N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 - 23 febbraio 2008

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 (del Tribunale di Roma)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione del Senato della
  Repubblica con la quale e' stata negata l'autorizzazione, richiesta
  dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi
  dell'art.   4   della  legge  n. 140/2003,  ad  acquisire  tabulati
  concernenti  il traffico telefonico relativo ad un'utenza in uso al
  senatore   Giuseppe   Valentino,   indagato   per   il   reato   di
  favoreggiamento  personale  (art.  378  cod.  pen.)  - Conflitto di
  attribuzione  tra  poteri dello Stato sollevato dalla Procura della
  Repubblica  presso  il  Tribunale  di Roma nei confronti del Senato
  della   Repubblica   -   Denunciata   lesione   della  sfera  delle
  attribuzioni  riservate  dalla Costituzione e dalla legge ordinaria
  all'Autorita'  giudiziaria - Esorbitanza dei limiti di garanzia del
  mandato  parlamentare  -  Introduzione,  per  la salvaguardia della
  riservatezza  dei parlamentari, di una tutela speciale ed ulteriore
  rispetto  a  quella assicurata agli altri consociati, in violazione
  del   principio   di   uguaglianza   -   Incidenza   sul  principio
  dell'obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione penale attribuito
  al pubblico ministero.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007.
- Costituzione,  artt.  3,  68,  comma  terzo, e 112; legge 20 giugno
  2003, n. 140, artt. 4 e 5.
(GU n.33 del 6-8-2008 )
   1.  -  Con  il presente atto la Procura della Repubblica presso il
Tribunale  di Roma propone conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione nei confronti del
Senato della Repubblica con riferimento alla delibera del 21 dicembre
2007,  con la quale il Senato ha negato l'autorizzazione richiesta da
questo  Ufficio  ad  acquisire i tabulati del traffico telefonico del
senatore Giuseppe Valentino.
   2.  -  In data 15 novembre 2006 il pubblico ministero ha richiesto
al  Senato  della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20
giugno  2003 n.140, l'autorizzazione ad acquisire i dati del traffico
telefonico del senatore Valentino relativi al periodo compreso tra il
10  e  il  20  luglio  2005,  esponendo come segue i fatti oggetto di
indagine e le ragioni della richiesta:
     Questo  ufficio  procede  ad indagini nei confronti di Sinibaldi
Michele  e  di  Valentino Giuseppe, senatore della Repubblica, per il
delitto di cui all'art. 378 c.p.
   Il  procedimento  ha avuto avvio dalle dichiarazione rese all'a.g.
di  Milano  da Fiorani Giampiero, il quale nell'interrogatorio del 17
dicembre  2005  davanti al G.i.p. di Milano e nell'interrogatorio del
18  dicembre  2005  davanti  al  p.m.  presso la Procura di Milano ha
riferito   di   aver  ricevuto  precisa  informazione  in  merito  ad
intercettazioni  in  corso a suo carico da parte della a.g. di Milano
da  Sinibaldi  Michele  e da Ricucci Stefano. Secondo quanto riferito
dal  Fiorani  tale informazione sarebbe stata ricevuta la mattina del
13  luglio  2005  presso  l'hotel  Baglioni  in  Roma, ove il Fiorani
soggiornava.  Il  Fiorani aggiungeva che il Sinibaldi e il Ricucci, a
dimostrazione   della  attendibilito'  dell'informazione,  riferivano
anche  il  contenuto  di  una  conversazione  intercorsa tra lui e la
moglie   del   Governatore   della   Banca  d'Italia  Antonio  Fazio,
conversazione    effettivamente    avvenuta,    come   emerge   dalle
dichiarazioni  rese  dal Fiorani nella stessa sede. Aggiungeva infine
il  Fiorani  che, sempre a dire dei due, l'informazione sarebbe stata
loro   fornita  dal  sen.  Valentino,  all'epoca  Sottosegretario  al
Ministero della giustizia.
   La  circostanza  dell'incontro  del  Fiorani con il Sinibaldi e il
Ricucci  presso l'hotel Baglioni in Roma trova conferma nei risultati
delle  intercettazioni  disposte dall'a.g. di Milano nei confronti di
Ricucci  Stefano  i cui brogliacci sono stati acquisiti in copia, per
la  parte  di  interesse,  nel  presente  procedimento, anche se tale
incontro  risulta  avvenuto  il giorno 20 luglio e non, come riferito
dal Fiorani, il giorno 13.
   La   condotta   descritta   dal   Fiorani   integra   gli  estremi
dell'ipotizzato delitto di favoreggiamento, in quanto in quel periodo
erano   effettivamente   in  corso  intercettazioni  telefoniche  nei
confronti  di  Fiorani  Giampiero  e  pertanto  la  rivelazione della
esistenza  di  tale  attivita'  di indagine ha costituito un aiuto ad
eludere le investigazione in corso.
   Venivano  pertanto avviate le indagini nei confronti del Sinibaldi
per  il  delitto  di cui all'art. 378 c.p. e disposta la acquisizione
dei  tabulati  telefonici  del Sinibaldi relativi al periodo indicato
dal Fiorani (dal 10 al 20 luglio 2005).
   Da  tali  tabulati  risultano  14  contatti  (9  in entrata e 5 in
uscita) con una utenza cellulare (3356893834,) intestata al Ministero
della giustizia e in uso, all'epoca, al Sottosegretario Sen. Giuseppe
Valentino.
   Con  ordinanza  del  G.i.p.  di Roma del 13 novembre 2006 e' stata
avanzata  richiesta di autorizzazione alla utilizzazione dei tabulati
acquisiti,  ai  sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 20 giugno 2003
n. 140.
   Al  fine  di acquisire ulteriori elementi di riscontro all'ipotesi
di  indagine  e  di  individuare  1'eventuale  fonte originaria della
notizia  appare  assolutamente  necessario acquisire i tabulati delle
comunicazioni  telefoniche  intercorse  su  tutte  le utenze, fisse e
mobili, in uso al Sen. Giuseppe Valentino nel periodo compreso tra il
10 e il 20 luglio 2005.
   Per  questo il pubblico ministero ha emesso ai sensi dell'art. 132
del  d.lgs.  30  giugno 2003 n. 196 come modificato dall'art. 6 della
legge  31  luglio 2005 n. 155 gli allegati decreti di acquisizione di
tabulati,  la  cui  esecuzione  e' stata sospesa ai sensi del comma 2
dell'art.   4   della   legge   20   giugno  2003  n. 140  in  attesa
dell'autorizzazione.
                              P. Q. M.
   Visto  l'articolo  4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, si chiede
l'autorizzazione   ad   acquisire   i  tabulati  delle  comunicazioni
intercorse sulle utenze in uso al Sen. Giuseppe Valentino nel periodo
tra il 10 e il 20 luglio 2005 indicate nel decreto allegato.
   3.  -  Con  deliberazione  del  21  dicembre  2007 il Senato della
Repubblica  ha  negato  la richiesta autorizzazione. Le ragioni della
decisione  del  Senato  sono  ricavabili dalla Relazione della Giunta
delle   elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari  comunicata  alla
Presidenza il 27 settembre 2007, nella quale si legge:
     Onorevoli  Senatori. - Il 20 novembre 2006, il Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  ordinario  di Roma ha trasmesso al
Presidente  del  Senato sia una richiesta di autorizzazione, ai sensi
dell'articolo  6  della  legge  n. 140 del 2003, all'utilizzazione di
tabulati  telefonici  relativi  ad  un'utenza  telefonica intestata a
Sinibaldi Michele, nei confronti del Senatore Giuseppe Valentino, sia
una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della sopra
citata  legge  n. 140,  ad  acquisire tabulati telefonici relativi ad
un'utenza in uso al medesimo Senatore Giuseppe Valentino.
     Le  richieste di autorizzazione sono state formulate nell'ambito
di  un  procedimento  penale  pendente  innanzi  alla  Procura  della
Repubblica  presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti anche
di  terzi  per  il  reato  di  cui all'articolo 378 del codice penale
(favoreggiamento  personale).  Il  Presidente  del Senato ha deferito
alla giunta la domanda dell'autorita' giudiziaria il 27 novembre 2006
e l'ha annunciata in Aula il 12 dicembre 2006.
     La  giunta  ha esaminato la domanda medesima nelle sedute del 26
giugno,  17  e  31 luglio e 1° agosto 2007; in data 17 luglio 2007 il
Senatore  Giuseppe  Valentino ha depositato memoria presso gli Uffici
della  Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ai sensi
dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.
     Il  procedimento  penale  di  cui sopra (32200/06 RGNR) ha avuto
avvio dalle dichiarazioni rese all'Autorita' giudiziaria di Milano da
Giampiero  Fiorani  il  quale,  negli  interrogatori  resi in data 17
dicembre  2005  davanti al Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Milano e in data 18 dicembre 2005 innanzi al Pubblico
Ministero  presso  la Procura della Repubblica di Milano, riferiva di
aver  ricevuto  notizia  da  Michele  Sinibaldi e Stefano Ricucci, in
occasione  di un incontro svoltosi presso l'hotel Baglioni di Roma il
13  luglio  2005,  di  intercettazioni in corso a suo carico da parte
dell'Autorita'  giudiziaria  di  quella  stessa  citta'.  Il  Fiorani
aggiungeva  che,  a  dire  dei due, 1'informazione sarebbe loro stata
fornita dal Senatore Giuseppe Valentino, all'epoca Sottosegretario di
Stato presso il Ministero della giustizia. L'incontro del Fiorani con
il Sinibaldi ed il Ricucci presso 1'hotel Baglioni di Roma troverebbe
conferma  nei  risultati delle intercettazioni disposte nei confronti
del  Ricucci, anche se tale incontro risulterebbe avvenuto in data 20
luglio e non il giorno 13.
     Dal  momento  che  in quel periodo erano effettivamente in corso
intercettazioni  telefoniche nei confronti di Giampiero Fiorani e che
la  rivelazione  dell'esistenza  di  tale  attivita'  di  indagine ha
costituito un aiuto ad eludere 1'investigazione in corso, la condotta
descritta integra - ad avviso dell'Autorita' giudiziaria procedente -
gli  estremi del reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del
codice penale.
     Avviate  quindi  le  indagini nei confronti del Sinibaldi per il
delitto  di  cui  all'articolo  378  del  codice  penale  e  disposta
l'acquisizione  dei  tabulati  telefonici  dello  stesso  relativi al
periodo  indicato dal Fiorani, emergevano - con specifico riferimento
al  periodo  10-20  luglio 2005 - 14 contatti con un'utenza cellulare
intestata  al  Ministero  della  giustizia  e  precisamente  in  uso,
all'epoca dei fatti, al Sottosegretario Giuseppe Valentino.
     Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il Tribunale
ordinario  di  Roma  precisa peraltro che l'ipotesi investigativa che
vuole  il  Senatore  Valentino  essere 1'autore delle divulgazioni di
notizie  riservate  in  favore di Giampiero Fiorani per il tramite di
Michele Sinibaldi e di Stefano Ricucci, se trova allo stato riscontro
nelle  menzionate dichiarazioni rese dal Fiorani nell'ambito di altro
procedimento,  risulterebbe tuttavia contraddetta da quanto affermato
dal  Ricucci  in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero
della  Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma
in  data  16 maggio 2006, in occasione del quale il Ricucci ha negato
di  aver  mai  avuto  1'incontro  de  quo  con  il  Fiorani o di aver
divulgato una tale informazione che, peraltro, non possedeva.
     Nella  memoria  da  lui  depositata  in  data  17 luglio 2007 il
Senatore  Valentino  premette  di  non aver mai rivelato all'avvocato
Sinibaldi  la  notizia  che  il  telefono  del  signor  Fiorani fosse
intercettato,  come  dichiarato  dal  Fiorani  il 18 dicembre 2005 al
Pubblico  Ministero  di  Milano, sia pure nelle forme - ad avviso del
Senatore  Valentino  «singolari» - che emergono dalla lettura del suo
interrogatorio,  e  di  aver  denunziato  per questi fatti il Fiorani
stesso  davanti  alla  competente  autorita'  giudiziaria. La memoria
rileva come, dagli atti depositati, emergerebbe che della circostanza
in  argomento  il  Senatore  Valentino avrebbe parlato con l'avvocato
Sinibaldi   e   questi   1'avrebbe  riferita  al  Fiorani  nel  corso
dell'incontro  svoltosi presso 1'hotel Baglioni di Roma, incontro nel
corso  del  quale  sarebbe  poi  sopravvenuto  il Ricucci che avrebbe
confermato la notizia. Il Ricucci smentisce sia la sua partecipazione
all'incontro,  sia  di aver mai avuto informazioni su intercettazioni
telefoniche  in  corso,  mentre il Sinibaldi non risulta essere stato
interrogato,  nonostante  le  sue eventuali dichiarazioni - sempre ad
avviso  del  Senatore  Valentino  -  avrebbero  potuto introdurre nel
processo  elementi  determinanti  per  una  decisiva  valutazione dei
fatti.  Sarebbe  mancata  pero'  al riguardo, prosegue la memoria, da
parte  dell'autorita'  giudiziaria,  qualsiasi  iniziativa  volta  ad
assumere informazioni dal predetto avvocato Sinibaldi.
     E'  stata,  invece,  richiesta  l'acquisizione  dei  tabulati in
argomento che dovrebbero rivelare la sospetta intensita' dei contatti
telefonici  del  Senatore  Valentino  con  l'avvocato  Sinibaldi  nel
periodo in cui veniva disposto il controllo delle utenze di Fiorani.
     In  proposito,  il senatore Valentino ha dichiarato di conoscere
da  almeno  trenta  anni  e  di  essere  grande  amico  dell'avvocato
Sinibaldi  e  che  le conversazioni, anche al telefono con lo stesso,
sono  un  evento consueto tant'e' che il suo difensore ha sollecitato
(invano)  il giudice per le indagini preliminari affinche' acquisisse
tutti  i  tabulati utili dell'anno 2005 per rilevare 1'assiduita' dei
contatti  telefonici  intercorsi  al  fine  di  dimostrarne  la  loro
irrilevanza  quale  preteso  elemento  di riscontro delle circostanze
affermate dal Fiorani.
     Il  Senatore Valentino giudica, pertanto, le ipotesi formulate a
suo  carico  ingiustificate  sotto  il profilo logico, smentite dalle
affermazioni  di  Ricucci,  non verificate, come invece sarebbe stato
opportuno, attraverso le dichiarazioni dell'avvocato Sinibaldi.
     Nell'assumere  le determinazioni di propria competenza la giunta
ha  preso  in  esame  separatamente  ciascuna  delle due richieste di
autorizzazione avanzate dall'autorita' giudiziaria.
     Quanto alla richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice per
le indagini preliminari (...).
     Passando   alla  richiesta  di  autorizzazione  ad  acquisire  i
tabulati  delle  comunicazioni  intercorse  su  un'utenza  in  uso al
Senatore  Giuseppe  Valentino nel periodo 10-20 luglio 2005, avanzata
dalla  Procura  della  Repubblica di Roma in data 17 novembre 2006 ai
sensi  dell'articolo  4  della  legge n. 140 del 2003, tale richiesta
viene  motivata  affermando  che  «al fine di verificare l'ipotesi di
indagine  mediante  l'individuazione  di  elementi  di riscontro e di
identificare  1'eventuale  fonte  originaria  della  notizia,  appare
assolutamente  necessario  acquisire  i  tabulati delle comunicazioni
telefoniche  intercorse  sull'utenza  cellulare  all'epoca  in uso al
Senatore  Valentino,  nel  periodo  compreso tra il 10 e il 20 luglio
2005».
     La  giunta  concorda  con  1'impostazione  della  Procura  della
Repubblica - che sul punto sembra discostarsi da quella fatta propria
dal  giudice  per le indagini preliminari nel medesimo procedimento -
circa   il   presupposto  interpretativo  su  cui  deve  fondarsi  la
richiesta.  Il  combinato  disposto  degli articoli 4 e 5 della legge
n. 140  del 2003 porta infatti ad individuare senza alcun dubbio tale
presupposto  nella  «necessita»  di  acquisire  i tabulati telefonici
rispetto  al  fatto oggetto del procedimento. Si tratta, peraltro, di
un  approdo  interpretativo logicamente corrispondente a quello sopra
individuato  rispetto all'articolo 6 della medesima legge n. 140, con
l'ovvia differenza che - nella ipotesi di cui all'articolo 4 citato -
trattandosi  di  autorizzazioni  preventive  rispetto all'utilizzo di
determinati mezzi di ricerca della prova la necessita' va riferita ad
un  momento  antecedente  rispetto all'utilizzazione, sia pure con le
peculiarita' proprie del mezzo in questione, atteso che, a differenza
degli  altri  atti indicati nel citato articolo 4, i tabulati saranno
sempre,  analogamente  a  quanto previsto dall'articolo 6, oggetto di
mera  acquisizione  «successiva»  e  non di esecuzione. Cio' conferma
l'esigenza  di  avvalersi,  in punto di esegesi delle disposizioni in
oggetto,  della  nozione  di  «necessita»  specificamente  richiamata
dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
     Cio'  nondimeno,  anche  relativamente  a  tale  richiesta, deve
osservarsi  innanzitutto  come  la necessita' di acquisire i predetti
tabulati  venga enunciata senza dar conto adeguatamente delle ragioni
della   stessa  limitandosi  ad  affermarne  l'utilita'  al  fine  di
individuare  non  meglio specificati elementi di riscontro e, piu' in
particolare,  al  fine  di  identificare l'eventuale fonte originaria
della notizia.
     A   quest'ultimo  proposito  va  sottolineato  come  negli  atti
trasmessi  non  vi e' nulla che consenta di comprendere sulla base di
quali  elementi il pubblico ministero abbia formulato la supposizione
che   il  Senatore  Valentino  sia  stato  informato  telefonicamente
dell'esistenza  di  un'attivita'  di  intercettazione  a  carico  del
Fiorani,  o  abbia  informato  telefonicamente il Sinibaldi, e che in
ogni  caso  dimostri  la  sua decisivita' ai fini della eventuale res
judicanda.
     I rilievi che precedono risultano poi - ad avviso della giunta -
ulteriormente  confermati  da  una  considerazione  di carattere piu'
generale  attinente  in  modo  specifico  alle richieste ad acquisire
tabulati  telefonici  presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge
n. 140  del 2003. Occorre preliminarmente osservare come, rispetto al
dettato   dell'articolo   68,   comma  III,  della  Costituzione,  la
disciplina  di  garanzia  prevista  per le intercettazioni e gli atti
privativi  o  restrittivi  della  liberta' personale sia stata estesa
dalla  legge  n. 140  del  2003 ai tabulati di comunicazioni: e cio',
proprio in relazione alla ravvisata urgenza di tutelare, in tal modo,
la  sfera  di  riservatezza  del  parlamentare  per  un profilo tanto
sensibile quanto quello delle comunicazioni personali.
     Non  vi e' dubbio che 1'esigenza di amministrare la giustizia e,
in  particolare,  quella  di  reprimere  i  reati,  corrisponda ad un
interesse  pubblico  primario,  costituzionalmente  rilevante, il cui
soddisfacimento  e'  assolutamente inderogabile; allo stesso modo non
puo'  dubitarsi  che  detto  interesse giustifichi anche il ricorso a
mezzi  dotati  di  formidabile capacita' intrusiva. Tuttavia, proprio
perche'  si  tratta  di  strumenti estremamente penetranti, essi sono
sottoposti   a  condizioni  di  validita'  particolarmente  rigorose,
commisurate  ai  limiti  opponibili  a diritti personali di carattere
inviolabile, quale la liberta' e la segretezza delle comunicazioni.
     Per  tali ragioni, anche la recente normativa impone un adeguato
e   specifico   corredo   motivazionale   che   possa  consentire  al
destinatario della richiesta di valutare e contemperare gli interessi
in oggetto.
     Va infatti evidenziato come la richiesta di acquisire i tabulati
relativi   ad   un'utenza   intestata  ad  un  parlamentare  implichi
astrattamente  rischi  di  interferenza  con  aspetti  e  circostanze
inerenti  all'esercizio  della  funzione  parlamentare - in ordine ai
quali  potrebbe  porsi  una  naturale  esigenza  di riservatezza - di
maggior   portata   rispetto   alle   richieste   avanzate  ai  sensi
dell'articolo  6  della  legge n. 140. Una richiesta di questo tipo -
per  evidenti  ragioni  di  tutela  della liberta' di svolgimento del
mandato  parlamentare  -  puo'  quindi  essere  accolta  solo  se  la
necessita'  della  stessa  ai  fini  della ricostruzione dell'ipotesi
accusatoria  non  solo  corrisponde  ad  un'esigenza  attuale  e  non
meramente  potenziale  -  il che, come gia' evidenziato, non puo' non
valere anche per le richieste avanzate ai sensi dell'articolo 6 della
legge  in  questione  -  ma  emerge in modo palese e stringente dalle
prospettazioni  dell'autorita'  giudiziaria  che,  coerentemente  con
quanto  imposto  dalle  esigenze di leale collaborazione fra i poteri
dello Stato, deve dar conto di aver esperito le soluzioni alternative
ragionevolmente  ipotizzabili  rispetto  alla  formulazione  di  tale
richiesta ovvero della presumibile impraticabilita' delle medesime.
   Per questi motivi la giunta, all'unanimita', propone:
     a)  il  diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice per le
indagini  preliminari presso il Tribunale di Roma in data 13 novembre
2006  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  n. 140  del  2003 in
relazione   ad   un'utenza  in  uso  all'avvocato  Michele  Sinibaldi
all'epoca dei fatti contestati;
     b)  il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla Procura della
Repubblica  di  Roma  ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del
2003 in relazione ad un'utenza in uso al Senatore Valentino all'epoca
dei fatti contestati.
   4.  - L'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di  Roma ritiene che il Senato della Repubblica, con la deliberazione
oggi   impugnata,   si  sia  attribuito  competenze  riservate  dalla
Costituzione  e  dalla  legge  ordinaria  all'autorita'  giudiziaria,
esorbitando  dai  limiti  delle  proprie  attribuzioni come derivanti
dall'art.  68  della  Costituzione e dalla legge di attuazione n. 140
del 2003.
   Preliminarmente  si  ritiene  necessario  individuare l'ambito e i
limiti  del  sindacato  attribuito  dall'art. 68 della Costituzione e
dalla  legge di attuazione alla Camera cui appartiene il parlamentare
interessato dalla richiesta dell'autorita' giudiziaria.
   Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla Corte
costituzionale    in   sede   di   valutazione   della   legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  della  legge  n. 140 del 2003 in
materia  di  utilizzazione  delle intrercettazioni telefoniche con la
sentenza  n. 390  del  19  novembre  2007.  In  particolare,  in tale
decisione si legge che:
     «La  ratio  della  garanzia  prevista dall'art. 68, terzo comma,
Cost.  converge, d'altro canto, con la lettera della norma. L'art. 68
Cost.   mira   a  porre  a  riparo  il  parlamentare  da  illegittime
interferenze    giudiziarie    sull'esercizio    del    suo   mandato
rappresentativo;  a  proteggerlo,  cioe',  dal  rischio che strumenti
investigativi  di particolare invasivita' o atti coercitivi delle sue
liberta' fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori,
di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della
giurisdizione. La necessita' dell'autorizzazione viene meno, infatti,
allorche'  la limitazione della liberta' del parlamentare si connetta
a titoli o situazioni - come l'esecuzione di una sentenza di condanna
irrevocabile  o  la  flagranza  di  un  delitto  per cui sia previsto
l'arresto   obbligatorio   -   che   escludono,   di   per   se',  la
configurabilita' delle accennate evenienze.
     Destinatari  della tutela, in ogni caso, non sono i parlamentari
uti  singuli,  ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende
preservare  la  funzionalita', l'integrita' di composizione (nel caso
delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale, rispetto
ad  indebite  invadenze del potere giudiziario (si veda, al riguardo,
con riferimento alla perquisizione domiciliare, la sentenza n. 58 del
2004):  il  che  spiega  l'irrinunciabilita' della garanzia (sentenza
n. 9 del 1970).
     In  tale  prospettiva, l'autorizzazione preventiva - contemplata
dalla  norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimita'
dell'atto  da  autorizzare,  a  prescindere  dalla considerazione dei
pregiudizi   che   la  sua  esecuzione  puo'  comportare  al  singolo
parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza
di  assicurare  il  corretto esercizio del potere giurisdizionale nei
confronti  dei  membri  del  Parlamento,  e  non  con  gli  interessi
sostanziali   di   questi   ultimi   (riservatezza,  onore,  liberta'
personale),  in  ipotesi  pregiudicati dal compimento dell'atto; tali
interessi  trovano  salvaguardia  nei  presidi, anche costituzionali,
stabiliti per la generalita' dei consociati.
     Questo  rilievo  vale  anche in rapporto alle intercettazioni di
conversazioni  o  comunicazioni.  Richiedendo  il  preventivo assenso
della  Camera  di  appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo
investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare
la  riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale.
Quest'ultimo   diritto  trova  riconoscimento  e  tutela,  a  livello
costituzionale,  nell'art.  15 Cost., secondo il quale la limitazione
della  liberta'  e  segretezza delle comunicazioni puo' avvenire solo
per   atto  motivato  dell'autorita'  giudiziaria,  con  le  garanzie
stabilite dalla legge.
     L'ulteriore  garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost.
e'  strumentale,  per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia
delle  funzioni  parlamentari:  volendosi  impedire  che l'ascolto di
colloqui  riservati  da parte dell'autorita' giudiziaria possa essere
indebitamente  finalizzato  ad incidere sullo svolgimento del mandato
elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera
esplicazione dell'attivita'. E cio' analogamente a quanto avviene per
l'autorizzazione  preventiva  alle  perquisizioni  ed ai sequestri di
corrispondenza, il cui oggetto ben puo' consistere anche in documenti
a carattere comunicativo.».
   Appare   dunque   evidente  come  la  Corte  costituzionale  abbia
individuato  l'ambito  del sindacato della Camera di appartenenza del
parlamentare  interessato  dalla  richiesta, limitando la tutela alla
finalita'  di  proteggere  la  funzione  parlamentare  da  iniziative
persecutorie  o  comunque  estranee  alle  effettive  esigenze  della
giurisdizione.  Sono  invece  riservate  all'autorita' giudiziaria le
valutazioni  in  merito  all'utilita',  rilevanza  e necessita' della
prova  oggetto  di  richiesta,  cosi' come e' riservata all'autorita'
giudiziaria  l'interpretazione  delle norme processuali, ivi comprese
le  disposizioni  in materia processuale contenute nella legge n. 140
del 2003.
   Prevedendo   la   richiesta   di  autorizzazione  alla  Camera  di
appartenenza  del  parlamentare tutte le volte che «occorre» compiere
uno  degli  atti  elencati nell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, e
dettando  ,  nell'art.  5  della  stessa  legge,  i  requisiti  della
richiesta,   il   legislatore   ha   individuato  con  precisione  le
condizioni,   le   modalita'   ed   i   contenuti   della   richiesta
dell'autorita'  giudiziaria  e parallelamente del potere della Camera
di autorizzare o meno il compimento dell'attivita' investigativa.
   Per  un  verso la richiesta di autorizzazione puo' essere avanzata
solo  in presenza di una obiettiva necessita' di indagine cioe' sulla
base  di  una  realistica,  congrua  e plausibile (e percio' cogente)
valutazione    prognostica    della   concreta   utilita'   dell'atto
investigativo da compiere.
   Per  altro  verso  la richiesta deve indicare i «fatti» per cui si
procede,  le  «norme» che si assumono violate e gli «elementi» su cui
essa si fonda.
   In  sintesi  la  richiesta  deve dimostrare che «occorre» compiere
l'atto  investigativo  offrendo  alla  Camera i dati per il controllo
della  sua rispondenza ad una obiettiva esigenza investigativa, della
sua  interna  coerenza  e della sua congruenza rispetto agli atti del
procedimento penale in corso.
   A dispetto  del  lineare dato normativo ora esposto, il Senato nel
suo  provvedimento  ha  fatto  riferimento  a  parametri  e requisiti
diversi ponendo a base del suo diniego:
     a)  non  la  necessita'  dell'atto  investigativo, oggetto della
richiesta,   nel   quadro   della   ipotesi  accusatoria  ma  la  sua
«decisivita»  ai  fini  della  conferma  o  meno  della ricostruzione
accusatoria;
     b)  non solo la necessita' dell'atto investigativo richiesto, ma
anche  l'assenza  di  ogni  altra  alternativa investigativa all'atto
stesso,  cioe'  una  sorta  di assoluta indispensabilita' (laddove un
atto  di  indagine  puo' rilevarsi necessario in una determinata fase
delle  investigazioni  anche  perche' altri percorsi investigativi in
astratto  possibili  richiedono  tempi  lunghi,  incompatibili  con i
termini  delle  indagini preliminari o con il termine di prescrizione
del  reato  o appaiono comunque di esito assai piu' incerto dell'atto
richiesto).
   Sul  punto  la  decisione  del  Senato  sembra  introdurre, per la
salvaguardia della riservatezza dei parlamentari, una tutela speciale
e  ulteriore  rispetto  a  quella  assicurata  dalla legge agli altri
consociati,  in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini
sancito  dall'art.3 della Costituzione. E cio' in netto contrasto con
i  principi  enunciati  dalla  Corte  costituzionale nella richiamata
sentenza  n. 390: ... l'autorizzazione preventiva - contemplata dalla
norma  costituzionale  -  postula  un  controllo  sulla  legittimita'
dell'atto  da  autorizzare,  a  prescindere  dalla considerazione dei
pregiudizi   che   la  sua  esecuzione  puo'  comportare  al  singolo
parlamentare. il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza
di  assicurare  il  corretto esercizio del potere giurisdizionale nei
confronti  dei  membri  del  Parlamento,  e  non  con  gli  interessi
sostanziali   di   questi   ultimi   (riservatezza,  onore,  liberta'
personale),  in  ipotesi  pregiudicati dal compimento dell'atto; tali
interessi  trovano  salvaguardia  nei  presidi, anche costituzionali,
stabiliti per la generalita' dei consociati.
   Di  piu':  il  Senato, nel suo provvedimento, sembra riservarsi il
potere  di  effettuare di volta in volta un bilanciamento in concreto
degli  interessi in gioco, sostituendo le sue particolari valutazioni
alla  valutazione tipizzata ed astratta gia' compiuta dal legislatore
nel  momento in cui ha dettato gli artt. 4 e 5 della legge n. 140 del
2003  ed  ha  delineato  con  precisione le condizioni ed i requisiti
della richiesta e l'ambito della autorizzazione.
   Ora  ne'  la  legge,  nella  sua  chiara  lettera,  ne'  la citata
giurisprudenza  della  Corte costituzionale attribuiscono alla Camera
un  siffatto  potere,  riconoscendole  solo  quello  di  vagliare  la
necessita' dell'atto investigativo nonche' la congruita' e pertinenza
della  motivazione  della  richiesta  (cioe'  i  dati  che  attestano
l'assenza  di ogni intento strumentale e persecutorio della richiesta
dell'autorita' giudiziaria).
   Dalla   richiesta  avanzata  dal  pubblico  ministero  emerge  con
evidenza  l'assenza  di qualsiasi intento persecutorio o strumentale.
Gia'  l'origine delle indagini, scaturite sulla base di dichiarazioni
rese ad altra autorita' giudiziaria da persona indagata, evidenzia la
doverosita'    dell'iniziativa    di    questo   ufficio.   Peraltro,
l'acquisizione  dei tabulati del traffico telefonico del parlamentare
indicato  dal chiamante in reita' come fonte della notizia appariva e
appare  l'unico  strumento  investigativo  esperibile;  infatti, solo
l'individuazione  dell'eventuale  fonte, interna alle indagini, della
notizia,  potrebbe  fornire,  ad  avviso di questo ufficio, un valido
riscontro  alle  dichiarazioni  del  Fiorani;  mentre e' ovvio che la
valutazione  in  merito  all'utilita'  di  un atto investigativo puo'
essere  operata  solo ex ante con giudizio prognostico, senza che sia
possibile   conoscerne  preventivamente  i  risultati  e  l'effettiva
utilita' sul piano probatorio.
   Ad avviso di questo ufficio il Senato ha, dunque, esorbitato dalle
proprie  attribuzioni,  esercitando un potere riservato all'autorita'
giudiziaria  in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3,
68  e 112  della  Costituzione.  Al  riguardo si richiama la costante
giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto la legittimazione alla
proposizione  di  conflitto di attribuzioni dell'ufficio del pubblico
ministero,  in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di
indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale ai
sensi  dell'art.  l12 Cost. (tra le altre: sentenze n. 487 del 2000 e
nn.  410  e 110 del 1998; ordinanze n.73 del 2006; nn. 266 del 1998 e
426 del 1997).
                              P. Q. M.
   Propone  conflitto  di attribuzioni nei confronti del Senato della
Repubblica e  chiede alla Corte costituzionale di dichiarare, in base
agli   articoli   3,   68   e  112  della  Costituzione,  che  spetta
all'autorita'  giudiziaria e nella specie al pubblico ministero quale
titolare dell'azione penale nella fase delle indagini preliminari, la
valutazione  sulla utilita' e rilevanza degli atti investigativi, con
particolare   riferimento   alla   sussistenza  dei  presupposti  per
l'acquisizione,   con   decreto   motivato,  dei  dati  del  traffico
telefonico;   mentre   spetta   all'Assemblea   cui  il  parlamentare
appartiene   esclusivamente   la   valutazione   circa  il  carattere
strumentale  o  persecutorio  dell'atto  di  indagine  oggetto  della
richiesta;  per  l'effetto,  chiede di annullare la deliberazione del
Senato  della  Repubblica  adottata  in data 21 dicembre 2007, con la
quale   il   Senato  ha  deliberato  il  diniego  dell'autorizzazione
richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 4
della  legge  n. 140  del  2003,  in relazione ad un'utenza in uso al
Senatore Valentino all'epoca dei fatti contestati.
     Roma, addi' 28 febbraio 2008
          Il Procuratore della Repubblica: Giovanni Ferrara
          Avvertenza:
          L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con
          ordinanza n. 276/2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          - 1ª serie speciale n. 30 - del 16 luglio 2008.