DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008 

Sospensione  del  sig.  Bernardo  Mazzocca  dalla carica di assessore
regionale, con delega alla sanita', della regione Abruzzo.
(GU n.175 del 28-7-2008)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  15,  commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni;
  Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila del
14 luglio   2008   prot.  n. 16563/2008,  con  la  quale  viene  data
comunicazione  di  provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria,
restrittivi  della liberta' personale nei confronti - fra gli altri -
dell'Assessore  regionale,  con  delega  alla  sanita', della regione
Abruzzo,  sig.  Bernardo  Mazzocca e la nota del 15 luglio 2008 prot.
n. 16673/2008, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal
GIP  della  procura  della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,
relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico
di  Bernardo  Mazzocca  ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter,
della citata legge n. 55/90;
  Vista  l'ordinanza  di  applicazione  della  misura cautelare degli
arresti  domiciliari,  ai  sensi dell'art. 284 c.p.p., per i reati di
cui  agli  articoli 416,  co.  I  e  III  c.p.; 110, 479 in relazione
all'art.  476  c.p.; 110, 490 in relazione all'art. 476, co. 1, c.p.;
110,  81  cpv.  e 317 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P.
presso  la  Procura  di  Pescara  nei  confronti  del  sig.  Bernardo
Mazzocca, assessore regionale, con delega alla sanita', della regione
Abruzzo;
  Considerato  che  il  menzionato  art.  15, comma 4-bis, dispone la
sospensione  di  diritto  dalle  cariche  di «presidente della giunta
regionale,  assessore  e  consigliere  regionale» consegue, altresi',
quando   e'   disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione  della  misura
coercitiva degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 c.p.p.
  Considerato  che  tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi  operati  dall'art.  274 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267,  recante  il  testo  unico sull'ordinamento degli enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti  non  soltanto  dei
consiglieri  regionali,  ma  altresi'  di  tutti  gli «amministratori
regionali»  come  peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione
di  quanto  previsto  dalla lettera rr) del comma 1 del predetto art.
274;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  15, comma 4-ter della legge
citata,  occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta
la  sospensione nei confronti del sig. Bernardo Mazzocca dalla carica
di assessore regionale della regione Abruzzo;
  Rilevato,  pertanto,  che  dalla data del 12 luglio 2008 decorre la
sospensione  prevista  dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/90;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli  7 e 8 della legge 7 agosto
1990,   n. 241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il  Ministro  per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell'interno;

                              Decreta:

  A   decorrere  dalla  data  del  12 luglio  2008  e'  accertata  la
sospensione  del  sig.  Bernardo  Mazzocca  dalla carica di assessore
regionale,  con  delega alla sanita', della regione Abruzzo, ai sensi
dell'art.  15,  comma 4-bis,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, a
seguito  dell'ordinanza  di  applicazione  della misura degli arresti
domiciliari, emessa dal GIP della procura di Pescara.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento  giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.
    Roma, 18 luglio 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi