N. 319 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Responsabilita' amministrativa e contabile - Delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione Calabria per l'acquisto di oggetti da destinare in omaggio ai consiglieri regionali in occasione delle festivita' natalizie - Atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria nei confronti dei componenti pro tempore dell'Ufficio a titolo di responsabilita' amministrativa per danno erariale - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Calabria - Ritenuta violazione dell'ambito di autonomia riconosciuta al Consiglio regionale - Ricorso notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri - Inammissibilita'. - Atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria (n. 2006/00168/GRS) del 25 ottobre 2006. - Costituzione, art. 122, comma quarto.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
dell'atto di citazione del 25 ottobre 2006 n. 2006/00168/GRS della
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Calabria nei confronti dei componenti
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della stessa
Regione promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 6 e
l'11 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2008 ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2008.
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio del 2008 presso
l'Avvocatura generale dello Stato, e non anche presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale il 21 febbraio del 2008, la
Regione Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in relazione all'atto di citazione del 25 ottobre 2006,
con il quale la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Regione Calabria ha citato a comparire
in giudizio i componenti pro tempore dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, per sentirli condannare al risarcimento del
danno erariale, quantificato in Euro 54.921,25, provocato dalle
delibere dell'Ufficio di presidenza n. 209 del 13 novembre del 2003 e
n. 241 del 20 novembre del 2002, con le quali si provvedeva
all'acquisto di vari oggetti da destinare in omaggio ai consiglieri
regionali in occasione delle festivita' natalizie;
che la Regione Calabria ritiene che i provvedimenti di spesa
adottati dall'Ufficio di presidenza siano stati assunti nell'ambito
dell'autonomia funzionale riconosciuta al Consiglio regionale e
costituiscano, pertanto, «esercizio di funzioni che l'art. 122,
quarto comma, della Costituzione tutela da interferenze e
condizionamenti esterni, in quanto inerenti alla sfera di autonomia
propria dell'organo regionale»;
che, secondo la Regione ricorrente, fra le attribuzioni tutelate
dall'immunita' di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., rientrano le
funzioni di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo
regionale in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato;
che, in particolare, ad avviso della Regione Calabria, le
delibere di spesa adottate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale della Calabria, oggetto dell'indagine della Procura della
Corte dei conti, costituiscono scelte gestionali assunte
nell'esercizio di una funzione intestata al Consiglio regionale
dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile
e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto
ordinario), la quale prevede un apposito stanziamento per le spese di
rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
che, conseguentemente, la Regione ricorrente assume che l'atto
di citazione della Procura della Corte dei conti abbia
illegittimamente invaso la sua sfera di attribuzioni e, pertanto,
chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo
Stato, e per esso alla Procura regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, il
potere di convenire in giudizio i consiglieri regionali componenti
pro tempore dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e che,
conseguentemente, annulli l'atto di citazione emesso nei loro
confronti.
Considerato che il conflitto e' inammissibile perche' il ricorso
della Regione risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello
Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri;
che, infatti, in base al costante principio affermato da questa
Corte, secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le
norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art.
1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla
rappresentanza in giudizio dello Stato), e' irrituale la
notificazione del ricorso effettuata soltanto presso l'Avvocatura
generale dello Stato (sentenze n. 138 del 2007, n. 135 del 1997 e
n. 295 del 1993; ordinanze n. 42 del 2004 e n. 266 del 1995).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione all'atto di
citazione del 25 ottobre 2006 emesso dalla Procura regionale presso
la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Calabria.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Cassese
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola