N. 324 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione in caso di reato continuato - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilita' della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 3. Oggetto - Norme penali di favore - Rilevanza delle questioni ad esse relative - Presupposti per l'ammissibilita' del sindacato di costituzionalita'. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Estensione degli effetti degli atti interruttivi relativi ad un determinato reato anche ai reati ad esso connessi - Esclusione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilita' della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 5. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravita' oggettiva del fatto - Previsione che l'aumento dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinato secondo criteri meramente soggettivi - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di legalita', di personalita' della responsabilita' penale e di difesa sociale - Petitum oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Possibilita' che la censura sia rivolta a parte della norma non applicabile nei giudizi a quibus ovvero che sia richiesta una pronuncia additiva in malam partem - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, commi 1 e 4. - Costituzione, artt. 3, 13, 25, comma secondo, e 27. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilita' della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi del giusto processo - Petitum oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Motivazioni generiche in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Inammissibilita' della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, artt. 3, e 111, comma secondo. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravita' oggettiva del fatto - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, commi 1 e 4. - Costituzione, art. 79. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilita' della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 79. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Cod. pen., art. 157, secondo comma, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle aggravanti comuni e delle attenuanti - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 4
e 5, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione) e dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come
novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005,
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze
del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Roma, del 24 gennaio 2006 dal
Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava de' Tirreni e del 18
luglio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 115 e 192 del registro
ordinanze 2006 ed al n. 1 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006 e n. 7 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visti gli atti di costituzione della Prima Idep S.p.r.l., della
Societe' Generale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, del
Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z. e della
Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 e nella Camera di
consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri,
sostituito per la redazione della sentenza dal giudice Paolo Maria
Napolitano;
Uditi gli avvocati Bruno Rossini e Vittorio Poli per la Societe'
generale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, Vittorio Fasce,
Salvatore Greco e Vittorio Poli per la Investissements Dynamiques et
Prudents, I.D.E.P. s.a., Vittorio Fasce, Salvatore Greco, Vittorio
Poli e Bruno Rossini per la Prima Idep S.p.r.l., Vittorio Fasce e
Salvatore Greco per il Patronato Piccoli Azionisti Industria
Zuccheri, P.A.I.Z.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 31 gennaio 2006 (r.o. n. 115 del 2006), il
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come
novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui non prevede che, per determinare il
tempo necessario a prescrivere, debba tenersi conto anche della
minima diminuzione di pena derivante dall'applicazione delle
circostanze attenuanti per le quali la legge stabilisca una pena di
specie diversa da quella ordinaria e di quelle a effetto speciale.
Il rimettente precisa che il giudizio a quo ha ad oggetto
un'imputazione per il delitto di ricettazione, nell'ipotesi attenuata
di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca
anteriore e prossima al novembre del 1997 e che, essendo il processo
nella fase antecedente alla dichiarazione di apertura del
dibattimento, al delitto per cui si procede, secondo il disposto del
comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, dovrebbero
applicarsi i termini di prescrizione introdotti dall'art. 6 della
stessa, in quanto piu' favorevoli.
Il Giudice del Tribunale di Roma premette di aderire
all'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' secondo la
quale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.,
introdotta dal legislatore con la legge 22 maggio 1975, n. 152
(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), non integra un'autonoma
fattispecie delittuosa, bensi' una circostanza attenuante ad effetto
speciale che determina la riduzione della pena base da otto a sei
anni di reclusione.
Il rimettente rileva di non poter applicare la riduzione di pena
prevista dalla circostanza attenuante ai fini del calcolo del termine
di prescrizione, in quanto, a seguito della novella dell'art. 157
cod. pen., introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, per
determinare il tempo necessario a prescrivere, si deve aver riguardo
unicamente alla pena stabilita per il reato commesso, senza tener
conto dell'aumento o della diminuzione della pena determinata
dall'eventuale concorso di circostanze, ad eccezione delle
circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale.
Di qui la rilevanza della questione, perche', qualora si potesse
far riferimento, ai fini del calcolo del termine di prescrizione,
alla pena prevista per l'ipotesi attenuata di ricettazione in luogo
di quella ordinaria di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., il
reato risulterebbe prescritto.
Il giudice a quo ritiene che la modifica introdotta dall'art. 6,
comma 1, della legge n. 251 del 2005 contrasti con l'art. 3 Cost. sia
sotto il profilo del principio di ragionevolezza che di quello di
uguaglianza.
Quanto alla mancanza di ragionevolezza della norma censurata, il
rimettente evidenzia che il legislatore ha ritenuto di individuare
nella gravita' del reato e - con un significativo aspetto di novita'
riguardo al sistema normativo precedente - nella pericolosita'
sociale dell'imputato i criteri che consentono di diversificare
ragionevolmente i termini di prescrizione del reato.
Egli ritiene che «l'aver escluso dal calcolo le circostanze
ordinarie, ha, praticamente, privato il Giudice di ogni
discrezionalita' nella quantificazione della pena ai fini della
prescrizione e ha reso il processo di determinazione del tempo
necessario a prescrivere quanto piu' rigido e rigoroso possibile,
introducendo nell'ordinamento una sorta di presunzione iuris et de
iure di gravita' del reato» Questa scelta, rientrante nella
discrezionalita' del legislatore, tuttavia, verrebbe ad essere
contraddetta dalla stessa norma allorche' prevede che l'aumento di
pena previsto dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale debba
essere calcolato nella determinazione del termine di prescrizione.
Secondo il rimettente, dal momento che il legislatore ha ritenuto
di ricorrere ai massimi edittali per determinare la gravita' del
reato cui, a sua volta, agganciare i termini differenziati di
prescrizione, escludendo dal calcolo le circostanze ordinarie
(attenuanti o aggravanti che siano) e impedendo, comunque,
qualsivoglia possibilita' di ricorrere al bilanciamento delle stesse,
la successiva scelta di utilizzare contra reum le circostanze
aggravanti speciali e ad effetto speciale senza tener conto delle
analoghe circostanze attenuanti, non trova alcuna valida spiegazione,
atteso che queste ultime concorrono a determinare, al pari delle
prime, la gravita' dell'illecito penale.
Se, dunque, il legislatore ha voluto irrigidire il riferimento
alla gravita' del reato, escludendo le circostanze ordinarie e
valorizzando solo le aggravanti speciali o ad effetto speciale che
incidono piu' significativamente sulla pena, una volta operata tale
scelta, ragionevolmente, doveva attribuire la medesima rilevanza
anche alle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale che,
al pari delle prime, quantunque in senso opposto, incidono
astrattamente sulla gravita' dell'evento criminoso.
A parere del Tribunale, la disciplina censurata provocherebbe
anche «ingiustificate disparita' di trattamento» laddove, come nel
caso di specie, ogni reato attenuato da circostanze ad effetto
speciale verrebbe a prescriversi in un termine di gran lunga
superiore a quello stabilito per tutti gli altri delitti puniti in
via principale con la medesima pena stabilita per l'ipotesi
delittuosa attenuata. Disparita' ancora piu' accentuata allorche' si
consideri l'ipotesi di chi debba rispondere di un delitto variamente
aggravato da circostanze ordinarie (di cui non si puo' tenere conto
ai fini del calcolo del termine di prescrizione) ma punito, nella
figura base, con pena uguale a quella prevista per un'ipotesi di
altra fattispecie criminosa attenuata da circostanze speciali o ad
effetto speciale.
La citata evidente disparita' di trattamento, secondo il
rimettente, trasmoda, in concreto, in un regolamento irrazionale di
identiche situazioni sostanziali, con la conseguenza, in termini di
ragionevolezza che, nel caso di specie, l'imputato non potrebbe in
alcun caso riportare una pena superiore a sei anni di reclusione,
mentre nei suoi confronti il tempo necessario a prescrivere andrebbe
calcolato su una pena massima diversa (quella di anni otto prevista
al primo comma) e, soprattutto, sostanzialmente estranea e, comunque,
inapplicabile alla fattispecie.
