N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 - 31 marzo 2008
Ordinanza del 31 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Montefiascone nel procedimento civile promosso da Brunacci Antonio contro Comune di Montefiascone Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente - Prevista esenzione dalla sanzione in caso di giustificato e documentato motivo ostativo alla prescritta comunicazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'illogico aggravamento dell'onere giustificativo rispetto a quanto previsto in relazione alla similare fattispecie di cui all'art. 180, comma 8, cod. strada, e dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini a fronte di situazioni ritenute normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.36 del 27-8-2008 )
IL GIUDICE DI PACE
A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed
esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente ordinanza
sul ricorso proposto dal sig. Brunacci Antonio contro il Comune di
Montefiascone, R.G. 1263/07.
Ritenuto in fatto
Con ricorso proposto in data 13 marzo 2007 il sig. Brunacci
Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchetiello del
foro di Firenze (ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Walter Billi in Montefiascone, corso Cavour, 127) chiedeva,
ai sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, l'annullamento del verbale
di contestazione n. 3452U/2007/V, elevato in data 17 gennaio 2007
dalla Polizia municipale del Comune di Montefiascone per violazione
dell'art. 126-bis, secondo comma (n. 2) del decreto legislativo
n. 285/1992 (come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286), poiche',
senza giustificato e documentato motivo, aveva omesso di comunicare,
entro i termini prescritti, i dati personali e della patente di guida
di colui che, in data 12 agosto 2006, alle ore 11,43 a Montefiascone,
S.P. Commenda, alla guida dell'autoveicolo Wolkswagen targato CK592XG
di sua proprieta', aveva trasgredito l'art. 142, c.d.s., come
accertato con precedente verbale n. 492a/06 notificato il 25
settembre 2006. Il ricorrente lamentava l'illegittimita' del verbale
n. 3452U/2007/V per violazione di legge ed eccesso di potere,
ravvisabili nella circostanza che il comune convenuto aveva ignorato
la comunicazione da lui inviata con lettera raccomandata del 19
ottobre 2006, con la quale dichiarava di non essere responsabile
dell'infrazione e di non essere al contempo in grado di fornire il
nominativo del conducente, giacche' il veicolo suddetto era in uso a
tutti i componenti della sua famiglia (moglie e due figli), con
conseguente impossibilita' di risalire all'effettivo trasgressore.
A fondamento del ricorso deduceva inoltre che l'art. 126-bis
secondo comma (n. 2), anche nella sua attuale versione, introdotta
dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24
novembre 2006, n. 286, imponendo al proprietario dell'autoveicolo di
rivelare le generalita' del conducente, determina in capo al primo
una compressione del diritto di difesa, violando il diritto a tacere,
a non essere costretti ad agire contro se stessi ovvero contro i
propri familiari; diritto tutelato invece in ambito penalistico
mediante il riconoscimento di una scriminante, come dimostra l'art.
199 c.p.p. Attesa la ragione addotta per iscritto dall'opponente, la
Polizia municipale di Montefiascone avrebbe dovuto pertanto astenersi
dall'irrogare la sanzione in oggetto. In via istruttoria chiedeva
l'audizione dei propri familiari al fine di dimostrare la
usufruibilita' dell'autovettura da parte dei medesimi.
Ritenuto in diritto
Premesso che l'attuale versione dell'art. 126-bis, secondo comma
(n. 2) del decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificato dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24
novembre 2006, n. 286, prevede che «l'organo da cui dipende l'agente
che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio,
ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida»; che «la contestazione si intende definita quando sia avvenuto
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano
conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi»; che «il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento
della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei
ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi»;
che «la comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona del
conducente, quale responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente»; che «tale comunicazione avviene per
via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri»; che «la comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione»; che «nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione»; che «se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o
un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all'organo di polizia che procede»; che «il proprietario,
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259,00 a
euro 1036,00», occorre preliminarmente domandarsi se l'apportata
modifica al comma secondo possa considerarsi immune da profili di
illegittimita' costituzionale la' dove fa dipendere l'esonero dalla
sanzione dalla ricorrenza di un «giustificato e documentato motivo».
Il quesito appare rilevante ai fini del decidere, in quanto la
diretta applicazione del comma secondo (n. 2) dell'art. 126-bis al
caso di specie comporterebbe il rigetto dell'opposizione, dal momento
che il ricorrente si limito' a dichiarare, sia pure per iscritto e
nel termine previsto dalla norma, di non essere in grado di ricordare
chi fosse quel giorno alla guida dell'autovettura di sua proprieta'
senza documentare in alcun modo tale circostanza.
La questione e' altresi' non manifestamente infondata, atteso che
il comma in oggetto, per le ragioni che si andranno ad esporre,
appare, ad avviso di questo giudice, affetto da irragionevolezza,
nonche' contrario agli artt. 3 e 24 Cost.
1. - Giova innanzitutto osservare che la modifica di cui si
discute e' stata varata dal legislatore per adeguarsi alle
indicazioni dettate dalla pronuncia n. 27 del 24 gennaio 2005 emessa
da codesta Corte, con la quale il Giudice delle leggi aveva ritenuto
non conforme all'art. 27 della Carta costituzionale la versione
originaria dell'art. 126-bis, secondo comma (come introdotta
dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e
come successivamente modificata dall'art. 7, comma 3, lettera b, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevedeva, in
caso di mancata identificazione del conducente, che la segnalazione
della perdita dei punti di patente dovesse essere effettuata a carico
del proprietario del veicolo, salvo comunicazione da parte di
quest'ultimo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta
all'organo di polizia che procede, dei dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione, anziche'
disporre, in caso di mancata identificazione di questi, l'obbligo da
parte del proprietario del veicolo di fornire, entro trenta giorni
dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Le ragioni che avevano indotto la Corte costituzionale a decretare
la illegittimita' costituzionale della disposizione in oggetto
risiedevano nella ravvisata natura personale della sanzione della
decurtazione dei punti di patente e nella constatazione della
irragionevolezza della scelta perseguita dal legislatore di porre la
stessa a carico del proprietario del veicolo anche nel caso in cui
questi, pur omettendo senza giustificato motivo di fornire le
generalita' del responsabile dell'infrazione stradale, non ne fosse
stato l'autore. Codesta Corte aveva infatti rinvenuto nel comma in
esame una sorta di responsabilita' oggettiva contrastante con il
principio della personalita' della responsabilita' penale consacrato
nell'art. 27 Cost., principio da essa ritenuto «estensibile a tutte
le violazioni per le quali sono previste sanzioni che vadano a
colpire la persona».
Alla luce di tale pronunciamento, il legislatore ha dunque
proceduto alla modifica della norma in questione, mantenendo fermo,
in caso di mancata identificazione del conducente, l'obbligo in capo
al proprietario del veicolo (ovvero ad altro obbligato in solido, sia
esso persona fisica o giuridica) di fornire all'organo di polizia che
procede i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione e punendo l'eventuale omissione, salvo
giustificato e documentato motivo, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 259,00 a euro 1036,00. Precedentemente la sanzione
applicabile era invece quella prevista dall'art. 180, ottavo comma
c.d.s., cui l'art. 126-bis vecchia versione espressamente rimandava.
Senonche', l'aver subordinato l'esonero dalla sanzione alla
ricorrenza di un giustificato e documentato motivo ha determinato, ad
avviso di questo giudice, un'eccessiva compressione del diritto di
difesa spettante ai soggetti su cui grava l'obbligo di trasmissione
dei dati, in quanto essi si trovano nella difficile situazione di
dover documentare a posteriori la sussistenza di una circostanza
giustificatrice in relazione alla commissione di un illecito
amministrativo di cui, prima della notifica del verbale, possono
senza colpa non aver avuto notizia. E' solo con la consegna del
verbale di contestazione della violazione al c.d.s. che all'obbligato
in solido viene infatti comunicata sia la violazione al c.d.s. che
l'intimazione alla trasmissione dei dati, ragion per cui, in caso di
estraneita' alla prima, esso, se non in grado di ottemperare
all'invito, si trova costretto a doversi procurare ex post e per
iscritto la prova dell'esimente in relazione ad un evento fino ad
allora legittimamente ignorato.
Il che appare a questo giudice arbitrario ed eccessivamente
gravoso del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.
24 Cost.
2. - La norma in oggetto risulta altresi' affetta da
irragionevolezza e palesamente violativa dell'art. 3 Cost. la' dove
riserva ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dati un
trattamento ingiustificatamente piu' severo rispetto a quello
previsto dall'art. 180, ottavo comma c.d.s. Tale ultima disposizione
prevede infatti l'esonero dalla sanzione per la mancata ottemperanza
all'invito dell'autorita' di presentarsi entro il termine stabilito
nell'invito medesimo ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni
amministrative previste dal codice in presenza di giustificato
motivo, senza alcun dovere di allegazione documentale.
Il rafforzamento dell'obbligo di cui all'art. 126-bis secondo
comma (n. 2) del codice della strada si appalesa invero illogico in
considerazione del contenuto del medesimo, identico a quello previsto
dall'art. 180 c.d.s. (tant'e' che, prima della riforma, questo era
espressamente richiamato all'interno dell'art. 126-bis).
A cio' si aggiunga la constatazione che a tale rafforzamento ha
fatto riscontro una diminuzione dell'importo della sanzione rispetto
a quella stabilita in caso violazione dell'art. 180, ottavo comma,
codice della strada (che infatti va da un minimo di euro 370,00 a un
massimo di euro 1.485,00), il che induce questo giudice a ritenere
che il legislatore abbia inteso in realta' compensare la maggiore
gravosita' dell'onere giustificativo introdotta a seguito della
modifica con una sanzione pecuniaria d'importo piu' lieve rispetto a
quella inflitta in precedenza. I due piani pero' non andavano
confusi, attenendo l'uno alle modalita' di esercizio del diritto di
difesa, laddove l'altro concerneva il quantum della pretesa
sanzionatoria e all'appesantimento del primo non poteva corrispondere
(se non a scapito dell'art. 24 Cost.) un alleggerimento della
seconda.
La disparita' di trattamento che si e' cosi' venuta a creare fra
cittadini a fronte di situazioni analoghe, oltre che illogica, si
rivela contraria al principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3
Cost.
Va pertanto sollevata d'ufficio la questione di legittimita'
costituzionale della norma in esame, apparendo essa sia rilevante ai
fini del decidere che non manifestamente infondata.
P. Q. M.
Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
126-bis, secondo comma (n. 2) c.d.s., come modificato dal decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006,
n. 286, per contrasto con i principi di ragionevolezza, nonche' con
gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il
giudizio in corso.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, on.
Romano Prodi comunicandola anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, on. Fausto Bertinotti e on. Luigi Marini.
Montefiascone, addi' 22 marzo 2008
Il giudice di pace: Lucchesi