N. 220 SENTENZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della regione Valle d'Aosta - Parchi faunistici - Requisiti e modalita' per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio - Ricorso del Governo - Prospettata violazione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e delle norme dello statuto speciale attributive di competenza legislativa primaria in materia di parchi faunistici - Omessa puntuale individuazione del regime, costituzionale o statutario, applicabile alla disciplina censurata - Impossibilita' di ricostruire l'esatto perimetro del thema decidendum - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34, artt. 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), in relazione al comma primo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, comma primo, lettera d), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, ed al d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE. Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge della Regione Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre 2006,
n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23
marzo 2007, depositato in cancelleria il 29 marzo 2007 ed iscritto al
n. 17 del registro ricorsi 2007.
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per
la Regione Valle d'Aosta.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 23 marzo 2007 e depositato il
successivo 29 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4
della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre
2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 2,
lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva
del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici).
1.1. - Il ricorrente rileva che, con la citata legge regionale
n. 34 del 2006, la Regione Valle d'Aosta ha dato attuazione alla
direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE, definendo la struttura
denominata parco faunistico e/o giardino zoologico e dettando i
criteri generali per l'apertura dei parchi medesimi.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, poiche'
oggetto della normativa comunitaria di settore e della normativa
statale di recepimento sarebbe la protezione dell'ambiente, che si
configura come «bene unitario, che puo' essere compromesso anche da
interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua
interezza» (come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale
n. 536 del 2002 e n. 67 del 1992), occorrerebbe preliminarmente
«verificare se la disciplina dei parchi zoologici, oggetto della
direttiva, attenga alla protezione dell'ambiente e, quindi, coinvolga
la competenza costituzionale dello Stato (ai sensi dell'art. 117,
primo e secondo comma, lettera s, Cost.)», nonche' «individuare
l'ambito di intervento normativo della Regione che non comprometta la
salvaguardia del bene unitario».
A tal fine, il ricorrente prende in esame il preambolo della
citata direttiva, quale parametro di riferimento per l'individuazione
delle relative finalita' e della verifica del loro corretto
recepimento nell'ordinamento interno, osservando come le stesse si
realizzino per il tramite della struttura denominata «giardino
zoologico» e definita nell'art. 2 della citata direttiva, in quanto
attuativa delle «misure di conservazione» contenute nel successivo
art. 3.
Ad avviso del ricorrente, dette «misure di conservazione», in
quanto dirette a soddisfare un interesse unitario, dovrebbero essere
specificate con normativa statale, pur potendo essere oggetto di
integrazione ad opera della normativa regionale laddove cio' sia
giustificato da una «permanente o temporanea situazione di ambiente
locale».
1.2. - Per il ricorrente, alla luce di tali considerazioni, la
legge regionale n. 34 del 2006 - nel dare attuazione alla citata
direttiva comunitaria, specificando le «misure di conservazione»
della fauna selvatica non autoctona, in nome della competenza
legislativa primaria spettante alla Regione Valle d'Aosta in forza
dell'art. 2, lettera d), dello statuto speciale - sarebbe intervenuta
«su una materia che rientra a pieno titolo nella tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema per qualificazione comunitaria», spettante allo
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
«senza alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente
individuata, situazione ambientale locale».
In particolare, l'art. 4, disponendo che l'autorizzazione
all'apertura dei parchi faunistici sia rilasciata con decreto
dell'assessore regionale competente, sostituirebbe la previsione
contenuta nella disciplina statale secondo cui la licenza e'
rilasciata dal ministro.
Parimenti, l'art. 3, prevedendo «i requisiti richiesti per
l'ottenimento dell'autorizzazione, la cui specificazione e' demandata
ad un successivo atto di Giunta», si sovrapporrebbe a quelli gia'
compiutamente individuati in allegato al decreto legislativo n. 73
del 2005, essendo evidente la motivazione e la finalita' unitaria
della competenza statale in materia.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la realizzazione del principio
di sussidiarieta', in funzione di garanzia della tutela
dell'interesse comunitario, imporrebbe che la normativa statale
assuma «il valore di norma di principio e di regime generale mentre
quella locale di regime specifico».
1.3. - La illegittimita' delle disposizioni impugnate
discenderebbe, pertanto, dal fatto che le stesse si porrebbero come
«norme di principio e di regime, anziche' come norme integrative
delle norme statali conformative alla particolare, specifica
situazione agricola, zootecnica o faunistica regionale».
2. - Con memoria depositata in data 17 aprile 2007 si e'
costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta, chiedendo che le
questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del
Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili o, comunque,
infondate.
2.1. - Preliminarmente, la Regione resistente eccepisce che non vi
sarebbe certezza in ordine all'atto comunitario effettivamente posto
a parametro dello scrutinio di costituzionalita', in quanto nel corpo
del ricorso risulta testualmente riportato il preambolo del
regolamento del Consiglio n. 338/97 (CE) del 9 dicembre 1996,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, anziche' quello
alla direttiva n. 1999/22/CE.
2.2. - Quanto al merito delle questioni sollevate, la difesa
regionale osserva, in via generale, che la legge regionale n. 34 del
2006 costituirebbe esercizio legittimo della competenza legislativa
primaria in materia di fauna attribuita dall'art. 2, lettera d),
dello statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta.
Invero, ad avviso della Regione, affermare che la disciplina dei
parchi faunistici coinvolge «specifici profili rientranti nella piu'
generale tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non equivarrebbe -
come invece asserito dal ricorrente - ad affermare l'incompetenza
della Regione in materia di ambiente e di ecosistema.
2.3. - Sotto il profilo del rispetto degli obblighi internazionali
- da intendersi, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte
costituzionale, comprensivo anche degli obblighi comunitari -, quale
limite statutario all'esercizio della competenza legislativa
primaria, la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dagli
impugnati artt. 3 e 4 della legge regionale non si porrebbe in
contrasto con le finalita' e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva
1999/22/CE, rispettando, sul piano contenutistico, sia le «misure di
conservazione», sia il procedimento autorizzatorio previsti per
l'esercizio e l'apertura dei giardini zoologici, rispettivamente,
dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva comunitaria.
2.4. - Ad avviso della difesa regionale, inoltre, anche il profilo
d'illegittimita' costituzionale derivante dal dedotto contrasto della
richiamata disciplina valdostana in materia di parchi faunistici con
la normativa statale di attuazione della direttiva 1999/22/CE,
costituita dal d.lgs. n. 73 del 2005, risulterebbe privo di
fondamento.
Al riguardo, la resistente osserva che la legge regionale n. 34
del 2006 si muoverebbe nell'ambito delle competenze attribuite alla
Regione dallo statuto, coerentemente con la espressa clausola di
salvaguardia contenuta all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 73 del
2005, secondo la quale «le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente
decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
Pertanto, secondo la Regione Valle d'Aosta, non si tratterebbe,
come invece affermato dal ricorrente, di una «ridisciplina della
materia, ma del corretto esercizio della disciplina attuativa della
direttiva spettante alla Regione nell'esercizio di una competenza
legislativa primaria che ad essa e' attribuita, ratione materiae,
dallo Statuto speciale», nel rispetto delle finalita' imposte agli
Stati membri dalla direttiva medesima.
2.5. - Alla luce di tali considerazioni, emergerebbe, a detta di
parte resistente, l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal
ricorrente in merito ad una «presunta vocazione integrativa» ovvero
di «regime specifico» spettante al legislatore regionale in materia
di parchi faunistici, posto che la conformita' costituzionale delle
disposizioni adottate nelle materie attribuite alla competenza
legislativa primaria dall'art. 2 dello statuto speciale dovrebbe
essere valutata «esclusivamente sul piano del rispetto sostanziale
della disciplina comunitaria, e non alla stregua delle cosiddette
norme di principio dettate dal decreto legislativo».
2.6. - Quanto allo specifico profilo concernente l'organo
competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e
all'esercizio di parchi faunistici, la difesa regionale rileva che la
censura rivolta all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2006
risulterebbe infondata anche per un altro ordine di considerazioni.
Infatti, in materia di fauna, spetta alla Regione Valle d'Aosta non
solo la potesta' legislativa primaria ai sensi dell'art. 2, lettera
d), dello statuto, ma anche la titolarita' delle corrispondenti
funzioni amministrative, in virtu' dell'art. 4, primo comma, del
medesimo statuto, secondo il noto principio del parallelismo delle
funzioni. L'attribuzione ad un organo della Regione, in luogo del
ministro competente per materia, della funzione amministrativa
consistente nel rilascio dell'autorizzazione all'apertura e
all'esercizio dei parchi faunistici rappresenterebbe, pertanto, una
puntuale applicazione dello statuto di autonomia.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 29
dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici),
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 2,
lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva
del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici).
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate - prevedendo
sia i requisiti necessari per «l'ottenimento dell'autorizzazione»
all'apertura e all'esercizio dei parchi faunistici (art. 3), sia che
«l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei parchi faunistici
e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica» e'
rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente tenuto
conto dei suddetti requisiti (art. 4) - interverrebbero su una
materia che «rientra a pieno titolo nella tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema per qualificazione comunitaria», riservata alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., senza «alcuna giustificazione correlata alla specifica,
puntualmente individuata, situazione ambientale locale».
2. - Le questioni di legittimita' costituzionale, cosi' come
prospettate dal ricorrente, sono inammissibili.
Il ricorrente omette di individuare puntualmente il regime
costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale
risulterebbe illegittima la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della
legge regionale n. 34 del 2006, non chiarendo se a parametro delle
questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto
speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta (che, all'art. 2,
lettera d), attribuisce alla Regione la competenza legislativa
primaria in materia di «fauna» e, all'art. 4, stabilisce il principio
del parallelismo per la titolarita' delle funzioni amministrative),
ovvero le norme contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione,
relative alle Regioni ordinarie.
Tale vizio di prospettazione non ha una valenza meramente formale,
giacche' - anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere
argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione), circa l'applicabilita' ad una
Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute
negli artt. 117 e 118 Cost. - esso impedisce di ricostruire l'esatto
perimetro del thema decidendum, a causa del differente regime di
riparto delle competenze normative e amministrative stabilito dalla
Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di
autonomia.
In conseguenza di cio', deve dichiararsi l'inammissibilita' delle
questioni proposte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi
faunistici), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera s), in relazione all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, nonche' all'art. 2, lettera d), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del
29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
(Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Saulle
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola