DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008 

Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in
materia  di  rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio
on. dott. Elio Vito.
(GU n.149 del 27-6-2008)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008  con  il  quale l'on. dott. Elio Vito e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 8 maggio 2008, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
i rapporti con il Parlamento;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:

  A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per i
rapporti  con  il  Parlamento  on.  dott.  Elio  Vito  e' delegato ad
esercitare le seguenti funzioni:
    a) provvedere  agli  adempimenti  riguardanti l'assegnazione e la
presentazione   alle  Camere  dei  disegni  di  legge  di  iniziativa
governativa,  verificando  che  il  loro  esame  si  armonizzi con la
programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del
Consiglio le difficolta' riscontrate;
    b) rappresentare   il   Governo  nelle  sedi  competenti  per  la
programmazione  dei  lavori  parlamentari,  proponendo  le  priorita'
governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;
    c) esercitare  la  facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo
comma,    della   Costituzione,   nonche'   quelle   di   opposizione
all'assegnazione  o  di  assegnazione  o  di  assenso sulla richiesta
parlamentare  di  trasferimento alla sede deliberante o redigente dei
disegni  e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri
competenti per materia;
    d) assicurare  l'espressione unitaria della posizione del Governo
nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di
mozioni e risoluzioni;
    e) autorizzare  la  presentazione da parte dei Ministri nel corso
dei  procedimenti  di  esame parlamentare di emendamenti del Governo,
ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio,
dopo  aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri
Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al
Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;
    f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli
emendamenti di iniziativa parlamentare;
    g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle
relazioni  tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi
dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468;
    h)  provvedere  agli  adempimenti  riguardanti la trasmissione di
relazioni  contenenti  l'analisi dell'impatto della regolamentazione,
sollecitate  dalle  Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
    i) provvedere   agli   adempimenti   riguardanti   la  tempestiva
predisposizione   da   parte   delle  amministrazioni  competenti  di
relazioni,  dati  e  informazioni richiesti dagli organi parlamentari
nel corso dei procedimenti legislativi;
    j) curare  il coordinamento della presenza dei rappresentanti del
Governo  competenti  nelle  sedi  parlamentari, compresi i lavori del
Comitato per la legislazione;
    k) curare  gli  adempimenti  riguardanti  gli  atti del sindacato
ispettivo  parlamentare,  istruendo  quelli rivolti al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di
eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;
    l)  curare  i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi
parlamentari,  anche  in  riferimento alle questioni istituzionali di
carattere  regolamentare  relative  al  ruolo ed alle prerogative del
Governo in Parlamento;
    m) fornire  al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;
    n) curare  i  rapporti  con  le  Camere  per  l'informazione e la
trasmissione  dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi,
assicurando  il  costante coordinamento con i Ministeri interessati e
con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;
    o) provvedere  agli  adempimenti riguardanti la trasmissione alle
Camere  degli  schemi  di  atti  normativi e delle proposte di nomina
governativa  di  competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre
al parere parlamentare;
    p) curare  le  relazioni  con  i  Ministri  per i rapporti con il
Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.
  Il  Ministro  esercita  altresi' le funzioni attribuitegli dal capo
III  del  Regolamento  interno  del Consiglio dei Ministri, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 13 giugno 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 12