N. 226 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, del principio di parita' tra le parti e del principio di affidamento - Omessa sperimentazione di interpretazioni conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. pen, art. 576, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, del principio di parita' tra le parti e del principio di affidamento - Omessa sperimentazione di interpretazioni conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Disciplina transitoria - Applicabilita' delle nuove norme ai procedimenti in corso, anche con riguardo alla parte civile - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, del principio di parita' tra le parti, del principio di affidamento - Omessa sperimentazione di interpretazioni conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice
di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20
febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e
degli artt. 6 e 10 della medesima legge, promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, con ordinanze del 22 maggio 2006 dalla
Corte d'appello di Napoli, del 14 giugno e del 5 luglio 2006 dalla
Corte d'appello di Palermo, del 30 maggio 2006 dalla Corte d'appello
di Lecce, del 23 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Palermo e del
17 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente
iscritte ai numeri 18, 159, 160, 231, 602 e 635 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 7, 14, 16, 35 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 maggio 2006 (r.o. n. 18 del
2007), la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui «non prevede alcuna disposizione per gli appelli proposti dalla
parte civile prima dell'entrata in vigore della legge suddetta
avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato»;
che la Corte rimettente riferisce di essere investita degli
appelli proposti, avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in
primo grado, dal pubblico ministero, da un imputato prosciolto e, ai
soli effetti della responsabilita' civile, dalle parti civili;
che, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 6 della
legge n. 46 del 2006 all'art. 576 del codice di procedura penale che
disciplina l'appello della parte civile, la Corte d'appello di Napoli
ritiene che l'unico mezzo di impugnazione oggi consentito alla parte
civile avverso la sentenza di proscioglimento sia il ricorso per
cassazione;
che a tale conclusione condurrebbe, in primo luogo,
l'«interpretazione sistematica» dell'art. 576 cod. proc. pen. e, in
particolare, la circostanza che nel nuovo testo e' stato eliminato il
riferimento al «mezzo di impugnazione previsto per il pubblico
ministero»; con la «conseguenza che, non essendo previsto dagli artt.
593 e seg. c.p.p. un autonomo potere di appello della parte civile,
il mezzo di cui dispone dopo la riforma tale soggetto processuale non
puo' che essere il ricorso per cassazione»;
che, in secondo luogo, sarebbe «del tutto incongruo» ritenere
che la parte civile possa proporre autonomamente appello avverso la
sentenza di proscioglimento in casi piu' ampi rispetto a quelli
riservati, a seguito della novella del 2006, alla pubblica accusa
(limitati alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc.
pen.);
che, secondo la Corte rimettente, se l'eliminazione dell'appello
della parte civile puo' ritenersi esente da vizi di
incostituzionalita' «per i processi non ancora esauriti in primo
grado», essa presenterebbe invece evidenti profili di contrasto con
la Costituzione in relazione «ai procedimenti pendenti in appello» al
momento dell'entrata in vigore della legge;
che, infatti, nei procedimenti in corso - non essendo consentito
alla parte civile altro mezzo di impugnazione, a differenza di quanto
stabilito dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006 per l'imputato e il
pubblico ministero che possono proporre ricorso per cassazione - la
declaratoria di inammissibilita' dell'appello comporta che la parte
civile e' costretta a subire gli effetti della sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., pur avendo
legittimamente esercitato un diritto che la legge le conferiva prima
della riforma;
che sarebbe, pertanto, evidente la violazione degli artt. 3 e 24
Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento riservata nella
disciplina transitoria alla parte civile, rispetto all'imputato e al
pubblico ministero;
che analoga questione e' sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del
medesimo tenore del 14 giugno 2006 (r.o. n. 159 del 2007) e del 5
luglio 2006 (r.o. n. 160 del 2007), con le quali e' censurato l'art.
10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede -
per l'imputato e per il pubblico ministero e non gia' per la parte
civile costituita - la possibilita' di proporre ricorso per
cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del
provvedimento di inammissibilita' dell'appello proposto, avverso una
sentenza di proscioglimento, prima della data di entrata in vigore
della legge;
che, con altra ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 602 del
2007), la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento
agli stessi parametri, questione di costituzionalita' degli artt. 6,
comma 1, lettera a), e 10 della citata legge n. 46 del 2006,
dubitando della legittimita' costituzionale anche della
inappellabilita' a regime delle sentenze di proscioglimento da parte
della persona offesa costituita parte civile;
che, ai fini della rilevanza, i rimettenti precisano di essere
investiti degli appelli proposti tra gli altri dalla parte civile
avverso sentenze di assoluzione pronunciate rispettivamente dal
Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice
dell'udienza preliminare, del Tribunale di Palermo per il reato di
lesioni (r.o. n. 159 del 2007); dal Tribunale di Agrigento per il
reato di false informazioni al pubblico ministero (r.o. n. 160 del
2007); dal Tribunale di Palermo per il reato di lesioni colpose (r.o.
n. 602 del 2007);
che in tutte le ordinanze si da' atto che, nelle more del
giudizio, e' entrata in vigore la legge n. 46 del 2006 e che, in
forza dell'art. 10 di essa, gli appelli proposti dovrebbero essere
dichiarati inammissibili;
che la Corte d'appello di Palermo muove da un presupposto
interpretativo identico a quello fatto proprio dalla Corte d'appello
di Napoli: vale a dire che le modifiche recate dall'art. 6 della
legge n. 46 del 2006 all'art. 576 cod. proc. pen. abbiano fatto venir
meno il potere di appello della parte civile avverso le sentenze di
proscioglimento;
che tale conclusione e' argomentata sulla base di considerazioni
in parte analoghe a quelle sviluppate dalla Corte d'appello di
Napoli; cio', in particolare, per quanto riguarda l'eliminazione,
nell'art. 576 citato, del richiamo al «mezzo previsto dal pubblico
ministero», che nel testo originario costituiva il solo elemento
testuale per legittimare l'appello della parte civile;
che, peraltro, la Corte d'appello di Palermo richiama - quali
ulteriori elementi ostativi ad una diversa interpretazione della
disciplina censurata - sia il divieto, sancito nell'art. 12 delle
preleggi, di adottare «interpretazioni "creative" quand'anche il
risultato dovesse essere conforme alle intenzioni del Legislatore»;
sia il principio di tassativita' delle impugnazioni, in base al quale
i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai
soggetti e con i mezzi espressamente indicati;
che, tanto premesso, la Corte d'appello rimettente dubita della
legittimita' costituzionale della disciplina transitoria contenuta
nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, sul rilievo che nei riguardi
della parte civile - il cui appello, proposto anteriormente
all'entrata in vigore della legge, e' dichiarato inammissibile - non
sia prevista neppure la possibilita', contemplata invece per il
pubblico ministero e per l'imputato, di proporre ricorso per
cassazione;
che tale disciplina darebbe luogo ad una irragionevole
disparita' di trattamento fra pubblico ministero e imputato, da un
lato, e parte civile, dall'altro, con conseguente violazione degli
artt. 3 e 111 Cost.;
che sarebbe altresi' vulnerato il principio dell'affidamento, in
quanto il sistema processuale, consentendo al danneggiato di far
valere la propria pretesa civilistica nel processo penale, creerebbe
in tale soggetto una «aspettativa [...] a percorrere fino in fondo la
via prescelta, allestendo reazioni capaci di elidere gli eventuali
pregiudizi derivanti da taluni provvedimenti»;
che, pertanto, sarebbe palesemente irragionevole una normativa
che, privando la parte civile di ogni potere d'impugnazione, la
costringa «a subire l'efficacia di giudicato della sentenza penale,
pur avendo scelto di innestare la sua pretesa di essere risarcita in
un contesto processuale che le conferiva il potere di appello»;
che la disciplina transitoria introdurrebbe, infine, anche una
disparita' di trattamento «tra chi ha intrapreso l'azione civile
nella sede propria e chi ha, invece, optato per l'esercizio
dell'azione civile nel processo penale, essendo inibito a
quest'ultimo - e non per sua determinazione - il diritto,
riconosciuto invece al secondo, di chiedere, con l'appello, un nuovo
giudizio di merito che ribalti la pronunzia a lui sfavorevole»;
che, nella ordinanza iscritta al n. 602 del registro ordinanze
del 2007, la Corte d'appello di Palermo precisa inoltre che la
sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 - con la quale e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del
codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per
le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se
la nuova prova e' decisiva, ed, in parte qua, dell'art. 10 della
medesima legge - non incide sull'odierno quesito di costituzionalita'
che concerne l'art. 6 della legge n. 46 del 2006, modificativo
dell'art. 576 cod. proc. pen.;
che, con ordinanza del 17 maggio 2006 (r.o. n. 635 del 2007), la
Corte d'appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
576, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della
citata legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima legge;
che la Corte d'appello rimettente precisa, ai fini della
rilevanza, di essere investita dell'appello proposto - avverso la
sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in funzione
di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Brescia, ha
assolto l'imputato dal reato di ingiuria e percosse perche' il fatto
non sussiste - dalla parte civile che ha chiesto «l'affermazione
della penale responsabilita' dell'imputato e la sua condanna alla
pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno»;
che, nel merito, anche la Corte rimettente ritiene che la nuova
formulazione dell'art. 576 cod. proc. pen. imponga «di escludere il
potere di appello della parte civile»: cio' perche' la soppressione
dell'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero» avrebbe
totalmente svincolato il potere di impugnazione della parte civile da
quello del pubblico ministero;
che, pertanto, alla parte civile «non puo' piu' essere
riconosciuta la facolta' di appello, ne' contro le sentenze di
condanna, ne' contro le sentenze di assoluzione, e neanche nei
residui casi in cui tale facolta' e' tuttora concessa al p.m. dal
nuovo art. 593, comma 2, cod. proc. pen.»;
che l'eliminazione del potere di appello della persona offesa
costituitasi parte civile integrerebbe una violazione degli artt. 3,
24 e 111 Cost.;
che nell'ordinanza si evidenzia, in primo luogo, come
l'eliminazione del potere di appello impedirebbe «alla parte civile
di chiedere il riesame nel merito di decisioni che potrebbero esserle
irreparabilmente pregiudizievoli, in base ai meccanismi preclusivi di
cui agli artt. 652 e 654 cod. proc. pen.»;
che la disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevole,
poiche', da un lato, mantiene inalterata la possibilita' per la parte
civile di far valere le proprie pretese civilistiche nel processo
penale e, dall'altro, «scoraggia tale scelta, deprivandola degli
adeguati strumenti di tutela giuridica delle medesime»;
che, in riferimento al lamentato contrasto con l'art. 24 Cost.,
la Corte rimettente osserva come il diritto di difesa, garantito
anche alla persona offesa dal reato, non possa ritenersi attuato
dalle sole norme connesse alla costituzione di parte civile, dovendo
invece «estrinsecarsi nell'effettivita' della tutela delle pretese
civilistiche», ivi compreso evidentemente il potere di impugnazione;
che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 111, secondo comma,
Cost., la Corte d'appello di Brescia osserva come la disciplina
censurata «introduca un evidente squilibrio fra le parti, impedendo
radicalmente l'appello alla parte civile, sia in caso di assoluzione
che di condanna, laddove all'imputato e' riconosciuta ampia facolta'
di impugnazione»: uno squilibrio oltre il limite consentito sia dal
principio di ragionevolezza, sia dal rispetto di altri valori
costituzionali e, segnatamente, del diritto di difesa delle persone
offese dal reato e del principio della parita' tra le parti;
che la Corte d'appello di Brescia formula, in riferimento alla
disciplina transitoria, censure analoghe a quelle prospettate dalle
altre ordinanze di rimessione, sul rilievo che la parte civile - in
mancanza di una disciplina che le consenta di proporre ricorso per
cassazione, come previsto per il pubblico ministero e per
l'imputato - sarebbe «costretta a subire l'efficacia di un giudicato
formatosi sulla sentenza di primo grado e senza piu' la possibilita'
di ricorrere al giudice civile, pur avendo optato per il giudizio
penale in un contesto legislativo che le conferiva il potere di
appello»;
che, con ordinanza del 30 maggio 2006 (r.o. n. 231 del 2007), la
Corte d'appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., come modificato
dall'art. 6 della legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui non
consente alla parte civile l'appello contro le sentenze di primo
grado», e dell'art. 10 della medesima legge, «che dichiara, anche con
riguardo alla parte civile, applicabile ai processi in corso la nuova
disciplina»;
che la Corte d'appello rimettente premette che, con sentenza del
Tribunale di Brindisi, l'imputato e' stato condannato per i reati di
danneggiamento, lesioni personali, minacce e ingiurie, unificati
dalla continuazione, alla pena complessiva di mesi tre di reclusione,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche;
che avverso detta sentenza hanno proposto appello le parti
civili, «chiedendo, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., la
rideterminazione della pena, reputando inadeguata quella inflitta per
il reato satellite di ingiurie, nonche' revocarsi il beneficio della
sospensione condizionale e liquidarsi, a titolo di danni, la somma di
10.000,00 (a fronte di quella - euro 400,00 - liquidata in sentenza,
reputata inadeguata)», e l'imputato, che ha chiesto l'assoluzione in
relazione a tutte le imputazioni;
che la Corte d'appello - rilevato che nelle more del giudizio e'
entrata in vigore la legge n. 46 del 2006 che ha modificato l'art.
576 cod. proc. pen. e ha abrogato l'art. 577 dello stesso codice -
afferma che per effetto di tali modifiche l'appello proposto dalla
parte civile ai sensi dell'art. 577 cod. proc. pen. dovrebbe essere
dichiarato inammissibile;
che, quanto alla impugnazione proposta dalla parte civile ai
sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., la Corte d'appello rimettente
ritiene invece di dover sollevare questione di legittimita'
costituzionale nei termini sopra precisati, sul presupposto che
l'art. 576 censurato, nella formulazione risultante dalle modifiche
introdotte dalla legge n. 46 del 2006, non consenta piu' l'appello
della parte civile avverso le sentenze di condanna e di
proscioglimento;
che, al riguardo, la rimettente osserva che la possibilita' per
la parte civile di proporre appello - avverso i capi civili della
sentenza di condanna e, ai soli effetti della responsabilita' civile,
avverso la sentenza di proscioglimento - derivava unicamente, nel
previgente assetto normativo, dal collegamento tra l'art. 576 cod.
proc. pen. e l'art. 593 dello stesso codice;
che proprio per tale ragione, nel corso dei lavori parlamentari,
si decise di «sganciare» il potere di impugnazione della parte civile
da quello del pubblico ministero, attraverso l'eliminazione nell'art.
576 cod. proc. pen. dell'inciso «con il mezzo previsto per il
pubblico ministero», cosi' da mantenere ferma la possibilita' per la
parte civile di proporre impugnazione;
che tuttavia, nonostante la chiara volonta' legislativa, una
volta eliminato il collegamento con l'appello del pubblico ministero
non e' piu' possibile riconoscere un analogo potere alla parte
civile, stante il principio di tassativita' delle impugnazioni
contenuto nell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.;
che pertanto - mancando oggi nel codice una disposizione che
consenta alla parte civile di proporre appello contro le sentenze di
primo grado (di condanna e di proscioglimento) - l'unico rimedio
offerto alla parte civile a tutela delle proprie ragioni sarebbe il
ricorso per cassazione;
che il mantenimento in capo alla parte civile del potere di
proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e di condanna
non potrebbe, del resto, desumersi ne' dal mancato riferimento alla
parte civile in sede di disciplina transitoria (evidenziandosi anzi,
al riguardo, un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale,
derivante dalla impossibilita' per la parte civile di proporre
ricorso per cassazione come previsto invece per il pubblico ministero
e per l'imputato); ne' dal riferimento all'impugnazione della parte
civile contenuto nell'art. 600 cod. proc. pen., che si riferisce alle
sole statuizioni concernenti la provvisionale;
che, tanto premesso, la Corte d'appello di Lecce afferma che
l'attuale sistema delle impugnazioni - nella parte in cui non
consente piu' l'appello della parte civile avverso le sentenze di
condanna e di proscioglimento - si pone «in contrasto con la
Costituzione, tanto piu' ove si consideri che la possibilita' per la
parte civile di proporre appello contro la sentenza di primo grado,
sia pure ai soli effetti civili, venne introdotta nel nostro
ordinamento proprio in seguito alla sentenza n. 1 del 1970 della
Corte costituzionale»;
che, quanto alla disciplina transitoria, la Corte rimettente
pone in evidenza come essa finisca per «paralizzare le gia' azionate
pretese civilistiche del danneggiato dal reato, pretese che se
proposte nella sede civile avrebbero potuto essere coltivate non solo
in primo grado, ma anche in grado d'appello», con conseguente
violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
che, nei giudizi da cui originano le ordinanze iscritte ai
numeri 159, 160, 602 e 635 del registro ordinanze del 2007, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato;
che l'Avvocatura generale eccepisce, in primo luogo,
l'inammissibilita' delle questioni proposte alla stregua della
ordinanza n. 32 del 2007, con cui la Corte costituzionale ha
dichiarato la manifesta inammissibilita' di questioni analoghe, per
omessa verifica - da parte dei giudici rimettenti - della
possibilita' di interpretare la disposizione censurata in senso
conforme a Costituzione, in assenza di un diritto vivente;
che, nel merito, la difesa erariale ritiene peraltro infondate
le questioni, perche' basate su un erroneo presupposto
interpretativo: a suo avviso, infatti, in ossequio al «fondamentale
canone ermeneutico» che impone di preferire l'interpretazione
conforme a Costituzione, l'art. 576 cod. proc. pen., come novellato,
ben potrebbe essere interpretato nel senso che la parte civile
conserva la possibilita' di proporre appello avverso la sentenza di
proscioglimento.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
analoghe e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con un'unica pronuncia;
che le Corti d'appello di Palermo (r.o. n. 602 del 2007) e di
Brescia dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 576, comma
1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento) - quest'ultimo direttamente censurato dalla Corte
d'appello di Palermo - nella parte in cui esclude che la parte civile
possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilita' civile,
avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, e dell'art. 10
della medesima legge recante la relativa disciplina transitoria;
che la Corte d'appello di Lecce ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., come novellato dalla
legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui non consente alla parte
civile l'appello contro le sentenze di primo grado» e dell'art. 10
della stessa legge;
che le Corti d'appello di Napoli e di Palermo (r.o. n. 18 e
n. 159 del 2007) censurano esclusivamente l'art. 10 della legge n. 46
del 2006, che prevede l'immediata applicabilita' della nuova
disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge, senza consentire alla parte civile - a differenza di
quanto previsto invece per il pubblico ministero e per l'imputato -
di proporre ricorso per cassazione, a seguito della declaratoria di
inammissibilita' dell'appello anteriormente proposto, per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
che presupposto comune dei dubbi di costituzionalita' e - per
tutte le ordinanze di rimessione - la premessa interpretativa secondo
cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la
parte civile, il potere di appello;
che le Corti rimettenti pervengono sostanzialmente a tale
conclusione alla luce del generale principio di tassativita' dei
mezzi di impugnazione espresso nell'art. 568, comma 1, cod. proc.
pen. ed in forza di una duplice considerazione: sia la constatazione
che la parte civile non e' inclusa tra i soggetti legittimati a
proporre appello dall'art. 593 cod. proc. pen.; sia il rilievo che il
testo novellato dell'art. 576 del codice di rito - nel corpo del
quale e' stata soppressa l'originaria statuizione, che consentiva
alla parte civile di proporre impugnazione con lo stesso mezzo
previsto per il pubblico ministero - non specifica di quali mezzi di
impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;
che peraltro, questa Corte - dichiarando manifestamente
inammissibile una questione di legittimita' costituzionale fondata su
un identico presupposto ermeneutico (ordinanza n. 32 del 2007) - ha
evidenziato che «deve registrarsi l'assenza allo stato, di un
«diritto vivente» conforme alla premessa interpretativa posta a base
dei dubbi di legittimita' costituzionale»: potendosi ravvisare, gia'
all'epoca di tale decisione, una diversa soluzione ermeneutica idonea
a soddisfare il petitum degli odierni rimettenti;
che, in particolare, nella citata pronuncia, e' stata richiamata
l'opposta tesi affermata dalla Corte di cassazione, in virtu' della
quale la novella del 2006 non avrebbe affatto determinato il venir
meno, in capo alla parte civile, del potere di appello contro le
sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilita'
civile;
che tale tesi - nel frattempo divenuta maggioritaria presso la
giurisprudenza di legittimita - ha trovato ulteriore conferma nella
pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 29
marzo 2007, n. 27614) che ha ribadito come la parte civile, anche
dopo l'intervento sull'art. 576 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 6
della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti
della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento
pronunciata nel giudizio di primo grado;
che, nell'affermare tale opzione ermeneutica, il giudice della
legittimita' ha, in particolare, fatto leva sull'interpretazione
logico-sistematica dell'art. 576 cod. proc. pen. - attribuendo «a
mero difetto di tecnica legislativa la formulazione letterale» della
norma in questione - e, soprattutto, sulla volonta' legislativa,
quale desumibile dai lavori parlamentari;
che, in proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato come le
modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal
Parlamento, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost. - ed in particolare la
soppressione, nell'art. 576 cod. proc. pen., dell'inciso «con il
mezzo previsto dal pubblico ministero» - risultassero in realta'
finalizzate a «rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione
della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico
ministero» ed a ripristinare, dunque, il potere di appello della
parte privata: con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato
nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della
tutela delle vittime del reato quale si delineava nelle soluzioni
legislative inizialmente adottate;
che i medesimi rilievi valgono anche, secondo quanto affermato
dalla stessa Corte di cassazione, per cio' che attiene all'appello
della parte civile avverso i capi della sentenza di condanna che
riguardano l'azione civile e le sentenze pronunciate a seguito di
giudizio abbreviato;
che a cio' va aggiunto come neppure in ordine alla disciplina
transitoria si riscontri uniformita' di vedute: essendosi affermato,
da una parte della giurisprudenza di legittimita', che ove pure la
nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della
parte civile, non ne conseguirebbe comunque - contrariamente a quanto
assumono i rimettenti - l'inammissibilita' dell'appello anteriormente
proposto da detta parte; e cio' in quanto la disposizione transitoria
di cui all'art. 10, comma 1 - evocata dai giudici a quibus a sostegno
del loro assunto - nello stabilire che «la presente legge si applica
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
medesima», si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale
principio tempus regit actum, tipico della materia processuale;
che, pertanto, avendo omesso i giudici rimettenti di
sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche â' diverse da quelle
praticate â' idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai
prospettati dubbi di legittimita', le questioni proposte devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili, alla luce della
costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35
del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003; nonche', su questione
analoga, oltre alla gia' richiamata ordinanza n. 32 del 2007, si veda
l'ordinanza n. 3 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006,
n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 6
e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24, 97 e 111 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Napoli, di
Palermo, di Brescia e di Lecce, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008
Il direttore della cancelleria: Di Paola