N. 229 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Mancata previsione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di parita' delle parti, di ragionevolezza e di obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 443, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Denunciata violazione del principio di parita' delle parti e di ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma denunciata - Restituzione degli atti ai rimettenti. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 112.(GU n.27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento), e degli artt. 2 e 10 della stessa legge promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 6
aprile 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli, del 19
settembre 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 19 febbraio 2007
dalla Corte d'appello di Brescia, del 22 febbraio 2007 dalla Corte
d'appello di Venezia e del 22 maggio 2007 dalla Corte d'appello di
Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 198, 495, 603 e 784 del
registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 13, 15, 26, 35 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno
2007.
Udito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte militare d'appello di Napoli (r.o. n. 125
del 2007), nonche' le Corti d'appello di Torino (r.o. n. 198 del
2007) e di Brescia (r.o. n. 495 del 2007) hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 443 codice di procedura penale,
come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso
le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio
abbreviato;
che analoga questione e' sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 111 Cost., dalle Corti d'appello di Bari (r.o. n. 784 del 2007) e
di Venezia (r.o. n. 603 del 2007), che censurano direttamente l'art.
2 della legge n. 46 del 2006;
che le Corti rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di
Brescia, censurano, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost.,
anche l'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende
applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo
altresi' che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una
sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge
e' dichiarato inammissibile;
che la Corte militare d'appello di Napoli - chiamata a delibare
l'ammissibilita' dell'appello proposto dall'organo dell'accusa
avverso una sentenza di assoluzione perche' il fatto non costituisce
reato, pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice
per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza
preliminare, del Tribunale militare di Napoli - rileva
preliminarmente che l'appello dovrebbe essere dichiarato
inammissibile in forza di quanto previsto dall'art. 10 della legge
n. 46 del 2006;
che, tuttavia, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto
con diversi parametri costituzionali e, in primo luogo, con l'art. 3
Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza;
che, in particolare, l'eliminazione dell'appello del pubblico
ministero sarebbe irragionevole, in quanto «impedisce al
rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della
sequenza processuale, concreta attuazione al principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale»;
che la lesione del principio di eguaglianza sussisterebbe in
relazione al potere di impugnare le sentenze di proscioglimento
riconosciuto alla parte civile;
che sarebbero, inoltre, violati i principi della parita' fra le
parti e della ragionevole durata del processo, sanciti dal secondo
comma dell'art. 111 Cost.;
che, infatti, il principio di parita' impone che siano
assicurati alle parti tutti gli strumenti funzionali al
raggiungimento degli scopi che il processo deve garantire e che, per
l'organo dell'accusa, ineriscono alla completa attuazione della
pretesa punitiva;
che, sotto il secondo profilo, il sistema derivante dalle norme
censurate - prevedendo la natura esclusivamente rescindente del
giudizio per cassazione in esito al ricorso del pubblico ministero
ed, in caso di accoglimento, la regressione del processo al primo
grado - comporterebbe una evidente dilatazione dei tempi del
processo, non sorretta da alcuna giustificazione;
che le norme denunciate risulterebbero, inoltre, in contrasto
anche con l'art. 112 Cost., posto che il potere di impugnazione
dell'organo dell'accusa costituirebbe «una delle espressioni» del
principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale;
che, infine, la Corte rimettente evidenzia «l'irragionevolezza
interna» del regime transitorio disciplinato dall'art. 10 della legge
n. 46 del 2006 in relazione alla particolare situazione del pubblico
ministero, il cui appello andrebbe dichiarato inammissibile anche
quando abbia gia' chiesto ed ottenuto, in tale fase, «l'ammissione di
nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo assetto consentirebbe
di coltivare l'impugnazione di merito avverso le sentenze di
proscioglimento»;
che la Corte d'appello di Torino - premesso che, in forza
dell'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006, dovrebbe dichiarare
l'inammissibilita' dell'appello proposto dal pubblico ministero
avverso una sentenza di assoluzione, emessa ex art. 442 cod. proc.
pen., dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice
dell'udienza preliminare, del Tribunale di Verbania - nel
prospettare, in riferimento all'art. 111 Cost., una analoga questione
di legittimita' costituzionale evidenzia, in primo luogo, come il
principio della parita' tra le parti, lungi dall'applicarsi alla sola
fase dell'istruzione probatoria, debba improntare l'intero iter del
processo «dalla notizia di reato e fino alla sentenza definitiva»;
che la disciplina censurata sottrarrebbe al pubblico ministero
lo strumento processuale per la realizzazione della propria pretesa
punitiva, cosi' alterando l'equilibrio dei poteri processuali delle
parti, fino a pregiudicare l'assolvimento del compito assegnato
all'organo della pubblica accusa dall'art. 112 Cost.;
che il principio della parita' fra le parti - pur non
richiedendo una totale simmetria di poteri - postula che eventuali
diversita' di trattamento siano giustificate dalla peculiare
posizione istituzionale dell'organo dell'accusa o da esigenze
connesse alla corretta amministrazione della giustizia (si richiama,
al riguardo, l'ordinanza n. 421 del 2001 sui limiti all'appello delle
sentenze di condanna emesse all'esito di giudizio abbreviato);
che tali ragioni giustificative non potrebbero ritenersi
sussistenti in relazione alla radicalita' dell'ablazione dei poteri
del pubblico ministero conseguente alla riforma dell'appello delle
sentenze di proscioglimento, oggetto di censura;
che anche la Corte d'appello di Brescia dubita, in relazione
agli artt. 3 e 111 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art.
443, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 46 del
2006, «nella parte in cui priva il pubblico ministero della facolta'
di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di
giudizio abbreviato»;
che la Corte rimettente rileva che la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in
cui - sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen. esclude che il pubblico
ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, per
contrasto con il «canone della ragionevolezza» e i «relativi
corollari di adeguatezza e proporzionalita»;
che in relazione alla sentenza di proscioglimento emessa a
seguito di giudizio abbreviato ricorrerebbero i medesimi «elementi»
posti a base della richiamata pronuncia di illegittimita'
costituzionale;
che anche la Corte d'appello di Bari - nel sollevare analoga
questione di legittimita' costituzionale nell'ambito di un
procedimento instaurato a seguito dell'appello proposto dal pubblico
ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa, all'esito di
giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari, in
funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di
Trani - muove dalla citata sentenza n. 26 del 2007 per rilevare come
la perdurante limitazione del potere di appello dell'organo
dell'accusa avverso le sentenze emesse all'esito del rito abbreviato
risulti oggi, proprio in esito a tale pronuncia, ancor piu'
ingiustificata e, dunque, in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;
che, infatti, il pubblico ministero non soltanto non puo'
opporsi alla richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato, ma
e' privo anche dei poteri di impulso probatorio di cui, invece,
dispone nel rito ordinario;
che, peraltro, essendo il rito abbreviato essenzialmente
«cartolare» sia in primo che in secondo grado, verrebbe meno anche il
principale argomento a sostegno dell'eliminazione, nel rito
ordinario, del potere di impugnazione del pubblico ministero: vale a
dire la pretesa ingiustizia della condanna fondata sulla mera
rilettura delle carte processuali dopo un'assoluzione fondata
sull'assunzione diretta dei mezzi di prova;
che la Corte d'appello di Venezia - chiamata a pronunciarsi
sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di
assoluzione resa, in esito a rito abbreviato, dal Tribunale di Verona
in composizione monocratica - richiama a sua volta integralmente le
motivazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26
del 2007 e ritiene che tali argomentazioni «debbano trovare
applicazione anche per quanto concerne la disposizione di cui
all'art. 2 della legge n. 46 del 2006 che priva il P.M. totalmente
soccombente in primo grado del potere di proporre appello nel
giudizio abbreviato»;
che l'ablazione del potere di appello del pubblico ministero
integrerebbe una «sperequazione radicale tra le parti del processo»
che, ad avviso della Corte rimettente, «supera di gran lunga i limiti
della ragionevolezza»; infatti, solo formalmente essa sarebbe
compensata dall'analoga preclusione sancita per l'imputato e non
troverebbe neppure giustificazione nelle particolari esigenze di
celerita' del rito speciale, le quali «non possono assumere una
rilevanza talmente preponderante da giustificare l'eliminazione
generalizzata ed unilaterale dell'appellabilita' da parte del P.M. di
tutte le sentenze di proscioglimento»;
che, invero, tale situazione comporterebbe, per l'organo
dell'accusa, l'impossibilita' di adempiere, in una fase fondamentale
del processo, «alla funzione istituzionale dell'esercizio di un
potere a tutela degli interessi collettivi, alla quale e'
pacificamente riconosciuta rilevanza costituzionale»;
che la menomazione del potere di impugnazione della parte
pubblica, secondo la Corte rimettente, eccederebbe il limite di
tollerabilita' costituzionale «in quanto non sorretta da una ratio
adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale"
della menomazione stessa», cosi' violando gli artt. 3 e 111 Cost.;
che a tale questione risulta legato e connesso il profilo di
illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della medesima legge n. 46
del 2006, il quale, anche in relazione al giudizio abbreviato, impone
al giudice, in via transitoria, di dichiarare inammissibile l'appello
del pubblico ministero proposto, contro una sentenza di
proscioglimento pronunciata a seguito di tale rito, prima
dell'entrata in vigore della medesima legge.
Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa
Corte ha ad oggetto la preclusione - conseguente alla modifica
dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale ad opera
dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice
di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di
proscioglimento) - dell'appello delle sentenze di proscioglimento
pronunciate a seguito di giudizio abbreviato da parte del pubblico
ministero, e l'immediata applicabilita' di tale regime, in forza
dell'art. 10 della medesima legge, ai procedimenti in corso alla data
della sua entrata in vigore;
che, stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella
parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare
contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio
abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte
in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima
dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di
proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato e' dichiarato
inammissibile;
che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di
Napoli e alle Corti d'appello di Torino, di Brescia, di Bari e di
Venezia.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola