N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2008
Ordinanza del 17 marzo 2008 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mita Ion Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente - Indeterminatezza della fattispecie criminosa - Configurazione di una norma penale in bianco - Violazione della riserva di legge in materia penale, del principio di tassativita' e determinatezza delle norme incriminatrici - Lesione del diritto all'emigrazione. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, come sostituito dall'art. 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 25 e 35, comma quarto.(GU n.36 del 27-8-2008 )
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Nel procedimento n. 12504/03 R.N.R. e 19260/03 R.G. G.i.p. Trib.
Torino, a carico di Mita Ion + 6; previa separazione della posizione
di quest'ultimo dal procedimento principale, definito con il rito
abbreviato in udienza preliminare, in relazione al solo addebito a
lui elevato al capo C della richiesta di rinvio a giudizio, ha
pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953.
Ritenuto in fatto
Mita Ion e' imputato di violazione in concorso dell'art. 12, comma
3, d.lgs. n. 286/1998, in concorso con il gruppo di «passeurs» Calin
Gheorghe, Calin Ilie e Malacu George (alias Topriceanu Mihaita, detto
Turi Mihai). Dagli atti si evince pero' unicamente un suo
coinvolgimento per far espatriare clandestinamente verso
l'Inghilterra (paese extra-Schengen) alcuni conoscenti, ed in tale
veste avrebbe (richiedendo informazioni a persone rimaste estranee al
procedimento) prima ottenuto il consiglio di rivolgersi al gruppo
Neascu/Gherghisan; fallito l'esperimento, perche' i «passeurs» non si
erano presentati all'appuntamento avrebbe poi ottenuto un
appuntamento con il gruppo dei Calin; avrebbe quindi accompagnato i
conoscenti nel luogo stabilito perche' potessero salire
clandestinamente sul treno nei pressi del bivio della Pronda. Fin
dalle prime battute delle indagini e' emerso il coinvolgimento del
Mita in «un solo episodio» (ord. g.i.p. 24 luglio 2003, di
attenuazione della misura cautelare da custodia in carcere in quella
degli arresti domiciliari; in seguito e' stata poi revocata ogni
misura, a differenza che per i coimputati «passeurs»). E' evidente
dallo svolgersi degli accadimenti (documentati probatoriamente dalle
intercettazioni telefoniche e paralleli appostamenti di p.g.) che
Mita si e' attivato per agevolare la partenza di quattro persone, non
identificate, che dovevano partire insieme, e solo di quelle. In
atti - e tenuto conto delle puntuali spiegazioni che egli ha
reiteratamente fornito in sede di interrogatorio in relazione agli
elementi a suo carico (conversazioni telefoniche intercettate e
concomitanti appostamenti di p.g.) - a carico del Mita non vi e'
altro; in specie non vi e' alcun elemento che smentisca
l'occasionalita' della condotta di favoreggiamento, legata ad una
situazione specifica e in relazione alla quale egli stesso ha dovuto
rivolgersi a terzi «professionisti» (che venivano pagati per questo),
per agevolare parenti o persone a lui legate e senza che vi sia alcun
elemento per ritenere che egli abbia percepito a propria volta denaro
in cambio dell'aiuto prestato. Anche dai colloqui telefonici pare
evincersi l'estraneita' di Mita all'attivita' dei «passeurs», che ha
contattato da estraneo e per favorire familiari/utenti a lui vicini.
Ne e' spia sintomatica gia' l'opzione dell'accusa di elevare
l'addebito di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286/1998 in concorso, al
capo C con il c.d. gruppo dei Calin e non invece in concorso, al capo
A, con il gruppo Neascu/Gherghisan, pure da lui contattato; e cio'
perche' solo a mezzo dei Calin egli era infine riuscito nel suo unico
scopo, che era di far espatriare le quattro persone che a lui avevano
chiesto aiuto.
Sulla rilevanza
Da cio' consegue, come correttamente evidenziato dalla difesa,
che:
a) l'addebito anche a carico di Mita Ion di favoreggiamento
dell'immigrazione («atti diretti a favorire l'ingresso in Italia»)
appare nel suo caso dovuto unicamente alla formulazione unitaria e
indistinta del capo C, che riguarda anche i presunti correi Calin
Gheorghe, Calin Ilie e Malacu George; formulazione priva di elementi
individualizzanti e che in ogni caso non trova corrispondenza alcuna
in atti per quanto attiene a Mita Ion, a quanto si desume dalla
stessa ricostruzione che dei fatti ha evidenziato il pubblico
ministero in sede di discussione del rito abbreviato;
b) Mita non puo' essere ritenuto concorrente nel reato previsto
dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ma al piu' soggetto che
individualmente ha commesso «atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente», condotta sanzionata autonomamente
dal comma 1 dello stesso articolo.
Il capo C e' contestato «da epoca non precisata posteriore
all'estate del 2002»; e' pacifico che l'attivazione di Mita per
agevolare l'espatrio risale al marzo 2003.
Ne consegue che a Mita e' stata contestata la violazione della
disciplina dell'art. 12, comma 1, ultima parte, nella sua
formulazione, ex legge 30 luglio 2002, n. 189: quindi, secondo
l'opinione che pare ormai prevalente - nonostante un contrario obiter
iniziale in Cass., sez. III, 28 novembre 2002, ric. Hoxha, pronuncia
che peraltro non affronta direttamente la questione bensi' la
sufficienza e idoneita' degli «atti diretti» al fine della rilevanza
penale della condotta - quale titolo di reato autonomo e non piu'
quale circostanza aggravante della condotta «base» delineata al comma
1. Addirittura in relazione alla vecchia norma, richiamandosi alla
ratio e alla storia normativa sottese alle norme penali
incriminatrici contenute nel d.lgs. n. 286/1998, gia' si era
prospettata una sostanziale autonomia tra fattispecie, in effetti del
tutto diverse tra loro; prospettazione non accolta dalla Corte di
cassazione a fronte dell'indubbio e primario ostacolo costituito dal
tenore letterale della formulazione del vecchio art. 12 (per tutte,
Cass. pen. sez. I, 4 dicembre 2000, ric. Vishe). L'incipit del
vecchio terzo comma («se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a
fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso»), letteralmente
delineante una circostanza aggravante ad effetto speciale, e' stato,
e non certo casualmente, abbandonato nella formulazione dell'art. 12,
novellata dalla legge n. 189/2002.
Cio' premesso, e' pero' indubbio che la condotta del Mita -
ricerca di indicazioni su chi fossero i «passeurs», contatto con
quest'ultimi per ottenere un appuntamento per gli espatriandi, non
identificati, dei quali nulla. si sa se non che la prima destinazione
avrebbe dovuto essere l'Inghilterra dato il mezzo di trasporto
utilizzato, nonche' l'accompagnamento di questi ultimi sul luogo
dell'appuntamento - integra a pieno titolo la fattispecie autonoma di
cui al comma 1 dell'art. 12 del citato decreto, per avere posto in
essere atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di
persone sfornite di documenti, a titolo occasionale, individuale e
senza scopo di lucro: quindi, della sola seconda parte (la cui
autonomia dalla prima e' sancita dalla disgiuntiva «ovvero») del
reato di cui al comma 1 dell'art. 12.
Va da ultimo segnalato che le modifiche successive apportate al
legislatore all'art. 12, d.lgs. n. 286/1998 non paiono in alcun modo
influire sulla rilevanza della questione che viene qui proposta. A
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1-ter del d.l. n. 241/2004,
infatti, la commissione del fatto «da tre o piu' persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»
non costituisce piu' elemento integrativo della fattispecie di cui al
comma 3 dell'art. 12, d.lgs. n. 286/1998 bensi' circostanza
aggravante applicabile alla previsione incriminatrice sia del comma 3
che del comma 1 dello stesso articolo: quindi, sia all'ipotesi di
favoreggiamento c.d. «semplice» che a quella «a scopo di profitto».
La novita' rilevante apportata dalla novella legislativa del 2004 non
comporta, di conseguenza, alcuna modifica nella struttura della norma
incriminatrice da applicarsi nel caso concreto, ex art. 12, comma l
ultima parte, d.lgs. n. 286/1998, limitandosi ad introdurre delle
circostanze aggravanti (comunque non contestate nel caso di Mita Ion
perche' all'epoca non ancora entrate in vigore) che hanno ad oggetto
particolari modalita' di commissione degli atti integranti la
condotta favoreggiamento: che quindi, in quanto tali e comunque
perche' si tratta di elementi accidentali del reato, non
contribuiscono ad una tipizzazione della condotta ne' la modificano
quanto ad elementi integrativi della fattispecie. Vi e' stato
unicamente un inasprimento della sanzione, inapplicabile nel caso
concreto poiche' norma sfavorevole successiva nel tempo.
Sulla non manifesta infondatezza
Individuata la norma incriminatrice da applicare nel caso di
specie, e cioe' il favoreggiamento c.d. «semplice» dell'«ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente», sorgono, in ordine alla
legittimita' costituzionale della stessa, perplessita' che non paiono
poter essere risolte in sede interpretativa in sede di giudizio di
merito. Si tratta di perplessita' che sono gia' state espresse in
dottrina e che, a parere di questo giudice, debbono essere condivise
alla luce delle considerazioni che seguono.
Va premesso - senza entrare nel merito della articolata vicenda
normativa che ha infine condotto alla formulazione dell'attuale art.
12, d.lgs. n. 286 - che l'introduzione della figura autonoma del
favoreggiamento in Italia dell'ingresso illegale di migranti in altro
Stato estero pare evidentemente dovuta alla volonta' di colmare un
vuoto che impediva di attrarre nella sfera della rilevanza penale
condotte censurabili in quanto attivita' assolutamente tipiche di chi
gestisce il traffico di migranti clandestini. In altri termini,
l'assenza di previsione di fattispecie punitiva del favoreggiamento
dei flussi clandestini «verso l'estero» impediva che venissero
sanzionate le condotte di «intermediazione di movimenti illeciti, o
comunque clandestini, di lavoratori migranti, che non si risolvono
nel favorire materialmente il loro ingresso o la loro permanenza
nello Stato» (Cass., sez. VI, 22 novembre 2000, ric. p.m. in proc.
Durante); e, soprattutto, lasciava in una sorta di zona grigia le
attivita' (non autonomamente costituenti reato, quali invece, ad es.,
l'approvvigionamento di documenti falsificati, o altre attivita'
penalmente rilevanti in via autonoma) poste in essere sul territorio
nazionale comunque favorenti i flussi di migrazione clandestina «in
transito» verso l'estero: attivita' aspecifiche, non tipizzate ne'
tipizzabili, ritenute meritevoli di sanzione perche' comunque a)
potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e b) parimenti
espressione di sfruttamento del corposo fenomeno della migrazione
clandestina. Ma proprio la verifica della ratio della formulazione
post-novella del 2002 (immodificata a seguito del nuovo intervento,
operato con la legge n. 271/2004) rende evidente che quest'ultima e'
chiaro frutto della volonta' legislativa di colpire in tutte le sue
forme la gestione del traffico di clandestini «allargando» la
normativa penale in modo tale da farvi rientrare anche quelle
situazioni fattuali che andavano in precedenza esenti da sanzione
solo perche' non vi era prova di un aggancio della condotta posta in
essere dal soggetto che favoriva il migrante nel transito e/o nuova
fuoruscita con la condotta di chi ne aveva favorito l'ingresso
clandestino in Italia.
Situazioni fattuali, si noti, che non sono in alcun modo
assimilabili a quella del Mita Ion, del quale risulta solo
l'attivazione per contattare chi era in grado di far clandestinamente
espatriare persone che gia' si trovavano e permanevano sul territorio
italiano e che non risulta vi fossero giunti grazie ad una qualche
attivazione del Mita medesimo.
La norma incriminatrice di cui al comma primo, ultima parte,
dell'art. 12, d.lgs. n. 286/1998 e' figura di reato a soglia di
tutela anticipata e a condotta libera, connotata (sia prima che dopo
la novella operata con il d.l. n. 241/2004) da un unico elemento
tipizzante: quello dell'illiceita' speciale, che assurge ad elemento
centrale per identificare l'antigiuridicita' di una condotta che
altrimenti si risolverebbe in mera agevolazione all'esercizio di un
diritto della persona, quello di emigrare dal territorio italiano
verso altri Stati.
E' evidente, al riguardo, che il presupposto di illiceita'
speciale della «violazione delle disposizioni del presente testo
unico» puo' riferirsi al favoreggiamento dell'immigrazione ma non
anche a quello dell'emigrazione, che non trova (ne' si vede come
potrebbe trovare) in esso alcuna regolamentazione, posto che si
tratta di un corpo di norme «concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» in
Italia.
Unico presupposto di illiceita' speciale con funzione di
tipizzazione risulta allora essere quello della «illegalita»
dell'ingresso procurato (o meglio favorito) dall'Italia nello stato
estero di destinazione del migrante clandestino: dizione che non a
caso, nei reati di favoreggiamento, si trova associata solo
all'ipotesi di «ingresso in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina».
Ma sotto tale profilo e' altrettanto evidente che il contenuto
dell'«illegalita» andrebbe individuato facendo riferimento alla
normativa del paese estero di destinazione, e cio', oltretutto, dando
per scontato - circostanza che scontata non e' affatto - che nella
fattispecie alla quale la norma debba applicarsi si possa individuare
con certezza un paese estero di destinazione del migrante
clandestino; compito non certo facilitato dalla struttura della norma
incriminatrice, che punisce anche soltanto gli «atti diretti»,
indipendentemente dall'ottenimento di un qualsiasi risultato.
Se, pero', l'«illegalita» va intesa (e non puo' non essere intesa,
poiche' in caso contrario il favoreggiamento dell'ingresso illegale
in Stato straniero non si verificherebbe mai, e la norma
incriminatrice sarebbe di conseguenza del tutto priva di contenuto)
nel senso della contrarieta' ad un complesso di norme regolatrici
emesse da un paese straniero, ne consegue che ci si trova di fronte
ad una fattispecie penale in bianco il cui precetto e' descritto
attraverso il rinvio ad una legge straniera: e cio' in violazione
della riserva di legge sancita dall'art. 25 della Costituzione.
Risulta palese il problema del mancato rispetto del principio di
tassativita' e determinatezza delle norme penali incriminatrici.
La Corte di cassazione (sez. I, udienza 8 maggio 2002, depositata
il 3 giugno 2002, ric. Galgano) aveva gia' motivato nel senso della
aderenza dell'art. 12 al principio suddetto e quindi del rispetto
dell'art. 25 della carta costituzionale. Cio' pero' avveniva: 1)
ante-novella operata con la legge n. 189/2002 e in un contesto del
tutto diverso, nel quale la figura del favoreggiamento dell'ingresso
in Stato estero non esisteva ancora; 2) in riferimento ad un
presupposto di illiceita' speciale, la «contrarieta' alle norme del
testo unico», comunque inapplicabile alla fattispecie incriminatrice
di cui all'attuale art. 12, comma 1 ultima parte.
La verifica del requisito di illiceita' della «contrarieta' al
testo unico», argomentava infatti la suprema Corte nel motivare
perche' dovesse ritenersi manifestamente infondata la questione,
poteva al massimo comportare «una maggiore difficolta' di
individuazione e ricostruzione della fattispecie concreta ma non
anche un difetto di tipicita' della fattispecie astratta, in se'
compiutamente definita e comprendente, al suo interno, ogni possibile
combinazione della prevista attivita' diretta a favorire l'ingresso
di stranieri in Italia con la violazione di ciascuna delle specifiche
disposizioni, attinenti alla materia, del decreto legislativo in
esame». Per contro, in altra pronuncia la suprema Corte ha affrontato
incidentalmente la medesima questione concludendo per l'aderenza del
vecchio art. 12 al principio di determinatezza e tassativita'
(problema che la Corte si poneva data «la genericita' della locuzione
"violazione delle disposizioni del presente testo unico"...» e
rilevato il concreto rischio che «...potrebbero essere incriminati
comportamenti concretamente non lesivi attraverso un "modello estremo
di anticipazione di tutela..."», salvo che per quei «casi marginali»
che «trovano il loro limite nella necessita' della sussistenza del
dolo» (cosi testualmente Cass., sez. III, 18 giugno 2002, dep. 9
agosto 2002, ric. Tolkachov).
Si e' visto, pero', che gli argomenti addotti dalla Corte di
cassazione nelle citate sentenze (in specie nella prima, che ha
affrontato direttamente la questione) non sono in alcun modo
mutuabili oggi per risolvere la questione venuta a profilarsi a
seguito dell'introduzione della figura di reato del favoreggiamento
dell'«ingresso illegale in altro Stato», se non altro perche - quanto
a quest'ultima - il presupposto di illiceita' speciale e' oggi
tutt'altro e non puo' che riferirsi alla normativa dello Stato estero
di destinazione. Ne consegue che la sua compatibilita' con il
principio di riserva di legge e di tassativita' della fattispecie
penale risulta ben piu' problematica.
Ne' varrebbe obiettare, a parere di questo giudice, che un
recupero della determinatezza della fattispecie potrebbe avvenire
attraverso la valorizzazione delle modalita' in concreto di
attuazione della condotta incriminata: procedimento «sostitutivo» che
comunque non pare corretto e il cui utilizzo in sede
giurisprudenziale evidenzia ancor piu' l'ambiguita' di fondo della
norma incriminatrice.
Non solo: e' procedimento interpretativo che porta ad una
pericolosa confusione di piani, posto che l'emigrazione in condizioni
di «illegalita» (visto dall'ottica della legge italiana, e quindi
l'emigrazione dall'Italia di chi si ritrova ad essere clandestino in
Italia) non e' affatto di per se' significativa di clandestinita'
«comunque» e in qualsiasi paese, poiche' il migrante potrebbe
appartenere ad una delle categorie che nello Stato estero di
destinazione gli consente l'acquisizione di un titolo di residenza
permanente (i.e. minore, richiedente asilo, coniuge e parente di
cittadino del paese straniero ove egli e' diretto).
Si tratta di terreno, com'e' evidente, che rende ancor piu' palese
la violazione del principio di determinatezza, poiche'
l'agevolazione - anche con modalita' evidentemente «clandestine»,
quali quella evidenziatasi nel presente procedimento - a lasciare il
territorio italiano e' condotta gia' di per se' sufficiente a far
ricadere la fattispecie concreta in quella astratta incriminatrice,
poiche', indipendentemente da che cosa accada una volta lasciato tale
territorio, gia' si e' consumato il reato con l'apposizione in essere
degli atti diretti a favorire l'ingresso in Stato estero, dato che e'
stata riprodotta dal legislatore la struttura a consumazione
anticipata gia' letteralmente contenuta nel vecchio art. 12 per il
favoreggiamento all'emigrazione.
Appare allora evidente che all'attivita' gia' ritenuta dal
legislatore di per se' sola integrante la fattispecie criminosa -
perche' a consumazione anticipata - puo' allora conseguire, a seconda
di dove il migrante sia in definitiva diretto ovvero riesca ad
approdare, una situazione che puo' essere di illegalita' per lo Stato
estero oppure no; e cio', ad esempio, solo perche' in un determinato
paese egli e' in grado di azionare determinati diritti e in altri no.
Si tratta, quindi, di illegalita' eventuale e futura, ancora
sottoposta a determinate condizioni sia fattuali che giuridiche nel
momento in cui pero' gia' dovrebbe ritenersi perfezionata a carico
del favoreggiatore la consumazione (anticipata) del reato di cui
all'art. 12, comma 1, d.lgs, n. 286/1998.
Vi e' poi un ulteriore profilo per cui non puo' ritenersi conforme
alla Costituzione una norma che risulti «comunque» violata
ogniqualvolta le caratteristiche dell'espatrio (o dei meri atti
diretti a favorirlo: ed e' evidente che l'opzione legislativa della
soglia avanzata di incriminazione rende ancor piu' pregnante il
problema del difetto di determinatezza) siano tali da poter
semplicemente affermare che tale espatrio e' avvenuto, o era
programmato, «in modo clandestino».
Gia' si e' detto, infatti, della difficolta' concettuale di
prevedere una norma che sanzioni chi favorisce chi si muova
dall'Italia (e quindi, in ipotesi, per restare in ambito dei paesi
Schengen; ovvero per mutare rotta una volta fuori dall'Italia in modo
imprevedibile), e quali sono i motivi che hanno indotto il
legislatore a prevederla: peraltro in una chiara ottica di
repressione del fenomeno della mercificazione dei flussi di
migrazione clandestina.
Il fatto, pero', che non vengano utilizzati - ove necessari -
documenti validi per l'espatrio e' conseguenza inevitabile dello
status di clandestino in Italia; per cui, cosi ragionando, qualsiasi
atto diretto ad agevolare l'emigrazione di chiunque si trovi ad
essere non in regola (o non piu' in regola) sul territorio italiano
sarebbe passibile di sanzione penale.
Si noti che la norma che qui si intende sottoporre all'attenzione
della Corte comporterebbe, se applicata nel suo insuperabile dettato
letterale, l'attrazione nella sfera di rilevanza penale anche delle
condotte che in definitiva permettano al soggetto «favorito», senza
essere costretto ad autodenunciarsi alla pubblica autorita' come
clandestino, di rientrare nella propria patria di origine, in quei
casi in cui il rimpatrio non potrebbe avvenire se non fisicamente
attraversando Stati terzi.
E' evidente che proprio per evitare tale situazione paradossale la
giurisprudenza e' stata gia' costretta a singolari oscillazioni
nell'applicazione della fattispecie incriminatrice del
favoreggiamento dell'«ingresso illegale in altro Stato».
(sottolineature di questo giudice).
La giurisprudenza piu' recente ha, per contro, interpretato la
norma dell'agevolazione all'ingresso illegale in altro Stato, sia
quanto alla figura «semplice» di cui al primo comma sia quanto a
quella qualificata di cui al terzo comma (parimenti incentrata
sull'illiceita' speciale costituita dalla contrarieta' alla normativa
dello Stato estero di destinazione) facendo dipendere in toto
l'integrazione del reato in capo al favorente dalle «dichiarazioni di
intenti» del soggetto favorito e dal tasso di affidabilita' di queste
ultime. Cosi', per tutte, Cass., sez. I, 15 giugno 2007, ric. p.g. in
proc. Afloarei, secondo la quale la prova dell'intenzione e' onere
del soggetto favorito ma che non puo' risolversi in mera allegazione
dichiarativa, necessitando di un quid pluris in termini di riscontro
esterno; Cass., Sez. I, 24 gennaio 2006, ric. p.m. in proc. Bacin,
per la quale ove vi sia prova positiva che il trasporto e'
preordinato al rimpatrio dello straniero al proprio paese di origine,
sia pure attraverso il mero transito in altri Stati, il soggetto
agevolatore va esente da responsabilita' poiche' in tal caso non
sussiste il reato «alla luce del principio di offensivita» (cosi'
testualmente la suprema Corte); ancora - ponendosi un problema non
certo marginale di legittimita' della limitazione della liberta'
personale a fronte di una norma cosi' strutturata, in primis quanto a
convalida dell'arresto - Cass., sez. I, 26 ottobre 2006, ric. p.m. in
proc. Urzica, secondo la quale, fermo il principio che il presunto
favoreggiatore va assolto per insussistenza del fatto qualora si
provi che il favorito era intenzionato a rimpatriare, «se non sia
individuabile con immediata evidenza lo scopo della destinazione
finale, l'arresto del soggetto che sia colto in flagranza di
favoreggiamento di tale condotta va considerato legittimo, essendo
l'accertamento di merito riservato alla sede dibattimentale».
Le operazioni interpretative di cui sopra, a parere di questo
giudice, rendono ancor piu' evidente la tensione della figura di
reato qui in esame con il principio di determinatezza previsto dalla
Carta costituzionale: rendendo necessario, a parere di questo
giudice, un intervento della Corte.
Appare, cioe', palese una difficolta' di applicazione della norma
che nell'incertezza rischia di indurre a pericolosi divari
interpretativi, in realta' legati non alla valutazione dell'ambito
nel quale si muove la condotta del soggetto agente, bensi'
dell'ambito della vicenda concreta del soggetto favorito: situazione
che sul piano della tassativita' e determinatezza della fattispecie
risulta inaccettabile.
Pare, infine, che debba essere affrontato anche il profilo della
possibile non conformita' della norma di cui all'art. 12, comma 1
seconda parte rispetto al principio costituzionalmente garantito di
cui all'art. 35, quarto comma Cost. E' vero che il 35, quarto comma
Cost. contiene una riserva di legge, ma proprio il fatto che la Corte
costituzionale la abbia in passato invocata, in materia di diritto
dell'immigrazione e di disciplina della condizione dello straniero -
essenzialmente, va detto, in sede di rigetto delle questioni di
legittimita' costituzionale sollevate in relazione alla disciplina
dell'espulsione dello straniero dal territorio italiano - parrebbe
evidenziare che la stessa Corte ha inteso sottolineare con chiarezza
che proprio e soltanto in presenza di condizioni eccezionali,
espressamente richiamantesi a concetti quali la pericolosita' e
l'ordine pubblico, puo' ritenersi legittima la compressione (di fatto
tale, nel momento in cui viene sanzionata penalmente l'attivita' del
soggetto agevolatore) del diritto all'emigrazione, che lo Stato
«riconosce» come diritto della persona, e non «concede» in relazione
a situazioni o a precondizioni.
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Mita Ion in
ordine all'art. 12, primo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei
limiti sopra indicati e cioe' in relazione alla fattispecie di
favoreggiamento dell'«ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente»,
per violazione degli artt. 25 e 35, quarto comma della Costituzione.
Dispone nuova sospensione del giudizio a carico di Mita Ion in
relazione alla imputazione elevata a suo carico sub C) nel
procedimento penale sopra emarginato e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Torino, addi' 17 marzo 2008
Il giudice: Bersano Begey