N. 223 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  estensione  a  tutti  i  reati  di competenza del giudice di pace -
  Denunciata  irragionevolezza  -  Mancanza  di  adeguata descrizione
  della  fattispecie  concreta,  con  conseguente  impossibilita'  di
  valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -   Modifiche   normative  comportanti  abbreviazione  dei  termini
  prescrizionali - Inapplicabilita' ai procedimenti in cui fosse gia'
  intervenuta   la   dichiarazione   di   apertura  del  dibattimento
  all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e
  violazione  del  principio  di  parita'  di  trattamento  - Carenze
  motivazionali    nell'ordinanza    di    rimessione   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della  legge  5  dicembre  2005,  n. 251, in relazione all'art. 10,
  comma 3, della stessa legge.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  - Termine di prescrizione piu' breve di quello previsto
  per i reati puniti con sola pena pecuniaria - Denunciata violazione
  del  principio  di  eguaglianza  - Mancanza di adeguata descrizione
  della  fattispecie  oggetto  del  giudizio  principale  e  generica
  censura    per   violazione   dell'art.   3   Cost.   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  estensione  a  tutti  i  reati  di competenza del giudice di pace -
  Denunciata  irragionevolezza - Censura generica e contraddittoria -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria   -Termine  prescrizionale  di  tre  anni  -  Denunciata
  irragionevolezza  e  violazione  del  principio  di  eguaglianza  -
  Mancata descrizione delle fattispecie concrete dei giudizi a quibus
  - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e
  a quattro per le contravvenzioni, ancorche' puniti con la sola pena
  pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene
  di  specie  diversa  da  quella  detentiva e da quella pecuniaria -
  Denunciata  irragionevolezza - Mancanza di un petitum riconoscibile
  - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod.  pen.,  art.  157,  primo  e  quinto  comma,  come  sostituito
  dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -   Reati   puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  -  Termine  di
  prescrizione   di  tre  anni  -  Mancata  previsione  -  Denunciata
  irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  a  reati piu'
  gravi, per i quali si applica tale termine - Esclusione - Questioni
  fondate   su   erroneo   presupposto   interpretativo  -  Manifesta
  infondatezza.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  estensione  a  tutti  i  reati  di competenza del giudice di pace -
  Denunciata   irragionevolezza   e   violazione   del  principio  di
  eguaglianza - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto
  interpretativo - Manifesta infondatezza.
- Cod.  pen.,  art.  157,  quinto  comma, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.27 del 25-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 157, primo e
quinto  comma,  del  codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della
legge  5  dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche al codice penale e alla
legge  26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i  recidivi, di usura e di prescrizione), nonche' dell'art. 10, comma
3,  della stessa legge n. 251 del 2005, promossi con ordinanze del 20
febbraio  e del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Grosseto, del 20 marzo
2006  dal  Tribunale di Perugia, dell'11 aprile 2006 dal Tribunale di
Perugia,  sezione  distaccata  di  Assisi,  del  7  novembre 2006 dal
Tribunale  di  Cremona,  del  5 giugno 2006 dal Tribunale di Treviso,
sezione   distaccata  di  Montebelluna,  del  22  novembre  2006  dal
Tribunale  di  Perugia,  sezione distaccata di Gubbio, del 18 gennaio
2007  dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del
31  gennaio  2007  dal  Tribunale  di  Bergamo, sezione distaccata di
Treviglio,  del  31  gennaio  2007  dal  Tribunale  di Napoli, del 22
febbraio  2007  dal  Giudice di Pace di Bergamo, del 18 dicembre 2006
dal Giudice di Pace di Casalmaggiore, dell'8 marzo 2007 dal Tribunale
di  Grosseto,  sezione distaccata di Orbetello, del 3 maggio 2007 dal
Giudice  di  Pace  di  Bergamo,  del  4  maggio 2007 dal Tribunale di
Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, del 7 e del 15 giugno e del
6  luglio  2007  dal  Giudice  di  Pace  di  Bergamo, rispettivamente
iscritte  ai nn. 491, 492, 572 e 573 del registro ordinanze 2006 e ai
nn.  281,  359, 409, 419, 421, 451, 530, 541, 643, 741, 746, da 769 a
771  del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica nn. 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2006 e
nn.  17,  20,  22,  23,  24,  32,  37, 44 e 46, prima serie speciale,
dell'anno 2007;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
   Ritenuto che il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica,
con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 20
febbraio 2006 (r.o. n. 491 del 2006) ed il 14 marzo 2006 (r.o. n. 492
del   2006),   ha   sollevato  -  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione  -  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
157,  primo  comma,  del  codice  penale, come sostituito dall'art. 6
della  legge  5  dicembre  2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla   legge  26  luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui  assoggetta  ai  piu'  lunghi  termini  di  prescrizione  in esso
previsti, anziche' ad un termine triennale, i reati di competenza del
giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;
     che il rimettente procede, nel primo dei giudizi a quibus
,  per  il  reato  punito  dall'art.  636  cod.  pen. (introduzione o
abbandono  di  gregge  nel  fondo  altrui  e  pascolo abusivo), e nel
secondo  per  i delitti di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen.
(minaccia) ed all'art. 594 cod. pen. (ingiuria);
     che  detti  reati  - secondo il disposto dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre  1999, n. 468) - sono attribuiti alla competenza del giudice
di  pace,  sebbene  si  proceda avanti al tribunale per effetto delle
disposizioni  transitorie concernenti i fatti antecedenti all'entrata
in  vigore  della  relativa  disciplina  (art. 64 dello stesso d.lgs.
n. 274 del 2000);
     che  il  giudice  a  quo rileva come debba quindi applicarsi, ai
fatti in questione, il trattamento sanzionatorio prescritto dall'art.
52  del  d.lgs. n. 274 del 2000, secondo il disposto degli artt. 63 e
64 dello stesso decreto;
     che  l'attuale  disciplina  della  prescrizione  per  i reati di
competenza  del  giudice  di  pace,  a parere del rimettente, sarebbe
differenziata  a  seconda che si tratti di delitti puniti con la sola
pena  pecuniaria,  per i quali il primo comma dell'art. 157 cod. pen.
fisserebbe  un  termine  prescrizionale  di sei anni, oppure di reati
punibili  anche  mediante  la  permanenza domiciliare od il lavoro di
pubblica  utilita',  per  i  quali il termine sarebbe pari a soli tre
anni,  secondo quanto previsto dal quinto comma dello stesso art. 157
cod. pen.;
     che  tale ultima norma, riferendosi alle «pene diverse da quella
detentiva  e  da  quella  pecuniaria»,  avrebbe infatti riguardo alle
sanzioni «paradetentive» applicate dal giudice di pace;
     che   non   rileverebbe  in  senso  contrario,  a  giudizio  del
rimettente,  l'equiparazione istituita dall'art. 58 del d.lgs. n. 274
del 2000, per ogni effetto giuridico, tra le sanzioni «paradetentive»
del giudice di pace e le pene detentive comuni, posto che la norma in
questione  avrebbe  natura «generale e suppletiva», e dovrebbe quindi
soccombere di fronte alla previsione del nuovo quinto comma dell'art.
157 cod. pen., definito alla stregua di «norma speciale prevalente»;
     che  del resto, osserva il giudice a quo, la disposizione citata
da  ultimo  resterebbe  priva  di  ogni  ambito  applicativo,  ove si
escludesse  la  sua  pertinenza  alle  pene irrogabili dal giudice di
pace;
     che inoltre, secondo il Tribunale, la legge differenzia in molti
e  diversi  profili  gli  «effetti  giuridici» delle pene detentive e
quelli  delle  sanzioni  «paradetentive»,  escludendo  ad  esempio la
sussistenza  del  delitto  di  evasione  in  caso di violazione delle
prescrizioni inerenti alla permanenza domiciliare (art. 56 del d.lgs.
n. 274  del  2000),  o  precludendo  la  sospensione condizionale per
l'esecuzione  delle  pene inflitte dal giudice di pace (art. 60 dello
stesso decreto);
     che  l'applicazione  del  quinto comma dell'art. 157 cod. pen. e
del  correlato  termine  prescrizionale breve, nei confronti dei piu'
gravi  tra  i  reati  di competenza del giudice di pace, non potrebbe
essere  esclusa  neppure  sul rilievo che le sanzioni «paradetentive»
sono  sempre  irrogabili  in  alternativa a quelle pecuniarie, per le
quali e' previsto un termine prescrizionale piu' elevato;
     che  infatti,  osserva  il rimettente, nei casi di contestazione
della  recidiva  reiterata infraquinquennale sono applicabili le sole
pene  «paradetentive»  (comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 274), ed a
nulla   rileverebbe,  per  il  computo  dei  termini  prescrizionali,
l'eventuale  concorrenza  della stessa recidiva con altre circostanze
di segno attenuante (terzo comma dell'art. 157 cod. pen.);
     che  dunque,  ed  in  definitiva,  il sistema della prescrizione
sarebbe  segnato per i reati di competenza del giudice di pace da una
marcata   irrazionalita',   con  un  trattamento  sensibilmente  piu'
favorevole per i fatti piu' gravi, ed ingiustificatamente piu' severo
per  quelli  di  gravita'  minore  (quelli  cioe'  che non consentono
l'irrogazione di pene coercitive della liberta);
     che  l'aporia  andrebbe  risolta,  secondo  il  giudice  a  quo,
mediante  un  allineamento dei termini prescrizionali verso la soglia
piu'  bassa,  sia  perche'  i  reati  attribuiti  alla cognizione del
giudice  onorario  sono  generalmente  meno  gravi  degli  altri, sia
perche'  la prescrizione piu' veloce troverebbe giustificazione nella
durata  piu'  breve  delle  indagini preliminari e nella snellezza di
forme tipica del procedimento innanzi al giudice di pace;
     che  l'allineamento auspicato non potrebbe determinarsi, secondo
il  Tribunale,  per  il  mezzo  di una «interpretazione adeguatrice»,
fondata  sull'applicazione  analogica  del quinto comma dell'art. 157
cod.   pen.  anche  ai  reati  puniti  con  sanzione  pecuniaria,  se
attribuiti alla cognizione del giudice di pace;
     che l'analogia, infatti, presuppone la carenza di una disciplina
specifica per la materia da regolare, mentre il primo comma dell'art.
157  cod.  pen.  contiene  una disposizione riferibile direttamente e
chiaramente ai reati in questione;
     che  dunque,  a parere del rimettente, si evidenzia un dubbio di
legittimita'  costituzionale del primo comma dell'art. 157 cod. pen.,
per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che,
per  i  reati  di  competenza del giudice di pace puniti con sanzione
pecuniaria,  il termine prescrizionale sia pari a tre anni (cioe', in
sostanza,  sia  identico  a  quello previsto dal quinto comma per gli
ulteriori reati di analoga competenza);
     che  il giudice a quo riferisce, in punto di rilevanza, come nei
casi  affidati  alla sua cognizione non sia ancora scaduto il termine
di sette anni e sei mesi (risultante sia dalla disciplina antecedente
alla  legge  n. 251  del  2005,  sia dal nuovo testo degli artt. 157,
primo  comma,  e 161, secondo comma, cod. pen.), mentre e' trascorso,
anche  in  forma prorogata, il piu' breve termine di prescrizione che
sarebbe   applicabile   in   caso  di  accoglimento  della  questione
sollevata;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nei
giudizi  con  atti  depositati,  rispettivamente,  il 5 dicembre 2006
(r.o. n. 491 del 2006) ed il 7 dicembre 2006 (r.o. n. 492 del 2006);
     che,  secondo  la difesa erariale, la questione proposta sarebbe
infondata  (ed  anche  inammissibile,  stando all'atto concernente il
giudizio r.o. n. 492 del 2006);
     che  il  rimettente,  infatti,  avrebbe  preso  le  mosse da una
soluzione  interpretativa  non  ineluttabile,  e cioe' che i reati di
competenza  del  giudice  di  pace,  quando  puniti  con la sola pena
pecuniaria,  si  prescrivono  nei  termini  indicati  al  primo comma
dell'art. 157 cod. pen.;
     che    invece   dovrebbe   ritenersi,   anche   in   chiave   di
«interpretazione adeguatrice», che la norma in questione non riguardi
le  pene  pecuniarie  applicate  dal  giudice onorario, e che anche i
reati  sanzionati  con  dette  pene  ricadano,  di conseguenza, nella
previsione del quinto comma dello stesso art. 157 cod. pen.;
     che in effetti il legislatore, fin dall'approvazione della legge
24  novembre  1999,  n. 468  (Modifiche  alla legge 21 novembre 1991,
n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in
materia   di  competenza  penale  del  giudice  di  pace  e  modifica
dell'articolo  593  del  codice  di procedura penale), avrebbe inteso
creare   per   la   giustizia   penale   di   pace  un  «microsistema
sanzionatorio», con caratteristiche di forte peculiarita';
     che  tale scelta ha implicato, secondo l'Avvocatura generale, un
sostanziale    superamento    della   distinzione   tra   delitti   e
contravvenzioni,   con   la  previsione  di  alcune  pene  principali
(pecuniaria,  permanenza  domiciliare,  lavoro  di  pubblica utilita)
segnate  da un autonomo regime di applicazione in fase cognitiva e di
esecuzione;
     che  vi  sarebbe  stata  quindi  una  novazione delle previsioni
sanzionatorie  per  le  fattispecie  incriminatrici  trasferite  alla
cognizione   del  giudice  di  pace,  di  talche'  le  relative  pene
pecuniarie  non  consisterebbero  piu'  di una multa o di un'ammenda,
quanto piuttosto di un novum
,  ancora  non collocato come tale in norme di carattere generale, ma
non  per  questo  meno  originale rispetto alle sanzioni regolate dal
codice penale;
     che in tal senso deporrebbero dati testuali e sistematici, visto
che  il  secondo  comma  dell'art.  52  del  d.lgs.  n. 274  del 2000
esplicitamente   si  riferisce  ad  una  «modificazione»  delle  pene
originarie,   e   che   le  nuove  previsioni  sanzionatorie  restano
applicabili  anche  nel  caso  di cognizione del reato ad opera di un
giudice superiore o speciale;
     che  l'originalita' della nuova sanzione penale pecuniaria, e la
sua  estraneita' alla previsione «unificante» dell'art. 17 cod. pen.,
troverebbero  conferma  nel  fatto  che,  in  caso  di  omissione del
pagamento,  non  si  determina  una  sua conversione nelle pene della
liberta'  controllata  o  del  lavoro  sostitutivo  -  secondo quanto
stabilito  per  la  multa  e  per  l'ammenda  dal  combinato disposto
dell'art. 136 cod. pen. e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) - ed opera piuttosto un autonomo
meccanismo  di  conversione, che concerne le sanzioni «paradetentive»
applicabili dal giudice di pace (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000);
     che,   sempre  nella  prospettazione  dell'Avvocatura  generale,
sarebbe  significativa  anche  la  conservata  competenza del giudice
professionale per il caso della ricorrenza di determinate aggravanti,
che   comporta   l'applicabilita'  delle  sanzioni  «ordinarie»  gia'
comminate  dalla  legge  (comma  3  dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del
2000);
     che  non  sussisterebbe, in definitiva, l'aporia prospettata dal
rimettente,  in quanto il primo comma dell'art. 157 cod. pen. farebbe
«riferimento  ai  soli  reati  che  sono devoluti alla cognizione del
giudice  ordinario,  per  i  quali  rimane  ferma  la distinzione fra
delitti  e  contravvenzioni e fra pene detentive e pene pecuniarie di
cui  al  combinato  disposto  degli  artt.  17  e  39 cod. pen.»; per
converso,  riferendosi  a  reati  puniti con pene «diverse» da quella
detentiva   o  pecuniaria,  il  quinto  comma  del  citato  art.  157
comprenderebbe  «tutti i reati per i quali il legislatore ha previsto
un  sistema  sanzionatorio  del  tutto  autonomo  rispetto  a  quello
previsto  dal codice penale, dovendosi ritenere del tutto irrilevante
il ricorso, talvolta, ad una terminologia simile, come nel caso della
pena pecuniaria»;
     che  il  Tribunale  di  Perugia in composizione monocratica, con
ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 572 del 2006), ha sollevato - in
riferimento   all'art.   3   Cost.   -   questione   di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per
i  reati  puniti  con  pena  diversa  da quella detentiva e da quella
pecuniaria  si  applichi,  inoltre,  a  tutti  gli ulteriori reati di
competenza del giudice di pace;
     che  si  procede,  nel  giudizio  a  quo,  per  fatti di lesione
personale  (art.  582  cod.  pen.)  ed ingiuria (art. 594 cod. pen.),
commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274
del  2000,  e  dunque affidati alla cognizione del tribunale, sebbene
riferibili  alla  competenza  del  giudice di pace e sanzionabili, di
conseguenza, con le pene previste dall'art. 52 del citato decreto;
     che  il  rimettente  ulteriormente  precisa  come,  nel  caso di
specie,  trovino applicazione - ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
legge  n. 251  del  2005  -  le nuove norme per la determinazione dei
termini prescrizionali, in quanto piu' favorevoli delle precedenti;
     che  risulta  dunque  applicabile,  per  delitti punibili con le
sanzioni  della  permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di pubblica
utilita',  il  nuovo  e ristretto termine prescrizionale previsto dal
quinto  comma  dell'art.  157  cod.  pen., il quale stabilisce che la
prescrizione  matura  in  tre  anni  «quando  per  il  reato la legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria»;
     che  infatti  tale ultima espressione, secondo il giudice a quo,
deve  essere riferita agli illeciti di competenza del giudice di pace
per  i  quali siano comminate le cosiddette sanzioni «paradetentive»,
anche  perche',  ove  «diversamente  intesa,  la  norma  risulterebbe
inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento»;
     che  la  possibilita' dell'irrogazione di una pena pecuniaria in
alternativa  alla  sanzione «diversa» non escluderebbe l'applicazione
della  norma  censurata  ai  reati di competenza del giudice di pace,
poiche'  detta  norma  si  riferisce,  in  astratto,  alle previsioni
sanzionatorie edittali;
     che  dunque,  nell'ambito degli illeciti rimessi alla competenza
del  giudice  onorario, il termine di prescrizione per i reati puniti
con la sanzione pecuniaria sarebbe pari a quattro o addirittura a sei
anni  (a  seconda che si tratti di contravvenzioni o delitti), mentre
gli  illeciti  piu'  gravi, per i quali e' applicabile anche (o solo)
una  sanzione  coercitiva  della  liberta'  personale  (ancorche' non
detentiva), sarebbero suscettibili di estinzione gia' nell'arco di un
triennio;
     che un tale assetto, secondo il Tribunale, sarebbe «platealmente
irragionevole»,  perche'  contrastante con l'aspettativa di un «oblio
sociale dell'illecito» piu' o meno tempestivo a seconda della portata
dell'offesa,  e comunque con il criterio di un piu' marcato interesse
punitivo per i fatti di maggior gravita';
     che  la  denunciata  irrazionalita' risulterebbe particolarmente
evidente  considerando sequenze criminose di progressione nell'offesa
ad  un  medesimo  bene:  la prescrizione del reato di percosse (fatto
punibile,  a  norma  dell'art.  581  cod.  pen.,  con  la  sola  pena
pecuniaria)  matura in sei anni, e tuttavia, quando l'agente arriva a
provocare  lesioni  personali  lievi (punibili, a norma dell'art. 582
cod.   pen.,   anche  con  la  permanenza  domiciliare  o  il  lavoro
sostitutivo),  il  termine  per  l'estinzione  del reato scende a tre
anni;
     che  l'aporia  dovrebbe  essere  eliminata, secondo il giudice a
quo,  estendendo a tutti i reati di competenza del giudice di pace la
regola dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., posto che la
soluzione  d'un  allineamento  del  termine  sui  valori  piu' lunghi
sarebbe preclusa dal divieto di manipolazione in malam partem
della disciplina, e considerata, per altro verso, la congruenza d'una
prescrizione  particolarmente  sollecita con quel sistema di «diritto
mite» che segnerebbe la giurisdizione penale di pace;
     che il rimettente illustra la rilevanza nel giudizio a quo della
questione  sollevata  osservando  che  la  prescrizione  sarebbe gia'
maturata  per  il  piu' grave tra i delitti in contestazione (lesione
personale), ed invece non potrebbe essere applicata per il fatto meno
grave,  cioe'  quello  di  ingiuria,  che  risulterebbe  a  sua volta
prescritto,   invece,   nel   caso   di  accoglimento  delle  censure
prospettate;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il  4 gennaio 2007, chiedendo che la
questione  sia  dichiarata  «inammissibile  e  infondata», sulla base
degli argomenti gia' illustrati in occasione degli atti di intervento
concernenti i giudizi r.o. numeri 491 e 492 del 2006;
     che  il  Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con
ordinanza  dell'11 aprile 2006 (r.o. n. 573 del 2006), ha sollevato -
in   riferimento   all'art.  3  Cost.  -  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, «in relazione»
all'art.  10, comma 3, della stessa legge, nella parte in cui dispone
che  i  nuovi  termini  prescrizionali in esso previsti, sebbene piu'
favorevoli,  non  siano  applicabili  nei procedimenti gia' pervenuti
alla dichiarazione di apertura del dibattimento al momento di entrata
in vigore della citata legge n. 251 del 2005;
     che  lo  stesso rimettente ha sollevato nel contempo, sempre con
riguardo  all'art.  3 Cost., questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  157,  quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6
della  legge  n. 251  del 2005, nella parte in cui non dispone che il
termine  triennale  di  prescrizione  previsto per i reati puniti con
pena  diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi,
inoltre,  a  tutti  gli  ulteriori reati di competenza del giudice di
pace;
     che  nel giudizio a quo si procede per i reati di ingiuria (art.
594  cod.  pen.)  e  di  lesione personale (art. 582 cod. pen.), e il
dibattimento  e' stato dichiarato aperto prima dell'entrata in vigore
della   legge  n. 251  del  2005,  con  la  conseguenza,  secondo  il
rimettente,  che  non  potrebbero  essere applicati, quand'anche piu'
favorevoli,  i nuovi termini prescrizionali fissati all'art. 157 cod.
pen.;
     che,  con  riferimento  all'effetto  preclusivo  del terzo comma
dell'art.  10  della  legge  n. 251  del 2005, il Tribunale definisce
«irragionevole»  l'individuazione  delle  formalita'  di apertura del
dibattimento   quale   «disposizione   spartiacque»  per  l'efficacia
retroattiva della nuova e piu' favorevole disciplina;
     che  il rimettente prospetta, riguardo al quinto comma dell'art.
157  cod. pen., una «seconda eccezione», sul presupposto che la norma
darebbe  luogo  ad  una prescrizione in termini particolarmente brevi
per  i  piu' gravi tra i reati rimessi alla competenza del giudice di
pace,  a  fronte  della previsione di termini piu' elevati, nel primo
comma dello stesso art. 157 cod. pen., per i reati puniti con la sola
pena pecuniaria;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il  9 gennaio 2007, chiedendo che la
questione proposta sia dichiarata «inammissibile e infondata»;
     che  infatti  tale  questione  -  individuata nella sola censura
concernente  la durata diversificata del termine prescrizionale per i
reati  di  competenza  del  giudice di pace - sarebbe irrilevante nel
caso  di  specie,  «posto  che  il  giudizio potrebbe sfociare in una
decisione di merito favorevole agli imputati»;
     che, in ogni caso, si tratterebbe di questione infondata, per le
ragioni  gia' illustrate dalla stessa Avvocatura dello Stato mediante
gli atti di intervento prodotti nei giudizi fin qui richiamati;
     che  il  Tribunale  di  Cremona in composizione monocratica, con
ordinanza  del 7 novembre 2006 (r.o. n. 281 del 2007), ha sollevato -
in   riferimento   all'art.  3  Cost.  -  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato
la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da quella
pecuniaria;
     che  il  rimettente  procede in ordine a fatti di minaccia (art.
612  cod.  pen.)  e  di  ingiuria  (art. 594 cod. pen.), per i quali,
trattandosi  di  reati  puniti con sanzione «paradetentiva», dovrebbe
applicarsi  il  termine  triennale  di prescrizione fissato al quinto
comma dell'art. 157 cod. pen., nella specie gia' scaduto;
     che secondo il Tribunale tale effetto estintivo, tipico dei piu'
gravi  tra  i  reati  attribuiti alla competenza del giudice di pace,
sarebbe frutto di una grave incongruenza del sistema, posto che per i
reati  meno  gravi,  puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria, sarebbe
applicabile  il  piu'  lungo termine prescrizionale indicato al primo
comma dell'art. 157 cod. pen.;
     che, dunque, la disciplina censurata contrasterebbe con l'art. 3
Cost.,  come  gia' ritenuto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
31 agosto 2006, n. 29786;
     che  il rimettente osserva, in punto di rilevanza, che i delitti
per  i  quali  procede  sarebbero  estinti  ove  fosse  applicata  la
disciplina  vigente,  e che tale evento non avrebbe luogo se, invece,
trovassero applicazione i termini previsti per i reati sanzionati con
pena pecuniaria e pure rimessi alla cognizione del giudice di pace;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il  15 maggio 2007, chiedendo che la
questione proposta sia dichiarata «inammissibile e infondata», per le
ragioni  gia' illustrate mediante gli atti di intervento prodotti nei
giudizi fin qui richiamati;
     che il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna,
con  ordinanza del 5 giugno 2006 (r.o. n. 359 del 2007), ha sollevato
-  in  riferimento  all'art.  3  Cost.  -  questione  di legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per
i  reati  puniti  con  pena  diversa  da quella detentiva e da quella
pecuniaria  si  applichi,  inoltre,  a  tutti  gli ulteriori reati di
competenza del giudice di pace;
     che  si procede, nel giudizio a quo, per fatti di minaccia (art.
612  cod. pen.), invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.),
lesione  personale  (art.  582  cod.  pen.) e ingiuria (art. 594 cod.
pen.), attribuiti alla competenza del giudice di pace e sanzionabili,
di  conseguenza,  con le pene previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274
del 2000;
     che  il  rimettente  osserva come, per i delitti punibili con le
sanzioni  della  permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di pubblica
utilita',   debba   applicarsi   il   nuovo   e   ristretto   termine
prescrizionale  previsto dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., il
quale  stabilisce  che la prescrizione matura in tre anni «quando per
il  reato  la  legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria»;
     che  infatti,  se  tale  espressione  non  fosse  riferita  alle
sanzioni «paradetentive» irrogabili dal giudice di pace, la norma che
la   contiene   «risulterebbe   inapplicabile,  in  quanto  priva  di
qualsivoglia concreto riferimento»;
     che  l'applicabilita'  della disciplina in questione non sarebbe
esclusa dalla possibilita' che, nel caso concreto, venga irrogata una
pena  pecuniaria in alternativa alla sanzione «diversa», poiche' tale
ultima  sanzione e' comunque compresa nella previsione edittale, ed a
questa si riferisce la norma censurata;
     che,  secondo il Tribunale, la disciplina della prescrizione per
i  reati  di  competenza  del  giudice  di pace sarebbe «platealmente
irragionevole»;
     che  infatti,  per  i  reati  puniti  unicamente con la sanzione
pecuniaria,  il termine e' pari a quattro anni o addirittura a sei (a
seconda  che  si  tratti  di  contravvenzioni  o delitti), mentre gli
illeciti  piu'  gravi,  per i quali e' applicabile anche (o solo) una
sanzione   coercitiva   della   liberta'   personale  (ancorche'  non
detentiva), sono suscettibili di estinzione nell'arco di un triennio;
     che  un  tale  assetto  contrasterebbe  con  l'aspettativa di un
«oblio  sociale dell'illecito» piu' o meno tempestivo a seconda della
portata  dell'offesa,  e  comunque con il criterio di un piu' marcato
interesse punitivo per i fatti di maggior gravita';
     che  la  denunciata  irrazionalita' risulterebbe particolarmente
evidente  considerando sequenze criminose di progressione nell'offesa
ad  un  medesimo  bene:  la  prescrizione  dei reati di minaccia o di
percosse  (fatti  punibili,  a norma degli artt. 612 e 581 cod. pen.,
con  la  sola  pena  pecuniaria)  matura  in sei anni, e tuttavia, se
l'azione  si  sviluppa  fino  a  provocare  lesioni  personali  lievi
(punibili,  a  norma dell'art. 582 cod. pen., anche con la permanenza
domiciliare o il lavoro sostitutivo), il termine per l'estinzione del
reato scende a tre anni:
     che  l'aporia  dovrebbe  essere  eliminata, secondo il giudice a
quo,  estendendo a tutti i reati di competenza del giudice di pace la
regola dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., posto che la
soluzione  d'un  allineamento  del  termine  sui  valori  piu' lunghi
sarebbe preclusa dal divieto di manipolazione in malam partem
della disciplina, e considerata, per altro verso, la congruenza d'una
prescrizione  particolarmente  sollecita con quel sistema di «diritto
mite» che segnerebbe la giurisdizione penale di pace;
     che  il  rimettente, illustrando la rilevanza nel giudizio a quo
della  questione  sollevata,  assume che la prescrizione sarebbe gia'
maturata  per  tutti  i  reati  contestati  tranne  quello meno grave
(minaccia),  il quale per altro risulterebbe prescritto, a sua volta,
nel caso di accoglimento delle censure prospettate;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il  12 giugno 2007, chiedendo che la
questione  sia  dichiarata  infondata  per le ragioni gia' illustrate
mediante  gli  atti  di  intervento  prodotti  nei  giudizi  fin  qui
richiamati;
     che  il  Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, con
ordinanza del 22 novembre 2006 (r.o. n. 409 del 2007), ha sollevato -
in   riferimento   all'art.  3  Cost.  -  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui  prevede  un termine di prescrizione, per i reati puniti con pena
diversa  da  quella  detentiva  e da quella pecuniaria, piu' breve di
quello  applicabile per reati di minor gravita', punibili con la sola
pena pecuniaria;
     che  nel  giudizio  a  quo  si  procede  per  i reati di lesioni
personali  colpose  (art.  590,  primo  comma, cod. pen.) e di omessa
assistenza  (art.  180,  comma  7,  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»);
     che  il  rimettente,  prendendo  in  considerazione la richiesta
difensiva d'una declaratoria di prescrizione con riguardo al reato di
lesioni  personali, rileva che per detto reato dovrebbe applicarsi il
termine  prescrizionale  previsto  dal primo comma dell'art. 157 cod.
pen., e dunque un termine piu' lungo di quello fissato nel successivo
quinto comma;
     che  lo  stesso rimettente, posta tale premessa, e rilevato come
il  quinto  comma  dell'art.  157 cod. pen. comporti una prescrizione
piu'  rapida per il reato di lesioni personali colpose quando ricorra
un'aggravante,   ravvisa  l'esistenza  di  «profili  di  legittimita'
costituzionale  con palese violazione dei principi costituzionali, in
particolare dell'art. 3 Costituzione»;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato  il  26 giugno 2007, chiedendo che la
questione  sia  dichiarata  infondata  per le ragioni gia' illustrate
mediante gli atti di intervento prodotti nei giudizi finora indicati;
     che  il  Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello,
con due ordinanze di analogo tenore, deliberate rispettivamente il 18
gennaio 2007 (r.o. n. 419 del 2007) e l'8 marzo 2007 (r.o. n. 643 del
2007),  ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  157, primo comma, cod. pen.,
come  sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte
in  cui  assoggetta  ai  piu'  lunghi termini di prescrizione in esso
previsti, anziche' ad un termine triennale, i reati di competenza del
giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;
     che si procede, nel primo dei giudizi a quibus
,  per  fatti di minaccia (art. 612 cod. pen.) e danneggiamento (art.
635,  comma primo, cod. pen.), e nel secondo per il reato di ingiuria
(art.  594  cod.  pen.),  fatti  tutti  commessi in epoca antecedente
all'entrata  in  vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, e dunque affidati
alla cognizione del tribunale, sebbene riferibili alla competenza del
giudice  di pace e sanzionabili, di conseguenza, con le pene previste
dall'art. 52 del citato decreto;
     che le ordinanze di rimessione ricalcano, per quanto concerne la
non  manifesta infondatezza della questione sollevata, la motivazione
dei  provvedimenti  recanti  i  numeri  r.o.  491  e  492  del  2006,
sottoscritti dal medesimo giudice e gia' sopra considerati;
     che   il   rimettente   comunque   ribadisce,  in  relazione  ad
orientamenti  sopravvenuti  di  segno  contrario,  che  l'aporia  del
sistema  non  potrebbe  essere superata mediante l'eliminazione della
norma  che  prevede  un  termine  minore  per i reati puniti con pene
diverse  da quelle detentive o pecuniarie (quinto comma dell'art. 157
cod. pen.), anzitutto perche' si tratterebbe di una manipolazione con
effetti  peggiorativi,  come  tale preclusa dalla riserva di legge in
materia  penale,  ed  in  secondo  luogo  perche' una prescrizione di
durata  specialmente  breve  per i reati di competenza del giudice di
pace  troverebbe  corrispondenza  nella  ridotta  gravita'  dei reati
medesimi, e nella speciale brevita' e snellezza di forme del relativo
procedimento;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
entrambi  i  giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il
27 giugno 2007 ed il 9 ottobre 2007, chiedendo che le questioni siano
dichiarate  infondate  per  le  ragioni  gia' illustrate in occasione
dell'intervento negli ulteriori giudizi fin qui richiamati;
     che  il  Tribunale  di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio,
con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 31
gennaio  2007 (r.o. n. 421 del 2007) ed il 4 maggio 2007 (r.o. n. 746
del 2007), ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  157,  quinto comma, cod.
pen.,  come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella
parte  in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione si
applichi  a  tutti  i  reati di competenza del giudice di pace, e non
soltanto  a  quelli  puniti con pena diversa da quella detentiva e da
quella pecuniaria;
     che il rimettente procede, in ciascuno dei giudizi a quibus
,  con  riguardo  ai  reati  di  minaccia  (art.  612 cod. pen.) e di
ingiuria  (art.  594  cod.  pen.), per i quali ritiene applicabile il
termine  di  prescrizione indicato nel primo comma dell'art. 157 cod.
pen., non ancora scaduto;
     che  tuttavia  il  quinto comma del citato art. 157 prevede, per
reati  piu'  gravi (in quanto puniti con la permanenza domiciliare od
il lavoro di pubblica utilita), un termine prescrizionale di soli tre
anni (gia' maturato in entrambi i giudizi a quibus
),  dando  luogo,  a  parere  del  Tribunale, ad un regime «del tutto
irrazionale  e  quindi  generatore di un'ingiustificata disparita' di
trattamento»;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
entrambi  i  giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il
27  giugno  ed  il  4 dicembre 2007, chiedendo che le questioni siano
dichiarate  infondate  per le ragioni gia' illustrate negli ulteriori
atti di intervento dei quali fin qui si e' detto;
     che  il  Tribunale  di  Napoli  in composizione monocratica, con
ordinanza  del 31 gennaio 2007 (r.o. n. 451 del 2007), ha sollevato -
in   riferimento   all'art.  3  Cost.  -  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui  prevede  termini  di  prescrizione diversi «a seconda che per il
reato  siano  o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria,
la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo»;
     che il rimettente procede per i reati di lesione personale (art.
582  cod. pen.), di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e di danneggiamento
(art.  635  cod.  pen.),  tutti riferibili alla competenza penale del
giudice  di  pace, e tutti sanzionabili secondo il disposto dell'art.
52 del d.lgs. n. 274 del 2000;
     che  lo  stesso rimettente, alla luce della disciplina posta dal
primo  e  dal  quinto  comma  dell'art.  157 cod. pen., rileva che il
sistema  dei  termini  prescrizionali  per  i reati di competenza del
giudice di pace sarebbe irrazionale, perche' incentrato su tempi piu'
lunghi per i meno gravi tra i reati in questione;
     che il giudice a quo, in punto di rilevanza, osserva come, nella
specie,  il  reato  di  lesione  personale  debba  considerarsi  gia'
prescritto  alla  luce del termine triennale fissato dalla disciplina
vigente,  e  come  i  reati  ulteriori,  «per i quali e' teoricamente
applicabile  il  termine  di  prescrizione  ordinaria  di  sei anni»,
potrebbero  «parimenti  considerarsi  prescritti  in caso di ritenuta
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale»;
     che  il  Giudice  di  pace  di Bergamo - con cinque ordinanze di
tenore  analogo, deliberate rispettivamente il 22 febbraio 2007 (r.o.
n. 530  del  2007),  il  3  maggio  2007 (r.o. n. 741 del 2007), il 7
giugno  2007  (r.o.  n. 769 del 2007), il 15 giugno 2007 (r.o. n. 770
del  2007)  ed il 6 luglio 2007 (r.o. n. 771 del 2007 - ha sollevato,
in   riferimento   all'art.   3   Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005, nella parte in
cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato
la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da quella
pecuniaria;
     che il rimettente procede, nei cinque giudizi a quibus
,  per  i  delitti  di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.:
r.o.  numeri 530 e 771 del 2007), di lesione personale (art. 582 cod.
pen.:  r.o.  numeri 741 e 769 del 2007), e di minaccia (art. 612 cod.
pen.: r.o. n. 770 del 2007);
     che  in  tutte le ordinanze di rimessione, riproducendo in parte
la  motivazione  di  un  provvedimento  deliberato nello stesso senso
dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 29786 del 2006), il giudice a
quo  censura  la disciplina della prescrizione risultante dal primo e
dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen.;
     che    tale   disciplina   infatti,   attribuendo   un   termine
prescrizionale  piu'  breve  ai  reati  puniti  con «pene diverse» da
quella detentiva e da quella pecuniaria, e quindi ai piu' gravi tra i
reati  attribuiti  alla competenza del giudice di pace, sarebbe priva
di  razionalita'  intrinseca  e  tale  da vulnerare, nel contempo, il
principio   di   ragionevolezza   ed  il  canone  della  uguaglianza,
presidiati dall'art. 3 Cost.;
     che la denunciata aporia, secondo il rimettente, dovrebbe essere
eliminata  attraverso  l'ablazione  della  norma contenuta nel quinto
comma  dell'art.  157  cod. pen., con la conseguente applicazione dei
piu'  lunghi  termini  indicati  nel precedente primo comma a tutti i
reati di competenza del giudice di pace;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
ciascuno  dei  cinque  giudizi  indicati,  con  atti  depositati l'11
settembre  2007  (r.o.  n. 530  del  2007),  il 4 dicembre 2007 (r.o.
n. 741  del  2007) ed il 17 dicembre 2007 (r.o. numeri 769, 770 e 771
del 2007);
     che,  secondo  la  difesa  erariale,  le questioni proposte sono
infondate,  per  le  stesse ragioni indicate negli atti di intervento
prodotti nei giudizi fin qui richiamati;
     che  il  Giudice  di pace di Casalmaggiore, con ordinanza del 18
dicembre  2006  (r.o. n. 541 del 2007), ha sollevato - in riferimento
all'art. 3 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art.
157,  primo  e  quinto  comma, cod. pen., come sostituiti dall'art. 6
della  legge  n. 251  del  2005, nella parte in cui prevedono «che la
prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al
massimo  della  pena  edittale  stabilita dalla legge e, comunque, un
tempo  non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e di quattro
anni  se  si  tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola
pena pecuniaria, mentre, qualora per il reato stabilisca pene diverse
da  quella  detentiva e pecuniaria, dispone il termine prescrizionale
di tre anni»;
     che,  secondo quanto riferito dal rimettente, nel giudizio a quo
si  procede  per  un  reato  (non indicato) punibile con la sola pena
pecuniaria,   e   per   tale   ragione  assoggettato  ad  un  termine
prescrizionale (sei anni, per il disposto del primo comma della norma
censurata)  piu'  lungo  di quello che la legge stabilisce per i piu'
gravi  tra  i  reati  di  competenza del giudice di pace (tre anni, a
norma del quinto comma del citato art. 157 cod. pen.);
     che  tale  disciplina, a parere del giudice a quo, comporterebbe
una  violazione  dei  principi  di ragionevolezza e uguaglianza, come
sanciti dall'art. 3 Cost.;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  atto  depositato l'11 settembre 2007, chiedendo che la
questione  sia  dichiarata  infondata  per le ragioni gia' illustrate
negli atti di intervento prodotti nei giudizi finora indicati;
   Considerato  che,  mediante le ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe,   sono  state  sollevate  varie  questioni  concernenti  la
disciplina  della  prescrizione per i reati attributi alla competenza
del giudice di pace;
     che uno dei giudici a quibus
censura   in   particolare   -   con  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione  -  il primo comma dell'art. 157 del codice penale, come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti  generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze  di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella  parte in cui assoggetta ai piu' lunghi termini di prescrizione
in  esso  previsti,  anziche'  ad  un  termine  triennale, i reati di
competenza  del  giudice  di  pace puniti con la sola pena pecuniaria
(r.o. numeri 491 e 492 del 2006, numeri 419 e 643 del 2007);
     che altri rimettenti censurano, sempre in riferimento all'art. 3
Cost.,  il  quinto  comma  dell'art.  157  cod. pen., come sostituito
dall'art.  6  della  legge  n. 251  del  2005, nella parte in cui non
dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati
puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si
applichi,  inoltre,  a  tutti  gli  ulteriori reati di competenza del
giudice di pace (r.o. numeri 572 e 573 del 2006, numeri 359, 421, 451
e 746 del 2007);
     che  in  un  caso ulteriore l'art. 157, quinto comma, cod. pen.,
come   sostituito  dall'art.  6  della  legge  n. 251  del  2005,  e'
genericamente  censurato per il ritenuto contrasto con l'art. 3 Cost.
(r.o. n. 409 del 2007);
     che  viene  sollevata  inoltre,  sempre  con riguardo all'art. 3
Cost.,  una  questione di legittimita' riferita tanto al primo che al
quinto  comma  dell'art.  157  cod.  pen, come sostituito dall'art. 6
della  legge  n. 251  del  2005, denunciando l'irragionevolezza della
previsione   di   termini   prescrizionali   di  durata  inversamente
proporzionale  alla gravita' dei reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace (r.o. n. 541 del 2007);
     che  una  parte  ulteriore  delle  ordinanze di rimessione - sul
contrario  assunto  che  l'allineamento  dei  tempi  di  prescrizione
(asseritamente  necessario  alla  luce  dell'art.  3  Cost.) dovrebbe
realizzarsi  mediante  l'applicazione  generalizzata dei termini piu'
lunghi  -  prospetta  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 157,
quinto  comma,  cod.  pen.,  come  sostituito dall'art. 6 della legge
n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale
di  tre  anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella  detentiva  e da quella pecuniaria (r.o. numeri 281, 530, 741,
769, 770 e 771 del 2007);
     che  infine  il  Tribunale  di  Perugia,  sezione  distaccata di
Assisi,   solleva  anche  una  questione  concernente  la  disciplina
transitoria  della legge di riforma della prescrizione, censurando il
«nuovo» quinto comma dell'art. 157 cod. pen., «in relazione» al terzo
comma   dell'art.   10   della  legge  n. 251  del  2005,  in  quanto
precluderebbe  l'applicazione  del termine prescrizionale di tre anni
nei  procedimenti per i quali gia' fosse intervenuta la dichiarazione
di  apertura  del  dibattimento  all'epoca di entrata in vigore della
stessa legge n. 251 del 2005 (r.o. n. 573 del 2006);
     che tutte le questioni sollevate riguardano l'attuale disciplina
della  prescrizione  per  i  reati di competenza del giudice di pace,
cosicche' appare opportuna la riunione dei relativi giudizi;
     che  la  questione  sollevata  dal Tribunale di Perugia, sezione
distaccata  di  Assisi  (r.o.  n. 573  del  2006),  relativamente  al
novellato  quinto  comma  dell'art.  156 cod. pen., e' manifestamente
inammissibile;
     che infatti l'ordinanza di rimessione, anche per l'effetto di un
probabile  errore materiale, risulta priva di un'adeguata descrizione
della  fattispecie  concreta,  cosi'  da precludere a questa Corte il
controllo  sulla rilevanza (tanto piu' necessario considerando che le
imputazioni  sembrerebbero  riguardare  reati  sanzionabili  con pena
«paradetentiva», e dunque gia' suscettibili di prescrizione nel nuovo
e piu' favorevole termine di tre anni);
     che  il  giudice  a quo, in ogni caso, non espone le ragioni del
ritenuto  contrasto  tra  la  norma  censurata  e  l'art. 3 Cost. (ex
multis, ordinanze numeri 426 e 114 del 2007);
     che   anche   l'ulteriore   questione   sollevata  dal  medesimo
rimettente,   relativamente   alle   condizioni   per  l'applicazione
retroattiva delle nuove disposizioni in materia di prescrizione, deve
essere  dichiarata manifestamente inammissibile, alla luce di carenze
motivazionali  che  investono,  tra l'altro, le ragioni della censura
concernente il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. (norma che regola
la  disciplina a regime dei termini prescrizionali) ed i motivi per i
quali sarebbe stato irragionevole, nell'ulteriore norma censurata, il
riferimento  in  senso  preclusivo alla dichiarazione di apertura del
dibattimento  (riferimento  venuto comunque meno, dopo l'ordinanza di
rimessione,    per    effetto   della   dichiarazione   di   parziale
illegittimita'  costituzionale  del  comma 3 dell'art. 10 della legge
n. 251  del  2005, pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 393
del 2006);
     che  la  questione  sollevata  dal Tribunale di Perugia, sezione
distaccata  di  Gubbio  (r.o.  n. 409  del  2007),  e' manifestamente
inammissibile,  poiche'  la relativa ordinanza difetta d'una adeguata
descrizione della fattispecie sottoposta al giudizio e si limita, per
altro  verso, a denunciare una «palese violazione» dell'art. 3 Cost.,
senza  alcuna  specificazione  dell'intervento  richiesto  sul quinto
comma  dell'art. 157 cod. pen. (norma la cui ablazione implicherebbe,
comunque,  conseguenze  opposte a quelle plausibilmente auspicate dal
rimettente);
     che  risulta  manifestamente inammissibile anche la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dal Tribunale di Napoli (r.o.
n. 451   del  2007),  posto  che  la  relativa  ordinanza,  ove  pure
l'obiettivo  del  rimettente e' identificabile nella «estensione» del
termine  triennale a tutti i reati di competenza del giudice di pace,
esprime  unicamente una censura, generica e contraddittoria, riguardo
al  quinto  comma  dell'art.  157 cod. pen. (la cui caducazione, come
gia'  si e' notato, provocherebbe semmai l'applicazione generalizzata
dei termini previsti nel primo comma dello stesso art. 157);
     che  va dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni
sollevate  dal  Giudice  di  pace  di  Bergamo  con le cinque diverse
ordinanze meglio indicate in epigrafe (r.o. numeri 530, 741, 769, 770
e  771  del  2007),  posto  che  i  relativi provvedimenti, di tenore
praticamente  identico,  difettano  d'una qualunque descrizione delle
fattispecie  concrete  (a partire dalla data di commissione dei fatti
di   volta  in  volta  perseguiti),  cosi'  da  restare  precluso  il
necessario  controllo di questa Corte sulla rilevanza delle questioni
medesime;
     che  risulta  manifestamente inammissibile, allo stesso modo, la
questione sollevata dal Giudice di pace di Casalmaggiore (r.o. n. 541
del  2007),  la  cui  ordinanza  di  rimessione non indica neppure la
qualificazione  giuridica  del  fatto  contestato  e,  comunque,  non
esprime un petitum
riconoscibile,  posto  che  il  dispositivo  si  sostanzia nella mera
descrizione  del  regime prescrizionale, asseritamente irragionevole,
che  il  legislatore  avrebbe  introdotto  novellando  il primo ed il
quinto comma dell'art. 157 cod. pen.;
     che le ulteriori questioni di legittimita' costituzionale cui si
riferisce  il presente giudizio - sollevate dal Tribunale di Grosseto
(r.o.  numeri  491 e 492 del 2006, 419 e 643 del 2007), dal Tribunale
di  Perugia  (r.o.  n. 572  del 2006), dal Tribunale di Cremona (r.o.
n. 281  del  2007), dal Tribunale di Treviso (r.o. n. 359 del 2007) e
dal  Tribunale  di  Bergamo  (r.o.  numeri 421 e 746 del 2007) - sono
manifestamente infondate, in quanto prospettate in base ad un erroneo
presupposto interpretativo;
     che  infatti  -  come  questa  Corte ha rilevato dichiarando non
fondate «nei sensi di cui in motivazione» questioni analoghe a quelle
odierne,  poste  sia  con  riguardo  al  primo che con riferimento al
quinto  comma  dell'art.  157  cod. pen. (sent. n. 2 del 2008) - deve
essere   esclusa   l'attuale  vigenza  di  un  termine  triennale  di
prescrizione  per  i reati di competenza del giudice di pace punibili
mediante le cosiddette sanzioni «paradetentive»;
     che   nell'occasione   e'  stata  esclusa,  in  particolare,  la
riferibilita'  della  norma  contenuta nel quinto comma dell'art. 157
cod.  pen.  a  fattispecie  incriminatrici  che  non prevedano in via
diretta  ed  esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive,
ed  e'  stata rilevata, per altro verso, la perdurante equiparazione,
«per  ogni effetto giuridico», tra le pene dell'obbligo di permanenza
domiciliare e del lavoro socialmente utile, irrogabili dal giudice di
pace  in  alternativa  alle  pene pecuniarie, e le sanzioni detentive
originariamente  previste  per  i  reati che le contemplano (art. 58,
comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000);
     che  non  si rinvengono, nella motivazione dei provvedimenti dai
quali   origina  il  presente  giudizio,  argomenti  che  inducano  a
modificare la valutazione appena richiamata;
     che  la  ritenuta applicabilita' delle disposizioni previste nel
primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del
giudice   di  pace  esclude  l'incongrua  diversita'  di  trattamento
denunciata da ciascuno dei rimettenti.
   Visti  gli  articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art.  157,  primo comma, del codice penale, come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti  generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze  di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione),
sollevate,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
Tribunale  di Grosseto (r.o. numeri 491 e 492 del 2006, 419 e 643 del
2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale   dell'art.   157,   quinto  comma,  cod.  pen.,  come
sostituito  dall'art.  6  della  legge n. 251 del 2005, sollevate, in
riferimento  all'art.  3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o. n. 572
del  2006),  dal  Tribunale  di  Cremona  (r.o. n. 281 del 2007), dal
Tribunale  di  Treviso  (r.o.  n. 350  del  2007)  e dal Tribunale di
Bergamo  (r.o.  numeri 421 e 746 del 2007), con le ordinanze indicate
in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 157, quinto comma, del codice
penale,  come  sostituito  dall'art.  6  della legge n. 251 del 2005,
sollevate,  in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia
(r.o.  numeri  573  del 2006 e 409 del 2007), dal Tribunale di Napoli
(r.o.  n. 451 del 2007) e dal Giudice di pace di Bergamo (r.o. numeri
530,  741,  769,  770  e  771 del 2007), con le ordinanze indicate in
epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod.
pen.,  come  sostituito  dall'art.  6  della  legge  n. 251 del 2005,
sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di
Casalmaggiore  (r.o.  n. 541  del  2007), con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 157, quinto comma, cod. pen.,
come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, in relazione
all'art.  10, comma 3, della stessa legge n. 251 del 2005, sollevata,
in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  dal  Tribunale di Perugia (r.o.
n. 573 del 2006), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola