N. 327 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi - Disastro innominato - Fattispecie di disastro ambientale - Dedotta indeterminatezza della norma incriminatrice - Asserita violazione dei principi di tassativita' della fattispecie penale, di colpevolezza, della finalita' di prevenzione generale, nonche' del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni - Auspicio che l'ipotesi del c.d. disastro ambientale formi oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale. - Cod. pen., art. 434. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 24 e 27.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Setenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice
penale, promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2006 dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nei procedimenti penali a carico di R. E. e C. F. ed altri, iscritte
ai nn. 453 e 658 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 38, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo
tenore, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, 24 e 27 della Costituzione - parametri, gli ultimi
due, evocati solo in motivazione - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 434 del codice penale, nella parte in cui
punisce chiunque, «fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro
disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumita».
Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale
nei confronti di persone imputate, tra l'altro, del reato previsto
dalla norma censurata, per avere causato dolosamente un «disastro
ambientale» in un'ampia zona territoriale, utilizzando - nella
gestione di un traffico illecito di rifiuti - numerosi terreni
agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti
pericolosi, «estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema».
Ad avviso del rimettente, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui
contempla la figura delittuosa del cosiddetto disastro innominato,
violerebbe il principio di tassativita' della fattispecie
incriminatrice, ricompreso nella riserva assoluta di legge, sancita
dall'art. 25, secondo comma, Cost., in materia penale.
Al riguardo, il giudice a quo rileva preliminarmente come, alla
luce della giurisprudenza di questa Corte, il principio di
tassativita' soddisfi plurime e connesse istanze: quella di
circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al
principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione
dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di
presidiare la liberta' e la sicurezza del cittadino, il quale puo'
conoscere, in ogni momento, cosa gli e' lecito e cosa gli e' vietato
soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive
riconoscibili di comportamento.
In tale prospettiva, l'inosservanza, da parte del legislatore,
dell'onere di chiarezza nella formulazione del precetto penale
verrebbe a ripercuotersi anche su ulteriori principi costituzionali:
in particolare, sul principio di colpevolezza, insito nella
previsione dell'art. 27, primo comma, Cost., rendendo scusabile
l'ignoranza del cittadino e precludendo quel «rimprovero» in cui tale
principio consiste; sul diritto di difesa, consacrato dall'art. 24
Cost.; e, ancora, sulla finalita' di prevenzione generale, di cui la
pena partecipa nella fase della comminatoria astratta: giacche' un
precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del
comportamento vietato, non potrebbe «funzionare» ne' in senso
dissuasivo, ne' in senso ripristinatorio del valore presidiato.
Nella specie, l'analisi testuale e l'esame della giurisprudenza e
della dottrina formatesi sulla disposizione impugnata farebbero
ritenere quest'ultima non rispettosa del principio di
«tassativita-precisione», dianzi ricostruito, e dunque lesiva degli
artt. 25, secondo comma, 24 e 27 Cost.
L'art. 434 cod. pen. punisce, infatti, con la reclusione da uno a
cinque anni «chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una
costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro [...], se
dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita»; prevedendo,
altresi', una maggiore pena - la reclusione da tre a dodici anni -
«se il crollo o il disastro avviene».
Tale precetto penale - che ricalca lo schema delle fattispecie
cosiddette «causalmente orientate» - non porrebbe, secondo il
rimettente, «particolari problemi di comprensione» nella parte
relativa al «crollo»: trattandosi di nozione corrispondente a dati
naturalistici di esperienza comune, agevolmente identificabili nei
fenomeni di disintegrazione delle strutture essenziali di una
costruzione. Il medesimo precetto rivelerebbe, al contrario, una
«insufficiente [...] capacita' informativa» nella parte in cui
incrimina chi compia atti diretti a cagionare, o effettivamente
cagioni, un «altro disastro»: giacche', per tale parte, la norma
incriminatrice - oltre a non descrivere la condotta - non
determinerebbe in modo adeguato ne' l'«evento intermedio» che la
condotta stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il
«disastro»); ne' gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per
la pubblica incolumita») o di danno (la verificazione del «disastro»)
che perfezionano il delitto o lo aggravano.
1.2. - In proposito, non gioverebbe obiettare che tanto la nozione
di «disastro», quanto quella di «pericolo per la pubblica incolumita»
hanno trovato «concretizzazione» negli indirizzi interpretativi
formatisi con riguardo a norme incriminatrici che utilizzano formule
identiche o similari (quali, in specie, quelle degli articoli da 427
a 433 del codice penale). Nei delitti previsti da tali norme,
difatti, le formule in questione identificherebbero una particolare
dimensione e gravita' degli effetti prodotti da una condotta umana
adeguatamente descritta, ovvero gli esiti di una «situazione tipica»
che evoca nozioni di comune esperienza (rottura di dighe, valanga,
frana; naufragio o caduta di aeromobile; attentati ad impianti di
energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni, e cosi'
via dicendo). Ben diversa risulterebbe, invece, la valenza delle
formule in questione nella cornice della fattispecie incriminatrice
del «disastro innominato»: fattispecie in rapporto alla quale
difetterebbe qualsiasi delimitazione della condotta, dell'evento
primario e del settore della vita sociale in cui si colloca il fatto
incriminato.
E' ben vero - prosegue il giudice a quo - che la verifica della
determinatezza non va compiuta con una analisi «atomistica» dei
singoli elementi della fattispecie; e che gli elementi descrittivi a
carattere «elastico» - impiegati dal legislatore nella descrizione
del fatto incriminato - vanno raccordati con gli altri elementi
costitutivi del reato e con l'ambito di disciplina in cui la
fattispecie si inserisce. Nella specie, tuttavia, le formule
elastiche censurate esaurirebbero l'intera descrizione del fatto
tipico; nessun ausilio interpretativo potrebbe venire dalle figure
criminose comprese nello stesso titolo del codice penale: figure
delle quali, anzi, il delitto di «disastro innominato» - con la
clausola di sussidiarieta' che lo introduce («fuori dei casi
preveduti dagli articoli precedenti») - presuppone
l'inapplicabilita'. D'altra parte, la stessa fattispecie del crollo
di costruzioni, anch'essa prevista dall'art. 434 cod. pen., verrebbe
costantemente - e, secondo il rimettente, condivisibilmente -
interpretata come ipotesi eterogenea rispetto al «disastro
innominato».
Un contributo alla intelligibilita' del precetto da parte del
cittadino e alla limitazione della discrezionalita' del giudice non
verrebbe neppure dal riferimento alla voluntas legis, quale risulta
dalle indicazioni contenute nella relazione ministeriale al progetto
del codice penale: indicazioni alla stregua delle quali la
disposizione denunciata, nella parte concernente gli «altri
disastri», sarebbe diretta a colmare ogni eventuale lacuna che, in
conseguenza della continua evoluzione tecnica, possa presentarsi nel
sistema dei delitti contro la pubblica incolumita'. Tale voluntas
dimostrerebbe, difatti, unicamente che il legislatore del 1930 - nel
conflitto fra le esigenze di integrale penalizzazione e le istanze
della certezza del diritto e del contenimento dell'arbitrio
giudiziale - ha riconosciuto come prevalenti le prime.
Il dubbio di costituzionalita' non potrebbe essere superato
neanche facendo leva sul «diritto vivente»: giacche' le pronunce
della giurisprudenza di legittimita' sulla figura delittuosa de qua
risulterebbero esigue, risalenti nel tempo, e talora riferite a
fattispecie che avrebbero potuto essere piu' opportunamente
inquadrate - secondo il rimettente - sotto diverse e piu' specifiche
previsioni punitive. Non sarebbe possibile, pertanto, far ricorso ad
argomenti analoghi a quelli che hanno consentito a questa Corte di
escludere la carenza di tassativita' dei reati di «attivita'
sediziosa» e di «manifestazioni e grida sediziose», delineati dagli
artt. 182 e 183 del codice penale militare di pace: fattispecie
rispetto alle quali una giurisprudenza consolidata aveva identificato
le condizioni necessarie per qualificare come «sediziose» le condotte
incriminate (sentenza n. 519 del 2000).
L'ipotesi in esame risulterebbe assimilabile, piuttosto, al
delitto di «plagio», relativamente al quale questa Corte ha
considerato indice del difetto di tassativita' la circostanza che la
norma incriminatrice avesse trovato, in cinquanta anni di vigenza del
codice penale, un'unica e assai controversa applicazione (sentenza
n. 96 del 1981).
2. - In entrambi i giudizi di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Ad avviso della difesa erariale, l'art. 434 cod. pen. sarebbe
suscettibile di differenti interpretazioni, «costituzionalmente
orientate», idonee ad assicurare il rispetto del principio di
tassativita' della fattispecie incriminatrice. In particolare, la
locuzione «altro disastro» postulerebbe un fatto omogeneo alle altre
condotte riconducibili alla fattispecie del disastro: lettura,
questa, che consentirebbe di assegnare alla norma censurata, sulla
base di una interpretazione sistematica, significati compatibili con
il predetto principio.
Considerato in diritto
1. - Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, «fuori
dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto
diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto
deriva pericolo per la pubblica incolumita»: ossia nella parte in cui
punisce il cosiddetto disastro innominato.
A parere del rimettente, la norma censurata violerebbe il
principio di tassativita' della fattispecie penale - insito nella
riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione - e, di riflesso, anche il diritto di difesa (art. 24
Cost.), il principio di colpevolezza e la finalita' di prevenzione
generale, propria della pena nella fase della comminatoria astratta
(art. 27 Cost.). La norma in questione, difatti - oltre a non
descrivere la condotta incriminata, stante la configurazione del
reato de quo come fattispecie «causalmente orientata» - non
determinerebbe in modo adeguato ne' l'«evento intermedio» che la
condotta stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il
«disastro»); ne' gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per
la pubblica incolumita») o di danno (la verificazione del «disastro»)
che perfezionano il delitto o che, ai sensi del secondo comma
dell'art. 434 cod. pen., lo aggravano.
La rilevata carenza di determinatezza non potrebbe essere colmata,
d'altro canto, facendo riferimento alle altre norme, comprese nel
capo I del titolo VI del libro II del codice penale, in cui compaiono
le medesime formule («disastro» e «pericolo per la pubblica
incolumita»): trattandosi di disposizioni delle quali la norma
impugnata - con la clausola di sussidiarieta' che la introduce
(«fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti») - presuppone
l'inapplicabilita'. Analogamente, non gioverebbe far leva
sull'ipotesi del crollo di costruzioni - congiuntamente punita dallo
stesso art. 434 cod. pen. - trattandosi di fattispecie che, per
costante interpretazione, deve ritenersi eterogenea rispetto al
disastro innominato.
Nessun ausilio potrebbe provenire, ancora, dalla finalita'
dell'incriminazione: quella, cioe', di colmare le eventuali lacune
che si manifestassero, in conseguenza del progresso tecnico,
nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumita'. Tale
finalita' dimostrerebbe soltanto che il legislatore ha ritenuto
prevalenti le esigenze di integrale penalizzazione, rispetto a quelle
di certezza del diritto e di contenimento dell'arbitrio giudiziale.
Ne', infine, un ausilio potrebbe provenire da un eventuale «diritto
vivente»: avendo la previsione punitiva conosciuto - secondo il
rimettente - solo sporadiche, remote e discutibili applicazioni
giurisprudenziali.
2. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche,
onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
decisione.
3. - La questione non e' fondata.
4. - Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del
rispetto del principio di determinatezza della norma penale va
condotta non gia' valutando isolatamente il singolo elemento
descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi
costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si
inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva
dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero
[...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un
vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione
complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice -
avuto riguardo alle finalita' perseguite dall'incriminazione ed al
piu' ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di
stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione
interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato:
quando cioe' quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di
corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta,
sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e,
correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore
precettivo» (sentenza n. 5 del 2004; in senso analogo, ex plurimis,
sentenze n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze
n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004).
In tal modo, risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali
sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti - come
lo stesso rimettente ricorda - per un verso, nell'evitare che, in
contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la
riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un
ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra
il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la
libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario
della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze
giuridico-penali della propria condotta (a quest'ultimo riguardo, si
vedano le sentenze n. 185 del 1992 e n. 364 del 1988).
5. - Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, e' ben vero che
il concetto di «disastro» - su cui gravita, nella cornice di una
fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione
del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per se',
scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace
di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati
ampiamente diversificati.
Contrariamente a quanto assume il rimettente, tuttavia, a
precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione
punitiva nei limiti di compatibilita' con il precetto costituzionale
evocato - concorrono la finalita' dell'incriminazione e la sua
collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumita'.
L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro
innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di
"chiusura" del predetto sistema. La norma mira «a colmare ogni
eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varieta' dei fatti
possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della
pubblica incolumita»; e cio' anche e soprattutto in correlazione
all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare
nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili
modalita' di aggressione del bene protetto (in questo senso, la
relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del
codice penale).
D'altra parte, alla stregua di un criterio interpretativo la cui
validita' appare di immediata evidenza, allorche' il legislatore -
nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla
elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura,
recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo «altro»
(nella specie: «altro disastro»), deve presumersi che il senso di
detto concetto - spesso in se' alquanto indeterminato - sia destinato
a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui
connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti
distintivi del genus.
Entrambi i criteri ora indicati convergono, dunque, nel senso che
l'«altro disastro», cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., e' un
accadimento si' diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle
caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli
altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti di comune
pericolo mediante violenza»: conclusione, questa, confortata
anch'essa dai lavori preparatori del codice.
6. - La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneita' tra
disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora
a consentire il superamento del dubbio di costituzionalita'. Rimane
infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i
«disastri» tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti
distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del
concetto di genere «disastro» (con riferimento alla similare esigenza
posta, in via generale, dalle fattispecie criminose cosiddette ad
analogia esplicita - quelle, cioe', che, dopo aver indicato una serie
di casi specifici, recano espressioni del tipo «e altri simili», «e
altri analoghi» - si veda la sentenza n. 120 del 1963).
Al riguardo, si e' evidenziato in dottrina come - al di la' delle
caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana,
valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi
d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in
effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui
tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente
profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al
cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche
se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi,
complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione
offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettivita'
giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica
incolumita») - un pericolo per la vita o per l'integrita' fisica di
un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta
anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o
piu' soggetti.
Tale nozione - avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori
del codice (e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto
definitivo, nella parte illustrativa del «disastro ferroviario», di
cui all'attuale art. 430 cod. pen.) - corrisponde sostanzialmente
alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di
legittimita', con un indirizzo che - contrariamente a quanto sostiene
il rimettente - appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di
«diritto vivente». Pronunciandosi, infatti, non soltanto sul delitto
di disastro innominato doloso, di cui all'art. 434 cod. pen., e sulla
corrispondente ipotesi colposa, di cui all'art. 449 cod. pen. (figure
in ordine alle quali si registrano plurime recenti pronunce della
Corte di cassazione), ma anche sugli altri delitti del capo I del
titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in
questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato - senza
oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva -un concetto
di «disastro» che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi
(dimensionale e offensivo) in precedenza indicati.
Al riguardo, e' opportuno rilevare come l'esistenza di
interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per se', a
colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto
penale. Sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire"
entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La prima
funzione - cioe' quella di garantire la concentrazione nel potere
legislativo della produzione della regula iuris - verrebbe meno
giacche', nell'ipotesi considerata, la regula verrebbe creata, in
misura piu' o meno ampia, dai giudici. La seconda funzione - cioe'
quella di assicurare al destinatario del precetto penale la
conoscenza preventiva di cio' che e' lecito e di cio' che e' vietato
- non sarebbe rispettata perche' tale garanzia deve sussistere sin
dalla prima fase di applicazione della norma, e non gia' solo nel
momento (che puo' essere anche di molto successivo) in cui si e'
consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro
sempre suscettibile di mutamenti.
Cio' non esclude, tuttavia, che l'esistenza di un indirizzo
giurisprudenziale costante possa assurgere ad elemento di conferma
della possibilita' di identificare, sulla scorta d'un ordinario
percorso ermeneutico, la piu' puntuale valenza di un'espressione
normativa in se' ambigua, generica o polisensa. Ed e' in questa
prospettiva che va letto, per l'appunto, il precedente richiamo alla
corrente nozione giurisprudenziale di «disastro».
7. - Con riguardo, poi, all'ulteriore concetto sul quale si
appuntano i dubbi di costituzionalita' del giudice a quo, si deve
rilevare come, nell'ipotesi descritta dall'art. 434 cod. pen., il
«pericolo per la pubblica incolumita» - implicito, per quanto
osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal
secondo comma (verificazione del «disastro») - risulti espressamente
richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal
primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro).
Diversamente da quanto assume il rimettente, peraltro, la predetta
espressione - nella quale si compendia il momento dell'offesa
all'interesse protetto - non puo' ritenersi priva di un senso
sufficientemente definito (salvi, naturalmente, i problemi
interpretativi connessi alla verifica dell'elemento in questione
nella concretezza delle singole fattispecie). Per opinione
praticamente unanime, e conformemente alle indicazioni della
relazione ministeriale, il concetto di «incolumita» deve essere
difatti inteso - agli effetti del titolo VI del libro II del codice
penale - «nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene,
che riguarda la vita e l'integrita' fisica delle persone» (da
ritenere naturalmente comprensiva anche della salute). Il «pericolo
per la pubblica incolumita» viene cioe' a designare - come gia'
anticipato - la messa a repentaglio di un numero non preventivamente
individuabile di persone, in correlazione alla capacita' diffusiva
propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come
«disastro».
8. - L'accertata insussistenza del denunciato vulnus al principio
di determinatezza travolge automaticamente le ulteriori censure
relative al diritto di difesa (art. 24 Cost.), al principio di
colpevolezza e alla finalita' di prevenzione speciale della pena
(art. 27 Cost.): trattandosi di censure che il rimettente prospetta
come meramente conseguenziali alla lesione dell'art. 25, secondo
comma, Cost., e dunque prive di autonomia.
9. - Ferma restando la conclusione raggiunta, e' tuttavia
auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con
soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici,
al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse,
segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene
in discussione nei giudizi a quibus - formino oggetto di autonoma
considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica
dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella
dell'integrita' fisica e della salute, nella cornice di piu'
specifiche figure criminose.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 434 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.
24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola