N. 259 ORDINANZA 7 - 10 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  - Personale arruolato su galleggianti privi di sistemi di
  autopropulsione  e  non addetti al servizio dei porti, delle rade e
  del   pilotaggio   -  Applicazione  del  regime  previdenziale  dei
  lavoratori   marittimi  -  Esclusione  -  Lamentata  ingiustificata
  differenziazione del regime previdenziale per i marittimi impiegati
  a  bordo  e  per  l'armatore  sulla  base  della presenza o meno di
  sistemi  di  autopropulsione nonche' delle modalita' di impiego del
  galleggiante  - Denunciata insufficienza della tutela previdenziale
  -  Carente  motivazione  sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta
  infondatezza   della   questione,  nonche'  omessa  verifica  della
  possibilita'  di un'interpretazione idonea a superare i prospettati
  dubbi di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 26 luglio 1984, n. 413, artt. 4, lettera b), e 5, lettera e).
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.30 del 16-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera
b),   e   5,   lettera   e),  della  legge  26  luglio  1984,  n. 413
(Riordinamento  pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal
Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la Fratelli
Cosulich  s.p.a.  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale
(INPS),  con  ordinanza  del  1°  marzo  2007  iscritta al n. 570 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto   l'atto   di   costituzione  dell'INPS  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore
Francesco Amirante;
   Uditi  l'avvocato  Antonino  Sgroi  per  l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio in cui dalla societa'
ricorrente   era   stato   contestato   l'inquadramento   assegnatole
dall'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS), per averla
esclusa dal novero delle imprese armatoriali, il Tribunale di Pescara
ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e
5,  lettera  e),  della  legge  26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano
il  regime  previdenziale  per  i  lavoratori  marittimi  soltanto al
personale  assunto  con  contratto  di  arruolamento ed impiegato sui
galleggianti  iscritti  nei  registri  delle navi minori e addetti al
servizio  dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la
stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri;
     che  il  remittente  chiarisce come il galleggiante armato dalla
ricorrente,  iscritto  nel registro delle navi minori e galleggianti,
sia  di  stazza  superiore  alle  71.000  tonnellate, non possieda un
autonomo  propulsore,  non  sia addetto al servizio dei porti e delle
rade, bensi' utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, attivita'
accessoria  rispetto  al  trasporto  del  greggio,  e  come  vi siano
imbarcati  marinai  in  possesso di specifici titoli professionali, i
quali  svolgono le attivita' tipiche dei marittimi (in quanto esposti
ai  rischi  presenti  sulle  navi  maggiori), qualificate ancora piu'
usuranti rispetto a quelle del personale in servizio sui galleggianti
autopropulsi addetti ai porti ed alle rade;
     che,  osserva il giudice a quo, il legislatore, con la censurata
normativa,  nell'individuare  la  nave ed i mezzi a questa equiparati
richiede  espressamente  che  il  galleggiante sia autopropulso e sia
destinato  ad un servizio predeterminato, escludendo, di conseguenza,
l'applicabilita'  del  regime  speciale  previsto  per  i  lavoratori
marittimi  nei  casi  in  cui  non  ricorrano  le  caratteristiche in
questione;
     che  la  differenziazione  del  sistema previdenziale in ragione
della  presenza  o  meno di sistemi di autopropulsione, nonche' delle
modalita'  di  utilizzazione  del  galleggiante,  sembra al Tribunale
irragionevole    (in    rapporto    alla   parificazione,   ai   fini
dell'assicurazione  per  gli  infortuni,  demandata  all'Istituto  di
previdenza   per   il  settore  marittimo -  IPSEMA -  del  personale
imbarcato  su navi e galleggianti, senza distinzione alcuna) e lesiva
degli  artt.  3  e  38 Cost., in quanto la disparita' di trattamento,
dalla quale discende il diverso regime previdenziale per il marittimo
e  per  l'armatore, non sarebbe giustificata alla luce della medesima
natura del rapporto lavorativo;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo,  anche  in  una  memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza,  la declaratoria d'inammissibilita' della questione per
insufficiente  motivazione sulla rilevanza (consistente nella mancata
esposizione  delle  ragioni  per  cui la decisione del giudizio a quo
dipenderebbe  dall'accoglimento della questione) nonche' per mancanza
di   una   soluzione  costituzionalmente  obbligata,  e  concludendo,
comunque,  nel  merito,  per  la  non  fondatezza,  vertendosi in una
disciplina speciale giustificata da motivi ragionevoli;
     che nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituito l'INPS,
concludendo  per la declaratoria d'inammissibilita' o comunque di non
fondatezza  della questione, specificando come la societa' ricorrente
avesse  richiesto  la  condanna dell'INPS ad effettuare la variazione
del  proprio inquadramento, ritenendo quello armatoriale meno gravoso
economicamente,  anche  in  quanto  avrebbe permesso di reperire piu'
agevolmente marittimi abilitati da imbarcarsi sul galleggiante, senza
incorrere  nel  mutamento  di  gestione  previdenziale,  e rilevando,
altresi',  il  difetto  di  motivazione circa la rilevanza del regime
previdenziale  dei  lavoratori in una controversia sulla legittimita'
di  un  provvedimento amministrativo di variazione dell'inquadramento
di un datore di lavoro.
   Considerato  che il Tribunale di Pescara dubita della legittimita'
costituzionale  degli  artt.  4,  lettera  b), e 5, lettera e), della
legge   26  luglio  1984,  n. 413  (Riordinamento  pensionistico  dei
lavoratori  marittimi), nella parte in cui dette norme, riservando il
regime  previdenziale dei lavoratori marittimi al personale arruolato
sui  galleggianti  iscritti  nei  registri  delle  navi  minori e dei
galleggianti  addetti  al  servizio  dei  porti,  delle  rade  e  del
pilotaggio,  qualunque  ne  sia  la  stazza, purche' abbiano mezzi di
propulsione  propri  (e, cosi', escludendo coloro che siano imbarcati
su  mezzi  privi  di  dette  caratteristiche),  risulterebbero lesive
dell'art.  3 Cost. - per la differenziazione del regime previdenziale
per  il marittimo impiegato a bordo di galleggianti e per l'armatore,
legata  alla  presenza  o  meno di sistemi di autopropulsione nonche'
alle  modalita' di utilizzazione del galleggiante, non giustificabile
alla luce della medesima natura del rapporto lavorativo - e dell'art.
38 Cost., per l'asserita insufficienza della tutela previdenziale;
     che  la questione e' manifestamente inammissibile per molteplici
ragioni;
     che  l'ordinanza,  emessa  in  un  giudizio vertente tra impresa
datrice  di  lavoro e istituto previdenziale nel quale si controverte
in  ordine  all'inquadramento della prima ai sensi dell'art. 49 della
legge  9  marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della    previdenza    sociale    e   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro),  non espone le
ragioni   secondo   le   quali   dall'esito   di   tale  controversia
dipenderebbero  la  natura e l'entita' delle prestazioni spettanti ai
lavoratori assicurati;
     che  tali lacune argomentative si riflettono negativamente anche
sulla  congruita'  e  sufficienza della motivazione inerente alla non
manifesta  infondatezza  della questione, tanto piu' che il giudice a
quo (analogamente a quanto verificatosi nel giudizio deciso da questa
Corte  con  ordinanza  n. 270  del  2006)  neppure espone sotto quali
profili  l'attuale  tutela  di  cui  godono  i  lavoratori - alle cui
posizioni   previdenziali   egli  si  riferisce  -  qualificata  come
"insufficiente",   sarebbe   deteriore  rispetto  al  regime  di  cui
fruirebbero    qualora    la    norma    censurata   fosse   ritenuta
costituzionalmente illegittima;
   che,  inoltre,  il  remittente,  con  specifico  riferimento  alla
posizione  dell'impresa  ricorrente,  non  ha  espletato  il doveroso
tentativo   di   dare   all'impugnata   normativa  un'interpretazione
suscettibile di fugare i suoi dubbi di illegittimita' costituzionale,
seguendo    un    indirizzo   viceversa   emerso   nella   prevalente
giurisprudenza  di  merito  e,  piu' recentemente, anche in quella di
legittimita'  (Cass.,  sentenza 11 luglio 2007, n. 15496), sulla base
della valorizzazione del requisito della stazza lorda.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  4,  lettera  b),  e 5,
lettera  e),  della  legge  26  luglio  1984,  n. 413  (Riordinamento
pensionistico  dei  lavoratori  marittimi), sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola