N. 313 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinnanzi al tribunale in composizione collegiale - Delega legislativa per la riforma della disciplina processuale - Asserita carenza dei principi e criteri direttivi in ordine allo schema processuale da adottare, con illegittimita' derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorieta' e carenze delle ordinanze di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; per derivazione, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, articoli da 2 a 17. - Costituzione, art. 76.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal
Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra E. D. L. ed
altra e tra O. C. ed altri e il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con
ordinanze del 31 e 29 gennaio 2007, rispettivamente iscritte ai nn.
40 e 41 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi da privati nei
confronti di un istituto di credito, il Tribunale di Napoli, in
composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo
contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al
giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i
principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte
del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a
17 del decreto legislativo 17 ottobre 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
che il giudice remittente - dopo aver ricordato come, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 76 Cost. «non escludono la possibilita' di lasciare al
legislatore delegato un ampio margine di discrezionalita'
nell'individuazione delle modalita' attraverso le quali realizzare
gli obiettivi prefissati dalla legge delega» - sostiene il contrasto
della norma di delega di cui al censurato art. 12 con l'invocato
parametro in quanto - rispetto all'unico obiettivo dichiarato di
voler assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle materie ivi individuate - non ha fornito alcuna
indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, lasciando
il legislatore delegato libero di creare a suo arbitrio - e,
pertanto, travalicando il limite della discrezionalita' - un modello
di procedimento del tutto nuovo;
che da cio' si fa derivare la non manifesta infondatezza della
sollevata questione, rilevante in quanto dall'esito della decisione
di questa Corte dipende l'applicabilita', o meno, dell'intera nuova
disciplina processuale censurata alle controversie in corso;
che, in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto identico, la
declaratoria di manifesta inammissibilita';
che a tale soluzione dovrebbe pervenirsi, innanzitutto, in
quanto le ordinanze di rimessione si appuntano «piu' su un sistema
che su norme»;
che, oltre a questo, l'interveniente ricorda come questioni
identiche a quella attuale siano state oggetto di molteplici pronunce
di questa Corte, tutte conclusesi nel senso della manifesta
inammissibilita'.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei
procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi
giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha
sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), nonche', per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
che, secondo il remittente, l'indicazione della piu' rapida ed
efficace definizione dei procedimenti, quale finalita' da perseguire
con la normativa da emettere in attuazione della delega, e
l'indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione
dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la
loro genericita', hanno reso «libero il legislatore delegato di
creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo
schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di
procedura civile»;
che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui
all'art. 76 Cost. e da cio' deriverebbe anche l'illegittimita' degli
articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;
che la questione e' manifestamente inammissibile per le ragioni
gia' indicate nelle ordinanze n. 404 del 2007, n. 23 e n. 207 del
2008 di questa Corte, che hanno esaminato identiche questioni
sollevate dal medesimo remittente;
che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia
la genericita' della delega, ma sembra soprattutto dolersi della
possibilita' per il legislatore delegato di creare un nuovo tipo di
procedimento anziche' modificare, per le materie in oggetto, lo
schema del processo civile ordinario;
che riflesso di tale perplessita' e' l'esclusione dalla
richiesta di illegittimita' dell'art. 1 e, inoltre, degli articoli
successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione implicante una
dichiarazione di illegittimita' della delega solo nella parte in cui
il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli
articoli da 2 a 17 del decreto delegato;
che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal
Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa
delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per
derivazione dall'illegittimita' della delega;
che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto
delegato debba fare applicazione, essendosi questa Corte gia'
pronunciata su alcune di esse - successivamente alla remissione delle
presenti questioni - con le sentenze n. 54, n. 321, n. 340 del 2007 e
n. 71 del 2008;
che le rilevate contraddittorieta' e carenze delle ordinanze di
rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza
e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in
riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di
Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola