N. 223 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilita' di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Modifiche normative comportanti abbreviazione dei termini prescrizionali - Inapplicabilita' ai procedimenti in cui fosse gia' intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parita' di trattamento - Carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 10, comma 3, della stessa legge. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione piu' breve di quello previsto per i reati puniti con sola pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e generica censura per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Censura generica e contraddittoria - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria -Termine prescrizionale di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Mancata descrizione delle fattispecie concrete dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di un petitum riconoscibile - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, primo e quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento rispetto a reati piu' gravi, per i quali si applica tale termine - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo e
quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i recidivi, di usura e di prescrizione), nonche' dell'art. 10, comma
3, della stessa legge n. 251 del 2005, promossi con ordinanze del 20
febbraio e del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Grosseto, del 20 marzo
2006 dal Tribunale di Perugia, dell'11 aprile 2006 dal Tribunale di
Perugia, sezione distaccata di Assisi, del 7 novembre 2006 dal
Tribunale di Cremona, del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Treviso,
sezione distaccata di Montebelluna, del 22 novembre 2006 dal
Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 18 gennaio
2007 dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del
31 gennaio 2007 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di
Treviglio, del 31 gennaio 2007 dal Tribunale di Napoli, del 22
febbraio 2007 dal Giudice di Pace di Bergamo, del 18 dicembre 2006
dal Giudice di Pace di Casalmaggiore, dell'8 marzo 2007 dal Tribunale
di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 3 maggio 2007 dal
Giudice di Pace di Bergamo, del 4 maggio 2007 dal Tribunale di
Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, del 7 e del 15 giugno e del
6 luglio 2007 dal Giudice di Pace di Bergamo, rispettivamente
iscritte ai nn. 491, 492, 572 e 573 del registro ordinanze 2006 e ai
nn. 281, 359, 409, 419, 421, 451, 530, 541, 643, 741, 746, da 769 a
771 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2006 e
nn. 17, 20, 22, 23, 24, 32, 37, 44 e 46, prima serie speciale,
dell'anno 2007;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
Ritenuto che il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica,
con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 20
febbraio 2006 (r.o. n. 491 del 2006) ed il 14 marzo 2006 (r.o. n. 492
del 2006), ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art.
157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui assoggetta ai piu' lunghi termini di prescrizione in esso
previsti, anziche' ad un termine triennale, i reati di competenza del
giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;
che il rimettente procede, nel primo dei giudizi a quibus
, per il reato punito dall'art. 636 cod. pen. (introduzione o
abbandono di gregge nel fondo altrui e pascolo abusivo), e nel
secondo per i delitti di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen.
(minaccia) ed all'art. 594 cod. pen. (ingiuria);
che detti reati - secondo il disposto dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468) - sono attribuiti alla competenza del giudice
di pace, sebbene si proceda avanti al tribunale per effetto delle
disposizioni transitorie concernenti i fatti antecedenti all'entrata
in vigore della relativa disciplina (art. 64 dello stesso d.lgs.
n. 274 del 2000);
che il giudice a quo rileva come debba quindi applicarsi, ai
fatti in questione, il trattamento sanzionatorio prescritto dall'art.
52 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo il disposto degli artt. 63 e
64 dello stesso decreto;
che l'attuale disciplina della prescrizione per i reati di
competenza del giudice di pace, a parere del rimettente, sarebbe
differenziata a seconda che si tratti di delitti puniti con la sola
pena pecuniaria, per i quali il primo comma dell'art. 157 cod. pen.
fisserebbe un termine prescrizionale di sei anni, oppure di reati
punibili anche mediante la permanenza domiciliare od il lavoro di
pubblica utilita', per i quali il termine sarebbe pari a soli tre
anni, secondo quanto previsto dal quinto comma dello stesso art. 157
cod. pen.;
che tale ultima norma, riferendosi alle «pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria», avrebbe infatti riguardo alle
sanzioni «paradetentive» applicate dal giudice di pace;
che non rileverebbe in senso contrario, a giudizio del
rimettente, l'equiparazione istituita dall'art. 58 del d.lgs. n. 274
del 2000, per ogni effetto giuridico, tra le sanzioni «paradetentive»
del giudice di pace e le pene detentive comuni, posto che la norma in
questione avrebbe natura «generale e suppletiva», e dovrebbe quindi
soccombere di fronte alla previsione del nuovo quinto comma dell'art.
157 cod. pen., definito alla stregua di «norma speciale prevalente»;
che del resto, osserva il giudice a quo, la disposizione citata
da ultimo resterebbe priva di ogni ambito applicativo, ove si
escludesse la sua pertinenza alle pene irrogabili dal giudice di
pace;
che inoltre, secondo il Tribunale, la legge differenzia in molti
e diversi profili gli «effetti giuridici» delle pene detentive e
quelli delle sanzioni «paradetentive», escludendo ad esempio la
sussistenza del delitto di evasione in caso di violazione delle
prescrizioni inerenti alla permanenza domiciliare (art. 56 del d.lgs.
n. 274 del 2000), o precludendo la sospensione condizionale per
l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice di pace (art. 60 dello
stesso decreto);
che l'applicazione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. e
del correlato termine prescrizionale breve, nei confronti dei piu'
gravi tra i reati di competenza del giudice di pace, non potrebbe
essere esclusa neppure sul rilievo che le sanzioni «paradetentive»
sono sempre irrogabili in alternativa a quelle pecuniarie, per le
quali e' previsto un termine prescrizionale piu' elevato;
che infatti, osserva il rimettente, nei casi di contestazione
della recidiva reiterata infraquinquennale sono applicabili le sole
pene «paradetentive» (comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 274), ed a
nulla rileverebbe, per il computo dei termini prescrizionali,
l'eventuale concorrenza della stessa recidiva con altre circostanze
di segno attenuante (terzo comma dell'art. 157 cod. pen.);
che dunque, ed in definitiva, il sistema della prescrizione
sarebbe segnato per i reati di competenza del giudice di pace da una
marcata irrazionalita', con un trattamento sensibilmente piu'
favorevole per i fatti piu' gravi, ed ingiustificatamente piu' severo
per quelli di gravita' minore (quelli cioe' che non consentono
l'irrogazione di pene coercitive della liberta);
che l'aporia andrebbe risolta, secondo il giudice a quo,
mediante un allineamento dei termini prescrizionali verso la soglia
piu' bassa, sia perche' i reati attribuiti alla cognizione del
giudice onorario sono generalmente meno gravi degli altri, sia
perche' la prescrizione piu' veloce troverebbe giustificazione nella
durata piu' breve delle indagini preliminari e nella snellezza di
forme tipica del procedimento innanzi al giudice di pace;
che l'allineamento auspicato non potrebbe determinarsi, secondo
il Tribunale, per il mezzo di una «interpretazione adeguatrice»,
fondata sull'applicazione analogica del quinto comma dell'art. 157
cod. pen. anche ai reati puniti con sanzione pecuniaria, se
attribuiti alla cognizione del giudice di pace;
che l'analogia, infatti, presuppone la carenza di una disciplina
specifica per la materia da regolare, mentre il primo comma dell'art.
157 cod. pen. contiene una disposizione riferibile direttamente e
chiaramente ai reati in questione;
che dunque, a parere del rimettente, si evidenzia un dubbio di
legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 157 cod. pen.,
per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che,
per i reati di competenza del giudice di pace puniti con sanzione
pecuniaria, il termine prescrizionale sia pari a tre anni (cioe', in
sostanza, sia identico a quello previsto dal quinto comma per gli
ulteriori reati di analoga competenza);
che il giudice a quo riferisce, in punto di rilevanza, come nei
casi affidati alla sua cognizione non sia ancora scaduto il termine
di sette anni e sei mesi (risultante sia dalla disciplina antecedente
alla legge n. 251 del 2005, sia dal nuovo testo degli artt. 157,
primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), mentre e' trascorso,
anche in forma prorogata, il piu' breve termine di prescrizione che
sarebbe applicabile in caso di accoglimento della questione
sollevata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nei
giudizi con atti depositati, rispettivamente, il 5 dicembre 2006
(r.o. n. 491 del 2006) ed il 7 dicembre 2006 (r.o. n. 492 del 2006);
che, secondo la difesa erariale, la questione proposta sarebbe
infondata (ed anche inammissibile, stando all'atto concernente il
giudizio r.o. n. 492 del 2006);
che il rimettente, infatti, avrebbe preso le mosse da una
soluzione interpretativa non ineluttabile, e cioe' che i reati di
competenza del giudice di pace, quando puniti con la sola pena
pecuniaria, si prescrivono nei termini indicati al primo comma
dell'art. 157 cod. pen.;
che invece dovrebbe ritenersi, anche in chiave di
«interpretazione adeguatrice», che la norma in questione non riguardi
le pene pecuniarie applicate dal giudice onorario, e che anche i
reati sanzionati con dette pene ricadano, di conseguenza, nella
previsione del quinto comma dello stesso art. 157 cod. pen.;
che in effetti il legislatore, fin dall'approvazione della legge
24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991,
n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in
materia di competenza penale del giudice di pace e modifica
dell'articolo 593 del codice di procedura penale), avrebbe inteso
creare per la giustizia penale di pace un «microsistema
sanzionatorio», con caratteristiche di forte peculiarita';
che tale scelta ha implicato, secondo l'Avvocatura generale, un
sostanziale superamento della distinzione tra delitti e
contravvenzioni, con la previsione di alcune pene principali
(pecuniaria, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilita)
segnate da un autonomo regime di applicazione in fase cognitiva e di
esecuzione;
che vi sarebbe stata quindi una novazione delle previsioni
sanzionatorie per le fattispecie incriminatrici trasferite alla
cognizione del giudice di pace, di talche' le relative pene
pecuniarie non consisterebbero piu' di una multa o di un'ammenda,
quanto piuttosto di un novum
, ancora non collocato come tale in norme di carattere generale, ma
non per questo meno originale rispetto alle sanzioni regolate dal
codice penale;
che in tal senso deporrebbero dati testuali e sistematici, visto
che il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000
esplicitamente si riferisce ad una «modificazione» delle pene
originarie, e che le nuove previsioni sanzionatorie restano
applicabili anche nel caso di cognizione del reato ad opera di un
giudice superiore o speciale;
che l'originalita' della nuova sanzione penale pecuniaria, e la
sua estraneita' alla previsione «unificante» dell'art. 17 cod. pen.,
troverebbero conferma nel fatto che, in caso di omissione del
pagamento, non si determina una sua conversione nelle pene della
liberta' controllata o del lavoro sostitutivo - secondo quanto
stabilito per la multa e per l'ammenda dal combinato disposto
dell'art. 136 cod. pen. e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) - ed opera piuttosto un autonomo
meccanismo di conversione, che concerne le sanzioni «paradetentive»
applicabili dal giudice di pace (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000);
che, sempre nella prospettazione dell'Avvocatura generale,
sarebbe significativa anche la conservata competenza del giudice
professionale per il caso della ricorrenza di determinate aggravanti,
che comporta l'applicabilita' delle sanzioni «ordinarie» gia'
comminate dalla legge (comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del
2000);
che non sussisterebbe, in definitiva, l'aporia prospettata dal
rimettente, in quanto il primo comma dell'art. 157 cod. pen. farebbe
«riferimento ai soli reati che sono devoluti alla cognizione del
giudice ordinario, per i quali rimane ferma la distinzione fra
delitti e contravvenzioni e fra pene detentive e pene pecuniarie di
cui al combinato disposto degli artt. 17 e 39 cod. pen.»; per
converso, riferendosi a reati puniti con pene «diverse» da quella
detentiva o pecuniaria, il quinto comma del citato art. 157
comprenderebbe «tutti i reati per i quali il legislatore ha previsto
un sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto a quello
previsto dal codice penale, dovendosi ritenere del tutto irrilevante
il ricorso, talvolta, ad una terminologia simile, come nel caso della
pena pecuniaria»;
che il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, con
ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 572 del 2006), ha sollevato - in
riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per
i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria si applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di
competenza del giudice di pace;
che si procede, nel giudizio a quo, per fatti di lesione
personale (art. 582 cod. pen.) ed ingiuria (art. 594 cod. pen.),
commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274
del 2000, e dunque affidati alla cognizione del tribunale, sebbene
riferibili alla competenza del giudice di pace e sanzionabili, di
conseguenza, con le pene previste dall'art. 52 del citato decreto;
che il rimettente ulteriormente precisa come, nel caso di
specie, trovino applicazione - ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
legge n. 251 del 2005 - le nuove norme per la determinazione dei
termini prescrizionali, in quanto piu' favorevoli delle precedenti;
che risulta dunque applicabile, per delitti punibili con le
sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilita', il nuovo e ristretto termine prescrizionale previsto dal
quinto comma dell'art. 157 cod. pen., il quale stabilisce che la
prescrizione matura in tre anni «quando per il reato la legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria»;
che infatti tale ultima espressione, secondo il giudice a quo,
deve essere riferita agli illeciti di competenza del giudice di pace
per i quali siano comminate le cosiddette sanzioni «paradetentive»,
anche perche', ove «diversamente intesa, la norma risulterebbe
inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento»;
che la possibilita' dell'irrogazione di una pena pecuniaria in
alternativa alla sanzione «diversa» non escluderebbe l'applicazione
della norma censurata ai reati di competenza del giudice di pace,
poiche' detta norma si riferisce, in astratto, alle previsioni
sanzionatorie edittali;
che dunque, nell'ambito degli illeciti rimessi alla competenza
del giudice onorario, il termine di prescrizione per i reati puniti
con la sanzione pecuniaria sarebbe pari a quattro o addirittura a sei
anni (a seconda che si tratti di contravvenzioni o delitti), mentre
gli illeciti piu' gravi, per i quali e' applicabile anche (o solo)
una sanzione coercitiva della liberta' personale (ancorche' non
detentiva), sarebbero suscettibili di estinzione gia' nell'arco di un
triennio;
che un tale assetto, secondo il Tribunale, sarebbe «platealmente
irragionevole», perche' contrastante con l'aspettativa di un «oblio
sociale dell'illecito» piu' o meno tempestivo a seconda della portata
dell'offesa, e comunque con il criterio di un piu' marcato interesse
punitivo per i fatti di maggior gravita';
che la denunciata irrazionalita' risulterebbe particolarmente
evidente considerando sequenze criminose di progressione nell'offesa
ad un medesimo bene: la prescrizione del reato di percosse (fatto
punibile, a norma dell'art. 581 cod. pen., con la sola pena
pecuniaria) matura in sei anni, e tuttavia, quando l'agente arriva a
provocare lesioni personali lievi (punibili, a norma dell'art. 582
cod. pen., anche con la permanenza domiciliare o il lavoro
sostitutivo), il termine per l'estinzione del reato scende a tre
anni;
che l'aporia dovrebbe essere eliminata, secondo il giudice a
quo, estendendo a tutti i reati di competenza del giudice di pace la
regola dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., posto che la
soluzione d'un allineamento del termine sui valori piu' lunghi
sarebbe preclusa dal divieto di manipolazione in malam partem
della disciplina, e considerata, per altro verso, la congruenza d'una
prescrizione particolarmente sollecita con quel sistema di «diritto
mite» che segnerebbe la giurisdizione penale di pace;
che il rimettente illustra la rilevanza nel giudizio a quo della
questione sollevata osservando che la prescrizione sarebbe gia'
maturata per il piu' grave tra i delitti in contestazione (lesione
personale), ed invece non potrebbe essere applicata per il fatto meno
grave, cioe' quello di ingiuria, che risulterebbe a sua volta
prescritto, invece, nel caso di accoglimento delle censure
prospettate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 4 gennaio 2007, chiedendo che la
questione sia dichiarata «inammissibile e infondata», sulla base
degli argomenti gia' illustrati in occasione degli atti di intervento
concernenti i giudizi r.o. numeri 491 e 492 del 2006;
che il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con
ordinanza dell'11 aprile 2006 (r.o. n. 573 del 2006), ha sollevato -
in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, «in relazione»
all'art. 10, comma 3, della stessa legge, nella parte in cui dispone
che i nuovi termini prescrizionali in esso previsti, sebbene piu'
favorevoli, non siano applicabili nei procedimenti gia' pervenuti
alla dichiarazione di apertura del dibattimento al momento di entrata
in vigore della citata legge n. 251 del 2005;
che lo stesso rimettente ha sollevato nel contempo, sempre con
riguardo all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il
termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con
pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi,
inoltre, a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di
pace;
che nel giudizio a quo si procede per i reati di ingiuria (art.
594 cod. pen.) e di lesione personale (art. 582 cod. pen.), e il
dibattimento e' stato dichiarato aperto prima dell'entrata in vigore
della legge n. 251 del 2005, con la conseguenza, secondo il
rimettente, che non potrebbero essere applicati, quand'anche piu'
favorevoli, i nuovi termini prescrizionali fissati all'art. 157 cod.
pen.;
che, con riferimento all'effetto preclusivo del terzo comma
dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, il Tribunale definisce
«irragionevole» l'individuazione delle formalita' di apertura del
dibattimento quale «disposizione spartiacque» per l'efficacia
retroattiva della nuova e piu' favorevole disciplina;
che il rimettente prospetta, riguardo al quinto comma dell'art.
157 cod. pen., una «seconda eccezione», sul presupposto che la norma
darebbe luogo ad una prescrizione in termini particolarmente brevi
per i piu' gravi tra i reati rimessi alla competenza del giudice di
pace, a fronte della previsione di termini piu' elevati, nel primo
comma dello stesso art. 157 cod. pen., per i reati puniti con la sola
pena pecuniaria;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 9 gennaio 2007, chiedendo che la
questione proposta sia dichiarata «inammissibile e infondata»;
che infatti tale questione - individuata nella sola censura
concernente la durata diversificata del termine prescrizionale per i
reati di competenza del giudice di pace - sarebbe irrilevante nel
caso di specie, «posto che il giudizio potrebbe sfociare in una
decisione di merito favorevole agli imputati»;
che, in ogni caso, si tratterebbe di questione infondata, per le
ragioni gia' illustrate dalla stessa Avvocatura dello Stato mediante
gli atti di intervento prodotti nei giudizi fin qui richiamati;
che il Tribunale di Cremona in composizione monocratica, con
ordinanza del 7 novembre 2006 (r.o. n. 281 del 2007), ha sollevato -
in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato
la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria;
che il rimettente procede in ordine a fatti di minaccia (art.
612 cod. pen.) e di ingiuria (art. 594 cod. pen.), per i quali,
trattandosi di reati puniti con sanzione «paradetentiva», dovrebbe
applicarsi il termine triennale di prescrizione fissato al quinto
comma dell'art. 157 cod. pen., nella specie gia' scaduto;
che secondo il Tribunale tale effetto estintivo, tipico dei piu'
gravi tra i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace,
sarebbe frutto di una grave incongruenza del sistema, posto che per i
reati meno gravi, puniti con la sola pena pecuniaria, sarebbe
applicabile il piu' lungo termine prescrizionale indicato al primo
comma dell'art. 157 cod. pen.;
che, dunque, la disciplina censurata contrasterebbe con l'art. 3
Cost., come gia' ritenuto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
31 agosto 2006, n. 29786;
che il rimettente osserva, in punto di rilevanza, che i delitti
per i quali procede sarebbero estinti ove fosse applicata la
disciplina vigente, e che tale evento non avrebbe luogo se, invece,
trovassero applicazione i termini previsti per i reati sanzionati con
pena pecuniaria e pure rimessi alla cognizione del giudice di pace;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 15 maggio 2007, chiedendo che la
questione proposta sia dichiarata «inammissibile e infondata», per le
ragioni gia' illustrate mediante gli atti di intervento prodotti nei
giudizi fin qui richiamati;
che il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna,
con ordinanza del 5 giugno 2006 (r.o. n. 359 del 2007), ha sollevato
- in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per
i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria si applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di
competenza del giudice di pace;
che si procede, nel giudizio a quo, per fatti di minaccia (art.
612 cod. pen.), invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.),
lesione personale (art. 582 cod. pen.) e ingiuria (art. 594 cod.
pen.), attribuiti alla competenza del giudice di pace e sanzionabili,
di conseguenza, con le pene previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274
del 2000;
che il rimettente osserva come, per i delitti punibili con le
sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilita', debba applicarsi il nuovo e ristretto termine
prescrizionale previsto dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., il
quale stabilisce che la prescrizione matura in tre anni «quando per
il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria»;
che infatti, se tale espressione non fosse riferita alle
sanzioni «paradetentive» irrogabili dal giudice di pace, la norma che
la contiene «risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di
qualsivoglia concreto riferimento»;
che l'applicabilita' della disciplina in questione non sarebbe
esclusa dalla possibilita' che, nel caso concreto, venga irrogata una
pena pecuniaria in alternativa alla sanzione «diversa», poiche' tale
ultima sanzione e' comunque compresa nella previsione edittale, ed a
questa si riferisce la norma censurata;
che, secondo il Tribunale, la disciplina della prescrizione per
i reati di competenza del giudice di pace sarebbe «platealmente
irragionevole»;
che infatti, per i reati puniti unicamente con la sanzione
pecuniaria, il termine e' pari a quattro anni o addirittura a sei (a
seconda che si tratti di contravvenzioni o delitti), mentre gli
illeciti piu' gravi, per i quali e' applicabile anche (o solo) una
sanzione coercitiva della liberta' personale (ancorche' non
detentiva), sono suscettibili di estinzione nell'arco di un triennio;
che un tale assetto contrasterebbe con l'aspettativa di un
«oblio sociale dell'illecito» piu' o meno tempestivo a seconda della
portata dell'offesa, e comunque con il criterio di un piu' marcato
interesse punitivo per i fatti di maggior gravita';
che la denunciata irrazionalita' risulterebbe particolarmente
evidente considerando sequenze criminose di progressione nell'offesa
ad un medesimo bene: la prescrizione dei reati di minaccia o di
percosse (fatti punibili, a norma degli artt. 612 e 581 cod. pen.,
con la sola pena pecuniaria) matura in sei anni, e tuttavia, se
l'azione si sviluppa fino a provocare lesioni personali lievi
(punibili, a norma dell'art. 582 cod. pen., anche con la permanenza
domiciliare o il lavoro sostitutivo), il termine per l'estinzione del
reato scende a tre anni:
che l'aporia dovrebbe essere eliminata, secondo il giudice a
quo, estendendo a tutti i reati di competenza del giudice di pace la
regola dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., posto che la
soluzione d'un allineamento del termine sui valori piu' lunghi
sarebbe preclusa dal divieto di manipolazione in malam partem
della disciplina, e considerata, per altro verso, la congruenza d'una
prescrizione particolarmente sollecita con quel sistema di «diritto
mite» che segnerebbe la giurisdizione penale di pace;
che il rimettente, illustrando la rilevanza nel giudizio a quo
della questione sollevata, assume che la prescrizione sarebbe gia'
maturata per tutti i reati contestati tranne quello meno grave
(minaccia), il quale per altro risulterebbe prescritto, a sua volta,
nel caso di accoglimento delle censure prospettate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 12 giugno 2007, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata per le ragioni gia' illustrate
mediante gli atti di intervento prodotti nei giudizi fin qui
richiamati;
che il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, con
ordinanza del 22 novembre 2006 (r.o. n. 409 del 2007), ha sollevato -
in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede un termine di prescrizione, per i reati puniti con pena
diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, piu' breve di
quello applicabile per reati di minor gravita', punibili con la sola
pena pecuniaria;
che nel giudizio a quo si procede per i reati di lesioni
personali colpose (art. 590, primo comma, cod. pen.) e di omessa
assistenza (art. 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»);
che il rimettente, prendendo in considerazione la richiesta
difensiva d'una declaratoria di prescrizione con riguardo al reato di
lesioni personali, rileva che per detto reato dovrebbe applicarsi il
termine prescrizionale previsto dal primo comma dell'art. 157 cod.
pen., e dunque un termine piu' lungo di quello fissato nel successivo
quinto comma;
che lo stesso rimettente, posta tale premessa, e rilevato come
il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. comporti una prescrizione
piu' rapida per il reato di lesioni personali colpose quando ricorra
un'aggravante, ravvisa l'esistenza di «profili di legittimita'
costituzionale con palese violazione dei principi costituzionali, in
particolare dell'art. 3 Costituzione»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 26 giugno 2007, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata per le ragioni gia' illustrate
mediante gli atti di intervento prodotti nei giudizi finora indicati;
che il Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello,
con due ordinanze di analogo tenore, deliberate rispettivamente il 18
gennaio 2007 (r.o. n. 419 del 2007) e l'8 marzo 2007 (r.o. n. 643 del
2007), ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen.,
come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte
in cui assoggetta ai piu' lunghi termini di prescrizione in esso
previsti, anziche' ad un termine triennale, i reati di competenza del
giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;
che si procede, nel primo dei giudizi a quibus
, per fatti di minaccia (art. 612 cod. pen.) e danneggiamento (art.
635, comma primo, cod. pen.), e nel secondo per il reato di ingiuria
(art. 594 cod. pen.), fatti tutti commessi in epoca antecedente
all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, e dunque affidati
alla cognizione del tribunale, sebbene riferibili alla competenza del
giudice di pace e sanzionabili, di conseguenza, con le pene previste
dall'art. 52 del citato decreto;
che le ordinanze di rimessione ricalcano, per quanto concerne la
non manifesta infondatezza della questione sollevata, la motivazione
dei provvedimenti recanti i numeri r.o. 491 e 492 del 2006,
sottoscritti dal medesimo giudice e gia' sopra considerati;
che il rimettente comunque ribadisce, in relazione ad
orientamenti sopravvenuti di segno contrario, che l'aporia del
sistema non potrebbe essere superata mediante l'eliminazione della
norma che prevede un termine minore per i reati puniti con pene
diverse da quelle detentive o pecuniarie (quinto comma dell'art. 157
cod. pen.), anzitutto perche' si tratterebbe di una manipolazione con
effetti peggiorativi, come tale preclusa dalla riserva di legge in
materia penale, ed in secondo luogo perche' una prescrizione di
durata specialmente breve per i reati di competenza del giudice di
pace troverebbe corrispondenza nella ridotta gravita' dei reati
medesimi, e nella speciale brevita' e snellezza di forme del relativo
procedimento;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in
entrambi i giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il
27 giugno 2007 ed il 9 ottobre 2007, chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate per le ragioni gia' illustrate in occasione
dell'intervento negli ulteriori giudizi fin qui richiamati;
che il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio,
con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 31
gennaio 2007 (r.o. n. 421 del 2007) ed il 4 maggio 2007 (r.o. n. 746
del 2007), ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod.
pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella
parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione si
applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace, e non
soltanto a quelli puniti con pena diversa da quella detentiva e da
quella pecuniaria;
che il rimettente procede, in ciascuno dei giudizi a quibus
, con riguardo ai reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) e di
ingiuria (art. 594 cod. pen.), per i quali ritiene applicabile il
termine di prescrizione indicato nel primo comma dell'art. 157 cod.
pen., non ancora scaduto;
che tuttavia il quinto comma del citato art. 157 prevede, per
reati piu' gravi (in quanto puniti con la permanenza domiciliare od
il lavoro di pubblica utilita), un termine prescrizionale di soli tre
anni (gia' maturato in entrambi i giudizi a quibus
), dando luogo, a parere del Tribunale, ad un regime «del tutto
irrazionale e quindi generatore di un'ingiustificata disparita' di
trattamento»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in
entrambi i giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il
27 giugno ed il 4 dicembre 2007, chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate per le ragioni gia' illustrate negli ulteriori
atti di intervento dei quali fin qui si e' detto;
che il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, con
ordinanza del 31 gennaio 2007 (r.o. n. 451 del 2007), ha sollevato -
in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede termini di prescrizione diversi «a seconda che per il
reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria,
la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo»;
che il rimettente procede per i reati di lesione personale (art.
582 cod. pen.), di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e di danneggiamento
(art. 635 cod. pen.), tutti riferibili alla competenza penale del
giudice di pace, e tutti sanzionabili secondo il disposto dell'art.
52 del d.lgs. n. 274 del 2000;
che lo stesso rimettente, alla luce della disciplina posta dal
primo e dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., rileva che il
sistema dei termini prescrizionali per i reati di competenza del
giudice di pace sarebbe irrazionale, perche' incentrato su tempi piu'
lunghi per i meno gravi tra i reati in questione;
che il giudice a quo, in punto di rilevanza, osserva come, nella
specie, il reato di lesione personale debba considerarsi gia'
prescritto alla luce del termine triennale fissato dalla disciplina
vigente, e come i reati ulteriori, «per i quali e' teoricamente
applicabile il termine di prescrizione ordinaria di sei anni»,
potrebbero «parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale»;
che il Giudice di pace di Bergamo - con cinque ordinanze di
tenore analogo, deliberate rispettivamente il 22 febbraio 2007 (r.o.
n. 530 del 2007), il 3 maggio 2007 (r.o. n. 741 del 2007), il 7
giugno 2007 (r.o. n. 769 del 2007), il 15 giugno 2007 (r.o. n. 770
del 2007) ed il 6 luglio 2007 (r.o. n. 771 del 2007 - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato
la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria;
che il rimettente procede, nei cinque giudizi a quibus
, per i delitti di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.:
r.o. numeri 530 e 771 del 2007), di lesione personale (art. 582 cod.
pen.: r.o. numeri 741 e 769 del 2007), e di minaccia (art. 612 cod.
pen.: r.o. n. 770 del 2007);
che in tutte le ordinanze di rimessione, riproducendo in parte
la motivazione di un provvedimento deliberato nello stesso senso
dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 29786 del 2006), il giudice a
quo censura la disciplina della prescrizione risultante dal primo e
dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen.;
che tale disciplina infatti, attribuendo un termine
prescrizionale piu' breve ai reati puniti con «pene diverse» da
quella detentiva e da quella pecuniaria, e quindi ai piu' gravi tra i
reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, sarebbe priva
di razionalita' intrinseca e tale da vulnerare, nel contempo, il
principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza,
presidiati dall'art. 3 Cost.;
che la denunciata aporia, secondo il rimettente, dovrebbe essere
eliminata attraverso l'ablazione della norma contenuta nel quinto
comma dell'art. 157 cod. pen., con la conseguente applicazione dei
piu' lunghi termini indicati nel precedente primo comma a tutti i
reati di competenza del giudice di pace;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in
ciascuno dei cinque giudizi indicati, con atti depositati l'11
settembre 2007 (r.o. n. 530 del 2007), il 4 dicembre 2007 (r.o.
n. 741 del 2007) ed il 17 dicembre 2007 (r.o. numeri 769, 770 e 771
del 2007);
che, secondo la difesa erariale, le questioni proposte sono
infondate, per le stesse ragioni indicate negli atti di intervento
prodotti nei giudizi fin qui richiamati;
che il Giudice di pace di Casalmaggiore, con ordinanza del 18
dicembre 2006 (r.o. n. 541 del 2007), ha sollevato - in riferimento
all'art. 3 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art.
157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituiti dall'art. 6
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevedono «che la
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e di quattro
anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola
pena pecuniaria, mentre, qualora per il reato stabilisca pene diverse
da quella detentiva e pecuniaria, dispone il termine prescrizionale
di tre anni»;
che, secondo quanto riferito dal rimettente, nel giudizio a quo
si procede per un reato (non indicato) punibile con la sola pena
pecuniaria, e per tale ragione assoggettato ad un termine
prescrizionale (sei anni, per il disposto del primo comma della norma
censurata) piu' lungo di quello che la legge stabilisce per i piu'
gravi tra i reati di competenza del giudice di pace (tre anni, a
norma del quinto comma del citato art. 157 cod. pen.);
che tale disciplina, a parere del giudice a quo, comporterebbe
una violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, come
sanciti dall'art. 3 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato l'11 settembre 2007, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata per le ragioni gia' illustrate
negli atti di intervento prodotti nei giudizi finora indicati;
Considerato che, mediante le ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe, sono state sollevate varie questioni concernenti la
disciplina della prescrizione per i reati attributi alla competenza
del giudice di pace;
che uno dei giudici a quibus
censura in particolare - con riferimento all'art. 3 della
Costituzione - il primo comma dell'art. 157 del codice penale, come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella parte in cui assoggetta ai piu' lunghi termini di prescrizione
in esso previsti, anziche' ad un termine triennale, i reati di
competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria
(r.o. numeri 491 e 492 del 2006, numeri 419 e 643 del 2007);
che altri rimettenti censurano, sempre in riferimento all'art. 3
Cost., il quinto comma dell'art. 157 cod. pen., come sostituito
dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non
dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati
puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si
applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di competenza del
giudice di pace (r.o. numeri 572 e 573 del 2006, numeri 359, 421, 451
e 746 del 2007);
che in un caso ulteriore l'art. 157, quinto comma, cod. pen.,
come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, e'
genericamente censurato per il ritenuto contrasto con l'art. 3 Cost.
(r.o. n. 409 del 2007);
che viene sollevata inoltre, sempre con riguardo all'art. 3
Cost., una questione di legittimita' riferita tanto al primo che al
quinto comma dell'art. 157 cod. pen, come sostituito dall'art. 6
della legge n. 251 del 2005, denunciando l'irragionevolezza della
previsione di termini prescrizionali di durata inversamente
proporzionale alla gravita' dei reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace (r.o. n. 541 del 2007);
che una parte ulteriore delle ordinanze di rimessione - sul
contrario assunto che l'allineamento dei tempi di prescrizione
(asseritamente necessario alla luce dell'art. 3 Cost.) dovrebbe
realizzarsi mediante l'applicazione generalizzata dei termini piu'
lunghi - prospetta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157,
quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge
n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale
di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria (r.o. numeri 281, 530, 741,
769, 770 e 771 del 2007);
che infine il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di
Assisi, solleva anche una questione concernente la disciplina
transitoria della legge di riforma della prescrizione, censurando il
«nuovo» quinto comma dell'art. 157 cod. pen., «in relazione» al terzo
comma dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, in quanto
precluderebbe l'applicazione del termine prescrizionale di tre anni
nei procedimenti per i quali gia' fosse intervenuta la dichiarazione
di apertura del dibattimento all'epoca di entrata in vigore della
stessa legge n. 251 del 2005 (r.o. n. 573 del 2006);
che tutte le questioni sollevate riguardano l'attuale disciplina
della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace,
cosicche' appare opportuna la riunione dei relativi giudizi;
che la questione sollevata dal Tribunale di Perugia, sezione
distaccata di Assisi (r.o. n. 573 del 2006), relativamente al
novellato quinto comma dell'art. 156 cod. pen., e' manifestamente
inammissibile;
che infatti l'ordinanza di rimessione, anche per l'effetto di un
probabile errore materiale, risulta priva di un'adeguata descrizione
della fattispecie concreta, cosi' da precludere a questa Corte il
controllo sulla rilevanza (tanto piu' necessario considerando che le
imputazioni sembrerebbero riguardare reati sanzionabili con pena
«paradetentiva», e dunque gia' suscettibili di prescrizione nel nuovo
e piu' favorevole termine di tre anni);
che il giudice a quo, in ogni caso, non espone le ragioni del
ritenuto contrasto tra la norma censurata e l'art. 3 Cost. (ex
multis, ordinanze numeri 426 e 114 del 2007);
che anche l'ulteriore questione sollevata dal medesimo
rimettente, relativamente alle condizioni per l'applicazione
retroattiva delle nuove disposizioni in materia di prescrizione, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile, alla luce di carenze
motivazionali che investono, tra l'altro, le ragioni della censura
concernente il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. (norma che regola
la disciplina a regime dei termini prescrizionali) ed i motivi per i
quali sarebbe stato irragionevole, nell'ulteriore norma censurata, il
riferimento in senso preclusivo alla dichiarazione di apertura del
dibattimento (riferimento venuto comunque meno, dopo l'ordinanza di
rimessione, per effetto della dichiarazione di parziale
illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 10 della legge
n. 251 del 2005, pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 393
del 2006);
che la questione sollevata dal Tribunale di Perugia, sezione
distaccata di Gubbio (r.o. n. 409 del 2007), e' manifestamente
inammissibile, poiche' la relativa ordinanza difetta d'una adeguata
descrizione della fattispecie sottoposta al giudizio e si limita, per
altro verso, a denunciare una «palese violazione» dell'art. 3 Cost.,
senza alcuna specificazione dell'intervento richiesto sul quinto
comma dell'art. 157 cod. pen. (norma la cui ablazione implicherebbe,
comunque, conseguenze opposte a quelle plausibilmente auspicate dal
rimettente);
che risulta manifestamente inammissibile anche la questione di
legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli (r.o.
n. 451 del 2007), posto che la relativa ordinanza, ove pure
l'obiettivo del rimettente e' identificabile nella «estensione» del
termine triennale a tutti i reati di competenza del giudice di pace,
esprime unicamente una censura, generica e contraddittoria, riguardo
al quinto comma dell'art. 157 cod. pen. (la cui caducazione, come
gia' si e' notato, provocherebbe semmai l'applicazione generalizzata
dei termini previsti nel primo comma dello stesso art. 157);
che va dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni
sollevate dal Giudice di pace di Bergamo con le cinque diverse
ordinanze meglio indicate in epigrafe (r.o. numeri 530, 741, 769, 770
e 771 del 2007), posto che i relativi provvedimenti, di tenore
praticamente identico, difettano d'una qualunque descrizione delle
fattispecie concrete (a partire dalla data di commissione dei fatti
di volta in volta perseguiti), cosi' da restare precluso il
necessario controllo di questa Corte sulla rilevanza delle questioni
medesime;
che risulta manifestamente inammissibile, allo stesso modo, la
questione sollevata dal Giudice di pace di Casalmaggiore (r.o. n. 541
del 2007), la cui ordinanza di rimessione non indica neppure la
qualificazione giuridica del fatto contestato e, comunque, non
esprime un petitum
riconoscibile, posto che il dispositivo si sostanzia nella mera
descrizione del regime prescrizionale, asseritamente irragionevole,
che il legislatore avrebbe introdotto novellando il primo ed il
quinto comma dell'art. 157 cod. pen.;
che le ulteriori questioni di legittimita' costituzionale cui si
riferisce il presente giudizio - sollevate dal Tribunale di Grosseto
(r.o. numeri 491 e 492 del 2006, 419 e 643 del 2007), dal Tribunale
di Perugia (r.o. n. 572 del 2006), dal Tribunale di Cremona (r.o.
n. 281 del 2007), dal Tribunale di Treviso (r.o. n. 359 del 2007) e
dal Tribunale di Bergamo (r.o. numeri 421 e 746 del 2007) - sono
manifestamente infondate, in quanto prospettate in base ad un erroneo
presupposto interpretativo;
che infatti - come questa Corte ha rilevato dichiarando non
fondate «nei sensi di cui in motivazione» questioni analoghe a quelle
odierne, poste sia con riguardo al primo che con riferimento al
quinto comma dell'art. 157 cod. pen. (sent. n. 2 del 2008) - deve
essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di
prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili
mediante le cosiddette sanzioni «paradetentive»;
che nell'occasione e' stata esclusa, in particolare, la
riferibilita' della norma contenuta nel quinto comma dell'art. 157
cod. pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via
diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive,
ed e' stata rilevata, per altro verso, la perdurante equiparazione,
«per ogni effetto giuridico», tra le pene dell'obbligo di permanenza
domiciliare e del lavoro socialmente utile, irrogabili dal giudice di
pace in alternativa alle pene pecuniarie, e le sanzioni detentive
originariamente previste per i reati che le contemplano (art. 58,
comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000);
che non si rinvengono, nella motivazione dei provvedimenti dai
quali origina il presente giudizio, argomenti che inducano a
modificare la valutazione appena richiamata;
che la ritenuta applicabilita' delle disposizioni previste nel
primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del
giudice di pace esclude l'incongrua diversita' di trattamento
denunciata da ciascuno dei rimettenti.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Grosseto (r.o. numeri 491 e 492 del 2006, 419 e 643 del
2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come
sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o. n. 572
del 2006), dal Tribunale di Cremona (r.o. n. 281 del 2007), dal
Tribunale di Treviso (r.o. n. 350 del 2007) e dal Tribunale di
Bergamo (r.o. numeri 421 e 746 del 2007), con le ordinanze indicate
in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice
penale, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005,
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia
(r.o. numeri 573 del 2006 e 409 del 2007), dal Tribunale di Napoli
(r.o. n. 451 del 2007) e dal Giudice di pace di Bergamo (r.o. numeri
530, 741, 769, 770 e 771 del 2007), con le ordinanze indicate in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod.
pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di
Casalmaggiore (r.o. n. 541 del 2007), con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen.,
come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, in relazione
all'art. 10, comma 3, della stessa legge n. 251 del 2005, sollevata,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o.
n. 573 del 2006), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Silvestri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola