N. 333 ORDINANZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Tasse sugli autoveicoli - Determinazione - Omessa previsione di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta, in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, della capacita' contributiva e di progressivita' del sistema tributario - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di proprieta' privata - Omessa descrizione della fattispecie e richiesta di pronuncia additiva senza indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilita' della questione - Assorbimento di ulteriore profilo di inammissibilita'. - D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5, nonche' la Tariffa «A» ad esso allegata; d.m. 27 dicembre 1997, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53, comma secondo.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), nonche' della tariffa A ad esso allegata e
dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle
tasse automobilistiche), promosso con ordinanza dell'8 giugno 2007
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto
da Carotenuto Mario contro la Regione Lazio, iscritta al n. 70 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza dell'8 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche),
nonche' della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche),
nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa
sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene
conseguente al trascorrere del tempo;
che il rimettente, quanto al fatto, premette di essere chiamato
a giudicare di un ricorso contro la Regione Lazio per l'annullamento
dell'avviso di accertamento con il quale la Regione ha contestato ad
un contribuente l'omesso versamento della tassa automobilistica per
l'anno 2003;
che la Commissione rimettente - constatato che l'Ufficio,
regolarmente citato, non si e' costituito in giudizio - ritiene
pregiudiziale pronunciarsi sulla eccezione di illegittimita'
costituzionale, sollevata dal ricorrente;
che, nella parte in diritto, il giudice a quo compie una breve
ricostruzione storica delle leggi che si sono succedute nella
regolamentazione dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli,
evidenziando come tale imposta, prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge del 30 ottobre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, fosse una tassa di circolazione di tipo risarcitorio che
serviva a contribuire alle spese di mantenimento delle opere
pubbliche viarie e che veniva calcolata in ragione della grandezza
degli autoveicoli e del conseguente maggior consumo che quelli piu'
grandi e potenti causavano alla rete viaria pubblica;
che, infatti, l'ammontare dell'imposta era calcolato in base ad
un rapporto tra la potenza del motore, la sua cilindrata e la
grandezza fisica del veicolo, e, inoltre, l'imposta era dovuta solo
in caso di utilizzo effettivo del mezzo, con il correlativo obbligo
di esporre sul parabrezza dell'auto la ricevuta del pagamento;
che, prosegue il rimettente, con la citata riforma del 1982
l'imposta ha cambiato radicalmente natura, trasformandosi in una
tassa sulla proprieta', non piu' legata all'uso che l'utente fa del
veicolo, ma dovuta per il solo ed esclusivo fatto dell'intestazione
del veicolo stesso, e, pertanto, da porsi necessariamente in
relazione all'incremento di valore che il bene apporta al patrimonio
del proprietario;
che cio' sarebbe ulteriormente confermato dall'introduzione di
un'esenzione dal pagamento della tassa per i possessori di veicoli
con trenta anni di vita o venti, se di particolare interesse storico
(art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in
materia fiscale»);
che, secondo il rimettente, il legislatore avrebbe previsto tale
esenzione trattandosi di beni il cui valore, come quello immobiliare,
nel tempo viene scemando fino a diventare nullo dopo il trentesimo
anno di vita e, quindi, «senza piu' interesse per il fisco in quanto
[...] inidoneo a creare ulteriore ricchezza»;
che, in tal modo, avendo il legislatore implicitamente
riconosciuto che il valore del bene gradualmente diminuisce, ne
deriverebbe «un vuoto normativo di collegamento» fra quanto prevede
l'art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e quanto disposto
dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953, dalla tariffa A ad
esso allegata e dall'art. 1 del d.m. del 27 dicembre 1997, nella
parte in cui tali disposizioni non stabiliscono un meccanismo atto a
determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta per la
perdita di valore del bene oggetto dell'imposizione in relazione al
trascorrere del tempo, e cio' determinerebbe la violazione degli
artt. 53, 42 e 3 della Costituzione;
che, in particolare, secondo il rimettente, «una volta provato
che un veicolo fa parte del patrimonio di un soggetto e che tale
patrimonio e' il fondamento per il prelievo fiscale coattivo, e'
agevole trarre la conclusione che ogni modifica, in aumento o in
diminuzione, del valore di ogni singolo bene facente parte di tale
patrimonio, andando ad incidere sulla capacita' contributiva
complessiva del soggetto, ove non fosse prevista la necessaria
correzione del relativo tributo, andrebbe ad incidere negativamente e
illegittimamente sulla capacita' contributiva del soggetto» in
violazione dell'art. 53 della Costituzione;
che risulterebbe violato anche l'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, mancando tra i criteri per il calcolo dell'ammontare
dell'imposta quello relativo al valore venale del bene secondo quanto
affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 216 del 1990,
n. 1165 del 1988 e n. 5 del 1980);
che, infine, un ulteriore profilo di incostituzionalita', per il
rimettente, consisterebbe nella disparita' di trattamento tra coloro
che posseggono nel loro patrimonio beni diversi dagli autoveicoli
(immobili, cespiti, ecc.), a cui e' data, in determinate ipotesi,
l'opportunita' di pagare le relative imposte in modo proporzionale
alla consistenza economica dei beni stessi (ad esempio la
possibilita' di revisione delle rendite catastali), rispetto a quei
soggetti che sono obbligati a versare un'imposta costante per il
possesso di un veicolo nonostante la diminuzione di valore del bene;
che, infine, la Commissione rimettente, dopo aver ricordato che
analoga questione di legittimita' costituzionale e' stata gia' da
essa sollevata, con ordinanza del 6 aprile 2006, dinnanzi a questa
Corte, afferma come la risoluzione di tale dubbio di
costituzionalita' sia indispensabile per la definizione del giudizio
a quo, in quanto, se la questione fosse ritenuta fondata, il ricorso
andrebbe accolto;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto a questa Corte di dichiarare la questione
inammissibile;
che la difesa erariale eccepisce l'omessa o insufficiente
descrizione della fattispecie in quanto il giudice a quo riferisce in
modo estremamente omissivo sulle questioni sollevate nel ricorso
senza fare alcun cenno al perche', nel caso concreto, il valore
dell'imposizione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali,
tralasciando di riportare finanche il dato relativo all'anno di
immatricolazione dell'auto che avrebbe permesso una valutazione in
concreto del rapporto tra l'imposta e il valore venale del bene;
che l'Avvocatura eccepisce altri due profili di
inammissibilita', il primo relativo alla disposizione censurata, in
quanto il rimettente dubita di un provvedimento dell'allora Ministero
delle finanze che, privo di forza di legge, non puo' essere oggetto
di un giudizio di costituzionalita', il secondo, relativo alla
richiesta di una pronuncia additiva su materia rimessa alla
discrezionalita' del legislatore.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con
ordinanza dell'8 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche),
nonche' della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto
ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche),
nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa
automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene
conseguente al trascorrere del tempo;
che questione identica e' stata gia' sollevata dall'attuale
rimettente - come da esso stesso ricordato - e sottoposta al vaglio
di questa Corte, la quale la ha dichiarata, con ordinanza n. 333 del
2007, manifestamente inammissibile sotto due diversi e concorrenti
profili;
che, in particolare, nella citata ordinanza, la Corte ha
osservato che «in primo luogo, il rimettente omette del tutto la
descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e, addirittura,
non specifica il tipo di veicolo cui si riferiva la cartella
impugnata, (autoveicolo, motoveicolo, motoscafo) e non indica la data
di immatricolazione dello stesso, rendendo in tal modo impossibile
ogni valutazione circa la rilevanza della questione»;
che, «in secondo luogo, il rimettente esplicitamente chiede un
intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente
obbligata in una materia rimessa alla discrezionalita' del
legislatore, come si evince dalla stessa parte conclusiva
dell'ordinanza, nella quale afferma [che]: "tale completamento
normativo puo' essere demandato solo al giudice delle leggi non
rientrando nelle competenze del giudice dei tributi sostituirsi al
legislatore per individuare la formula piu' idonea alla graduazione
dell'imposta"»;
che tale orientamento - data l'identita' della motivazione delle
due ordinanze di rimessione - deve essere, nella specie, confermato,
con conseguente dichiarazione di manifesta inammissibilita' della
proposta questione di legittimita' costituzionale.
che, infine, come nel precedente caso, «resta assorbito
l'ulteriore profilo di inammissibilita' sollevato dall'Avvocatura
dello Stato», concernente l'ammissibilita' dello scrutinio di
legittimita' costituzionale del combinato disposto di norme, una
delle quali non avente forza di legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della
tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27
dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola