N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 21 novembre 2007
Ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il 21 novembre 2007 nel procedimento civile promosso da L.S. ed altra contro A.G. ed altri Procedimento civile - Responsabilita' aggravata per lite temeraria (in specie, azione di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale) - Omessa proposizione da parte dei convenuti della domanda risarcitoria prevista dall'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Necessita' dell'istanza di parte ai fini della pronuncia della condanna al risarcimento dei danni a carico della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave - Ritenuta preclusione di una condanna d'ufficio - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti danneggiati da illecite condotte processuali - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo, con particolare riguardo alla garanzia della sua ragionevole durata. - Codice di procedura civile, art. 96, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.(GU n.27 del 25-6-2008 )
IL TRIBUNALE
Letti gli atti del procedimento n. 2353.01, ha emesso la seguente
ordinanza.
Con atto di citazione del 25 agosto 2001 L. F. conveniva in
giudizio A. G., la CONEROBUS e la FONDIARIA S.p.A., con domanda di
risarcimento dei danni pari a £ 1.000.000.000 (un miliardo) a
seguito di un investimento da lui subito quale pedone, con in braccio
un bambino di due anni.
Esponeva l'attore che si trovava in un tratto ove mancava la
transenna tra marciapiede e strada; che nello stesso momento giungeva
l'autobus della societa' convenuta «a velocita' sconsideratamente
elevata»; che egli, «spaventato dalla spropositata velocita' e dalla
scellerata, imprudente e negligente condotta di guida tenuta dal
citato autoveicolo, nel tentativo di levarsi dalla situazione di
pericolo venutasi a creare, confuso, poneva un piede al di sotto del
marciapiede, allorquando l'autobus lo andava ad urtare violentemente
con il suo lato anteriore destro, scaraventandolo rovinosamente a
terra...».
Si costituivano tutti i convenuti, contestando recisamente la
ricostruzione e la domanda dell'attore, rilevando come la versione
del fatto da parte del L. fosse smaccatamente contraddittoria ed
illogica, osservando che l'incidente era dovuto esclusivamente alla
grave imprudenza dell'attore che aveva deciso di attraversare la
strada in maniera improvvisa ed imprevedibile, nonostante vi fossero
a 20 metri le strisce pedonali, che peraltro i vigili urbani
intervenuti avevano contestato contravvenzioni solamente al L.
precisamente ex art. 190, comma 2 c.d.s.
Nel corso della trattazione istruttoria veniva disposta la
riunione del procedimento n. 3419.01, relativo alla domanda proposta
dal legale rappresentante del piccolo B. A. il bambino in braccio al
De L. al momento dell'incidente.
Veniva poi compiuta un'istruzione probatoria piuttosto laboriosa e
lunga, che conduceva infine all'assegnazione della causa a sentenza.
Ritiene questo giudice che - nonostante l'orientamento
parzialmente contrario espresso, sia pure in sede di delibazione
prettamente sommaria (e peraltro in limine), dal precedente giudice
monocratico titolare del fascicolo, relativamente alla richiesta,
accolta, di una provvisionale - la domanda risulti del tutto
infondata, non essendovi spazio neppure per un concorso di colpa del
conducente.
Infatti, non e' rimasto confutato dalle emergenze processuali che
effettivamente c'era un passaggio pedonale a 20 metri dal punto
d'impatto, che effettivamente il pedone inopinatamente ed
illecitamente aveva cominciato ad attraversare, scendendo dal
marciapiede, per di piu' con un bambino in braccio, che non solo
risulta non provata l'alta velocita' del mezzo (non sono state
riscontrate strisce di frenata, un solo teste riferisce di un fischio
che gli sembra quello tipico di una frenata) ma altri testi
riferiscono la sua moderata velocita' (20 km ora circa), la quale e'
del tutto compatibile con i danni riportati dall'investito, che non
fu ne' sbalzato ne' trascinato, ed e' pure compatibile con i danni
per fortuna ancora minori riportati dal bimbo, che l'autista tento'
anche di sterzare ma non evito' l'impatto.
Ma soprattutto non e' emersa alcuna spiegazione plausibile alla
dinamica cosi' come descritta dall'attore, rimanendo del tutto
illogica la versione fornita, essendo assurdo che chi vede
sopraggiungere ad alta velocita' un autobus e si trova sul
marciapiede abbandoni questo punto che lo mette al sicuro da
improvvide manovre del conducente, piuttosto vi resta. Cio' non si
puo' che spiegare con una condotta sconsiderata non del conducente,
ma dell'investito.
La domanda, quindi, andrebbe rigettata, con il favore delle spese
per le parti convenute. Occorre a questo punto osservare, che, a
giudizio di questo giudice emergono anche tutti gli elementi per la
c.d. responsabilita' aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., senonche'
nessuna delle parti convenute ha avanzato la relativa domanda, e la
questione, alla luce dell'attuale diritto positivo - nonche'
dell'interpretazione assolutamente dominante che viene data dall'art.
96 sul punto dell'impossibilita' di una condanna d'ufficio ai sensi
di questa norma, confortata peraltro dal dato letterale - neppure si
porrebbe.
Questo giudice, tuttavia, ritiene che questo non sia compatibile
con l'adeguata osservanza ed applicazione di alcuni principi
costituzionali. Ritiene infatti che l'attuale disciplina positiva
della cosiddetta lite temeraria, prevista dall'articolo 96 c.p.c.,
sia in contrasto con i valori costituzionali di ragionevolezza,
parita' di trattamento, diritto di difesa e con i principi sul
cosiddetto giusto processo, costituzionalizzati nella nuova
disposizione dell'articolo 111, commi primo e secondo, proprio nel
punto in cui non consente una pronuncia d'ufficio sulla sussistenza
della c.d. lite temeraria.
Tradizionalmente, la responsabilita' di cui parla l'articolo 96
c.p.c. e' stata sempre vista come responsabilita' verso un singolo
soggetto, vale a dire la controparte processuale, il singolo privato
con il quale si contende.
Il profilo sanzionatorio della norma, nonostante anch'esso sia
partecipe delle finalita' della stessa, e nonostante fosse ben
presente a tutti gli interpreti, all'uscita del codice del 1940, non
era inteso che come sanzione in senso lato.
In altre parole, tutelando il singolo soggetto «processualmente
danneggiato», si veniva a conseguire, o si sarebbe dovuto conseguire
anche un vantaggio per la speditezza, l'efficienza e il giusto
andamento del sistema processuale nel suo complesso.
Certo, la previsione di una condanna per lite temeraria avrebbe
dovuto anche essere una remora per coloro che avessero intenzione di
provocare ingiustamente un processo.
Ma sicuramente il legislatore del 1940 non era pressato
dall'esigenza di evitare il distorto uso del diritto di agire in
giudizio come lo e', invece, quello attuale.
Pertanto l'efficacia solamente ipotetica e indiretta di tale
«sanzione» poteva apparire comunque sufficiente.
Tuttavia, anche nei tempi meno recenti, il quadro normativo nel
suo complesso non risultava omogeneo secondo le stesse prime
ricostruzioni operate dai commentatori dell'epoca e dalla
giurisprudenza, almeno sino ai primi anni '50.
Se la responsabilita' cosiddetta aggravata per lite temeraria era
strutturata a protezione di un interesse del singolo, era logico che
dovesse essere oggetto di specifica domanda da parte di quest'ultimo
al giudice. Ma, pur tenendo ferma l'impossibilita' di una pronuncia
d'ufficio nella fattispecie, autorevole dottrina poneva in evidenza
il rapporto intercorrente fra l'articolo 92, primo comma,
dell'articolo 96, primo comma del codice di procedura civile.
Il primo recita «Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o
superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare
una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra
parte». Il secondo: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella
sentenza».
Mentre la prima norma avrebbe colpito la temerarieta' della lite a
prescindere dalla soccombenza, la seconda avrebbe contenuto una
«ulteriore» sanzione a carico del soccombente temerario.
Tale ricostruzione trova contrasti in dottrina, sebbene sembri
avvallata dalla giurisprudenza. Con riguardo in particolare al
rimborso delle spese processuali irripetibili di cui all'art. 92
c.p.c., cfr. Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1986, n. 2174 «Resta da
dire, con riferimento ad un rilievo svolto dal ricorrente nella
discussione orale, che la ipotesi del rimborso delle spese
irripetibili, cioe' di quelle spese che eccezionalmente possono
essere rimborsate a titolo di risarcimento del danno, non si
esaurisce nella disciplina dell'art. 92 c.p.c., dove la relativa
condanna, collegata alla trasgressione del dovere di lealta',
prescinde dalla soccombenza, potendo la stessa condanna, per quanto
concerne la parte soccombente, trovare una specifica applicazione
nell'ambito della previsione dell'art. 96 c.p.c.». Con il che, lo
stretto collegamento tra le due norme, per quello che qui interessa,
appare confermato.
Secondo altra, e piu' recente ricostruzione dottrinale, il
comportamento fonte di responsabilita' aggravata ex art. 96 c.p.c. -
una volta individuato - di per se' puo' costituire anche
comportamento in violazione dell'art. 88 c.p.c.
Infatti un comportamento che il sistema pone «oltre le c.d. regole
del gioco», tanto da obbligare chi lo tiene non solo alla refusione
delle spese ma anche al risarcimento dei danni prodotti, non potra'
non considerarsi contestualmente anche quale condotta illegittima ai
sensi dell'art. 88 c.p.c. Ma la corrispondenza tra le fattispecie di
cui all'art. 96 c.p.c. e quelle previste dall'art. 88 c.p.c. non
potra' essere reciproca, e cio' nel senso che mentre l'instaurazione
della lite temeraria configurera' imprescindibilmente una ipotesi di
violazione del dovere di lealta' e probita', una qualunque infrazione
al principio di cui all'art. 88 c.p.c. non sempre ne' automaticamente
potra' costituire atto cui far discendere una responsabilita'
aggravata per le conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c.
Cosi', se la ratio per la quale il legislatore ha riconosciuto il
diritto di azione e' quello di consentire alla parte di far valere un
proprio diritto soggettivo dinanzi agli organi giurisdizionali, chi
al contrario utilizzi il diritto di azione non per questo scopo ma
per altri (si pensi all'azione palesemente infondata fatta valere
solo per creare disturbo psicologico o di altra natura alla
controparte) terrebbe un comportamento processuale sviato, ovvero
finalizzato a scopi diversi per i quali la tutela giurisdizionale
sussiste.
Ora, e' appena il caso di rilevare che, nel caso dell'articolo 92,
primo comma del codice di procedura civile il potere del giudice si
poteva e si puo' esercitare anche d'ufflcio, costituendo anzi oggetto
di un potere discrezionale incensurabile in cassazione, secondo la
stessa giurisprudenza della corte. Ma allora, laddove si acceda a
tale ricostruzione, e pertanto si consideri che le norme appena
citate esprimono la stessa finalita', non si giustifica l'impulso
officioso nell'una e la condanna solo su domanda di parte nell'altra
ipotesi normativa: si giunge all'assurdo che un trattamento deteriore
puo' essere dato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 92 , primo comma,
alla parte totalmente vittoriosa, rispetto ad un trattamento - che
sanziona comportamenti della stessa natura - che non puo' essere
dato, d'ufficio, alla parte totalmente soccombente.
Senza tralasciare il fatto che, proprio in sede di prima
applicazione dell'art. 96 c.p.c., la stessa Cassazione, sia pure con
isolata pronuncia, ammise la condanna ex art. 96 anche d'ufficio:
«... rilevasi che di fronte alla dizione amplissima dell'art. 96
c.p.c. - il quale in relazione al concetto che l'attivita' della
parte nel processo e' libera entro i limiti in cui ogni azione umana
e' libera, cioe' fino a quando non venga ad invadere la sfera
giuridica altrui - pone il principio che non e' lecito agire o
resistere in giudizio con malafede o colpa grave, nulla impedirebbe
in astratto che la parte, consapevole dell'ingiustizia della sua
pretesa o della sua contestazione, o che con una tenue diligenza
avrebbe potuto rendersi conto di tale ingiustizia, fosse condannata,
oltre che alle spese, anche al risarcimento di danno pur nel giudizio
di cassazione, ma nel caso non esiste alcuna prova della malafede o
della colpa grave della ditta ricorrente, atte a giustificare il
grave provvedimento invocato dalla ricorrente Siemens e che,
nell'ambito del suo potere-dovere la Corte di cassazione potrebbe
adottare anche d'ufficio» (Cass., I sez. civ., 22 aprile - 21 giugno
1952, n. 1671, inedita per esteso, a quanto consta).
Qui, con il richiamo a tale vecchia statuizione, che peraltro
appare andare oltre il mero obiter, non si vuole certamente porre in
discussione la sussistenza di un ormai granitico orientamento sulla
necessita' di istanza di parte, peraltro chiaramente prevista dal
dato letterale della norma, quanto piuttosto sottolineare che la
condanna ex officio puo' appartenere alla natura della lite
temeraria, e' compatibile e quasi imposta dai suoi fini, ed in genere
appare del tutto omogenea alla struttura dell'istituto, prova ne
siano le discussioni dottrinarie meno recenti e queste stesse
significative eccezioni in sede di prima interpretazione dopo
l'entrata in vigore del c.p.c.
A proposito di tale compatibilita' «strutturale», l'Assemblea
plenaria della Corte suprema di cassazione, riunitasi il 21 luglio
2005 ai sensi dell'art. 93 o.g., in riferimento alla novella
dell'art. 385 c.p.c., ha osservato, diversamente: «Sanzionare in modo
piu' efficace ogni forma di abuso del processo rappresenta una misura
di razionalizzazione indispensabile se si vuole mantenere l'attuale
regime di sostanziale gratuita' della giustizia senza determinare
sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa inevitabilmente
scarsa, quale e' quella del processo. Da piu' parti e' avvertita la
necessita' di superare l'attuale disciplina della responsabilita'
aggravata, resa sostanzialmente inoperante dalla difficolta' di dare
la prova del danno patrimoniale conseguente all'abuso del processo.
La previsione normativa adottata dallo schema desta peraltro alcune
perplessita'. In primo luogo appare contrario ai principi prevedere
una condanna in favore di una parte senza domanda di quest'ultima,
anche se e' vero che non e' congruo affidare esclusivamente
all'iniziativa di parte l'operativita' dell'istituto. La previsione
lascia poi scoperta l'ipotesi di non costituzione in giudizio
dell'altra parte. Anche la mancanza di qualificazione giuridica di
questa sorta di pena pecuniaria che viene irrogata in favore della
parte determina un certo disagio.
Appare quindi preferibile prevedere, per queste ipotesi di lite
temeraria, un risarcimento del danno anche non patrimoniale con
minimo predeterminato ed aggiungere la previsione di una pena
pecuniaria in favore della cassa delle ammende a titolo di
riparazione per il danno che il sistema di giustizia riceve dallo
spreco delle sue risorse che il ricorso temerario determina,
contribuendo ad ingolfare il carico giudiziario e quindi a ritardare
la definizione di tutti gli altri processi.
La norma potrebbe essere quindi cosi' formulata:
"Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 375, la Corte, se ritiene che la parte soccombente ha
proposto il ricorso o vi ha resistito con malafede o colpa grave, la
condanna, su istanza dell'altra parte, al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale, in misura non inferiore alla somma
liquidabile per le spese di lite".
Nel caso previsto dal comma precedente la Corte condanna la parte
soccombente, d'ufficio, al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria determinata in misura non superiore al
doppio della somma liquidabile per le spese di lite».
Ora, le osservazioni dell'Adunanza plenaria, appena richiamate
sono del tutto congrue, ad eccezione di una. Si ritiene infatti di
aver spiegato sopra come non sia insormontabile, nel sistema, la
pronuncia d'ufficio sul punto, e d'altro canto non viene
specificamente espresso il motivo per cui «... appare contrario ai
principi prevedere una condanna in favore di una parte senza domanda
di quest'ultima ...», tanto piu' che subito dopo si osserva «...
anche se e' vero che non e' congruo affidare esclusivamente
all'iniziativa di parte l'operativita' dell'istituto ...». E allora,
una volta sottolineata la necessita' della sanzione e la sua
pronuncia d'ufficio, non si vede in quale altro modo uscire dalla
difficolta'. Quanto previsto da tale parere, vale a dire limitare la
pronuncia d'ufficio alla sanzione pecuniaria destinata alla cassa
della ammende, se e' in linea con la tradizione, non tiene conto di
un dato il quale, pur nella sua prosaicita', non puo' essere
trascurato in caso di analisi dell'efficacia delle norme quale quella
che si sta conducendo: il nostro sistema di riscossione delle entrate
pubbliche non brilla per efficienza, e non e' escluso che il
legislatore abbia considerato che il creditore privato di questo
«danno punitivo» (ammesso e non concesso che tale possa qualificarsi)
sia molto piu' efficiente, in executivis, dell'erario.
L'opzione di cui si discute, dunque possibile e non estranea al
sistema, si affaccia con impellenza nelle condizioni attuali. Sempre
con maggiore gravita' ed urgenza si e' posto il problema del numero
eccessivo dei processi civili pendenti, i quali sono da un lato il
portato di un esponenziale crescita delle cause civili iniziate,
dall'altro la conseguenza di una sempre maggiore incapacita' del
sistema giudiziario italiano a gestire il numero complessivo dei
processi giacenti e di quelli sopravvenuti in maniera soddisfacente.
Tale incapacita', tuttavia, e' in gran parte dipendente proprio
dalla maggiore frequenza e facilita' con cui, oggi in misura senza
dubbio maggiore rispetto al passato, si puo' adire il giudice,
frequenza e facilita' che a loro volta nascono sicuramente
dall'esigenza, sacrosanta, che il cittadino possa difendere le sue
posizioni soggettive in maniera piu' completa ed articolata. Ma tale
esigenza rimarrebbe - come in effetti, allo stato, rimane -
generalmente insoddisfatta proprio perche' le risorse materiali ed
umane del «sistema giustizia», come in concreto si e' strutturato,
sono date in misura fissa, ovvero difficilmente ampliabile, cosicche'
risulta vano riconoscere sulla carta diritti processuali, posizioni
sostanziali e facilita' di adire il giudice, venendo cosi' ad
espandere, per usare termini economici, la «domanda» di giustizia,
quando l'«offerta» rimane rigida.
A tali problemi si ricollega la famosa polemica sulle «riforme a
costo zero».
Ma, anche senza ampliare l'offerta di risorse materiali o umane da
cui oggi il processo civile puo' attingere, appare possibile - e, per
cio' solo, doveroso - quanto meno razionalizzare l'impiego di tali
risorse attraverso opportuni accorgimenti normativi, proprio nel
momento in cui maggiori sono le possibilita' per l'utente di
ricorrere al giudice.
Di questa necessita' di contromisure (o contrappesi) sembra
essersi reso conto di recente il legislatore nel momento in cui
attraverso il d.lgs. n. 40/2006 e' giunto a modificare l'articolo 385
c.p.c. La relazione al testo normativo, sul punto, osserva:
«l'articolo 13 interviene sull'articolo 385 c.p.c., aggiungendo un
quarto [rectius, terzo] comma che rappresenta una applicazione del
principio della responsabilita' aggravata contenuto nell'articolo 96
c.p.c., in modo da prevederne una specifica attuazione, in finzione
di bilanciamento con l'ampliata possibilita' di ricorrere alla
suprema Corte».
Per la relazione alla legge, cosi' come per la maggior parte dei
primi commentatori, quindi, la norma si porrebbe nel solco della
responsabilita' aggravata di cui all'articolo 96 c.p.c.,
costituendone un'ipotesi specifica.
Tuttavia le novita' rispetto al paradigma dettato dall'articolo 96
sono piu' di una e tutte piuttosto significative.
In primo luogo - e questo e' particolarmente importante per la
materia che si sta analizzando - appare l'espressa previsione della
pronuncia di condanna anche d'ufficio. Questo e' un dato che senza
dubbio accentua il profilo sanzionatorio della norma.
In secondo luogo, vediamo una limitazione del quantum risarcibile,
«non superiore al doppio dei massimi tariffari». Qui, appare ancora
piu' evidente che la condanna del litigante temerario e' vista come
una vera e propria sanzione nell'accezione piu' stretta del termine,
altrimenti non si spiegherebbe l'evocazione, di tipo edittale, di una
pena. Al contrario, se si trattasse di un risarcimento, non avrebbe
senso, dal punto di vista logico-giuridico, mettere un limite ad
esso. Il legislatore, evidentemente, piu' interessato allo scopo
pratico e all'efficacia della norma (come appena sopra accennato),
non e' stato molto controllato nella scelta dei termini. Le
conseguenze pratiche di questo assetto normativo non sono tuttavia,
altrettanto infelici di quelle teoriche.
Infatti, si potrebbe osservare che, paradossalmente, proprio
osservando la norma sotto l'aspetto risarcitorio-privatistico invece
che su quello sanzionatorio-pubblicistico, essa appare
ingiustificatamente restrittiva rispetto al passato. Per i primi
commentatori, nel giudizio di cassazione, proprio per la previsione
di questa norma speciale, non puo' piu' essere applicato l'articolo
96 c.p.c., che non pone limitazioni al risarcimento.
Ma occorre osservare come da tempo si fosse consolidato
l'indirizzo che la Corte di cassazione potesse pronunciare la
condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilita'
aggravata e ai sensi del primo comma dell'articolo 96 c.p.c.,
tuttavia la domanda poteva essere proposta per la prima volta in sede
di legittimita' solo se relativa a danni causati dal comportamento
tenuto dalla parte soccombente nel giudizio di cassazione, come
nell'ipotesi tipica di proposizione di regolamento di giurisdizione a
scopo puramente dilatorio.
Di conseguenza, appare ovvio che la limitazione al «risarcimento»
prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 385 c.p.c. riguarda
solamente quest'ultima ipotesi, nella quale ben si comprende una
sorta di forfettizzazione del «danno» cagionato per lite temeraria
limitatamente alla condotta tenuta nel giudizio di cassazione, ove
fra l'altro sarebbe preclusa un'istruzione probatoria in senso
stretto sul punto. Viceversa, laddove la questione della lite
temeraria formi oggetto di impugnazione e pertanto riguardi condotte
verificatesi nei gradi precedenti di giudizio, nessuna limitazione
sussiste.
Quindi, deve venire in rilievo solo l'intento di semplificazione,
bene espresso anche dal terzo elemento di novita' rispetto al
paradigma dell'articolo 96 c.p.c., vale a dire l'espressa previsione
di una liquidazione equitativa.
La dizione dell'articolo 96 c.p.c. e' significativamente diversa,
facendo riferimento alla liquidazione, anche d'ufficio, dei danni.
Cio' comportava - e, nell'attuale sistema di diritto positivo, ancora
comporta, nonostante i tentativi sempre piu' frequenti della
giurisprudenza di merito di facilitare il relativo cammino - che il
ricorso a parametri equitativi di liquidazione del danno fosse
possibile solo a ben precisi limiti e condizioni.
In ultima analisi, la nuova formulazione dell'articolo 385 c.p.c.
deve essere sottolineata nella sua effettiva, e significativa,
portata. Essa va inserita nell'ambito e dei tentativi legislativi e
giurisprudenziali, sempre piu' forti nell'ultimo periodo, di una
«rivitalizzazione» complessiva dell'istituto della cosiddetta lite
temeraria. In questo stesso solco, va ricordato che il disegno di
legge governativo n. 2229 contenente «modifiche urgenti al codice di
procedura civile» (che era stato approvato dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 21 dicembre 2001, poi presentato in Parlamento ed
approvato dalla Camera dei deputati in data 16 luglio 2003), nel suo
testo unificato, tra l'altro, prevedeva di innovare incisivamente ed
in piu' punti la disciplina sulla responsabilita' aggravata,
contenuta nell'art. 96 del codice, disponendo all'art. 7 che: «se
risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o
resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ovvero ha proposto
un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice,
anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da
determinarsi sino ad un massimo di tre volte le spese di lite
liquidate ...» su istanza della parte danneggiata, provvede altresi',
alla liquidazione dei danni».
L'innovazione non e' stata pero' approvata, cosicche' il testo
dell'art. 96 e' rimasto immutato.
Tale rivitalizzazione, a sua volta, fa perno principalmente, se
non esclusivamente, nella valorizzazione dell'aspetto sanzionatorio
della norma.
Dopo l'entrata in vigore della costituzione repubblicana
l'articolo 24 Cost. e' stato letto anche in funzione
dell'effettivita' della tutela giudiziaria da esso riconosciuta. E'
stato, in altre parole, osservato che va soprattutto riconosciuta la
possibilita', seria e reale, di ottenere una adeguata risposta del
giudice alle istanze del cittadino.
Ed e' evidente che tanto piu', nel concreto, il sistema
processuale presenta meccanismi lenti ed inceppati anche, e
soprattutto, da richieste infondate, tanto piu' la garanzia
costituzionale prevista dall'articolo 24 viene lesa.
Cio' e' aggravato dalla circostanza che il nostro sistema di
giustizia civile non prevede affatto dei filtri, di fatto o di
diritto, che sono presenti in altri ordinamenti giuridici.
Quanto ai primi, occorre osservare che il costo economico
complessivo del cittadino italiano per munirsi di un legale e, nel
complesso, per mettere in moto la macchina giudiziaria del processo
civile, si pone a meta' classifica, in un vasto lotto di paesi
europei, superato peraltro da molte nazioni il cui reddito medio pro
capite e' inferiore, e a volte notevolmente inferiore, a quello
italiano.
Dati alla mano, infatti, le statistiche redatte recentemente dalla
stampa specializzata vengono a sfatare il mito secondo il quale il
costo della giustizia in Italia sarebbe assai elevato rispetto a
tutti gli altri «paesi civili». Giova invece osservare come nel Regno
Unito, il cui sistema giudiziario e' tradizionalmente indicato come
modello di efficienza, il costo per il privato di un processo civile
sia, in termini monetari, estremamente elevato e si collochi al primo
posto in tale classifica.
Quanto al secondo profilo, cioe' quello dei filtri giuridici, e'
agevole affermare che nel nostro ordinamento non sussiste alcuna
valutazione preventiva, effettuata da appositi organi, che sia in
grado di impedire l'instaurazione di processi sulla base di domande
che si presentano infondate ovvero palesemente infondate. Esempio
specifico, pressoche' unico, di tale tipo di filtro giuridico, e'
dato dall'articolo 126 del d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia - laddove esso prevede che il consiglio
dell'ordine degli avvocati ammette e l'interessato alla gratuito
patrocinio, in presenza delle altre condizioni reddituali richieste,
«... se le pretese che interessato intende far valere non appaiono
manifestamente infondate». Si tratta peraltro, come si vede, di un
filtro giuridico dalla portata assai modesta, poiche' la preclusione
fa leva sulla manifesta infondatezza della pretesa e soprattutto
perche' comunque non preclude a chi e' escluso da tale beneficio di
adire comunque il giudice. Per altro verso, tale esclusione dal
beneficio marca ancora di piu' i profili di irragionevolezza e
disparita' di trattamento dell'attuale sistema, poiche' esso
indirettamente ma chiaramente discrimina il «non abbiente» rispetto a
chi, avendo la possibilita' di pagarsi un legale, non soggiace ad
alcun filtro preventivo neppure nell'ipotesi di una manifesta
infondatezza della sua pretesa.
Si e' a tal proposito osservato, da parte della dottrina che piu'
recentemente si e' occupata del problema, che, per difendersi dalle
cause connotate da un'iniziativa o da un resistenza dettate da mala
fede o colpa grave, occorre (anche) valorizzare il rilievo
dell'articolo 96 c.p.c., perche' - nel complesso - chi in tal modo
ingolfa i tribunali nuoce a tutti coloro i quali reclamano giustizia
e non riescono ad ottenerla in tempi ragionevoli; i promotori di
difese «bugiarde», percio', meritano di essere colpiti cosi' come
chiunque colpirebbe il falso malato che, procurandosi un
ingiustificato ricovero in ospedale, togliesse il posto al malato
vero.
Ancora, si e' sottolineata una recente forte tendenza dei giudici
di merito, volta ad una «lettura costituzionalmente orientata»
dell'art. 96 c.p.c., il quale viene posto in correlazione con i
principi del «giusto processo», di recente costituzionalizzati (art.
111 Cost).
La norma processuale non e' intesa quale tradizionale strumento
risarcitorio posto a tutela di interessi privatistici del soggetto
leso, che per effetto del risarcimento puo' cosi' ricevere
reintegrazione del pregiudizio risentito. L'art. 96 c.p.c. fungerebbe
«quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del
processo sancito dall'art. 111 Cost.» e avrebbe anche «una funzione
sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l'interesse
della collettivita». E' interessante osservare come la nuova tendenza
giurisprudenziale tenda anche ad appoggiarsi alle piu' recenti
modifiche legislative segno di un orientamento che puo' definirsi
omogeneo e «circolare»: a conforto di queste tesi, infatti, viene
richiamato proprio il tenore del nuovo testo del terzo comma
dell'art. 385 c.p.c.
I principi del giusto processo sono racchiusi nella formulazione
innovata dell'art. 111 Cost., introdotto con legge cost. 23 novembre
1999, n. 2, a tenore del quale: «la giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge». Prosegue il secondo comma
affermando che: «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle
parti, in condizioni di parita', davanti ad un giudice terzo ed
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Viene
osservato che tale prescrizione non si stabilisce che ogni processo
deve svolgersi in tempi ragionevoli ne', tantomeno, che ogni soggetto
ha diritto ad un processo di durata ragionevole, ma la garanzia in
parola comporta il dovere del legislatore ordinario di dare al
processo un assetto strutturale idoneo ad assicuragli la maggiore
«rapidita' di movimento» possibile, nonche' di fornire alla giustizia
le risorse ed i mezzi appropriati per garantire una ragionevole
intensita' di lavoro di tutti gli addetti del settore.
Ma, se e' vero che il legislatore ordinario e' il destinatario
diretto della disposizione costituzionale novellata, appare
innegabile che la stessa e' indirizzata pure alla Corte
costituzionale, la quale dovra' - anzitutto - applicarla e
concretizzarla ogniqualvolta verra' invocata come norma-parametro in
sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi ex artt. 23 ss.,
legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosicche', secondo questa prospettiva, la
Corte costituzionale puo' analizzare la legittimita' di quelle
disposizioni normative, che in astratto prevedono nel processo
modalita' irragionevoli e scansioni temporali eccessive o formalita'
irrazionali ed inutili, come tali non giustificate da esigenze di
effettivita' dei diritti di azione o difesa, ne' tantomeno da
interessi razionalmente strutturali e prevalenti.
Continuando a considerare la norma nella sua portata strettamente
risarcitoria (e non sanzionatoria), appare chiaro che si riduce
grandemente le potenzialita' di applicazione di essa, per la
difficolta' di dare la prova, incombente sulla parte che richiede la
condanna, circa l'esistenza di tale danno.
Pur essendo concessa dalla stessa norma la possibilita' di una
liquidazione d'ufficio dei danni, cio' non elimina la necessita',
ripetutamente affermata dalla giurisprudenza, che la parte provi l'an
della pretesa.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria occorre infatti che la
parte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un
danno che sia conseguenza del comportamento processuale del
soccombente, sicche' il giudice non puo' liquidare il danno, neppure
equitativamente, se dagli atti non risultino elementi concreti atti
ad indentificarne concretamente l'esistenza (Cass. 1992/6637, Cass.
1995/15422, etc.).
Orientamento diverso e' quello che ha ritenuto che la condanna ai
sensi dell'art. 96, primo comma non postula necessariamente che la
controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo
provocato dal ricorso, tenendo conto che il giudice ha la facolta' di
desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e puo' fare
riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito
di per se' per essere stata costretta a contrastare una
ingiustificata iniziativa dell'avversario (Cass., ss.uu. 13 giugno
1995, n. 448).
E' stato osservato che «... Per questo, si trova sovente ripetuto
che l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto
extracontrattuale la responsabilita processuale aggravata per mala
fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio
secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni
deve dare la prova sia dell'an che del quantum: ed il giudice non
puo' liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non
risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.
Orbene, questa impostazione ha condotto nei fatti ad un pressoche'
totale oblio della norma, la cui applicazione, pur dinanzi ad una
palese sussistenza dell'elemento soggettivo da essa contemplato, ha
costantemente finito per infrangersi contro la difficolta',
intuitivamente elevata, di fornire una dettagliata deduzione e prova
del pregiudizio subito.
L'atteggiamento interpretativo cosi' riassunto non puo' piu'
essere condiviso e, anzi, una lettura in chiave costituzionale
dell'art. 96 c.p.c. impone di facilitarne l'impiego, sicche' essa -
scoraggiando le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno
ragione di essere - possa fungere quale presidio di tutela del
principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111
Costituzione ...omissis... In detta prospettiva occorre allora
sottolineare che, se l'art. 96 c.p.c., inserendosi nel contesto della
disciplina aquiliana, risponde essenzialmente ad una logica
risarcitoria, cio' non esclude che la stessa disposizione manifesti
anche una - assolutamente evidente - funzione sanzionatoria di una
condotta riprovevole e dannosa per l'intera collettivita': detta
funzione, di qui, non puo' non tradursi in una agevolazione, sotto il
profilo dell'allegazione e prova, degli oneri gravanti sul
danneggiato.
Quest'ultima conclusione, la quale possiede valenza generale,
trova riscontro in due significativi elementi recenti di ordine
normativo e giurisprudenziale.
Per un verso, infatti, merita rilevare che l'art. 385 c.p.c.,
nella sua versione attuale, consente di colpire colui che in sede del
ricorso per cassazione agisca o resista con mala fede o colpa grave
con una condanna che, anche d'ufficio, senza ulteriori sostegni, puo'
dilatarsi fino al doppio delle spese legali previste nel massimo: e
non puo' dubitarsi che detta norma segni una strada che non puo'
rimanere insignificante per l'interprete che si trovi ad amministrare
l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Per altro verso, va posto l'accento su quell'indirizzo
giurisprudenziale, derivato dalla giurisprudenza della CEDU, secondo
cui, in caso di danno da eccessiva durata del processo, pur non
essendo in re ipsa il pregiudizio, lo e' pero' la prova di esso, nel
senso che la sussistenza di un danno morale, sotto forma di
sofferenza interiore, e' ordinariamente correlata alla protrazione di
qualunque processo oltre i limiti della sua ragionevole durata (il
riferimento e' alle note Cassazione, ss.uu. 339/2004; 1340/2004; la
successiva giurisprudenza vi si e' adeguata, a quanto consta senza
eccezioni).
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, dopo aver ricordato che
nell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimita' e di quella
costituzionale il risarcimento del danno non patrimoniale e' sempre
ammesso, ogni qual volta venga in questione la lesione di un
interesse dotato di copertura costituzionale (Cassazione 8828/2003;
8827/2003; Corte costituzionale n. 233/2003), occorre dire che, - sul
piano del danno esistenziale (su cui v. per tutte Cassazione, ss.uu.
6572/2006), l'azione in giudizio o la resistenza infondata comporta
perdita di tempo (esame dell'atto, colloqui con il legale, ricerca
della eventuale documentazione utile ed altri supporti istruttori,
presenza in udienza ecc.), che, se non e' sottratto all'attivita'
lavorativa remunerativa, e' sottratto alle attivita' di svago; sul
piano del danno morale, se produce sofferenza interiore il
prolungarsi del giudizio oltre i limiti di durata ragionevole, a
maggior ragione ne produce, nei confronti della controparte,
l'atteggiamento di azione o resistenza in giudizio ab origine
connotati da mala fede o colpa grave.
Ecco, allora, che, mentre la domanda di danni per lite temeraria
deve per cio' stesso essere riferita, anche in mancanza di ulteriori
specificazioni dell'interessato, al danno esistenziale/morale che,
normalmente, scaturisce dalla domanda o resistenza caratterizzata da
mala fede o colpa grave, la liquidazione del danno ben puo' essere
effettuata in applicazione dei medesimi parametri che la
giurisprudenza applica in caso di applicazione della c.d. «legge
Pinto». (Tribunale di Roma, sentenza 18 ottobre 2006, Wamax
S.r.l./Vasciminni in www.personaedanno.it).
Ebbene, si puo' concludere osservando che l'art. 96, primo comma
c.p.c. , il quale ha il seguente tenore «se risulta che la parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di
ufficio, nella sentenza» esterna profili di non manifesta
infondatezza per illegittimita' costituzionale relativamente
all'inciso «su istanza dell'altra parte».
La questione e' rilevante ai fini della decisione del presente
procedimento, riguardando una statuizione della sentenza.
Nessuno puo' nascondersi, tantomeno questo rimettente, che
l'intervento caducatorio che qui si sollecita e' assai meno congruo
di una riforma complessiva degli istituti che spetta al legislatore,
non si ritiene pero' che sia esclusivamente materia di valutazione
del legislatore il lasciare o meno in vita l'attuale sistema, in tal
modo sottraendolo in toto a censure d'incostituzionalita'.
Sussiste contrasto:
con l'art. 3 Cost. essendo lesi il principio di parita' di
trattamento e di ragionevolezza: si e' sopra osservato come altre
pronunce d'ufficio sono conseguenti a violazioni di principi almeno
in parte coincidenti (cfr. la disamina degli artt. 88 e 92 c.p.c.
sopra fatta in relazione all'art. 96 ) e come il sistema
complessivamente risulti irrazionale nel momento in cui permette
un'indiscriminato accesso agli utenti, anche a quelli che intendano
promuovere liti temerarie (non essendovi filtri preventivi di fatto o
di diritto, i rari esempi che prevedono qualcosa del genere, come
quelli di cui alla normativa del gratuito patrocinio, finiscono per
colpire i soli «non abbienti»);
con l'art. 24 Cost., poiche' il diritto di difesa di ogni
cittadino subisce una grave lesione dalla possibilita' che vengano
affollati i moli dei giudici da cause temerarie, il correttivo
previsto dalla legge non e' congruo rispetto alla finalita' di difesa
costituzionalmente garantita, poiche' rimette alla scelta del singolo
danneggiato se chiedere la responsabilita' aggravata, laddove la
responsabilita' aggravata, nel quadro sopra tracciato, risponde anche
e sopratutto ad esigenze di garantire la possibilita' di effettiva
difesa di tutti i singoli consociati, le quali trascendono gli
interessi del singolo;
con l'art. 111 Cost., primo comma, in quanto il processo non
puo' considerarsi aderente a superiori principi di giustizia quando
puo' essere usato in maniera distorta, senza che il giudice possa
reagire anche ex officio, cio' sminuisce il valore del singolo
processo e di tutti gli altri processi come momento di garanzia,
nonche' con l'art. 111 Cost., secondo comma, in quanto
statisticamente assai alto e' il rischio che il processo di cui «si
abusa» vada, nel contempo, anche oltre la durata ragionevole
stabilita dalla Costituzione, laddove e' invece certo l'intralcio
grave alla ragionevole durata di tutti gli altri processi, visti nel
loro complesso.
P. Q. M.
Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96 c.p.c., primo
comma, nell'inciso «su istanza dell'altra parte», per il contrasto
con gli articoli sopra richiamati;
Dispone la sospensione del procedimento;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti dei presenti
procedimenti alla Corte costituzionale;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ancona, addi' 20 novembre 2007
Il giudice monocratico: Marziali