N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 - 10 ottobre 2007

Ordinanza  del  10  ottobre  2007  emessa  dal Tribunale di Lecce nel
procedimento civile promosso da Lucarelli Vito contro Vergine Lorenzo

Procedimento  civile - Danno da responsabilita' processuale aggravata
  -  Domanda  riconvenzionale  per  il risarcimento dei danni da lite
  temeraria  (in  specie,  querela  di falso) - Omessa allegazione di
  specifici  fatti  pregiudizievoli  -  Attribuzione  alla  Corte  di
  Cassazione  del  potere-dovere  di  condannare, anche d'ufficio, la
  parte  soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
  somma,  equitativamente  determinata,  non  superiore al doppio dei
  massimi  tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi
  ha  resistito  anche  solo  con  colpa  grave  -  Omessa previsione
  dell'attribuzione  di  siffatta potesta' decisoria anche ai giudici
  di  merito - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio
  di  uguaglianza  sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di
  trattamento   dei   danneggiati  da  lite  temeraria  in  relazione
  all'onere  probatorio  rispettivamente  prescritto  per il grado di
  legittimita' e per i gradi di merito.
- Codice  di  procedura  civile,  art.  385,  comma  quarto, aggiunto
  dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(GU n.24 del 4-6-2008 )
                        IL TRIBUNALE DI LECCE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa in primo grado
iscritta   al   n. 751/2006   r.g.   promossa   da   Vito  Lucarelli,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Fedele Rigliaco, mandato in atti,
contro  Lorenzo  Vergine,  rappresentato  e difeso dall'avv. Marcello
Marcuccio, mandato in atti, e con l'intervento del p.m. in sede.
   Con  la  sentenza  parziale  in  pari data il Collegio ha statuito
l'improcedibilita' della querela di falso proposta da Vito Lucarelli,
opponente   nel  giudizio-stipite  n. 1537/93  r.g.,  per  violazione
dell'art.  99  disp.  att.  c.p.c.  e  ha riservato di provvedere con
separata  ordinanza sulla domanda riconvenzionale per il risarcimento
dei danni da lite temeraria tempestivamente spiegata dal convenuto.
   Cio'  premesso,  per verificare l'ammissibilita' e rilevanza della
q.l.c. che il tribunale solleva va accertato innanzitutto se l'azione
promossa dal Lucarelli ha le stimmate della temerarieta'.
   S'impone la risposta positiva.
   Come  e'  reso  evidente  dai  suoi  scritti  difensivi,  l'attore
asserisce  la  falsita'  del  fascicolo  provvisorio e dei verbali di
cinque  udienze  del  giudizio-stipite  non  perche'  non  esista  il
n. 1537/93 o perche' non siano state tenute in quei giorni davanti al
giudice  designato  a  trattarlo;  la  proclama  in quanto non poteva
essere  formato  il  primo e celebrate le seconde perche' il giudizio
era  sospeso ex lege in quanto «proposta impugnazione presso la Corte
suprema  di  cassazione  avverso  anomalo  provvedimento  del Giudice
veniva  rivolta  istanza ex art. 48 e 369 c.p.c.» (atto di citazione,
pag. 2).
   In  disparte  che  il convenuto ha replicato senza smentita che il
ricorso   non   era   per   regolamento  di  competenza,  ma  avverso
un'ordinanza   pronunciata   su   una   ricusazione  sempre  proposta
dall'attore,  la  cui  presentazione non comporta per diritto vivente
sospensione   automatica   del   giudizio  (ex  plurimis,  Cass.  nn.
26089/2005, 10406/2003, 5729/2002, 6309/2000 avallata da C. cost. nn.
115/2005,  338/2002,  non si tratta di atti falsi, semmai compiuti in
(asserita) violazione dell'art. 298, comma 1 c.p.c.
   Vizio  da  far  valere  non  col  mezzo scelto, ma inesorabilmente
davanti a quel giudice o come motivo d'impugnazione.
   In particolare sul fascicolo provvisorio.
   Ribadita  la  distinzione  tra  falsita'  e  (va  sempre ribadito,
asserita)   indebita   prosecuzione  dell'attivita'  processuale,  il
querelante  afferma  d'ignorare  che la sua formazione e' legittimata
dal  codice di rito, oltre che rispondere a logica e buon senso, ogni
volta  che  altri  giudici  in  diversi  gradi si debbano occupare in
contemporanea  del  medesimo  processo (art. 123-bis disp. att. se il
giudice  dell'impugnazione  ha  chiesto la trasmissione del fascicolo
d'ufficio,  i  novellati 367 se quello a quo non ha sospeso e 709-ter
u.c.  se  e'  stato proposto reclamo alla Corte territoriale, e cosi'
discorrendo).
   Infine,    sulla   falsita'   dell'attestazione   «depositato   in
cancelleria  21  giugno  2004» relativa al decreto di assegnazione al
G.O.A. Gioffreda.
   Premesso  che  nessuna  disposizione  prevede  che i provvedimenti
debbono essere consegnati al cancelliere personalmente dall'estensore
(quasi  che non possa nemmeno farglieli avere con un usciere), ancora
una  volta  la tesi e' smentita dalla stessa prospettazione, giacche'
l'attore non dubita che il decreto provenga dalla dott.ssa Portaluri,
Presidente  della  I  sezione  stralcio  e preposta al settore civile
della   s.d.  di  Maglie,  mentre  col  «depositato»  il  funzionario
competente  ha  cerziorato  che era pervenuto in cancelleria, non che
glielo aveva consegnato personalmente la dott.ssa Portaluri.
   Da  tutto questo il Collegio deduce la malafede dell'attore, cioe'
la  deliberata e consapevole volonta' di proporre un giudizio per far
valere  argomenti e richieste che non sono solo ictu oculi destituiti
di  fondamento -  rigetto  non equivale di per se' solo a mala fede o
colpa grave - ma temerari nel senso che si situano fuori di qualsiasi
concreta  situazione  meritevole di tutela e muovono o da circostanze
false,  come  avere adito la cassazione per regolamento di competenza
mentre  si  trattava  di  impugnazione  di un'ordinanza in materia di
ricusazione,  o  da  garbugli  e  sofismi  cervellotici,  la dott.ssa
Portaluri doveva personalmente consegnare il decreto al cancelliere.
   Malafede  che  permea  di  se'  anche la conclusionale dove non si
risparmia  la  menzogna  che  il  difensore  non  aveva  precisato le
conclusioni.
   Il  Collegio  condivide  quanto  rileva  il convenuto sempre senza
smentite,  vale  a  dire  che  le  querele  e' l'ennesima trovata per
remorare  la  definizione  del  giudizio-stipite  e,  proprio perche'
immeritevole di tutela, e' l'ennesima illecita violazione del diritto
del  Vergine  alla  c.d. tranquillita' giudiziaria, vale a dire a non
essere perseguito da azioni giudiziarie che di nulla si alimentano se
non  della volonta' dell'attore di «fargli causa» pur sapendo che non
puo'  conseguire  con  l'intervento della giustizia i beni della vita
azionati perche' beni non sono.
   Non  colpa  grave  per  ignoranza  inscusabile  ma  dolo, giacche'
nemmeno  uno  studente  che  ha  strappato «diciotto» in privato e in
procedura  civile  e'  credibile se afferma di non conoscere il campo
d'applicazione  della querela di falso, ricorrendovi e abusandone per
dolersi  della  violazione  del  divieto  di compimento di atti di un
giudizio (sempre asseritamente) sospeso; a fortiori quando la propone
chi  si  fregia  in  citazione,  per  il  vero  illecitamente dopo la
sanzione disciplinare della cancellazione, del titolo di avvocato.
   Si tratta di fatto notorio per i giudici del tribunale che l'hanno
appresa  a  causa  delle  funzioni e l'hanno posta a fondamento delle
pronunce d'interruzione d'ufficio ex art. 301.
   Il  Collegio e' poi assolto dall'obbligo di denuncia, essendo gia'
informato il p.m. parte necessaria.
   Proseguendo  nella riconvenzionale, il convenuto, tuttavia, non ha
indicato  i pregiudizi, non necessariamente a contenuto patrimoniale,
che ha patito da questa temeraria intrapresa.
   Come  rilevato  da  accreditati  studiosi  in occasione di recenti
sentenze  di merito, la prevalente Cassazione, peraltro non condivisa
da  autorevole  dottrina  per l'impostazione eccessivamente rigorosa,
ritiene  che  la  liquidazione  dei  danni anche d'ufficio (Cass. nn.
2532/1999  e  4816/2000)  richiede pur sempre la prova a carico della
parte  lesa  dell'an  e del quantum o almeno la desumibilita' di tali
elementi dagli atti di causa.
   Secondo  quella  giurisprudenza occorre, sia pure tendenzialmente,
una  specifica deduzione e prova del pregiudizio subito, che spesso -
si   osserva   da   chi   non   la  condivide -  non  e'  di  agevole
riscontrabilita'.
   Cass.  nn. 8857/1996, 1592/1994 e 1431/1994, tuttavia, ha ritenuto
che  l'espressa  previsione  del  potere  di liquidare il danno anche
d'ufficio  si  basa  sulla  considerazione che, normalmente, non puo'
essere  provato  nel  suo  esatto  ammontare  e, quindi, va liquidato
equitativamente dal giudice.
   Indirizzo seguito dai giudici di merito che rilevano come il danno
da  responsabilita'  aggravata  non  deve essere oggetto di specifica
dimostrazione,   potendosene  desumere  l'esistenza  e  l'entita'  da
nozioni   di   comune   esperienza  e  ponendo  attenzione  anche  al
pregiudizio  che  l'altra  parte ha subito per il sol fatto di essere
stata    costretta    a   contrastare   l'ingiustificate   iniziativa
dell'avversario.
   Trib.  Roma  18  ottobre  2006  (in Giur. Merito, 6-2007, p. 1606)
aggiunge   due   ragioni  per  affermare  un  onere  probatorio  piu'
«elastico»  al  fine di contrastare con maggiore efficacia le ipotesi
non rare di abuso del processo.
   La  prima  e'  che  il  nuovo  comma  4 dell'art. 385 c.p.c. ha un
effetto  riflesso  sulla reinterpretazione dell'art. 96, nel senso di
svincolarlo  dalla  necessita' dell'allegazione di una prova rigorosa
del   danno,   essendo  evidente  la  voluntas  legis  di  soddisfare
l'interesse, di rilievo anche pubblicistico, a salvaguardare lo scopo
sanzionatorio   sotteso   alla   condanna  al  risarcimento  da  lite
temeraria.
   La  seconda  sottolinea  come  anche  la giurisprudenza in tema di
risarcibilita'   del  danno  da  irragionevole  durata  del  processo
rafforza  l'interpretazione  agevolatrice  degli  oneri probatori che
gravano  su  colui  che ha subito effetti negativi a causa della lite
temeraria.
   Argomenta  il  giudice  capitolino  che  se l'eccessiva durata del
processo  provoca  una  sofferenza,  un  danno  morale economicamente
valutabile  (in  termini equitativi), a maggior ragione la produce il
comportamento  di  chi  ha  agito o resistito in malafede o con colpa
grave,   cosi'   dando   luogo   ad   un   processo   «obiettivamente
ingiustificato».
   Attinge,  pertanto,  quale  utile  parametro di riferimento per la
quantificazione  del  danno morale, oltre che ai criteri della comune
esperienza  per  la  liquidazione  equitativa  del danno propriamente
patrimoniale  (in  relazione  all'art.  2056 c.c. che richiama l'art.
1223),    anche    a    quelli    elaborati    dalla   giurisprudenza
nell'applicazione  della legge n. 89/2001 e fonda l'approdo anche sul
dato  oggettivo  che  in un ordinamento che riconosce e garantisce ex
art.   2   cost.  i  diritti  inviolabili  dell'uomo,  il  danno  non
patrimoniale  deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di
ogni  ipotesi  in  cui  sia  leso un valore della persona, che non si
esaurisce  solo in quello morale soggettivo (cfr. Cass. nn. 8828/2003
e 20323/2005).
   Pur  apprezzando  il  fine  che  la  ispira,  alleggerire  l'onere
probatorio  spesso  difficoltoso  (adde Trib. Modena 2 febbraio 2007,
ibidem,  p. 1588), reputa il Collegio che la rapida definizione della
querela con la coeva sentenza parziale non consente un utile richiamo
alla   giurisprudenza   sulla  ragionevole  durata  del  processo  e,
peraltro,  lo  stesso  convenuto  non  ha indicato situazioni che gli
hanno  provocato  almeno  un peggioramento della qualita' della vita,
delle relazioni sociali, etc.
   Ritiene  quindi  di  imboccare  una diversa via, pur movendo dalla
distinzione  ontologica tra la funzione sanzionatrice della c.d. pena
privata  introdotta  dal  nuovo  comma  4 dell'art. 385 cit. e quella
risarcitoria   dell'art.  96,  distinzione  che  sul  piano  concreto
potrebbe  non  interessare  piu'  di  tanto  il danneggiato, giacche'
possono  comunque «ristorarlo» dei pregiudizi economici e arredituali
patiti a cagione della temerarieta'.
   Se,  dunque,  anche  la  somma  liquidata  ex  art. 385 comma 4 e'
pecunia doloris non nell'accezione propria risarcitoria ma lato sensu
ristoratrice,   non  e'  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale della nuova disposizione dal momento che
la condanna si puo' comminare solo nel grado di legittimita'.
   La  limitazione,  ad  avviso del Collegio, genera un irragionevole
disparita'  di  trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria
(gia)  nei  gradi  di merito e cosi' in violazione dell'art. 3, primo
comma  cost.  giacche'  lo  discrimina in funzione del locus commissi
delicti, solo davanti al S.C. mentre la temerarieta' processuale puo'
manifestarsi e colpire la controparte anche nei gradi di merito.
   Altro   elemento   a   conforto   del   dubbio  di  compatibilita'
costituzionale  ravvisa  il  Collegio nella previsione della condanna
«anche   d'ufficio»   che   disvela  l'interesse  pubblicistico  alla
repressione della condotta processuale temeraria.
   Se  cosi'  e', non sembra assistita dalla ragionevolezza l'opzione
del  legislatore  ordinario  di circoscrivere l'interesse pubblico al
solo grado di legittimita'.
   Sulla rilevanza della q.l.c.
   L'impraticabilita'  in concreto dei criteri che alleggeriscono gli
oneri    probatori   del   danneggiato   secondo   gli   orientamenti
giurisprudenziali  sopra  menzionati  (che  comporterebbe  il rigetto
della  riconvenzionale del Vergine, propriamente risarcitoria ex art.
96,  comma  1  c.p.c.) rende inevitabile adire il giudice delle leggi
per   assicurare  il  soddisfacimento  dell'interesse  pubblico  alla
prevenzione e repressione dell'abuso temerario del processo immanente
in ogni suo stato e grado e per ristorare il convenuto nell'accezione
lata attribuita alla condanna ex art. 385, comma 4 cit.
                              P. Q. M.
   Pronunciando  nel  giudizio iscritto al n. 751/2006 r.g., dichiara
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   per   violazione  dell'art.  3,  primo  comma  cost.
dell'art.  385,  comma  4  c.p.c.,  aggiunto  dall'art.  13, d.lgs. 2
febbraio  2006,  n. 40,  nella  parte in cui limita la condanna anche
d'ufficio  della parte che ha agito o restituito anche solo con colpe
grave al solo grado di legittimita'.
   Sospende il giudizio.
   Ordina  la  trasmissione  a cura della cancellaria degli atti alla
Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle
parti,  al  p.m.  e  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
     Lecce, addi' 1° ottobre 2007
                  Il Presidente estensore: Giardino