MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 21 agosto 2008, n. 20/2008 

Libro  Unico  del Lavoro e attivita' ispettiva - articoli 39 e 40 del
decreto-legge   n.  112  del  2008:  prime  istruzioni  operative  al
personale ispettivo.
(GU n.200 del 27-8-2008)
 
 Vigente al: 27-8-2008  
 

                                 Alle     Direzioni    regionali    e
                                 provinciali del lavoro

                                 Alla Direzione generale della tutela
                                 delle condizioni di lavoro

                                 All'INPS    -   Direzione   centrale
                                 vigilanza  sulle entrate ed economia
                                 sommersa

                                 All'INAIL   -   Direzione   centrale
                                 rischi

                                 All'ENPALS  -  Direzione  generale -
                                 Servizio contributi e vigilanza

                                 All'INPGI   -   Direzione   per   la
                                 riscossione    dei    contributi   e
                                 vigilanza

                                 All'IPSEMA   -   Direzione   per  la
                                 riscossione    dei    contributi   e
                                 vigilanza

                                 All'ENASARCO  - Unita' organizzativa
                                 vigilanza e coordinamento

                                 Al Comando carabinieri per la tutela
                                 del lavoro

                                 e  p.c.  Alla  Provincia autonoma di
                                 Bolzano

                                 Alla Provincia Autonoma di Trento

                                 Al Comando generale della Guardia di
                                 finanza

                                 All'Ispettorato regionale del lavoro
                                 di Palermo

                                 All'Ispettorato regionale del lavoro
                                 di Catania

                                 Al  Consiglio  nazionale dell'ordine
                                 dei consulenti del lavoro

                                 Al  Consiglio  nazionale dell'ordine
                                 dei  dottori  commercialisti e degli
                                 esperti contabili

Finalita'.
  Obiettivo  della  presente  circolare  e'  quello di evidenziare al
personale   ispettivo,   anche   al   fine  di  uniformarne  l'azione
sull'intero   territorio   nazionale,  il  radicale  mutamento  delle
attivita'  ispettive  e di vigilanza a seguito della eliminazione dei
libri  paga  e  matricola  e  di altri libri obbligatori e della loro
sostituzione,  a  far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del
lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
  Giova peraltro subito evidenziare, per comprendere la portata della
misura  e  in  attesa di ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi,
che  la nuova disciplina sulla de-regolazione e semplificazione degli
strumenti   di   gestione   dei   rapporti   di  lavoro  si  richiama
integralmente  alla  filosofia  preventiva  e  promozionale di cui al
decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124 (contenente misure di
razionalizzazione  delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia
di  previdenza  sociale  e  di lavoro a norma dell'art. 8 della legge
14 febbraio  2003,  n.  30)  e  come  tale va interpretata nella fase
applicativa.
Abrogazioni.
  Si  evidenzia,  in primo luogo, l'abrogazione ex art. 39, comma 10,
del decreto-legge n. 112 del 2008, delle disposizioni che prevedevano
l'istituzione  e  la  tenuta  dei  preesistenti  libri obbligatori in
materia di lavoro. Sono espressamente abrogati:
    1)  gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, che imponeva l'istituzione dei
libri  matricola  e  paga  delle  aziende  soggette all'assicurazione
Inail;
    2)  l'art.  134  del  regio  decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che
imponeva  l'istituzione  dei  libri  matricola  e paga per le aziende
soggette all'Inps;
    3)  l'art.  42  della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva
gli obblighi di conservazione dei libri di matricola e paga;
    4)  l'art.  9-quater, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  che  obbligava  i  datori di lavoro agricoli ad istituire e
tenere il registro d'impresa;
    5)  l'art.  7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva
l'istituzione   dei   libri   matricola   e   paga   per  le  aziende
giornalistiche;
    6)  gli  articoli 39  e  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 maggio  1955,  n.  797,  che  prevedevano  particolari
registrazioni  sui  libri  di  matricola e paga in materia di assegni
familiari;
    7)  il  comma  1178  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che sanzionava la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei
libri di matricola e paga (cd. «supersanzione»).
  Sono    inoltre   implicitamente   abrogate   anche   le   seguenti
disposizioni,  che  richiamano  direttamente  gli  abrogati  libri di
matricola e paga:
    1)  l'art.  16,  commi  4  e  5, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento
ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo;
    2)  gli  articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n.
934,   che   fanno   riferimento   ai  libri  paga  e  matricola  per
l'assicurazione contro le malattie.
  Sono  state poi modificate (ex art. 39, comma 9, e art. 40, commi 1
e  3,  del  decreto legge n. 112 del 2008) ulteriori disposizioni per
uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro:
    1)  le  disposizioni  della  legge  18 dicembre  1973, n. 877 che
prevedevano  l'obbligo  di  istituzione  e  tenuta  del  registro dei
lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo;
    2) l'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che
imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei
lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;
    3)  l'art.  5  della  legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva
l'obbligo   di  tenuta  sul  luogo  di  lavoro  di  copia  dei  libri
obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.
  Con  l'entrata  in vigore del decreto ministeriale 9 luglio 2008 le
norme  ora  specificamente elencate devono intendersi definitivamente
abrogate e, conseguentemente, non piu' in vigore.
Libro unico del lavoro: soggetti obbligati.
  Rientrano  tra  i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta
del  nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi
settore,   compresi   i  datori  di  lavoro  agricoli,  quelli  dello
spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola
eccezione dei datori di lavoro domestico.
  Nel  libro  unico del lavoro dovranno trovare posto i dati riferiti
a:
    1)   lavoratori   subordinati,  anche  se  occupati  presso  sedi
operative  situate  all'estero,  compresi  i  lavoratori  in missione
nell'ambito  di  un  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e i
lavoratori distaccati;
    2)  i  collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente
dalla modalita' organizzativa (con o senza progetto);
    3)  gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche
se misto, capitale e lavoro).
  Non sono piu' oggetto di registrazione, invece, i dati riguardanti:
    1) i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;
    2) i coadiuvanti delle imprese commerciali;
    3)  i  soci  lavoratori  di attivita' commerciale e di imprese in
forma societaria.
  Non  rientrano,  pertanto,  tra gli obbligati alla tenuta del libro
unico del lavoro:
    1)  le  societa' cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro
tipo di societa', anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale
(quando  sovrintendono  al  lavoro  altrui)  dei  rispettivi soci; le
societa',  anche  cooperative,  sono  obbligate  a istituire il libro
unico  per  i  soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno
specifico   rapporto   di  lavoro  subordinato  o  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa,   nonche'  per  i  propri  dipendenti,
collaboratori  e  associati  in partecipazione con apporto di lavoro,
alla medesima stregua della generalita' dei datori di lavoro;
    2)  l'impresa  familiare per il lavoro, con o senza retribuzione,
del   coniuge,  dei  figli  e  degli  altri  parenti  e  affini,  che
nell'impresa  prestino attivita' manuale o non manuale (salvo che non
siano   dipendenti,   collaboratori   coordinati   o   associati   in
partecipazione con apporto lavorativo);
    3)  i  titolari di aziende individuali artigiane che non occupano
lavoratori   dipendenti,  collaboratori  coordinati  o  associati  in
partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi
esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;
    4)  le societa' (di persone e di capitali) e le ditte individuali
del  commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori
coordinati  e  continuativi a progetto, associati in partecipazione o
simili,   ma  operino  solo  col  lavoro  del  titolare  o  dei  soci
lavoratori.
  Sono,  infine,  esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le
pubbliche   amministrazioni,  le  quali  provvedono  alle  prescritte
registrazioni  mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati
individualmente per ciascun dipendente pubblico.
Obbligo di istituzione e tenuta.
  Il  libro  unico  del  lavoro  assolve  la  funzione  essenziale di
documentare  a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio
rapporto  di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale
della impresa.
  Ai  sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
«il  datore  di  lavoro privato, con la sola esclusione del datore di
lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro».
Le  nuove  disposizioni  obbligano  dunque  il  datore  di  lavoro  a
istituire  e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di piu'
posizioni  assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di piu'
sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
  Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
9 luglio  2008,  la  tenuta  e  la  conservazione del libro unico del
lavoro  puo'  essere effettuata soltanto mediante la utilizzazione di
uno   dei  seguenti  sistemi,  che  si  adattano  perfettamente  alle
procedure attualmente in uso:
    a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo,  con  numerazione  di ogni pagina e vidimazione prima della
messa  in  uso  presso  l'INAIL  o, in alternativa, con numerazione e
vidimazione   effettuata,   dai  soggetti  appositamente  autorizzati
dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo;
    b) a  stampa  laser,  con  autorizzazione  preventiva,  da  parte
dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
    c) su  supporti  magnetici,  sui  quali  ogni  singola  scrittura
costituisca  documento informatico e sia collegata alle registrazioni
in  precedenza  effettuate,  o  ad  elaborazione automatica dei dati,
garantendo  oltre  la  consultabilita',  in  ogni  momento,  anche la
inalterabilita'  e  la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita'
cronologica  delle  operazioni  eseguite,  nel  rispetto delle regole
tecniche  di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;  tali  sistemi  sono  sottratti  ad  obblighi  di  vidimazione ed
autorizzazione,  previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo
fax  o  e-mail,  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio,  prima  della  messa  in uso, con indicazione dettagliata
delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
  Come  si  nota,  le  modalita' di tenuta del libro unico del lavoro
rispettano  l'esigenza  di  non  irrigidire  in alcun modo le odierne
modalita'  di  tenuta  -  anche informatica - dei libri di matricola,
paga  e  presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei sistemi
di elaborazione.
  Con  specifico  riferimento  alla  modalita'  di tenuta su supporti
magnetici,  va  precisato, ulteriormente, che i documenti informatici
che  compongono  il  libro  unico del lavoro devono avere la forma di
documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di
garantirne  l'attestazione della data, l'autenticita' e l'integrita',
con  l'apposizione  del  riferimento temporale e della sottoscrizione
elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di
cui  sia  garantita la leggibilita' nel tempo, purche' rimanga sempre
assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita'
per  ciascun  periodo  di  paga. Inoltre, devono essere consentite le
funzioni  di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici  in  relazione  al cognome e nome e al codice fiscale del
lavoratore,  alla  data  e alle associazioni logiche di tali dati. Il
libro  unico  su  supporti  magnetici deve essere reso leggibile e, a
richiesta,  disponibile  su  supporto cartaceo o informatico (formato
«pdf»), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
  Quale che sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo,
in  fase  di  stampa,  di  attribuire a ciascun foglio che compone il
libro  unico  del  lavoro  una  numerazione  sequenziale, conservando
eventuali fogli deteriorati o annullati.
  Si  ricava,  altresi',  dalla  norma  l'impossibilita' di istituire
sezioni  distinte  del libro unico del lavoro, il quale dovra' essere
costituito   da   un   documento   unitario,  quanto  a  vidimazione,
numerazione,  registrazioni,  tenuta  e conservazione. Peraltro, deve
ritenersi  corretta, e quindi non sanzionabile, all'interno del libro
unico  del  lavoro  regolarmente  istituito, l'eventuale elaborazione
separata  del  calendario  delle  presenze, mantenendo ovviamente una
numerazione  sequenziale.  In  ottica  semplificatrice,  i  dati  del
calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del
lavoro  anche con modalita' analoghe a quelle in atto con riferimento
alla    sezione    presenze   dell'abrogato   libro   paga,   secondo
l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui e' affidata
la  elaborazione  e  la  tenuta  del  libro  stesso,  ferma  restando
l'unicita' documentale del libro unico del lavoro.
  Con  riferimento  alla  violazione  dell'obbligo  di istituzione va
immediatamente   segnalato   come   l'odierno   regime  sanzionatorio
stabilisca  una  sanzione  rigorosa,  ma piu' equilibrata rispetto al
passato.  A  fronte della introduzione della comunicazione preventiva
di  instaurazione  del  rapporto di lavoro, il libro unico del lavoro
non  soccorre  piu'  a  esigenze  di contrasto al lavoro sommerso, ma
consente  agli  organi  ispettivi  l'analisi approfondita e specifica
della  regolarita' di gestione dei rapporti di lavoro con riguardo ai
profili  retributivi,  assicurativi,  previdenziali  e  fiscali, agli
aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale, di
corretto  sviluppo dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo, della
fruizione di ferie e permessi, della esatta valorizzazione e gestione
delle assenze tutelate.
  Quanto   alla   violazione   dell'obbligo  di  tenuta  la  condotta
sanzionabile  riguarda  esclusivamente  le  irregolarita' riscontrate
riguardo  alla  adozione  di una delle modalita' di cui al richiamato
art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008.
  La   sanzione   pecuniaria   amministrativa   per   la   violazione
dell'obbligo  di  istituzione  e tenuta del libro unico del lavoro e'
ora  stabilita  dall'art.  39, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008
nell'importo da 500 a 2.500 euro.
  La  condotta illecita specificamente sanzionata riguarda le ipotesi
in cui il datore di lavoro:
    1) risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;
    2)  abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare
uno   dei   sistemi  di  tenuta  previsti  dall'art.  1  del  decreto
ministeriale 9 luglio 2008 e sopra richiamati.
  Quanto  alla  diffida  obbligatoria (di cui all'art. 13 del decreto
legislativo   23 aprile   2004,  n.  124)  l'istituto  e'  pienamente
applicabile,    trattandosi   di   inosservanza   sanabile,   perche'
materialmente realizzabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare
di  questo Ministero del 23 marzo 2006, n. 9. Il datore di lavoro che
ottemperi si trovera' ammesso a pagare la sanzione minima pari a Euro
500.
Luogo di tenuta.
  Ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non e' piu',
come  in  passato,  il  «luogo  in  cui  si  esegue  il  lavoro»,  ma
alternativamente:
    a) la sede legale dell'impresa;
    b) lo  studio del consulente del lavoro o di altro professionista
abilitato (art. 5, comma 1, della legge n. 12/1979);
    c) i  servizi  e  i  centri  di  assistenza delle associazioni di
categoria  delle  imprese  artigiane  e  delle altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa.
  Per  i  gruppi  di  impresa  si ricorda che, ai sensi dell'art. 31,
comma 1,  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, la
societa'  capogruppo puo' essere affidataria di tutti gli adempimenti
di  cui  all'art.  1 della legge n. 12/1979 per le societa' collegate
del  gruppo,  ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico
del lavoro.
  Scompare,  peraltro,  la  necessita'  di  istituire  e tenere copie
«conformi»  del  libro  obbligatorio, mentre resta fermo l'obbligo di
preventiva   comunicazione  alla  Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente  competente  dell'affidamento della tenuta del libro
unico   del  lavoro  al  consulente  del  lavoro,  al  professionista
autorizzato o al servizio o centro di assistenza.
Numerazione unitaria.
  Ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008,  i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti
abilitati  di  cui  all'art.  1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979,
autorizzati  ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro
unico   del   lavoro   per  i  datori  di  lavoro  assistiti  devono,
preventivamente,  ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro
assistito,  la quale potra' risultare anche dalla lettera di incarico
o da altro documento similare.
  Contestualmente  alla  prima richiesta di autorizzazione i medesimi
soggetti dovranno inviare all'INAIL, in via telematica, un elenco dei
datori  di  lavoro  assistiti,  indicandone  il  codice  fiscale. Gli
stessi,  inoltre,  dovranno  provvedere  a  comunicare  all'Istituto,
sempre  in  via telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte
di  un  nuovo datore di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei
confronti  di  uno dei datori di lavoro gia' comunicati, entro trenta
giorni dall'evento.
  I  soggetti gia' abilitati alla tenuta del libro paga unificato per
piu' datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti,
entro  la  fine  del  periodo transitorio, a presentare un elenco dei
soggetti  assistiti  all'INAIL. L'Istituto provvedera' a una verifica
formale  delle  condizioni  di autorizzazione, soprattutto per quanto
attiene  alla  repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare
opportuno  precisare  che  la numerazione unitaria, indipendentemente
dalle modalita' di realizzazione del libro unico, dovra' essere unica
per ciascuna autorizzazione.
  Si  ritiene,  infine,  di  dover  confermare la facolta' delle sedi
INAIL,  anche  su indicazione della Direzione provinciale del lavoro,
di  sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria
in  tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da parte
del  soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze
rispetto  alle  modalita'  di  regolare  gestione  dello  stesso, sia
relativamente  alla  tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni
eseguite.
Obblighi di registrazione: contenuti.
  Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'art. 39,
comma 1,  del  decreto-legge  n.  112  del 2008 sono obbligatorie non
soltanto  per  la  generalita'  dei  lavoratori  subordinati inseriti
nell'organizzazione    d'impresa,    compresi    i    lavoratori   in
somministrazione  (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico
dell'utilizzatore  oltreche' in quello dell'agenzia per il lavoro che
li assume), ma anche per:
    1) collaborazione coordinata e continuativa;
    2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
    3)  collaborazione  coordinata  e  continuativa  occasionale (cd.
«mini-co.co.co.»);
    4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
  Per  ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile
a una delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:
    1) il nome e cognome;
    2) il codice fiscale;
    3)  la  qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei
casi in cui ricorrono);
    4) la retribuzione base;
    5) l'anzianita' di servizio;
    6) le relative posizioni assicurative e previdenziali.
  Inoltre,  in  base  alle  previsioni del secondo comma dello stesso
art.  39, nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi
annotazione  riferita  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal  datore di lavoro. Devono essere comprese, quindi, nelle
registrazioni obbligatorie:
    1) le somme a titolo di rimborso spese;
    2) le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
    3) le detrazioni fiscali;
    4) i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
    5) le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
  Le  somme  erogate  a  titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere individuate specificatamente.
  Il  libro  unico  del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario
delle  presenze.  Per  i  lavoratori  dipendenti  dovranno  risultare
registrate, per ogni giorno:
    1) il numero delle ore di lavoro effettuate;
    2) l'indicazione delle ore di straordinario;
    3) le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
    4) le ferie;
    5) i riposi.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio
2008,  le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori
devono  essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti
da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.
  Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o
a  giornata  intera  o  con  riguardo a periodi superiori deve essere
annotata  soltanto  la giornata di presenza al lavoro; pare opportuno
precisare,  tuttavia,  che anche in tale ipotesi permane l'obbligo di
indicare  la  causale  relativa alle assenze. Tale obbligo si intende
inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del
lavoro,  con  riguardo  alle  assenze  che hanno riflesso su istituti
legali o prestazioni previdenziali.
  Nei  casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o
compenso  (ad esempio nel caso di taluni collaboratori amministratori
di  societa)  o  non  svolga  la  propria  prestazione lavorativa (ad
esempio   lavoratore  intermittente  nei  periodi  di  stand  by)  la
registrazione  sul  libro  unico  del lavoro deve avvenire, in ottica
semplificatrice,  solo  in occasione della prima immissione al lavoro
e,  successivamente,  per  ogni  mese in cui il lavoratore si trovi a
svolgere  l'attivita'  lavorativa  o  a  percepire  compensi o somme,
nonche'  al  termine  del  rapporto  medesimo.  In  caso  di lavoro a
chiamata  con  obbligo  di risposta le scritturazioni sul libro unico
sono  da  intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il
lavoratore percepisce la sola indennita' di disponibilita'.
  Per  quanto  attiene  ai  collaboratori coordinati e continuativi e
agli  associati  in  partecipazione vanno esclusi dalle registrazioni
nel  libro  unico  del  lavoro  tutti quei soggetti che svolgano tali
attivita' in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a
titolo esemplificativo:
    agenti  e  rappresentati  individuali che svolgono l'attivita' in
forma di impresa;
    amministratori,  sindaci e componenti di collegi e commissioni, i
cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;
    associati in partecipazione, che svolgano tale attivita' in forma
imprenditoriale  o  quale  parte della propria attivita' di impresa o
lavoro autonomo.
  Per    quanto    riguarda   i   lavoratori   in   somministrazione,
l'utilizzatore dovra' limitarsi ad annotare i dati identificativi del
lavoratore  (nome,  cognome,  codice  fiscale, qualifica e livello di
inquadramento  contrattuale,  agenzia di somministrazione), mentre il
somministratore dovra' procedere alle annotazioni integrali anche con
riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.
  In  ottica  semplificatrice,  i  datori  di  lavoro  agricoli  che,
assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in
ragione  di  anno,  adottavano  il  registro  d'impresa  semplificato
(allegato   B   del  decreto  ministeriale  29 settembre  1995)  sono
esonerati  dal  documentare la registrazione delle presenze nel libro
unico del lavoro.
  Con  riferimento al lavoro a domicilio, le modifiche apportate alla
legge n. 877 del 1973 dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 112
del  2008  comportano  che nel libro unico del lavoro dovranno essere
riportati,  con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i
seguenti dati:
    1) le date e le ore di consegna del lavoro;
    2) le date e le ore di riconsegna del lavoro;
    3) la descrizione del lavoro eseguito;
    4)  la specificazione della quantita' e della qualita' del lavoro
eseguito.
  In  ottica  semplificatrice, i dati sul lavoro a domicilio potranno
essere  esposti  sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e
tenuto, anche con modalita' analoghe a quelle in atto con riferimento
all'abrogato     libretto    personale    di    controllo,    secondo
l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui e' affidata
la  elaborazione  e  la  tenuta  del  libro  stesso,  ferma  restando
l'unicita' documentale del libro unico del lavoro.
  Infine,  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 39, comma 5, del
decreto-legge n. 112 del 2008 il datore di lavoro puo', nei confronti
dei  lavoratori  subordinati,  assolvere  all'obbligo di consegna del
prospetto   di   paga   mediante  consegna  di  una  fotocopia  delle
scritturazioni  effettuate  sul  libro unico del lavoro. In tal caso,
tuttavia, l'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia
delle  registrazioni  consegnata  al  lavoratore non comprende i dati
relativi al calendario delle presenze.
Obblighi di registrazione: profili sanzionatori.
  Il   decreto-legge   n.  112  del  2008  ha  innovato  sul  sistema
sanzionatorio  previgente  che puniva l'omessa o errata registrazione
dei  dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento alle regole
di  corretta  compilazione  e  alle violazioni di carattere meramente
formale.  L'art.  39,  comma 7,  collega infatti la reazione punitiva
alle  ipotesi  di  sostanziale  incidenza della condotta illecita sui
profili di tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro non puo' dunque
essere  punito  per  gli  errori  di  carattere meramente materiale e
formale   e   per  le  omesse  registrazioni  che  non  incidono  sui
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
  Oggetto  di  sanzione  sono  pertanto  unicamente  le  omesse  e le
infedeli  registrazioni  che  direttamente comportano un disvalore ai
fini  retributivi,  previdenziali  (contributivi  e  assicurativi)  o
fiscali  relativamente  al  singolo  rapporto  di  lavoro,  ovvero un
occultamento  ai  fini  legali:  si tratta di due distinte ipotesi di
violazione,  una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati),
una   di  tipo  commissivo  (i  dati  sono  registrati  in  modo  non
corrispondente al vero).
  A  integrare  la condotta concorre l'omissione o l'infedelta' nella
registrazione   di  uno  qualsiasi  dei  dati  che  abbiano  riflesso
immediato  sugli  aspetti  legati  alla retribuzione o al trattamento
fiscale  o  previdenziale  del  rapporto  di  lavoro,  senza  che  la
violazione  possa  ritenersi  realizzata  per  ciascun  dato omesso o
infedelmente trascritto.
  Non  rientrano  fra  le  condotte  punibili  i  casi  in  cui,  per
incertezze  interpretative su modifiche legislative, amministrative o
contrattuali  ovvero  per  ritardi  nella  diffusione del testo di un
rinnovo  contrattuale  o  ancora  per  la  difficolta' di individuare
correttamente  la natura delle prestazioni di lavoro rese (ad esempio
con  riguardo agli straordinari giornalieri e settimanali), il datore
di  lavoro  non abbia provveduto ad aggiornare i dati retributivi nel
mese di decorrenza o di riferimento.
  La  sanzione  pecuniaria  amministrativa  e'  distinta in base alla
gravita'  della  condotta,  sulla  scorta  del  numero dei lavoratori
interessati dalle omesse o infedeli registrazioni sostanziali:
    1)  fino  a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 150 a
1500 euro;
    2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 500 a 3000 euro.
  Per  il  calcolo  dei  lavoratori  soccorre  il  criterio  indicato
dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo
cui   devono  computarsi  i  lavoratori  subordinati,  a  prescindere
dall'effettivo  orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e
continuativi   e   gli   associati   in  partecipazione  con  apporto
lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e risultino
ancora  in  forza  al  momento  della  commissione dell'illecito. Per
evitare inaccettabili sperequazioni, ai fini sanzionatori, si ritiene
di  dover computare anche i lavoratori occupati «in nero» nel periodo
di  riferimento,  il  cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una
delle tipologie contrattuali iscrivibili nel libro unico del lavoro.
  La  diffida  obbligatoria  e'  applicabile  nei  casi di omissione,
trattandosi  di  inosservanza  sanabile,  in  quanto le registrazioni
omesse  sono  materialmente  realizzabili  (il  datore  di lavoro che
ottempera  e'  ammesso  a  pagare la sanzione minima pari a Euro 150,
fino  a dieci lavoratori, e a Euro 500, se la violazione si riferisce
a  piu'  di  dieci  lavoratori).  Non  cosi'  nei  casi  di  infedele
registrazione, trattandosi di condotta di tipo commissivo.
Obblighi di registrazione: limiti temporali.
  Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi
dell'art.  39,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  112  del 2008, con
riferimento  ai  dati  di  cui  ai  commi 1 e 2, devono avvenire «per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo».
Ponendosi  la norma lo scopo evidente di uniformare il termine ultimo
delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, si
ritengono  in  ogni  caso  non tardive, e quindi non sanzionabili, le
scritturazioni  effettuate  con  riferimento al termine di versamento
mensile,  in  tutti  i  casi  in  cui  lo  stesso sia posposto per la
particolare ricorrenza del giorno di scadenza.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio
2008,  viene fatta salva la facolta', per le aziende che hanno in uso
una  retribuzione  «sfasata»,  di seguitare a valorizzare le presenze
nel   mese   successivo,   evitando   qualsiasi   complicazione:   la
registrazione  dei  dati  variabili delle retribuzioni puo' avvenire,
infatti,  con  un differimento non superiore ad un mese, a condizione
che  di cio' sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Al  riguardo,  si  precisa,  tuttavia,  che possono essere oggetto di
registrazione differita i soli dati variabili retributivi, permanendo
l'obbligo  di  annotare  sul  libro  unico  del  lavoro - per ciascun
periodo  entro  il  giorno  16  del mese successivo - le presenze del
periodo di riferimento.
  La sanzione pecuniaria amministrativa, di cui all'art. 39, comma 7,
del  decreto-legge  n.  112  del  2008  e',  anche  in  questo,  caso
differenziata  in  ragione  della gravita' della condotta, in base al
numero  dei  lavoratori interessati, calcolati secondo i criteri gia'
richiamati  di  cui  all'art.  5,  comma 2,  del decreto ministeriale
9 luglio 2008:
    1)  fino  a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 100 a
600 euro;
    2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500 euro.
  La  diffida  obbligatoria e' applicabile in tutti i casi di tardiva
registrazione,  nella  forma  della  cd.  «diffida  ora  per allora»,
trattandosi  di  inosservanza  sanabile,  in quanto le registrazioni,
seppure in ritardo, sono state materialmente effettuate e l'interesse
previsto  dalla  norma  e'  stato  recuperato (il datore di lavoro e'
ammesso  a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a Euro 100, fino
a  dieci  lavoratori,  e  a Euro 150, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori).
Obbligo di esibizione.
  Sotto  il  profilo  della  vigilanza il termine di compilazione del
nuovo  libro  obbligatorio  di  lavoro  comporta  che  gli  ispettori
all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una delle sedi della
azienda,  si  troveranno  a  richiedere  l'esibizione del libro unico
aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16
del  mese)  ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene
prima del 16 del mese).
  Ovviamente,  nell'uno  e  nell'altro caso, i funzionari accertatori
ordineranno  l'esibizione  del  libro  unico del lavoro aggiornato al
mese  in  corso  in data successiva al 16 del mese seguente quello di
avvio dell'ispezione.
  Resta ferma, naturalmente, la verifica della corretta instaurazione
dei  rapporti  di  lavoro  dei  lavoratori  trovati intenti al lavoro
all'atto dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni
obbligatorie preventive di instaurazione.
  L'obbligo  di  esibizione, peraltro, grava, a seconda dei casi, sul
datore   di   lavoro,   sul  consulente  del  lavoro  o  su  uno  dei
professionisti  parimenti autorizzati, o ancora sul servizio o centro
di assistenza della associazione di categoria.
a) Il datore di lavoro.
  Il  datore  di lavoro soggetto all'obbligo di istituzione del libro
unico  del  lavoro,  che  lo  detenga  nella sede legale, e' altresi'
obbligato  alla «esibizione agli organi di vigilanza» di cui all'art.
39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
  L'art.  3,  comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 precisa
che  il libro unico del lavoro deve essere esibito tempestivamente (e
cioe'  prima  che  l'ispettore proceda alla redazione del «verbale di
primo  accesso  ispettivo»)  dal  datore  di  lavoro  agli  organi di
vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta
di sede stabile di lavoro, prevedendo che l'esibizione possa avvenire
anche a mezzo fax o posta elettronica.
  Per   l'individuazione   della   sede   stabile  (con  riferimento,
ovviamente,  alle sole aziende multilocalizzate) soccorre il criterio
definitorio  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del decreto ministeriale
9 luglio 2008, secondo cui deve considerarsi «sede stabile di lavoro»
soltanto  quella  articolazione  autonoma  della impresa, stabilmente
organizzata,  che  si  presenta  idonea  ad  espletare, in tutto o in
parte,   l'attivita'  aziendale  e  risulta  dotata  degli  strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
  Qualora   l'ispezione   del  lavoro  riguardi  attivita'  mobili  o
itineranti,  le  cui  procedure  operative  comportino lo svolgimento
delle prestazioni lavorative presso piu' luoghi di lavoro nell'ambito
della  stessa  giornata  o  sono  caratterizzate  dalla mobilita' dei
lavoratori  sul  territorio,  il  personale  ispettivo  procedera'  a
formulare  espressamente  la  richiesta di esibizione del libro unico
del  lavoro,  in  apposito  «verbale  di primo accesso ispettivo» che
diviene  prassi necessaria e indispensabile per qualsiasi funzionario
accertatore,  a  garanzia  del  corretto  andamento  del procedimento
ispettivo.
  La   sanzione  pecuniaria  amministrativa  prevista  dall'art.  39,
comma 6,  del  decreto-legge n. 112 del 2008, e' fissata nell'importo
da  200  a 2000 euro. L'inosservanza non e' ammessa alla procedura di
diffida    obbligatoria,    trattandosi   di   condotta   commissiva,
materialmente insanabile.
b) Il consulente del lavoro.
    L'art.  5,  comma  1,  della  legge  n.  12  del  1979, nel testo
novellato  dall'art.  40, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
unificando  gli  originari  primo  e  terzo comma della disposizione,
conferma  la  facolta'  per il datore di lavoro di affidare la tenuta
del  libro unico direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli
altri professionisti contemplati dall'art. 1, comma 1, della legge n.
12  del 1979, ribadendo l'onere per il datore di lavoro di comunicare
preventivamente  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  il  nome, le generalita' e l'indirizzo del professionista
cui  ha  conferito  l'incarico  di  tenuta e cura del libro unico del
lavoro (e dell'altra documentazione di lavoro).
  Il   consulente   del   lavoro  e  gli  altri  professionisti  sono
sanzionabili per non aver esibito e portato in visione il libro unico
del  lavoro,  conservato  e  tenuto  presso  il  proprio studio, solo
qualora  siano  decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente
formulata nel «verbale di primo accesso ispettivo», a norma dell'art.
3,  comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, senza opporre un
«giustificato motivo» ostativo o impeditivo.
  In  caso  di  prima  violazione il professionista che non ottempera
all'ordine  di  esibizione  impartito  dall'organo  di  vigilanza  va
incontro  alla  sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro
(la  diffida  obbligatoria non trova applicazione, in quanto trattasi
di condotta commissiva).
  Peraltro,  nel  caso  in cui il professionista risulti recidivo, ai
sensi  dell'art.  8-bis  della  legge n. 689 del 1981, ferma restando
l'irrogazione    della   sanzione   pecuniaria   amministrativa,   il
funzionario   accertatore  che  contesta  la  violazione  deve  darne
tempestivamente  comunicazione  al  Consiglio provinciale dell'Ordine
professionale  di  appartenenza  del  trasgressore, per l'adozione di
eventuali provvedimenti disciplinari.
c) Le associazioni di categoria.
  Ai  sensi dell'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008,
i  soggetti  di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979,
n.  12,  vale  a  dire  i  servizi  e  i  centri  di assistenza delle
associazioni  di  categoria  delle  imprese  artigiane  e delle altre
piccole  imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere presso i
loro uffici il libro unico del lavoro.
  Pur  in  assenza  di esplicita previsione normativa, in una lettura
sistematica  della  norma, deve ritenersi che anche per l'affidamento
del  libro ai servizi e ai centri di assistenza delle associazioni di
categoria,  i  datori  di  lavoro  interessati devono provvedere alla
preventiva  comunicazione  scritta  alla  Direzione  provinciale  del
lavoro  territorialmente competente, con riferimento alle generalita'
del  soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' al luogo
dove il libro unico e' materialmente reperibile.
  Inoltre  il  personale  ispettivo  dovra' attentamente vigilare, in
contrasto  a  forme  di  abusivismo,  che  i  servizi  e  i centri di
assistenza   di   cui   trattasi   svolgano   la   propria  attivita'
esclusivamente  a  favore  delle  imprese  associate  e iscritte alle
rispettive associazioni di categoria.
  Sul  piano  sanzionatorio,  il  legislatore  prevede  una  sanzione
pecuniaria  amministrativa  differenziata in base alla gravita' della
condotta tenuta.
  A  fronte  di  una  prima  e isolata inosservanza, sempreche' siano
decorsi  quindici  giorni dalla richiesta espressamente formulata nel
«verbale  di  primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3, comma 3,
del  decreto  ministeriale  9 luglio 2008, e non sia stato opposto un
«giustificato  motivo»  ostativo  o  impeditivo,  le  associazioni di
categoria  sono  tenute  alla sanzione da 250 a 2000 euro. In caso di
recidiva  nella  violazione  dell'obbligo  di  esibizione la sanzione
pecuniaria  va  da  500 a 3000 euro. La diffida obbligatoria non puo'
applicarsi, trattandosi di condotta commissiva.
Elenchi riepilogativi mensili.
  Secondo   le   previsioni   dell'art.   4,   comma 1,  del  decreto
ministeriale  9 luglio  2008,  viene eliminato l'obbligo di riepilogo
mensile   delle  retribuzioni,  mentre  e'  attribuito  al  personale
ispettivo,  in  occasione  dell'accesso  in  azienda,  il  potere  di
richiedere  ai  datori  di lavoro che occupino oltre dieci lavoratori
oppure  operino  con  piu' sedi stabili di lavoro di esibire appositi
elenchi  riepilogativi  mensili  del  personale  occupato - anche con
riferimento  ai  soggetti  che risultano iscritti nel libro unico del
lavoro  senza  percepire  alcuna  retribuzione  o  compenso  o  senza
svolgere  alcuna  prestazione  lavorativa  -  e  dei dati individuali
relativi  alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo,
aggiornati  all'ultimo  periodo  di registrazione sul libro unico del
lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro.
  Per  il  calcolo  dei lavoratori e per la individuazione delle sedi
stabili  di  lavoro  soccorrono  i  criteri  indicati dall'art. 5 del
medesimo decreto ministeriale.
  Il  comma  secondo  dello  stesso art. 4 chiarisce che il personale
ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili
relativi  ai  cinque  anni  che precedono l'inizio dell'accertamento,
dovendo  pero'  aver  cura di verificare, caso per caso, la materiale
possibilita'  di  realizzazione e di esibizione degli stessi da parte
del  datore  di  lavoro,  del  consulente del lavoro o del servizio o
centro di assistenza della associazione di categoria.
  L'omessa  esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non
e' soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa.
Obbligo di conservazione.
  A  norma  dell'art.  6,  comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008,  il  datore  di  lavoro  ovvero  il  consulente  del  lavoro, i
professionisti  autorizzati  o i servizi e centri di assistenza delle
associazioni  di  categoria che detengono il libro hanno l'obbligo di
conservare  il  libro  unico  del lavoro per la durata di cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Il  secondo  comma del citato art. 6, peraltro, estende il medesimo
termine  di  conservazione, per la durata di cinque anni dalla ultima
registrazione,  ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in
seguito  all'entrata  in  vigore  della  semplificazione  di  cui  al
decreto-legge n. 112 del 2008.
  Non  si  possono  tacere  gli effetti positivi del dimezzamento dei
termini  di  conservazione  che  impongono  agli organi di vigilanza,
anche nelle ipotesi di verifiche che attengono alla ricostruzione dei
crediti   contributivi   nel   termine  decennale,  di  acquisire  la
documentazione d'ufficio o da parte del lavoratore denunciante, senza
gravare il soggetto ispezionato.
  A  norma  dell'art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008,
la  mancata  conservazione  del  libro  unico,  ma  anche  dei  libri
preesistenti  ora  dismessi, per il periodo indicato e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 100 a Euro 600. La diffida
obbligatoria  e'  inapplicabile, in ragione della insanabilita' della
inosservanza.
Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria.
  A  norma dell'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, competenti
a  constatare  e  contestare gli illecitiamministrativi relativi agli
obblighi   di   istituzione,   tenuta,  registrazione,  esibizione  e
conservazione  del  libro  unico del lavoro, nonche' alla conseguente
irrogazione  delle  sanzioni pecuniarie amministrative previste, sono
tutti  gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza.
  Il  libro  unico  del  lavoro puo' pertanto essere verificato dagli
ispettori  delle  Direzioni provinciali e regionali del lavoro, degli
Ispettorati   regionali  del  lavoro  della  Sicilia  e  dei  Servizi
ispettivi  delle  province autonome di Trento e Bolzano, ma anche dai
funzionari   ispettivi   degli  Istituti  ed  enti  previdenziali  ed
assicurativi.
  Peraltro,  il  legislatore ha espressamente individuato l'autorita'
competente  a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge
n.  689  del  1981,  in  caso  di mancata estinzione delle violazioni
mediante  pagamento  delle sanzioni in misura ridotta, vale a dire la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Regime transitorio e coordinamento normativo.
  L'art.   7,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  9  luglio  2008
stabilisce,  in via transitoria, che fino al periodo di paga relativo
al mese di dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009) i datori di
lavoro  possono  adempiere  agli obblighi di istituzione e tenuta del
libro  unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39
del   decreto-legge   n.   112   del  2008  e  dallo  stesso  decreto
ministeriale,  attraverso  la  corretta  e  regolare tenuta del libro
paga,  nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti
e  del  libretto  personale di controllo per i lavoranti a domicilio,
preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati.
  Resta  inteso  che  i  documenti  menzionati sono assoggettati agli
obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione di cui all'art. 39 del
decreto-legge  n.  112  del  2008 e, in caso di violazione, il regime
sanzionatorio   applicabile   sara'  solo  quello  contemplato  dalla
medesima disposizione normativa.
  A  norma  del  comma 3 dello stesso art. 7, il libro matricola e il
registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati a far data dal
18 agosto 2008.
  Va infine rilevato che molte disposizioni normative, soprattutto in
campo  fiscale  e previdenziale, fanno riferimento agli aboliti libri
di  matricola  e  di paga (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 21
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600).  In  considerazione  di  cio'  l'art.  7,  comma 2, del decreto
ministeriale  9 luglio  2008 ha previsto che dalla data di entrata in
vigore  dello  stesso  decreto tutte le disposizioni normative ancora
vigenti  che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri
di matricola e di paga, devono intendersi riferite al libro unico del
lavoro, per quanto compatibile.
La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico.
  L'introduzione  del  libro  unico  del  lavoro incide profondamente
anche  sulla  c.d.  maxisanzione  contro  il  lavoro  sommerso di cui
all'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12,
convertito  in  legge  dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73,
come   sostituito   dall'art.   36-bis,   comma 7,   lettera a),  del
decreto-legge   4 luglio   2006,   n.   223,   come   convertito  con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  Presupposto    per   l'applicazione   della   sanzione   pecuniaria
amministrativa  da  1.500  a  12.000  euro  per  ciascun  lavoratore,
maggiorata  di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, e'
l'impiego  di  lavoratori  «non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria».
  Con  l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione
preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati
nei  documenti  di  lavoro,  il  personale  ispettivo  dovra' fondare
l'accertamento  della  sussistenza  di  un impiego lavorativo in nero
esclusivamente  sulla  effettuazione della comunicazione obbligatoria
di   instaurazione   del  rapporto  di  lavoro  di  cui  all'art.  1,
comma 1180, della legge n. 296 del 2006.
  All'atto  dell'accesso  nel  luogo di lavoro il personale ispettivo
provvedera'   pertanto   alla  acquisizione  delle  informazioni  dai
lavoratori  trovati  presenti  e  intenti  al  lavoro,  procedendo  a
redigere  apposito «verbale di primo accesso ispettivo», nel quale si
dovra' aver cura di:
    identificare  esattamente, anche mediante documento di identita',
i lavoratori;
    indicare  con  precisione  e  in  modo  dettagliato le specifiche
mansioni,  operazioni  ed attivita' svolte dai lavoratori, cosi' come
accertate dai verbalizzanti;
    dare  conto  accuratamente  di eventuali modalita' particolari di
tenuta o di abbigliamento e dell'uso di attrezzature o macchinari.
  Successivamente,   nell'arco  della  stessa  fase  di  avvio  della
ispezione, i funzionari accertatori inviteranno il datore di lavoro a
fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di
instaurazione  del  rapporto  di lavoro. Mentre in un secondo momento
dovranno  chiedere  al  datore  di  lavoro,  ovvero al consulente del
lavoro  o  al  servizio della associazione di categoria, l'esibizione
del  libro  unico  del  lavoro (o nella fase transitoria del libro di
paga e nel registro presenze).
  Qualora i lavoratori risultino occupati in assenza di comunicazione
preventiva  e  non  vi  sia alcuna scritturazione nel libro unico del
lavoro  (o negli altri libri obbligatori nella fase transitoria), ne'
sia    possibile    rilevare   da   altri   adempimenti   obbligatori
precedentemente  assolti  la  volonta' di non occultare i rapporti di
lavoro,  anche  se  differentemente  qualificati  rispetto agli esiti
della   attivita'   di   indagine   espletata,   si  procedera'  alla
contestazione  della maxisanzione per il sommerso e, sussistendone le
condizioni  (art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.  81,  come  modificato  dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112),
alla sospensione della attivita' d'impresa.
  Rinviando  ad  ulteriori  chiarimenti  per le modalita' applicative
della maxisanzione, si ritiene opportuno precisare sin da ora che per
le   assunzioni   effettuate  per  cause  di  forza  maggiore  o  per
avvenimenti  di  carattere  straordinario, si applica la maxisanzione
solo quando l'ispettore ha accertato, valutando attentamente tutte le
circostanze,  che  non  sussisteva  una  oggettiva  impossibilita' di
conoscere  anticipatamente  il  numero  e i nominativi dei lavoratori
occupati.
  Inoltre,  la  maxisanzione  non potra' operare nelle ipotesi in cui
l'azienda  che  si  e'  affidata  a  professionisti o associazioni di
categoria  per  le  comunicazioni  di  instaurazione  dei rapporti di
lavoro  si  trovi  a  non  poter  effettuare  la comunicazione in via
telematica  mediante il modello «UniLAV», in coincidenza con le ferie
o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Cio' a condizione
che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione
preventiva,  a  mezzo  fax  e  mediante  il modello «UniURG» (secondo
quanto  gia'  previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi
informatici),  documentando  agli  organi  di vigilanza l'affidamento
degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura
dello  stesso,  fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione
ordinaria  nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli
studi  professionali  o  degli uffici delle associazioni di categoria
(analogamente  a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di
funzionamento dei sistemi informatici).
La nuova dichiarazione di assunzione.
  Con  l'introduzione  del  libro  unico  del lavoro e la contestuale
abrogazione  del  libro  matricola  si  e'  resa  necessaria anche la
modifica  delle previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore
di   lavoro   di  procedere  alla  consegna  della  dichiarazione  di
assunzione al lavoratore.
  L'obbligo  che  riguarda  soltanto i lavoratori subordinati, e' ora
sancito  dal  testo dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo
n.   181  del  2000,  come  modificato  dall'art.  40,  comma 2,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008,  che  impone  al  datore di lavoro
pubblico  e  privato,  all'atto  della assunzione e prima dell'inizio
dell'attivita' di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia della
comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di lavoro oppure del
contratto   individuale   di  lavoro  che  contenga  anche  tutte  le
informazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1977.
  L'obbligo  di  consegna  della dichiarazione di assunzione (che nel
testo  previgente  doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di
matricola)  s'intende assolto, alternativamente, mediante la consegna
al  lavoratore  della  copia della comunicazione obbligatoria inviata
telematicamente  ovvero  del contratto individuale di lavoro completo
di   tutte   le   informazioni   relative  all'instaurazione  e  allo
svolgimento del rapporto.
  La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova
duplice  e  alternativa  forma  -  al  lavoratore  prima  dell'inizio
dell'attivita'  lavorativa  e'  sanzionata con la sanzione pecuniaria
amministrativa   da   Euro 250   a  Euro  1500  per  ogni  lavoratore
interessato,  ai  sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo n.
276  del  2003;  il trasgressore e' ammesso al pagamento nella misura
ridotta pari a 500 euro (art. 16 della legge n. 689 del 1981).
  In  queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria (art.
13   del  decreto  legislativo  n.  124/2004),  data  la  sanabilita'
dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di lavoro che
abbia  omesso  di  consegnare  la dichiarazione tempestivamente o non
l'abbia  consegnata  affatto,  qualora  vi  provveda  su  diffida del
personale  ispettivo,  sara'  ammesso  al  pagamento della cosiddetta
«sanzione  ridottissima»  pari  al minimo edittale, vale a dire a 250
euro.
Ricadute sulle modalita' di ispezione.
  Alla  luce  delle  osservazioni  sopra  riportate,  e  fatti  salvi
ulteriori  chiarimenti,  si  evidenzia  in conclusione come il futuro
della   ispezione   del   lavoro,   in   considerazione  delle  nuove
funzionalita'  del  libro  unico  del  lavoro,  debba  declinare  una
sistematicita'  di  rapidi  accessi  ispettivi  programmati,  volti a
rendere   percepibile  sul  territorio  la  presenza  dell'organo  di
vigilanza  e  a  contrastare  il lavoro sommerso, rilevato sulla base
della  omessa  preventiva comunicazione obbligatoria - per i rapporti
di  lavoro  soggetti  a  tale  regime - e della mancanza di qualsiasi
altra  scritturazione,  documentazione o comunicazione, incoraggiando
la  emersione e promuovendo la legalita', anche recuperando le azioni
di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del decreto legislativo
n. 124 del 2004.
    Roma, 21 agosto 2008

                        Il direttore generale
                      per l'attivita' ispettiva
                               Pennesi