N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 9 aprile 2008
Ordinanza del 9 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Savona nel procedimento civile promosso da G.M. contro I.N.P.S. Previdenza e assistenza - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap - Assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente - Attribuzione del diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa - Omessa inclusione nel novero dei beneficiari del soggetto convivente more uxorio con persona portatrice di handicap grave - Irragionevolezza - Lesione degli inviolabili diritti dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione - Violazione del diritto alla salute. - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.36 del 27-8-2008 )
IL TRIBUNALE
A scioglimento della riserva che precede assunta in data 4 marzo
2008, visti gli atti del procedimento R.G. LAV. n. 729/A/2007
promosso da G.M.. (avv. Massimo Piccone Casa) contro INPS Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Giuseppe Iovino e Rita
Pisanu).
Rilevato in fatto
G. M. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 in relazione agli artt.
2, 3 e 32 della Costituzione rilevando quanto segue: e' dipendente
della Cooperativa corrente in Savona; con istanza datata 6 aprile
2007 ha richiesto all'INPS sede di Savona, di potere usufruire per
l'anno 2007 dei premessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 della
legge n. 104/1992 e succ. mod. in relazione allo stato di handicap
grave da cui e' affetto il signor P.C., nato in Savona il ..........,
con il quale convive da anni e da cui ha avuto il figlio N., nato in
Savona il .............. l'INPS ha respinto l'istanza di cui sopra
indicando che il signor P. non era ne' parente, ne' affine entro il
terzo grado della G., ma soltanto convivente;
L'art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 prevede, tra l'altro,
che «(. . .) colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente» ha
«diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che
la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata
a tempo pieno»;
L'art. 2 del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, ha chiarito poi che le parole «hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che
il permesso mensile deve essere comunque retribuito;
Ha sostenuto la G. che pur avendo l'Istituto fatto corretta
applicazione della norma, si debba ritenere che essa violi la Carta
costituzionale in quanto: la parola handicap esprime la situazione di
oggettiva difficolta' in cui viene a trovarsi (in un rapporto
spazio/temporale) il portatore di deficit (fisico o mentale) nel
processo di integrazione nella comunita' (organizzata per sua natura
secondo standard di potenzialita' o di prestazioni «normali»);
La funzione della legge n. 104/1992 e' stata proprio quella di
tutelare i diritti (anche) dei portatori di handicap promuovendone
l'integrazione e l'inserimento sociale, in attuazione di principi
fissati nella Carta costituzionale (e interpretati secondo
l'evoluzione della sensibilita' nel tempo) conferendo concreta
attuazione a quei diritti inviolabili dell'uomo sanciti nella
Costituzione italiana (all'art. 2, con riferimento al diritto/dovere
inderogabile di solidarieta' sociale; all'art. 3, ove vengono
riconosciute pari opportunita' a tutti; all'art. 32, che tutela la
salute; all'art. 38 che sancisce il diritto dell'inabile
all'assistenza sociale), ma anche nell'art. 25 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo (New York, 10 dicembre 1948) e
nell'art. 12 del Patto Internazionale dei Diritti economici, sociali
e culturali (approvato dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite e
ratificato dall'italia in forza della l. n. 881/1977);
La legge n. 104/1992 (nel rafforzare le azioni tese a sostenere il
disabile e il suo nucleo familiare, a migliorarne le condizioni, ad
evitarne il ricovero in istituto) ha individuato nella famiglia il
luogo primario delle relazioni quotidiane che regolano la vita del
disabile;
La famiglia svolge, invero, un ruolo essenziale nei confronti del
disabile, ricoprendo una molteplicita' di funzioni e quella di
riferimento della legge n. 104/1992 non e' la famiglia nucleare (che
trova specifici riconoscimento e tutela nell'art. 29 Cost.), ne'
quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso a
comprendervi finanche gli affini;
Risulterebbe, pertanto, evidente la volonta' del Legislatore di
permettere l'attuazione di quei diritti richiamati, ivi compreso il
dovere di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost., attraverso il
piu' esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della
cerchia della famiglia legittima, purche' con il disabile
abitualmente conviventi (cosi' riconducendo l'attuazione di quei
diritti nell'ambito della protezione, offerta anch'essa dall'art. 2,
dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali nelle
quali si svolge la sua personalita);
Se tale e' la ratio legis, risulterebbe irragionevole che
nell'elencazione dei soggetti aventi diritto ai permessi mensili di
cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 non compaia chi sia legato
more uxorio nella stabile convivenza con una persona portatrice di
handicap grave;
Costituitosi in giudizio, l'INPS non ha contestato ne'
l'effettivita' della situazione di convivenza tra la Guglielmi ed il
Prette, ne' l'esistenza della grave situazione di handicap di cui il
Prette risulta essere portatore e si e' rimesso sulla richiesta di
remissione degli atti alla Corte costituzionale, evidenziando di
essersi limitato, nel caso specifico, all'applicazione letterale
dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.
Rilevato in diritto
Ritiene il giudice del lavoro che la sollevata questione
risulti rilevante ai fini del decidere poiche' l'oggetto del presente
giudizio consiste nella richiesta della ricorrente dell'accertamento
del proprio diritto ad usufruire dei permessi mensili retribuiti e
coperti da contribuzione figurativa, permessi di cui al citato art.
33, comma 3 della legge n. 104/1992 in relazione allo stato di
handicap del convivente, ora, secondo 1'INPS, non concedibili, in
base ad un'ineccepibile interpretazione letterale della norma.
Inoltre la questione appare non manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione.
In particolare pare condivisibile l'impostazione della ricorrente
secondo cui l'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 violerebbe
l'art. 3 della Costituzione per la contraddittorieta' logica della
esclusione proprio di un convivente dalla previsione di una norma che
intende tutelare le persone con handicap (in situazione di gravita)
abitualmente conviventi: quando il legislatore, nel contesto della
legge n. 104/1992 rubricata «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»,
all'art. 33 detta le «agevolazioni» che spettano a colui che assiste
una persona in stato di handicap grave (ovvero, in ultima analisi, le
agevolazioni che spettano alla persona handicappata) esprime il
dovere collettivo di consentire l'adempimento del dovere inderogabile
di solidarieta' sociale, dovere che connota da un canto la forma
costituzionale di Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto
collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo.
Mentre altrove il Legislatore ha discriminato la famiglia fondata
sul matrimonio da forme di convivenza more uxorio poiche' queste
ultime sono fondate esclusivamente sulla affectio quotidiana -
liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti e
si caratterizzano per l'inesistenza di quella stabilita' e certezza,
nonche' di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che
patrimoniali, che nascono dal matrimonio, tale discriminazione non
pare potere essere nel presente caso giustificata.
La mancata inclusione del convivente more uxorio fra i soggetti
beneficiari dell'assistenza (cui e' subordinato il diritto ai
permessi per cui e' causa) non sembra trovare allora una sua
ragionevole giustificazione, poiche' i permessi previsti dalla legge
non si ricollegano geneticamente ad un preesistente rapporto
giuridicamente rilevante: rispetto al bene primario della salute
(l'assistenza e' una forma di tutela della salute della persona
gravemente handicappata) che la ratio legis salvaguarda, il titolo
della convivenza, in forza di rapporto parentale (indipendentemente
dal grado) o di affinita', oppure di convivenza more uxorio, non puo'
avere effetto discriminatorio senza vulnerare ancora una volta sia
l'art. 32 Cost., sia il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della
Costituzione nella configurazione in precedenza richiamata.
D'altra parte agli argomenti sopra esposti non pare potersi
obiettare che l'elencazione normativa delle categorie aventi titolo
ai permessi dovrebbe essere ispirata al criterio della certezza delle
situazioni giuridiche, mentre attribuire tali permessi anche in
ipotesi di assistenza al mero convivente more uxorio richiederebbe
una verifica di fatto in ordine al requisito della convivenza, e
comporterebbe la rinuncia al citato principio di certezza delle
situazioni giuridiche che, al contrario, dovrebbe trovare nel diritto
previdenziale la piu' rigorosa attuazione data anche la sua incidenza
sugli equilibri della spesa pubblica: detta obiezione che e' stata
proposta in ipotesi in cui, sempre con riferimento alla convivenza
more uxorio, si era sostenuta la legittimita' costituzionale di altre
norme (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 461/2000 con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita', sollevata con ordinanza 27 dicembre 1999 del Tribunale
di Taranto, dell'art. 13 del r.d. n. 636/1939 - Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e
sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' - nella parte in cui
non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiati del
trattamento pensionistico di reversibilita) non si attaglia al caso
esaminato in quanto l'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 e'
volto ad assicurare al Convivente more uxorio non un trattamento
pensionistico e/o comunque di natura patrimoniale che viene in essere
una volta cessata la situazione di convivenza, ma un permesso di
assentarsi dal lavoro che, sebbene retribuito, ha la finalita' di
garantire, anche e soprattutto, la tutela del soggetto portatore di
handicap, per favorirne l'assistenza.
In ogni caso, abundantiam, va rilevato come nell'ipotesi esaminata
il rapporto di convivenza (fra l'altro rafforzato dalla circostanza
che da esso sia stato generato un figlio) risulti per tabulas sulla
base della documentazione prodotta e non sia stato neppure posto in
contestazione.
In conclusione nel presente caso il principio piu' volte
richiamato dalla Corte costituzionale per il quale la convivenza more
uxorio rappresenta l'effetto di una libera scelta a fronte delle
regole costruite dal Legislatore per il matrimonio e da cui consegue
l'impossibilita' di estendere alla famiglia di fatto anche le regole
processuali o sostanziali proprie dell'istituto matrimoniale o che ad
esso, direttamente od indirettamente, si ricollegano, sembra trovare
attenuazione per i motivi sopra esposti nel caso sottoposto
all'attenzione di questo Giudicante ed appare necessario sottoporre
la questione all'esame della Corte.
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 3 della legge
n. 104/1992 in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio con immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria a provvedere alla notifica della presente
ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei ministri ed alla
comunicazione ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Si comunichi alle parti.
Savona, addi' 8 aprile 2008
il giudice del lavoro: Acquarone