1.2. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata in quanto il rimettente potrebbe fare comunque applicazione
della circostanza di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.,
posto che - a norma dell'art. 10, comma 2, della legge n. 251 del
2005 - e' previsto che la nuova disciplina della prescrizione non si
applichi nei procedimenti in corso «se i nuovi termini di
prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti».
2. - Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de'
Tirreni, con ordinanza del 24 gennaio 2006 (r.o. n. 192 del 2006), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27 e
79 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi
1 e 4, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede un
sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non gia' alla
gravita' oggettiva del fatto, bensi' allo status soggettivo
dell'imputato; ha sollevato, inoltre, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2,
della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui non prevede che il
termine prescrizionale, nel caso di reato continuato, decorra dalla
data di cessazione della continuazione e, sempre in riferimento
all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005
nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova piu' favorevole
normativa nei procedimenti relativi a fatti antecedenti, «ad
esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata
la dichiarazione di apertura del dibattimento».
Il rimettente premette in fatto di essere chiamato a giudicare su
di un'imputazione relativa a due fatti astrattamente costituenti il
delitto di calunnia, commessi rispettivamente in data 19 dicembre
1994 e 22 ottobre 1998, ed avvinti, alla stregua dell'imputazione
elevata dalla pubblica accusa, dal vincolo della continuazione. Egli
precisa di dover valutare la richiesta della difesa dell'imputato di
applicazione della nuova disciplina dei termini di prescrizione
introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005 non essendo stato
ancora aperto il dibattimento, momento processuale cui e' collegata,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della stessa legge, l'efficacia
retroattiva della nuova disciplina piu' favorevole.
In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, con la riforma
della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del
2005 e, in particolare, facendosi applicazione degli artt. 6, commi 1
e 4, che rispettivamente modificano i termini di prescrizione e
l'efficacia degli atti interruttivi, dell'art. 6, comma 2, che non
lascia piu' decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui e'
cessata la continuazione, e dell'art. 10, comma 3, che fa coincidere
la non applicabilita' della nuova normativa con la dichiarazione di
apertura del dibattimento, quantomeno il primo delitto di calunnia,
commesso secondo l'imputazione in data 19 dicembre 1994, dovrebbe
ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
2.1. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
prende in considerazione innanzitutto l'art. 6, commi 1 e 4, della
legge n. 251 del 2005 che, modificando gli artt. 157 e 161 cod. pen.,
oltre a determinare una generale riduzione dei termini di
prescrizione, disciplina gli effetti dell'interruzione del corso
della prescrizione con un prolungamento del tempo necessario a
prescrivere nel seguente modo: «un aumento frazionario di un quarto
in caso di soggetti incensurati, della meta' in caso di imputati cui
sia applicabile (o contestata) la recidiva infraquinquennale o
specifica (art. 99 comma 2, c.p.), di due terzi in caso di imputati
cui sia applicabile la recidiva plurima (art. 99 comma 4 c.p.), del
doppio nel caso di imputati dichiarati delinquenti abituali (artt.
102 e 103 c.p.) o professionali (art. 105 c.p.)».
Alla stregua della nuova normativa, dunque, sarebbe la
personalita' criminale del reo, desunta dalla recidiva o dallo stato
di delinquente abituale o professionale, a determinare un
allungamento, anche consistente, dei termini di prescrizione.
A parere del giudice a quo, il legislatore, nell'adottare quale
criterio distintivo degli effetti della proroga connessa al
compimento di atti interruttivi, non gia' la gravita' oggettiva del
fatto, come avveniva precedentemente, bensi' lo status soggettivo
dell'imputato, avrebbe riesumato la logica del «diritto penale
d'autore», in violazione degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione
che impongono «un ordinamento improntato ai tratti di un "diritto
penale del fatto"».
Tale disciplina, inoltre, sarebbe irragionevole laddove viene a
collegare l'allungamento dei termini di prescrizione ad una
situazione di recidiva che puo' maturare anche a distanza di anni dal
fatto a causa della lunghezza dei tempi processuali.
Il rimettente ritiene, inoltre, che la riforma dettata dalla legge
n. 251 del 2005, determinando l'estinzione generalizzata di una
molteplicita' di ipotesi di reato a causa della riduzione dei termini
di prescrizione, produce, per cio' che concerne la sua applicazione
retroattiva, l'effetto tipico di una amnistia, con un aggiramento
dell'art. 79 Cost., che, come e' noto, richiede una legge approvata
da una maggioranza parlamentare dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera.
Infine, secondo il Giudice a quo, la riduzione consistente dei
termini di prescrizione, poiche' «impedisce, di fatto, il
perseguimento e la punizione di molteplici fatti di reato, con una
obliterazione della sicurezza collettiva, atteso che i consueti tempi
processuali, dilatati all'estremo da improvvide elargizioni di
"pseudogaranzie" prive di reali contenuti difensivi e dalla
asfitticita' dell'organizzazione giudiziaria», violerebbe il
principio costituzionale di difesa sociale, immanente all'intero
sistema costituzionale, e tale da giustificare la pretesa punitiva
dello Stato.
2.2. - Il rimettente censura anche l'art. 6, comma 2, della legge
n. 251 del 2005 che ha abrogato l'art. 158 cod. pen. nella parte in
cui stabiliva la decorrenza dei termini di prescrizione del reato
continuato dalla cessazione della continuazione per violazione del
principio di ragionevolezza.
Secondo la prospettazione del Tribunale, sarebbe irragionevole, in
presenza di una pluralita' di condotte avvinte dal medesimo disegno
criminoso, prevedere un trattamento unitario, allorquando si versi
nell'ambito del regime sanzionatorio, ed un trattamento distinto,
allorquando si versi in tema di estinzione del reato per
prescrizione, in quanto la figura del reato continuato non e' frutto
di una finzione, ma coglie, al contrario, l'essenza di un fatto
criminoso unico, sebbene costituito da una pluralita' di condotte.
2.3. - Infine il rimettente ritiene che la disciplina transitoria
di applicazione della legge n. 251 del 2005, dettata dall'art. 10,
comma 3, sia irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
A suo parere, la dichiarazione di apertura del dibattimento e' un
momento processuale privo di qualsivoglia connotato in grado di
giustificare una dismissione della pretesa punitiva non essendo
assimilabile ne' all'esercizio dell'azione penale, ne', tantomeno,
alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado, atto
autoritativo che esprime l'accertamento dell'ipotizzata
responsabilita'.
2.4. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che siano dichiarate inammissibili, e comunque
infondate, le questioni sollevate dal rimettente.
Preliminarmente, l'Avvocatura generale eccepisce
l'inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di
costituzionalita' sollevata dal rimettente in riferimento all'art. 6,
commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 in quanto, dalla pur breve
descrizione della fattispecie, emerge che l'imputato e' incensurato e
che, quindi, dovrebbe beneficiare del termine di prescrizione piu'
breve, pertanto, «venendo in considerazione un'applicazione
favorevole delle nuove disposizioni, e' del tutto incongruo sollevare
una censura costituzionale in ragione di una disparita' formale di
trattamento che, comunque, nel caso concreto, recherebbe sicuro
vantaggio al soggetto de quo».
Nel merito le restanti questioni sarebbero, invece, infondate.
Con riferimento alla decorrenza del termine in caso di
continuazione tra reati, il legislatore avrebbe inteso adottare
criteri di calcolo il piu' possibile oggettivi e, d'altra parte, non
vi sarebbe contraddizione tra disciplina della prescrizione e
trattamento sanzionatorio, perche' gli episodi confluenti nella
continuazione, se prescritti, non vengono considerati nel computo
della pena per il reato continuato.
Quanto infine alla censura riguardante la disciplina transitoria,
il rimettente avrebbe trascurato come detta disciplina presenti per
la sua stessa funzione una natura «temporanea», sottraendosi pertanto
alla disciplina della successione tra leggi ed essendo riconducibile,
piuttosto, alla previsione del quarto (recte: quinto) comma dell'art.
2 cod. pen.: «la transitorieta', che connota quelle disposizioni
destinate ad esplicare la propria efficacia per un periodo di tempo
determinato, ragionevolmente sottrae le stesse all'applicazione del
principio del favor rei, e, altrettanto ragionevolmente, riduce
l'alea della dispersione processuale».
3. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Padova, con ordinanza del 18 luglio 2006 (r.o. n. 1 del 2007), ha
sollevato: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e
111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, per
determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche
delle circostanze aggravanti comuni e delle circostanze attenuanti;
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, n. 2 (recte:
dell'art. 6, comma 2), della legge n. 251 del 2005, in riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude che, nel caso di reato
continuato, il termine prescrizionale decorra dal momento della
cessata continuazione; questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Cost., nella parte in cui prevede che la
maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti
interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva,
abitualita' e professionalita' nel reato - dunque in base a «criteri
meramente soggettivi» - e nella parte in cui esclude che gli atti
interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un dato reato
dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati connessi;
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, n. 3 (recte:
dell'art. 10, comma 3), della legge n. 251 del 2005, in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Cost., nella parte in cui prevede che le
nuove disposizioni sulla prescrizione siano applicabili ai reati
perseguiti in procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore
della legge, non sia stata ancora dichiarata l'apertura del
dibattimento; questione di legittimita' costituzionale
dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di
prescrizione, in riferimento all'art. 79 Cost., in quanto si verrebbe
a determinare un'amnistia mascherata.
3.1. - Il rimettente precisa di essere chiamato a valutare una
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per una
complessa serie di reati, di cui riporta dettagliatamente il capo
d'imputazione, riguardanti piu' delitti di falsita' ideologica del
pubblico ufficiale in atti pubblici aggravati dal cosiddetto nesso
teleologico e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante
gravita' (artt. 479, 476, comma secondo, 61, numeri 2 e 7, cod.
pen.), il delitto di peculato aggravato dall'aver cagionato un danno
patrimoniale di rilevante gravita' (artt. 314 e 61, numero 7, cod.
pen.), e, infine, il delitto di interesse privato del curatore negli
atti del fallimento aggravato dal cosiddetto nesso teleologico e
dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' (art.
228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa», art. 61,
numeri 2 e 7, cod. pen.).
Tali delitti sarebbero stati commessi, secondo l'ipotesi
accusatoria, tra il febbraio del 1986 e il maggio del 1989.
Il giudice, in punto di rilevanza, osserva che per effetto delle
modifiche al regime della prescrizione introdotte dalla legge n. 251
del 2005, tutti i reati risulterebbero prescritti, essendo
effettivamente maturati, secondo i criteri riformati di computo, i
relativi termini temporali, mentre, applicando correttamente la
disciplina della prescrizione vigente prima della riforma del 2005,
nonostante si proceda a distanza di circa 20 anni dai fatti,
risulterebbero intervenuti diversi atti interruttivi che
impedirebbero di ritenere, per tutti i reati in contestazione,
decorso il termine ultimo di prescrizione.
Innanzitutto, troverebbe applicazione il disposto di cui al primo
comma dell'art. 161 cod. pen., secondo il quale gli atti interruttivi
si estendono a tutti i concorrenti nel medesimo reato, ancorche'
processati separatamente ed ancorche' perseguiti, in ipotesi, dopo il
proscioglimento dell'imputato nei cui confronti era diretto l'atto
interruttivo. In tal senso il rimettente richiama, senza indicarne
gli estremi, quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo
la quale «gli atti interrutivi della prescrizione compiuti contro un
imputato, anche se assolto, hanno effetto per il loro carattere
oggettivo anche nei confronti di colui che sia stato successivamente
imputato dello stesso reato».
Il Giudice precisa che, nel caso di specie, per il medesimo
delitto di interesse privato in atti di ufficio, di cui all'art. 228
della legge fallimentare, contestato ad alcuni degli imputati, si era
gia' tenuto un procedimento penale a carico di un presunto
concorrente poi prosciolto. Gli atti di quel processo, analiticamente
indicati dal rimettente, avrebbero prodotto l'effetto di interrompere
la prescrizione anche nei confronti di coloro ai quali e' contestato
quello stesso reato nel procedimento al suo esame.
In secondo luogo, il rimettente ritiene che, qualora si potesse
fare applicazione del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. nel testo
antecedente la riforma, l'effetto interruttivo derivante
dall'applicazione del primo comma si estenderebbe anche a tutti gli
altri reati ad esso connessi, ricorrendo connessione tanto in senso
soggettivo, quanto in senso oggettivo e «procedimentale».
Pertanto, l'accoglimento delle censure implicherebbe l'attuale
perseguibilita' dei reati medesimi che, in applicazione della
disciplina precedente, non sarebbero prescritti, non essendo ancora
trascorso il termine ultimo di ventidue anni e mezzo.
3.2. - Il rimettente, prima di enucleare le ragioni della non
manifesta infondatezza delle singole censure, premette che
l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sul
principio di ragionevolezza e di eguaglianza ha portato ad un
progressivo superamento dello schema trilaterale cui fa riferimento
la regola del tertium comparationis, consentendo anche un sindacato
sulla ragionevolezza intrinseca delle scelte legislative.
In tale ottica, la ragionevolezza e' diventata «parametro di non
contraddittorieta' interna del sistema giuridico», con la conseguenza
che rientra ormai «nel controllo di costituzionalita' sia l'esame
sulla contraddittorieta' della norma rispetto ai principi
dell'ordinamento giuridico, sia l'incompatibilita' da norma a norma,
sia l'incongruita' dei mezzi rispetto ai fini, sia l'inesistenza di
qualunque giustificazione dell'eccezione rispetto alla regola».
A parere del rimettente, tale giudizio di ragionevolezza, con
riferimento alla disciplina della prescrizione, deve essere fatto
tenendo presente i valori costituzionali che sottendono al permanere
della pretesa punitiva da parte dello Stato. Infatti, l'interesse
dello Stato a reprimere le condotte criminose non e' costante, ma
varia in relazione alla gravita' del fatto-reato e all'intensita' e
alla natura della lesione causata al bene giuridico tutelato, e, per
tale ragione, le regole del processo penale devono essere idonee, in
astratto, ad evidenziare tali differenze per poter adeguatamente
stabilire i criteri atti a determinare il permanere della pretesa
punitiva dell'ordinamento.
La stessa Corte costituzionale, secondo il giudice a quo, ha
affermato l'esigenza di ancorare il permanere della pretesa punitiva
a criteri oggettivi, che non possono essere disgiunti dalla gravita'
del fatto-reato, al fine di calibrare l'interesse generale dello
Stato a perseguire fatti che, per la modalita' di esecuzione e per la
gravita' della lesione inferta al bene tutelato, esigono differenti
termini prescrizionali.
3.3. - Sulla base di queste premesse, il rimettente ritiene che,
per determinare il termine di prescrizione, debba necessariamente
farsi riferimento alla gravita' del fatto-reato e che, quindi,
debbano essere obbligatoriamente considerate tutte le circostanze e,
per questo motivo, ritiene che l'art. 6, comma 1, della legge n. 251
del 2005, violi il principio di ragionevolezza laddove esclude dal
calcolo l'aumento o la diminuzione di pena determinato dalle
aggravanti comuni e dalle attenuanti. Tale norma «collocat[a] in un
modello astratto ed oggettivo quale quello relativo
all'individuazione dei criteri atti a stabilire il permanere in vita
della pretesa punitiva dello Stato», costituirebbe di per se' una
violazione del principio di eguaglianza, trascendendo dalle potesta'
riservate in via esclusiva al legislatore. A questo si aggiungerebbe
l'assoluta abnormita' ed irragionevolezza di operare un sindacato ex
ante tra le circostanze aggravanti, ritenendo solo quelle speciali o
ad effetto speciale idonee ad influire sulla determinazione del
permanere della pretesa punitiva dello Stato.
L'incoerenza intrinseca della disciplina sarebbe evidenziata,
secondo il rimettente, dall'attuale equiparazione dei termini
prescrizionali per situazioni dalla capacita' lesiva ben diversa come
il peculato di una somma insignificante (reato attenuato), quello di
una somma significativa (reato non circostanziato) ed infine quello
di una somma di particolare entita' (reato aggravato). Con
riferimento al caso di peculato aggravato sarebbe «ragionevole
ipotizzare una maggiore difficolta' e o complicatezza del processo
(nonche' della fase delle indagini preliminari) tale da giustificare
un tempo piu' lungo a prescrivere, collegata alla maggior gravita'
del fatto-reato per cui si procede».
3.4. - Il rimettente ritiene contrario al principio di
ragionevolezza anche l'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005,
che disciplina i termini massimi di prescrizione nel caso di atti
interruttivi. Il legislatore, sostituendo il criterio oggettivo da
sempre previsto nel nostro ordinamento con un criterio meramente
soggettivo, quale quello della recidiva, avrebbe ideato un meccanismo
del tutto irrazionale, con una diversificazione del tutto arbitraria
di situazioni identiche, non esistendo «principi costituzionali che
giustifichino una scelta operata sulla base di meri criteri
soggettivi senza essere ancorata a criteri di ordine oggettivo».
Tanto piu' dal momento che si potrebbe determinare una grave
situazione di incertezza nel caso in cui la recidiva - nella maggior
parte dei casi a contestazione facoltativa - non venga effettivamente
contestata.
Inoltre, l'eliminazione dell'estensione dell'effetto interruttivo
del corso della prescrizione riguardante un dato reato a tutti i
reati connessi sarebbe «irrazionale nonche' irragionevole perche' i
criteri in base ai quali determinare il permanere dell'interesse al
perseguimento dei reati non possono non far riferimento al fatto
inteso come costellazione di condotte di cui spesso il medesimo
fatto-reato in esame ne rappresenta solo una parte».
3.5. - Un'ulteriore censura di incostituzionalita' e' rivolta
all'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui
esclude che, nel caso di reato continuato, il termine prescrizionale
decorra dal momento della cessata continuazione.
Ad avviso del giudice a quo, la natura stessa del reato
continuato, cosi' come previsto dal secondo comma dell'art. 81 cod.
pen., impone di considerare come facenti parte di un unico reato piu'
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che, anche in tempi
differenti, violino la stessa o diverse disposizioni di legge.
Pertanto, non sembra logico, ne' tanto meno coerente, che la
disciplina che regola la decorrenza dei termini prescrizionali possa
dettare regole che ignorino l'esistenza del reato continuato. Con la
paradossale conseguenza «che, ai fini della consumazione, il reato
continuato farebbe riferimento al momento della consumazione
dell'ultimo reato; per contro, per la prescrizione si applicherebbe
la disciplina prevista per il concorso formale di reati».
Il rimettente richiama anche la giurisprudenza costituzionale
secondo la quale il reato continuato non e' un istituto ispirato al
favor rei, volto a mitigare l'eccessiva severita' del concorso
materiale di reati, bensi' una autonoma figura di reato che trova la
sua ratio nell'unicita' del disegno criminoso (sentenze n. 108 del
1973 e n. 217 del 1972). Se il vincolo che rende unite le differenti
condotte e' l'unicita' del disegno criminoso, come ha precisato la
Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 1985), e, per tale ragione,
il legislatore ha deciso di punire non ogni singolo fatto-reato
commesso ma il solo reato continuato nella sua unita', appare
necessario ricollegare la decorrenza della prescrizione al cessare
della continuazione, in quanto la piu' recente manifestazione
dell'unicita' del disegno criminoso mantiene fermo o addirittura
acuisce l'allarme sociale su cui si basa la pretesa punitiva dello
Stato.
Da tali argomentazioni emergerebbe l'irragionevolezza della scelta
del legislatore di non indicare la cessazione della continuazione
come dies a quo per il decorrere del termine di prescrizione del
reato continuato.
3.6. - Il rimettente riprende la censura dell'art. 6, comma 1,
osservando, anche mediante una tabella comparativa dei tempi di
prescrizione di alcuni reati, che, in linea generale, il legislatore
avrebbe variato i termini senza assicurare congruenza rispetto alla
gravita' dei vari fatti criminosi, elevando arbitrariamente gli
stessi termini solo per i reati di cui agli artt. 449 e 589 cod.
pen., e riducendoli in modo altrettanto arbitrario per condotte di
gravita' assimilabile.
3.7. - Il giudice a quo evidenzia che la disciplina transitoria
dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 non pone
alcun rimedio ai vizi di incostituzionalita' da lui evidenziati e,
anzi, che e' essa stessa incostituzionale «in quanto correlata a
tutti gli altri profili di incostituzionalita».
3.8. - Infine, il rimettente, pur dichiarando di condividere la
giurisprudenza costituzionale e di legittimita' secondo la quale la
prescrizione e' un istituto di carattere sostanziale e non
processuale, ritiene che vi siano dei casi in cui la Corte
costituzionale possa pronunciare sentenze che producano
indirettamente effetti in malam partem.
Egli afferma che «occorre, nell'ambito degli istituti di diritto
sostanziale, scindere le norme incriminatici dagli altri istituti
che, pur rientrando sempre nell'ambito del diritto sostanziale, se ne
differenziano tuttavia in maniera essenziale, non prevedendo un
particolare tipo di sanzione. In tale ottica, nel mentre non e'
certamente possibile pronunciare una sentenza in malam partem con
riferimento alle norme incriminatrici, a una diversa conclusione si
deve pervenire relativamente alle altre norme di diritto sostanziale
contenute nel codice penale. In tal caso infatti ove la Corte
Costituzionale dovesse accogliere le questioni sollevate, con il
ritorno in vita delle norme previgenti, non si attuerebbe certamente
un danno nei confronti degli indagati, posto che gli stessi si
troverebbero a dover rispondere sempre delle medesime norme
incriminatici contestate, che non sarebbero certamente state nel
frattempo per nulla modificate».
3.9. - Con atti depositati il 23 febbraio 2007 si sono costituite
in giudizio, a mezzo di procuratori speciali, rispettivamente la
S.p.r.l. Prima Idep (gia' Prima s.r.l.), la S.a. Investissements
Dynamiques et prudents (IDEP), la S.a. Societe' Generale de
Sucreries, in liquidazione; il Patronato Piccoli Azionisti Industria
Zuccheri (PAIZ).
Le parti dichiarano di avere interesse a costituirsi nel giudizio
costituzionale perche', in caso di rigetto delle questioni sollevate,
sarebbe preclusa la costituzione di parte civile nel procedimento
penale divenendo automatica l'archiviazione del medesimo e sarebbe,
altresi', preclusa l'azione civile in ossequio ai principi
giurisprudenziali di legittimita' elaborati in materia di
prescrizione dell'azione civile nel giudizio civile ex art. 2947
codice civile.
Nel merito, tutti gli atti di costituzione ripercorrono
analiticamente le motivazioni dell'ordinanza del GIP del Tribunale di
Padova con espressa condivisione delle stesse, sia con riferimento
alle ragioni della rilevanza che a quelle della non manifesta
infondatezza.
3.10. - In data 6 marzo 2008 e' stata depositata memoria
nell'interesse di tutte le parti private costituite.
In tale atto, da una parte viene presa in esame la giurisprudenza
della Corte costituzionale successiva all'ordinanza di rimessione e
in particolare la sentenza n. 393 del 2006, con la quale e' stata
dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale del comma 3
dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, e, dall'altra, si affronta
il problema del limite al sindacato di costituzionalita' in malam
partem.
Secondo le parti private, la sentenza della Corte n. 393 del 2006,
che ha esteso l'applicazione delle nuove norme in materia di
prescrizione, ove piu' favorevoli, a tutti i reati antecedenti
l'entrata in vigore della legge per i quali, a tale momento, il
processo non sia pervenuto al grado di appello od a quello di
cassazione, ha anche precisato che la retroattivita' della lex mitior
non e' imposta dal dettato costituzionale, e che, in tale materia, il
legislatore e' vincolato solo dall'art. 3 Cost., dovendo discriminare
con ragionevolezza tra le situazioni assoggettate alla nuova
disciplina e quelle regolate dalla legge precedente.
Inoltre, nella memoria si evidenzia che l'odierna questione ha ad
oggetto l'illegittimita' costituzionale «di tutto l'impianto
normativo» e, dunque, e' ben «possibile che una legge, la cui
applicazione venga estesa attraverso la dichiarazione di
incostituzionalita' di una norma transitoria, venga poi caducata in
radice da una declaratoria di incostituzionalita' della totalita'
della stessa ovvero di gran parte della medesima».
Le parti proseguono affermando che i limiti al sindacato di
costituzionalita' connessi al principio di irretroattivita' delle
norme penali riguarderebbero le sole norme incriminatici e non
opererebbero nel caso di specie. Sostengono, infatti, che la Corte
costituzionale non puo' «emettere sentenze additive in malam partem,
creando tout court nuove fattispecie di reato non previste dal
legislatore, ovvero estendendo quelle esistenti a casi non previsti»,
mentre la normativa avente ad oggetto le cause di estinzione del
reato o della pena sarebbe «ontologicamente distinta da quella
relativa all'antigiuridicita», con la conseguenza che una verifica
del dettato costituzionale sarebbe consentita, entro limiti
«decisamente piu' ampi».
A tal proposito gli esponenti richiamano la sentenza n. 394 del
2006 secondo la quale il sindacato di legittimita' costituzionale
sulle norme penali di favore e' ammesso quando sussiste la
specialita' cosiddetta «sincronica» ovvero quando sono poste in
comparazione due o piu' norme contemporaneamente presenti
nell'ordinamento giuridico. In tal caso, l'accoglimento della
richiesta di incostituzionalita' non introdurrebbe norme penali di
sfavore, limitandosi ad eliminare dall'ordinamento la disposizione
illegittima, ancorche' piu' favorevole al reo, e determinando di
conseguenza la riespansione della norma generale in parte derogata.
Un rapporto del genere sussisterebbe tra l'art. 6, comma 2, della
legge n. 251 del 2006 che, ai fini del calcolo del termine di
prescrizione, ha escluso la rilevanza del rapporto di continuazione
tra reati, e l'art. 81 cod. pen., norma di carattere generale, che,
secondo gli esponenti, «determina la data del commissi delicti
nell'ultima azione delittuosa contestata».
Un ragionamento sostanzialmente analogo dovrebbe condursi quanto
al rapporto tra la disciplina processuale della connessione e l'art.
6, comma 5, che esclude la rilevanza della connessione nel computo
dei termini prescrizionali.
Infine, secondo gli esponenti, il sindacato di legittimita'
dovrebbe essere ammissibile anche nei casi che vengono definiti di
specialita' «diacronica». Sarebbe precluso, infatti, un raffronto
diretto tra norma abrogata e norma abrogativa, ma cio' non
escluderebbe il ripristino della prima quando la seconda risultasse
incoerente coi principi costituzionali: infatti «non puo' accadere
che per via di una rigida interpretazione del concetto di specialita'
cosiddetta "diacronica" si impedisca di esaminare la norma alla luce
del principio di ragionevolezza».
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del
codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede
che, per determinare il termine di prescrizione del reato, debba
tenersi conto anche della minima diminuzione di pena derivante
dall'applicazione delle circostanze attenuanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle
ad effetto speciale.
Ad avviso del Giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe
incompatibile con l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole
che il legislatore, per determinare la gravita' del reato al fine di
differenziare i termini di prescrizione, abbia ritenuto di ricorrere
ai massimi edittali escludendo dal computo della pena l'aumento
connesso alle circostanze ordinarie (attenuanti o aggravanti che
siano) impedendo, comunque, qualsivoglia possibilita' di ricorrere al
bilanciamento delle stesse, ed abbia poi operato la successiva scelta
di utilizzare contra reum le circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e
quelle ad effetto speciale senza tener conto delle analoghe
circostanze attenuanti che concorrono a determinare, al pari delle
prime, la gravita' dell'illecito penale.
La disciplina censurata provocherebbe anche «ingiustificate
disparita' di trattamento» laddove ogni reato attenuato da
circostanze ad effetto speciale verrebbe a prescriversi in un termine
di gran lunga superiore a quello stabilito per tutti gli altri
delitti puniti in via principale con la medesima pena stabilita per
l'ipotesi delittuosa attenuata.
2. - Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de'
Tirreni, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi
1 e 4, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, modificando
gli artt. 157 e 160 cod. pen., prevede un sistema di computo dei
termini prescrizionali collegato non gia' alla gravita' oggettiva del
fatto, bensi' allo status soggettivo dell'imputato.
Il rimettente ritiene che la norma censurata, nell'adottare, in
caso di atti interruttivi, come criterio per determinare il tempo di
prescrizione dei reati, la personalita' criminale del reo, desunta
dalla recidiva o dallo stato di delinquente abituale o professionale
e non la gravita' oggettiva del reato, contrasti con gli artt. 13, 25
e 27 della Costituzione, i quali impongono un ordinamento improntato
a un «diritto penale del fatto». La norma, inoltre, sarebbe
irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., anche perche' collega
l'allungamento dei termini di prescrizione, in presenza di atti
interruttivi, ad una situazione di recidiva che puo' maturare anche a
distanza di anni dal fatto a causa della lunghezza dei tempi
processuali.
Infine, la norma censurata violerebbe il «principio costituzionale
di difesa sociale» immanente all'intero sistema costituzionale e
l'applicazione ai fatti pregressi produrrebbe l'effetto tipico di una
amnistia conseguito in violazione dell'art. 79 Cost.
2.1. - Il rimettente censura anche l'art. 6, comma 2, della legge
n. 251 del 2005, che ha abrogato l'art. 158 cod. pen. nella parte in
cui stabiliva che i termini di prescrizione del reato continuato
decorressero dalla cessazione della continuazione, per violazione del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Secondo la prospettazione del Tribunale, sarebbe irragionevole, in
presenza di una pluralita' di condotte avvinte dal medesimo disegno
criminoso, prevedere un trattamento unitario, allorquando si versi
nell'ambito del regime sanzionatorio, ed un trattamento distinto,
allorquando si versi in tema di estinzione del reato per
prescrizione, perche' la figura del reato continuato non e' frutto di
una finzione, ma coglie, al contrario, l'essenza di un fatto
criminoso unico, sebbene costituito da una pluralita' di condotte.
2.2. - Infine, il Giudice del Tribunale di Salerno ritiene che la
disciplina transitoria di applicazione della legge n. 251 del 2005,
dettata dall'art. 10, comma 3, sia irragionevole e in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
A suo parere, la dichiarazione di apertura del dibattimento e' un
momento processuale privo di qualsivoglia connotato in grado di
giustificare una dismissione della pretesa punitiva dello Stato, non
essendo assimilabile ne' all'esercizio dell'azione penale, ne',
tantomeno, alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado,
atto autoritativo che esprime l'accertamento della responsabilita'
ipotizzata.
3. - Anche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Padova dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, modificando l'art.
157 cod. pen., non prevede che, per determinare il tempo necessario a
prescrivere, si tenga conto anche delle circostanze aggravanti comuni
e delle circostanze attenuanti.
Secondo il rimettente, il principio di ragionevolezza e il
principio del giusto processo, di cui agli artt. 3 e 111 Cost,
impongono che sia assicurata la miglior corrispondenza tra il termine
massimo di prescrizione e le caratteristiche oggettive di gravita'
del fatto-reato mediante la valutazione di tutti gli elementi che
incidono sulla quantificazione edittale della pena, ivi comprese
tutte le circostanze, attenuanti e aggravanti.
3.1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Padova, inoltre, censura, in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 6,
comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui modificando
l'art. 158 cod. pen., esclude che, nel caso di reato continuato, il
termine prescrizionale decorra dal momento della cessata
continuazione. Tale scelta sarebbe in contraddizione con la natura
stessa del reato continuato, cosi' come prevista dall'art 81, secondo
comma, cod. pen., che impone di considerare come facenti parte di un
unico reato piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
che, anche in tempi differenti, violino la stessa o diverse
disposizioni di legge. Inoltre, facendo riferimento alle ragioni che
giustificano la conservazione della pretesa punitiva dello Stato, la
piu' recente manifestazione dell'unicita' del disegno criminoso
manterrebbe fermo o addirittura acuirebbe l'allarme sociale su cui
essa si basa.
3.2. - Un'ulteriore censura sempre in relazione all'art. 3 Cost.
investe l'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, che ha
modificato l'art.161 cod. pen., nella parte in cui prevede che la
maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti
interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva,
abitualita' e professionalita' nel reato - dunque in base a «criteri
meramente soggettivi» - e nella parte in cui esclude che gli atti
interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un dato reato
dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati connessi.
Sarebbe contrario al principio di ragionevolezza l'aver adottato un
criterio meramente soggettivo, quale quello della recidiva, che
diversifica situazioni identiche in maniera del tutto arbitraria, non
esistendo «principi costituzionali che giustifichino una scelta
operata sulla base di meri criteri soggettivi senza essere ancorata a
criteri di ordine oggettivo».
Inoltre, l'eliminazione del principio dell'estensione dell'effetto
interruttivo del corso della prescrizione riguardante un dato reato a
tutti i reati connessi sarebbe «irrazionale nonche' irragionevole
perche' i criteri in base ai quali determinare il permanere
dell'interesse al perseguimento dei reati non possono non far
riferimento al fatto inteso come costellazione di condotte di cui
spesso il medesimo fatto-reato in esame ne rappresenta solo una
parte».
3.3. - Infine un'ultima censura e' rivolta all'art. 10, comma 3,
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che le nuove
disposizioni sulla prescrizione siano applicabili ai reati perseguiti
in procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della
legge, non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento.
Tale disposizione transitoria, comportando l'applicazione di norme
illegittime anche con riguardo a reati commessi in precedenza e
producendo un vulnus per gli interessi delle persone offese,
violerebbe gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. Infine,
l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di
prescrizione determinerebbe un'amnistia mascherata, adottata in
violazione delle modalita' previste dall'art. 79 Cost.
4. - Essendo le questioni sollevate di analogo contenuto, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una
trattazione unitaria e di un'unica decisione.
5. - Le censure prospettate sia dal giudice del Tribunale di
Salerno che dal g.i.p. del Tribunale di Padova in merito all'art. 6,
comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede
che il termine prescrizionale, nel caso di reato continuato, decorra
dalla data di cessazione della continuazione, sono inammissibili.
Il rimettente padovano, a differenza del Giudice del Tribunale di
Salerno, che non fornisce motivazioni in ordine alla sindacabilita'
in malam partem delle norme penali, ritiene che il limite al
sindacato di costituzionalita' cui e' sottoposta questa Corte nel
caso in cui si invochi una pronuncia additiva in malam partem in
materia penale non operi con riferimento alla disciplina della
prescrizione.
Secondo la ricostruzione del GIP del Tribunale di Padova
occorrerebbe «scindere le norme incriminatici dagli altri istituti
che, pur rientrando sempre nell'ambito del diritto sostanziale, se ne
differenziano tuttavia in maniera essenziale, non prevedendo un
particolare tipo di sanzione. In tale ottica, ove la Corte
costituzionale dovesse accogliere le questioni sollevate, con il
ritorno in vita delle norme previgenti, non si attuerebbe un danno
nei confronti degli indagati, posto che gli stessi si troverebbero a
dover rispondere sempre delle medesime norme incriminatici
contestate, che non sarebbero state per nulla modificate».
Il rimettente trascura di considerare, anche al solo fine di
confutarla, la costante giurisprudenza di questa Corte che, in piu'
occasioni, ha ribadito che il principio della riserva di legge
sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. rende inammissibili
pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove
fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non
previsti, o, comunque, «di incidere in peius sulla risposta punitiva
o su aspetti inerenti alla punibilita', aspetti fra i quali,
indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della
prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (sentenza
n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008).
Pertanto la pronuncia che il rimettente sollecita, mirando a
introdurre nuovamente quale dies a quo per il decorso del termine di
prescrizione, in caso di reato continuato, il momento della
cessazione della continuazione, esorbita dai poteri spettanti a
questa Corte, a cio' ostando il principio della riserva di legge
sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno
puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso»: principio che demanda in via
esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena,
delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento
sanzionatorio (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004,
n. 49 del 2002 e n. 508 del 2000; ordinanze n. 164 del 2007, n. 187
del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998).
Al riguardo, non puo' essere condivisa la tesi prospettata dalla
difesa delle parti private secondo cui, nel caso di specie,
troverebbero applicazione i principi affermati da questa Corte nella
sentenza n. 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di
costituzionalita' le cosiddette norme penali di favore, ossia le
norme «che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un
trattamento penalistico piu' favorevole di quello che risulterebbe
dall'applicazione di norme generali o comuni».
Il presupposto necessario per l'ammissibilita' di un tale
sindacato e' che tra le norme poste a raffronto sussista un rapporto
di specialita' e che le stesse siano contemporaneamente presenti
nell'ordinamento giuridico. In tali casi, questa Corte ha affermato
che l'eventuale effetto in malam partem non deriva dall'accoglimento
della richiesta di incostituzionalita' della norma piu' favorevole al
reo, ma dall'automatica «riespansione» della norma generale derogata
(fermo restando il divieto di applicazione del regime penale piu'
severo ai fatti commessi sotto il vigore della norma di favore).
Secondo le parti private, potrebbe individuarsi un rapporto di
specialita' e di contemporanea presenza nell'ordinamento giuridico
tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, che ha escluso la
rilevanza del rapporto di continuazione tra reati ai fini del calcolo
del dies a quo del decorso del termine di prescrizione e l'art. 81,
secondo comma, cod. pen. che «determina la data commissi delicti
nell'ultima azione delittuosa contestata».
Tale ricostruzione non e' fondata, essendo evidente che la norma
censurata non ha natura di norma di favore e non contiene alcuna
limitazione dell'efficacia dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.,
ne' di altre norme contemporaneamente presenti nell'ordinamento
giuridico. L'art. 6, comma 2, infatti, nel modificare l'art. 158 cod.
pen., che individua i termini di decorrenza della prescrizione dei
reati consumati o tentati, si limita a sopprimere le parole «o
continuato» e «o continuazione» dal testo precedente, mentre,
diversamente da quanto affermato nella memoria di parte, l'art. 81,
secondo comma, cod. pen. non fa alcun riferimento al momento di
consumazione del reato continuato, limitandosi a stabilire che tale
fattispecie e' integrata anche nel caso di violazioni commesse in
tempi diversi, ne' prevede alcunche' circa la prescrizione dei reati.
Pertanto, non sussistendo alcun rapporto di specialita' tra l'art. 6,
comma 2, della legge n. 251 del 2005 e l'art. 81, secondo comma, cod.
pen., e' erroneo ritenere che, al venir meno del primo, si
riespanderebbe, come effetto automatico, il secondo. Si tratta, in
sostanza, di previsioni che disciplinano aspetti diversi della
fattispecie del reato continuato.
D'altra parte questa Corte, nella sentenza n. 394 del 2006, ha
espressamente escluso che la qualificazione di norma penale di favore
«possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed
una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di
restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della
risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in
malam partem mirerebbe non gia' a far riespandere la portata di una
norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a
ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di
criminalizzazione non piu' attuali: operazione, questa, senz'altro
preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del
legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del
1981; ordinanza n. 175 del 2001)».
Nella specie, peraltro, non soltanto manca il requisito della
contemporanea presenza delle due norme poste a raffronto, ma la
disposizione speciale e' quella abrogata, e non gia' quella di nuovo
conio. Il previgente articolo 158 cod. pen. recava, infatti - a
fianco della regola generale per cui il termine della prescrizione
decorre dal giorno della consumazione del reato (o, nel caso di reato
tentato, dal giorno della cessazione dell'attivita' del colpevole) -
una regola specifica, e meno favorevole per il reo, concernente il
reato continuato (vale a dire che il termine decorre dalla cessazione
della continuazione: con l'effetto di allineare il dies a quo, per
tutti i reati legati da tale vincolo, a quello valevole per l'ultimo
di essi). La riforma ha soppresso tale previsione specifica rendendo
applicabile la regola generale anche nell'ipotesi della
continuazione, onde e' del tutto evidente come - contrariamente a
quanto assumono le parti private - il petitum del giudice rimettente
non sia affatto finalizzato alla «riespansione» di una norma generale
derogata (non rinvenibile, come detto, nel disposto dell'art. 81
secondo comma, cod. pen., peraltro neppure a questi fini evocato dal
giudice a quo); ma miri direttamente al ripristino di una norma
speciale sfavorevole ormai abrogata.
5.1. - Le stesse argomentazioni valgono in relazione alla censura
mossa dal g.i.p. del Tribunale di Padova all'art. 6, comma 5, della
legge n. 251 del 2005 nella parte in cui, modificando il testo del
secondo comma dell'art. 161 cod. pen., esclude che gli atti
interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un determinato
reato dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati
connessi.
Anche in questo caso, la questione e' inammissibile perche' si
chiede una pronuncia in malam partem non consentita alla Corte per il
principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma,
Cost.
6. - Del pari inammissibili sono le questioni sollevate,
rispettivamente, dal Tribunale di Salerno (sezione distaccata di Cava
de' Tirreni) in merito all'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251
del 2005, nella parte in cui assegna importanza prevalente allo
status soggettivo del reo e non alla gravita' oggettiva del fatto,
prevedendo un prolungamento dei termini piu' cospicuo in caso di atti
interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o per
tendenza, e dal g.i.p. del Tribunale di Padova in ordine all'art. 6,
comma 5, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che
la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti
interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva,
abitualita' e professionalita' nel reato, dunque in base a «criteri
meramente soggettivi».
Entrambe le questioni presentano un petitum oscuro, ancipite e di
difficile determinazione, che gia' di per se' e' causa di
inammissibilita' delle stesse. Non e' chiaro, infatti, se i
rimettenti vogliano censurare la norma nella parte in cui determina,
per i soli recidivi, un allungamento dei termini di prescrizione o
se, al contrario, ritengano che l'allungamento previsto per i
recidivi, in caso di atti interruttivi, debba essere esteso a tutti.
La giurisprudenza di questa Corte e' costante nell'affermare che
«il carattere oscuro, ancipite e indeterminato del petitum rende la
questione manifestamente inammissibile» (ex plurimis, ordinanze
n. 187 del 2004 e n. 210 del 2002; con riguardo alle questioni
prospettate in forma ancipite, ordinanze n. 363 del 2005 e n. 382 del
2004).
Vi sono comunque ulteriori, specifici motivi di inammissibilita',
qualsiasi interpretazione si voglia dare alla censura dei rimettenti.
Nel primo caso, infatti, la questione prospettata non rileverebbe
nei giudizi a quibus, in quanto a nessuno degli imputati e' stata
contestata la recidiva, sicche' i rimettenti non sono chiamati a dare
applicazione alla norma nella parte dagli stessi ritenuta
irragionevole.
Nella seconda ipotesi, invece, avendo la censura di
irragionevolezza lo scopo di estendere ai non recidivi gli effetti di
allungamento dei termini di prescrizione dei reati prevista per i
recidivi in caso di atti interruttivi, troverebbe nuovamente
applicazione il limite al sindacato di costituzionalita' in malam
partem delle norme penali.
7. - La questione di costituzionalita' dell'art. 10, comma 3,
della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede l'applicazione
delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli
procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del
dibattimento, sollevata sia dal Giudice del Tribunale di Salerno che
dal g.i.p. del Tribunale di Padova, e' inammissibile sotto molteplici
profili.
Il primo motivo di inammissibilita' in ordine logico e' che in
entrambi i casi il petitum e' oscuro, ancipite e di difficile
determinazione. Sotto altro aspetto, poi, le motivazioni, sia in
ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, sono del
tutto generiche.
Va premesso che la norma censurata costituisce una deroga alla
regola generale della applicazione retroattiva della nuova disciplina
della prescrizione, in quanto piu' favorevole al reo.
E' pacifico, infatti, che la prescrizione, quale istituto di
diritto sostanziale, e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 2,
quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della
retroattivita' della norma piu' favorevole, in quanto «il decorso del
tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la
punibilita' in se' e per se', nel senso che costituisce una causa di
rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva» (sentenza n. 393
del 2006) .
D'altra parte, questa Corte ha gia' dichiarato parzialmente
illegittima la norma de qua ritenendo che essa limitasse in modo non
ragionevole il principio della retroattivita' della legge penale piu'
mite in violazione dell'art. 3 della Costituzione. In tale occasione
si e' ribadito che «per le leggi in esame l'applicazione retroattiva
e' la regola e tale regola e' derogabile solo in presenza di esigenze
tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si e' gia'
osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di
principio, del codice penale» ma che assume carattere di «principio
generale dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli
ordinamenti giuridici nazionali e dei trattati internazionali dei
quali gli Stati membri sono parti contraenti» (sentenza n. 393 del
2006 che espressamente cita la sentenza della Corte di Giustizia, 3
maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02).
Dalla motivazione dei rimettenti, come si e' detto del tutto
generica e contraddittoria, non e' possibile comprendere perche' gli
stessi ritengano irragionevole la norma transitoria, non nel senso di
costituire un'illegittima eccezione a un principio generale
dell'ordinamento, come sottolineato da questa Corte con la sentenza
n. 393 del 2006, ma, nel senso opposto, di costituire una deroga
eccessivamente limitata a tale principio.
In definitiva, i giudici a quibus, lungi dal lamentare una
violazione del principio dell'applicazione retroattiva della lex
mitior, sembrano voler estendere la deroga al favor rei anche a casi
non contemplati dal legislatore e, tuttavia, si limitano a chiedere
la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3, della
legge n. 251 del 2005, non argomentando in alcun modo in ordine a una
soluzione «costituzionalmente obbligata» che imporrebbe di estendere
la deroga al principio della efficacia retroattiva della legge penale
piu' mite, prevista dalla disciplina transitoria, a tutti i
procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore della legge di
riforma.
A questo motivo di inammissibilita' si aggiunge, anch'esso
preliminarmente alla valutazione sulla non fondatezza e sulla
sussistenza del limite alle pronunce additive in malam partem, quello
derivante dalla considerazione che la richiesta declaratoria di
incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3, cosi' come posta,
determina un'insanabile contraddizione tra le argomentazioni che
vengono sviluppate nelle ordinanze e gli effetti che si
determinerebbero a seguito della mancata prospettazione di un petitum
che possa soddisfare le formulate censure. Dato, infatti, il valore
di eccezione alla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 2
cod. pen. della disposizione transitoria impugnata, la caducazione di
quest'ultima determinerebbe l'effetto (paradossale per i rimettenti)
di estendere l'applicazione della nuova disciplina contenuta
nell'art. 6 della legge n. 251 del 2005 a tutti i fatti per i quali
non sia intervenuta pronuncia passata in giudicato.
Deve, del pari, respingersi l'argomentazione delle parti private
volta a sostenere che la Corte, nella ricordata decisione n. 393 del
2006, si sarebbe pronunciata solo in merito alla ragionevolezza della
soglia specifica individuata dal legislatore per la limitazione degli
effetti retroattivi della nuova legge e che la valutazione circa la
costituzionalita' del suo impianto generale sarebbe, quindi,
impregiudicata. In realta', questa Corte non si e' limitata, con tale
sentenza, a sindacare la scelta del legislatore circa il momento
processuale da cui applicare o meno retroattivamente la nuova
normativa, ma ha affermato, in via di principio, che la regola
generale dell'applicazione della lex mitior e' derogabile solo in
funzione della tutela di interessi di non minore rilevanza, tutela
che non ha ritenuto esservi laddove il limite alla retroattivita' era
stato fissato nell'apertura del dibattimento, ma che ha invece
ravvisato nell'avvenuto passaggio all'ulteriore grado di giudizio
(sentenza n. 72 del 2008).
8. - Il Tribunale di Salerno censura anche il combinato disposto
degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del
2005, perche' la generalizzata diminuzione dei termini di
prescrizione, per effetto dell'applicazione ai fatti pregressi ai
sensi della norma transitoria, costituirebbe una forma dissimulata di
amnistia in violazione dell'art. 79 Cost.
Allo stesso modo il GIP del Tribunale di Padova ritiene che gli
effetti complessivi della riforma, che non vengono attribuiti a
specifiche disposizioni legislative, costituiscano una amnistia in
forma mascherata.
Le censure non sono fondate.
Questa Corte in piu' occasioni ha ribadito che l'amnistia (al pari
dell'indulto) e' una particolarissima causa d'estinzione dei reati
(misura di clemenza generalizzata) che incide «soltanto sulla
punibilita', principale ed "accessoria", sull'applicabilita' delle
misure di sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda
relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di
tempo, anteriore alla proposta di delegazione» mentre gli «effetti
penali ("e non") determinati dalla legge incriminatrice permangono,
invece, tutti, intatti, in relazione a tutti i fatti, precedenti e
successivi, non rientranti nel periodo beneficiato» (sentenza n. 369
del 1988).
E' del tutto evidente che la norma che abroga o riformula una
norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, quale la
prescrizione, non presenta alcuna delle caratteristiche proprie dei
provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel
tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i
fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo gli effetti
retroattivi piu' favorevoli al reo derivanti, peraltro,
dall'operativita' della regola generale.
Risulta del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'istituto
dell'amnistia.
9. - La questione di costituzionalita' dell'art. 157, secondo
comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della
legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che per
determinare il tempo necessario a prescrivere si tenga conto anche
delle circostanze attenuanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto
speciale, sollevata dal Giudice del Tribunale di Roma, non e'
fondata.
La scelta di considerare, ai fini del calcolo del termine di
prescrizione dei reati, solo l'aumento di pena derivante
dall'applicazione delle circostanze aggravanti con previsione
speciale di pena o ad effetto speciale e non la corrispondente
diminuzione derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti
della stessa natura e' espressione del legittimo esercizio della
discrezionalita' legislativa e non trasmoda in una violazione del
principio di ragionevolezza.
La legge n. 251 del 2005, nel riformare la disciplina della
prescrizione, ha confermato la tendenziale correlazione, gia' accolta
nel codice del 1930, tra il tempo necessario a prescrivere e la
gravita' del reato, ancorando il criterio per la determinazione del
termine di prescrizione del reato alla sanzione per esso prevista,
indice del suo maggiore o minore disvalore. Il primo comma dell'art.
157 cod. pen. novellato collega, infatti, il termine di prescrizione
alla misura della pena massima edittale.
Nel dettare tali regole, il legislatore puo', peraltro,
nell'esercizio della propria discrezionalita', ponderare i vari
interessi coinvolti dalla complessa disciplina della prescrizione e,
cio' facendo, puo' anche escludere la considerazione di alcuni
fattori, pure suscettibili di incidere sull'entita' della pena, con
il solo limite costituito dalla non irragionevolezza di tale scelta.
In siffatta prospettiva, non puo' considerarsi irragionevole che
il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti
criminosi debba essere rapportata alla gravita' del reato nella sua
massima ipotizzabile esplicazione sanzionatoria prevista per la
fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle
circostanze aggravanti - quelle a effetto speciale e quelle che
comportano un mutamento qualitativo della pena - che, cogliendo
elementi del fatto connotati da una maggiore idoneita' a incidere
sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale
variazione del trattamento sanzionatorio.
L'esclusione della considerazione delle attenuanti e' conseguente
alla scelta del legislatore in favore di un criterio di misurazione
del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo
successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di
merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e dell'eventuale
giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, ad una
pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con
conseguente inutilita' dell'attivita' processuale svolta; nonche' in
grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale
venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di
discrezionalita' quale, in particolare, quella che presiede al
bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Infatti, secondo un principio di elaborazione giurisprudenziale,
assurto al rango di vero e proprio «diritto vivente», per effettuare
il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e, ancor
prima, per la stessa valutazione sulla sussistenza delle circostanze
attenuanti, era necessario svolgere interamente il processo, non
essendo possibile riconoscere la sussistenza delle circostanze
attenuanti ed effettuare il cosiddetto «bilanciamento» previsto
dall'articolo 69 del codice penale, se non alla fine dell'istruttoria
dibattimentale (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4
novembre 1997 n. 4319; sezione quinta penale, sentenza 13 luglio 1993
n. 2710; sezione prima penale, ordinanza 15 aprile 1998 n. 2110) .
E', quindi, non irragionevole la scelta del legislatore di
adottare un criterio predeterminato e astratto chiamato ad operare
anche prima del giudizio, e comunque indipendentemente
dall'accertamento in fatto, il quale e', invece, necessario per il
riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti.
Le considerazioni sopra svolte escludono che possano ritenersi in
contrasto con il principio di uguaglianza le differenziazioni di
trattamento prospettate nell'ordinanza di rimessione.
9.1. - Per gli stessi motivi sopra evidenziati non e' fondata
l'analoga questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma 1, della
legge n. 251 del 2005, sollevata dal g.i.p. del Tribunale di Padova,
nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo
necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle circostanze
aggravanti comuni e delle circostanze attenuanti.
A prescindere da ogni altro possibile rilievo circa i limiti dei
poteri di questa Corte allorche' si discuta di interventi in peius
sulla disciplina della prescrizione, come si determinerebbero dal
riconoscimento della possibilita' di calcolare anche l'incidenza che
sulla pena ha l'applicazione delle circostanze ordinarie del reato,
va ribadito, per le ragioni sopra esposte, che la norma censurata non
e' irragionevole, in quanto volta a stabilire tempi certi e
predeterminati di prescrizione dei reati.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e dal Tribunale
di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, della
Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava
de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con
l'ordinanza indicata in epigrafe e, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava
de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3,
della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 79
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di
Cava de' Tirreni, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato
dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in
composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in
riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008
Il direttore della cancelleria: Di Paola