N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 - 23 febbraio 2008
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 (del Tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale e' stata negata l'autorizzazione, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140/2003, ad acquisire tabulati concernenti il traffico telefonico relativo ad un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, indagato per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica - Denunciata lesione della sfera delle attribuzioni riservate dalla Costituzione e dalla legge ordinaria all'Autorita' giudiziaria - Esorbitanza dei limiti di garanzia del mandato parlamentare - Introduzione, per la salvaguardia della riservatezza dei parlamentari, di una tutela speciale ed ulteriore rispetto a quella assicurata agli altri consociati, in violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale attribuito al pubblico ministero. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007. - Costituzione, artt. 3, 68, comma terzo, e 112; legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 5.(GU n.33 del 6-8-2008 )
1. - Con il presente atto la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma propone conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione nei confronti del
Senato della Repubblica con riferimento alla delibera del 21 dicembre
2007, con la quale il Senato ha negato l'autorizzazione richiesta da
questo Ufficio ad acquisire i tabulati del traffico telefonico del
senatore Giuseppe Valentino.
2. - In data 15 novembre 2006 il pubblico ministero ha richiesto
al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20
giugno 2003 n.140, l'autorizzazione ad acquisire i dati del traffico
telefonico del senatore Valentino relativi al periodo compreso tra il
10 e il 20 luglio 2005, esponendo come segue i fatti oggetto di
indagine e le ragioni della richiesta:
Questo ufficio procede ad indagini nei confronti di Sinibaldi
Michele e di Valentino Giuseppe, senatore della Repubblica, per il
delitto di cui all'art. 378 c.p.
Il procedimento ha avuto avvio dalle dichiarazione rese all'a.g.
di Milano da Fiorani Giampiero, il quale nell'interrogatorio del 17
dicembre 2005 davanti al G.i.p. di Milano e nell'interrogatorio del
18 dicembre 2005 davanti al p.m. presso la Procura di Milano ha
riferito di aver ricevuto precisa informazione in merito ad
intercettazioni in corso a suo carico da parte della a.g. di Milano
da Sinibaldi Michele e da Ricucci Stefano. Secondo quanto riferito
dal Fiorani tale informazione sarebbe stata ricevuta la mattina del
13 luglio 2005 presso l'hotel Baglioni in Roma, ove il Fiorani
soggiornava. Il Fiorani aggiungeva che il Sinibaldi e il Ricucci, a
dimostrazione della attendibilito' dell'informazione, riferivano
anche il contenuto di una conversazione intercorsa tra lui e la
moglie del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio,
conversazione effettivamente avvenuta, come emerge dalle
dichiarazioni rese dal Fiorani nella stessa sede. Aggiungeva infine
il Fiorani che, sempre a dire dei due, l'informazione sarebbe stata
loro fornita dal sen. Valentino, all'epoca Sottosegretario al
Ministero della giustizia.
La circostanza dell'incontro del Fiorani con il Sinibaldi e il
Ricucci presso l'hotel Baglioni in Roma trova conferma nei risultati
delle intercettazioni disposte dall'a.g. di Milano nei confronti di
Ricucci Stefano i cui brogliacci sono stati acquisiti in copia, per
la parte di interesse, nel presente procedimento, anche se tale
incontro risulta avvenuto il giorno 20 luglio e non, come riferito
dal Fiorani, il giorno 13.
La condotta descritta dal Fiorani integra gli estremi
dell'ipotizzato delitto di favoreggiamento, in quanto in quel periodo
erano effettivamente in corso intercettazioni telefoniche nei
confronti di Fiorani Giampiero e pertanto la rivelazione della
esistenza di tale attivita' di indagine ha costituito un aiuto ad
eludere le investigazione in corso.
Venivano pertanto avviate le indagini nei confronti del Sinibaldi
per il delitto di cui all'art. 378 c.p. e disposta la acquisizione
dei tabulati telefonici del Sinibaldi relativi al periodo indicato
dal Fiorani (dal 10 al 20 luglio 2005).
Da tali tabulati risultano 14 contatti (9 in entrata e 5 in
uscita) con una utenza cellulare (3356893834,) intestata al Ministero
della giustizia e in uso, all'epoca, al Sottosegretario Sen. Giuseppe
Valentino.
Con ordinanza del G.i.p. di Roma del 13 novembre 2006 e' stata
avanzata richiesta di autorizzazione alla utilizzazione dei tabulati
acquisiti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 20 giugno 2003
n. 140.
Al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro all'ipotesi
di indagine e di individuare 1'eventuale fonte originaria della
notizia appare assolutamente necessario acquisire i tabulati delle
comunicazioni telefoniche intercorse su tutte le utenze, fisse e
mobili, in uso al Sen. Giuseppe Valentino nel periodo compreso tra il
10 e il 20 luglio 2005.
Per questo il pubblico ministero ha emesso ai sensi dell'art. 132
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dall'art. 6 della
legge 31 luglio 2005 n. 155 gli allegati decreti di acquisizione di
tabulati, la cui esecuzione e' stata sospesa ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140 in attesa
dell'autorizzazione.
P. Q. M.
Visto l'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, si chiede
l'autorizzazione ad acquisire i tabulati delle comunicazioni
intercorse sulle utenze in uso al Sen. Giuseppe Valentino nel periodo
tra il 10 e il 20 luglio 2005 indicate nel decreto allegato.
3. - Con deliberazione del 21 dicembre 2007 il Senato della
Repubblica ha negato la richiesta autorizzazione. Le ragioni della
decisione del Senato sono ricavabili dalla Relazione della Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari comunicata alla
Presidenza il 27 settembre 2007, nella quale si legge:
Onorevoli Senatori. - Il 20 novembre 2006, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha trasmesso al
Presidente del Senato sia una richiesta di autorizzazione, ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione di
tabulati telefonici relativi ad un'utenza telefonica intestata a
Sinibaldi Michele, nei confronti del Senatore Giuseppe Valentino, sia
una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della sopra
citata legge n. 140, ad acquisire tabulati telefonici relativi ad
un'utenza in uso al medesimo Senatore Giuseppe Valentino.
Le richieste di autorizzazione sono state formulate nell'ambito
di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti anche
di terzi per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale
(favoreggiamento personale). Il Presidente del Senato ha deferito
alla giunta la domanda dell'autorita' giudiziaria il 27 novembre 2006
e l'ha annunciata in Aula il 12 dicembre 2006.
La giunta ha esaminato la domanda medesima nelle sedute del 26
giugno, 17 e 31 luglio e 1° agosto 2007; in data 17 luglio 2007 il
Senatore Giuseppe Valentino ha depositato memoria presso gli Uffici
della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ai sensi
dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.
Il procedimento penale di cui sopra (32200/06 RGNR) ha avuto
avvio dalle dichiarazioni rese all'Autorita' giudiziaria di Milano da
Giampiero Fiorani il quale, negli interrogatori resi in data 17
dicembre 2005 davanti al Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Milano e in data 18 dicembre 2005 innanzi al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano, riferiva di
aver ricevuto notizia da Michele Sinibaldi e Stefano Ricucci, in
occasione di un incontro svoltosi presso l'hotel Baglioni di Roma il
13 luglio 2005, di intercettazioni in corso a suo carico da parte
dell'Autorita' giudiziaria di quella stessa citta'. Il Fiorani
aggiungeva che, a dire dei due, 1'informazione sarebbe loro stata
fornita dal Senatore Giuseppe Valentino, all'epoca Sottosegretario di
Stato presso il Ministero della giustizia. L'incontro del Fiorani con
il Sinibaldi ed il Ricucci presso 1'hotel Baglioni di Roma troverebbe
conferma nei risultati delle intercettazioni disposte nei confronti
del Ricucci, anche se tale incontro risulterebbe avvenuto in data 20
luglio e non il giorno 13.
Dal momento che in quel periodo erano effettivamente in corso
intercettazioni telefoniche nei confronti di Giampiero Fiorani e che
la rivelazione dell'esistenza di tale attivita' di indagine ha
costituito un aiuto ad eludere 1'investigazione in corso, la condotta
descritta integra - ad avviso dell'Autorita' giudiziaria procedente -
gli estremi del reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del
codice penale.
Avviate quindi le indagini nei confronti del Sinibaldi per il
delitto di cui all'articolo 378 del codice penale e disposta
l'acquisizione dei tabulati telefonici dello stesso relativi al
periodo indicato dal Fiorani, emergevano - con specifico riferimento
al periodo 10-20 luglio 2005 - 14 contatti con un'utenza cellulare
intestata al Ministero della giustizia e precisamente in uso,
all'epoca dei fatti, al Sottosegretario Giuseppe Valentino.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
ordinario di Roma precisa peraltro che l'ipotesi investigativa che
vuole il Senatore Valentino essere 1'autore delle divulgazioni di
notizie riservate in favore di Giampiero Fiorani per il tramite di
Michele Sinibaldi e di Stefano Ricucci, se trova allo stato riscontro
nelle menzionate dichiarazioni rese dal Fiorani nell'ambito di altro
procedimento, risulterebbe tuttavia contraddetta da quanto affermato
dal Ricucci in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero
della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma
in data 16 maggio 2006, in occasione del quale il Ricucci ha negato
di aver mai avuto 1'incontro de quo con il Fiorani o di aver
divulgato una tale informazione che, peraltro, non possedeva.
Nella memoria da lui depositata in data 17 luglio 2007 il
Senatore Valentino premette di non aver mai rivelato all'avvocato
Sinibaldi la notizia che il telefono del signor Fiorani fosse
intercettato, come dichiarato dal Fiorani il 18 dicembre 2005 al
Pubblico Ministero di Milano, sia pure nelle forme - ad avviso del
Senatore Valentino «singolari» - che emergono dalla lettura del suo
interrogatorio, e di aver denunziato per questi fatti il Fiorani
stesso davanti alla competente autorita' giudiziaria. La memoria
rileva come, dagli atti depositati, emergerebbe che della circostanza
in argomento il Senatore Valentino avrebbe parlato con l'avvocato
Sinibaldi e questi 1'avrebbe riferita al Fiorani nel corso
dell'incontro svoltosi presso 1'hotel Baglioni di Roma, incontro nel
corso del quale sarebbe poi sopravvenuto il Ricucci che avrebbe
confermato la notizia. Il Ricucci smentisce sia la sua partecipazione
all'incontro, sia di aver mai avuto informazioni su intercettazioni
telefoniche in corso, mentre il Sinibaldi non risulta essere stato
interrogato, nonostante le sue eventuali dichiarazioni - sempre ad
avviso del Senatore Valentino - avrebbero potuto introdurre nel
processo elementi determinanti per una decisiva valutazione dei
fatti. Sarebbe mancata pero' al riguardo, prosegue la memoria, da
parte dell'autorita' giudiziaria, qualsiasi iniziativa volta ad
assumere informazioni dal predetto avvocato Sinibaldi.
E' stata, invece, richiesta l'acquisizione dei tabulati in
argomento che dovrebbero rivelare la sospetta intensita' dei contatti
telefonici del Senatore Valentino con l'avvocato Sinibaldi nel
periodo in cui veniva disposto il controllo delle utenze di Fiorani.
In proposito, il senatore Valentino ha dichiarato di conoscere
da almeno trenta anni e di essere grande amico dell'avvocato
Sinibaldi e che le conversazioni, anche al telefono con lo stesso,
sono un evento consueto tant'e' che il suo difensore ha sollecitato
(invano) il giudice per le indagini preliminari affinche' acquisisse
tutti i tabulati utili dell'anno 2005 per rilevare 1'assiduita' dei
contatti telefonici intercorsi al fine di dimostrarne la loro
irrilevanza quale preteso elemento di riscontro delle circostanze
affermate dal Fiorani.
Il Senatore Valentino giudica, pertanto, le ipotesi formulate a
suo carico ingiustificate sotto il profilo logico, smentite dalle
affermazioni di Ricucci, non verificate, come invece sarebbe stato
opportuno, attraverso le dichiarazioni dell'avvocato Sinibaldi.
Nell'assumere le determinazioni di propria competenza la giunta
ha preso in esame separatamente ciascuna delle due richieste di
autorizzazione avanzate dall'autorita' giudiziaria.
Quanto alla richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice per
le indagini preliminari (...).
Passando alla richiesta di autorizzazione ad acquisire i
tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al
Senatore Giuseppe Valentino nel periodo 10-20 luglio 2005, avanzata
dalla Procura della Repubblica di Roma in data 17 novembre 2006 ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, tale richiesta
viene motivata affermando che «al fine di verificare l'ipotesi di
indagine mediante l'individuazione di elementi di riscontro e di
identificare 1'eventuale fonte originaria della notizia, appare
assolutamente necessario acquisire i tabulati delle comunicazioni
telefoniche intercorse sull'utenza cellulare all'epoca in uso al
Senatore Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio
2005».
La giunta concorda con 1'impostazione della Procura della
Repubblica - che sul punto sembra discostarsi da quella fatta propria
dal giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento -
circa il presupposto interpretativo su cui deve fondarsi la
richiesta. Il combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge
n. 140 del 2003 porta infatti ad individuare senza alcun dubbio tale
presupposto nella «necessita» di acquisire i tabulati telefonici
rispetto al fatto oggetto del procedimento. Si tratta, peraltro, di
un approdo interpretativo logicamente corrispondente a quello sopra
individuato rispetto all'articolo 6 della medesima legge n. 140, con
l'ovvia differenza che - nella ipotesi di cui all'articolo 4 citato -
trattandosi di autorizzazioni preventive rispetto all'utilizzo di
determinati mezzi di ricerca della prova la necessita' va riferita ad
un momento antecedente rispetto all'utilizzazione, sia pure con le
peculiarita' proprie del mezzo in questione, atteso che, a differenza
degli altri atti indicati nel citato articolo 4, i tabulati saranno
sempre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, oggetto di
mera acquisizione «successiva» e non di esecuzione. Cio' conferma
l'esigenza di avvalersi, in punto di esegesi delle disposizioni in
oggetto, della nozione di «necessita» specificamente richiamata
dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
Cio' nondimeno, anche relativamente a tale richiesta, deve
osservarsi innanzitutto come la necessita' di acquisire i predetti
tabulati venga enunciata senza dar conto adeguatamente delle ragioni
della stessa limitandosi ad affermarne l'utilita' al fine di
individuare non meglio specificati elementi di riscontro e, piu' in
particolare, al fine di identificare l'eventuale fonte originaria
della notizia.
A quest'ultimo proposito va sottolineato come negli atti
trasmessi non vi e' nulla che consenta di comprendere sulla base di
quali elementi il pubblico ministero abbia formulato la supposizione
che il Senatore Valentino sia stato informato telefonicamente
dell'esistenza di un'attivita' di intercettazione a carico del
Fiorani, o abbia informato telefonicamente il Sinibaldi, e che in
ogni caso dimostri la sua decisivita' ai fini della eventuale res
judicanda.
I rilievi che precedono risultano poi - ad avviso della giunta -
ulteriormente confermati da una considerazione di carattere piu'
generale attinente in modo specifico alle richieste ad acquisire
tabulati telefonici presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge
n. 140 del 2003. Occorre preliminarmente osservare come, rispetto al
dettato dell'articolo 68, comma III, della Costituzione, la
disciplina di garanzia prevista per le intercettazioni e gli atti
privativi o restrittivi della liberta' personale sia stata estesa
dalla legge n. 140 del 2003 ai tabulati di comunicazioni: e cio',
proprio in relazione alla ravvisata urgenza di tutelare, in tal modo,
la sfera di riservatezza del parlamentare per un profilo tanto
sensibile quanto quello delle comunicazioni personali.
Non vi e' dubbio che 1'esigenza di amministrare la giustizia e,
in particolare, quella di reprimere i reati, corrisponda ad un
interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui
soddisfacimento e' assolutamente inderogabile; allo stesso modo non
puo' dubitarsi che detto interesse giustifichi anche il ricorso a
mezzi dotati di formidabile capacita' intrusiva. Tuttavia, proprio
perche' si tratta di strumenti estremamente penetranti, essi sono
sottoposti a condizioni di validita' particolarmente rigorose,
commisurate ai limiti opponibili a diritti personali di carattere
inviolabile, quale la liberta' e la segretezza delle comunicazioni.
Per tali ragioni, anche la recente normativa impone un adeguato
e specifico corredo motivazionale che possa consentire al
destinatario della richiesta di valutare e contemperare gli interessi
in oggetto.
Va infatti evidenziato come la richiesta di acquisire i tabulati
relativi ad un'utenza intestata ad un parlamentare implichi
astrattamente rischi di interferenza con aspetti e circostanze
inerenti all'esercizio della funzione parlamentare - in ordine ai
quali potrebbe porsi una naturale esigenza di riservatezza - di
maggior portata rispetto alle richieste avanzate ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 140. Una richiesta di questo tipo -
per evidenti ragioni di tutela della liberta' di svolgimento del
mandato parlamentare - puo' quindi essere accolta solo se la
necessita' della stessa ai fini della ricostruzione dell'ipotesi
accusatoria non solo corrisponde ad un'esigenza attuale e non
meramente potenziale - il che, come gia' evidenziato, non puo' non
valere anche per le richieste avanzate ai sensi dell'articolo 6 della
legge in questione - ma emerge in modo palese e stringente dalle
prospettazioni dell'autorita' giudiziaria che, coerentemente con
quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione fra i poteri
dello Stato, deve dar conto di aver esperito le soluzioni alternative
ragionevolmente ipotizzabili rispetto alla formulazione di tale
richiesta ovvero della presumibile impraticabilita' delle medesime.
Per questi motivi la giunta, all'unanimita', propone:
a) il diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 13 novembre
2006 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 in
relazione ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi
all'epoca dei fatti contestati;
b) il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla Procura della
Repubblica di Roma ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del
2003 in relazione ad un'utenza in uso al Senatore Valentino all'epoca
dei fatti contestati.
4. - L'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma ritiene che il Senato della Repubblica, con la deliberazione
oggi impugnata, si sia attribuito competenze riservate dalla
Costituzione e dalla legge ordinaria all'autorita' giudiziaria,
esorbitando dai limiti delle proprie attribuzioni come derivanti
dall'art. 68 della Costituzione e dalla legge di attuazione n. 140
del 2003.
Preliminarmente si ritiene necessario individuare l'ambito e i
limiti del sindacato attribuito dall'art. 68 della Costituzione e
dalla legge di attuazione alla Camera cui appartiene il parlamentare
interessato dalla richiesta dell'autorita' giudiziaria.
Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla Corte
costituzionale in sede di valutazione della legittimita'
costituzionale delle disposizioni della legge n. 140 del 2003 in
materia di utilizzazione delle intrercettazioni telefoniche con la
sentenza n. 390 del 19 novembre 2007. In particolare, in tale
decisione si legge che:
«La ratio della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma,
Cost. converge, d'altro canto, con la lettera della norma. L'art. 68
Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime
interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato
rappresentativo; a proteggerlo, cioe', dal rischio che strumenti
investigativi di particolare invasivita' o atti coercitivi delle sue
liberta' fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori,
di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della
giurisdizione. La necessita' dell'autorizzazione viene meno, infatti,
allorche' la limitazione della liberta' del parlamentare si connetta
a titoli o situazioni - come l'esecuzione di una sentenza di condanna
irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto
l'arresto obbligatorio - che escludono, di per se', la
configurabilita' delle accennate evenienze.
Destinatari della tutela, in ogni caso, non sono i parlamentari
uti singuli, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende
preservare la funzionalita', l'integrita' di composizione (nel caso
delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale, rispetto
ad indebite invadenze del potere giudiziario (si veda, al riguardo,
con riferimento alla perquisizione domiciliare, la sentenza n. 58 del
2004): il che spiega l'irrinunciabilita' della garanzia (sentenza
n. 9 del 1970).
In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva - contemplata
dalla norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimita'
dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei
pregiudizi che la sua esecuzione puo' comportare al singolo
parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza
di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei
confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi
sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, liberta'
personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali
interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali,
stabiliti per la generalita' dei consociati.
Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso
della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo
investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare
la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale.
Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello
costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione
della liberta' e segretezza delle comunicazioni puo' avvenire solo
per atto motivato dell'autorita' giudiziaria, con le garanzie
stabilite dalla legge.
L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost.
e' strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia
delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di
colloqui riservati da parte dell'autorita' giudiziaria possa essere
indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato
elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera
esplicazione dell'attivita'. E cio' analogamente a quanto avviene per
l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di
corrispondenza, il cui oggetto ben puo' consistere anche in documenti
a carattere comunicativo.».
Appare dunque evidente come la Corte costituzionale abbia
individuato l'ambito del sindacato della Camera di appartenenza del
parlamentare interessato dalla richiesta, limitando la tutela alla
finalita' di proteggere la funzione parlamentare da iniziative
persecutorie o comunque estranee alle effettive esigenze della
giurisdizione. Sono invece riservate all'autorita' giudiziaria le
valutazioni in merito all'utilita', rilevanza e necessita' della
prova oggetto di richiesta, cosi' come e' riservata all'autorita'
giudiziaria l'interpretazione delle norme processuali, ivi comprese
le disposizioni in materia processuale contenute nella legge n. 140
del 2003.
Prevedendo la richiesta di autorizzazione alla Camera di
appartenenza del parlamentare tutte le volte che «occorre» compiere
uno degli atti elencati nell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, e
dettando , nell'art. 5 della stessa legge, i requisiti della
richiesta, il legislatore ha individuato con precisione le
condizioni, le modalita' ed i contenuti della richiesta
dell'autorita' giudiziaria e parallelamente del potere della Camera
di autorizzare o meno il compimento dell'attivita' investigativa.
Per un verso la richiesta di autorizzazione puo' essere avanzata
solo in presenza di una obiettiva necessita' di indagine cioe' sulla
base di una realistica, congrua e plausibile (e percio' cogente)
valutazione prognostica della concreta utilita' dell'atto
investigativo da compiere.
Per altro verso la richiesta deve indicare i «fatti» per cui si
procede, le «norme» che si assumono violate e gli «elementi» su cui
essa si fonda.
In sintesi la richiesta deve dimostrare che «occorre» compiere
l'atto investigativo offrendo alla Camera i dati per il controllo
della sua rispondenza ad una obiettiva esigenza investigativa, della
sua interna coerenza e della sua congruenza rispetto agli atti del
procedimento penale in corso.
A dispetto del lineare dato normativo ora esposto, il Senato nel
suo provvedimento ha fatto riferimento a parametri e requisiti
diversi ponendo a base del suo diniego:
a) non la necessita' dell'atto investigativo, oggetto della
richiesta, nel quadro della ipotesi accusatoria ma la sua
«decisivita» ai fini della conferma o meno della ricostruzione
accusatoria;
b) non solo la necessita' dell'atto investigativo richiesto, ma
anche l'assenza di ogni altra alternativa investigativa all'atto
stesso, cioe' una sorta di assoluta indispensabilita' (laddove un
atto di indagine puo' rilevarsi necessario in una determinata fase
delle investigazioni anche perche' altri percorsi investigativi in
astratto possibili richiedono tempi lunghi, incompatibili con i
termini delle indagini preliminari o con il termine di prescrizione
del reato o appaiono comunque di esito assai piu' incerto dell'atto
richiesto).
Sul punto la decisione del Senato sembra introdurre, per la
salvaguardia della riservatezza dei parlamentari, una tutela speciale
e ulteriore rispetto a quella assicurata dalla legge agli altri
consociati, in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini
sancito dall'art.3 della Costituzione. E cio' in netto contrasto con
i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella richiamata
sentenza n. 390: ... l'autorizzazione preventiva - contemplata dalla
norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimita'
dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei
pregiudizi che la sua esecuzione puo' comportare al singolo
parlamentare. il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza
di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei
confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi
sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, liberta'
personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali
interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali,
stabiliti per la generalita' dei consociati.
Di piu': il Senato, nel suo provvedimento, sembra riservarsi il
potere di effettuare di volta in volta un bilanciamento in concreto
degli interessi in gioco, sostituendo le sue particolari valutazioni
alla valutazione tipizzata ed astratta gia' compiuta dal legislatore
nel momento in cui ha dettato gli artt. 4 e 5 della legge n. 140 del
2003 ed ha delineato con precisione le condizioni ed i requisiti
della richiesta e l'ambito della autorizzazione.
Ora ne' la legge, nella sua chiara lettera, ne' la citata
giurisprudenza della Corte costituzionale attribuiscono alla Camera
un siffatto potere, riconoscendole solo quello di vagliare la
necessita' dell'atto investigativo nonche' la congruita' e pertinenza
della motivazione della richiesta (cioe' i dati che attestano
l'assenza di ogni intento strumentale e persecutorio della richiesta
dell'autorita' giudiziaria).
Dalla richiesta avanzata dal pubblico ministero emerge con
evidenza l'assenza di qualsiasi intento persecutorio o strumentale.
Gia' l'origine delle indagini, scaturite sulla base di dichiarazioni
rese ad altra autorita' giudiziaria da persona indagata, evidenzia la
doverosita' dell'iniziativa di questo ufficio. Peraltro,
l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico del parlamentare
indicato dal chiamante in reita' come fonte della notizia appariva e
appare l'unico strumento investigativo esperibile; infatti, solo
l'individuazione dell'eventuale fonte, interna alle indagini, della
notizia, potrebbe fornire, ad avviso di questo ufficio, un valido
riscontro alle dichiarazioni del Fiorani; mentre e' ovvio che la
valutazione in merito all'utilita' di un atto investigativo puo'
essere operata solo ex ante con giudizio prognostico, senza che sia
possibile conoscerne preventivamente i risultati e l'effettiva
utilita' sul piano probatorio.
Ad avviso di questo ufficio il Senato ha, dunque, esorbitato dalle
proprie attribuzioni, esercitando un potere riservato all'autorita'
giudiziaria in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3,
68 e 112 della Costituzione. Al riguardo si richiama la costante
giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto la legittimazione alla
proposizione di conflitto di attribuzioni dell'ufficio del pubblico
ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di
indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale ai
sensi dell'art. l12 Cost. (tra le altre: sentenze n. 487 del 2000 e
nn. 410 e 110 del 1998; ordinanze n.73 del 2006; nn. 266 del 1998 e
426 del 1997).
P. Q. M.
Propone conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della
Repubblica e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare, in base
agli articoli 3, 68 e 112 della Costituzione, che spetta
all'autorita' giudiziaria e nella specie al pubblico ministero quale
titolare dell'azione penale nella fase delle indagini preliminari, la
valutazione sulla utilita' e rilevanza degli atti investigativi, con
particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti per
l'acquisizione, con decreto motivato, dei dati del traffico
telefonico; mentre spetta all'Assemblea cui il parlamentare
appartiene esclusivamente la valutazione circa il carattere
strumentale o persecutorio dell'atto di indagine oggetto della
richiesta; per l'effetto, chiede di annullare la deliberazione del
Senato della Repubblica adottata in data 21 dicembre 2007, con la
quale il Senato ha deliberato il diniego dell'autorizzazione
richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 4
della legge n. 140 del 2003, in relazione ad un'utenza in uso al
Senatore Valentino all'epoca dei fatti contestati.
Roma, addi' 28 febbraio 2008
Il Procuratore della Repubblica: Giovanni Ferrara
Avvertenza:
L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con
ordinanza n. 276/2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 1ª serie speciale n. 30 - del 16 luglio 2008.