N. 318 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di uguaglianza, di non dispersione dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure nuove o diverse - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 511, 514 e 525, comma 2 (combinato disposto). - Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale,
promossi con quattro ordinanze del 12 gennaio 2006, tre ordinanze del
26 gennaio 2006 e due ordinanze del 9 febbraio 2006 dal Tribunale di
Genova, iscritte ai nn. da 4 a 12 del registro ordinanze 2008 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con nove ordinanze di
identico tenore (r.o. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 2008), ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, del combinato
disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura
penale - come interpretati dalle sezioni unite della Corte di
cassazione con sentenza del 15 gennaio 1999, n. 2 - nella parte in
cui «non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del
giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione
dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia
stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la
decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt.
190 e 190-bis cod. proc. pen.»;
che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza,
premette che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, con la
sentenza 15 gennaio 1999, n. 2, affermato il principio che, nel caso
di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona
del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale,
la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria
composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del
fascicolo per il dibattimento, non e' utilizzabile per la decisione
mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver
luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;
che, secondo il giudice a quo, l'interpretazione data dalla
Cassazione non appare affatto imposta dalla lettera della norma,
poiche' la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale
si conclude il comma 2 dell'art. 525 (recte art. 511) cod. proc.
pen., puo' riferirsi anche all'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo
(tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e
190-bis cod. proc. pen.), esso non abbia effettivamente luogo;
che tale interpretazione, prosegue il rimettente, si risolve
nell'esaltazione dell'oralita' quale apodittico canone e fonte di
legittimita' della prova, in un contesto sistematico in cui, per
contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale
conclusione, ma, addirittura, vi sono «plurime, inequivoche e
insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio
dell'oralita', quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il
giudizio di appello»;
che, a suo dire, una conferma della possibile diversa lettura
dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. si ricaverebbe dal nuovo
testo dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito
dall'art. 3 della legge n. 63 del 2001, in base al quale, quando le
precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con
la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse devono essere
utilizzate, «l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze
diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il
giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di
specifiche esigenze»;
che, in definitiva, il rimettente ritiene che vi sia
un'indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volonta' del
legislatore che siano pienamente utilizzati gli atti acquisiti al
processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del
contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del
giudicante, in assenza di una precedente norma contraria;
che, pertanto, la norma censurata, imponendo il riesame del
teste gia' sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, senza
l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto
dagli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., determina una evidente
disparita' di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., laddove
tale obbligo di riesame e' escluso per situazioni di maggiore rischio
per «la genuinita' e terzieta» dell'acquisizione della prova;
che, a parere del Tribunale di Genova, l'integrale ripetizione
di tutte le prove orali gia' assunte nella massima pienezza del
contraddittorio, senza altra ragione che quella del garantire
l'oralita' quale mezzo necessario di conoscenza del giudice,
concretizza una violazione anche degli artt. 25 e 101 Cost.,
parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione
giurisdizionale, consentendo di incidere negativamente anche
sull'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del
sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi
idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilita)
costituente bene costituzionalmente tutelato;
che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 111, secondo
comma, Cost., poiche' si determina un evidente allungamento della
durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e
interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o
anche solo da legge ordinaria, lo giustifichi;
che, quanto alla rilevanza della questione, in base all'attuale
sistema si dovrebbe procedere alla rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi del
processo;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata;
che l'Avvocatura dello Stato evidenzia come identiche questioni
di costituzionalita' siano state gia' ampiamente affrontate dalla
Corte costituzionale e dichiarate manifestamente infondate (vengono
citate le ordinanze n. 67 del 2007, n. 418 del 2004 e n. 59 del
2002);
che, inoltre, il principio del buon andamento
dell'amministrazione della giustizia e' applicabile esclusivamente
agli aspetti organizzativi del servizio e non alla disciplina del
processo;
che, quanto al secondo profilo di illegittimita', a parere
dell'Avvocatura dello Stato, non puo' essere condiviso il presupposto
interpretativo da cui parte il rimettente, che porta a svalutare il
principio del contraddittorio, inteso in termini oggettivi, nel senso
cioe' di metodo attraverso il quale il giudice, terzo ed imparziale,
forma il proprio convincimento.
Considerato che il Tribunale di Genova, con nove ordinanze di
identico tenore (r.o. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 2008), ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, del combinato
disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura
penale - come interpretati dalle sezioni unite della Corte di
cassazione con sentenza del 15 gennaio 1999, n. 2 - nella parte in
cui «non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del
giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione
dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia
stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la
decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt.
190 e 190-bis cod. proc. pen.»;
che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione
di costituzionalita' onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione;
che una questione identica a quella odierna e' gia' stata
sottoposta dal medesimo Tribunale all'esame di questa Corte, che l'ha
dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 67 del 2007;
che, in quell'occasione, la Corte ha avuto modo di ribadire che
il legislatore, nel definire la disciplina del processo e la
conformazione dei relativi istituti, gode di ampia discrezionalita',
il cui esercizio e' censurabile, sul piano della legittimita'
costituzionale, solo ove le scelte operate trasmodino nella manifesta
irragionevolezza e nell'arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 379 del
2005 e n. 180 del 2004; ordinanze n. 389 e n. 215 del 2005, n. 265
del 2004);
che la disciplina ricavabile dalle disposizioni sottoposte a
scrutinio viene a correlarsi al principio di immediatezza, che ispira
l'impianto del codice di rito e di cui la tradizionale regola
dell'immutabilita' del giudice rappresenta strumento attuativo;
principio il quale postula - salve le deroghe espressamente previste
dalla legge - l'identita' tra il giudice che acquisisce le prove e
quello che decide (ordinanze n. 431 e n. 399 del 2001);
che, inoltre, la norma censurata non puo' qualificarsi, di per
se', come manifestamente irrazionale ed arbitraria e che l'eventuale
individuazione di presidi normativi volti a prevenirne il possibile
uso strumentale e dilatorio e' affidata alle scelte discrezionali del
legislatore;
che non si concretizza alcuna lesione del principio di «non
dispersione dei mezzi di prova», quale aspetto del bene
dell'«efficienza del processo», riconducibile all'area di tutela
degli artt. 25 e 101 Cost., giacche' in nessun caso la prova
dichiarativa precedentemente assunta va "dispersa", essendo sempre
possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale: con
l'unica differenza che, nel caso in cui il riesame del dichiarante
sia possibile e la parte ne abbia fatto richiesta, la lettura dovra'
seguire tale riesame; mentre, in caso contrario, la prova verra'
recuperata a mezzo della sola lettura;
che il principio di ragionevole durata del processo (art. 111,
secondo comma, Cost.) deve essere contemperato con il complesso delle
altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale:
garanzie la cui attuazione positiva - che il legislatore avrebbe
inteso operare, nella specie, tramite la previsione di un regime
allineato al principio di immediatezza - non e' sindacabile sul
terreno costituzionale, ove frutto di scelte non prive di una valida
ratio giustificativa (ordinanze n. 418 del 2004 e n. 399 del 2001);
che non e' ravvisabile neanche la violazione del principio di
eguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento che - a parere dei
rimettenti - la legge processuale riserverebbe a fattispecie
identiche o similari, perche' l'art. 190-bis cod. proc. pen. non puo'
essere utilmente evocato quale tertium comparationis, stante il suo
carattere di eccezionalita' (ordinanze n. 418 del 2004 e n. 73 del
2003);
che le presenti ordinanze di rimessione non aggiungono, rispetto
alla precedente, profili nuovi o diversi di censura;
che, pertanto, la presente questione deve parimenti ritenersi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 511, 514, 525, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e
111 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola