N. 219 SENTENZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata irragionevolezza nonche' contrasto con la legge-delega e con la garanzia di riparazione degli errori giudiziari - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 314. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 77. Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Questione di legittimita' costituzionale - Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice a quo - Ammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 314. - Cost., artt. 2, 3, 13, 24, comma quarto, 76 e 77. Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge-delega n. 81 del 1987, anche in relazione agli obblighi di adeguamento alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale - Esclusione. - Cod. proc. pen., art. 314. - Costituzione, artt. 76 e 77. Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare - Limitazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito - Manifesta irragionevolezza della scelta di condizionare in ogni caso la riparazione al proscioglimento nel merito - Illegittimita' costituzionale in parte qua, secondo quanto precisato in motivazione - Assorbimento di ulteriori profili di censura. - Cod. proc. pen., art. 314. - Costituzione, art. 3 (artt. 2, 13 e 24, comma quarto). Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare - Diritto spettante in caso di custodia cautelare eccedente la misura della pena inflitta - Determinazione del quantum rimessa ai giudici comuni.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 314 del
codice di procedura penale promossi con ordinanze del 19 luglio 2006
dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, sul ricorso
proposto da P. A. e del 30 marzo 2007 dalla Corte d'appello di
Trieste sull'istanza proposta da B. A. V. iscritte al n. 558 del
registro ordinanze 2006 e al n. 753 del registro ordinanze 2007 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 2006 e n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 2007.
Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 19 luglio 2006, la Corte di cassazione,
a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale in
relazione agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo invocato solo nella parte
motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione,
«nella parte in cui non e' previsto il diritto alla riparazione per
la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena
inflitta».
Premette la Corte di procedere in relazione ad un ricorso proposto
avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria
aveva accolto solo in parte la richiesta presentata dall'istante ai
sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per ottenere la liquidazione di
una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in
carcere complessivamente subita dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno
1989. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero
dell'economia al pagamento dell'indennita' soltanto in relazione alla
privazione della liberta' subita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno
1989.
Cosi' la Cassazione riassume i fatti a base della decisione
impugnata.
Il 23 gennaio 1986 l'imputato era stato sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di
associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto
d'armi e, successivamente, di tentato omicidio.
Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia
cautelare per i reati concernenti l'associazione mafiosa e le armi;
la custodia era, tuttavia, mantenuta in quanto l'imputato era stato
condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di
tentato omicidio, nonche' di detenzione e porto d'armi. Con sentenza
del 23 giugno 1989, la Corte d'assise d'appello aveva assolto
l'imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove,
mentre il processo proseguiva in relazione agli altri reati. In data
17 giugno 1999 l'imputato veniva assolto dal reato associativo e
condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le
armi. Infine, in data 7 maggio 2001, la Corte territoriale
pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione in ordine al reato di porto e detenzione di armi.
La Corte d'appello, pronunciando sull'istanza di riparazione per
ingiusta detenzione, riteneva che l'indennizzo dovesse essere
riconosciuto solo per il periodo, compreso tra il 26 gennaio 1988 e
il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare relativa al
reato di tentato omicidio, mentre per il periodo dal 23 gennaio 1986
al 22 gennaio 1988, l'istanza doveva essere respinta, sia in quanto
la custodia cautelare era legittimata dalla pluralita' di
imputazioni, sia in quanto la declaratoria di non doversi procedere
per intervenuta prescrizione dei reati concernenti le armi precludeva
il riconoscimento del diritto alla riparazione. Cio' in quanto tale
diritto e' configurato dall'art. 314 cod. proc. pen. solo in caso di
proscioglimento nel merito.
Avverso tale ordinanza P.A. ha proposto ricorso per Cassazione.
Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso dalla quarta
sezione (con ordinanza n. 1920 del 14 novembre 2005), chiariscono
innanzitutto di esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta
detenzione limitatamente al periodo di custodia subita dal 23 gennaio
1986 al 22 gennaio 1988, data quest'ultima in cui sono scaduti i
termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di
associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale d'armi, reati
per i quali i limiti massimi di durata della custodia in carcere
coincidono.
Cio' precisato, la Cassazione afferma che il tema di indagine sul
quale essa e' chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia
o meno «configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui
l'imputato, sottoposto a detenzione per piu' titoli cautelari di pari
durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule
indicate nel primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. e venga,
invece, prosciolto dall'altro reato perche' estinto per
prescrizione».
La giurisprudenza di legittimita', nel caso di processo cumulativo
con piu' imputazioni, e' orientata a ritenere che, poiche' il diritto
all'equa riparazione spetta solo in quanto l'interessato sia stato
prosciolto con formula liberatoria di merito, ai fini del
riconoscimento di tale diritto e' necessario che tale presupposto
ricorra con riguardo a tutti gli addebiti formulati. Cio' deriverebbe
dal fatto che il periodo di detenzione cautelare e' unico e
inscindibile per tutti i titoli custodiali di modo che, se essi hanno
un identico limite massimo di durata, la mancanza di proscioglimento
nel merito anche per uno solo dei reati farebbe si' che l'intera
detenzione cautelare debba essere riferita a quest'ultimo, a
prescindere dalla misura della pena che sarebbe stata inflitta in
caso di condanna.
Di conseguenza, nel caso di provvedimento coercitivo fondato su
piu' contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito
anche da una sola di esse, impedirebbe il sorgere del diritto alla
riparazione.
In senso diverso si e', tuttavia, pronunciata la suprema Corte in
due decisioni della quarta sezione, le quali si caratterizzano per il
fatto di aver riconosciuto la riparazione a favore di coimputati
nello stesso processo dell'imputato che ora agisce per la
riparazione, i quali, come quest'ultimo, erano stati assolti dal
reato associativo e, dopo essere stati condannati per i reati
relativi alle armi, erano stati prosciolti per prescrizione.
Con la prima sentenza (6 luglio 2005, n. 40094), la Corte ha
osservato che «il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati
concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di
dieci mesi corrispondente all'entita' della reclusione inflitta con
la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talche',
poiche' contro tale decisione il p.m. non aveva proposto appello, al
reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un
periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la
maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita
all'imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito».
Nella seconda decisione (8 luglio 2005, n. 36898) si e' affermato
che «qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che
il periodo, il tempo, delle limitazioni della liberta' non coincide
per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con
estrema precisione, il periodo di limitazione della liberta' sofferta
per il titolo-reato per il quale si e' avuto il proscioglimento per
prescrizione e il periodo di limitazione della liberta - oltre e, nel
caso di specie, ben oltre, quella soglia - sofferta soltanto per il
titolo-reato per il quale v'e' stato il proscioglimento nel merito,
non v'e' nessuna ragione per negare l'equa riparazione per questo
secondo periodo di limitazione della liberta».
Alla base di tali pronunce vi sarebbe la tesi secondo cui al
titolo cautelare venuto meno a seguito di proscioglimento per
prescrizione «non puo' essere riferito un periodo corrispondente alla
durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il
periodo di detenzione cautelare pari all'entita' della pena che
sarebbe stata inflitta in caso di condanna».
Le sezioni unite affermano di non condividere tali conclusioni dal
momento che esse porterebbero a conseguenze che esorbitano dalla
effettiva sfera precettiva dell'art. 314 cod. proc. pen.
Tale disposizione, al comma 1, individua nella sentenza
assolutoria nel merito il presupposto per il sorgere del diritto
all'equa riparazione. Al comma 4 stabilisce poi che il diritto alla
riparazione e' escluso per quella parte della custodia cautelare che
sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena,
secondo la regola della fungibilita' ex art. 657 cod. proc. pen.,
ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti
all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza
di altro titolo.
Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emergerebbe
«l'intenzione del legislatore di escludere integralmente la
riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di
proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna,
prescindendo totalmente dall'effettiva misura della pena applicabile
o in concerto applicata, quand'anche questa risulti largamente
inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita».
Tuttavia, le sezioni unite dubitano della legittimita'
costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. proprio «nella parte in
cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che
risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di
riflesso - nell'ipotesi di piu' titoli cautelari con pari limiti di
durata massima - la liquidazione dell'indennita' in ordine
all'imputazione per la quale e' intervenuta assoluzione nel merito,
anche se l'effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore
alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per
l'altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato
prescritto».
L'univoco tenore letterale della disposizione censurata
precluderebbe la possibilita' di interpretare la medesima in senso
conforme a Costituzione. Nel medesimo senso deporrebbe la scelta di
politica legislativa alla base dell'art. 314, comma 1, cod. proc.
pen. il quale postula il proscioglimento nel merito per tutte le
imputazioni.
Tale disposizione, ad avviso della Suprema Corte, contrasterebbe,
innanzitutto, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto non
darebbe fedele attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2,
comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale). Infatti, a fronte dell'ampiezza del
principio dettato dalla delega, nel quale non vi e' alcuna
limitazione in relazione al titolo della detenzione o alle ragioni
dell'ingiustizia, il legislatore delegato avrebbe indiscriminatamente
escluso dalla riparazione le ipotesi in cui la pena effettivamente
inflitta per uno dei reati risulti inferiore alla durata della
detenzione subita «pur apparendo quest'ultima, per una parte, ex post
oggettivamente ingiusta».
Inoltre, il legislatore delegato avrebbe disatteso la direttiva
contenuta nell'art. 2, comma 1, della citata legge che impone di
adeguarsi alle norme «delle convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale». Infatti, negando la riparazione del pregiudizio derivato
dalla privazione della liberta' personale per un periodo superiore
alla misura della pena inflitta, si sarebbe discostato dall'art. 5,
paragrafo 5, della Convenzione europea e dall'art. 9, paragrafo 5,
del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che
prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale
senza alcuna limitazione.
Il legislatore delegato si sarebbe, altresi', discostato dall'art.
5, paragrafo 3, della suddetta Convenzione, il quale riconosce il
diritto ad ogni persona arrestata o detenuta ad essere giudicata in
tempo congruo. La disposizione censurata, infatti, non riconoscerebbe
il diritto alla riparazione pur quando il soggetto si trovi a subire
una detenzione preventiva di lunga durata, superiore alla pena poi
stabilita in quanto giudicato a notevole distanza dal fatto commesso.
L'art. 314 cod. proc. pen. violerebbe, altresi', gli artt. 2, 13 e
24, quarto comma, Cost.
Alla stregua di tali disposizioni costituzionali, dalle quali
emerge il valore primario ed essenziale del principio di solidarieta'
e della liberta' personale, la nozione di errore giudiziario - di cui
l'art. 24 Cost. prevede la riparazione - dovrebbe comprendere «tutte
le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate ex post
obiettivamente ingiuste, rivelano l'erroneita' della misura
restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della liberta'
personale». L'esclusione del diritto alla riparazione nell'ipotesi in
cui il sacrificio della liberta' personale abbia superato la misura
della pena inflitta - tanto piu' ove tale divario tra custodia
cautelare ed entita' della pena dipenda da tempi non ragionevoli di
durata del processo - contrasterebbe con i valori tutelati dalla
Costituzione.
Infine, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della ragionevolezza, in quanto le limitazioni al diritto
alla riparazione, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha
riconosciuto fondamento solidaristico, sarebbero inadeguate rispetto
all'obiettivo di assicurare un'equa riparazione a restrizioni della
liberta' personale obiettivamente ingiuste.
2. - Anche la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 30
marzo 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la durata della
custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena
inflitta.
Il rimettente riferisce che l'imputato era stato sottoposto alla
misura cautelare della custodia in carcere, dall'8 gennaio 1999 all'8
settembre 2000, per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico
di arma comune da sparo, ricettazione, detenzione e porto di arma
comune clandestina, nonche' tentato omicidio premeditato. La sentenza
di primo grado, dopo aver derubricato tale ultimo reato in quello di
lesioni personali volontarie pluriaggravate, condannava l'imputato
alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di
multa. La Corte d'appello, con sentenza n. 503 del 2004, del 17
giugno 2004, in parziale riforma della predetta decisione, dopo aver
ulteriormente derubricato il reato di lesioni volontarie in quello di
lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.), dichiarava non
doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela e
rideterminava la pena, per gli altri reati, in anni uno, mesi due,
giorni venti di reclusione e euro 1.600,00 di multa, concedendo
altresi' il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il rimettente, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di
riparazione per l'intero periodo di custodia cautelare, essendo essa
riferita a tutti i reati contestati (e non solo a quella di tentato
omicidio), rileva che nella fattispecie al suo esame la detenzione
cautelare si e' protratta per anni uno e mesi otto e cioe' per un
lasso di tempo superiore alla pena irrogata in secondo grado a
seguito della dichiarazione di improcedibilita' per difetto di
querela in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.
L'art. 314 cod. proc. pen., «come costantemente interpretato dalla
Corte di cassazione», non consentirebbe, tuttavia, di ritenere
ingiusta la detenzione subita e dunque di riconoscere il diritto alla
riparazione.
Cio' posto, il giudice a quo da' atto che la Corte di cassazione,
a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt. 76
e 77 Cost. nonche' in relazione agli artt. 2, 3 e 24, quarto comma,
Cost. Tale questione si attaglierebbe anche al caso al suo esame nel
quale l'interessato ha sofferto un periodo di detenzione cautelare
superiore alla pena detentiva inflittagli.
Il rimettente ritiene che la suddetta questione di legittimita'
costituzionale sia rilevante anche nel procedimento al suo esame e
sia non manifestamente infondata «per le ragioni e nei termini
prospettati dall'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di
cassazione sopra citata, cui deve farsi integrale richiamo».
Considerato in diritto
1. - Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione dubitano
della legittimita' costituzionale dell'art. 314 del codice di
procedura penale, «nella parte in cui non [vi] e' previsto il diritto
alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla
misura della pena inflitta», in riferimento agli artt. 2, 3, 13
(quest'ultimo evocato solo nella parte motiva dell'ordinanza di
rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione.
Analogamente, la Corte di appello di Trieste censura tale
disposizione, nel medesimo senso, in riferimento agli artt. 2, 3, 24
e 77 della Costituzione.
2. - I giudizi meritano di essere riuniti, in ragione
dell'identita' dell'oggetto delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate.
3. - L'ordinanza della Corte di appello di Trieste omette di
motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza
della questione, limitandosi a dare conto della precedente ordinanza
di rinvio delle Sezioni unite, e ad indicare taluni dei parametri che
queste ultime hanno posto a fondamento della censura di legittimita'
costituzionale.
A cio' non si accompagna alcuna autonoma argomentazione in ordine
alle ragioni per le quali dall'esame di tali parametri discenderebbe
il dubbio di costituzionalita': in conformita' alla costante
giurisprudenza di questa Corte, la questione cosi' sollevata va
dichiarata manifestamente inammissibile (si vedano, ex plurimis, le
ordinanze n. 81 e n. 14 del 2008).
4. - La fattispecie sulla quale le Sezioni unite si trovano a
decidere nasce dall'istanza proposta, ai fini della riparazione per
l'ingiusta detenzione, da un soggetto che e' stato sottoposto a
custodia cautelare in carcere, in forza di piu' titoli relativi a
reati per cui la legge prevede una uguale durata massima della misura
restrittiva.
Il rimettente riferisce che l'imputato e' stato prosciolto con
sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., dal
piu' grave reato contestatogli, e condannato in primo grado alla pena
di dieci mesi di reclusione, quanto all'ulteriore imputazione: in
seguito, per quest'ultima, la corte di appello, sull'impugnazione
proposta dal solo imputato, ha pronunciato sentenza di non doversi
procedere, stante l'estinzione del reato per sopraggiunta
prescrizione.
L'istante muove dalla premessa, secondo cui il mancato appello da
parte del pubblico ministero in relazione alla pena inflitta in primo
grado rende certo che essa, quand'anche il giudizio di appello si
fosse concluso con una pronuncia sul merito dell'imputazione, non
avrebbe potuto superare i dieci mesi di reclusione. Ne seguirebbe che
al titolo di custodia cautelare, concernente il reato per il quale
non e' intervenuta sentenza di assoluzione nel merito, potrebbe
venire riferito un periodo detentivo pari a dieci mesi, mentre la
residua e piu' lunga fase detentiva sarebbe riconducibile
esclusivamente all'imputazione per la quale, invece, vi e' stato
proscioglimento nel merito: essa, pertanto, dovrebbe venire
indennizzata, in forza del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.
Il giudizio a quo muove, pertanto, da una particolare ipotesi di
convergenza di titoli di custodia cautelare in carcere: cio'
nonostante, l'intervento sollecitato a questa Corte ha per oggetto,
in termini piu' generali, la legittimita' costituzionale della
disciplina relativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione, nella
parte in cui essa si applica alle sole ipotesi di assoluzione nel
merito, e non anche al caso in cui il reo, non assolto nel merito,
abbia scontato un periodo di custodia cautelare.
E' evidente che, in tal modo, il perimetro del giudizio
costituzionale si colloca entro un'area che si rivela di carattere
indennitario: la riparazione spetta infatti a chi sia prosciolto
irrevocabilmente nel merito, quand'anche sussistessero in origine le
condizioni richieste ai fini della misura cautelare.
Altro profilo, che esula dall'oggetto del presente giudizio,
presentano viceversa i casi in cui alcune condizioni di
applicabilita' non fossero presenti, quando la custodia cautelare e'
stata disposta, ovvero e' stata mantenuta in essere.
Il rimettente ritiene che l'accoglimento dell'istanza su cui deve
decidere sia irrimediabilmente precluso dal divieto, ricavabile in
forza della sola lettura dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., di
concedere riparazione indennitaria quando il proscioglimento non
abbia il carattere assolutorio nel merito. Difatti, tale divieto
osterebbe all'operazione interpretativa, pure sperimentata da talune
precedenti decisioni della Corte di cassazione, a sezione semplice,
di ascrivere al titolo detentivo per il quale e' intervenuta condanna
il solo periodo pari alla misura della pena inflitta, ritenendo
invece indennizzabile il periodo ulteriore, in quanto non piu'
giustificato dal titolo a cui e' seguito, invece, il proscioglimento
nel merito. Secondo le Sezioni unite, solo muovendo dal postulato
della riparabilita' della custodia cautelare che abbia ecceduto la
pena inflitta (allo stato preclusa dalla lettera dell'art. 314 cod.
proc. pen.) si potrebbe contenere entro l'invalicabile limite di
siffatta pena la fase custodiale non indennizzabile, concedendo
viceversa la riparazione per il periodo eccedente.
In caso contrario, l'intero termine, pari alla durata massima
della custodia cautelare, verrebbe giustificato alla luce del titolo
in relazione al quale non vi e' stata assoluzione nel merito,
impedendo la riparabilita' del periodo che eccede la pena
concretamente commisurata dal giudice, e conseguentemente
precluderebbe l'apprezzamento di tale ultimo periodo in relazione al
titolo su cui si e' formato il giudicato di assoluzione.
Il passaggio da una fattispecie peculiare di convergenza di titoli
di custodia alla richiesta di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella piu' ampia misura
sopra esposta non comporta l'irrilevanza della questione. Non spetta
infatti a questa Corte sindacare analiticamente i passaggi
logico-giuridici che il giudice a quo ha compiuto per approdare alla
conclusione appena riassunta: e' sufficiente porre in rilievo,
invero, che essi sono adeguatamente motivati (sentenze n. 39 del 2008
e n. 50 del 2007). Attraverso siffatta motivazione, il rimettente e'
giunto a ritenere, tramite un apprezzamento non privo di
plausibilita', che l'istanza oggetto del giudizio principale possa
essere accolta, solo a seguito dell'introduzione nel testo dell'art.
314 cod. proc. pen. di una nuova ipotesi di riparazione dell'ingiusta
detenzione, per i casi in cui la custodia cautelare subita ecceda la
pena inflitta tramite la condanna, e che tale introduzione sia
costituzionalmente imposta, alla luce dei parametri evocati.
Entro questi termini, e' palese che la lettera stessa dell'art.
314 cod. proc. pen. si oppone ad un'esegesi di tale disposizione
condotta secondo i canoni dell'interpretazione costituzionalmente
conforme: tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il
tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di
legittimita' costituzionale.
L'ammissibilita' di quest'ultimo, per non avere il rimettente
esplorato la via dell'interpretazione conforme, non e' infatti
pregiudicata dalla presenza di pronunce giudiziali che abbiano si'
conseguito l'adeguamento della norma alla Costituzione, ma per il
tramite di interpretazioni eccentriche e palesemente contrarie al
dettato letterale della legge.
Le ragioni che hanno consentito di definire in tali termini
l'oggetto del presente processo incidentale sono le medesime che, in
direzione contraria, si oppongono ad un allargamento dei confini del
giudizio costituzionale oltre il limite segnato dall'ordinanza di
rimessione: questa Corte e' oggi chiamata a decidere esclusivamente
se sia costituzionalmente ammissibile che, in caso di detenzione
cautelare sofferta, quest'ultima non fosse causa di riparazione ove
l'interessato non sia stato prosciolto nel merito.
A tale ipotesi il giudice a quo riconduce il caso, oggetto del
processo principale, in cui, nonostante non vi sia stata condanna
definitiva in ragione della sopraggiunta prescrizione del reato,
tuttavia si sia formata una preclusione processuale a riesaminare la
pena inflitta in primo grado, poiche' non appellata dal pubblico
ministero. Si tratta, anche per tale verso, di una valutazione che,
in quanto non implausibile, compete al solo rimettente, e che non
incide sui requisiti di ammissibilita' del presente giudizio.
5. - In primo luogo, il giudice a quo dubita che l'art. 314 cod.
proc. pen. sia conforme agli artt. 76 e 77 della Costituzione, posto
che, restringendo la riparazione di carattere indennitario alle sole
ipotesi di assoluzione nel merito, esso avrebbe violato l'art. 2,
comma 1, numero 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), il quale prevede che il legislatore
delegato disciplini la «riparazione dell'ingiusta detenzione e
dell'errore giudiziario».
A sostegno di tale dubbio, il rimettente rileva che questa stessa
Corte, pronunciandosi sull'art. 314 cod. proc. pen. ha evidenziato
che la legge delega «enuncia la direttiva della riparazione
dell'ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il
titolo della detenzione stessa o le 'ragioni' dell'ingiustizia»
(sentenze n. 231 e n. 413 del 2004).
Tuttavia, il giudice a quo omette di considerare che tali pronunce
sono state rese dalla Corte al fine di avallare l'estensione in via
interpretativa del campo di applicabilita' dell'art. 314 cod. proc.
pen. ad ipotesi (rispettivamente, l'arresto provvisorio e
l'applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato
estero che si accerti carente di giurisdizione; l'archiviazione per
morte del reo, quando i coimputati risultano prosciolti nel merito,
perche' il fatto non sussiste) che, secondo i giudici a quibus, non
vi erano ricomprese. Ipotesi, e' necessario aggiungere, che sono
parse corrispondenti alla ratio cui si ispira la disciplina della
riparazione per ingiusta detenzione, ed ai casi ivi espressamente
previsti, sicche', proprio nel raffronto con tali ultimi casi, si e'
appalesata priva di rilievo la circostanza che il titolo formale,
ovvero la «ragione» che avevano condotto alla detenzione, non fossero
immediatamente corrispondenti alla fattispecie astratta della norma
censurata.
Proprio l'irrilevanza del tratto formale, a fronte della identita'
di ragione giustificatrice, hanno in tali casi consentito, ed anzi
reso necessario, il ricorso ad un'interpretazione costituzionalmente
orientata, alla luce della previsione recata dalla legge delega.
Tutt'altra questione sarebbe, invece, ritenere che l'«ingiustizia»
della detenzione debba, per vincolo cosi' imposto dal legislatore
delegante, venire affidata al mero apprezzamento dell'interprete,
senza che il legislatore delegato possa realizzare quel «naturale
rapporto di riempimento che lega la norma delegata a quella
delegante», in assenza del quale si avrebbe uno «snaturamento del ben
diverso regime che la Costituzione ha inteso prefigurare», quanto a
simile rapporto (sentenze n. 308 del 2002 e n. 4 del 1992).
In quest'ottica, non vi sono ragioni per ritenere che la legge
delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di
riparabilita' della detenzione «ingiusta», che sia affidata al filtro
dell'interprete, anziche' a quello «fisiologico» (sentenza n. 198 del
1988) della norma delegata. Anzi, poiche' all'epoca della emanazione
della delega era ancora dibattuta la questione degli ambiti entro cui
dovesse qualificarsi come ingiusta la detenzione e dunque
riconoscersi il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 24 della
Costituzione, deve ritenersi che con l'ampiezza dell'espressione
utilizzata il legislatore delegante abbia voluto rimettere al
legislatore delegato l'individuazione e la specificazione di tali
ipotesi, sia pure nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
enucleabili dalla delega.
Piuttosto, e' vero quanto sottolineato dal giudice a quo circa la
necessita', piu' volte ribadita da questa Corte (sentenze n. 251 e
n. 109 del 1999; n. 310 del 1996; n. 373 del 1992 e n. 344 del 1991),
che le norme del codice di procedura penale si adeguino alle norme
interposte ai fini del giudizio di costituzionalita', costituite
dalle «convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative
ai diritti della persona e al processo penale» (art. 2, comma 1,
della legge n. 81 del 1987); da queste, infatti, ben possono essere
tratti principi e criteri direttivi idonei ad indirizzare, di volta
in volta, la pur presente, ma limitata discrezionalita' (sentenze
n. 224 del 1990; n. 156 del 1987; n. 56 del 1971 e ordinanza n. 228
del 2005) del legislatore delegato.
In ordine alla disciplina della riparazione per ingiusta
detenzione, il rimettente richiama, in particolare, l'art. 5,
paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con la legge 4
agosto 1955, n. 848, e l'art. 9, paragrafo 5, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New
York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo con la legge 25 ottobre
1977, n. 881.
Tuttavia, tali disposizioni non valgono a sorreggere le
conclusioni cui giungono le Sezioni unite.
Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del Patto, «chiunque sia stato
vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo».
In forza di tale dizione letterale, nonche' dell'ulteriore previsione
recata dall'art. 3 della legge n. 881 del 1977, secondo cui e'
illegale l'arresto o la detenzione «arbitrariamente» disposte (art.
9, paragrafo 1), in difetto dei «motivi» e in contrasto con la
«procedura» previsti dalla legge, appare chiaro che tale fonte
internazionale pattizia ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili
al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere
dal successivo esito del giudizio di merito, difettassero in origine
le condizioni legali per applicare o mantenere in vigore una misura
custodiale.
Per il medesimo motivo, privo di conferenza e' il rinvio all'art.
5, paragrafo 5, della CEDU, secondo il quale «ogni persona vittima di
arresto o di detenzione eseguiti in violazione alle disposizioni di
questo articolo ha diritto ad un indennizzo». Il diritto
all'indennizzo consegue ogni qual volta taluno sia stato privato
della liberta' personale al di fuori dei casi indicati dalla legge
nazionale e previsti dal paragrafo 1 dell'art. 5, ovvero in
violazione delle modalita' e dei tempi disciplinati dai successivi
paragrafi 2, 3 e 4.
In particolare, il paragrafo 1, lettera c) dell'art 5 consente la
detenzione, in base alla legge nazionale, di chi sia stato arrestato
o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorita' giudiziaria
competente; all'interpretazione di questa disposizione da parte della
Corte EDU occorre riferirsi secondo quanto chiarito da questa Corte
nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.
Quest'ultima ha piu' volte affermato che l'art. 5 esige che la
privazione della liberta' sia conforme al fine di proteggere la
persona da arbitri (sentenza relativa all'affaire n. 26629/95 Witold
Litwa c. Polonia e sentenza relativa all'affaire n. 24952/94 N.C. c.
Italia), ovvero di impedire, in armonia con il nucleo costitutivo
dell'habeas corpus, che la liberta' personale possa venire offesa in
difetto di un provvedimento adottato da un tribunale indipendente, e
al di fuori dei casi previsti dalla legge. Quando, pertanto, la
detenzione e' in esecuzione di una decisione giudiziaria, essa e'
regolare, in via di principio (Grande Camera, sentenza Benham c.
Regno Unito, relativa all'affaire 7/1995/513/597).
E' ben vero che la Corte EDU invita i giudici nazionali,
riservando a se' stessa tale compito in seconda battuta, a verificare
altresi' che la privazione della liberta' sia necessaria, tenendo
conto delle circostanze (sentenza relativa all'affaire n. 26629/95
N.C. c. Italia), ma tale scrutinio resta comunque vincolato alla
ricerca di eventuali elementi di arbitrio (sentenza relativa
all'affaire n. 42644/02 Picaro c. Italia) che contagino la
fattispecie concreta e la inquadrino nella luce della indebita
restrizione della liberta': in nessun modo l'art. 5, secondo la sua
portata letterale e secondo l'interpretazione consolidata della Corte
di Strasburgo, si spinge fino a disciplinare l'ipotesi, propria del
presente giudizio incidentale, in cui taluno sia stato soggetto, in
conformita' alla legge nazionale, a custodia cautelare e sia stato
condannato a pena che risulti inferiore al periodo restrittivo a tale
titolo imputabile. In tal caso, infatti, non vi e' questione circa la
legittimita' della custodia cautelare, ne' si tratta di riparare
all'arbitrio perpetrato dai pubblici poteri: si assume, viceversa,
che la detenzione fosse fondata su un titolo conforme alla legge, e
si pone all'attenzione della Corte tutt'altro genere di quesito.
Le Sezioni unite inoltre rilevano, sempre secondo la visuale della
censura per violazione della norma interposta richiamata nella legge
delega, che il paragrafo 3 dell'art. 5 della CEDU impone di giudicare
chi sia posto in stato di custodia cautelare «entro un termine
ragionevole», ovvero di porlo in liberta', se cio' non sia possibile.
Vi sarebbe, pertanto, una «stretta connessione» tra la questione
della legittima durata della custodia cautelare e quella dei
ragionevoli tempi di definizione del processo, che si riverbererebbe
fino all'incostituzionalita' dell'art. 314 cod. proc. pen., nei
termini sopra indicati.
La Corte osserva a tale proposito che il diritto all'indennizzo
previsto dall'art. 5 della CEDU a favore di chi, nelle condizioni
sopra ricordate, non sia giudicato entro un tempo ragionevole, spetta
per l'eccessiva durata della custodia cautelare, imposta dai tempi
del procedimento penale, ma non ha alcun necessario legame normativo
con la distinta questione, posta nell'attuale giudizio, concernente
il rapporto tra tale durata e la pena eventualmente inflitta: esso in
astratto potrebbe denunciare un carattere squilibrato, anche in caso
di celere, o comunque temporalmente tollerabile, definizione del
processo penale.
La protrazione di quest'ultimo per lungo arco di tempo senza
dubbio rende meno improbabile l'ipotesi che il reo sia condannato ad
una pena detentiva inferiore alla custodia subita a titolo cautelare
e mantenuta in essere nel corso del processo, sia pure entro gli
invalicabili limiti di legge. Tuttavia, tale circostanza costituisce
con ogni evidenza un inconveniente fattuale, che non discende
necessariamente dal portato normativo della disposizione impugnata e
che pertanto sfugge, entro questi termini, al controllo di
costituzionalita' (sentenza n. 375 del 2006).
La censura fondata sugli artt. 76 e 77 della Costituzione e' per
tali ragioni infondata.
6. - Resta da esaminare la censura di incostituzionalita'
dell'art. 314 cod. proc. pen. formulata dalle Sezioni unite con
riferimento agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo, indicato nella sola
parte motiva dell'ordinanza di rinvio) e 24, quarto comma, della
Costituzione.
Questa Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulla disciplina
concernente la riparazione dell'errore giudiziario con la sentenza
n. 1 del 1969, che risale ad epoca ben precedente alla formulazione
dell'odierna norma in esame, e che ebbe infatti ad oggetto l'allora
vigente art. 571 cod. proc. pen.
In quell'occasione, la Corte, chiamata dal giudice a quo ad
estendere l'ambito applicativo di tale disciplina in forza dell'art.
24, ultimo comma, della Costituzione, dovette arrestarsi a fronte
della constatazione per cui il difetto di una compiuta legislazione,
tesa a regolare gli aspetti sostanziali e procedurali dell'istituto
della riparazione, non avrebbe potuto essere supplito da una
pronuncia costituzionale, giacche' «una eventuale dichiarazione di
illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parzialita'
della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad un regresso
della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe
colmabile in sede di interpretazione».
E' agevolmente verificabile che tale condizione ostativa e' ormai
venuta meno, proprio a seguito dell'introduzione nel corpo del nuovo
codice di procedura penale dell'art. 314. Tramite tale disposizione,
il legislatore ha mostrato la volonta' di attrarre nell'area della
riparazione ipotesi che esulano dalla erroneita' del provvedimento
giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi
recanti una «oggettiva lesione della liberta' personale, comunque
ingiusta alla stregua di una valutazione ex post» (sentenze n. 413,
n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 del 1997). Nel contempo, e' stato
analiticamente configurato un istituto, che si presta, quanto alle
modalita' applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che
si rivelasse costituzionalmente imposta.
La sentenza n. 1 del 1969 appare quindi superata per questa parte
dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico, come gia' evidenziato da
questa Corte con la sentenza n. 310 del 1996, la quale ha
riconosciuto che «e' proprio l'art. 314 c.p.p. a porsi come
disciplina concretizzatrice della disposizione di principio contenuta
nell'art. 24» della Costituzione.
Essa permane viceversa integra e vitale, quanto all'affermazione,
che ne costituiva il fondamento, per la quale «l'ultimo comma
dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo
valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo
giuridico - quale coerente sviluppo del piu' generale principio di
tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), assunto in
Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero
ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie
costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di
liberta', ed anzitutto e con piu' spiccata accentuazione a quelli tra
essi che sono immediata e diretta espressione della personalita'
umana».
Nell'attuale giudizio, tale principio merita di essere apprezzato
non solo con riguardo all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione,
ma anche alla luce dei parametri costituzionali evocati dal
rimettente, ovvero degli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.
«Il fine ultimo dell'organizzazione sociale» e', infatti, «lo
sviluppo di ogni persona umana» (sentenza n. 167 del 1999), il cui
valore si pone al centro dell'ordinamento costituzionale: compete al
legislatore approntare il piu' efficace dei sistemi di tutela,
affinche' esso non venga compromesso.
L'inviolabilita' di un diritto, ed in questo caso della liberta'
personale, non e' infatti vuota proclamazione della Carta, ma
esprime, al contrario, una «preminente forza dei principi
costituzionali», tale da opporsi «ad una ricostruzione del sistema
che si tradurrebbe in una lesione di essi» (sentenza n. 232 del
1998). E', in altri termini, necessario che sia il legislatore, sia
l'interprete si orientino, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, verso il riconoscimento del piu' efficace degli strumenti
di tutela a disposizione per prevenire e, se cio' non sia possibile,
per fornire ristoro alla lesione di tale diritto inviolabile. La
Carta costituzionale, infatti, «impone di impedire la costituzione di
situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione» del
«nucleo irriducibile» dei diritti inviolabili (sentenze n. 252 del
2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998).
Questa Corte e' ben consapevole che una riparazione di carattere
patrimoniale, venendo a monetizzare il sacrificio di una liberta'
inviolabile, ne costituisce un pallido rimedio, cui debbono sempre
venir preferiti strumenti capaci di evitare o limitare il danno,
ovvero di reintegrarlo in forma specifica.
E tuttavia tale argomento non puo' valere certamente ad escludere
la via della tutela risarcitoria o indennitaria quando, di fatto,
essa sia l'unica praticabile nell'ordinamento: si e' gia' ritenuto, a
tale proposito, che l'azione risarcitoria costituisce tecnica di
tutela della situazione giuridica lesa, alla natura della quale si
conforma (sentenza n. 204 del 2004).
Ugualmente, questa Corte ha anche di recente sottolineato
l'esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno subito nei
valori propri della persona, anche in riferimento all'art. 2 della
Costituzione (sentenza n. 233 del 2003). Ed anzi, si e' a maggior
ragione affermata l'incostituzionalita' del difetto di tutela
risarcitoria, in seno a discipline costruite per tutelare i diritti
inviolabili della persona umana, ove esse siano «estrinsecazione di
un principio solidaristico» (sentenza n. 561 del 1987).
Non si puo', peraltro, ignorare che una compressione della
liberta' personale puo' derivare dalla necessita' di perseguire,
tramite tale strumento e nel rispetto della riserva di legge e di
giurisdizione, finalita' dotate di pari dignita' costituzionale. In
tali casi, ove sia corretto il punto di bilanciamento raggiunto dalla
legge tra gli interessi confliggenti, la liceita' degli atti e delle
condotte tramite i quali la liberta' inviolabile e' parzialmente
sacrificata, pur opponendosi alla configurazione di strumenti
risarcitori di tutela, non costituisce valida ragione per escludere,
in forza dell'inderogabile dovere di solidarieta', il ristoro
indennitario «dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole
dell'aver subito un pregiudizio non evitabile, in un'occasione dalla
quale la collettivita' nel suo complesso trae un beneficio» (sentenza
n. 118 del 1996).
Anzi, tale ristoro diviene, a queste condizioni,
costituzionalmente necessario: questa Corte ha ripetutamente
affermato simile principio, con riguardo al danno incolpevole patito
da chi, per esigenze di tutela della collettivita', sia stato
assoggettato a vaccinazione obbligatoria e, imprevedibilmente, ne
abbia riportato un danno alla salute (sentenze n. 118 del 1996,
n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
L'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione previsto
dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. condivide tale finalita'
solidaristica (sentenza n. 109 del 1999 e n. 446 del 1997), giacche'
disciplina un'ipotesi in cui il provvedimento cautelare, restrittivo
della liberta' personale, e' sorto ed e' stato mantenuto in vigore
legittimamente, ma si e' rivelato solo ex post «ingiusto», in ragione
dell'assoluzione nel merito dell'imputato. Le esigenze di tutela
della collettivita' hanno imposto, e legittimato, una misura, il cui
pregiudizio in capo all'imputato si e' potuto apprezzare solo
all'esito del processo penale, permanendo peraltro lecito, proprio
alla luce di dette esigenze, e dell'osservanza delle condizioni
richieste dalla legge per soddisfarle.
Per tale evenienza, nonostante il difetto delle condizioni per il
riconoscimento di una tutela risarcitoria, il legislatore ha ritenuto
di rimediare alla oggettiva lesione del diritto inviolabile tramite
una misura indennitaria, affidata, quanto alla fase di liquidazione,
alla valutazione equitativa del giudice, che potra' in tal modo
trovare, caso per caso, il ristoro adeguato alla sofferenza
incolpevolmente patita dall'individuo.
Tuttavia, l'art. 314 cod. proc. pen. condiziona espressamente tale
rimedio alla circostanza per cui, all'esito del giudizio, l'imputato
sia stato prosciolto nel merito.
Tale limitazione viene contestata, sul piano della legittimita'
costituzionale, dalle Sezioni unite, le quali assumono a causa
dell'impedimento nel configurare il diritto alla riparazione «per la
parte (di custodia cautelare) eccedente l'entita' della pena in
concreto inflitta» proprio l'univoca norma che subordina la
possibilita' di riparazione per l'ingiusta detenzione al fatto che
l'imputato sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile di merito.
Tramite la disposizione censurata, il legislatore ha pertanto
inteso normare gli effetti della custodia cautelare, a processo
concluso, in relazione all'esito del giudizio sulla responsabilita'
penale dell'imputato.
Tale scelta legislativa appare manifestamente irragionevole, e
pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
Non e' infatti costituzionalmente ammissibile, sotto tale profilo,
che l'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene
inviolabile della liberta' personale dell'individuo, nella fase
anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con
esclusivo riferimento all'esito del processo penale, e per il solo
caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Se, infatti, un
sacrificio della liberta' personale vi e' stato durante la fase della
custodia cautelare, il meccanismo solidaristico della riparazione non
puo' che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l'esito
del giudizio, e pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel
merito. E', per tale ragione, palesemente privo di ragionevolezza che
il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni
necessarie ai fini della riparazione alla luce dell'esito della
vicenda processuale concernente il merito dell'imputazione, e non
gia' della sola lesione verificatasi durante l'applicazione della
misura custodiale.
Per apprezzare quest'ultima, non e' poi certamente possibile
limitarsi a constatare la legalita' del procedimento di applicazione
della misura cautelare: invero, le guarentigie attorno alle quali si
deve costituire il nucleo irriducibile dell'inviolabilita' del
diritto apparirebbero ben misero presidio, se esse fossero
soddisfatte dalla mera osservanza della riserva di legge e della
riserva di giurisdizione contenute nell'art. 13 della Costituzione,
senza accompagnarsi all'imposizione di un fine costituzionalmente
tracciato che le giustifichi sostanzialmente, per la parte in cui
esse si rendono strettamente e necessariamente strumentali al suo
perseguimento.
Tale elemento e' il proprium dell'inviolabilita' del diritto nei
confronti del legislatore ordinario, la cui osservanza e' affidata al
controllo di costituzionalita' di questa Corte.
Le finalita' costituzionali proprie delle misure cautelari, che
incidono sulla liberta' personale nel corso del procedimento penale,
sono state individuate, con consolidata giurisprudenza di questa
Corte, «unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di
carattere cautelare o strettamente inerenti al processo» (sentenze
n. 64 del 1970 e n. 1 del 1980)
Pertanto, i «limiti che deve incontrare la durata della custodia
cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la
Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al
perseguimento delle finalita' del processo, da un lato, e alle
esigenze di tutela della collettivita', dall'altro, tali da
giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela,
il temporaneo sacrificio della liberta' personale di chi non e'
ancora stato giudicato colpevole in via definitiva» (sentenza n. 229
del 2005; si vedano, inoltre, le sentenze n. 223 del 2006; n. 292 e
n. 232 del 1998; n. 15 del 1982; le ordinanze n. 397 del 2000 e
n. 269 del 1999).
Ove, tuttavia, la durata della custodia cautelare abbia ecceduto
la pena successivamente irrogata in via definitiva e' di immediata
percezione che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette
finalita', ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente
sulla liberta' che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne
travalica il grado di responsabilita' personale.
Tale sacrificio non cessa per tale ragione di essere apprezzato in
termini di piena legittimita': una circostanza sopravvenuta non
incide sul giudizio di conformita' della restrizione della liberta'
personale in fase cautelare alla fattispecie legale. Ma non e' questo
il punto in discussione: si tratta invece di decidere se il
perseguimento di obiettive esigenze connesse alla tutela della
collettivita' non solo consente la compressione di un diritto
inviolabile, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, ma
permette altresi' al legislatore di negare l'attivazione di
meccanismi solidaristici di riparazione del sacrificio, seppure
introdotti e disciplinati compiutamente per altri analoghi casi.
La risposta a tale quesito non puo' che essere negativa: e' anzi
proprio la predisposizione di misure cautelari incidenti sulla
liberta' personale dell'individuo, e forgiate in rapporto ad esigenze
generali ed obiettive alle quali l'imputato si trova soggetto, a
nutrire il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione
per ingiusta detenzione e ad imporne costituzionalmente l'estensione
alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore
alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel
merito.
In tal modo inquadrati i termini della questione sottoposta a
questa Corte, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di
chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si
distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto,
ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia
cautelare che soverchi la pena inflitta).
In entrambi i casi, l'imputato ha subito una restrizione del
proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre
l'obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio.
Assumendo in considerazione la prima ipotesi soltanto, ed
omettendo di disciplinare la seconda, il legislatore ha violato
l'art. 3 della Costituzione.
L'art. 314 cod. proc. pen. deve essere pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nell'ipotesi di
detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto
all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.
Naturalmente, una volta sancito il diritto alla riparazione, la
quantificazione dell'indennizzo verra' compiuta dal giudice, nelle
forme e secondo i criteri allo stato vigenti.
Sotto tale prospettiva, la Corte ritiene opportuno sottolineare
che il carattere di concretezza proprio di siffatta valutazione
implica che la distinzione tra prosciolto e condannato, irrilevante
ai fini dell'an debeatur, alle condizioni appena esposte, torni a
manifestarsi in sede di determinazione del quantum debeatur.
Per la parte in cui l'indennizzo si correla ad un ristoro del
patimento morale subito dall'imputato, pare evidente, infatti, che il
grado di sofferenza cui e' esposto chi, innocente, subisca la
detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla
condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo
rispetto alla pena.
Spettera', peraltro, ai giudici comuni valutare le peculiarita' di
ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi
l'indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del
fondamentale valore della persona umana.
Naturalmente, la presente decisione non osta a che il legislatore,
nell'esercizio della propria discrezionalita', possa in futuro
revisionare l'istituto della riparazione nel rispetto delle
fondamentali esigenze di tutela del valore primario della liberta'
personale dell'individuo.
Questa sentenza, infatti, ha per oggetto - secondo quanto gia'
osservato al punto 4 - la sola ipotesi, rilevante ai fini del
giudizio a quo, in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato,
ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a
riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al
periodo di custodia cautelare sofferto.
Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in
fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione
cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella
inflitta - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla
pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione affatto
diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.
Sono assorbite le ulteriori censure svolte dal rimettente, con
riguardo agli artt. 2, 13 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 314 del codice
di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione
cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa
riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo
quanto precisato in motivazione;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola