N. 228 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Lamentata violazione del principio di parita' delle parti nel processo, del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Denunciata irragionevolezza - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento),
sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Firenze,
nel procedimento penale a carico di Z. F., iscritta al n. 408 del
registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del
codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero
di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;
che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente
afferma che il giudizio non puo' essere definito «indipendentemente
dalla risoluzione della questione cosi' sollevata»;
che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe, in primo
luogo, in contrasto con il principio di parita' tra le parti sancito
dall'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando - attesa la
diversita' delle rispettive posizioni - che il limite all'appello
delle sentenze di proscioglimento sia previsto anche nei confronti
dell'imputato;
che sarebbe violato il principio dell'obbligatorieta'
dell'azione penale, che implica la possibilita' di «coltivare»
l'azione «in posizione di parita' fino all'esito definitivo del
giudizio»;
che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come
novellato, impedendo al pubblico ministero, mediante l'appello, di
correggere un «evidente errore valutativo del giudice di merito» o di
rimuovere una «decisione ingiusta», ostacolerebbe irragionevolmente
la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art.
3 Cost.
Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa
Corte ha per oggetto la preclusione - conseguente alla modifica
dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento) - dell'appello delle sentenze dibattimentali di
proscioglimento da parte del pubblico ministero;
che l'ordinanza di rimessione difetta di qualsivoglia
motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente
affermata;
che, in particolare, non viene precisato se il giudizio a quo
tragga origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso
una sentenza di proscioglimento;
che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilita' della
questione (v., ex plurimis, le ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e
6 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola