N. 272 SENTENZA 7 - 11 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati
  -  Composizione del ruolo secondo le medesime aliquote previste per
  il   sistema   di   provvista  -  Mancata  previsione  -  Lamentata
  irragionevolezza   -   Assenza   di  vincoli  costituzionali  nella
  composizione  del Consiglio di Stato, con conseguente insussistenza
  di un obbligo per il legislatore di disciplinare detta composizione
  in  modo tale da rispecchiare le suddette aliquote - Non fondatezza
  delle questioni.
- Legge 27 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, art. 3.
Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati
  -  Composizione del ruolo secondo le medesime aliquote previste per
  il   sistema   di  provvista  -  Mancata  previsione  -  Denunciata
  violazione  del  principio  di  riserva  di  legge  in  materia  di
  ordinamento giudiziario, nonche' dei principi di buon funzionamento
  dell'organo  giurisdizionale,  di  indipendenza  del  giudice  e di
  soggezione  dello  stesso  solo  alle  leggi  -  Esclusione  -  Non
  fondatezza delle questioni.
- Legge 27 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 97, 100, 101 e 108.
Consiglio  di  Stato  - Concorso a consigliere di Stato - Previsione,
  per  i vincitori, del conseguimento della nomina con decorrenza dal
  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello in cui e' indetto il
  concorso   stesso   -  Denunciato  irragionevole  e  ingiustificato
  trattamento  piu'  favorevole  dei consiglieri selezionati mediante
  concorso  rispetto  ai  consiglieri  reclutati tra i consiglieri di
  Tribunale  amministrativo  regionale - Questione priva di rilevanza
  per  difetto  di  attualita',  in  assenza  di  pregiudizi derivati
  dall'applicazione della disposizione censurata - Inammissibilita'.
- Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, numero 3).
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
(GU n.30 del 16-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente:
                              Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 19 e 20
della  legge  27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliari  del
Consiglio   di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali),
promossi  con  n. 2  ordinanze  del  20  novembre  2006 dal Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio sui ricorsi proposti da A.M. e da
D.M.G.  ed  altra  nei  confronti  del  Consiglio di Presidenza della
giustizia  amministrativa  ed  altri, rispettivamente iscritte ai nn.
604  e  605  del  registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti di costituzione di A.M. ed altri nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
   Uditi  l'avvocato  Maurizio  Nucci  per A.M. ed altri e l'avvocato
dello  Stato  Paolo  Gentili  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  in  data  20  novembre  2006,  il Tribunale
amministrativo   regionale   del  Lazio  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile
1982,  n. 186  (Ordinamento  della giurisdizione amministrativa e del
personale  di  segreteria  ed  ausiliari del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevedono
espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle
medesime   aliquote   previste   per  il  sistema  di  provvista  dei
magistrati»,  per  violazione degli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della
Costituzione.
   Ha  inoltre sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 19, primo comma,
n. 3), della citata legge n. 186 del 1982, nella parte in cui dispone
che  i  vincitori  del  concorso  per l'accesso al Consiglio di Stato
conseguono  la  nomina  con  decorrenza  dal  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso.
   Il  rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sul ricorso
proposto  da  A.M.,  magistrato Tribunale amministrativo regionalecon
qualifica  di  consigliere, nei confronti del Consiglio di Presidenza
della  giustizia  amministrativa,  della Presidenza del Consiglio dei
ministri  e nei confronti di T.A., controinteressato non costituitosi
in giudizio, per l'annullamento del decreto in data 30 marzo 2006 con
cui  e'  stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di
consigliere  di  Stato,  nonche' per l'annullamento di tutti gli atti
preparatori  e  presupposti  e,  in  particolare,  della delibera del
Consiglio  di  presidenza del 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo
aver  verificato  che  i posti vacanti nell'organico del Consiglio di
Stato  ammontavano  a 5 unita', ha assegnato solo tre posti, anziche'
cinque,  al  passaggio  dei  consiglieri  di Tribunale amministrativo
regionalenel ruolo dei consiglieri di Stato.
   Tali  atti,  secondo  il  ricorrente nel giudizio a quo, sarebbero
stati adottati in base ad un'erronea interpretazione degli artt. 19 e
20  della  legge  n. 186  del  1982 in base alla quale i posti che si
rendono  vacanti presso il Consiglio di Stato devono essere ripartiti
fra  le  tre  categorie  indicate  dall'art.  19.  Ove,  invece, tale
interpretazione  fosse corretta, il ricorrente sostiene che le citate
disposizioni  sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione
degli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.
   In via subordinata, il ricorrente ha poi eccepito l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  19, primo comma, n. 3), della legge n. 186
del  1982,  nella  parte  in cui prevede che i vincitori del concorso
siano  immessi  nel  ruolo  del Consiglio di Stato con retrodatazione
della  nomina alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di indizione del concorso.
   Il  T.A.R.,  dopo aver ritenuto che - stante il loro chiaro tenore
letterale  -  gli  artt.  19  e  20  disciplinano  esclusivamente  il
conferimento dei posti di consigliere di Stato, e cioe' il cosiddetto
sistema di provvista, e non gia' la stabile composizione dell'organo,
osserva  come nessuna disposizione della legge n. 186 del 1982 regoli
tale aspetto.
   D'altra   parte  -  osserva  ancora  il  rimettente  -  quando  il
legislatore  ha  voluto  disciplinare  la  composizione  di un organo
giurisdizionale  lo ha fatto espressamente, come nel caso della Corte
costituzionale,  con  l'art.  135 della Costituzione, o come nel caso
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
   Tuttavia,  ritiene  il  Tribunale  amministrativo  regionaleche  i
profili   di   illegittimita'   eccepiti  dal  ricorrente  non  siano
manifestamente infondati.
   Infatti,  l'evoluzione  normativa  sarebbe  caratterizzata  da  un
aumento  della quota di riserva dei posti vacanti presso il Consiglio
di  Stato  in  favore  dei  magistrati  di provenienza T.A.R.: mentre
l'originario   art.   17   della   legge  6  dicembre  1971,  n. 1034
(Istituzione  dei tribunali amministrativi regionali), riservava loro
un  quarto  dei  posti, la successiva legge n. 186 del 1982, all'art.
19,  ha  incrementato tale quota portandola alla meta'. Questa scelta
sarebbe  rafforzata  dall'art.  20,  il  quale stabilisce che i posti
vacanti  che  non  siano coperti mediante le quote di cui all'art. 19
possono  essere  portati  in  aumento  alle altre categorie, salvo il
riassorbimento negli anni successivi.
   Secondo  il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio da tale
evoluzione   normativa   «sembra  logico  dedurre»  l'intenzione  del
legislatore,  non  solo di aumenT.A.R.e la quota di riserva in favore
dei  magistrati  T.A.R.,  «ma  anche  di  conservarla nel tempo», non
essendovi  alcuna  valida  ragione  che  porti a riservare un maggior
numero  di  posti nel sistema di provvista in favore di una categoria
«senza  che  la stessa proporzione si rifletta in maniera preordinata
sulla  composizione della pianta organica del Consiglio di Stato». La
formulazione   delle   disposizioni   citate   e   la  loro  concreta
applicazione  avrebbero  portato  ad  un  sistema  opposto, in cui la
presenza dei magistrati Tribunale amministrativo regionaleall'interno
del  Consiglio  di  Stato  si  riduce costantemente. Infatti, poiche'
l'eta'  media  dei  magistrati  Tribunale amministrativo regionaleche
accedono  al  Consiglio  di Stato e' superiore a quella dei vincitori
del   concorso   e   poiche'   i   posti  vacanti  vengono  ripartiti
considerandoli un unico insieme, la categoria che ha il ricambio piu'
veloce  -  appunto  quella  dei  magistrati  Tribunale amministrativo
regionale- decrescerebbe costantemente.
   In tal modo, la concreta applicazione delle disposizioni censurate
porterebbe   ad   un  risultato  opposto  rispetto  all'obiettivo  di
aumenT.A.R.e  la  presenza  dei  magistrati  Tribunale amministrativo
regionalenell'ambito  del  Consiglio  di  Stato.  Cio' evidenzierebbe
l'irragionevolezza  degli  artt.  19  e  20  in  quanto non prevedono
espressamente  la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle
medesime   aliquote   previste   per  il  sistema  di  provvista  dei
magistrati.
   Le disposizioni censurate contrasterebbero altresi' con l'art. 108
Cost. e il principio della riserva di legge in materia di ordinamento
giudiziario,  dal  momento che la composizione del Consiglio di Stato
resterebbe subordinata a fattori variabili e casuali, senza garantire
che  la copertura dei posti avvenga in modo da comporre l'organico in
una proporzione fissa e legislativamente preordinata.
   Gli  artt.  19  e 20 della legge n. 186 del 1982 contrasterebbero,
inoltre,  con gli artt. 97, 100 e 101 Cost., in quanto l'indipendenza
dei  magistrati,  il buon funzionamento e l'imparzialita' dell'organo
giurisdizionale  potrebbero  essere salvaguardati soltanto prevedendo
la  specifica  misura  della  partecipazione delle diverse componenti
chiamate a formare il ruolo del Consiglio di Stato.
   Le  eccepite questioni, ad avviso del T.A.R., sarebbero rilevanti,
in    quanto    dal   loro   eventuale   accoglimento   discenderebbe
l'illegittimita'  e  il  conseguente  annullamento  dei provvedimenti
impugnati,   i   quali   troverebbero   il   loro  presupposto  nelle
disposizioni censurate.
   Il  rimettente afferma poi che il ricorrente nel giudizio a quo ha
eccepito,   in   via   subordinata,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  19,  primo  comma, n. 3), della legge n. 186 del 1982, per
violazione  dei  principi  di ragionevolezza e parita' di trattamento
sanciti dall'art. 3 Cost.
   Il  Tribunale amministrativo regionaleargomenta la rilevanza della
questione  in  considerazione del fatto che, ove non fosse accolta la
precedente  eccezione  di costituzionalita', la caducazione dell'art.
19,   primo   comma,   n. 3),   determinerebbe   il   soddisfacimento
dell'interesse  del  ricorrente, che nelle more del giudizio e' stato
nominato  consigliere  di  Stato  nella quota riservata ai magistrati
T.A.R.,  a  non  essere  posposto nel ruolo ai vincitori del concorso
indetto con il bando impugnato.
   Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
a   quo   sostiene   che  la  disposizione  censurata  determinerebbe
un'irragionevole  disparita'  di  trattamento in danno dei magistrati
T.A.R.,  dal momento che riconoscerebbe ai vincitori del concorso una
decorrenza  della  nomina diversa e piu' favorevole rispetto a quella
prevista  per  i  magistrati  T.A.R.,  il  cui ingresso nel ruolo dei
consiglieri  di Stato decorre dalla data del provvedimento di nomina.
Di  conseguenza  costoro  sarebbero  sempre  posposti ai primi, anche
nell'ipotesi  in  cui  la  data  di  conferimento  delle funzioni sia
anteriore rispetto a quella dei vincitori di concorso.
   2.   -  Si  e'  costituito  nel  giudizio  avanti  alla  Corte  il
consigliere  A.M.,  ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  il  quale  ha
insistito   per   l'accoglimento   delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale  sollevate  dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
   3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che   le   questioni   siano   dichiarate  manifestamente
inammissibili o infondate.
   Quanto   alla   prima  questione,  l'Avvocatura  sostiene  che  il
rimettente avrebbe costruito la censura sull'asserito contrasto delle
norme  esistenti,  che  disciplinano  soltanto  il  reclutamento  dei
consiglieri  di  Stato,  con  l'assetto  auspicato dal ricorrente, ma
realizzabile solo ad opera del legislatore.
   Ove   si   accogliesse   la   tesi  del  rimettente,  inoltre,  si
determinerebbe  la  necessita' della scissione del ruolo, oggi unico,
dei  consiglieri  di  Stato  in  tre  dotazioni  organiche,  ciascuna
destinata   ad   approvvigionarsi  autonomamente  dalle  altre.  Cio'
tuttavia non sarebbe possibile in mancanza di una espressa previsione
normativa.  D'altra  parte,  in assenza di un principio contrario, la
scelta  del  legislatore  non  sarebbe irragionevole ma costituirebbe
espressione  della sua discrezionalita' nell'esercizio della quale ha
preferito  «dosare» le componenti di provenienza nel reclutamento dei
consiglieri  di  Stato  piuttosto  che  disciplinare  rigidamente  la
composizione di tale organo.
   Infondata  sarebbe altresi' la censura formulata in relazione agli
artt.  97, 100, 101 e 108 Cost., dal momento che nessuna disposizione
costituzionale  prevede che l'indipendenza del Consiglio di Stato sia
garantita attraverso la regolamentazione della sua composizione.
   In  ogni  caso,  tali  censure sarebbero inammissibili costituendo
«censure di sistema», ovvero che stigmatizzano un vuoto normativo.
   Inammissibile  sarebbe  anche  la censura avente ad oggetto l'art.
19,  primo  comma,  n. 3), della legge n. 186 del 1982, stante la sua
irrilevanza.  Non  sarebbe  infatti  il  bando  di concorso impugnato
l'atto idoneo a provocare la lesione lamentata dal ricorrente, bensi'
il  provvedimento di nomina dei vincitori di concorso, nella parte in
cui  ne  stabilisce  la decorrenza. Solo tale atto darebbe attuazione
alla  norma  denunciata.  Poiche'  oggetto  del  ricorso e' invece il
bando,  il quale non darebbe applicazione alla suddetta disposizione,
la caducazione di quest'ultima non potrebbe condurre all'annullamento
del bando; donde l'irrilevanza della questione.
   Nel merito essa sarebbe comunque infondata, dal momento che l'art.
19  non  determina un trattamento differente di situazioni uguali: un
conto  e' infatti l'accesso al Consiglio di Stato tramite i ruoli del
Tribunale  amministrativo  regionalee  dunque per anzianita' in tempi
lunghi, altro sarebbe l'accesso per concorso, altro ancora quello per
nomina governativa.
   4.  - Con ordinanza in data 20 novembre 2006, pronunciata in altro
giudizio,   il   Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e
20  della  legge  n. 186  del  1982,  in  termini  identici  a quelli
prospettati nella precedente ordinanza.
   L'incidente  di  costituzionalita'  e'  sollevato  nell'ambito del
giudizio  promosso da D.M.G. e dall'Associazione nazionale magistrati
amministrativi (ANMA) nei confronti del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, della Presidenza del Consiglio dei ministri
e  nei  confronti  di  T.A.,  controinteressato  non  costituitosi in
giudizio,  per  l'annullamento  del decreto in data 30 marzo 2006 con
cui  e'  stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di
consigliere  di  Stato, nonche' per l'annullamento della delibera del
Consiglio  di  presidenza  del  23  marzo  2006  e  di tutti gli atti
preparatori  e  presupposti.  I  motivi  posti  a  fondamento di tale
ricorso  sono  i  medesimi rispetto a quelli esaminati nell'ordinanza
n. 604 del 2007.
   Il  T.A.R.,  dopo  aver rigettato le eccezioni di inammissibilita'
per  difetto  di  legittimazione  ad  agire  tanto  di  D.M.G. quanto
dell'ANMA,  formulate  in  quella sede dall'Avvocatura dello Stato, a
sostegno  delle  censure  svolge argomentazioni identiche a quelle di
cui all'ordinanza n. 604 del 2007, sopra ricordate.
   5.  -  In  tale  giudizio  si  sono  costituiti  D.M.G.  e l'ANMA,
ricorrenti  nel  giudizio a quo, i quali hanno chiesto l'accoglimento
della  questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
   6.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo    che   la   questione   sia   dichiarata   manifestamente
inammissibile o infondata per le medesime ragioni svolte nell'atto di
intervento relativo all'ordinanza n. 604 del 2007.
   7. - In prossimita' dell'udienza i ricorrenti nei giudizi a quibus
hanno   depositato   un'unica   memoria  nella  quale  sostengono  la
possibilita'  - esclusa invece dal rimettente - di un'interpretazione
conforme a Costituzione delle disposizioni censurate.
   Diversamente,   non   resterebbe   che  ritenere  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 19 della legge n. 186 del 1982, dal momento
che sarebbe irrazionale una normativa che regola una ripartizione dei
posti vacanti senza trovare poi corrispondenza nella composizione del
ruolo.
   Con riguardo alla questione di legittimita' concernente l'art. 19,
primo  comma, n. 3), della legge n. 186 del 1982, le parti private ne
sostengono   il   contrasto   con   il  principio  di  uguaglianza  e
ragionevolezza  dal  momento  che  esso  dal  un  lato, deprimerebbe,
anziche'   valorizzare,  l'esperienza  professionale  dei  magistrati
Tribunale  amministrativo  regionalee  dall'altro  introdurrebbe  una
disparita'  di  trattamento priva di giustificazione. La disposizione
censurata,  nel disporre la retrodatazione della nomina dei vincitori
del concorso creerebbe in loro favore un vero e proprio privilegio.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con due
distinte  ordinanze  pronunciate  in  diversi  giudizi,  ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 19 e 20 della
legge   27  aprile  1982,  n. 186  (Ordinamento  della  giurisdizione
amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliari  del
Consiglio  di  Stato e dei tribunali amministrativi regionali), nella
parte  in  cui  non prevedono espressamente la composizione del ruolo
del  Consiglio  di  Stato  «nelle  medesime  aliquote previste per il
sistema  di  provvista dei magistrati», per violazione degli artt. 3,
97, 100, 101 e 108 della Costituzione.
   Ha,  inoltre,  eccepito,  nella  prima ordinanza, l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  19, primo comma, n. 3), della citata legge
n. 186  del  1982,  nella  parte  in  cui dispone che i vincitori del
concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con
decorrenza  dal  31  dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
indetto   il  concorso  stesso,  per  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione.
   2. - I due giudizi devono essere riuniti in ragione dell'identita'
delle questioni da essi poste.
   Le  disposizioni  censurate  disciplinano il cosiddetto sistema di
provvista  dei  consiglieri di Stato, cioe' le modalita' di copertura
dei  posti  che  si  rendono vacanti presso il Consiglio di Stato. In
particolare, l'art. 19 della legge n. 186 del 1982 prevede che questi
siano  conferiti per meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo
regionale  che  ne  facciano domanda e abbiano almeno quattro anni di
effettivo  servizio nella qualifica. La nomina, in tal caso, ha luogo
previo  giudizio  favorevole  espresso  dal Consiglio di presidenza a
maggioranza dei suoi componenti.
   Per  un quarto, i posti vacanti sono assegnati a soggetti - scelti
nell'ambito  delle  categorie  individuate dalla legge - nominati con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza.
   Per  il  restante quarto, i posti sono conferiti mediante concorso
pubblico  per  titoli  ed  esami  teorico-pratici,  al  quale possono
partecipare  magistrati  Tribunale amministrativo regionalecon almeno
un  anno  di anzianita', magistrati ordinari e miliT.A.R.i con almeno
quattro anni di anzianita', magistrati della Corte dei conti, nonche'
avvocati  dello  Stato  con  almeno un anno di anzianita', funzionari
della carriera direttiva del Senato e della Camera con almeno quattro
anni  di  anzianita',  nonche' funzionari delle Amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici con qualifica dirigenziale.
   La  norma  stabilisce,  altresi',  che  i  vincitori  del concorso
conseguono  la  nomina  con  decorrenza  dal  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui e' indetto il concorso.
   L'art.  20  dispone  che nel caso in cui i posti vacanti non siano
coperti  secondo  le  quote  suddette, essi possono essere portati in
aumento  alle altre categorie, ma devono poi essere riassorbiti negli
anni successivi.
   Il giudice rimettente, dopo aver interpretato la disciplina di cui
agli  articoli 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 nel senso che essa
si  riferisce  soltanto al sistema di reclutamento dei consiglieri di
Stato,   anzitutto   dubita   della   ragionevolezza   delle   citate
disposizioni   in   quanto   non  disciplinerebbero  la  composizione
dell'organo in conformita' ai suddetti criteri di provvista. Sostiene
il  giudice  a  quo  che vi sarebbe un contrasto tra l'intenzione del
legislatore,   di   aumenT.A.R.e   la   presenza  dei  magistrati  di
provenienza Tribunale amministrativo regionalenel Consiglio di Stato,
e il concreto contenuto delle disposizioni, le quali non sarebbero in
grado  di  assicurare  tale  risultato  e,  anzi, porterebbero ad una
costante  riduzione  della  presenza  di  tale componente all'interno
dell'organo di secondo grado.
   Infatti,   secondo   il   rimettente,  poiche'  l'eta'  in  cui  i
consiglieri  Tribunale  amministrativo regionaleaccedono al Consiglio
di  Stato e' generalmente maggiore rispetto a quella dei vincitori di
concorso,  e  poiche'  i  posti  da  essi  lasciati vacanti sarebbero
ripartiti tra tutte le categorie di cui all'art. 19 (e non solo tra i
consiglieri  T.A.R.),  la  categoria  dei  magistrati  di provenienza
Tribunale  amministrativo  regionaleavrebbe  un ricambio piu' veloce,
cosi' che la sua consistenza si ridurrebbe costantemente.
   3. - Le questioni non sono fondate.
   Gli  effetti denunciati dal rimettente costituiscono, in parte, il
frutto  di  circostanze  di fatto, e cioe' della maggiore eta' in cui
normalmente  entrano  in  ruolo  i  consiglieri  di Stato provenienti
dall'esperienza   professionale  presso  i  Tribunale  amministrativo
regionalerispetto  a  quella dei consiglieri provenienti dal concorso
pubblico  (non  pochi dei quali peraltro - potrebbe noT.A.R.si sempre
sul  piano  delle realta' di fatto - gia' magistrati dei T.A.R.). Tra
l'altro,  un  analogo  ingresso nel ruolo dei consiglieri di Stato in
eta'  non  giovanile  puo'  riguardare  pure  i consiglieri di nomina
governativa.
   Sul piano giuridico, anzitutto occorre ricordare che questa Corte,
in  passato  chiamata  a  giudicare della legittimita' costituzionale
della  composizione del Consiglio di Stato anteriormente alla riforma
recata  dalla  legge  oggi  impugnata,  nella  parte  in cui essa non
avrebbe  assicurato  la  effettiva  «pariteticita» tra consiglieri di
provenienza  concorsuale  e  consiglieri  di  nomina  governativa, ha
riconosciuto  che  una  composizione  in termini di «pariteticita' in
senso stretto» dell'organo «non e' imposta dal Costituente ne' in se'
ne'  per  le  implicazioni che dal mancato rispetto di essa si assume
possano aversi in tema di indipendenza» (sentenza n. 177 del 1973).
   In  quell'occasione  la  Corte  affermo' la necessita' soltanto di
assicurare  un  «tendenziale» equilibrio tra le due componenti allora
considerate  (quella  di  provenienza  concorsuale e quella di nomina
governativa).
   Nel  presente giudizio, lo stesso giudice a quo, per tale profilo,
evidenzia  che, allo stato, per effetto dell'applicazione delle norme
censurate,  la  componente  di  consiglieri  di provenienza Tribunale
amministrativo  regionalee'  comunque  prevalente,  seppure per pochi
punti   percentuali,   rispetto  a  quella  alimentata  dal  concorso
pubblico.
   Ma,  soprattutto,  e'  infondata  la  pretesa  del  rimettente  di
vincolare la effettiva composizione del Consiglio di Stato alle quote
concernenti  i  posti  vacanti, di cui all'art. 19 della legge n. 186
del  1982.  Sotto  tale  prospettiva,  va  osservato  che, nel nostro
ordinamento   costituzionale,   manca   una  predeterminazione  delle
modalita'  di  composizione  del  Consiglio  di  Stato. In assenza di
vincoli  costituzionali,  non e' possibile ipotizzare la doverosita',
per  il  legislatore  ordinario,  di  introdurre una disciplina della
composizione  del  Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote
previste dall'art. 19 per la copertura dei posti vacanti.
   E'  evidente  che  la  scelta  operata dal legislatore del 1982 ha
voluto  semplicemente  ampliare,  per  il futuro, le possibilita' dei
consiglieri   Tribunale   amministrativo  regionaledi  accedere  alla
qualifica di consigliere di Stato, rispetto alla normativa precedente
(di  cui  all'art.  17  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante
l'istituzione   dei   tribunali  amministrativi  regionali),  e  cio'
soprattutto  al  fine  di  valorizzare l'esperienza professionale dei
piu'   maturi   consiglieri  degli  organi  decentrati  di  giustizia
amministrativa,  senza peraltro introdurre come principio strutturale
la tripartizione del Consiglio secondo le quote previste dall'art. 19
(il  che  avrebbe addirittura comportato che per numerosi anni non si
sarebbe  dovuto  procedere  a nomine per determinazione governativa o
per concorso pubblico).
   D'altra  parte, lo stesso art. 20 della legge n. 186 del 1982, nel
garantire   nel  tempo  l'equilibrio  tra  le  diverse  categorie  di
magistrati,   evidenzia  una  precisa  volonta'  del  legislatore  di
assicurare  il  rispetto  della  scelta  operata con l'art. 19 per la
copertura   dei   posti  vacanti,  ma  non  anche  per  la  struttura
dell'organo.
   3.  -  Neppure  sono  fondate  le censure prospettate in relazione
all'asserito  contrasto  «con  i  principi  della riserva di legge in
materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo
giurisdizionale,  nonche'  di  indipendenza  del  giudice e della sua
soggezione  soltanto  alla  legge  fissati  - rispettivamente - dagli
artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione».
   Anzitutto,  deve  essere esclusa la violazione dell'art. 97 Cost.,
dal   momento   che,   come   la   giurisprudenza  costituzionale  ha
costantemente  affermato,  «il  principio  del  buon  andamento della
pubblica   amministrazione,   pur   essendo  riferibile  agli  organi
dell'amministrazione  della  giustizia,  attiene  esclusivamente alle
leggi  concernenti  l'ordinamento  degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento  sotto  l'aspetto amministrativo; mentre tale principio
e'  estraneo  all'esercizio della funzione giurisdizionale» (sentenza
n. 174 del 2005; ordinanza n. 44 del 2006).
   Inoltre, non costituisce violazione del principio della riserva di
legge in tema di ordinamento giudiziario e di formazione degli organi
giurisdizionali  la mancanza di una disciplina della composizione del
Consiglio  di  Stato  secondo le medesime quote previste dall'art. 19
della  legge  n. 186 del 1982, dal momento che la legge espressamente
individua  tutte  le  diverse  componenti  dell'organo e prevede, per
ciascuna di esse, requisiti e modalita' di accesso.
   Tanto  meno  la  possibile  diversa  composizione del Consiglio di
Stato  rispetto  alle  aliquote  di  provvista  puo'  incidere  sulla
indipendenza  dell'organo, dal momento che i requisiti e le modalita'
di  accesso  delle  diverse  componenti sono disciplinate dalla legge
appunto  per  garantire  anzitutto la piena indipendenza dell'organo.
Ne'  l'eventuale  diverso rapporto fra le varie categorie - censurata
dal  rimettente  -  puo'  assumere  alcun  rilievo  sotto  l'indicato
profilo,  dal  momento  che  la  quota  di consiglieri di provenienza
concorsuale  -  di  magistrati,  cioe',  selezionati  in  base  ad un
pubblico concorso - proprio grazie a tale sistema di scelta, assicura
un  grado  di  indipendenza  pari  a  quello garantito dalla quota di
provenienza  dai  T.A.R.,  a  propria  volta  composta  da magistrati
selezionati  tramite  pubblico  concorso; semmai il problema potrebbe
essere posto solo in riferimento ad un (peraltro inesistente) anomalo
accrescimento  dell'incidenza  dei  consiglieri  di  Stato  di nomina
governativa (si veda, ancora, la sentenza n. 177 del 1973).
   4.  -  La censura avente ad oggetto l'art. 19, primo comma, n. 3),
della  legge  n. 186  del  1982,  sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione, e' inammissibile.
   La questione prospettata e' infatti non attuale ai sensi dell'art.
23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento  della  Corte costituzionale), non avendo il ricorrente
del  giudizio  a  quo  subito  alcun concreto pregiudizio per effetto
della applicazione della disposizione censurata.
   Infatti, l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di
per  se', ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati
sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo.
   Conseguentemente,  la questione prospettata dal rimettente risulta
irrilevante  nel  giudizio principale per difetto di attualita' della
lamentata lesione.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186
(Ordinamento  della  giurisdizione  amministrativa e del personale di
segreteria  ed  ausiliari  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali
amministrativi regionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt.  19  e  20  della  legge  n. 186  del 1982 sollevate, in
riferimento  agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola