N. 333 ORDINANZA 30 luglio - 1 agosto 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Tasse sugli autoveicoli - Determinazione - Omessa
  previsione di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in
  diminuzione  dell'imposta,  in coerenza con l'asserita riduzione di
  valore  del  bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di
  uguaglianza,  della  capacita' contributiva e di progressivita' del
  sistema  tributario  - Asserita lesione dei principi costituzionali
  in  materia  di  proprieta'  privata  -  Omessa  descrizione  della
  fattispecie  e richiesta di pronuncia additiva senza indicazione di
  una    soluzione    costituzionalmente    obbligata   -   Manifesta
  inammissibilita'   della  questione  -  Assorbimento  di  ulteriore
  profilo di inammissibilita'.
- D.P.R.  5 febbraio 1953, n. 39, combinato disposto degli artt. 2, 3
  e  5,  nonche'  la  Tariffa  «A» ad esso allegata; d.m. 27 dicembre
  1997, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53, comma secondo.
(GU n.33 del 6-8-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt.  2,  3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio   1953,   n. 39   (Testo   unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche),  nonche'  della  tariffa  A  ad  esso  allegata  e
dell'art.  1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle
tasse  automobilistiche),  promosso  con ordinanza dell'8 giugno 2007
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto
da  Carotenuto  Mario  contro la Regione Lazio, iscritta al n. 70 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 luglio 2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
   Ritenuto  che  la  Commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza dell'8 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,  42,  terzo  comma,  e  53,  secondo  comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953,  n. 39  (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche),
nonche'  della  tariffa  A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche),
nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa
sugli  autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene
conseguente al trascorrere del tempo;
     che  il rimettente, quanto al fatto, premette di essere chiamato
a  giudicare di un ricorso contro la Regione Lazio per l'annullamento
dell'avviso  di accertamento con il quale la Regione ha contestato ad
un  contribuente  l'omesso versamento della tassa automobilistica per
l'anno 2003;
     che  la  Commissione  rimettente  -  constatato  che  l'Ufficio,
regolarmente  citato,  non  si  e'  costituito  in giudizio - ritiene
pregiudiziale   pronunciarsi   sulla   eccezione   di  illegittimita'
costituzionale, sollevata dal ricorrente;
     che,  nella  parte in diritto, il giudice a quo compie una breve
ricostruzione  storica  delle  leggi  che  si  sono  succedute  nella
regolamentazione   dell'imposta   sugli  autoveicoli  e  motoveicoli,
evidenziando  come  tale  imposta,  prima  dell'entrata in vigore del
decreto-legge   del  30  ottobre  1982,  n. 953  (Misure  in  materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, fosse una tassa di circolazione di tipo risarcitorio che
serviva   a  contribuire  alle  spese  di  mantenimento  delle  opere
pubbliche  viarie  e  che veniva calcolata in ragione della grandezza
degli  autoveicoli  e del conseguente maggior consumo che quelli piu'
grandi e potenti causavano alla rete viaria pubblica;
     che,  infatti, l'ammontare dell'imposta era calcolato in base ad
un  rapporto  tra  la  potenza  del  motore,  la  sua cilindrata e la
grandezza  fisica  del veicolo, e, inoltre, l'imposta era dovuta solo
in  caso  di utilizzo effettivo del mezzo, con il correlativo obbligo
di esporre sul parabrezza dell'auto la ricevuta del pagamento;
     che,  prosegue  il  rimettente,  con  la citata riforma del 1982
l'imposta  ha  cambiato  radicalmente  natura,  trasformandosi in una
tassa  sulla  proprieta', non piu' legata all'uso che l'utente fa del
veicolo,  ma  dovuta per il solo ed esclusivo fatto dell'intestazione
del   veicolo  stesso,  e,  pertanto,  da  porsi  necessariamente  in
relazione  all'incremento di valore che il bene apporta al patrimonio
del proprietario;
     che  cio'  sarebbe ulteriormente confermato dall'introduzione di
un'esenzione  dal  pagamento  della tassa per i possessori di veicoli
con  trenta anni di vita o venti, se di particolare interesse storico
(art.  63  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in
materia fiscale»);
     che, secondo il rimettente, il legislatore avrebbe previsto tale
esenzione trattandosi di beni il cui valore, come quello immobiliare,
nel  tempo  viene  scemando fino a diventare nullo dopo il trentesimo
anno  di vita e, quindi, «senza piu' interesse per il fisco in quanto
[...] inidoneo a creare ulteriore ricchezza»;
     che,   in   tal   modo,  avendo  il  legislatore  implicitamente
riconosciuto  che  il  valore  del  bene  gradualmente diminuisce, ne
deriverebbe  «un  vuoto normativo di collegamento» fra quanto prevede
l'art.  63,  comma  1,  della legge n. 342 del 2000 e quanto disposto
dagli  artt.  2,  3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953, dalla tariffa A ad
esso  allegata  e  dall'art.  1  del d.m. del 27 dicembre 1997, nella
parte  in cui tali disposizioni non stabiliscono un meccanismo atto a
determinare  la  progressivita'  in  diminuzione  dell'imposta per la
perdita  di  valore del bene oggetto dell'imposizione in relazione al
trascorrere  del  tempo,  e  cio'  determinerebbe la violazione degli
artt. 53, 42 e 3 della Costituzione;
     che,  in  particolare, secondo il rimettente, «una volta provato
che  un  veicolo  fa  parte  del patrimonio di un soggetto e che tale
patrimonio  e'  il  fondamento  per  il prelievo fiscale coattivo, e'
agevole  trarre  la  conclusione  che  ogni modifica, in aumento o in
diminuzione,  del  valore  di ogni singolo bene facente parte di tale
patrimonio,   andando   ad   incidere  sulla  capacita'  contributiva
complessiva  del  soggetto,  ove  non  fosse  prevista  la necessaria
correzione del relativo tributo, andrebbe ad incidere negativamente e
illegittimamente   sulla  capacita'  contributiva  del  soggetto»  in
violazione dell'art. 53 della Costituzione;
     che  risulterebbe  violato  anche  l'art. 42, terzo comma, della
Costituzione,  mancando  tra  i criteri per il calcolo dell'ammontare
dell'imposta quello relativo al valore venale del bene secondo quanto
affermato  dalla  Corte  costituzionale  (sentenze  n. 216  del 1990,
n. 1165 del 1988 e n. 5 del 1980);
     che, infine, un ulteriore profilo di incostituzionalita', per il
rimettente,  consisterebbe nella disparita' di trattamento tra coloro
che  posseggono  nel  loro  patrimonio beni diversi dagli autoveicoli
(immobili,  cespiti,  ecc.),  a  cui e' data, in determinate ipotesi,
l'opportunita'  di  pagare  le relative imposte in modo proporzionale
alla   consistenza   economica   dei   beni  stessi  (ad  esempio  la
possibilita'  di  revisione delle rendite catastali), rispetto a quei
soggetti  che  sono  obbligati  a  versare un'imposta costante per il
possesso di un veicolo nonostante la diminuzione di valore del bene;
     che,  infine, la Commissione rimettente, dopo aver ricordato che
analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale e' stata gia' da
essa  sollevata,  con  ordinanza del 6 aprile 2006, dinnanzi a questa
Corte,    afferma   come   la   risoluzione   di   tale   dubbio   di
costituzionalita'  sia indispensabile per la definizione del giudizio
a  quo, in quanto, se la questione fosse ritenuta fondata, il ricorso
andrebbe accolto;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  chiesto  a  questa  Corte di dichiarare la questione
inammissibile;
     che  la  difesa  erariale  eccepisce  l'omessa  o  insufficiente
descrizione della fattispecie in quanto il giudice a quo riferisce in
modo  estremamente  omissivo  sulle  questioni  sollevate nel ricorso
senza  fare  alcun  cenno  al  perche',  nel caso concreto, il valore
dell'imposizione  sarebbe in contrasto con i principi costituzionali,
tralasciando  di  riportare  finanche  il  dato  relativo all'anno di
immatricolazione  dell'auto  che  avrebbe permesso una valutazione in
concreto del rapporto tra l'imposta e il valore venale del bene;
     che    l'Avvocatura    eccepisce    altri    due    profili   di
inammissibilita',  il  primo relativo alla disposizione censurata, in
quanto il rimettente dubita di un provvedimento dell'allora Ministero
delle  finanze  che, privo di forza di legge, non puo' essere oggetto
di  un  giudizio  di  costituzionalita',  il  secondo,  relativo alla
richiesta   di   una  pronuncia  additiva  su  materia  rimessa  alla
discrezionalita' del legislatore.
   Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza dell'8 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,  42,  terzo  comma,  e  53,  secondo  comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953,  n. 39  (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche),
nonche'  della  tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche),
nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa
automobilistica  in  corrispondenza  della perdita di valore del bene
conseguente al trascorrere del tempo;
     che  questione  identica  e'  stata  gia' sollevata dall'attuale
rimettente  -  come da esso stesso ricordato - e sottoposta al vaglio
di  questa Corte, la quale la ha dichiarata, con ordinanza n. 333 del
2007,  manifestamente  inammissibile  sotto due diversi e concorrenti
profili;
     che,  in  particolare,  nella  citata  ordinanza,  la  Corte  ha
osservato  che  «in  primo  luogo,  il rimettente omette del tutto la
descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e, addirittura,
non  specifica  il  tipo  di  veicolo  cui  si  riferiva  la cartella
impugnata, (autoveicolo, motoveicolo, motoscafo) e non indica la data
di  immatricolazione  dello  stesso, rendendo in tal modo impossibile
ogni valutazione circa la rilevanza della questione»;
     che,  «in  secondo luogo, il rimettente esplicitamente chiede un
intervento  additivo  senza indicare una soluzione costituzionalmente
obbligata   in   una   materia   rimessa  alla  discrezionalita'  del
legislatore,   come   si   evince   dalla   stessa  parte  conclusiva
dell'ordinanza,   nella  quale  afferma  [che]:  "tale  completamento
normativo  puo'  essere  demandato  solo  al  giudice delle leggi non
rientrando  nelle  competenze  del giudice dei tributi sostituirsi al
legislatore  per  individuare la formula piu' idonea alla graduazione
dell'imposta"»;
     che tale orientamento - data l'identita' della motivazione delle
due  ordinanze di rimessione - deve essere, nella specie, confermato,
con  conseguente  dichiarazione  di  manifesta inammissibilita' della
proposta questione di legittimita' costituzionale.
     che,   infine,   come  nel  precedente  caso,  «resta  assorbito
l'ulteriore  profilo  di  inammissibilita'  sollevato dall'Avvocatura
dello   Stato»,   concernente  l'ammissibilita'  dello  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  di norme, una
delle quali non avente forza di legge.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e
5  del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della
tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27
dicembre  1997  (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola