N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 - 10 ottobre 2007
Ordinanza del 10 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile promosso da Lucarelli Vito contro Vergine Lorenzo Procedimento civile - Danno da responsabilita' processuale aggravata - Domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lite temeraria (in specie, querela di falso) - Omessa allegazione di specifici fatti pregiudizievoli - Attribuzione alla Corte di Cassazione del potere-dovere di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave - Omessa previsione dell'attribuzione di siffatta potesta' decisoria anche ai giudici di merito - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento dei danneggiati da lite temeraria in relazione all'onere probatorio rispettivamente prescritto per il grado di legittimita' e per i gradi di merito. - Codice di procedura civile, art. 385, comma quarto, aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.24 del 4-6-2008 )
IL TRIBUNALE DI LECCE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in primo grado iscritta al n. 751/2006 r.g. promossa da Vito Lucarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Rigliaco, mandato in atti, contro Lorenzo Vergine, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marcuccio, mandato in atti, e con l'intervento del p.m. in sede. Con la sentenza parziale in pari data il Collegio ha statuito l'improcedibilita' della querela di falso proposta da Vito Lucarelli, opponente nel giudizio-stipite n. 1537/93 r.g., per violazione dell'art. 99 disp. att. c.p.c. e ha riservato di provvedere con separata ordinanza sulla domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lite temeraria tempestivamente spiegata dal convenuto. Cio' premesso, per verificare l'ammissibilita' e rilevanza della q.l.c. che il tribunale solleva va accertato innanzitutto se l'azione promossa dal Lucarelli ha le stimmate della temerarieta'. S'impone la risposta positiva. Come e' reso evidente dai suoi scritti difensivi, l'attore asserisce la falsita' del fascicolo provvisorio e dei verbali di cinque udienze del giudizio-stipite non perche' non esista il n. 1537/93 o perche' non siano state tenute in quei giorni davanti al giudice designato a trattarlo; la proclama in quanto non poteva essere formato il primo e celebrate le seconde perche' il giudizio era sospeso ex lege in quanto «proposta impugnazione presso la Corte suprema di cassazione avverso anomalo provvedimento del Giudice veniva rivolta istanza ex art. 48 e 369 c.p.c.» (atto di citazione, pag. 2). In disparte che il convenuto ha replicato senza smentita che il ricorso non era per regolamento di competenza, ma avverso un'ordinanza pronunciata su una ricusazione sempre proposta dall'attore, la cui presentazione non comporta per diritto vivente sospensione automatica del giudizio (ex plurimis, Cass. nn. 26089/2005, 10406/2003, 5729/2002, 6309/2000 avallata da C. cost. nn. 115/2005, 338/2002, non si tratta di atti falsi, semmai compiuti in (asserita) violazione dell'art. 298, comma 1 c.p.c. Vizio da far valere non col mezzo scelto, ma inesorabilmente davanti a quel giudice o come motivo d'impugnazione. In particolare sul fascicolo provvisorio. Ribadita la distinzione tra falsita' e (va sempre ribadito, asserita) indebita prosecuzione dell'attivita' processuale, il querelante afferma d'ignorare che la sua formazione e' legittimata dal codice di rito, oltre che rispondere a logica e buon senso, ogni volta che altri giudici in diversi gradi si debbano occupare in contemporanea del medesimo processo (art. 123-bis disp. att. se il giudice dell'impugnazione ha chiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio, i novellati 367 se quello a quo non ha sospeso e 709-ter u.c. se e' stato proposto reclamo alla Corte territoriale, e cosi' discorrendo). Infine, sulla falsita' dell'attestazione «depositato in cancelleria 21 giugno 2004» relativa al decreto di assegnazione al G.O.A. Gioffreda. Premesso che nessuna disposizione prevede che i provvedimenti debbono essere consegnati al cancelliere personalmente dall'estensore (quasi che non possa nemmeno farglieli avere con un usciere), ancora una volta la tesi e' smentita dalla stessa prospettazione, giacche' l'attore non dubita che il decreto provenga dalla dott.ssa Portaluri, Presidente della I sezione stralcio e preposta al settore civile della s.d. di Maglie, mentre col «depositato» il funzionario competente ha cerziorato che era pervenuto in cancelleria, non che glielo aveva consegnato personalmente la dott.ssa Portaluri. Da tutto questo il Collegio deduce la malafede dell'attore, cioe' la deliberata e consapevole volonta' di proporre un giudizio per far valere argomenti e richieste che non sono solo ictu oculi destituiti di fondamento - rigetto non equivale di per se' solo a mala fede o colpa grave - ma temerari nel senso che si situano fuori di qualsiasi concreta situazione meritevole di tutela e muovono o da circostanze false, come avere adito la cassazione per regolamento di competenza mentre si trattava di impugnazione di un'ordinanza in materia di ricusazione, o da garbugli e sofismi cervellotici, la dott.ssa Portaluri doveva personalmente consegnare il decreto al cancelliere. Malafede che permea di se' anche la conclusionale dove non si risparmia la menzogna che il difensore non aveva precisato le conclusioni. Il Collegio condivide quanto rileva il convenuto sempre senza smentite, vale a dire che le querele e' l'ennesima trovata per remorare la definizione del giudizio-stipite e, proprio perche' immeritevole di tutela, e' l'ennesima illecita violazione del diritto del Vergine alla c.d. tranquillita' giudiziaria, vale a dire a non essere perseguito da azioni giudiziarie che di nulla si alimentano se non della volonta' dell'attore di «fargli causa» pur sapendo che non puo' conseguire con l'intervento della giustizia i beni della vita azionati perche' beni non sono. Non colpa grave per ignoranza inscusabile ma dolo, giacche' nemmeno uno studente che ha strappato «diciotto» in privato e in procedura civile e' credibile se afferma di non conoscere il campo d'applicazione della querela di falso, ricorrendovi e abusandone per dolersi della violazione del divieto di compimento di atti di un giudizio (sempre asseritamente) sospeso; a fortiori quando la propone chi si fregia in citazione, per il vero illecitamente dopo la sanzione disciplinare della cancellazione, del titolo di avvocato. Si tratta di fatto notorio per i giudici del tribunale che l'hanno appresa a causa delle funzioni e l'hanno posta a fondamento delle pronunce d'interruzione d'ufficio ex art. 301. Il Collegio e' poi assolto dall'obbligo di denuncia, essendo gia' informato il p.m. parte necessaria. Proseguendo nella riconvenzionale, il convenuto, tuttavia, non ha indicato i pregiudizi, non necessariamente a contenuto patrimoniale, che ha patito da questa temeraria intrapresa. Come rilevato da accreditati studiosi in occasione di recenti sentenze di merito, la prevalente Cassazione, peraltro non condivisa da autorevole dottrina per l'impostazione eccessivamente rigorosa, ritiene che la liquidazione dei danni anche d'ufficio (Cass. nn. 2532/1999 e 4816/2000) richiede pur sempre la prova a carico della parte lesa dell'an e del quantum o almeno la desumibilita' di tali elementi dagli atti di causa. Secondo quella giurisprudenza occorre, sia pure tendenzialmente, una specifica deduzione e prova del pregiudizio subito, che spesso - si osserva da chi non la condivide - non e' di agevole riscontrabilita'. Cass. nn. 8857/1996, 1592/1994 e 1431/1994, tuttavia, ha ritenuto che l'espressa previsione del potere di liquidare il danno anche d'ufficio si basa sulla considerazione che, normalmente, non puo' essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, va liquidato equitativamente dal giudice. Indirizzo seguito dai giudici di merito che rilevano come il danno da responsabilita' aggravata non deve essere oggetto di specifica dimostrazione, potendosene desumere l'esistenza e l'entita' da nozioni di comune esperienza e ponendo attenzione anche al pregiudizio che l'altra parte ha subito per il sol fatto di essere stata costretta a contrastare l'ingiustificate iniziativa dell'avversario. Trib. Roma 18 ottobre 2006 (in Giur. Merito, 6-2007, p. 1606) aggiunge due ragioni per affermare un onere probatorio piu' «elastico» al fine di contrastare con maggiore efficacia le ipotesi non rare di abuso del processo. La prima e' che il nuovo comma 4 dell'art. 385 c.p.c. ha un effetto riflesso sulla reinterpretazione dell'art. 96, nel senso di svincolarlo dalla necessita' dell'allegazione di una prova rigorosa del danno, essendo evidente la voluntas legis di soddisfare l'interesse, di rilievo anche pubblicistico, a salvaguardare lo scopo sanzionatorio sotteso alla condanna al risarcimento da lite temeraria. La seconda sottolinea come anche la giurisprudenza in tema di risarcibilita' del danno da irragionevole durata del processo rafforza l'interpretazione agevolatrice degli oneri probatori che gravano su colui che ha subito effetti negativi a causa della lite temeraria. Argomenta il giudice capitolino che se l'eccessiva durata del processo provoca una sofferenza, un danno morale economicamente valutabile (in termini equitativi), a maggior ragione la produce il comportamento di chi ha agito o resistito in malafede o con colpa grave, cosi' dando luogo ad un processo «obiettivamente ingiustificato». Attinge, pertanto, quale utile parametro di riferimento per la quantificazione del danno morale, oltre che ai criteri della comune esperienza per la liquidazione equitativa del danno propriamente patrimoniale (in relazione all'art. 2056 c.c. che richiama l'art. 1223), anche a quelli elaborati dalla giurisprudenza nell'applicazione della legge n. 89/2001 e fonda l'approdo anche sul dato oggettivo che in un ordinamento che riconosce e garantisce ex art. 2 cost. i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona, che non si esaurisce solo in quello morale soggettivo (cfr. Cass. nn. 8828/2003 e 20323/2005). Pur apprezzando il fine che la ispira, alleggerire l'onere probatorio spesso difficoltoso (adde Trib. Modena 2 febbraio 2007, ibidem, p. 1588), reputa il Collegio che la rapida definizione della querela con la coeva sentenza parziale non consente un utile richiamo alla giurisprudenza sulla ragionevole durata del processo e, peraltro, lo stesso convenuto non ha indicato situazioni che gli hanno provocato almeno un peggioramento della qualita' della vita, delle relazioni sociali, etc. Ritiene quindi di imboccare una diversa via, pur movendo dalla distinzione ontologica tra la funzione sanzionatrice della c.d. pena privata introdotta dal nuovo comma 4 dell'art. 385 cit. e quella risarcitoria dell'art. 96, distinzione che sul piano concreto potrebbe non interessare piu' di tanto il danneggiato, giacche' possono comunque «ristorarlo» dei pregiudizi economici e arredituali patiti a cagione della temerarieta'. Se, dunque, anche la somma liquidata ex art. 385 comma 4 e' pecunia doloris non nell'accezione propria risarcitoria ma lato sensu ristoratrice, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della nuova disposizione dal momento che la condanna si puo' comminare solo nel grado di legittimita'. La limitazione, ad avviso del Collegio, genera un irragionevole disparita' di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria (gia) nei gradi di merito e cosi' in violazione dell'art. 3, primo comma cost. giacche' lo discrimina in funzione del locus commissi delicti, solo davanti al S.C. mentre la temerarieta' processuale puo' manifestarsi e colpire la controparte anche nei gradi di merito. Altro elemento a conforto del dubbio di compatibilita' costituzionale ravvisa il Collegio nella previsione della condanna «anche d'ufficio» che disvela l'interesse pubblicistico alla repressione della condotta processuale temeraria. Se cosi' e', non sembra assistita dalla ragionevolezza l'opzione del legislatore ordinario di circoscrivere l'interesse pubblico al solo grado di legittimita'. Sulla rilevanza della q.l.c. L'impraticabilita' in concreto dei criteri che alleggeriscono gli oneri probatori del danneggiato secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati (che comporterebbe il rigetto della riconvenzionale del Vergine, propriamente risarcitoria ex art. 96, comma 1 c.p.c.) rende inevitabile adire il giudice delle leggi per assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla prevenzione e repressione dell'abuso temerario del processo immanente in ogni suo stato e grado e per ristorare il convenuto nell'accezione lata attribuita alla condanna ex art. 385, comma 4 cit.
P. Q. M.
Pronunciando nel giudizio iscritto al n. 751/2006 r.g., dichiara
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma cost.
dell'art. 385, comma 4 c.p.c., aggiunto dall'art. 13, d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui limita la condanna anche
d'ufficio della parte che ha agito o restituito anche solo con colpe
grave al solo grado di legittimita'.
Sospende il giudizio.
Ordina la trasmissione a cura della cancellaria degli atti alla
Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle
parti, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Lecce, addi' 1° ottobre 2007
Il Presidente estensore: Giardino