UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 22 luglio 2008 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.182 del 5-8-2008)

                             IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Ateneo  emanato con decreto
rettorale  repertorio  n.  539  del 12 dicembre 2001 e modificato con
decreto rettorale repertorio n. 67 del 24 febbraio 2003 e con decreto
rettorale n. 83 del 19 febbraio 2008;
  Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 2, terzo
periodo,  dello  Statuto di ateneo, che recita «non sono rieleggibili
per l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano gia' ricoperto
la  medesima  carica  per  due  mandati consecutivi», ha creato delle
difficolta' di funzionalita' dei Consigli di corso di laurea;
  Vista  la delibera n. 4/2008/3, del 20 giugno 2008, con la quale il
consiglio  di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole alla
modifica in oggetto;
  Visti i pareri pervenuti dalle facolta' e dai dipartimenti;
  Vista  la  delibera  n. 5/2008/4 del 7 luglio 2008, con la quale il
senato  accademico  ha  approvato a maggioranza la modifica dell'art.
11,  comma 2, dello statuto di ateneo, ai sensi dell'art. 9, comma 3,
dello statuto di ateneo;
  Vista  la  nota  prot. n. 17956 del 18 luglio 2008, con la quale il
Ministero   dell'istruzione   dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in ordine alla
modifica dell'art. 11 dello statuto di autonomia dell'Ateneo;

                              Decreta:

  1.  L'art. 11 dello Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale
repertorio  n.  539  del  12  dicembre  2001 e modificato con decreto
rettorale  repertorio  n.  67  del  24 febbraio  2003  e  con decreto
rettorale n. 83 del 19 febbraio 2008 e successive modifiche, e' cosi'
modificato:

                              .art. 11

Norme  generali riguardanti l'eleggibilita' negli organi di governo e
               nelle strutture didattiche e di ricerca

    «1.  Per la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari,
associati  e ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a tempo
pieno  da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve
                    specifiche riserve di legge.
    2.  Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra
carica  elettiva  ha  la  durata  di  tre  anni  accademici. Non sono
rieleggibili  per  l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano
gia'  ricoperto  la  medesima  carica  per due mandati consecutivi, a
eccezione  dei  presidenti  dei consigli di corso di studi, salvo per
questi  ultimi,  diverse  disposizioni  contenute  nei regolamenti di
                              facolta'.
    3.  Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture
previsti  dallo  Statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore
                   puo' votare un solo candidato.
    4.  Sono  incompatibili  tra  di  loro  le  cariche di preside di
facolta',  consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento.
Sono  altresi' incompatibili tra di loro le cariche di componente del
        senato accademico e del consiglio di amministrazione.
    5.  I rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli
      studenti possono far parte di un solo organo o struttura.
    6.  Le  elezioni  del  rettore,  del  preside,  del  direttore di
dipartimento  e  del presidente del consiglio di corso di studio sono
indette  dal  professore  di I fascia decano del corpo elettorale. Le
elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o
la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono
      indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
    7. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
    8.  In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la
maggioranza  assoluta  dei  voti  degli aventi diritto; nella seconda
votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
assoluta  dei  voti.  In  caso  di  mancata  elezione  e qualora piu'
candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due
candidati  che  hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di
               parita' viene ripetuto il ballottaggio.
    9.  Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di
coloro  che  hanno  ottenuto  voti in misura non inferiore al 10% dei
voti  riportati  dal  primo  eletto; alla lista si attinge in caso di
cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento
         della lista si procede ad una ulteriore votazione.
    10.  Un  membro elettivo che si assenti senza giustificazione per
tre  volte  consecutive  o, comunque, nell'arco di un anno accademico
       registri piu' del 50% di assenze decade dalla carica.»
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  Serie  generale, ai sensi dell'art. 6
             comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  3.  Il  nuovo  testo  dello Statuto di ateneo entrera' in vigore il
quindicesimo   giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
                              generale.
                        Vercelli, 22 luglio 2008

                                                Il rettore: Garbarino