N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2008

Ordinanza  emessa  dalla Corte d'appello di Torino il 29 gennaio 2008
nel procedimento civile promosso da I.N.P.S. contro Arbulla Anteo

Previdenza  -  Pensioni  INPS  -  Maggiorazione pensionistica di lire
  trentamila  mensili  attribuita  dalla legge 15 aprile 1985, n. 140
  agli  appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970 (ex
  combattenti  e  assimilati)  -  Prevista  perequazione,  con  norma
  interpretativa,  dal  momento della concessione della maggiorazione
  medesima  agli  aventi  diritto,  anziche' dalla data di entrata in
  vigore  della  legge  attributiva  del  beneficio  - Ingiustificato
  diverso trattamento di situazioni identiche.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.27 del 25-6-2008 )
                         LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di  lavoro
iscritta  al  n. 920/2007  R.  G.  L. promossa da: Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale - INPS, con sede in Roma, in persona del suo
Presidente  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franca
Borla  per  procura  generale  alle  liti del 7 ottobre 1993 a rogito
dott.  Franco  Lupo  notaio  in  Roma,  elettivamente  domiciliato in
Torino,  via  XX  Settembre  34,  presso  l'ufficio legale della Sede
provinciale, appellante;
   Contro  Arbulla  Anteo,  residente in Torino ed ivi domiciliato in
via  Stefano Clemente n. 6, presso lo studio Stramandinoli e Surace -
avvocati  associati - in persona dell'avvocato Giuseppe Stramandinoli
che  lo  rappresenta  e  difende  giusta  procura  speciale alle liti
apposta a margine del ricorso in primo grado, appellato.
   Oggetto: maggiorazione trattamento pensionistico.
   L'originario  ricorrente,  Arbulla Anteo, titolare di pensione con
decorrenza  dal  dicembre  1992,  ha  evocato  in giudizio l'INPS per
sentir  affermare il suo diritto a percepire la maggiorazione sociale
prevista  dall'art.  6,  legge 15 aprile 1985, n. 140 in favore delle
categorie  di  cui  alla  legge  24 maggio 1970, n. 336, e successive
modifiche    (ex    combattenti    ed    assimilati),   maggiorazione
originariamente  fissata  nell'importo  di  Euro 30.000, nella misura
determinata in applicazione del meccanismo di perequazione automatica
non  a  decorrere  dalla  data  di  liquidazione della medesima, come
viceversa  attuato  dall'INPS,  ma dall'entrata in vigore della norma
dell'art. 6 cit., ossia dal 1° gennaio 1985.
   Dopo  la  sentenza  del Tribunale di Torino che, in ossequio ad un
orientamento interpretativo univoco della Corte di cassazione, cui si
e'  sempre  adeguata  anche  questa  Corte  d'appello,  ha accolto la
domanda  del  pensionato,  e'  intervenuto  l'art. 2, comma 505 della
legge  n. 244/2007, in base al quale l'art. 6, comma 3 della legge 15
aprile  1985,  n. 140  (che appunto prevede l'automatica perequazione
della   maggiorazione  sociale)  «si  interpreta  nel  senso  che  la
maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a
partire  dal  momento  della concessione della maggiorazione medesima
agli aventi diritto».
   La  parte originariamente ricorrente, oggi appellata, dubita della
legittimita'  costituzionale  di  tale  norma,  in  quanto  la stessa
introdurrebbe evidenti e ingiustificate disparita' di trattamento tra
i  pensionati  per quel che riguarda l'importo della maggiorazione in
godimento  nello stesso periodo, a seconda della data di liquidazione
della  rispettiva  pensione.  Chiede  pertanto  che  la  corte voglia
sollevare incidente di costituzionalita' del citato art. 2, comma 505
della  legge  n. 244/2007, in relazione agli articoli 3 e 38, secondo
comma della Costituzione.
   La  questione appare sicuramente rilevante ai fini della decisione
portata all'attenzione di questa corte.
   Nessuno   dubita   infatti   che   l'applicazione  del  meccanismo
perequativo sull'importo originario della maggiorazione (pari ad euro
15,49)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1985,  ne  determinerebbe  un
ammontare maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'INPS a seguito
dell'applicazione dello stesso criterio di liquidazione fatto proprio
dalla norma interpretativa dell'art. 2, comma 505.
   Ai  fini  dell'esame  del  requisito  della rilevanza, deve essere
incidentalmente   affrontata   inoltre   l'eccezione  di  intervenuta
decadenza  formulata dalla difesa dell'Istituto gia' nella memoria di
costituzione  di primo grado ai sensi dell'art. 47, secondo comma del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come
modificato dall'art. 4, comma 2 della legge n. 438/1992.
   Secondo   questa   corte,  deve  innanzitutto  escludersi  che  la
decadenza  precluda  la domanda di accertamento della corretta misura
della  pensione  (comprensiva  della  maggiorazione  ex art. 6, legge
140/1985)  anche  per  il  periodo successivo alla proposizione della
domanda  giudiziaria. Tale tesi estrema (che pare sostenuta dall'INPS
quantomeno   in   prima   battuta)   e'   certamente   errata,  stame
l'imprescrittibilita'  del  diritto  a  pensione (sia nell'an che nel
quantum)  e  la  prescrittibilita' solo dei ratei. La distinzione tra
imprescrittibilita'  della  pensione e prescrittibilita' dei ratei e'
sempre  stata  affermata  sia in dottrina che in giurisprudenza ed ha
trovato  conferma  nell'art.  6,  comma  1 seconda proposizione, d.l.
103/1991:  «La  decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei
pregressi  delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della
relativa domanda giudiziale».
   In  base  a  detti  principi,  pertanto, la sollevata eccezione di
decadenza   non  puo'  assorbire  in  toto  l'oggetto  della  domanda
originariamente  formulata, potendo al piu' comportare la limitazione
della  pretesa  ad  un  certo  ambito temporale precedente la domanda
medesima.
   La   questione   prospettata  non  appare  nemmeno  manifestamente
infondata,  in  specie  per  quel  che riguarda la dedotta violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
   Ritiene  peraltro  questa corte di dover far richiamo a quanto sul
punto  specifico  affermato, seppur in epoca anteriore all'entrata in
vigore    della   norma   interpretativa   che   si   denuncia   come
incostituzionale,  dalla  Corte  di cassazione, con una pronuncia che
espressamente  affrontava le due opzioni interpretative contrapposte,
giungendo  a  superare  quella  sposata dall'INPS proprio sul rilievo
della  sua  evidente  contrarieta'  al  principio  costituzionale  di
eguaglianza.
   Sostiene  infatti  la S.C. (Sez. lav. 7 luglio 2005, n. 14285) che
«l'interpretazione  proposta dall'istituto assicuratore condurrebbe a
risultati  irrazionali  e  manifestamente  lesivi  del  principio  di
uguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.,  poiche'  la  maggiorazione
pensionistica sarebbe corrisposta nello stesso anno in misura diversa
ai  vari  pensionati  a  seconda  dell'anno  di  pensionamento»,  per
precisare    poi    che   «tale   differenziazione   non   troverebbe
giustificazione    neanche    nel   fenomeno -   che   puo'   rendere
costituzionalmente  legittimi  trattamenti  differenziati  a  seconda
dell'epoca  del  pensionamento  di situazioni per il resto omogenee -
della  evoluzione  nel  tempo,  migliorativa  o  peggiorativa,  della
disciplina   normativa».   Invero,   nell'esaminare  la  formulazione
dell'art.  6  cit. la Cassazione ha rinvenuto anche elementi decisivi
sul piano dell'interpretazione letterale dal momento che «E' vero che
di  norma  la  disciplina  della  perequazione automatica riguarda le
pensioni   in  godimento,  ma  il  suo  richiamo  a  proposito  della
maggiorazione   di  L.  30.000  in  questione  consente  di  ritenere
l'applicabilita'  del meccanismo rivalutativo alla cifra in questione
in se stessa, e anzi questa interpretazione e' la piu' consona sia al
tenore della disposizione, sia alla circostanza che e' nel successivo
comma  7  che,  invece,  e'  contenuta la disciplina dell'inserimento
della maggiorazione nel pensionistico».
   Le argomentazioni addotte dalla S.C. a favore della tesi nel senso
voluto  dai  pensionati,  ossia  della  decorrenza della perequazione
automatica  della  maggiorazione  sociale  di  cui  all'art. 6, legge
n. 140/1985  a partire dalla data di entrata in vigore della norma, e
non   da  quella  eventualmente  successiva  della  liquidazione  del
trattamento  pensionistico, piu' volte riprese anche da questa stessa
corte  territoriale,  paiono ora decisive ai fini del giudizio di non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 505, legge 244/2007, in relazione all'art. 3 Cost.
   A  diversa  conclusione  si giunge invece per cio' che concerne il
diverso  profilo  di  cui  al  secondo,  comma dell'art. 38 Cost., in
quanto  nel caso di specie non si verte in ipotesi di congelamento od
annullamento  del meccanismo in questione, ma di una sua applicazione
posposta  nel  tempo.  Tra l'altro, la controversia riguarda solo una
maggiorazione,  di  importo  sicuramente  modesto,  quando  e'  fuori
discussione  che  al trattamento pensionistico si applica l'ordinaria
perequazione  automatica,  con conseguente esclusione nei fatti della
dedotta violazione dell'art. 38, secondo comma Cost.
                              P. Q. M.
   Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, comma 505, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
   Sospende il giudizio in corso.
     Cosi' deciso, all'udienza del 29 gennaio 2008.
                 Il Presidente estensore: Sanlorenzo