PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 5/2008 

Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'appli-cazione
dell'articolo  3,  commi  da  90  a  95  e  comma  106,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244. (Legge finanziaria 2008).
(GU n.155 del 4-7-2008)
 
 Vigente al: 4-7-2008  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale

                              Alle  Amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo

                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale

                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale

                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del segretario generale

                              Alle agenzie

                              All'ARAN

                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)

                              Agli  enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/2001)

                              Agli   enti   di   ricerca  (tramite  i
                              Ministeri vigilanti)

                              Alle istituzioni universitarie (tramite
                              il  Ministero  dell'universita' e della
                              ricerca)

                              Alle  camere  di  commercio, industria,
                              agricoltura  e  artigianato (tramite il
                              Ministero dello sviluppo economico)

                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione

                                  e, per conoscenza

                              Alla   Conferenza   dei  rettori  delle
                              universita' italiane

                              All'Unioncamere

                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              regioni

                              All'ANCI

                              All'UPI

1. Premessa.
  Le  disposizioni  speciali  in materia di «stabilizzazione» dettate
dalla  legge  26 dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007)
derogando  al  principio  costituzionale  del  concorso pubblico come
modalita'  di  accesso  all'impiego  nelle pubbliche amministrazioni,
hanno   segnato  significativamente  la  normativa  sul  reclutamento
ordinario del personale nelle amministrazioni pubbliche.
  Alla  base  dell'intervento  vi  e',  come  noto,  la  volonta' del
legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi
come   effetto  dell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  per  esigenze
permanenti  legate  al  fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a
forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono
alla    base    dell'organizzazione   e   del   funzionamento   delle
amministrazioni.
  Il   parametro   di   riferimento  utilizzato  dalle  citate  leggi
finanziarie  per  individuare  le  situazioni di irregolarita' di cui
sopra  e' stato quello della durata triennale del contratto di lavoro
a  tempo  determinato,  non  sempre idoneo a differenziare situazioni
caratterizzate   concretamente   da   un  uso  improprio  del  lavoro
flessibile.    I   criteri   definiti   dalla   norma,   per   quanto
approssimativi,   hanno  conseguito  di  individuare  la  platea  dei
possibili destinatari della procedura prevista.
  E'   opportuno   segnalare   che  la  disciplina  in  argomento  ha
determinato   come   effetto  una  forte  aspettativa  in  capo  agli
interessati  nonche' un condizionamento sulle scelte gestionali degli
enti  che  spesso hanno elaborato il loro fabbisogno di personale per
rispondere alle pressioni interne, anche di origine sindacale, che ne
sono derivate.
  La  legge  24 dicembre  2007,  n.  244  (legge finanziaria 2008) ha
ampliato  il  numero  dei possibili destinatari della stabilizzazione
spostando  la  data  di  riferimento  per  il  calcolo  del requisito
temporale  per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(art.  3,  comma  90)  ed ha dato, inoltre, rilevanza ad un ulteriore
fenomeno  molto  diffuso di utilizzo improprio del lavoro flessibile,
ovvero  le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i
soggetti   in   possesso   dei  requisiti  prescritti  una  forma  di
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita (art. 3, comma
94,  lettera  b))  anche  attraverso l'inserimento degli stessi in un
piano   programmatico   di  progressiva  stabilizzazione  secondo  le
modalita' descritte nei paragrafi successivi.
  Lo  scopo  della  presente  circolare e' quello di fornire linee di
indirizzo   univoche  per  favorire  un'applicazione  uniforme  delle
disposizioni  speciali in materia di stabilizzazione, ma anche quello
di richiamare l'attenzione delle amministrazioni sui principi e sulle
regole  fondamentali  dell'azione  amministrativa  che  costituiscono
criteri  guida imprescindibili a cui i vertici degli enti devono fare
riferimento per una corretta gestione delle risorse pubbliche.
  Si  tratta  di  principi  e  regole  in  parte gia' tracciati dalla
Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione  del  30 aprile  2007,  n. 7 ed in parte frutto delle
interpretazioni elaborate in materia, nel corso dell'anno 2007, dalle
prime  pronunce  giurisprudenziali,  nonche'  dai pareri espressi dal
Dipartimento della funzione pubblica a fronte di fattispecie concrete
prospettate  dagli  enti.  I  vari  interventi  hanno  contribuito  a
definire    alcuni    tratti   distintivi   della   normativa   sulla
stabilizzazione   che   in  questo  contesto  si  ritiene  necessario
richiamare.
  Tenuto  conto,  infine,  che la normativa in argomento ha carattere
transitorio  ed  eccezionale,  si  ritiene  importante  anche fornire
indicazioni  sulla  necessita' di orientare le scelte occupazionali e
la  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  verso  la  disciplina
ordinaria del reclutamento e del regime assunzionale.
2. Reclutamento ordinario e procedure di stabilizzazione.
  Le  disposizioni in materia di stabilizzazione (art. 1, commi 519 e
558,  legge  n.  296/2006  e  art.  3,  comma  90, legge n. 244/2007)
definiscono   una  procedura  speciale  di  reclutamento  che  deroga
rispetto  alle  modalita'  ordinarie del concorso pubblico, in quanto
riservata  ad  una  platea di destinatari per i quali si e' scelto di
valorizzare  la  loro  esperienza  professionale  presso le pubbliche
amministrazioni.
  Tenuto  conto  del  principio costituzionale del prevalente accesso
attraverso concorso pubblico, cioe' senza riserve e limitazioni nella
partecipazione,  che  le amministrazioni devono garantire a fronte di
procedure  di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione
possono   essere   avviate   dalle   amministrazioni   purche'  nella
programmazione  triennale  del  fabbisogno  siano  previste  forme di
assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in
misura  non  inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A
tal fine la mobilita' di personale va computata in maniera neutra.
  Fermo  restando  quanto  sopra, la legge finanziaria per il 2008 ha
ampliato  l'impatto  delle  disposizioni sulla stabilizzazione ma nel
contesto  della  suddetta  legge  il legislatore si e' preoccupato in
piu'  occasioni  di  limitare  la portata temporale delle stesse ed a
ribadire il regime ordinario del reclutamento.
  Nel  contesto  dell'art.  3,  comma  90, della legge n. 244/2007 ad
esempio   si   sottolinea  che  l'accesso  ai  ruoli  della  pubblica
amministrazione,  quindi  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato, e'
comunque  subordinato  all'espletamento  di  procedure  selettive  di
natura concorsuale.
  Trattasi  di  un'enunciazione di principio che serve a ricordare il
carattere  speciale  delle  disposizioni di cui si sta trattando e ad
evidenziare che comunque la procedura selettiva di natura concorsuale
rimane    presupposto   fondamentale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato  anche  nel contesto di un percorso di stabilizzazione,
facendo  salva l'unica disposizione speciale che prevede l'assunzione
a  tempo  indeterminato  a domanda prevista dal comma 519 dell'art. 1
della legge n. 296/2006.
  Nello  stesso  art.  3,  comma  90,  della legge n. 244/2007 e' poi
espressa  una  chiara  volonta' di racchiudere in un ambito temporale
definito  la  parentesi  «stabilizzazione» come reclutamento speciale
nel  settore  pubblico.  La  possibilita' di ammettere a procedure di
stabilizzazione  il personale in possesso dei prescritti requisiti e'
circoscritta  agli  anni  2008  e  2009.  Per  un  approfondimento al
riguardo  si  rinvia  al  paragrafo sui criteri da seguire in sede di
programmazione triennale del fabbisogno.
  Anche la novella all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  operata  dall'art.  3,  comma  79, della legge n. 244/2007,
sancisce  il  principio  che  le pubbliche amministrazioni effettuano
assunzioni  esclusivamente  secondo il modello standard del contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato per ricondurre il settore
pubblico  verso il regime ordinario del reclutamento in armonia con i
principi generali che ne regolano il funzionamento e con le finalita'
dell'attivita'    amministrativa    preordinata    al   perseguimento
dell'interesse  pubblico  rispetto  al  quale  piu'  correttamente le
politiche   occupazionali   del  paese  vengono  affidate  a  settori
dell'amministrazione  che  elaborano interventi mirati al mercato del
lavoro privato o di politica economica in senso ampio.
  Nell'ambito  del  quadro descritto e' necessario dare anche risalto
al  maggior  rigore  con il quale il Governo, sin dalla prima stesura
del  disegno  di  legge  finanziaria  2008,  ha inteso dare risposta,
nell'anno  2008,  alle diffuse e sempre piu' pressanti aspettative di
stabilizzazione createsi all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Si  tratta  della  disposizione che, alla fine dell'iter legislativo,
troviamo  nell'art.  3,  comma 106,  della  legge  n.  244/2007,  che
prospetta   alle   amministrazioni,   nel   rispetto   del  principio
costituzionale  della  concorsualita',  bandi  speciali  di  concorso
pubblico  per  assunzioni  a  tempo indeterminato che danno rilevanza
all'esperienza   lavorativa   maturata   presso   le  amministrazioni
pubbliche  differenziandola  in  ragione della tipologia del rapporto
posto in essere.
  Per  i  titolari  di  contratto  di lavoro a tempo determinato, con
qualifica  non  dirigenziale,  che  raggiungono il triennio secondo i
criteri  indicati  dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, o
secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  3,  comma  90, della legge n.
244/2007, i predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non
superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.
  Nei  predetti  bandi,  introducendo  una valutazione per titoli, e'
altresi'  possibile riconoscere, in termini di punteggio, il servizio
prestato  presso  le  pubbliche  amministrazioni per almeno tre anni,
anche  non  continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre
2007,   in   virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa stipulati anteriormente a tale data.
  La  soluzione prospettata dal citato comma 106, pienamente coerente
con  il principio enunciato nel citato art. 3, comma 90, della stessa
legge,   e'   senz'altro   quella  da  privilegiare  da  parte  delle
amministrazioni,  in  quanto  contempera  la  volonta' del Governo di
valorizzare  l'esperienza  professionale  maturata  con  rapporti  di
lavoro  alle  dipendenze  della P.A. con i principi costituzionali in
materia di reclutamento.
  I  commi  90  e  94  dell'art.  3  della  stessa  legge,  frutto di
emendamenti   all'originario   disegno   di  legge  finanziaria  2008
presentato  dal  Governo,  sono espressione della pressione sociale e
politica   volta  ad  enfatizzare  con  soluzioni  non  tecniche,  in
particolare  per quanto riguarda il comma 94, l'aspetto occupazionale
del processo senza far riferimento alle procedure da adottare.
  Ricordando  che,  ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  «In  ogni  caso, la violazione di disposizioni
imperative  riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da
parte   delle  pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare  la
costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo indeterminato con le
medesime  pubbliche  amministrazioni»  la  norma di cui al richiamato
art.  3, comma 94, non consente, anche nel caso di assunzione a tempo
determinato  ai  sensi  dell'art.  1, commi 529 e 560, della legge n.
296/2006,  di  costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
assenza di un'esplicita previsione in tal senso.
  Si  ribadisce  che le amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
strategie  perseguite  e  dell'impronta  che intendono dare alle loro
politiche  gestionali,  potranno  adottare  il  percorso indicato dal
comma  106  dell'art.  3  della  legge  n.  244/2007, nell'ambito dei
principi   di   programmazione   previsti   dal   comma  94,  laddove
intenderanno  reclutare valorizzando il personale gia' utilizzato con
le  tipologie contrattuali ed i requisiti ivi previsti. La scelta del
comma  106  risponde  correttamente anche al principio costituzionale
dell'accesso dall'esterno.
3.  Le  amministrazioni destinatarie e la natura non vincolante della
disciplina.
  Sul  fronte  delle  amministrazioni  pubbliche  destinatarie  delle
disposizioni  sulla  stabilizzazione resta fermo quanto gia' indicato
con la Direttiva dello scrivente n. 7/2007.
  In  particolare  le  norme generali che si rinvengono nell'articolo
unico della legge n. 296/2006 sono quelle di cui al:
    comma  519,  destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli  articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e  successive  modificazioni, agli enti pubblici non economici,
agli  enti  di  ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    comma 558, a cui fanno riferimento autonomie regionali e locali.
  Le  restanti  amministrazioni  pubbliche  che si sono avvalse della
normativa  speciale  di  riferimento lo hanno fatto nell'ambito della
loro  autonomia  normativa ed organizzativa, nel rispetto dei vincoli
indicati  dalla  legge  dello  Stato.  Si richiama con l'occasione la
sentenza   della  Corte  costituzionale  n.  95  del  2  aprile  2008
relativamente all'ambito di applicazione del comma 560, art. 1, della
legge  n.  296/2006,  che  ha ribadito come la regolamentazione della
modalita'  d'accesso  al  lavoro  pubblico regionale e' riconducibile
alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli
enti  pubblici  regionali  e rientra nella competenza residuale delle
Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
  Il  contesto  delle amministrazioni destinatarie si modifica con il
quadro  delineato  dalla legge n. 244/2007. L'art. 3, comma 90, della
predetta  legge  conferma  il target delle amministrazioni, di cui ai
commi  519  e  558, ad eccezione degli enti di ricerca. Il successivo
comma 94,  rinvia  alle  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allargando,
percio',  il ventaglio non solo agli enti di ricerca ma anche a tutte
le  altre  amministrazioni  pubbliche  non citate espressamente dalla
legge finanziaria del 2007.
  Le  predette  amministrazioni  potranno  ricorrere  alla  procedura
speciale  di stabilizzazione - reclutamento finalizzato a valorizzare
l'esperienza  conseguita  con  contratti  a  tempo  determinato - nel
rispetto  dei  principi  richiamati  con  la  presente circolare, del
regime  assunzionale di riferimento per ciascun settore e dei vincoli
finanziari  in  materia di spesa del personale. In particolare rimane
fermo il principio delle disposizioni sulla stabilizzazione non hanno
in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in
capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.
  Come  chiaramente espresso con la sentenza Tar Veneto, sez. II, del
19 ottobre  2007,  n.  3342  «la  stabilizzazione  del  personale non
costituisce  affatto un obbligo per l'amministrazione» ed essendo una
facolta'  discrezionale  «correlativamente  non  esiste alcun diritto
dell'interessato   ad  ottenere  la  stabilizzazione,  ma  unicamente
un'aspettativa di mero fatto».
  Si  tratta, come piu' volte detto, di norme che dettano un percorso
per  un reclutamento speciale che le amministrazioni possono porre in
essere,  come  per  tutti  i reclutamenti, nei limiti delle dotazioni
organiche, in ragione del loro effettivo fabbisogno e compatibilmente
con   le  risorse  finanziarie  a  disposizione.  Le  modifiche  alle
dotazioni  organiche,  ad  invarianza  di spesa, sono ammesse solo se
funzionali  al reale fabbisogno e non per rispondere alle aspettative
dei lavoratori in possesso dei requisiti.
4.  Le  tipologie  di  contratto  individuate  e  la  maturazione del
requisito temporale.
  Il  contratto  a  termine a cui si' e' fatto ricorso per soddisfare
fabbisogni  permanenti  e  che ha costituito, secondo il legislatore,
forme  di  precariato  e'  quello  a  tempo determinato. Si tratta in
sostanza   del   contratto   disciplinato   dal  decreto  legislativo
5 settembre   2001,   n.   368,   caratterizzato   dal  carattere  di
subordinazione che nel protrarsi per un periodo temporale almeno pari
al  triennio,  rappresenta, ad avviso del legislatore, espressione di
un  utilizzo  che  va  oltre  le  esigenze temporanee rinvenibili nel
settore pubblico.
  In particolare, ai sensi dei commi 519 e 558, l'art. 1, della legge
finanziaria  2007,  il  triennio  utile  puo'  essere maturato con le
seguenti modalita':
    a) essere  in  servizio  al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo
determinato gia' maturato nel quinquennio precedente;
    b) essere  in  servizio  al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo
determinato  da  maturare,  in  virtu'  di  un contratto in essere al
29 settembre  2006,  tenendo  conto anche del servizio svolto a tempo
determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;
    c) tre  anni  di  tempo determinato gia' maturati nel quinquennio
precedente al 1° gennaio 2007.
  Rispetto alla situazione sopra illustrata l'art. 3, comma 90, della
legge  finanziaria  2008  prevede  che  il  requisito temporale possa
essere  maturato anche essendo in servizio al 1° gennaio 2008 con tre
anni di tempo determinato da maturare, nel quinquennio precedente, in
virtu' di un contratto in essere al 28 settembre 2007.
  Su  questo punto il requisito dell'essere in servizio al 1° gennaio
2008  scaturisce  dalla  lettura  dell'art.  3, comma 94, lettera a),
della legge n. 244/2007.
  A   tal   proposito   si  ritiene  necessario  chiarire  che  anche
quest'ultima  ipotesi  contenuta nella legge finanziaria per il 2008,
come  specificato  piu'  volte  per  il  punto b)  relativamente alle
fattispecie  previste  dalla legge finanziaria n. 296/2006, va intesa
inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale
del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto
di  lavoro  o  nella  proroga  dello  stesso  intervenuti  prima  del
28 settembre  2007.  Non possono essere, quindi, considerati utili ai
fini  della  maturazione del requisito periodi di proroga o contratti
intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.
  In  termini  di  maturazione del requisito e' utile evidenziare che
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  non  puo' avvenire prima della
maturazione  dell'intero  triennio,  anche  laddove  siano gia' state
svolte  e  superate  le procedure selettive previste. L'art. 3, comma
91,  della  legge n. 244/2007, inoltre, prevede che il limite massimo
del  quinquennio, previsto dal comma 519, dell'art. 1, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  al fine della possibilita' di accesso alle
forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio
generale.  Ne  deriva che il calcolo a ritroso, ai fini del conteggio
del  triennio  utile, deve per tutte le suddette ipotesi tenere conto
dei cinque anni precedenti e non oltre.
  Il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni speciali
di  cui  ai  commi  n.  519  e  558  dell'articolo  unico della legge
finanziaria  2007  e' quello ampiamente illustrato dalla Direttiva n.
7/2007.
  Accanto  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  si  inserisce  una
disciplina nuova di procedura di «stabilizzazione» che, in assenza di
indicazioni  diverse,  va interpretata e quindi attuata con modalita'
compatibili  con  il  dettato costituzionale a favore dei titolari di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare
l'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008 prevede piani per la
progressiva stabilizzazione anche del personale non dirigenziale gia'
utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
in  essere,  e  quindi in servizio, alla data del 1° gennaio 2008. Il
requisito  temporale previsto consiste in un'attivita' lavorativa per
almeno  tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al  28 settembre 2007. Si ritiene che il periodo utile per il calcolo
del  triennio  possa riferirsi al quinquennio anteriore al 1° gennaio
2008.  Un  ulteriore elemento necessario e' che il servizio sia stato
prestato presso la stessa amministrazione.
  La  fattispecie  individuata dal legislatore richiama genericamente
una  tipologia di lavoro di tipo autonomo ma sottintende chiaramente,
nel  rinviare  ad  un  triennio  di attivita' lavorativa, un utilizzo
improprio  dello  stesso  con  una forte accentuazione degli elementi
tipici   della   subordinazione.   Non  sono  riconducibili  pertanto
all'ipotesi  considerata  le  forme di lavoro autonomo caratterizzate
dall'assenza  di  un  significativo  coordinamento  e di una concreta
continuita' della prestazione lavorativa.
  Nel  contesto  e'  necessario  evidenziare che la nuova fattispecie
individuata  dalla  lettera b)  del  comma 94  citato non puo' essere
considerata, sia in termini di rilevanza della prestazione lavorativa
sia  di  conseguente procedura di stabilizzazione da porre in essere,
alla  stessa  stregua di quelle previste dai commi 519 e 558, art. 1,
legge finanziaria 2007 e comma 90, art. 3, legge finanziaria 2008 nei
quali sono indicati i requisiti e presupposti diversi.
  La   diversa  rilevanza  che  il  legislatore  ha  dato  al  lavoro
«precario»  di  tipo subordinato ed al lavoro di tipo parasubordinato
emerge tanto nella legge n. 296/2006 quanto nella legge n. 244/2007.
  Con  la  legge finanziaria del 2007, come abbiamo illustrato sopra,
il  legislatore ha elaborato un percorso di reclutamento speciale per
il   tempo   determinato  con  esplicita  indicazione  dei  requisiti
necessari.   Per  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  ha
previsto  invece  solo una riserva di posti nei concorsi pubblici per
l'assunzione a tempo determinato (art. 1, commi 529 e 560 della legge
n. 296/2006).
  La  legge  finanziaria 2008 poi, confermando quanto sopra, avvalora
il  diverso apprezzamento per le due tipologie contrattuali anche nel
contesto  dall'art.  3,  comma  106, della legge n. 244/2007 laddove,
come  gia' detto, prevede per il tempo determinato la possibilita' di
una  riserva  di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo
indeterminato e per le co.co.co., per valorizzare detta esperienza ai
fini    dell'assunzione    a   tempo   indeterminato,   soltanto   il
riconoscimento  del servizio prestato in termini di punteggio in sede
di  valutazione  di  titoli.  A  tale  scopo  e'  possibile computare
l'esperienza  dei  tre  anni  le  modalita'  indicate  sopra  per  il
comma 519,  art.  1, legge n. 296/2006 e commi 90 e 94, art. 3, legge
n. 244/2007.
  Non si rilevano elementi interpretativi che possano giustificare la
cumulabilita',  ai fini della maturazione del requisito temporale, di
esperienze  lavorative  maturate  con tipologie contrattuali diverse.
Anzi  la  diversa  rilevanza  data  dal legislatore ai vari contratti
esclude la predetta cumulabilita' in quanto si tratterebbe di sommare
elementi temporali qualitativamente non omogenei.
  L'individuazione di altre tipologie di lavoro diverse eventualmente
da  contemplare  ai fini della disciplina in argomento e' rimessa, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  96,  della legge n. 244/2007 ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la cui adozione, ai
sensi  dell'art.  25-bis  del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, e' stata
prorogata  al  30 giugno  2008. In detta sede saranno definiti, oltre
che  gli aspetti gia' individuati dall'art. 1, comma 418, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, anche i requisiti e le modalita' di avvio
delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione.
5. Le categorie escluse.
  Le  tipologie  di  lavoro considerate dal legislatore ai fini della
stabilizzazione  consentono  anche  di  individuare  le  categorie di
lavoratori   a   cui  puo'  applicarsi  la  relativa  disciplina.  In
particolare  il rapporto di lavoro a tempo determinato, riconducibile
alla  normativa  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,  esclude  l'applicabilita'  della stabilizzazione, salvo diversa
esplicita  previsione  del  legislatore,  alla  sfera  di  dipendenti
rimasti  in  regime  di  diritto  pubblico,  ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 165/2001.
  A questa parte della pubblica amministrazione, rimasta assoggettata
ai  rispettivi  ordinamenti,  infatti,  non  e' applicabile il regime
normativo  previsto  per  il  settore  privato  e  quindi  neppure il
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
  Occorre  sottolineare  che  il  carattere  speciale  della predella
normativa  non  consente un'interpretazione estensiva della stessa ed
anzi,  dati  i  riflessi  che  determina  sui  principi  generali che
regolano   l'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche,  e'
auspicabile  contenerne  la  portata attraverso un'interpretazione il
piu'   possibile   rigorosa.   Non  sono,  pertanto,  applicabili  le
disposizioni in parola a rapporti di lavoro di diritto pubblico anche
se  a  tempo  determinato  in  quanto  questi  ultimi trovano la loro
disciplina  in  disposizioni speciali inserite il piu' delle volte in
un  sistema  complesso  di  reclutamento  ordinario  strutturato  per
rispondere   ad   esigenze   organizzative,   di  tipo  gestionale  e
funzionale,  nonche' a percorsi razionali di sviluppo di carriera. Si
richiamano  al  riguardo  le  speciali  disposizioni  di riserva e di
reclutamento  previste  per  il  personale  facente parte delle Forze
armate.
  Nell'ambito   delle  eccezioni  previste  dal  legislatore  per  il
personale  in  regime  di diritto pubblico si ricordano, tuttavia, le
disposizioni  sulla stabilizzazione contenute nell'art. 1, comma 519,
della  legge  n. 296/2006 che riguardano il personale di cui all'art.
23,  comma l,  del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, e il
personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco.
Trattasi  di  norme  speciali  non  suscettibili  di  interpretazione
estensiva  rispetto  alle quali la natura non vincolante sottesa alla
ratio della stabilizzazione trova uno spessore maggiore atteso che il
rigido  regime  di  diritto  pubblico  rende  ancora piu' prioritaria
l'esigenza   di   scelte   gestionali  finalizzate  al  perseguimento
dell'interesse  pubblico escludendo ancor piu' la configurabilita' di
un  diritto  soggettivo  alla  stabilizzazione da parte dei possibili
destinatari.
  Come  ripetutamente  precisato  tanto  nella legge finanziaria 2007
quanto  in  quella  del  2008,  non  si applica la stabilizzazione al
personale dirigenziale. Le tipologie contrattuali a tempo determinato
previste  per dette categorie sono contenute in disposizioni speciali
in cui prevale l'esigenza di una scelta fondata sull'intuitu personae
ed accompagnata spesso dalla previsione di un contingente limitato di
posti.  Non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo
improprio  del tempo determinato in quanto i rapporti si svolgono nel
rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative
in capo agli interessati.
  Prima  di  continuare  l'elencazione  delle categorie di lavoratori
esclusi  dalle  disposizioni  in  argomento  e'  opportuno richiamare
l'art.  36  novellato  del  decreto  legislativo  n. 165/2001 che nel
dettare  una disciplina restrittiva sul tempo determinato ha previsto
alcune  deroghe  significative  connesse proprio con la necessita' di
garantire  il  ricorso  ad  un uso corretto del lavoro flessibile per
assolvere  ad  esigenze  organizzative  reali ed a bisogni temporanei
delle  amministrazioni.  Le  deroghe contemplate si configurano conte
ipotesi  rispetto  alle  quali  e'  escluso  il  prodursi di forme di
precariato  e  definiscono, pertanto, altrettante fattispecie escluse
dalla normativa sulla stabilizzazione.
  Rinviando  per  una  piu'  specifica trattazione alla circolare del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  del  19 marzo  2008,  n. 3, si ricorda che le norme
sulla  stabilizzazione  non si applicano ai contratti a termine sorti
per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art.
14,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 165/2001, per gli uffici
posti  alle  dirette  dipendenze  del  sindaco,  del presidente della
provincia,  della  giunta  o  degli  assessori (articolo 90 del testo
unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la
preposizione  ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni  pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le
finalita'  di  cui  all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In
questo ambito e per la ratio sopra illustrata sono da escludere dalla
stabilizzazione  anche  i  contratti  sorti per esigenze stagionali o
quelli previsti dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
  Sempre  in  una  logica  di lettura complementare delle norme sulla
stabilizzazione con l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed
in   particolare  del  suo  comma 11,  sono  esclusi  dalla  predetta
procedura  i  contratti di lavoro subordinato sorti nell'ambito delle
attivita'  e  dei finanziamenti ivi previsti. Si tratta di ipotesi in
cui  l'utilizzo  di  lavoro  flessibile corrisponde ad una necessita'
oggettiva  legata  alla  temporaneita' sia del finanziamento, sia dei
progetti  o dell'intervento programmato, temporaneita' che esclude la
possibilita' di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
non rispondendo ad esigenze rientranti nel fabbisogno ordinario delle
amministrazioni  contemplate. In questo caso non si generano forme di
precariato o aspettative di assunzioni a tempo indeterminato.
  Inoltre  sembra  coerentemente  logico  asserire che in nessun caso
possano  essere  ammesse  le stabilizzazioni di personale proveniente
dalla  gestione  di  appalti o di processi di esternalizzazione della
pubblica amministrazione. Gli eventuali processi di internalizzazione
devono   essere   ordinati  nel  rigoroso  rispetto  delle  procedure
concorsuali  e  prima  ancora della normativa in materia di dotazioni
organiche.  In nessun caso si puo' prescindere dal rapporto di lavoro
diretto tra pubblica amministrazione e soggetto interessato.
  Per  quanto  riguarda  poi  l'art.  3, comma 94, lettera b), ultima
parte,  si  richiama  la  previsione  circa  l'inapplicabilita' della
fattispecie  alle  forme  di collaborazione coordinata e continuativa
riferite  agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici
presso  le  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' al personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento  e di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.
Ala luce della disposizione sopra richiamata e' da ritenersi superato
l'indirizzo  espresso  con la direttiva n. 7/2007 in riferimento agli
assegnisti di ricerca.
6. Tratti distintivi della stabilizzazione.
  Il  concetto  di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non
va  in nessun caso inteso come intervento volto alla «trasformazione»
a  tempo  indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato in
quanto  cio'  risulta  incompatibile  con le disposizioni previste in
materia  di  costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Il principio inderogabile e' sancito, come
gia'  detto,  dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  L'elemento  che  e'  opportuno  sottolineare  e'  che la durata del
precedente contratto a tempo determinato e' da considerare utile solo
come  requisito  di accesso alla procedura speciale e riservata della
«stabilizzazione».  Ne deriva che l'assunzione a tempo indeterminato,
quale  momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per
tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella
fascia  retributiva  iniziale  secondo  le  disposizioni  del CCNL di
comparto,  od e' priva di continuita' rispetto al precedente rapporto
con  la  conseguenza che il periodo non di ruolo non e' utile neppure
ai fini dell'anzianita' di servizio.
  L'autonomia  del  nuovo  rapporto  determina  la  necessita'  dello
svolgimento  del periodo di prova ed esclude che possa verificarsi la
fattispecie  della  «reformatio in peius» del trattamento retributivo
del  neo  assunto,  rinvenibile solo nei casi di passaggi di carriera
presso la stessa o altra amministrazione.
  E'   necessario   richiamare,   altresi',  l'art.  53  del  decreto
legislativo n. 165/2001, quale disposizione di carattere generale che
vieta  il  cumulo  di  impieghi per ciascun dipendente da parte delle
amministrazioni  pubbliche.  L'assunzione  a  tempo indeterminato, in
esito   alle   procedure   di   stabilizzazione,   presuppone  quindi
l'estinzione  dell'eventuale  precedente  rapporto a temine esistente
con  altra  o  con  la medesima amministrazione mediante dimissioni o
risoluzione  consensuale.  La  risoluzione  del  predetto rapporto di
lavoro  determina  la  necessita'  di  definire  tutte  le situazioni
pendenti.  Ne  deriva,  a  titolo di esempio, che le ferie non godute
devono  essere  retribuite  e  che  deve,  altresi',  procedersi alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto.
7.   La   programmazione  triennale  del  fabbisogno  e  i  piani  di
progressiva stabilizzazione.
  Come  recita  l'art.  39,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
programmazione  triennale  del fabbisogno e' predisposta dagli organi
di  vertice  delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare le
esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie.
  Un  esame  della  definizione  sintetica  fornita dalla norma rende
evidente  la  complessita' dell'elaborazione del documento. Si tratta
per  ogni ente di trovare un punto di equilibrio tra le risorse umane
disponibili  e  quelle  effettivamente  necessarie  per  il  migliore
funzionamento   dei  servizi,  tenuto  conto  che  c'e'  un  elemento
fortemente   condizionante   dato  dalla  limitatezza  delle  risorse
finanziarie  disponibili.  Le  scelte  di  reclutamento devono essere
orientate  a  garantire  la funzionalita' e l'efficienza dei servizi,
nel  rispetto  dei principi di economicita', devono rimanere estranee
alle  valutazioni  operate  eventuali  aspettative di soggetti terzi,
nonche' eventuali pressioni sociali sulle politiche del personale.
  Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va
correttamente  calato nel contesto della programmazione triennale del
fabbisogno  tenendo  anche  conto  della  necessita'  di garantire un
adeguato  accesso  dall'esterno,  in  misura non inferiore al 50% dei
posti  da  coprite,  di  portare  a  termine  eventuali  processi  di
mobilita',  di  garantire  le  priorita'  fissate dal legislatore, ad
esempio  in  tema  di  trasformazione  di rapporti di lavoro da tempo
parziale  a tempo pieno (art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007),
nonche'  di rispettare altri vincoli quali la quota di riserva per le
categorie protette prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  Tenuto  conto  che  l'attuazione  delle disposizioni speciali sulla
stabilizzazione    si    concludono   con   un'assunzione   a   tempo
indeterminato,  l'avvio  di  ogni  procedura  deve  tener  conto  del
relativo  regime  assunzionale  e  quindi delle risorse finanziarie a
disposizione.
  Fermo  restando  quanto  sopra  e'  il  caso  di evidenziare che la
normativa  speciale  di  riferimento ha una durata temporale limitata
che  e'  quella  indicata  dall'art.  3,  comma 90,  della  legge  n.
244/2007.
  La normativa sulla stabilizzazione puo' essere applicata negli anni
2008 e 2009.
  Ne  deriva  che  la  programmazione  triennale  del fabbisogno, nel
rispetto delle disponibilita' di organico dell'ente relative all'anno
2008  e  2009, potra' essere elaborata quest'anno e l'anno successivo
tenendo  conto  anche  di  questa modalita' di reclutamento speciale,
mentre  a  decorrere  dal  2010 gli interventi programmabili dovranno
fondarsi  esclusivamente  sulla disciplina ordinaria di reclutamento,
fatte  salve  le  determinazioni  assunte  negli  anni  2008  e  2009
riguardanti  il  personale  stabilizzabile che ha maturato o che deve
maturare il triennio previsto anche oltre il 2009.
  Nella  programmazione  triennale  del  fabbisogno elaborata per gli
anni  2008  e  2009  non  si  potra'  prevedere un'assunzione a tempo
indeterminato   mediante   procedure   di   stabilizzazione  per  una
disponibilita'  di  posto  che  verra'  a crearsi nell'anno 2010, per
evitare  di  dare alla disciplina una vigenza ultra attiva rispetto a
quella fissata dal legislatore.
  Il  disposto  di  cui  all'art. 94, art. 3, della legge finanziaria
2008   prevede   che   le   amministrazioni   debbano   adottare   la
programmazione  triennale  dei  fabbisogni  per gli anni 2008, 2009 e
2010  entro  il  30 aprile  2008.  Il  termine  non  ha  un carattere
perentorio,  tuttavia  si  richiama  l'attenzione sulla necessita' di
operare  una  tempestiva programmazione delle scelte assunzionali per
consentire  una  piu'  razionale,  corretta ed oculata gestione delle
risorse a disposizione.
  Una  volta  definita  la programmazione triennale del fabbisogno ed
individuate   le  professionalita'  da  reclutare  con  la  procedura
speciale della stabilizzazione, si provvede a predisporre, sentite le
organizzazioni  sindacali,  piani  per la progressiva stabilizzazione
tenuto  conto  dei  differenti  tempi  di  maturazione  dei requisiti
temporali.
  In particolare il riferimento contenuto nel comma 94 in parola alle
intese  stipulate,  ai  sensi dei commi 558 e 560, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data del 1° gennaio 2008,
va  interpretato  nel  senso  di  dare  priorita'  alle scelte che le
amministrazioni  interessate  hanno concordato nelle predette intese,
sempre  rispetto  al  personale  di cui ai commi 558 e 560, purche' i
relativi   contenuti  siano  legittimi  e  coerenti  con  i  principi
richiamanti nella presente circolare.
  In  conclusione occorre considerare le procedure presenti nelle due
leggi  finanziarie tenendo conto delle priorita' temporali, dei posti
individuati e della specificita' delle disposizioni.
  Pertanto,  in attuazione della legge finanziaria 2007, il principio
che   le   amministrazioni   dovranno  seguire  nella  programmazione
triennale  del  fabbisogno e' quello di dare priorita' ai posti ed al
personale a tempo determinato, in possesso dei requisiti ivi previsti
nelle  precedenti  lettere a), b)  e c) come indicati nel paragrafo 4
della  presente  circolare, assunto a seguito di pubblica selezione o
in applicazione di legge ovvero in caso di assunzione senza selezione
pubblica,  fermo restando i predetti requisiti, previo svolgimento di
apposita selezione.
  In  attuazione  della  legge  finanziaria  2008  le amministrazioni
potranno,  fermi  restando  l'attuazione e la conclusione prioritaria
delle  procedure  di  stabilizzazione  di cui alla legge n. 296/2006,
prevedere nella loro programmazione triennale del fabbisogno anche le
assunzioni a tempo indeterminato scaturenti dalle disposizioni di cui
ai  commi  90  e  106,  art.  3,  della legge n. 244/2007, ovvero dei
dipendenti  assunti  a  tempo  determinato, in servizio al 1° gennaio
2008,  con  contratto  stipulato  o  prorogato prima del 28 settembre
2007, che conduca ad un rapporto di servizio per un periodo di almeno
tre anni, anche non continuativi, tenendo conto del servizio prestato
a  tempo  determinato  anche  nel quinquennio anteriore al 1° gennaio
2008, previa procedura selettiva.
  Per   quanto   riguarda  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 523,  della legge n. 296/2006 resta fermo il vincolo, da tenere
in  considerazione in sede di programmazione triennale del fabbisogno
unitamente  ai  criteri  sopra  illustrati,  che  le  stabilizzazioni
possono  essere  realizzate nel limite di un contingente di personale
non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
40  per  cento  di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente.
  Per  le  restanti  amministrazioni vige il principio costituzionale
dell'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei
posti da coprire.
  Per  quanto riguarda poi la disciplina di cui all'art. 3, comma 94,
lettera b),  della  legge  n.  244/2007,  come detto, non puo' essere
attribuito   il   significato   di   un'equiparazione  dell'attivita'
lavorativa  di  tre  anni  di co.co.co. a quella di tre anni di tempo
determinato,  in  quanto  cio'  non  sarebbe  coerente  con l'assetto
normativo  illustrato.  Ne  deriva  che  la  norma  non  puo'  essere
interpretata  nel  senso di consentire ai possessori dei requisiti di
partecipare  ad  una proceduta selettiva riservata per l'assunzione a
tempo  indeterminato  secondo  le  modalita' previste dai commi 519 e
558,   dell'art.   1,  della  legge  n.  296/2006.  Pur  riconoscendo
l'ambiguita'   dell'espressione   utilizzata  dal  legislatore  e  la
difficolta'  interpretativa  che  ne  deriva, si ritiene che l'inciso
«fermo  restando  quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296», contenuto nel comma 94, lettera b),
configura   un   percorso   per   gli  interessati  che  passa  dalla
partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato, secondo le
modalita'  prescritte  nei commi richiamati, ad un'assunzione a tempo
determinato  in  deroga  al  nuovo art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001.
  L'assunzione  a  tempo  indeterminato  degli  stessi  puo' avvenire
soltanto  con  le  modalita'  indicate  dall'art. 3, comma 106, della
legge n. 244/2007.
8.  La  proroga  dei  contratti  nelle  more  del completamento delle
procedure.
  Come   si   evince   dal   paragrafo precedente   le  procedure  di
stabilizzazione  o  comunque  i  presupposti  concreti  per procedere
all'assunzione   a   tempo  indeterminato  devono  essere  ricompresi
nell'ambito  della  programmazione  triennale dei fabbisogni, tenendo
conto  della disponibilita' di posto nella dotazione organica e delle
risorse  finanziarie  certe  da  destinare alle predette assunzioni a
tempo indeterminato.
  Nelle  more  del  completamento del percorso di stabilizzazione, in
attesa   di   procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  le
amministrazioni  possono continuare ad avvalersi del personale per il
quale hanno gia' deliberato la relativa stabilizzazione e che ha gia'
maturato il requisito del triennio, in virtu' della previsione di cui
all'art.  3,  comma 92,  della  legge  n.  244/2007.  Trattasi di una
proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga anche al
regime  restrittivo  previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001  applicabile  alle fattispecie di cui al precedente comma 90
dello stesso art. 3 citato.
  La  predetta  proroga grava sulle disponibilita' previste dall'art.
l,  comma 187, della legge n. 266/2005 nel testo modificato da ultimo
con l'art. 3, comma 80, della legge n. 244/2007.
  La  proroga si applica nei confronti del personale che a seguito di
procedure   di   valutazione   viene  individuato  come  destinatario
dell'assunzione.  In  nessun caso la proroga puo' di fatto realizzare
un'assunzione   a   tempo  indeterminato  al  di  fuori  delle  reali
possibilita'  assunzionali individuate nella programmazione triennale
sulla base delle norme vigenti.
  Riguardo  alla  possibilita' di proroga del contratto di co.co.co.,
anche  nelle  more della conclusione del percorso di stabilizzazione,
e'  il  caso  di  precisare che, secondo quanto previsto dall'art. 7,
commi 6   e   seguenti,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  la
prestazione  oggetto  del  contratto  e'  strettamente correlata agli
obiettivi   ed   ai   progetti   specifici  determinati  in  sede  di
conferimento  dell'incarico.  Ne  deriva  che la durata del contratto
diventa  un elemento strettamente dipendente dall'incarico affidato e
non  si concilia con l'istituto della proroga, salva la necessita' di
proseguire il contratto per il completamento dell'incarico medesimo o
per la realizzazione del progetto assegnati.
  Non   e'  contemplata,  invece,  la  possibilita'  di  proroga  dei
co.co.co. neppure in relazione al percorso di stabilizzazione.
  In  virtu' del disposto di cui all'art. 3, comma 95, della legge n.
244/2007,  sono  invece  prorogabili,  per  le finalita' indicate dal
comma 94,  nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti
dalla  legislazione vigente, i rapporti di lavoro a tempo determinato
sorti  sulla  base  delle  procedure  selettive previste dall'art. 1,
commi 529  e  560,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, anche in
deroga   a   quanto  previsto  dal  novellato  art.  36  del  decreto
legislativo n. 165/2001.
  Si  invitano  le  amministrazioni  ad una attenta valutazione delle
scelte  da  operare  in  sede di predisposizione della programmazione
triennale del fabbisogno.
  In  particolare si richiama l'attenzione sulle responsabilita' e le
sanzioni  previste per la violazione delle disposizioni in materia di
reclutamento ed assunzioni.
  Cio'  considerato  si richiamano gli organi di controllo interno, i
servizi  ispettivi  e  ispettorati deputati al controllo a verificare
periodicamente   e  comunque  nell'ambito  delle  proprie  competenze
l'applicazione  dei  principi  e delle disposizioni richiamate con la
presente circolare.
    Roma, 18 aprile 2008
                                         Il Ministro per le riforme
                                      e le innovazioni nella pubblica
                                             amministrazione
                                                 Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 131