N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2008

Ordinanza  del  20  marzo  2008  emessa  dal  Tribunale di Savona nel
procedimento civile promosso da Chigo Paolo contro I.N.P.S.


Previdenza  -  Pensioni  INPS  -  Maggiorazione pensionistica di lire
  trentamila  mensili  attribuita  dalla legge 15 aprile 1985, n. 140
  agli  appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970 (ex
  combattenti  e  assimilati)  -  Prevista  perequazione,  con  norma
  interpretativa,   dal   momento   della   concessione  della  detta
  maggiorazione agli aventi diritto, anziche' dall'anno di entrata in
  vigore  della  legge attributiva del beneficio - Irragionevolezza -
  Ingiustificato   diverso  trattamento  di  situazioni  identiche  -
  Lesione della garanzia previdenziale.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 544 [recte: 244], art. 2, comma 505.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.36 del 27-8-2008 )
                        IL GIUDICE DEL LAVORO

   Visti  gli  atti  del  proc.  n. 689/A/2007 R.G. Lav. promosso da:
Ghigo  Paolo  (avv.  Alessandra  Magliotto) contro Istituto Nazionale
della  Previdenza Sociale (avv. Giuseppe Iovino, avv. Rita Pisanu), a
scioglimento  della  riserva  assunta  il  6  marzo 2008 pronuncia la
seguente ordinanza.
   Parte   ricorrente  ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma 505 della legge 24 dicembre 2007
n. 544  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato. Legge finanziaria 2008), norma con la quale
il legislatore ha stabilito che l'articolo 6, comma 3, della legge 15
aprile  1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione del
trattamento  pensionistico  in favore di ex combattenti e assimilati,
prevista  dal comma 1 del medesimo articolo, si perequa a partire dal
momento  della  concessione  della maggiorazione medesima agli aventi
diritto.
   Parte   ricorrente   ha   sollevato   la   predetta  questione  di
legittimita'    costituzionale    rilevando   che   la   norma,   pur
autoqualificandosi   di   «interpretazione  autentica»,  verrebbe  in
effetti  ad  innovare  retroattivamente la disciplina con la quale il
legislatore  aveva inteso garantire un adeguamento dinamico nel tempo
del valore della maggiorazione (in origine pari a £ 30.000 mensili),
in  attuazione  del  piu'  generale  principio  di  adeguatezza delle
prestazioni   previdenziali   (art.   38  Cost.),  e  ne  verrebbe  a
determinare  in concreto la sostanziale e irrazionale abrogazione per
il  periodo  compreso tra il 1 gennaio 1985 e l'effettivo inserimento
della maggiorazione de qua nel singolo trattamento pensionistico. Per
effetto  della  disposizione  impugnata  si  perverrebbe  inoltre, ad
avviso   del   ricorrente,   ad   una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento , rilevante sotto il profilo della violazione dell'art. 3
Cost., tra coloro che in forza del medesimo titolo, di ex combattente
o  assimilato,  si  vedrebbero  riconosciuta  una  maggiorazione  del
trattamento pensionistico di importo differente solo in ragione della
data di decorrenza della pensione, differenza non razionale in quanto
contrastante  con la ratio perequativa sottesa al comma 3 dell'art. 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140.
   La  questione  risulta  rilevante ai fini del decidere dal momento
che oggetto del presente giudizio e' l'azione del ricorrente volta ad
ottenere  la  perequazione  automatica  della  maggiorazione  di  cui
all'art.  6  comma 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura
mensile  risultante  dal calcolo effettuato sull' importo iniziale di
£  30.000  successivamente incrementato a decorrere dal gennaio 1985
anziche',  come  sostenuto  dall'Inps,  a  decorrere  dalla  data  di
liquidazione della maggiorazione medesima.
   La   predetta  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare
altresi'  non  manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione.
   Al   riguardo  e'  in  primo  luogo  condivisibile  il  dubbio  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma 505 della legge 24
dicembre  2007, n. 244 in quanto con tale disposizione il legislatore
risulta  avere  esercitato  il potere di interpretazione autentica in
violazione   dei   canoni  di  ragionevolezza,  frustrando  la  ratio
perequativa sottesa alla disposizione interpretata e venendo a ledere
il  bene  tutelato dalla norma, vale a dire il mantenimento del tempo
dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
   E'  costante l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui
«la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non puo'
ritenersi  irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione
interpretata  un  significato  gia'  in essa contenuto, riconoscibile
come  una  delle  possibili  letture  del testo originario» (sentenze
numeri 39, 135 e 274 del 2006, sent. n. 234 e 400 del 2007). Altresi'
la Corte ha ripetutamente affermato che «il legislatore, nel rispetto
di tale previsione, puo' emanare sia disposizioni di "interpretazione
autentica",  che  determinano  -  chiarendola - la portata precettiva
della  norma  interpretata  fissandola in un contenuto plausibilmente
gia'  espresso  dalla  stessa,  sia  norme  innovative  con efficacia
retroattiva, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione
sul  piano  della  ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed
interessi costituzionalmente protetti».
   Nella specie la norma censurata introduce una espressa limitazione
temporale   alla   generale  operativita'  del  criterio  perequativo
automatico  della  maggiorazione  di  cui  all'art. 6, comma 1, legge
n. 140/1985   sancito  dal  comma  3  dello  stesso  articolo  -  «La
maggiorazione   prevista   dai  precedenti  commi  e'  soggetta  alla
disciplina   della   perequazione  automatica»  -  individuandone  la
decorrenza  solo  a  partire dal momento di concessione del beneficio
agli aventi diritto.
   E'  chiara  la  portata  innovativa e non meramente interpretativa
della  disposizione,  laddove,  mediante  la previsione di un diverso
termine   iniziale   di   efficacia  del  meccanismo  di  adeguamento
dell'importo  della maggiorazione quale la effettiva liquidazione del
beneficio,  modifica  in  senso  restrittivo l'ambito di applicazione
della disciplina della perequazione automatica, richiamata tout court
dal disposto originario del comma 3.
   Occorre   ricordare  brevemente  che,  al  fine  di  garantire  il
mantenimento  del  potere  di acquisto delle pensioni in generale, il
legislatore  aveva  disposto  (art.  21 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 1984» e art. 24 della
legge   28   febbraio  1986,  n. 41,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  1986»)  l'adeguamento dei trattamenti pensionistici agli
indici reali di svalutazione.
   Tale  meccanismo di garanzia e salvaguardia del potere di acquisto
e' stato successivamente limitato, onde contemperarlo con le esigenze
di   contenimento   della  spesa  pubblica,  alla  sola  perequazione
automatica  dell'importo alle variazioni del costo della vita. L'art.
11  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori privati e
pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
ha  pertanto  stabilito  che  gli  aumenti  a  titolo di perequazione
automatica   delle   pensioni   si  applicano  sulla  base  del  solo
adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal
1°  gennaio  di  ogni  anno,  precisando  che  tali  aumenti  vengano
calcolati  «applicando all'importo della pensione spettante alla fine
di  ciascun  periodo  la  percentuale  di variazione che si determina
rapportando  il  valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per  famiglie  di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il
mese  di  decorrenza  dell'aumento, all'analogo valore medio relativo
all'anno precedente».
   L'art.  59  comma  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di
stabilizzazione  della  finanza pubblica) ha quindi individuato nella
perequazione  automatica  delle pensioni prevista dal citato articolo
11  l'unica  forma  di adeguamento delle prestazioni pensionistiche a
decorrere  dal 1998 quale disciplina generale prevalente su eventuali
altre forme di adeguamento previste da disposizioni speciali.
   Successivamente  l'art.  69  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  - legge finanziaria 2001) ha fissato la misura entro la
quale si applica l'indice di rivalutazione automatica a decorrere dal
1  gennaio  2001  (limitandola  al  90%,  per le fasce di importo dei
trattamenti   pensionistici  compresi  tra  tre  e  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS, e al 75% per le fasce di importo superiori a
cinque  volte  il  predetto  trattamento minimo). In attuazione delle
disposizioni  sopra richiamate, annualmente, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
del  lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui
base  devono  essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica
delle pensioni.
   Come  si  evince  dal  quadro  evolutivo  delineato, l'esigenza di
salvaguardare  nel  tempo  il  potere  d'acquisto e l'adeguatezza dei
trattamenti  pensionistici  -  esigenza  costituzionalmente  tutelata
dall'art.  38  Cost.  -  e'  perseguita dal legislatore attraverso il
meccanismo della perequazione automatica dell'importo dei trattamenti
alle  variazioni  deI  costo  della  vita (mediante l'applicazione di
coefficienti  determinati  annualmente  sulla  base delle rilevazioni
ufficiali di tali variazioni), espressamente individuato come unica e
generale   forma   di   periodico   adeguamento   delle   prestazioni
pensionistiche ai mutamenti del valore di acquisto della moneta.
   All'interno  di  tale  sistema  il  contemperamento  dell'esigenza
perequativa   e   di   adeguatezza   delle  pensioni  con  quella  di
contenimento  della  spesa  pubblica  e  salvaguardia degli equilibri
finanziari,  risulta  essere  stato  ragionevolmente attuato mediante
l'individuazione    di   coefficienti   di   correzione   percentuale
dell'adeguamento  annuale, graduati in relazione al livello economico
dei  trattamenti a partire da quelli di importo piu' elevato rispetto
al minimo.
   Orbene,   la  modifica  introdotta  dalla  disposizione  censurata
persegue invece gli obiettivi di contenimento della spesa mediante un
criterio  di  limitazione  temporale  del  meccanismo perequativo che
contrasta  con  canoni  di  ragionevolezza  e  con la specifica ratio
sottesa  alla  maggiorazione in questione, cosi' come individuata dal
diritto vivente (cfr. Cass. 14285/2005).
   In  tal  senso  e'  necessario  rilevare  come l'attivazione della
perequazione   automatica  a  partire  dall'effettivo  godimento  del
beneficio  anziche'  dall'anno  in cui e' stato individuato l'importo
del beneficio - nella misura forfettaria fissa di £. 30.000 mensili,
secondo  valori  nummari  dell'epoca  -  comporta  l'erogazione della
maggiorazione  in  un  ammontare differente e variabile da soggetto a
soggetto  in  funzione solo del momento del collocamento in pensione.
Trattasi  di una conseguenza confliggente con l'esigenza di garantire
la  permanente  adeguatezza  della cifra monetaria della prestazione,
costituente   lo  scopo  dell'istituto  della  perequazione,  nonche'
indifferente  alle  peculiari  caratteristiche  dell'emolumento quale
parte  integrante  del  complessivo  trattamento pensionistico, cosi'
come   individuate   nel   successivo  comma  7  dell'art.  6,  legge
n. 140/1985,  vale  a dire la non assorbibilita' dall'integrazione al
minimo e la non incidenza ai fini del superamento del minimo.
   Tali  caratteristiche  connotano il beneficio in senso derogatorio
rispetto  ad  altri  emolumenti pensionistici e denotano una volonta'
del  legislatore  di garantire una particolare «resistenza» nel tempo
dell'effettivita'  dell'attribuzione  dell'art. 6, primo comma, legge
n. 140/1985,  quale  peculiare atteggiarsi nella specie del principio
di adeguatezza anche in ragione della specifica natura del titolo che
ne  costituisce  la  legittimazione,  vale a dire la condizione di ex
combattente  o  assimilato,  escluso  dalla  fruizione  dei  benefici
previsti dalla precedente normativa.
   Nell'ambito  di tale disegno sistematico trova logica collocazione
la  previsione  della  costante perequazione automatica dell' importo
originario  di  cui  al  comma  3 dello stesso art. 6, mentre si pone
invece  in  stridente  contrasto  l'introduzione  retroattiva  di una
restrizione temporale del meccanismo perequativo che di fatto conduce
all'erogazione  della  maggiorazione  in termini economici inadeguati
rispetto al mutato valore di acquisto della moneta se non irrisori.
   Un  ulteriore  profilo  di  dubbio  di legittimita' costituzionale
dell'art.  2,  comma  505, legge n. 244/2007 si rinviene in relazione
alla   irragionevole  difformita'  di  trattamento  tra  soggetti  in
posizione   omogenea   quanto   ai   presupposti   costitutivi  della
fattispecie,    difformita'    che   necessariamente   deriva   dall'
interpretazione  introdotta  con tale disposizione, come recentemente
posto  in  luce  da  una  pronuncia  della Corte di cassazione (sent.
n. 14285 del 7 luglio 2005).
   La  suprema Corte nel respingere l'interpretazione de qua, in quel
caso  propugnata  dall'istituto  previdenziale,  ha rilevato che essa
«condurrebbe  a  risultati  irrazionali  e  manifestamente lesivi del
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.,  poiche'  la
maggiorazione  pensionistica sarebbe corrisposta nello stesso anno in
misura   diversa   ai   vari   pensionati  a  seconda  dell'anno  del
pensionamento.  Infatti,  mentre  i soggetti gia' pensionati nel l985
fruirebbero di tutti gli aumenti garantiti anno dopo anno dalle norme
sulla  perequazione  automatica i soggetti pensionati successivamente
percepirebbero  il  primo  anno  la  maggiorazione  pensionistica  in
questione  nella  misura  di sole £ 30.000 mensili, poi incrementata
negli   anni   seguenti   a   partire   da   questo   importo.   Tale
differenziazione  non  avrebbe  alcuna  ragionevole spiegazione e, in
particolare,  non  troverebbe  giustificazione neanche nel fenomeno -
che    puo'    rendere   costituzionalmente   legittimi   trattamenti
differenziati  a  seconda  dell'epoca del pensionamento di situazioni
per  il  resto  omogenee - della evoluzione nel tempo, migliorativa o
peggiorativa, della disciplina normativa».
   In  sintonia  con  quanto affermato dalla Corte di cassazione, non
appare razionale e coerente con i principi costituzionali di cui agli
artt. 3 e 38 Cost. il diverso trattamento riservato dal legislatore a
situazioni che, in presenza dei medesimi requisiti legittimanti e nel
perdurante    vigore    della    medesima    disciplina,    risultano
irragionevolmente  differenziarsi  solo  in  relazione ad un elemento
accidentale  della  fattispecie quale la diversa decorrenza temporale
per il singolo avente diritto del concreto godimento del beneficio.
   A  tal fine assume particolare rilievo il fatto che il legislatore
ha determinato l'importo originario della maggiorazione in una misura
fissa  forfettaria  mensile,  unica  per  la generalita' degli aventi
diritto e non ancorata a ulteriori parametri rispetto alla condizione
di ex combattente o assimilato che ne costituisce la ratio.
   L'introduzione di una limitazione della perequazione automatica di
tale  importo - che il legislatore aveva concepito in una cifra fissa
uguale   per   tutti   gli   aventi   diritto   -  e  la  conseguente
differenziazione  dell'ammontare  in  funzione  solo  del  momento di
decorrenza  del  beneficio  si  pone  in contrasto con il criterio di
uguaglianza  di cui all'art. 3 Cost. in quanto non e' giustificata da
esigenze  obiettive  e  ragionevoli ne' controbilanciata da ulteriori
diversi profili del trattamento. L' intervallo temporale compreso tra
l'anno di introduzione del beneficio nella misura fissa di £. 30.000
e il momento di collocamento in pensione non eelemento correlato alla
fattispecie  costitutiva  del  diritto alla maggiorazione de qua, che
richiede  solo la condizione di ex combattente o assimilato, prevista
dalla   disciplina   immutata   dell'art.   6,   primo  comma,  legge
n. 140/1985,  ed  e'  indifferente  a  requisiti soggettivi ulteriori
quali   l'anzianita'  contributiva  o  l'eta'.  Ne'  tale  intervallo
temporale  e'  indice  di  una  ulteriore  situazione  soggettiva che
giustifichi  il  sacrificio  economico del singolo avente diritto, in
presenza  della  medesima  condizione  legittimante,  allo  scopo  di
tutelare beni diversi e prevalenti rispetto a quello del mantenimento
dell'  adeguatezza del valore dell'attribuzione monetaria originaria,
nel rispetto del principio di cui all'art. 38 Cost.
                              P. Q. M.

   Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
   Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, comma 505, della legge 24
dicembre  2007,  n. 544  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);
   Dispone   la  sospensione  del  presente  giudizio  con  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Si comunichi alle parti.
     Savona, addi' 20 marzo 2008
                    Il giudice del lavoro: Baisi