N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 - 31 marzo 2008

Ordinanza   del   31  marzo  2008  emessa  dal  Giudice  di  pace  di
Montefiascone   nel   procedimento   civile   promosso   da  Brunacci
Antonio contro Comune di Montefiascone


Circolazione  stradale  -  Obbligo  del  proprietario  del veicolo di
  comunicare  all'organo  di polizia i dati personali e della patente
  del   conducente   non   immediatamente   identificato  al  momento
  dell'infrazione  -  Configurazione  dell'omessa  comunicazione come
  fattispecie di illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente -
  Prevista  esenzione  dalla  sanzione  in  caso  di  giustificato  e
  documentato   motivo   ostativo  alla  prescritta  comunicazione  -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'illogico aggravamento
  dell'onere  giustificativo  rispetto a quanto previsto in relazione
  alla  similare  fattispecie  di  cui  all'art.  180,  comma 8, cod.
  strada,  e  dell'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra i
  cittadini   a   fronte   di   situazioni   ritenute  normativamente
  assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma  2, come modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge
  3  ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge
  24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.36 del 27-8-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE

   A scioglimento  della  riserva  che  precede,  letti  gli  atti ed
esaminati  i documenti di causa, ha pronunciato la seguente ordinanza
sul  ricorso  proposto  dal sig. Brunacci Antonio contro il Comune di
Montefiascone, R.G. 1263/07.
                          Ritenuto in fatto

   Con  ricorso  proposto  in  data  13  marzo  2007 il sig. Brunacci
Antonio,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Sergio Marchetiello del
foro  di  Firenze  (ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo studio
dell'avv. Walter Billi in Montefiascone, corso Cavour, 127) chiedeva,
ai  sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, l'annullamento del verbale
di  contestazione  n. 3452U/2007/V,  elevato  in data 17 gennaio 2007
dalla  Polizia  municipale del Comune di Montefiascone per violazione
dell'art.  126-bis,  secondo  comma  (n.  2)  del decreto legislativo
n. 285/1992  (come  modificato  dal  decreto  legge  3  ottobre 2006,
n. 262,  convertito  con  legge  24  novembre 2006, n. 286), poiche',
senza  giustificato e documentato motivo, aveva omesso di comunicare,
entro i termini prescritti, i dati personali e della patente di guida
di colui che, in data 12 agosto 2006, alle ore 11,43 a Montefiascone,
S.P. Commenda, alla guida dell'autoveicolo Wolkswagen targato CK592XG
di  sua  proprieta',  aveva  trasgredito  l'art.  142,  c.d.s.,  come
accertato   con   precedente  verbale  n. 492a/06  notificato  il  25
settembre  2006. Il ricorrente lamentava l'illegittimita' del verbale
n. 3452U/2007/V  per  violazione  di  legge  ed  eccesso  di  potere,
ravvisabili  nella circostanza che il comune convenuto aveva ignorato
la  comunicazione  da  lui  inviata  con  lettera raccomandata del 19
ottobre  2006,  con  la  quale  dichiarava di non essere responsabile
dell'infrazione  e  di  non essere al contempo in grado di fornire il
nominativo  del conducente, giacche' il veicolo suddetto era in uso a
tutti  i  componenti  della  sua  famiglia  (moglie e due figli), con
conseguente impossibilita' di risalire all'effettivo trasgressore.
   A  fondamento  del  ricorso  deduceva  inoltre  che l'art. 126-bis
secondo  comma  (n.  2), anche nella sua attuale versione, introdotta
dal  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito con legge 24
novembre  2006, n. 286, imponendo al proprietario dell'autoveicolo di
rivelare  le  generalita'  del conducente, determina in capo al primo
una compressione del diritto di difesa, violando il diritto a tacere,
a  non  essere  costretti  ad  agire contro se stessi ovvero contro i
propri  familiari;  diritto  tutelato  invece  in  ambito penalistico
mediante  il  riconoscimento di una scriminante, come dimostra l'art.
199  c.p.p. Attesa la ragione addotta per iscritto dall'opponente, la
Polizia municipale di Montefiascone avrebbe dovuto pertanto astenersi
dall'irrogare  la  sanzione  in  oggetto. In via istruttoria chiedeva
l'audizione   dei   propri   familiari   al  fine  di  dimostrare  la
usufruibilita' dell'autovettura da parte dei medesimi.
                         Ritenuto in diritto

   Premesso  che  l'attuale versione dell'art. 126-bis, secondo comma
(n. 2) del decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificato dal
decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,  convertito  con  legge  24
novembre  2006, n. 286, prevede che «l'organo da cui dipende l'agente
che  ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio,
ne   da'   notizia,  entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida»; che «la contestazione si intende definita quando sia avvenuto
il   pagamento  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  o  siano
conclusi  i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ammessi,  ovvero  siano  decorsi  i  termini  per la proposizione dei
medesimi»;  che  «il  predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento
della  sanzione,  della  scadenza del termine per la proposizione dei
ricorsi,  ovvero  dalla  conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi»;
che  «la  comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona del
conducente,   quale   responsabile   della   violazione,   sia  stata
identificata inequivocabilmente»; che «tale comunicazione avviene per
via   telematica   o   mediante   moduli   cartacei  predisposti  dal
Dipartimento  per  i trasporti terrestri»; che «la comunicazione deve
essere  effettuata  a  carico del conducente quale responsabile della
violazione»;  che  «nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario  del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo  196,  deve  fornire all'organo di polizia che procede,
entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  del  verbale  di
contestazione, i  dati  personali  e  della patente del conducente al
momento  della  commessa  violazione»;  che «se  il  proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o
un  suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine,  all'organo  di  polizia che procede»; che «il proprietario,
del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196,   sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza
giustificato  e  documentato  motivo,  di  fornirli  e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 259,00 a
euro  1036,00»,  occorre  preliminarmente  domandarsi  se l'apportata
modifica  al  comma  secondo  possa considerarsi immune da profili di
illegittimita'  costituzionale  la' dove fa dipendere l'esonero dalla
sanzione dalla ricorrenza di un «giustificato e documentato motivo».
   Il  quesito  appare  rilevante  ai fini del decidere, in quanto la
diretta  applicazione  del  comma secondo (n. 2) dell'art. 126-bis al
caso di specie comporterebbe il rigetto dell'opposizione, dal momento
che  il  ricorrente  si limito' a dichiarare, sia pure per iscritto e
nel termine previsto dalla norma, di non essere in grado di ricordare
chi  fosse  quel giorno alla guida dell'autovettura di sua proprieta'
senza documentare in alcun modo tale circostanza.
   La  questione e' altresi' non manifestamente infondata, atteso che
il  comma  in  oggetto,  per  le  ragioni che si andranno ad esporre,
appare,  ad  avviso  di  questo giudice, affetto da irragionevolezza,
nonche' contrario agli artt. 3 e 24 Cost.
   1. -  Giova  innanzitutto  osservare  che  la  modifica  di cui si
discute   e'   stata   varata  dal  legislatore  per  adeguarsi  alle
indicazioni  dettate dalla pronuncia n. 27 del 24 gennaio 2005 emessa
da  codesta Corte, con la quale il Giudice delle leggi aveva ritenuto
non  conforme  all'art.  27  della  Carta  costituzionale la versione
originaria   dell'art.   126-bis,   secondo  comma  (come  introdotta
dall'art.  7, comma 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e
come  successivamente modificata dall'art. 7, comma 3, lettera b, del
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevedeva, in
caso  di  mancata identificazione del conducente, che la segnalazione
della perdita dei punti di patente dovesse essere effettuata a carico
del  proprietario  del  veicolo,  salvo  comunicazione  da  parte  di
quest'ultimo,  da  effettuarsi  entro  trenta  giorni dalla richiesta
all'organo di polizia che procede, dei dati personali e della patente
del   conducente  al  momento  della  commessa  violazione,  anziche'
disporre,  in caso di mancata identificazione di questi, l'obbligo da
parte  del  proprietario  del veicolo di fornire, entro trenta giorni
dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.
   Le ragioni che avevano indotto la Corte costituzionale a decretare
la   illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  in  oggetto
risiedevano  nella  ravvisata  natura  personale della sanzione della
decurtazione  dei  punti  di  patente  e  nella  constatazione  della
irragionevolezza  della scelta perseguita dal legislatore di porre la
stessa  a  carico  del proprietario del veicolo anche nel caso in cui
questi,  pur  omettendo  senza  giustificato  motivo  di  fornire  le
generalita'  del  responsabile dell'infrazione stradale, non ne fosse
stato  l'autore.  Codesta  Corte aveva infatti rinvenuto nel comma in
esame  una  sorta  di  responsabilita'  oggettiva contrastante con il
principio  della personalita' della responsabilita' penale consacrato
nell'art.  27  Cost., principio da essa ritenuto «estensibile a tutte
le  violazioni  per  le  quali  sono  previste  sanzioni che vadano a
colpire la persona».
   Alla  luce  di  tale  pronunciamento,  il  legislatore  ha  dunque
proceduto  alla  modifica della norma in questione, mantenendo fermo,
in  caso di mancata identificazione del conducente, l'obbligo in capo
al proprietario del veicolo (ovvero ad altro obbligato in solido, sia
esso persona fisica o giuridica) di fornire all'organo di polizia che
procede  i  dati  personali e della patente del conducente al momento
della  commessa  violazione  e  punendo  l'eventuale omissione, salvo
giustificato  e  documentato  motivo,  con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 259,00 a euro 1036,00. Precedentemente la sanzione
applicabile  era  invece  quella prevista dall'art. 180, ottavo comma
c.d.s., cui l'art. 126-bis vecchia versione espressamente rimandava.
   Senonche',   l'aver  subordinato  l'esonero  dalla  sanzione  alla
ricorrenza di un giustificato e documentato motivo ha determinato, ad
avviso  di  questo  giudice, un'eccessiva compressione del diritto di
difesa  spettante  ai soggetti su cui grava l'obbligo di trasmissione
dei  dati,  in  quanto  essi si trovano nella difficile situazione di
dover  documentare  a  posteriori  la  sussistenza di una circostanza
giustificatrice   in   relazione  alla  commissione  di  un  illecito
amministrativo  di  cui,  prima  della  notifica del verbale, possono
senza  colpa  non  aver  avuto  notizia.  E' solo con la consegna del
verbale di contestazione della violazione al c.d.s. che all'obbligato
in  solido  viene  infatti comunicata sia la violazione al c.d.s. che
l'intimazione  alla trasmissione dei dati, ragion per cui, in caso di
estraneita'  alla  prima,  esso,  se  non  in  grado  di  ottemperare
all'invito,  si  trova  costretto  a  doversi procurare ex post e per
iscritto  la  prova  dell'esimente  in relazione ad un evento fino ad
allora legittimamente ignorato.
   Il  che  appare  a  questo  giudice  arbitrario  ed eccessivamente
gravoso  del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.
24 Cost.
   2.   -   La   norma   in   oggetto  risulta  altresi'  affetta  da
irragionevolezza  e  palesamente violativa dell'art. 3 Cost. la' dove
riserva   ai   destinatari   dell'obbligo  di  trasmissione  dati  un
trattamento   ingiustificatamente   piu'  severo  rispetto  a  quello
previsto  dall'art. 180, ottavo comma c.d.s. Tale ultima disposizione
prevede  infatti l'esonero dalla sanzione per la mancata ottemperanza
all'invito  dell'autorita'  di presentarsi entro il termine stabilito
nell'invito  medesimo ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire   documenti   ai   fini  dell'accertamento  delle  violazioni
amministrative  previste  dal  codice  in  presenza  di  giustificato
motivo, senza alcun dovere di allegazione documentale.
   Il  rafforzamento  dell'obbligo  di  cui  all'art. 126-bis secondo
comma  (n.  2) del codice della strada si appalesa invero illogico in
considerazione del contenuto del medesimo, identico a quello previsto
dall'art.  180  c.d.s.  (tant'e' che, prima della riforma, questo era
espressamente richiamato all'interno dell'art. 126-bis).
   A  cio'  si  aggiunga la constatazione che a tale rafforzamento ha
fatto  riscontro una diminuzione dell'importo della sanzione rispetto
a  quella  stabilita  in caso violazione dell'art. 180, ottavo comma,
codice  della strada (che infatti va da un minimo di euro 370,00 a un
massimo  di  euro  1.485,00), il che induce questo giudice a ritenere
che  il  legislatore  abbia  inteso in realta' compensare la maggiore
gravosita'  dell'onere  giustificativo  introdotta  a  seguito  della
modifica  con una sanzione pecuniaria d'importo piu' lieve rispetto a
quella  inflitta  in  precedenza.  I  due  piani  pero'  non andavano
confusi,  attenendo  l'uno alle modalita' di esercizio del diritto di
difesa,   laddove   l'altro   concerneva  il  quantum  della  pretesa
sanzionatoria e all'appesantimento del primo non poteva corrispondere
(se  non  a  scapito  dell'art.  24  Cost.)  un  alleggerimento della
seconda.
   La  disparita'  di trattamento che si e' cosi' venuta a creare fra
cittadini  a  fronte  di  situazioni analoghe, oltre che illogica, si
rivela  contraria  al  principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3
Cost.
   Va  pertanto  sollevata  d'ufficio  la  questione  di legittimita'
costituzionale  della norma in esame, apparendo essa sia rilevante ai
fini del decidere che non manifestamente infondata.
                               P. Q. M.

   Solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art.
126-bis,  secondo  comma  (n.  2) c.d.s., come modificato dal decreto
legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006,
n. 286,  per  contrasto con i principi di ragionevolezza, nonche' con
gli  artt.  3  e  24 della Carta costituzionale e dispone l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale sospendendo il
giudizio in corso.
   Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, on.
Romano  Prodi  comunicandola anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, on. Fausto Bertinotti e on. Luigi Marini.
     Montefiascone, addi' 22 marzo 2008
                    Il giudice di pace: Lucchesi