N. 325 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai datori di lavoro e ai lavoratori privati o, in via alternativa, ai soli datori di lavoro privati - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona nonche' del principio di uguaglianza - Questioni formulate in forma ancipite e indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilita'. - D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290. - Costituzione, artt. 2 e 3. Thema decidendum - Contenimento entro i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Possibilita' di esaminare questioni diverse prospettate dalle parti private e di considerare anche fattispecie non rilevanti nel processo a quo - Esclusione. Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro privati - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa - Ordinanza di rimessione carente di motivazione e volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalita' del legislatore nonche' inconferenza del parametro costituzionale evocato - Inammissibilita' delle questioni. - D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290. - Costituzione, artt. 2 e 24. Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito di interventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Prospettata limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro privati - Lamentata violazione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori sia pubblici che privati - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290. - Costituzione, art. 3.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis,
del decreto- legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania - Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto
dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, promosso con
ordinanze del 22 febbraio 2006 (n. 5 ordinanze) e del 12 dicembre
2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise,
rispettivamente iscritte ai nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del registro
ordinanze 2007 e al n. 54 del registro ordinanze 2008, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 2007, e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione di Falcione Giovanni ed altri,
nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 e nella Camera di
consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Salvatore di Pardo per
Giovanni Falcione ed altri e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con cinque ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 687, 688,
689, 690 e 691 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del
Molise ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 6, comma
1-bis, del decreto-legge del 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania - Misure per la raccolta differenziata), comma
aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, «sia ove
interpretato nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai
lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei
contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro
privati e' concesso il beneficio di non versare la propria quota di
contribuzione ai competenti Istituti previdenziali».
Il TAR del Molise ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale della citata disposizione nel corso di giudizi aventi
ad oggetto l'accertamento del diritto di taluni magistrati, in
servizio presso il Tribunale di Campobasso, alla percezione della
retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute
previdenziali, a far data dal novembre 2002.
L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
(in seguito o.P.C.m.) del 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi
urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi
sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di
Foggia ed altre misure di protezione civile), e successive proroghe,
aveva previsto che - a seguito degli eventi sismici che avevano
investito la Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre del 2002
- fosse sospeso l'obbligo del versamento dei contributi previdenzali
e assistenziali per i soggetti residenti, aventi sede legale o
operativa, alla data dei predetti eventi calamitosi, nelle province
di Campobasso e Foggia, disponendo che la sospensione dovesse essere
comprensiva anche della quota a carico dei lavoratori dipendenti,
nonche' di coloro che avessero contratti di collaborazione coordinata
e continuativa.
Da qui i ricorsi degli interessati, secondo i quali il quadro
normativo, come sopra delineato, «evidenzierebbe la sussistenza
dell'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di sospendere le
trattenute previdenziali e assistenziali relative ai propri
dipendenti, che prestano servizio nel territorio della provincia di
Campobasso».
1.2. - Il legislatore, dopo che si erano determinate diverse
interpretazioni della norma stessa - tra cui una del medesimo TAR del
Molise (sentenza del 29 aprile 2006, n. 400) - e' intervenuto con la
legge 16 dicembre 2006, n. 290, che ha convertito in legge il d.l.
n. 263 del 2006, introducendo all'art. 6 il comma 1-bis che recita
testualmente: «La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel
senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che
prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si
applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede
legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione
civile».
Il giudice a quo, ritenuta la natura interpretativa di questo
intervento, solleva questione di legittimita' costituzionale del
citato 1-bis «sia ove interpretato nel senso di conferire solo ai
datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare
della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai
soli datori di lavoro privati e' concesso il beneficio di non versare
la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti
previdenziali».
Secondo il rimettente, la prima lettura violerebbe l'art. 3 Cost.
per l'irragionevole disparita' di trattamento che si verrebbe a
determinare tra i dipendenti del settore privato e quelli del settore
pubblico; la seconda lettura sarebbe in contrasto sia con l'art. 2
Cost., «per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici
emergenziali dei lavoratori dipendenti, anch'essi pregiudicati dalle
conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su un piano generale
degli interventi in parola», sia con l'art. 3 Cost., «per
irragionevole disparita' di trattamento tra datori di lavoro e
lavoratori», in quanto la calamita' naturale avrebbe «inciso in ugual
misura su entrambe le categorie di soggetti», ma soltanto i primi
«beneficerebbero della sospensione del versamento della propria quota
di contribuzione».
Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente osserva come la
stessa sussista poiche' «solo attraverso l'eliminazione della norma
sospettata di incostituzionalita', i ricorrenti, lavoratori
dipendenti del settore pubblico e residenti «in un Comune molisano
individuato da ordinanza della protezione civile, potrebbe[ro]
continuare a percepire la propria retribuzione al lordo della quota
di contribuzione».
2. - E' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata.
2.1. - L'Avvocatura dello Stato ritiene, anzitutto, che sussistano
gli estremi per la declaratoria di inammissibilita', in quanto la
questione di legittimita' costituzionale della norma censurata e'
avanzata «sotto due diverse chiavi di lettura della medesima», non
consentendo, pertanto, l'identificazione del thema decidendum.
Infatti, l'ordinanza del TAR del Molise si fonda su
interpretazioni contrapposte della norma applicabile e non opera una
scelta tra contenuti normativi che pur risultando diversi sono
prospettati contestualmente, senza alcuna subordinazione dell'uno
rispetto all'altro.
La difesa erariale ritiene, altresi', che sussista un altro motivo
di inammissibilita', perche' si propone alla Corte una mera questione
interpretativa che, per pacifica giurisprudenza, non e' ammissibile
in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
2.2. - Nel merito, osserva, poi, l'Avvocatura che la norma
sospettata di incostituzionalita' e' rivolta, inequivocabilmente,
«direttamente ed in primo luogo ai datori di lavoro e non ai
lavoratori», datori di lavoro i quali «non possono che essere quelli
privati».
La ratio dell'intervento, infatti, e' quella di tutelare la
produzione di beni e servizi e l'intermediazione economica; in altri
termini, il legislatore guarda «al settore economico privato, non
certo all'attivita' della P.A.».
Per rilanciare il sistema produttivo, secondo la prospettazione
dell'Avvocatura, si utilizza lo strumento nella sospensione di un
obbligo contributivo particolarmente gravoso per i datori di lavoro,
al fine di consentire a questi ultimi di «investire in misura
maggiore» in una situazione di emergenza determinata dal sisma.
Se questa e' la ratio posta alla base della scelta legislativa,
osserva ancora l'Avvocatura, ha rilievo marginale l'effetto che la
stessa determina anche in favore dei soli lavoratori privati,
considerato tra l'altro che la quota di contribuzione dagli stessi
dovuta (e normalmente prelevata dal datore di lavoro nella sua
qualita' di sostituto) e' modesta e la maggior retribuzione e'
comunque fiscalizzata. D'altro canto, che non sia questo ultimo
effetto quello voluto dal legislatore (ma solo una conseguenza della
ratio della norma che e' di incentivare la produzione economica), lo
confermerebbe il rilievo che se il rilancio di un territorio,
gravemente colpito da una calamita' naturale, fosse affidato ad
un'azione finalizzata «a garantire maggior liquidita' ai lavoratori
della zona terremotata», questa sarebbe «una misura dalla portata
economicamente debole e soprattutto poco lungimirante».
In relazione a quanto sopra, la difesa erariale conclude per la
manifesta infondatezza della questione con riferimento agli artt. 2 e
3 Cost.
2.3. - Ugualmente manifestamente infondata sarebbe la denunciata
disparita' di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, in
quanto il confronto sarebbe condotto rispetto a situazioni del tutto
disomogenee. In proposito l'Avvocatura osserva che e' sufficiente
considerare che la pubblica amministrazione non ha fini lucrativi e
la prestazione di lavoro si svolge secondo regole e parametri sui
quali sono ininfluenti i fenomeni naturali e le condizioni ambientali
eccezionali. Tutto al contrario, il datore di lavoro privato, che
opera in un determinato territorio, e' significativamente esposto a
tutti quegli accadimenti che incidono sulla dimensione organizzativa
dell'impresa e sulla possibilita' di un suo esercizio caratterizzato
da rigorosi parametri economici.
Ne discende, quindi, oltre alla disomogeneita' delle posizioni
poste a confronto, l'assoluta ragionevolezza di una scelta
legislativa che limiti il beneficio ai soli datori di lavoro privati
i quali, a differenza della pubblica amministrazione, non sempre
dispongono di una capacita' organizzativa e di risorse idonee a
fronteggiare in modo adeguato le situazioni di emergenza originate da
un evento sismico.
Infine, per l'Avvocatura, l'ordinanza di rimessione cerca di
ottenere dalla Corte un vero e proprio intervento manipolativo o
additivo, finalizzato a creare una norma che non e' presente
nell'ordinamento.
3. - Nel procedimento r.o. n. 687 del 2007 si e' costituito il
ricorrente nel giudizio a quo, il quale, riservandosi ulteriori
argomentazioni e deduzioni, ha concluso per l'accoglimento della
questione.
3.1. - In prossimita' della data di udienza, la costituita parte
privata, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, ha
depositato memoria illustrativa. In essa, ricostruita brevemente la
vicenda normativa che ha portato all'adozione della disposizione
censurata, afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal
rimettente, la stessa non avrebbe natura «propriamente»
interpretativa, ma innovativa con effetto retroattivo. Al riguardo
osserva che la giurisprudenza costituzionale, anche recentemente
(sentenza n. 170 del 2008), riconosce al legislatore la possibilita'
di emanare norme che precisino il significato di preesistenti
disposizioni anche nel caso che non siano insorti contrasti
giurisprudenziali, «ma sussista comunque una situazione di incertezza
nella loro applicazione». Nel caso di specie, pero', non sarebbero
esistiti contrasti interpretativi da dirimere; cosi' come, parimenti,
non vi sarebbero incertezze interpretative quanto alla disciplina
preesistente, essendo la stessa cosi' lineare da potersi prestare ad
un'unica lettura.
Inoltre, sempre secondo la parte privata, la cosiddetta norma di
interpretazione autentica non svolgerebbe tale funzione con
riferimento ad una legge (specificamente la legge 24 febbraio 1992,
n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile»), ma soltanto con riguardo ad ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, dal momento che la legge sopra richiamata,
all'art. 5, si limiterebbe a prevedere il potere di ordinanza di
questo ultimo in caso di calamita' naturali.
Comunque, prosegue la difesa di parte privata, anche volendo
ritenere interpretativa la norma censurata, va segnalato che le norme
di interpretazione autentica, avendo come tali efficacia retroattiva,
dovrebbero essere sottoposte ad un rigoroso scrutinio di
ragionevolezza.
Peraltro, la norma in questione «non potrebbe passare indenne
neppure da uno scrutinio di ragionevolezza che eventualmente fosse a
maglie larghe», in quanto sarebbe priva di giustificazioni la
differenza di trattamento fra dipendenti privati e pubblici.
Viene, inoltre, sottolineato che tutta la popolazione del Molise
avrebbe subito i disagi del sisma, non essendo gli stessi riferibili
ai soli lavoratori privati.
3.2. - Sostiene, infine, la parte privata, l'infondatezza
dell'eccezione avanzata dalla difesa erariale, la' dove la stessa
afferma l'inammissibilita' della questione poiche' proposta in modo
alternativo o ancipite: in realta', l'ordinanza di rimessione avrebbe
solo voluto prospettare tutti i profili di irragionevolezza della
disposizione censurata, risultando chiaro che la censura investe solo
l'irragionevole discriminazione di cui sono oggetto i dipendenti
pubblici.
4. - Con successiva ordinanza del 12 dicembre 2007 (r.o. n. 54 del
2008), analoga questione di legittimita' costituzionale della
medesima norma di interpretazione, in riferimento agli artt. 2, 3 e
24 della Costituzione, e' stata sollevata dallo stesso TAR del
Molise, investito del ricorso proposto da due docenti
dell'Universita' di Campobasso volto ad accertare il loro diritto a
percepire la retribuzione al lordo delle ritenute e trattenute
previdenziali, in base a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002 e
successive proroghe.
4.1. - Diversamente da quanto argomentato nelle precedenti
ordinanze, il TAR prospetta ora una sola lettura della norma, in base
alla quale sarebbero esclusi dal beneficio della sospensione tutti i
lavoratori, pubblici e privati. Si denuncia anche l'irragionevole
disparita' di trattamento nei confronti dei lavoratori autonomi e
degli «imprenditori artigiani».
La disposizione censurata violerebbe, con le identiche motivazioni
di cui sopra, gli artt. 2 e 3 Cost., nonche' l'art. 24 Cost. Secondo
il rimettente, difatti, relativamente a questa ultima censura, la
norma interpretativa avrebbe vulnerato le prerogative del potere
giurisdizionale, essendo stata emanata «nell'intento specifico di
eludere e paralizzare gli effetti delle decisioni giurisprudenziali»,
che avevano riconosciuto ai lavoratori dipendenti, anche privati, il
diritto a fruire della sospensione del versamento della
contribuzione.
4.2. - Il giudice a quo ritiene rilevante, ai fini della
definizione del giudizio principale, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263 del 2006, in
quanto il dettato del citato comma osta all'accoglimento delle
pretese dei ricorrenti.
4.3. - In ordine, quindi, alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente afferma che la norma denunciata, violando
l'art. 3, primo comma, Cost., determinerebbe una ingiustificata
disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori sia
pubblici che privati, oltre che autonomi ed «imprenditori artigiani»,
risultando tutti, tranne i primi, esclusi dal beneficio. Tale
disparita' di trattamento non troverebbe alcuna giustificazione,
secondo il rimettente, «in una diversita' di situazioni di partenza,
in quanto entrambi i soggetti - datore di lavoro/lavoratore - sono
stati colpiti allo stesso modo dall'evento calamitoso». Inoltre, tale
scelta del legislatore si dimostrerebbe vieppiu' irrazionale, tenendo
conto dell'esclusione dal beneficio anche dei lavoratori autonomi e
degli artigiani, i quali «pur essendo datori di lavoro di se stessi,
non possono nondimeno beneficiare della sospensione dei contributi
previdenziali gravanti a loro carico, in evidente contraddizione con
la ratio legis volta a favorire nel suo complesso il rilancio
economico - produttivo delle zone interessate dall'evento sismico».
Quindi, la norma impugnata verrebbe a ledere anche gli artt. 2 e
3, primo e secondo comma, Cost., in quanto essa - pur collocandosi in
un contesto di benefici alle popolazioni colpite dal sisma del 2002 -
escluderebbe, ingiustificatamente, dalla possibilita' di godere
«delle misure emergenziali» i lavoratori dipendenti, colpiti,
anch'essi, al pari dei datori di lavoro, dalla calamita' e «anch'essi
destinatari su un piano generale degli interventi in questione».
4.4. - Il TAR del Molise ravvisa, poi, anche una lesione dell'art.
24 Cost., in quanto la norma sospettata di incostituzionalita' - a
fronte di un consolidato orientamento sia della giurisprudenza
amministrativa che di quella ordinaria, che aveva riconosciuto ai
lavoratori dipendenti il diritto a fruire della sospensione del
versamento della contribuzione - sarebbe stata emanata con l'intento
di «paralizzare ed eludere gli effetti [di tali] decisioni
giurisprudenziali, con vulnerazione conseguente delle prerogative del
potere giurisdizionale».
5. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata.
La difesa erariale, in particolare, afferma che la denunciata
violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste, in quanto le posizioni dei
lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro privati, «ai fini della
prospettata ingiustificata disparita' di trattamento, non sono
omogenee», poiche' i primi, pur colpiti dal sisma, non sopportano le
conseguenze economiche inerenti al rischio d'impresa.
La difesa pubblica sottolinea, poi, l'inammissibilita', stante la
sua irrilevanza, della questione relativa alla disparita' di
trattamento, la' dove la stessa viene prospettata con riferimento
alla categoria dei lavoratori autonomi ed artigiani, essendo pacifico
che i ricorrenti nel giudizio a quo sono dipendenti dell'Universita'
degli studi del Molise.
Infine, sempre con riferimento alla violazione del parametro
rappresentato dall'art. 3 Cost., l'Avvocatura dello Stato evidenzia
come la scelta del legislatore non possa comunque definirsi
arbitraria.
Quanto, ancora, alla violazione dell'art. 2 Cost., la questione
viene ritenuta inammissibile per carenza di supporti argomentativi.
Infine, inammissibile e, comunque, infondata e', per l'Avvocatura,
la questione in riferimento all'art. 24 Cost., perche' il parametro
evocato e' «assolutamente inconferente».
6. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio a
quo, i quali, riservandosi ulteriori argomentazioni e deduzioni,
hanno concluso per la richiesta di declaratoria di illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata.
6.1. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa di parte
privata ha presentato una memoria illustrativa nella quale svolge
considerazioni pressoche' identiche a quelle gia' proposte
relativamente alla precedente questione (r.o. n. 687 del 2007), sia
in riferimento alla natura della disposizione interpretata, sia con
riguardo alla fondatezza della questione.
Inoltre, per quanto attiene alla violazione dell'art. 24 Cost., la
parte privata contesta l'opinione della difesa erariale che ritiene
la evocazione di tale parametro inconferente, in quanto la
disposizione impugnata atterrebbe «al piano sostanziale della
disciplina e dei rapporti e non a quello processuale della tutela dei
diritti», affermando che risulta evidente dalla giurisprudenza della
Corte come sia illegittima ogni disposizione normativa che intenda
eludere o paralizzare, come nel caso in questione, gli effetti delle
decisioni giurisprudenziali.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale regionale del Molise, con cinque distinte
ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 687, 688, 689, 690 e 691
del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania - Misure per la raccolta differenziata), comma
aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
Il TAR rimettente solleva la questione di legittimita'
costituzionale del citato comma, «sia ove interpretato nel senso di
conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto
di beneficiare della sospensione dei contributi» previdenziali e
assistenziali e dei premi assicurativi, «sia ove inteso nel senso che
ai soli datori di lavoro privati e' concesso il beneficio di non
versare la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti
previdenziali».
Secondo la prima interpretazione, la disposizione sarebbe in
contrasto con l'art. 3 Cost., poiche' verrebbe ad escludere
irragionevolmente i dipendenti pubblici dal godimento di tale
beneficio. In base alla seconda, essa contrasterebbe con l'art. 2
Cost. «per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici
emergenziali dei lavoratori dipendenti, anch'essi pregiudicati dalle
conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su un piano generale
degli interventi in parola», e con l'art. 3 Cost., «per irragionevole
disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori» perche'
la calamita' naturale avrebbe «inciso in ugual misura su entrambe le
categorie di soggetti», mentre soltanto i primi verrebbero a godere
del benefico in questione.
Successivamente, con altra ordinanza (r.o. n. 54 del 2008), lo
stesso TAR del Molise ha nuovamente sollevato analoga questione di
legittimita' costituzionale della citata norma di interpretazione
autentica, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
Il TAR rimettente, in questa ordinanza, prospetta, rispetto alle
precedenti ordinanze di rimessione, una sola lettura della norma
censurata, e, pertanto, lamenta la sola irragionevole disparita' di
trattamento tra datori di lavoro privati e lavoratori, siano essi
pubblici o privati, nonche' nei riguardi dei lavoratori autonomi e
«imprenditori artigiani».
La disposizione censurata violerebbe, con le identiche motivazioni
di cui alle gia' citate precedenti ordinanze, gli artt. 2 e 3 Cost.,
nonche' l'art. 24 Cost., poiche', secondo il rimettente, la norma
interpretativa avrebbe vulnerato le prerogative del potere
giurisdizionale, essendo stata emanata «nell'intento specifico di
eludere e paralizzare gli effetti delle decisioni giurisprudenziali»
che avevano riconosciuto ai lavoratori dipendenti, anche privati, il
diritto a fruire della sospensione del versamento della
contribuzione.
I giudizi, in quanto concernenti la stessa disposizione e relativi
a questioni analoghe o connesse, devono essere riuniti e decisi con
unica pronuncia.
2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate con le ordinanze r.o. nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del
2007.
Deve, infatti, essere accolta l'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, relativa alla loro prospettazione «sotto
due diverse chiavi di lettura», che non consentirebbe, pertanto, a
questa Corte l'esatta identificazione del thema decidendum.
Le questioni risultano formulate in termini di alternativa
irrisolta e, dunque, in forma ancipite, non avendo operato il
rimettente una scelta tra contenuti normativi che, pur risultando
diversi, sono prospettati contestualmente, senza alcuna
subordinazione dell'uno rispetto all'altro.
La proposizione di questioni di legittimita' costituzionale
formulate in via alternativa, secondo giurisprudenza costituzionale
costante, le rende manifestamente inammissibili (ex plurimis
ordinanze n. 449 e n. 122 del 2007; ordinanza n. 362 del 2005).
Inoltre, le questioni risultano manifestamente inammissibili anche
per l'indeterminatezza di cio' che viene richiesto a questa Corte. La
dedotta violazione dell'art. 3 Cost. o, in alternativa, degli artt. 2
e 3 Cost., e' argomentata sulla base dell'asserita disparita' di
trattamento, evocata ora tra lavoratori dipendenti privati e
pubblici, ora tra datori di lavoro e lavoratori privati e pubblici,
senza che le ordinanze di rimessione tengano conto delle sostanziali
differenze tra i soggetti rispetto ai quali viene lamentata una
disparita' di regime normativo.
Poiche' il giudice a quo, onde porre rimedio alla denunciata
violazione dei parametri costituzionali, non ha concentrato il
quesito sull'una o sull'altra delle disparita' di trattamento
prospettate, anche le questioni sottoposte a questa Corte (oltre
all'interpretazione della disposizione legislativa che ne
determinerebbe l'incostituzionalita) risultano formulate in modo
ancipite e ne deve essere, anche per questo concorrente motivo,
dichiarata la manifesta inammissibilita'.
3. - Con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2008, il rimettente propone,
come si e' gia' detto, una sola lettura della disposizione che
sospetta di incostituzionalita'. E', al riguardo, innanzitutto,
necessario precisare, con riferimento alla piu' ampia prospettazione
formulata dalle parti costituite, che il thema decidendum e' fissato
dall'ordinanza di rimessione, potendo la parte privata addurre suoi
argomenti nei confronti dei parametri e dei profili sollevati, senza
pero' poterne modificare l'impianto strutturale, e, con riferimento a
quanto viene dedotto nell'ordinanza, che il giudizio, dato il suo
carattere incidentale, non puo' riguardare fattispecie non rilevanti
nel processo a quo (le quali, del resto, nelle precedenti ordinanze
nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del 2007, erano state riportate con la
precisa indicazione che esse erano evocate ad colorandum).
3.1. - Passando all'esame delle censure formulate dal rimettente,
debbono essere dichiarate inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2 e 24 della
Costituzione.
3.2. - Con riguardo alla violazione dell'art. 2 Cost., e',
infatti, da accogliere l'eccezione di inammissibilita' avanzata
dall'Avvocatura dello Stato per carenza di supporti argomentativi.
Invero il TAR rimettente denuncia la violazione di questo parametro
costituzionale, lamentando l'ingiustificata esclusione dei lavoratori
dipendenti dal godimento del beneficio della sospensione dell'obbligo
contributivo, sulla base del solo richiamo alla circostanza che
anch'essi risultano pregiudicati dalle conseguenze del sisma.
In proposito, l'ordinanza di rimessione non illustra in che modo
si concretizzi questo pregiudizio in relazione alla disciplina
dell'adempimento contributivo che e' a carico del datore di lavoro,
il quale opera anche come sostituto del lavoratore nell'adempimento
dell'obbligazione nei confronti dell'Ente previdenziale. Manca,
altresi', qualsivoglia argomentazione in ordine alla ragionevolezza o
meno della distribuzione degli oneri connessi al principio di
solidarieta' economica e sociale di cui e' espressione il parametro
evocato.
Nulla dice il rimettente anche in ordine alle ragioni per cui il
legislatore avrebbe, nell'ambito della sua ampia discrezionalita' in
materia, irragionevolmente distribuito gli oneri della contribuzione
previdenziale nel caso in esame. Sotto tale profilo, oltre che per
carenza nella motivazione, l'ordinanza di rimessione risulta
inammissibile anche perche' chiede a questa Corte - a fronte di una
fattispecie normativa che realizza un non irragionevole bilanciamento
di interessi fra i valori costituzionali in gioco - «l'adozione di un
altro, diverso, criterio di bilanciamento» sulla «base di una [...]
personale sensibilita' alla tematica in questione», la «cui
individuazione, nella molteplicita' delle soluzioni possibili e',
pero', rimessa alla prudente discrezionalita' del legislatore»
(ordinanza n. 393 del 2007).
In termini ancora piu' generali, non viene chiarito se la censura
ipotizza una violazione della parte della disposizione costituzionale
che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» o della
parte in cui «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
3.3. - Ugualmente inammissibile - come del resto eccepito anche
dalla difesa erariale - e' la censura relativa alla violazione
dell'art. 24 Cost., in quanto il parametro costituzionale invocato
risulta inconferente. Il TAR del Molise, infatti, non chiarisce sotto
quale profilo venga prospettata tale violazione, stante il carattere
sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare
autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione
dell'obbligo contributivo. E', tra l'altro, da osservare che il
rimettente non contesta la natura interpretativa della disposizione
in questione.
L'inconferenza del parametro evocato e', del resto, confermata
dalla circostanza che, secondo l'ordinanza di rimessione, la sua
violazione si concretizzerebbe nel fatto che la legge
d'interpretazione autentica avrebbe prospettato una lettura diversa
rispetto a quella operata dal TAR rimettente e da altri giudici di
merito in precedenti decisioni.
Al riguardo, anche prescindendo dalla considerazione che il tipo
di censura sollevata (nell'ordinanza si lamenta una «vulnerazione
[...] delle prerogative del potere giurisdizionale») sembrerebbe
postulare una violazione degli artt. 101 e 113 Cost. piu' che
dell'art. 24 Cost., occorre sottolineare che la costante
giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che la legge di
interpretazione autentica non puo' considerarsi lesiva dei canoni
costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela
del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche,
quando «essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo
originario» (ex multis, sentenze n. 74 del 2008; n. 234 del 2007;
n. 274 del 2006).
3.4. - Non fondata e', invece, la questione di legittimita'
costituzionale prospettata dal TAR del Molise per violazione del
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., sotto il profilo
della disparita' di trattamento - relativamente al godimento del
beneficio della sospensione dei versamenti contributivi - tra datori
di lavoro e lavoratori sia pubblici che privati, oltre che nei
confronti dei lavoratori autonomi ed «imprenditori artigiani».
In proposito, come afferma l'Avvocatura dello Stato, la
limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro non e' incoerente
con la disciplina in materia assistenziale e previdenziale che pone a
carico del datore di lavoro l'onere del versamento contributivo anche
per la quota a carico del lavoratore.
Per altro verso, corrisponde ad un principio di non irragionevole
esercizio della discrezionalita' del legislatore la scelta di
limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo
ai soli datori di lavoro del settore privato. Questi ultimi, infatti,
a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono
di sufficienti risorse e di idonea capacita' organizzativa per
fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate
dall'evento sismico.
Sempre con riferimento alla sollevata censura di disparita' di
trattamento, e' opportuno sottolineare che nell'ordinanza si sostiene
la tesi che la norma sospettata di incostituzionalita' verrebbe a
determinare una «violazione del principio di uguaglianza» non in
quanto discriminerebbe i lavoratori privati rispetto a quelli
pubblici, come invece si sosteneva in una delle due letture della
disposizione impugnata nel gruppo di ordinanze di cui al precedente
punto 2, ma in quanto la discriminazione si verificherebbe tra i
datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti.
Anche tralasciando la circostanza che e' improprio ravvisare (ne'
l'ordinanza fornisce adeguati argomenti) una disparita' di
trattamento in materia previdenziale tra datori di lavoro e
lavoratori dipendenti, qualunque sia la natura dei primi, perche' la
disciplina riferisce ai soli datori di lavoro le obbligazioni
relative ai versamenti contributivi, cosicche' il lavoratore ne e'
destinatario soltanto di riflesso, e' tuttavia evidente che la
trasparente disomogeneita' delle situazioni poste a confronto
determina l'infondatezza della questione. I termini di raffronto non
presentano, infatti, aspetti di tale conformita' che impongano al
legislatore, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione, di
adottare identica disciplina.
Ne consegue che l'asserita ingiustificata disparita' di
trattamento non sussiste, perche' eventuali agevolazioni previste per
i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non
essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
stante la non omogeneita' dei due termini che vengono presi a
paragone.
Va, infine, affermata la carenza di rilevanza quanto all'evocata
disparita' di trattamento con i lavoratori autonomi (nei confronti
dei quali il Tribunale amministrativo regionale non avrebbe avuto
giurisdizione), in quanto, nella fattispecie oggetto del giudizio a
quo, i ricorrenti nel processo principale sono dipendenti di una
pubblica amministrazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania - Misure per la raccolta
differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre
2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con
le ordinanze r.o. nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del 2007;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006,
sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Molise, con l'ordinanza r.o.
n. 54 del 2008;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Molise, con l'ordinanza r.o.
n. 54 del 2008.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola