N. 275 ORDINANZA 7 - 11 luglio 2008

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Procedimento  penale  per  favoreggiamento personale a
  carico  di  un senatore - Diniego di autorizzazione della Camera di
  appartenenza  all'utilizzo  dei  tabulati telefonici - Conflitto di
  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal Giudice per le
  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Roma  -  Sussistenza dei
  requisiti  soggettivo ed oggettivo - Ammissibilita' del conflitto -
  Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
- Deliberazione  del  Senato  della Repubblica 21 dicembre 2007 (doc.
  IV, n. 1).
- Costituzione,  art.  68,  comma  terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37, commi terzo e quarto.
(GU n.30 del 16-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
21  dicembre  2007, con la quale, ai sensi dell'art. 68, terzo comma,
Cost.,  e'  stata  negata  l'autorizzazione all'utilizzo dei tabulati
telefonici  nei  confronti  del sen. Giuseppe Valentino, promosso con
ricorso del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma,
depositato in cancelleria il 21 febbraio 2008 ed iscritto al n. 4 del
registro   conflitti   tra   poteri   dello   Stato   2008,  fase  di
ammissibilita'.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
   Ritenuto  che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Roma,  con  ricorso  depositato il 21 febbraio 2008, ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato  della  Repubblica,  a  seguito della delibera del 21 dicembre
2007  (doc.  IV,  n. 1),  con  la quale, in conformita' alla proposta
adottata all'unanimita' dalla Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari,  e' stata negata l'autorizzazione all'utilizzazione dei
tabulati  telefonici concernenti l'utenza in uso a Michele Sinibaldi,
nella  parte  relativa  ai  contatti  con l'utenza in uso al senatore
Giuseppe Valentino;
     che,  premette il ricorrente, il senatore Valentino e' indagato,
unitamente a Michele Sinibaldi, per il delitto previsto dall'art. 378
del codice penale, «per avere aiutato Giampiero Fiorani ad eludere le
indagini   sul   medesimo   condotte,   riferendogli  l'esistenza  di
operazioni di intercettazione telefonica a suo carico, per il tramite
di Ricucci Stefano»;
     che,  nell'ambito  del  predetto  procedimento, la Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Roma,  in data 27 luglio 2007,
formulava  istanza  ai  sensi degli artt. 268 del codice di procedura
penale  e  6  della  legge  20  giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l'attuazione  dell'articolo  68 della Costituzione nonche' in materia
di  processi  penali  nei  confronti delle alte cariche dello Stato),
affinche'  l'odierno  ricorrente,  previa verifica circa la rilevanza
dei  tabulati  in  oggetto, inoltrasse alla Camera di appartenenza la
richiesta  di  autorizzazione all'utilizzo degli stessi nei confronti
del parlamentare indagato;
     che lo stesso ricorrente, con atto del 13 novembre 2007, inviava
la  richiesta di autorizzazione dopo che, con ordinanza in pari data,
assunta   all'esito   della   camera  di  consiglio,  aveva  ritenuto
necessaria l'utilizzazione dei relativi tabulati;
     che  il Giudice ricorrente richiama l'argomento in base al quale
la  Giunta  delle elezioni e delle immunita' parlamentari ha motivato
la  proposta  di  diniego  dell'autorizzazione,  e  cioe'  che, nella
relativa  richiesta,  non  si  sarebbe dato adeguatamente conto della
«necessita'  di utilizzazione» dei tabulati telefonici, come previsto
dall'art.  6  della  legge  n. 140  del  2003,  essendosi l'autorita'
richiedente  limitata  ad evidenziare il profilo della pertinenza dei
predetti tabulati rispetto al fatto oggetto del procedimento;
     che  nel  ricorso  e'  richiamato  l'ulteriore  argomento  della
Relazione  della  Giunta  secondo cui la motivazione della richiesta,
calibrata  sul  parametro  della  «mera pertinenza» dei tabulati alle
risultanze delle indagini in corso, non avrebbe consentito all'organo
parlamentare  di  «individuare un collegamento inequivoco con i fatti
oggetto  del  procedimento, ben potendo detta deduzione, tra l'altro,
essere  agevolmente superata dalla allegata molteplicita' e frequenza
dei contatti, anche quotidiani, tra i soggetti coinvolti»;
     che,  in riferimento alla previsione contenuta nell'art. 6 della
legge  n. 140  del  2003, il ricorrente evidenzia la peculiarita' dei
tabulati  telefonici,  i  quali  si limitano a documentare i contatti
intercorsi  tra  utenze,  e  non  anche  il  contenuto delle relative
comunicazioni,  sicche'  la  valutazione  circa  la  rilevanza  degli
stessi,  richiesta dalla norma citata, non potrebbe che essere basata
sulla  verifica  della «pertinenza» alle indagini in corso, ponendosi
ogni   diversa   interpretazione   in   contrasto  con  il  principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale;
     che,    nel    caso    di   specie,   la   ritenuta   necessita'
dell'utilizzazione  dei  tabulati  conseguirebbe  alla  verifica  che
l'ipotesi  investigativa,  secondo  la  quale  il  senatore Valentino
sarebbe l'autore della divulgazione di notizie riservate in favore di
Giampiero  Fiorani,  per  il  tramite  di Michele Sinibaldi e Stefano
Ricucci,  avrebbe trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni rese
dal  citato  Fiorani  nel  corso  dell'interrogatorio  svoltosi il 17
maggio  2005 davanti al giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano;
     che,  di  conseguenza,  la  delibera del Senato della Repubblica
risulterebbe  assunta  nell'ambito  di  valutazioni che trascendono i
limiti  del  sindacato  previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost., in
quanto  inerenti  alla  necessita'  dell'acquisizione  probatoria dei
tabulati  telefonici,  che  l'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del
2003   attribuirebbe   in   via  esclusiva  al  giudice  penale,  con
conseguente   invasione   della   sfera   di  attribuzioni  riservata
all'autorita' giudiziaria dagli artt. 101 e 104 Cost.;
     che, infatti, all'organo parlamentare spettava di valutare se la
richiesta  di  autorizzazione  denotasse  un intento persecutorio nei
confronti  del  senatore  Valentino,  ovvero  una indebita (in quanto
immotivata) ingerenza nella sua sfera privata, o, ancora, se l'intero
procedimento  a  suo carico costituisse il pretesto per esercitare un
indiretto condizionamento sull'esercizio del mandato parlamentare;
     che,  al  contrario,  la  delibera  del  Senato avrebbe espresso
valutazioni  inerenti  alla «necessita' dell'acquisizione probatoria,
rappresentata  dai tabulati gia' presenti agli atti, in rapporto allo
sviluppo  attuale  del  procedimento ed alle sue prospettive future»,
cioe'  avrebbe  deciso  in  merito  alla «gestione processuale di una
prova   gia'   formata»,  con  conseguente  illegittima  interferenza
sull'andamento del procedimento;
     che, a tale ultimo proposito, il ricorrente richiama la sentenza
della Corte costituzionale n. 26 del 2008, nella quale e' ribadito il
principio  gia'  affermato nella sentenza n. 13 del 1975, secondo cui
«il normale corso della giustizia [...] non puo' essere paralizzato a
mera   discrezione  degli  organi  parlamentari,  potendo  e  dovendo
arrestarsi  unicamente  nel  momento  in  cui  l'esercizio  di questa
verrebbe  illegittimamente  ad  incidere  su fatti soggettivamente ed
oggettivamente  ad  essa  sottratti  e  in  ordine ai quali sia stata
ritenuta la competenza degli organi parlamentari»;
     che,  infine,  il  ricorrente evidenzia come la portata invasiva
della  delibera  parlamentare  non  risulterebbe attenuata dalla gia'
richiamata  sentenza  della Corte costituzionale n. 390 del 2007, che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5
e  6,  della legge n. 140 del 2003 «nella parte in cui stabilisce che
la  disciplina  ivi  prevista  si  applichi  anche nei casi in cui le
intercettazioni  debbano  essere utilizzate nei confronti di soggetti
diversi   dal   membro   del   Parlamento,  le  cui  conversazioni  o
comunicazioni sono state intercettate»;
     che,  infatti,  pur assumendo che la pronuncia citata si estenda
ai  tabulati  telefonici, come il ricorrente afferma di ritenere, nel
caso  in  esame  la  richiesta di autorizzazione rigettata dal Senato
concerne  l'utilizzazione  della prova sia nei confronti del soggetto
«terzo»,  che  ha  avuto contatti telefonici con il parlamentare, sia
nei confronti dello stesso parlamentare;
     che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
chiede  quindi  che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non
spettava   al   Senato   della   Repubblica  negare  l'autorizzazione
all'utilizzo  dei tabulati delle comunicazioni riferite all'utenza in
uso  a  Michele  Sinibaldi,  nella  parte  relativa  ai  contatti con
l'utenza  in uso al senatore Valentino e, conseguentemente, annullare
la delibera del 21 dicembre 2007 (doc. IV, n. 1).
   Considerato  che,  in  questa fase del giudizio, a norma dell'art.
37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa
l'esistenza  o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti  alla  sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che,   per   quanto   riguarda  il  requisito  soggettivo,  deve
riconoscersi  al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma la qualifica di organo competente a dichiarare in via definitiva
-  nel  procedimento  sottoposto  al  suo  giudizio - la volonta' del
potere  cui  appartiene,  in  ragione  dell'esercizio  delle funzioni
giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza (da ultimo,
ordinanze numeri 122 e 84 del 2008);
     che,  ancora  sotto  il  profilo  soggettivo,  il  Senato  della
Repubblica,    che    ha    adottato    la    delibera   di   diniego
dell'autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici nei confronti
di un proprio membro, e' legittimato ad essere parte del conflitto di
attribuzione,  essendo  competente  a  dichiarare  definitivamente la
volonta'    del    potere    che   esso   impersona,   in   relazione
all'applicabilita' della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma,
della Costituzione;
     che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, il Giudice per
le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Roma lamenta la lesione
della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in
conseguenza   dell'esercizio   -  ritenuto  illegittimo  perche'  non
corrispondente  ai  criteri  che  la  Costituzione  stabilisce,  come
sviluppati  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte  -  del  potere,
spettante  al  Senato  della  Repubblica,  di negare l'autorizzazione
all'utilizzo  di  materiale  probatorio  nei  confronti di un proprio
membro;
     che,  in  conclusione,  esiste  la  materia  di  un conflitto di
attribuzione,  la  cui  risoluzione  spetta alla competenza di questa
Corte.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le
indagini  preliminari  del Tribunale di Roma nei confronti del Senato
della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  Giudice  per  le indagini
preliminari del Tribunale di Roma;
     b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso  e  la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione   di  cui  al  punto  a),  per  essere  successivamente
depositati,   con   la   prova   dell'avvenuta  notifica,  presso  la
cancelleria  di  questa  Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola