'
in  materia  di esami di Stato e di Universita), convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004,
n. 143,  nella  parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio
dell'ulteriore  proroga  del termine per la maturazione del requisito
sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati
ammessi  con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi
con  le  ordinanze  ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio
2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria:  Di Paola