N. 330 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa - Delibera di insindacabilita' del Sentato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Eccezione di inammissibilita' per omessa riproduzaione nell'atto introduttivo delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione. - Deliberazione Senato della Repubblica, 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 2-A). - Costituzione, art. 68, primo comma. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa - Delibera di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Non riconducibilita' delle opinioni espresse dal senatore all'esercizio della funzione parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potesta' esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilita'. - Deliberazione Senato della Repubblica, 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 2-A). - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
30 gennaio 2007 (Doc IV-ter, n. 2-A), relativa all'insindacabilita'
delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, nei confronti
di Giancarlo Caselli, gia' Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, e di altri magistrati, promosso con ricorso del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,
notificato il 5 marzo 2008, depositato in cancelleria il successivo
20 marzo, iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2007, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso dell'8 maggio 2007 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica, in relazione alla delibera adottata il 30 gennaio 2007
(Doc. IV-ter, n. 2-A), con la quale - in conformita' alla proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - e' stato
dichiarato che i fatti per i quali il senatore Raffaele Iannuzzi e'
sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a
mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
1.2. - Riferisce il giudice ricorrente che il procedimento
pendente davanti a se' vede il senatore Iannuzzi imputato del reato
sopra cennato commesso ai danni di Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte,
Roberto Scarpinato e di Gioacchino Natoli, i quali, nelle rispettive
qualita' di Procuratore della Repubblica, Procuratori della
Repubblica Aggiunti e Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Palermo, hanno ritenuto che la loro reputazione fosse stata offesa da
un articolo pubblicato il 23 ottobre 2003 dal quotidiano «Il
Giornale».
Il ricorrente illustra la condotta delittuosa sottoposta al suo
giudizio riportando il testo dell'articolo sopra indicato intitolato
«Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla mafia: ma
anche i DS isolano Violante», con il quale l'imputato avrebbe
denunciato presunti interessamenti da parte dell'on. Violante sulla
Procura di Palermo onde orientarne, a fini politici, l'attivita'
investigativa antimafia per mezzo dei magistrati sopra citati.
Il G.I.P., nel rilevare che, nel caso di specie, ricorrono sia
l'elemento soggettivo che oggettivo richiesti dalla Corte
costituzionale quali presupposti per l'ammissibilita' del conflitto,
osserva che dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari non sarebbe emerso alcun atto tipico della
funzione parlamentare cui ricollegare le frasi per le quali il
senatore e' imputato, ma solo un generico riferimento all'impegno
politico dallo stesso svolto sui temi della criminalita' mafiosa e
del suo contrasto.
In ragione di cio', il ricorrente chiede l'annullamento della
delibera impugnata, in quanto sulla base della giurisprudenza
costituzionale la garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione opera nei soli casi in cui sussiste un «nesso
funzionale» tra attivita' divulgativa esterna e attivita'
parlamentare, rientrando in tale ultima nozione tutti quegli atti che
risultano estrinsecazione delle funzioni proprie dei membri delle
Camere.
2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 37 del 21 febbraio 2008.
2.1. - Il ricorso, unitamente alla suddetta ordinanza, e' stato
notificato al Senato della Repubblica il 5 marzo 2008 e depositato il
successivo 20 marzo.
3. - Si e' costituito in giudizio il Senato della Repubblica
chiedendo che la Corte dichiari la non fondatezza del ricorso.
La difesa del Senato della Repubblica riporta quanto affermato
dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e, in
particolare, la circostanza che le dichiarazioni oggetto del
procedimento penale a carico del senatore Iannuzzi rientrano nella
garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto, avendo ad
oggetto la lotta alla criminalita' mafiosa, riguardano un tema sul
quale l'imputato ha profuso il proprio impegno politico e, pertanto,
si sostanziano in una riproduzione dell'attivita' politica da egli
svolta.
Sulla base di tali premesse la difesa ritiene che si debba
superare la giurisprudenza costituzionale che ritiene coperte dal
principio di insindacabilita' le sole dichiarazioni rese fuori dalla
attivita' parlamentare che siano riproduttive di quest'ultima e che
siano rispetto ad essa sostanzialmente contestuali.
4. - In prossimita' dell'udienza pubblica il Senato della
Repubblica ha depositato memoria con la quale, oltre a ribadire
quanto dedotto nell'atto di costituzione, ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.
In particolare, la difesa del Senato della Repubblica ritiene che
il ricorso introduttivo del giudizio sia privo del requisito
dell'autosufficienza, in quanto il ricorrente si e' limitato a
riportare l'articolo a firma del senatore Iannuzzi asseritamente
diffamatorio, impedendo, cosi', alla Corte di «acquisire gli elementi
necessari a verificare la sussistenza del nesso funzionale fra le
dichiarazioni che sono contenute in tale articolo e l'attivita'
parlamentare svolta intra moenia dallo stesso senatore».
Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano, con ricorso dell' 8 maggio 2007, ha proposto conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (Doc.
IV-ter, n. 2-A) con la quale, in conformita' alla proposta formulata
dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, e' stato
dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale
a carico del senatore Raffaele Iannuzzi costituiscono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
Il ricorrente espone che il senatore e' imputato del reato di
diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto dell'articolo a
sua firma apparso sul quotidiano «Il Giornale» del 23 ottobre 2003,
intitolato «Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla
mafia: ma anche i DS isolano Violante», ritenuto offensivo della
reputazione di alcuni magistrati della Procura di Palermo.
Il G.I.P. nel proprio ricorso riporta il capo di imputazione nel
quale vengono contestate al parlamentare le affermazioni da questo
rese e contenute nel cennato articolo con le quali egli avrebbe
denunciato presunte manovre politiche che avrebbero coinvolto la
Procura di Palermo onde orientarne l'attivita' investigativa
antimafia.
Il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella delibera di
insindacabilita', ritiene che nel caso di specie non possa operare la
garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto non vi e'
alcun atto parlamentare tipico cui poter collegare le dichiarazioni
sottoposte al suo giudizio.
2. - Preliminarmente, deve essere ribadita l'ammissibilita' del
conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 37 del 2008.
2.1. - Non e' fondata, al riguardo, l'eccezione di
inammissibilita' sollevata dalla difesa del Senato della Repubblica e
volta ad affermare che il giudice ricorrente non avrebbe riportato
nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni del senatore sulle
quali verte il conflitto.
Nel ricorso, infatti, il giudice ricorrente riproduce
l'imputazione formulata dal pubblico ministero nella quale sono
riportate le affermazioni ritenute offensive della reputazione dei
magistrati della Procura di Palermo coinvolti nella vicenda
denunciata dall'imputato.
Tale circostanza fa si' che non ricorra la denunciata carenza del
requisito dell'autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio e,
quindi, lo stesso risulta inidoneo a consentire l'esatta
identificazione delle dichiarazioni rese dal parlamentare extra
moenia.
3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per
l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra
moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di
membro del Parlamento - alla quale e' subordinata la prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione - e' necessario che tali dichiarazioni possano essere
identificate come espressione dell'esercizio di attivita'
parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000).
Nel caso in esame risulta l'assoluta mancanza di qualsivoglia atto
parlamentare cui poter ricondurre le dichiarazioni rese extra moenia
dal parlamentare; e la stessa difesa del Senato della Repubblica si
e' limitata a rilevare che esse riguardano i temi della lotta alla
criminalita' sui quali l'imputato ha profuso il proprio impegno
politico.
Sul punto e' sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale il mero riferimento all'attivita' parlamentare
o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche
dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano
collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della
funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di
specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle
proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare
contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita
parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale
coperto dall'insindacabilita', a garanzia delle prerogative delle
Camere e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera
"qualita'" di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), ma
un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo,
elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della
libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
della Costituzione (sentenze n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).
4. - In conclusione, le dichiarazioni del senatore non riguardano
l'esercizio della funzione parlamentare. L'impugnata deliberazione
del Senato della Repubblica di insindacabilita' delle stesse non
rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria ricorrente e deve, conseguentemente, essere annullata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che
i fatti per i quali e' in corso davanti al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico
del senatore Raffaele lannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe,
costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilita'
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007
(Doc. IV-ter, n. 2-A).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Saulle
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola