N. 225 SENTENZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reato in genere - Configurazione delle fattispecie criminose - Incriminazione della semplice esposizione a pericolo - Discrezionalita' del legislatore - Limiti. Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di eguaglianza, di offensivita', di tassativita' delle fattispecie incriminatrici e di personalita' della responsabilita' penale; lamentato contrasto con la funzione rieducativa della pena, con il diritto di difesa e con la presunzione di non colpevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Cod. pen., art. 707. - Costituzione, artt. 3, 13, 24, 25 e 27, commi primo e terzo.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 707 del
codice penale, promosso con ordinanza del 7 gennaio 2004 dalla Corte
d'appello di Genova, nel procedimento penale a carico di A. M.,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 2007;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, pervenuta alla Corte il
28 marzo 2007, la Corte d'appello di Genova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707
del codice penale, che contempla la contravvenzione di possesso
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
La Corte rimettente premette di essere investita del processo
penale nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla
norma denunciata, in quanto - essendo stata condannata per delitti
determinati da motivi di lucro - veniva colta in possesso di un
cacciavite con punta piatta della lunghezza di 14 centimetri,
costituente strumento atto ad aprire e a sforzare serrature, senza
giustificarne l'attuale destinazione.
Facendo propri gli argomenti svolti dalla difesa a sostegno
dell'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice a quo muove dalla premessa che il reato in
esame - definito come «di sospetto» - incrimini «fatti in se' stessi
non lesivi del bene protetto ma tali da far presumere la commissione
di reati». Il rimettente ricorda, altresi', come questa Corte abbia
dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 707 e 708 cod.
pen., nella parte in cui rendevano rilevanti, ai fini della
configurabilita' delle contravvenzioni da essi previste, condizioni
personali quali la condanna per mendicita', l'ammonizione, la
sottoposizione a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona
condotta. Il giudice a quo rimarca, ancora, come la sentenza n. 370
del 1996 abbia dichiarato successivamente incostituzionale l'art. 708
cod. pen., per violazione dei principi di ragionevolezza e di
tassativita', anche nel residuo riferimento ai soggetti
precedentemente condannati per determinati reati; ritenendo invece
conforme al principio di tassativita' l'art. 707 cod. pen.: cio',
peraltro - ad avviso della Corte rimettente - senza considerare
adeguatamente il principio di offensivita'. In ogni caso - soggiunge
il giudice a quo - la sentenza n. 354 del 2002 avrebbe escluso, in
relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 688, secondo comma,
cod. pen., che «lo status personale di condannato» possa «legittimare
la sanzione penale».
Tanto premesso, la Corte d'appello di Genova ritiene che l'art.
707 cod. pen. si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza e
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), incriminando «non [...] il fatto in
se', ma [...] elementi ad esso estranei attinenti alla persona»,
sulla base di una «presunzione di pericolosita» riguardante «il
passato» e, al tempo stesso, «troppo generica».
La norma censurata farebbe discendere, per giunta, da una condanna
«effetti da essa non previsti», individuando nel pregiudicato un
potenziale autore di nuovi reati: e cio' in contrasto con la valenza
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), alla luce della
quale il condannato andrebbe considerato, viceversa, socialmente
recuperato e insuscettibile di «soffrire condizioni di iniquo
sfavore».
La disposizione de qua delineerebbe, quindi, una responsabilita'
«per il modo di essere dell'autore», lesiva anche degli artt. 25 e
27, primo comma, Cost., che sanciscono i principi di offensivita' e
della responsabilita' per fatto proprio colpevole.
Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. si
connetterebbe alla disparita' di trattamento riscontrabile tra coloro
che hanno riportato una condanna definitiva per i reati indicati
dalla norma incriminatrice e coloro che - pur avendo commesso
identici fatti - non siano stati invece condannati, a causa
dell'estinzione del reato per «amnistia, prescrizione, remissione di
querela, oblazione, risarcimento del danno»; ovvero in ragione
dell'improcedibilita' dell'azione penale per mancanza di querela.
Risulterebbe violato anche il principio di tassativita' (art. 25,
secondo comma, Cost.), giacche' i comportamenti incriminati -
diversamente che per i reati in materia di armi - non sarebbero
descritti in termini che delineino «un disvalore sottostante alla
fattispecie legale».
La norma impugnata comprometterebbe, inoltre, il diritto di difesa
(art. 24 Cost.), giacche' - invertendo l'onere della prova -
imporrebbe all'imputato di giustificare la destinazione o l'origine
dei beni detenuti e, dunque, di dimostrare la propria innocenza:
precludendo, cosi', anche l'esercizio della facolta' di «tacere nel
processo».
Rimarrebbe lesa, di conseguenza, la «presunzione di innocenza»
(recte, di non colpevolezza: art. 27, secondo comma, Cost.), in
quanto la prova della destinazione criminosa degli oggetti verrebbe
desunta, in via meramente presuntiva, da altri elementi (la
condizione soggettiva e il possesso delle cose): ottica nella quale
il fatto punito «non verrebbe piu' accertato in un regolare
processo», con correlato vulnus anche del «principio di legalita».
Alla luce di tale complesso di rilievi - addotti dalla difesa e
che la Corte rimettente condivide - sarebbe dunque necessario, ad
avviso della Corte stessa, che il confine tra le ipotesi di reato e
le misure volte ad affrontare la pericolosita' sociale venga «meglio
definito». In particolare, mentre misure di polizia e di sicurezza
potrebbero risultare «compatibili con il sistema»; di dubbia
costituzionalita' apparirebbe la previsione - rispetto a chi si trovi
in determinate condizioni soggettive, sia pure derivanti da un
precedente accertamento giudiziale - di un reato di pericolo come
quello in esame, che punisce atti leciti per la generalita' dei
cittadini, senza neppure richiedere una esclusiva o almeno
«strutturale» attitudine degli oggetti posseduti ad aprire o a
sforzare serrature.
2. - Nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa erariale rileva come i dubbi di costituzionalita'
prospettati dal giudice a quo siano gia' stati dichiarati infondati,
o manifestamente infondati, tanto da questa Corte che dalla Corte di
cassazione.
Alla luce delle affermazioni di questa Corte, andrebbe esclusa, in
particolare, ogni violazione dell'art. 3 Cost., essendo ben diversa
la situazione di chi - definitivamente condannato per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dei delitti contro il patrimonio - abbia il possesso
ingiustificato di arnesi atti ad aprire o a sforzare serrature,
rispetto a quella di chi abbia quel possesso, ma non sia stato mai
condannato per gli anzidetti reati.
Ne' potrebbe ipotizzarsi una violazione del principio di
colpevolezza. Quest'ultimo esclude che un soggetto possa essere
chiamato a rispondere di fatti che non puo' impedire, o in relazione
ai quali non e' in grado, senza la minima colpa, di ravvisare il
dovere di evitarli; mentre, nella specie, il soggetto - che versa in
una situazione di peculiare rilievo - potrebbe bene evitare la
commissione del fatto incriminato (il possesso ingiustificato di
grimaldelli od oggetti similari).
Ancor piu' evidente risulterebbe, poi, l'insussistenza della
violazione del principio di tassativita', in quanto l'art. 707 cod.
pen. punisce una condotta chiaramente delineata.
Non sarebbe violato nemmeno il principio di offensivita', giacche'
il possesso ingiustificato degli arnesi di cui all'art. 707 cod.
pen., da parte di chi versi nelle condizioni indicate nella norma
incriminatrice, e' comunemente avvertito come una situazione
pericolosa per la societa', meritevole di pena criminale: tanto che
analogo reato non solo e' stato sempre previsto dalle legislazioni
unitarie e preunitarie, ma e' stato ed e' tuttora previsto anche
dalle legislazioni penali degli altri Paesi europei.
Come puntualizzato dalla sentenza n. 265 del 2005 di questa Corte,
la norma deve ritenersi volta a tutelare, di fronte a forme di
esposizione a pericolo, un interesse penalmente rilevante, nel
rispetto del principio dell'offensivita' in astratto: salva
l'esigenza di una verifica particolarmente attenta dell'attualita' e
della concretezza di detto pericolo da parte del giudice chiamato a
fare applicazione della norma, avuto riguardo, in specie,
all'attitudine funzionale degli strumenti ad aprire o a sforzare
serrature e alle modalita' di tempo e di luogo della condotta.
Egualmente insussistente risulterebbe - secondo l'Avvocatura
generale dello Stato - la denunciata violazione del principio della
finalita' rieducativa della pena. A prescindere dal rilievo che tale
finalita' non potrebbe essere invocata per escludere la legittimita'
costituzionale di fattispecie contravvenzionali, l'art. 707 cod. pen.
non punisce comunque i fatti per i quali vi e' gia' stata condanna,
ma uno specifico fatto nuovo, commesso da soggetto che - in base a
particolari precedenti - apparirebbe potenzialmente pericoloso e che
non potrebbe essere ritenuto recuperato solo per effetto della
condanna o dell'espiazione della pena.
L'art. 707 cod. pen., d'altro canto, non richiederebbe affatto che
l'imputato provi la liceita' della destinazione della cosa posseduta,
invertendo l'onere della prova: ma si limiterebbe a pretendere
un'attendibile e circostanziata giustificazione, da valutare in
concreto, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero
convincimento. Non sarebbe ravvisabile, dunque, alcuna violazione ne'
della presunzione di non colpevolezza, ne' del diritto di difesa,
riguardato anche nel particolare aspetto della facolta' di non
rispondere: giacche' - come gia' affermato da questa Corte - se e'
pur vero che la giustificazione delle cose indicate nell'art. 707
cod. pen. implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che
la giustificazione e' essa stessa un mezzo di difesa, alla quale
l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che a fini
difensivi sia preferibile il silenzio.
Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Genova dubita della legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione, dell'art. 707 del codice penale, che
delinea la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi
alterate o di grimaldelli.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata risulterebbe
lesiva, anzitutto, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), in quanto sottoporrebbe a pena non il fatto in se',
ma una condizione personale - quella di condannato per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione di delitti contro il patrimonio - sulla base di una
presunzione di pericolosita' riguardante il passato e, al tempo
stesso, «troppo generica».
Individuando nel condannato un potenziale autore di nuovi reati,
l'art. 707 cod. pen. si porrebbe in contrasto anche con la funzione
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), alla luce della
quale il condannato andrebbe considerato socialmente recuperato e
insuscettibile di «soffrire condizioni di iniquo sfavore». Verrebbe
cosi' delineata una responsabilita' «per il modo di essere
dell'autore», lesiva dei principi di offensivita' e della
responsabilita' penale per fatto proprio colpevole, sanciti dagli
artt. 25 e 27, primo comma, Cost.
L'art. 3 Cost. sarebbe compromesso anche in rapporto alla
disparita' di trattamento riscontrabile tra chi, per il precedente
reato, ha riportato condanna definitiva e chi, a fronte della
commissione di un identico fatto, non e' stato invece condannato a
causa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilita' dell'azione
penale per mancanza di querela.
Risulterebbe violato, ancora, il principio di tassativita' (art.
25, secondo comma, Cost.), giacche' i comportamenti incriminati non
verrebbero descritti in termini che delineino «un disvalore
sottostante alla fattispecie legale».
La norma impugnata vulnererebbe, infine, il diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27,
secondo comma, Cost.), giacche' - invertendo l'onere della prova -
imporrebbe all'imputato di giustificare la destinazione dei beni
detenuti, precludendogli, cosi', anche l'esercizio del diritto al
silenzio.
2. - La questione non e' fondata.
3. - L'ampia discrezionalita' che - per costante giurisprudenza di
questa Corte - va riconosciuta al legislatore nella configurazione
delle fattispecie criminose, si estende anche alla scelta delle
modalita' di protezione penale dei singoli beni o interessi. Rientra,
segnatamente, in detta sfera di discrezionalita' l'opzione per forme
di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti
nello stadio della semplice esposizione a pericolo; nonche',
correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosita' alla
quale riconnettere la risposta punitiva.
Tali soluzioni debbono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di
rispetto del principio di necessaria offensivita' del reato:
principio desumibile, in specie, dall'art. 25, secondo comma, Cost.,
in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l'insieme dei valori
connessi alla dignita' umana» (sentenza n. 263 del 2000).
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito in qual
modo si atteggi, a tale riguardo, la ripartizione di competenze tra
giudice costituzionale e giudice ordinario (sentenze n. 265 del 2005,
n. 263 e n. 519 del 2000, n. 360 del 1995). Spetta, in specie, alla
Corte - tramite lo strumento del sindacato di costituzionalita' -
procedere alla verifica dell'offensivita' «in astratto», acclarando
se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale
contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi del ricorso al
modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione
legislativa di pericolosita' del fatto incriminato non risulti
irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit
(tra le altre, sentenza n. 333 del 1991).
Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare
la figura criminosa al principio di offensivita' nella concretezza
applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del
proprio potere ermeneutico (offensivita' «in concreto»). Esso -
rimanendo impegnato ad una lettura «teleologicamente orientata» degli
elementi di fattispecie, tanto piu' attenta quanto piu' le formule
verbali impiegate dal legislatore appaiano, in se', anodine o
polisense - dovra' segnatamente evitare che l'area di operativita'
dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile
potenzialita' lesiva.
4. - Cio' premesso, questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire
come la previsione punitiva di cui all'art. 707 cod. pen. - nel testo
risultante dopo la parziale declaratoria di illegittimita'
costituzionale operata dalla sentenza n. 14 del 1971 - non possa
ritenersi contrastante con il principio di offensivita' «in astratto»
(sentenza n. 265 del 2005).
Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione non
prefigura una responsabilita' «per il modo di essere dell'autore», in
assenza di offesa per il bene protetto; ma mira a salvaguardare il
patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente
tipizzate: richiedendo, a tal fine, il concorso di tre distinti
elementi. In primo luogo, una particolare qualita' del soggetto
attivo, che deve identificarsi in persona gia' condannata - in via
definitiva - per delitti determinati da motivi di lucro o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio. In secondo luogo, il possesso - nel quale detto soggetto
deve essere «colto» - di oggetti idonei a vincere congegni posti a
difesa della proprieta' (chiavi alterate o contraffatte, chiavi
genuine, strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature): possesso
che - come reiteratamente rilevato da questa Corte - e' esso stesso
una condotta, o fa comunque seguito ad una condotta, con conseguente
insussistenza di un vulnus al principio di materialita' del reato
(sentenze n. 265 del 2005, n. 236 del 1975 e n. 14 del 1971). In
terzo luogo e da ultimo, l'incapacita' del soggetto di giustificare -
e, amplius, per quanto si dira', l'impossibilita' di desumere aliunde
- l'attuale destinazione (lecita) dei predetti strumenti. In presenza
di tali elementi, non puo' reputarsi, in termini generali,
irrazionale e arbitraria la previsione - nella quale la fattispecie
in esame rinviene pacificamente la propria ratio - che l'agente si
accinga a commettere reati contro il patrimonio mediante violenza
sulle cose (quali furti in abitazione o su autovetture).
Sara', per il resto, compito del giudice ordinario evitare che - a
fronte della descrizione, per certi versi, non particolarmente
perspicua del fatto represso - la norma incriminatrice venga a
colpire anche fatti concretamente privi di ogni connotato di
pericolosita'. A tal fine, il giudice dovra' procedere ad un vaglio
accurato sia dell'attitudine funzionale degli strumenti ad aprire o a
sforzare serrature; sia delle modalita' e delle circostanze di tempo
e di luogo con cui gli stessi sono detenuti. In particolare, quanto
meno univoca ed esclusiva risulti la destinazione dello strumento
allo scasso - come nel caso in cui si discuta di oggetti di uso
comune, suscettibili di impieghi diversi e leciti - tanto piu'
significative dovranno risultare le modalita' e le circostanze
spazio-temporali della detenzione, nella direzione dell'esistenza di
un attuale e concreto pericolo di commissione di delitti contro il
patrimonio (sentenza n. 265 del 2005).
Al riguardo, non va del resto dimenticato che la norma
incriminatrice non punisce chi «possiede», ma chi «e' colto in
possesso» degli strumenti in questione: formula, questa,
opportunamente valorizzabile al fine di escludere la rilevanza penale
di situazioni di generica disponibilita', a fronte delle quali la
possibilita' di un impiego dell'oggetto per finalita' criminose
appaia remota e meramente congetturale.
5. - In simile prospettiva, non e' quindi riscontrabile la
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3
Cost.), denunciata dal giudice a quo sotto il profilo che la norma
incriminatrice risulterebbe basata su una presunzione di
pericolosita' riguardante «il passato» e «troppo generica».
A fronte di una condotta che deve gia' presentare, nei termini
dianzi evidenziati, una potenziale proiezione verso l'offesa al
patrimonio, non puo' considerarsi irragionevole che il legislatore
tenga conto delle precedenti condanne riportate dal soggetto attivo
per reati aggressivi del medesimo bene, o comunque connotati da
finalita' di lucro, elevandole ad elemento di selezione dei fatti
punibili, in quanto idonee a rendere maggiormente concreta detta
proiezione offensiva (sentenza n. 236 del 1975 e ordinanza n. 146 del
1977; nonche' sentenza n. 370 del 1996).
6. - Ne', d'altra parte, tale soluzione legislativa si pone in
contrasto con la finalita' rieducativa della pena (art. 27, terzo
comma, Cost.): finalita' che imporrebbe - secondo il giudice a quo -
di considerare il condannato «socialmente recuperato».
Al legislatore non e' inibito, infatti, prevedere che alla
condanna, anche se seguita dall'espiazione della pena, residuino
«effetti penali», al cui novero va ascritto quello in esame. Ne' si
puo' ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati
si trasformi in un «marchio indelebile», che pone il condannato in
una posizione di perenne sfavore rispetto alla generalita' dei
cittadini, senza alcuna possibilita' di emenda. Per communis opinio,
difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori
della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia
ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della
condanna (art. 178 cod. pen.).
7. - Priva di consistenza appare l'ulteriore censura di violazione
del principio di eguaglianza, formulata dal giudice rimettente in
rapporto alla disparita' di trattamento che si verificherebbe tra
coloro i quali hanno riportato una condanna definitiva per i reati
indicati dalla norma incriminatrice censurata, e coloro che - pur
avendo commesso un identico fatto - non sono stati invece condannati,
a causa dell'estinzione del reato o della improcedibilita'
dell'azione penale per mancanza di querela.
Le situazioni poste a confronto risultano, all'evidenza, non
comparabili: giacche' nel caso del prosciolto (anche se non nel
merito) e' comunque mancato un accertamento definitivo della
responsabilita' per il fatto anteriore.
8. - Quanto alla lamentata violazione del principio di
determinatezza dell'illecito penale (art. 25, secondo comma, Cost.),
questa Corte ha gia' escluso che detto principio resti vulnerato
dalla locuzione descrittiva dell'oggetto materiale del reato, la
quale fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti
ad aprire o a sforzare serrature: attitudine la cui verifica non
eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al
giudice (ordinanza n. 36 del 1990).
Ma analoga conclusione si impone anche con riguardo alle modalita'
e alle circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi
- alla luce di quanto dianzi evidenziato - si rende necessaria ai
fini della verifica della concretezza e dell'attualita' del pericolo
per il patrimonio, specie quando si tratti di oggetti di uso comune e
a destinazione «aspecifica» (si veda, in rapporto alla similare
problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di possesso
ingiustificato di strumenti atti ad offendere, di cui all'art. 4,
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, la sentenza n. 79
del 1982).
9. - Tanto meno, poi, puo' ritenersi compromesso il principio
della responsabilita' per fatto proprio colpevole (art. 27, primo
comma, Cost.), il quale esige che tutti e ciascuno degli elementi che
concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano
soggettivamente collegati all'agente, nella forma del dolo o della
colpa, e al medesimo «rimproverabili» (sentenze n. 322 del 2007 e
n. 1085 del 1988).
Nella specie, il presupposto soggettivo da cui dipende
l'applicazione della norma incriminatrice e' costituito da un dato
certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente
condanna irrevocabile). Detto soggetto e' posto quindi in condizione
di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, in
quanto l'acquisizione del possesso degli strumenti atti allo scasso
avviene in un momento in cui la legge - a fronte della precedente
condanna irrevocabile - impone all'agente di adottare particolari
cautele (al riguardo, si veda la sentenza n. 48 del 1994). Mentre,
per il resto, e' pacifico che, ai fini dell'insorgenza della
responsabilita' penale, l'acquisto della disponibilita' materiale del
bene debba essere cosciente e volontario: se il possesso e'
inconsapevole, la contravvenzione non si configura.
10. - Questa Corte ha in piu' occasioni escluso, ancora, i dedotti
vulnera alla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma,
Cost.) e al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), nel
particolare aspetto del diritto al silenzio, legati alla circostanza
che la norma impugnata stabilirebbe una inversione dell'onere della
prova in danno dell'imputato (sentenza n. 236 del 1975; ordinanze
n. 36 del 1990 e n. 146 del 1977).
In effetti, al di la' della formulazione letterale della
previsione punitiva («dei quali non giustifichi l'attuale
destinazione»), cio' che la medesima prefigura e' solo un onere di
allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa
desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino
conosciute o conoscibili dal giudicante. Quest'ultimo - alla stregua
di una interpretazione ormai generalmente recepita - potra' trarre
comunque aliunde il convincimento in ordine alla liceita' degli
obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la
via del silenzio.
Si tratta di una situazione non dissimile, nella sostanza, da
quella originata dalle numerose norme incriminatrici, presenti
nell'ordinamento, che puniscono il compimento di determinate azioni
od omissioni «senza giustificato motivo» (quale, ad esempio, la gia'
ricordata disposizione incriminatrice del porto di strumenti atti a
recare offesa alla persona: disposizione che prefigura una tutela in
forma preventiva della vita e dell'incolumita' fisica delle persone
strutturalmente analoga, mutatis mutandis, a quella apprestata
dall'art. 707 cod. pen. in rapporto al patrimonio; salvo a non
richiedere - in correlazione al piu' elevato rango dell'interesse
protetto - una specifica caratterizzazione del soggetto attivo).
Nell'anzidetta clausola - quella dell'assenza di giustificato motivo
- non puo' infatti scorgersi una inversione dell'onere della prova,
lesiva dei parametri costituzionali evocati (sentenza n. 5 del 2004).
11. - Priva di specifica motivazione risulta, da ultimo,
l'allegata violazione dell'art. 13 Cost.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola