N. 307 SENTENZA 29 - 30 luglio 2008
Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale - Omessa indicazione delle dichiarazioni addebitate al parlamentare, con conseguente difetto di un requisito essenziale del ricorso - Inammissibilita'. - Deliberazione della Camera dei deputati 17 aprile 2002, n. 133 (doc. IV-quater, n. 7). - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17
aprile 2002, n. 133 (Doc. IV-quater, n. 7), relativa alla
insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio
Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, promosso
dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con ricorso
notificato il 23 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 31
dicembre 2004 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2004.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Udito l'avvocato Massimo Lucani per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza-ricorso del 19 giugno 2003, la Corte d'appello
di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera adottata il 17 aprile 2002 (Doc. IV-quater,
n. 7), con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti, per
i quali il deputato Silvio Berlusconi e' sottoposto a procedimento
penale per il reato di diffamazione nei confronti di Carlo Caracciolo
di Castagneto, riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
La Corte ricorrente espone che l'onorevole Berlusconi e' imputato
«del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, per avere
rilasciato, nel corso della trasmissione radiofonica "Radio anch'io",
in onda il 30 novembre 1999, dichiarazioni che qui si devono
intendere integralmente riportate, con le quali si offendeva, anche
mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Carlo
Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualita' di presidente
del consiglio di amministrazione della "Gruppo Editoriale Espresso
S.p.a.", di cui fa parte il quotidiano "La Repubblica", affermando,
tra l'altro: "dispiace che naturalmente tutti i giornali che hanno
barattato l'impunita', parlo esplicitamente della Repubblica, che
anche oggi continua a intervenire modificando le cose, che hanno
barattato l'impunita' del loro editore offrendosi a questo partito
dei giudici, dei giudici giacobini, come la gazzetta giustizialista
che ha sempre sostenuto le loro posizioni, continuino a non
raccontare cio' che gli italiani, invece, che sono saggi, sanno"».
Ricorda la Corte che davanti a se' pende l'impugnazione, proposta
dal pubblico ministero, avverso la sentenza emessa dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale si e'
dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'onorevole
Berlusconi, ai sensi dell'art. 68 Cost., ritenendo che le opinioni
dallo stesso manifestate nella intervista radiofonica costituissero
opinioni che «da tempo, formavano oggetto di doglianze espresse in
molteplici atti di sindacato ispettivo, in Parlamento, da esponenti
del suo partito e di quella opposizione parlamentare che lo riconosce
come proprio leader».
Nelle more del giudizio, e' pervenuta la deliberazione della
Camera dei deputati del 17 aprile 2002, secondo la quale i fatti
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
La Corte ricorrente, richiamata la giurisprudenza costituzionale
in materia, ha sottolineato: a) che, ai fini dell'applicazione
dell'art. 68 Cost., non e' sufficiente che le opinioni espresse fuori
dalla sede parlamentare siano genericamente inerenti all'esercizio
delle funzioni, ne' basta la semplice comunanza di argomenti o
l'identita' di contesto tra le dichiarazioni e gli atti tipici, ma e'
necessaria una identificabilita' della dichiarazione quale
espressione di attivita' parlamentare e non genericamente politica;
con la conseguenza che gli atti extra moenia sono insindacabili solo
in caso di corrispondenza sostanziale di contenuto con atti tipici e
ove siano riproduttivi di opinione precedentemente (o
contestualmente) espressa in sede parlamentare; b) che la questione
dei rapporti anomali tra politica, magistratura e stampa e' materia
troppo vasta e indefinita e costituisce solo il quadro entro cui si
inseriscono le esternazioni rilevanti nel processo; c) che non
risulta che, in occasione dell'attivita' parlamentare tipica, l'on.
Berlusconi (o altro parlamentare) abbia mai espresso l'opinione che
«La Repubblica» (o altro giornale) abbia barattato l'impunita' del
suo editore aderendo al «partito dei giudici giacobini»; d) che gli
atti parlamentari richiamati nella delibera della Camera (e prima dal
GUP) non fanno riferimento a tale accordo criminoso, ma si
inseriscono nel quadro generale suddetto; e) che una qualche
comunanza di argomenti puo' rinvenirsi in una interrogazione
presentata da altri parlamentari di «Forza Italia» in epoca
successiva (20 gennaio 2000), pertanto irrilevante secondo un
principio gia' affermato dalla Corte costituzionale. Infine, il
giudice a quo, richiamato l'orientamento della Corte di cassazione
secondo cui la «comunicazione» e' elemento essenziale della funzione
parlamentare e il collegamento non puo' dipendere da criteri formali
(sentenze n. 16195 del 2002 e n. 8742 del 1999), sostiene che la
«comunicazione» non puo' confondersi con l'aggressione all'altrui
reputazione al di fuori di ogni controllo, anche parlamentare, e che,
essendo la «comunicazione» elemento strutturale del reato di
diffamazione, e' necessario un bilanciamento degli interessi
attraverso l'individuazione del confine della liceita', anche con
criteri formali, per non approdare alla irresponsabilita'.
La Corte d'appello conclude nel senso che la Camera, erroneamente
esercitando il proprio potere con la delibera di insindacabilita'
adottata, ha leso le attribuzioni costituzionali dell'autorita'
giudiziaria, e, pertanto, chiede l'annullamento della suddetta
delibera.
2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 397 del 2004, depositata il 21 dicembre 2004, e notificata, a cura
del ricorrente, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, alla
Camera dei deputati in data 23 dicembre 2004. Il successivo 31
dicembre la stessa ricorrente ha provveduto ad effettuare il deposito
presso la cancelleria di questa Corte.
3. - Si e' costituita nel giudizio la Camera dei deputati, la
quale, riservandosi di identificare compiutamente le ragioni di
irricevibilita', inammissibilita' e improcedibilita' del conflitto,
ha concluso, nel merito, per la sua infondatezza, rilevando il
fondamento politico delle dichiarazioni in relazione alle quali si
procede a carico del deputato e la sussistenza di nesso funzionale
tra le stesse e gli atti tipici di funzione.
In proposito, si richiamano una serie di interrogazioni ed
interpellanze, presentate, a partire da un'epoca notevolmente
anteriore, da deputati e senatori appartenenti allo stesso gruppo
parlamentare dell'imputato, nelle quali si manifestava l'opinione di
una indebita commistione tra mondo della carta stampata, con
particolare riferimento al gruppo «L'Espresso», e settori della
magistratura; e se ne fa discendere la sussistenza del nesso
funzionale con le dichiarazioni rese dal deputato, relative a
ritenuti illegittimi intrecci fra giornalismo e magistratura, ed al
favor di quest'ultima nei confronti del quotidiano «La Repubblica»,
ricambiato dall'atteggiamento giustizialista del predetto giornale.
Il contenuto delle dichiarazioni per le quali si procede a carico del
predetto deputato sarebbe, dunque, corrispondente, al di la' della
diversita' di alcune delle parole adoperate, a quello degli atti
tipici di funzione richiamati dalla difesa della Camera, a
prescindere dalla identita' del parlamentare dichiarante, avuto
riguardo alla funzione oggettiva di tutela delle istituzioni
rappresentative, e non dei singoli membri delle stesse, cui e'
preordinata la guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione. Sotto tale profilo, si sollecita una revisione
dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale in tema di nesso
funzionale.
In una successiva memoria, la Camera dei deputati ha richiesto la
declaratoria di improcedibilita' ovvero di inammissibilita' per
sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della entrata in
vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha modificato il
regime dei gravami contro le sentenze di proscioglimento, disponendo,
tra l'altro, all'art. 10, comma 1, che l'appello proposto contro una
sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero
prima della data di entrata in vigore della legge stessa viene
dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
Nel merito, la Camera insiste per la infondatezza del ricorso.
4. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la
difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la
quale insiste nelle conclusioni gia' rassegnate, richiamando le
argomentazioni svolte in merito alla improcedibilita' del conflitto,
che, peraltro, non tenevano, ovviamente, conto della sopravvenuta
sentenza della Corte n. 26 del 2007, e ribadendo la infondatezza
delle censure prospettate dalla ricorrente, alla luce della
configurabilita' del nesso funzionale tra gli atti tipici della
funzione parlamentare gia' citati nella memoria di costituzione e le
dichiarazioni in oggetto. In proposito, si sottolinea che, quando la
manifestazione di opinione extra moenia si inserisce in un contesto
politico-parlamentare, ed e' espressione di politica parlamentare,
non si tratterebbe di una generica manifestazione di opinione
politica, ma di una piu' puntuale e giuridicamente qualificata
opinione, specificamente legata alla discussione parlamentare.
Nella memoria si aggiunge che la paternita' delle dichiarazioni
rese intra ed extra moenia non avrebbe alcun rilievo al fine
dell'attivazione della garanzia di cui all'art. 68, primo comma,
della Costituzione. La logica della guarentigia costituzionale, che
tutela la istituzione e non il singolo, suggerirebbe di agganciare il
nesso funzionale all'intera attivita' parlamentare di tutti i
componenti le Assemblee rappresentative. Tale conclusione troverebbe
conferma nell'art. 67 della Costituzione, secondo il quale ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato: proprio perche' non vi e' vincolo
di mandato, sarebbe la Nazione intera ad avere in ciascuno dei
parlamentari rappresentazione e rappresentanza.
Infine, nella imminenza della data fissata per la udienza
pubblica, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, la difesa della Camera
dei deputati ha depositato altra memoria, con la quale ribadisce le
proprie conclusioni, in particolare insistendo per la declaratoria di
inammissibilita' del conflitto, alla stregua della ritenuta mancanza,
nell'atto introduttivo del giudizio, di una compiuta esposizione dei
presupposti di fatto del conflitto; e, nel merito, per la
infondatezza dello stesso, in considerazione del nesso funzionale tra
le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato di cui si tratta ed
alcuni atti tipici del mandato parlamentare, nesso ritenuto tanto
piu' evidente in considerazione del ruolo di leader dell'opposizione
rivestito dal deputato medesimo all'epoca cui risalgono le
dichiarazioni in questione.
Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Roma, sezione quarta - nel corso del
giudizio di appello promosso dal pubblico ministero avverso la
sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Roma, con la quale si dichiarava non luogo a procedere nei confronti
del deputato Berlusconi - ha sollevato conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei
deputati, adottata nella seduta del 17 aprile 2002 (Doc. IV-quater,
n. 7), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in
corso il predetto procedimento penale per il reato di diffamazione
aggravata nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio
e nella qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione del
Gruppo editoriale l'Espresso s.p.a, di cui fa parte il quotidiano «La
Repubblica», riguardano opinioni espresse dal parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza n. 397
del 2004, con la quale questa Corte ha ritenuto l'esistenza della
materia di un conflitto, la cui soluzione spetta alla sua competenza,
per la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo,
impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di
ammissibilita'.
3. - Il ricorso e' inammissibile.
3.1. - L'autorita' giudiziaria, la quale propone il conflitto di
attribuzione, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
ha l'onere, per il principio di completezza ed autosufficienza del
ricorso, di riportare le dichiarazioni addebitate al parlamentare in
modo tale da consentire a questa Corte di raffrontarle con il
contenuto di atti tipici della funzione (sentenza n. 271 del 2007).
Questa Corte, in altre occasioni, ha evidenziato che la mancanza
di tale puntuale riproduzione determina il difetto di un requisito
essenziale (sentenze nn. 368 e 305 del 2007).
E' pur vero che e' stata ritenuta sufficiente, a tali fini, la
riproduzione delle dichiarazioni del deputato quali risultanti dal
capo di imputazione (sentenza nn. 97 e 28 del 2008 e nn. 291, 97 e 53
del 2007); peraltro, con riguardo al caso di specie, il capo di
imputazione, riportato nell'atto introduttivo del giudizio, rinvia,
per la descrizione dei fatti, a dichiarazioni che «qui si intendono
integralmente riportate», senza che le stesse risultino dagli atti.
Lo stesso capo di imputazione si limita, poi, a riportare solo una
fra le varie affermazioni che la rimettente ritiene offensive della
reputazione del querelante.
La Corte ricorrente non ha, pertanto, fornito gli elementi per
accertare la sussistenza o meno del nesso funzionale fra
dichiarazioni rese extra moenia e attivita' parlamentare, limitandosi
a prospettare una ipotesi di offensivita' in ordine alle
dichiarazioni medesime, senza enunciarle, e rendendo, cosi',
impossibile a questa Corte di svolgere il compito ad essa riservato,
in sede di decisione del conflitto di attribuzione, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Le carenze descritte comportano la non autosufficienza dell'atto
introduttivo del presente giudizio che si traduce, a norma degli
artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), e 26 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel
difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve,
conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma,
quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con
l'atto indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il il 30 luglio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola