DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008 

Sospensione  del  sig.  Antonio Boschetti dalla carica di consigliere
regionale e assessore regionale della regione Abruzzo.
(GU n.175 del 28-7-2008)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  15,  commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni;
  Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila del
14 luglio   2008   prot.  n. 16563/2008,  con  la  quale  viene  data
comunicazione  di  provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria,
restrittivi  della liberta' personale nei confronti - fra gli altri -
del   consigliere  regionale  e  assessore  regionale  della  regione
Abruzzo,  con  deleghe alle attivita' produttive, politiche integrate
per  il  sostegno  delle  p.m.i., coordinamento delle agenzie ed enti
regionali  per l'innovazione e la competitivita', sistema informativo
regionale,   innovazione  e  tecnologie  informatiche  e  telematiche
e-government   regionale,  sig.  Antonio  Boschetti  e  la  nota  del
15 luglio  2008  prot. n. 16673/2008, con la quale sono stati inviati
gli  atti  trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il
Tribunale  di  Pescara,  relativi  ai  procedimenti n. 3052/06 RGNR e
n. 3472/07  RGGIP,  a  carico di Antonio Boschetti ed altri, ai sensi
dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
  Vista   l'ordinanza  di  applicazione  della  misura  cautelare  in
carcere,  ai  sensi  dell'art.  285  c.p.p.,  per i reati di cui agli
articoli 416,  co. I e III c.p.; 81 cpv., 110, 640 cpv., 61 n. 7 e 9,
112, co. I n. 1) c.p.; 110, 81 cpv, 317, 61 n. 7 c.p., emessa in data
12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti
del   sig.  Antonio  Boschetti,  consigliere  regionale  e  assessore
regionale della regione Abruzzo;
  Considerato  che  il  menzionato  art.  15, comma 4-bis, dispone la
sospensione  di  diritto  dalle  cariche  di «presidente della giunta
regionale,  assessore  e  consigliere  regionale» consegue, altresi',
quando   e'   disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione  della  misura
coercitiva  della  custodia  cautelare in carcere, ai sensi dell'art.
285 c.p.p.
  Considerato  che  tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi  operati  dall'art.  274 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267,  recante  il  testo  unico sull'ordinamento degli enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti  non  soltanto  dei
consiglieri  regionali,  ma  altresi'  di  tutti  gli «amministratori
regionali»  come  peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione
di  quanto  previsto  dalla lettera rr) del comma 1 del predetto art.
274;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  15, comma 4-ter della legge
citata,  occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta
la  sospensione nei confronti del sig. Antonio Boschetti dalla carica
di consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo;
  Rilevato,  pertanto,  che  dalla data del 12 luglio 2008 decorre la
sospensione  prevista  dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/90;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli 7  e 8 della legge 7 agosto
1990,   n. 241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il  Ministro  per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell'interno;

                              Decreta:

  A   decorrere  dalla  data  del  12 luglio  2008  e'  accertata  la
sospensione  del  sig.  Antonio Boschetti dalla carica di consigliere
regionale   e   assessore   regionale,  con  deleghe  alle  attivita'
produttive,   politiche  integrate  per  il  sostegno  delle  p.m.i.,
coordinamento  delle agenzie ed enti regionali per l'innovazione e la
competitivita',   sistema   informativo   regionale,   innovazione  e
tecnologie  informatiche e telematiche, e-government regionale, della
regione  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art.  15, comma 4-bis, della legge
19 marzo  1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della
misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., emessa dal GIP della
procura di Pescara.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento  giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.
    Roma, 18 luglio 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi