N. 331 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Intervento di terzo in giudizio - Facolta' consentita fino a che non vengano precisate le conclusioni - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione, in caso di intervento di terzo, del dovere del giudice di fissare una nuova udienza di trattazione - Dedotta lesione del diritto di difesa, dei principi del contradditorio e di parita' delle parti processuali - Questione espressa in forma ipotetica e contraddittoria e mancanza di motivazione della questione subordinata - Inammissibilita'. - Cod. proc. civ., art. 268, primo comma. - Costituzione, artt. 3 e 24 e 111, comma secondo, primo e ultimo periodo.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 268, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di
Pordenone, nel procedimento civile vertente tra la Baratto Spedizioni
s.r.l. e la Apigi International s.a.s., con ordinanza del 27 novembre
2007 iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale,
dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui, tenutasi l'udienza di
trattazione, nella pendenza del termine concesso per il deposito
delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, del codice
di procedura civile, una parte aveva spiegato intervento volontario,
proponendo domande risarcitorie nei confronti delle altre parti e
successivamente avanzando richieste istruttorie, il Tribunale di
Pordenone ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo
comma, ultimo periodo, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile
previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento
di precisazione delle conclusioni, anziche' fino all'udienza di
trattazione prevista dal medesimo art. 183. In subordine, il
remittente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
della medesima disposizione, per violazione degli artt. 24 e 111,
secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non
attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o
litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza
successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione
nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri
previsti dell'art. 183 cod. proc. civ..
Nelle premesse in fatto il Tribunale chiarisce che, tenutasi
l'udienza di trattazione, alle parti e' stato concesso, su loro
richiesta, termine per le memorie previste dall'art. 183, sesto
comma, n. 1, cod. proc. civ. nelle quali sono state ribadite «le
domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte», ed infine che
esse hanno ricevuto comunicazione dell'intervento, dalla cancelleria,
nel giorno precedente a quello di scadenza delle memorie di cui
all'art. 183, sesto comma, n. 2, citato.
Il giudice a quo motiva la rilevanza della questione osservando
che le parti, avverso entrambe le quali gli intervenuti hanno
proposto autonome domande, hanno chiesto (utilizzando le memorie
previste dall'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.) la
dichiarazione di inammissibilita' dell'intervento, nonche' delle
istanze istruttorie, per tardivita'; egli assume, pertanto, di essere
tenuto a decidere sull'ammissibilita' dell'intervento stesso e delle
domande con esso proposte, nonche' «sull'ammissibilita' o meno dei
mezzi istruttori richiesti dagli intervenuti, con memoria apposita
depositata l'ultimo giorno utile». Ulteriore profilo di rilevanza e'
poi legato alla subordinata richiesta di rimessione in termini
avanzata dalle parti originarie per il caso di ritenuta
ammissibilita' dell'intervento.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale richiama il
costante orientamento della Corte di cassazione, che ammette
l'intervento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in
quanto la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa
dell'intervento principale e litisconsortile, sicche' la preclusione
sancita dall'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. non si estende
all'attivita' assertiva del volontario interveniente nei cui
confronti non e' operante il divieto di proporre domande nuove ed
autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni,
configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto
riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del
processo in relazione alle preclusioni istruttorie gia' verificatesi
per le parti originarie. Su tale giurisprudenza - condivisa dal
giudice a quo - si sottolinea come le preclusioni cui si riferisce
l'art. 268, secondo comma, non possano essere estese anche alla
proposizione della domanda. Ne consegue l'impraticabilita' di ogni
diversa interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. volta a
limitare a fasi processuali iniziali gli interventi con cui si
propongono domande nuove e ad ammettere fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni il solo intervento adesivo dipendente
con cui non si fanno valere nuove domande, ma solo si sostengono le
ragioni dell'una o dell'altra parte. Ammettere l'intervento
principale e litisconsortile fino alla fine del processo, pero',
comporta un notevole ampliamento del thema decidendum (rispetto a
quello originariamente introdotto dalle parti) ed anche dei fatti su
cui occorre decidere e della conseguente istruttoria da svolgere.
In particolare, nel giudizio a quo, gli intervenuti hanno
depositato una memoria istruttoria in cui hanno chiesto l'ammissione
di prova per interpello e testi, di consulenza tecnica d'ufficio e
l'esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.
Oltre al conseguente aggravamento dei tempi processuali, il
remittente vede compromesso il diritto al contraddittorio delle parti
originarie (che, nella specie, hanno richiesto la rimessione in
termini), per tutelare il quale il giudice, ove richiesto, si trova
costretto a far regredire il processo ad una fase anteriore, fissando
nuova udienza di trattazione e concedendo altri termini ai sensi del
menzionato art. 183, sesto comma. Verrebbe cosi' ad alterarsi quel
sistema scandito da rigide preclusioni e da un numero «chiuso» di
udienze, voluto per attuare concretamente il principio della
ragionevole durata del processo.
La norma impugnata avrebbe potuto essere giustificata nell'ambito
di un processo privo di scadenze e preclusioni per le parti, quale
era quello ante riforma del 1990, ma costituisce una grave disarmonia
nell'attuale processo, ove quelle scadenze e preclusioni si sono
fatte via via sempre piu' stringenti per le parti, e ove
l'interveniente ha tuttavia la possibilita' di introdurre un processo
piu' ampio rispetto a quello voluto dalle parti inizialmente
costituite, cosi' costringendole a subire la conseguente dilatazione
dei tempi processuali.
Ed e' in tale prospettiva che, ad avviso del remittente (il quale
richiama anche il principio di effettivita' della tutela), si
configurano, da un lato, l'irragionevolezza di una disposizione di
legge che snatura totalmente il nuovo processo civile consentendo,
senza valida giustificazione, inutili e rilevanti complicazioni;
dall'altro, la violazione del diritto delle parti originarie - e in
special modo dell'attore - a vedere definita la sua domanda entro
tempi ragionevoli e comunque non piu' ampi di quelli che richiedono
le relative prospettazioni. La soluzione sembra al giudice a quo da
individuare nello spostamento del termine preclusivo per l'intervento
principale e litisconsortile ad un momento anteriore, e cioe'
l'udienza di trattazione, quando il thema decidendum non e'
cristallizzato ed e' ancora prevista per le parti la possibilita' di
proporre ulteriori domande ed eccezioni, posto che chi intende
intervenire potra' sempre far valere le sue ragioni in un separato
giudizio.
Il Tribunale, richiamando l'ordinanza n. 215 del 2005 di questa
Corte, osserva che la legittimita' costituzionale dell'art. 268 cod.
proc. civ., in quella sede riconosciuta, non puo' far superare le
discrasie di un sistema che ammette domande nuove da parte del terzo,
ma non gli consente di provarle.
Dopo aver ritenuto illogico estromettere il terzo, disponendo la
separazione dei giudizi allorche' la causa sia matura per la
decisione o comunque quando l'intervento ritarderebbe o renderebbe
piu' gravoso il processo, il giudice a quo si sofferma sulla funzione
(definita di saracinesca) dell'udienza di trattazione.
Cio' posto in ordine alla prima questione, il remittente precisa,
in punto di rilevanza della questione subordinata, che, mentre una
delle parti non ha motivato la richiesta di rimessione in termini,
l'attrice ha viceversa proposto domande ed avanzato richieste
istruttorie. Il Tribunale osserva che, avendo l'intervento alterato
l'impostazione originaria data alla causa dall'attrice, essa non ha
avuto la possibilita', perche' preclusa dalla fase processuale, di
proporre le domande e le eccezioni conseguenti alle domande svolte
dal terzo, ne' ha potuto precisare o modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni gia' proposte. A parere del Tribunale, se
l'intervento e' ammissibile fino al momento della precisazione delle
conclusioni, cio' non deve trasformarsi per il terzo in un vero e
proprio vantaggio processuale che va a danno del diritto di difesa
delle parti originarie del processo. Dopo aver richiamato il decisum
della sentenza n. 193 del 1983 di questa Corte - dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ.,
nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non
attribuiva al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto
del termine di cui all'art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., una
nuova udienza, sia pure nel particolare ambito del processo del
lavoro - il remittente auspica un'applicazione di quella ratio
decidendi e individua nell'udienza di trattazione il momento
processuale corrispondentemente idoneo a garantire il contraddittorio
delle parti originarie nei confronti del terzo intervenuto.
Il Tribunale esclude, peraltro, di poter fissare una nuova udienza
senza l'invocata addizione normativa e di poter dare all'istituto
della rimessione in termini un'applicazione estensiva come strumento
utilizzabile per rimediare non solo a decadenze derivanti da
impedimenti di natura strettamente materiale o comunque obiettiva, ma
anche per ammettere i nova giustificati da eventi o da esigenze
difensive realmente sopravvenute.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o di
infondatezza delle questioni, richiamandosi sia all'ordinanza di
questa Corte n. 215 del 2005, sia all'obbligo del terzo interventore
di accettare il processo nello stato in cui esso si trova, ai sensi
dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., sia, infine, al potere
di estromissione di cui il giudice e' titolare (e che implica la
potesta' di non ammettere affatto l'intervento, quando esso contrasti
con la concreta attuazione del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo).
Inoltre la tesi del giudice rimettente, secondo cui la garanzia di
celerita' del processo imporrebbe un diverso e piu' rigido sistema di
preclusioni, si traduce in una inammissibile richiesta di un
intervento creativo da parte del Giudice delle leggi, allo scopo di
modificare l'equilibrio che il legislatore ha inteso istituire tra le
contrapposte esigenze di concentrare in un solo processo la
definizione di tutte le problematiche derivanti da una vicenda
complessa e di definire il giudizio gia' pendente entro termini
ragionevoli.
La questione proposta in via subordinata sarebbe poi stata gia'
risolta dalla citata ordinanza n. 215 che l'avrebbe qualificata come
richiesta di una pronuncia «fortemente creativa e di sistema»,
poiche' la pretesa di far retrocedere il processo all'udienza di
trattazione, allo scopo di consentire la riapertura della fase
istruttoria, incide profondamente sulla struttura del giudizio civile
e comporta un intervento sostanzialmente additivo, che sembra
eccedere i limiti del giudizio di costituzionalita'. La
contraddittorieta' della questione proposta in via subordinata
rispetto a quella principale impedisce, secondo l'Avvocatura, di
comprendere quali siano - ad avviso del remittente - i principi
costituzionali ai quali dovrebbe ispirarsi la norma censurata. Nel
merito, sarebbe problematico consentire la riespansione dei poteri
processuali delle parti originarie mediante la retrocessione del
processo alla udienza di trattazione, in presenza di una disposizione
- come quella dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. - che
impone al terzo di accettare il processo nello stato in cui esso si
trova. Diversamente, ritenendo che la retrocessione del processo
all'udienza di trattazione vale anche per il terzo interventore, si
giungerebbe ad una sostanziale abrogazione del secondo comma
dell'art. 268 citato.
Inoltre, l'invocata retrocessione eccede di gran lunga l'esigenza
delle parti di formulare ogni opportuna eccezione e difesa avverso la
nuova domanda proposta dal terzo nei loro confronti, ne' il Tribunale
avrebbe verificato, con la dovuta analiticita', se le norme vigenti
consentono di conseguire questo piu' limitato risultato. In
particolare, ferma la peculiarita' del rito del lavoro e quindi la
non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 193 del 1983,
l'Avvocatura rileva che il rito ordinario conserva un assetto piu'
elastico rispetto al rito del lavoro.
Considerato in diritto
1. -- Questa Corte e' chiamata dal Tribunale di Pordenone a
scrutinare, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo
periodo, della Costituzione, la legittimita' costituzionale dell'art.
268, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui
ammette che l'intervento principale o litisconsortile possa avere
luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni, anziche' fino
all'udienza di trattazione prevista dall'articolo 183 del medesimo
codice; in subordine, il remittente censura la suddetta disposizione
per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo,
Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di intervento
volontario (recte: autonomo o principale) o litisconsortile, il
dovere del giudice di fissare una nuova udienza di trattazione.
Il remittente espone che davanti a lui pende una causa civile
instaurata da una societa' che assume di essere committente di un
contratto di trasporto nei confronti di altra indicata come vettrice,
per la risoluzione del contratto non adempiuto, a causa del
ribaltamento del veicolo adoperato, e per il risarcimento del danno
per perdita o avaria della merce; che, dopo lo svolgimento
dell'udienza di trattazione e in pendenza del termine concesso alle
parti ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.,
hanno spiegato intervento, ai sensi dell'articolo 105, primo comma,
del medesimo codice, tre persone le quali, dichiarando di essere le
proprietarie della merce trasportata, hanno proposto domande
risarcitorie nei confronti di entrambe le parti originarie,
formulando anche istanze istruttorie.
Il Tribunale di Pordenone premette che la disposizione censurata
non puo' essere interpretata, tenuto conto della sua chiara
formulazione letterale, se non nel senso, ritenuto anche dalla Corte
di cassazione, che essa si riferisce a tutti i tipi di intervento e
quindi anche a quello principale o autonomo, comportante di per se'
la proposizione di domande nuove rispetto a quelle delle parti
originarie, in relazione alle quali non opera la preclusione di cui
all'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., che concerne
l'attivita' istruttoria e non quella assertiva. Ma anche la mera
attivita' assertiva amplia i termini del processo, pur prescindendo
dalla circostanza - fa rilevare il remittente - che nel processo a
quo l'intervento era avvenuto quando non era ancora consumata la
facolta' delle parti di proporre istanze istruttorie, sicche' anche
quelle degli intervenienti dovrebbero essere esaminate. Ne consegue
l'intrinseca irragionevolezza di un sistema che, mentre consente al
terzo interveniente di proporre le sue domande nel giudizio pendente
tra altri, non gli permette pero' di provare i fatti costitutivi dei
diritti fatti valere e, nel contempo prolunga la durata del processo,
ampliandone l'oggetto, in violazione del principio costituzionale che
ad esso deve essere assicurata una durata ragionevole.
Queste discrasie potrebbero essere risolte da una sentenza della
Corte che sostituisca al termine ora previsto per l'intervento quello
della udienza di trattazione, con l'attribuzione anche agli
intervenienti delle facolta' che in essa possono essere esercitate.
In subordine, con riferimento agli artt. 111, secondo comma, prima
parte, e 24 Cost., il remittente - premesso in fatto che, a seguito
dell'intervento, le parti originarie hanno chiesto di essere rimesse
in termini al fine di contrastare le pretese degli intervenienti, una
di esse anche in via istruttoria - sostiene che non sussistono gli
estremi della remissione in termini e che la questione non puo'
essere risolta enucleando dall'ordinamento un generale obbligo del
giudice di fissare una nuova udienza, e quindi in via interpretativa,
ogniqualvolta l'oggetto del processo venga ad essere allargato. A tal
proposito, il remittente richiama la sentenza di questa Corte n. 193
del 1983, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art.
419 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del
giudice del lavoro di fissare una nuova udienza in caso d'intervento
in causa, principale o dipendente.
Motivata in tal modo la rilevanza della questione, sul presupposto
di dover provvedere sulle istanze anche istruttorie degli
intervenienti, il remittente sostiene che soltanto la fissazione di
una nuova udienza puo' evitare la violazione del diritto di difesa
delle parti originarie e, quindi, quello della parita' tra le parti
processuali, che costituisce uno dei principi fondamentali del giusto
processo.
2. -- Le questioni sono inammissibili per diverse, concorrenti
ragioni.
Nella esposizione dei fatti e nello svolgimento delle
argomentazioni il remittente manifesta perplessita' ed incorre in
contraddizioni.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte di cassazione - cui si aderisce - a chi
abbia proposto l'intervento successivamente all'udienza di
trattazione non e' consentito lo svolgimento di attivita' istruttoria
ma soltanto assertiva, e si argomenta che anche quest'ultima,
ampliando i termini del dibattito processuale, puo' ritardare la
conclusione del processo, in violazione del principio secondo cui ad
esso deve essere assicurata ragionevole durata.
Nella stessa ordinanza, pero', si mette in rilievo la circostanza
che l'intervento era avvenuto durante la pendenza del termine
concesso alle parti originarie ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
n. 2, cod. proc. civ. e si profila la necessita' di dover provvedere
anche sulle istanze istruttorie degli intervenienti. Il remittente
non affronta neppure il problema dell'individuazione dei soggetti che
della concessione del suddetto termine avrebbero potuto giovarsi e se
tra costoro rientrassero anche gli intervenienti che non avevano
partecipato all'udienza di trattazione, al cui svolgimento era
correlata la concessione del termine. Sembra che egli propenda per la
soluzione positiva, che comporterebbe uno squilibrio della situazione
processuale a danno delle parti originarie, ma non viene evocata la
violazione del diritto di difesa di queste (art. 24 Cost.), ne' del
principio di parita' delle parti, cardine della disciplina del giusto
processo (art. 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione).
La questione, dichiaratamente proposta in via subordinata, si
fonda sulla tesi, non piu' espressa in forma ipotetica o perplessa,
ma pur sempre non argomentata, che il remittente, per le circostanze
in cui e' avvenuto l'intervento, debba provvedere sulle istanze
istruttorie degli intervenienti; donde l'evocazione dei suddetti
parametri.
Ora, anche a voler trascurare il rilievo che il nesso di
subordinazione non puo' essere riconosciuto per il solo fatto che sia
enunciato da chi solleva le questioni, qualora esso non si riscontri
anche nella struttura logica delle medesime, nel proporre la
questione subordinata il remittente considera indiscutibile
l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ.
secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto
termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc.
civ., spetta la facolta' di avanzare istanze istruttorie; tesi questa
che avrebbe viceversa richiesto una motivazione.
Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente
nella possibilita' di fissare una nuova udienza in caso d'intervento,
nel quale si sostanzia il petitum di quest'ultima questione, si pone
in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima
prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della
trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma
impugnata (e non necessariamente su di essa: vedi ordinanza n. 215
del 2005).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma,
primo e ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di
Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola