Alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro
Alla Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro
All'INPS - Direzione centrale
vigilanza sulle entrate ed economia
sommersa
All'INAIL - Direzione centrale
rischi
All'ENPALS - Direzione generale -
Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI - Direzione per la
riscossione dei contributi e
vigilanza
All'IPSEMA - Direzione per la
riscossione dei contributi e
vigilanza
All'ENASARCO - Unita' organizzativa
vigilanza e coordinamento
Al Comando carabinieri per la tutela
del lavoro
e p.c. Alla Provincia autonoma di
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Al Comando generale della Guardia di
finanza
All'Ispettorato regionale del lavoro
di Palermo
All'Ispettorato regionale del lavoro
di Catania
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili
Finalita'.
Obiettivo della presente circolare e' quello di evidenziare al
personale ispettivo, anche al fine di uniformarne l'azione
sull'intero territorio nazionale, il radicale mutamento delle
attivita' ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei
libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro
sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del
lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
Giova peraltro subito evidenziare, per comprendere la portata della
misura e in attesa di ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi,
che la nuova disciplina sulla de-regolazione e semplificazione degli
strumenti di gestione dei rapporti di lavoro si richiama
integralmente alla filosofia preventiva e promozionale di cui al
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (contenente misure di
razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia
di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 della legge
14 febbraio 2003, n. 30) e come tale va interpretata nella fase
applicativa.
Abrogazioni.
Si evidenzia, in primo luogo, l'abrogazione ex art. 39, comma 10,
del decreto-legge n. 112 del 2008, delle disposizioni che prevedevano
l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in
materia di lavoro. Sono espressamente abrogati:
1) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che imponeva l'istituzione dei
libri matricola e paga delle aziende soggette all'assicurazione
Inail;
2) l'art. 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che
imponeva l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende
soggette all'Inps;
3) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva
gli obblighi di conservazione dei libri di matricola e paga;
4) l'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, che obbligava i datori di lavoro agricoli ad istituire e
tenere il registro d'impresa;
5) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva
l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende
giornalistiche;
6) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che prevedevano particolari
registrazioni sui libri di matricola e paga in materia di assegni
familiari;
7) il comma 1178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che sanzionava la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei
libri di matricola e paga (cd. «supersanzione»).
Sono inoltre implicitamente abrogate anche le seguenti
disposizioni, che richiamano direttamente gli abrogati libri di
matricola e paga:
1) l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento
ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo;
2) gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n.
934, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per
l'assicurazione contro le malattie.
Sono state poi modificate (ex art. 39, comma 9, e art. 40, commi 1
e 3, del decreto legge n. 112 del 2008) ulteriori disposizioni per
uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro:
1) le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che
prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei
lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo;
2) l'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che
imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei
lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;
3) l'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva
l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri
obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.
Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 luglio 2008 le
norme ora specificamente elencate devono intendersi definitivamente
abrogate e, conseguentemente, non piu' in vigore.
Libro unico del lavoro: soggetti obbligati.
Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta
del nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi
settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello
spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola
eccezione dei datori di lavoro domestico.
Nel libro unico del lavoro dovranno trovare posto i dati riferiti
a:
1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi
operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i
lavoratori distaccati;
2) i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente
dalla modalita' organizzativa (con o senza progetto);
3) gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche
se misto, capitale e lavoro).
Non sono piu' oggetto di registrazione, invece, i dati riguardanti:
1) i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;
2) i coadiuvanti delle imprese commerciali;
3) i soci lavoratori di attivita' commerciale e di imprese in
forma societaria.
Non rientrano, pertanto, tra gli obbligati alla tenuta del libro
unico del lavoro:
1) le societa' cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro
tipo di societa', anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale
(quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le
societa', anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro
unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno
specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, nonche' per i propri dipendenti,
collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro,
alla medesima stregua della generalita' dei datori di lavoro;
2) l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione,
del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che
nell'impresa prestino attivita' manuale o non manuale (salvo che non
siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in
partecipazione con apporto lavorativo);
3) i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano
lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in
partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi
esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;
4) le societa' (di persone e di capitali) e le ditte individuali
del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o
simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci
lavoratori.
Sono, infine, esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le
pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte
registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati
individualmente per ciascun dipendente pubblico.
Obbligo di istituzione e tenuta.
Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di
documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio
rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale
della impresa.
Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
«il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di
lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro».
Le nuove disposizioni obbligano dunque il datore di lavoro a
istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di piu'
posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di piu'
sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
9 luglio 2008, la tenuta e la conservazione del libro unico del
lavoro puo' essere effettuata soltanto mediante la utilizzazione di
uno dei seguenti sistemi, che si adattano perfettamente alle
procedure attualmente in uso:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della
messa in uso presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e
vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati
dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte
dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura
costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni
in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati,
garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la
inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita'
cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed
autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo
fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata
delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Come si nota, le modalita' di tenuta del libro unico del lavoro
rispettano l'esigenza di non irrigidire in alcun modo le odierne
modalita' di tenuta - anche informatica - dei libri di matricola,
paga e presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei sistemi
di elaborazione.
Con specifico riferimento alla modalita' di tenuta su supporti
magnetici, va precisato, ulteriormente, che i documenti informatici
che compongono il libro unico del lavoro devono avere la forma di
documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di
garantirne l'attestazione della data, l'autenticita' e l'integrita',
con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione
elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di
cui sia garantita la leggibilita' nel tempo, purche' rimanga sempre
assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuita'
per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono essere consentite le
funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del
lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati. Il
libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a
richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato
«pdf»), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Quale che sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo,
in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio che compone il
libro unico del lavoro una numerazione sequenziale, conservando
eventuali fogli deteriorati o annullati.
Si ricava, altresi', dalla norma l'impossibilita' di istituire
sezioni distinte del libro unico del lavoro, il quale dovra' essere
costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione,
numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione. Peraltro, deve
ritenersi corretta, e quindi non sanzionabile, all'interno del libro
unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione
separata del calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una
numerazione sequenziale. In ottica semplificatrice, i dati del
calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico del
lavoro anche con modalita' analoghe a quelle in atto con riferimento
alla sezione presenze dell'abrogato libro paga, secondo
l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui e' affidata
la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando
l'unicita' documentale del libro unico del lavoro.
Con riferimento alla violazione dell'obbligo di istituzione va
immediatamente segnalato come l'odierno regime sanzionatorio
stabilisca una sanzione rigorosa, ma piu' equilibrata rispetto al
passato. A fronte della introduzione della comunicazione preventiva
di instaurazione del rapporto di lavoro, il libro unico del lavoro
non soccorre piu' a esigenze di contrasto al lavoro sommerso, ma
consente agli organi ispettivi l'analisi approfondita e specifica
della regolarita' di gestione dei rapporti di lavoro con riguardo ai
profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, agli
aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale, di
corretto sviluppo dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo, della
fruizione di ferie e permessi, della esatta valorizzazione e gestione
delle assenze tutelate.
Quanto alla violazione dell'obbligo di tenuta la condotta
sanzionabile riguarda esclusivamente le irregolarita' riscontrate
riguardo alla adozione di una delle modalita' di cui al richiamato
art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008.
La sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione
dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro e'
ora stabilita dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008
nell'importo da 500 a 2.500 euro.
La condotta illecita specificamente sanzionata riguarda le ipotesi
in cui il datore di lavoro:
1) risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;
2) abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare
uno dei sistemi di tenuta previsti dall'art. 1 del decreto
ministeriale 9 luglio 2008 e sopra richiamati.
Quanto alla diffida obbligatoria (di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124) l'istituto e' pienamente
applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile, perche'
materialmente realizzabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare
di questo Ministero del 23 marzo 2006, n. 9. Il datore di lavoro che
ottemperi si trovera' ammesso a pagare la sanzione minima pari a Euro
500.
Luogo di tenuta.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non e' piu',
come in passato, il «luogo in cui si esegue il lavoro», ma
alternativamente:
a) la sede legale dell'impresa;
b) lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista
abilitato (art. 5, comma 1, della legge n. 12/1979);
c) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa.
Per i gruppi di impresa si ricorda che, ai sensi dell'art. 31,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
societa' capogruppo puo' essere affidataria di tutti gli adempimenti
di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 per le societa' collegate
del gruppo, ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico
del lavoro.
Scompare, peraltro, la necessita' di istituire e tenere copie
«conformi» del libro obbligatorio, mentre resta fermo l'obbligo di
preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente dell'affidamento della tenuta del libro
unico del lavoro al consulente del lavoro, al professionista
autorizzato o al servizio o centro di assistenza.
Numerazione unitaria.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti
abilitati di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979,
autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro
unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono,
preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro
assistito, la quale potra' risultare anche dalla lettera di incarico
o da altro documento similare.
Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione i medesimi
soggetti dovranno inviare all'INAIL, in via telematica, un elenco dei
datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale. Gli
stessi, inoltre, dovranno provvedere a comunicare all'Istituto,
sempre in via telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte
di un nuovo datore di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei
confronti di uno dei datori di lavoro gia' comunicati, entro trenta
giorni dall'evento.
I soggetti gia' abilitati alla tenuta del libro paga unificato per
piu' datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti,
entro la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei
soggetti assistiti all'INAIL. L'Istituto provvedera' a una verifica
formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto per quanto
attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare
opportuno precisare che la numerazione unitaria, indipendentemente
dalle modalita' di realizzazione del libro unico, dovra' essere unica
per ciascuna autorizzazione.
Si ritiene, infine, di dover confermare la facolta' delle sedi
INAIL, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro,
di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria
in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da parte
del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze
rispetto alle modalita' di regolare gestione dello stesso, sia
relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni
eseguite.
Obblighi di registrazione: contenuti.
Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono obbligatorie non
soltanto per la generalita' dei lavoratori subordinati inseriti
nell'organizzazione d'impresa, compresi i lavoratori in
somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico
dell'utilizzatore oltreche' in quello dell'agenzia per il lavoro che
li assume), ma anche per:
1) collaborazione coordinata e continuativa;
2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd.
«mini-co.co.co.»);
4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile
a una delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:
1) il nome e cognome;
2) il codice fiscale;
3) la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei
casi in cui ricorrono);
4) la retribuzione base;
5) l'anzianita' di servizio;
6) le relative posizioni assicurative e previdenziali.
Inoltre, in base alle previsioni del secondo comma dello stesso
art. 39, nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi
annotazione riferita a dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro. Devono essere comprese, quindi, nelle
registrazioni obbligatorie:
1) le somme a titolo di rimborso spese;
2) le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
3) le detrazioni fiscali;
4) i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
5) le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere individuate specificatamente.
Il libro unico del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario
delle presenze. Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare
registrate, per ogni giorno:
1) il numero delle ore di lavoro effettuate;
2) l'indicazione delle ore di straordinario;
3) le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
4) le ferie;
5) i riposi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori
devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti
da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.
Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o
a giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere
annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro; pare opportuno
precisare, tuttavia, che anche in tale ipotesi permane l'obbligo di
indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende
inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del
lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti
legali o prestazioni previdenziali.
Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o
compenso (ad esempio nel caso di taluni collaboratori amministratori
di societa) o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad
esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by) la
registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire, in ottica
semplificatrice, solo in occasione della prima immissione al lavoro
e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a
svolgere l'attivita' lavorativa o a percepire compensi o somme,
nonche' al termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro a
chiamata con obbligo di risposta le scritturazioni sul libro unico
sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il
lavoratore percepisce la sola indennita' di disponibilita'.
Per quanto attiene ai collaboratori coordinati e continuativi e
agli associati in partecipazione vanno esclusi dalle registrazioni
nel libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali
attivita' in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a
titolo esemplificativo:
agenti e rappresentati individuali che svolgono l'attivita' in
forma di impresa;
amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i
cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;
associati in partecipazione, che svolgano tale attivita' in forma
imprenditoriale o quale parte della propria attivita' di impresa o
lavoro autonomo.
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione,
l'utilizzatore dovra' limitarsi ad annotare i dati identificativi del
lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di
inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il
somministratore dovra' procedere alle annotazioni integrali anche con
riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.
In ottica semplificatrice, i datori di lavoro agricoli che,
assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in
ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato
(allegato B del decreto ministeriale 29 settembre 1995) sono
esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro
unico del lavoro.
Con riferimento al lavoro a domicilio, le modifiche apportate alla
legge n. 877 del 1973 dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 112
del 2008 comportano che nel libro unico del lavoro dovranno essere
riportati, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i
seguenti dati:
1) le date e le ore di consegna del lavoro;
2) le date e le ore di riconsegna del lavoro;
3) la descrizione del lavoro eseguito;
4) la specificazione della quantita' e della qualita' del lavoro
eseguito.
In ottica semplificatrice, i dati sul lavoro a domicilio potranno
essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e
tenuto, anche con modalita' analoghe a quelle in atto con riferimento
all'abrogato libretto personale di controllo, secondo
l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui e' affidata
la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando
l'unicita' documentale del libro unico del lavoro.
Infine, secondo le disposizioni di cui all'art. 39, comma 5, del
decreto-legge n. 112 del 2008 il datore di lavoro puo', nei confronti
dei lavoratori subordinati, assolvere all'obbligo di consegna del
prospetto di paga mediante consegna di una fotocopia delle
scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. In tal caso,
tuttavia, l'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia
delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati
relativi al calendario delle presenze.
Obblighi di registrazione: profili sanzionatori.
Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha innovato sul sistema
sanzionatorio previgente che puniva l'omessa o errata registrazione
dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento alle regole
di corretta compilazione e alle violazioni di carattere meramente
formale. L'art. 39, comma 7, collega infatti la reazione punitiva
alle ipotesi di sostanziale incidenza della condotta illecita sui
profili di tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro non puo' dunque
essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e
formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Oggetto di sanzione sono pertanto unicamente le omesse e le
infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai
fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o
fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro, ovvero un
occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte ipotesi di
violazione, una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati),
una di tipo commissivo (i dati sono registrati in modo non
corrispondente al vero).
A integrare la condotta concorre l'omissione o l'infedelta' nella
registrazione di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso
immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento
fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro, senza che la
violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o
infedelmente trascritto.
Non rientrano fra le condotte punibili i casi in cui, per
incertezze interpretative su modifiche legislative, amministrative o
contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un
rinnovo contrattuale o ancora per la difficolta' di individuare
correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese (ad esempio
con riguardo agli straordinari giornalieri e settimanali), il datore
di lavoro non abbia provveduto ad aggiornare i dati retributivi nel
mese di decorrenza o di riferimento.
La sanzione pecuniaria amministrativa e' distinta in base alla
gravita' della condotta, sulla scorta del numero dei lavoratori
interessati dalle omesse o infedeli registrazioni sostanziali:
1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 150 a
1500 euro;
2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 500 a 3000 euro.
Per il calcolo dei lavoratori soccorre il criterio indicato
dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo
cui devono computarsi i lavoratori subordinati, a prescindere
dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e risultino
ancora in forza al momento della commissione dell'illecito. Per
evitare inaccettabili sperequazioni, ai fini sanzionatori, si ritiene
di dover computare anche i lavoratori occupati «in nero» nel periodo
di riferimento, il cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una
delle tipologie contrattuali iscrivibili nel libro unico del lavoro.
La diffida obbligatoria e' applicabile nei casi di omissione,
trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni
omesse sono materialmente realizzabili (il datore di lavoro che
ottempera e' ammesso a pagare la sanzione minima pari a Euro 150,
fino a dieci lavoratori, e a Euro 500, se la violazione si riferisce
a piu' di dieci lavoratori). Non cosi' nei casi di infedele
registrazione, trattandosi di condotta di tipo commissivo.
Obblighi di registrazione: limiti temporali.
Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, con
riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono avvenire «per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo».
Ponendosi la norma lo scopo evidente di uniformare il termine ultimo
delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, si
ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le
scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento
mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la
particolare ricorrenza del giorno di scadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, viene fatta salva la facolta', per le aziende che hanno in uso
una retribuzione «sfasata», di seguitare a valorizzare le presenze
nel mese successivo, evitando qualsiasi complicazione: la
registrazione dei dati variabili delle retribuzioni puo' avvenire,
infatti, con un differimento non superiore ad un mese, a condizione
che di cio' sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Al riguardo, si precisa, tuttavia, che possono essere oggetto di
registrazione differita i soli dati variabili retributivi, permanendo
l'obbligo di annotare sul libro unico del lavoro - per ciascun
periodo entro il giorno 16 del mese successivo - le presenze del
periodo di riferimento.
La sanzione pecuniaria amministrativa, di cui all'art. 39, comma 7,
del decreto-legge n. 112 del 2008 e', anche in questo, caso
differenziata in ragione della gravita' della condotta, in base al
numero dei lavoratori interessati, calcolati secondo i criteri gia'
richiamati di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale
9 luglio 2008:
1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 100 a
600 euro;
2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500 euro.
La diffida obbligatoria e' applicabile in tutti i casi di tardiva
registrazione, nella forma della cd. «diffida ora per allora»,
trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni,
seppure in ritardo, sono state materialmente effettuate e l'interesse
previsto dalla norma e' stato recuperato (il datore di lavoro e'
ammesso a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a Euro 100, fino
a dieci lavoratori, e a Euro 150, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori).
Obbligo di esibizione.
Sotto il profilo della vigilanza il termine di compilazione del
nuovo libro obbligatorio di lavoro comporta che gli ispettori
all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una delle sedi della
azienda, si troveranno a richiedere l'esibizione del libro unico
aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16
del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene
prima del 16 del mese).
Ovviamente, nell'uno e nell'altro caso, i funzionari accertatori
ordineranno l'esibizione del libro unico del lavoro aggiornato al
mese in corso in data successiva al 16 del mese seguente quello di
avvio dell'ispezione.
Resta ferma, naturalmente, la verifica della corretta instaurazione
dei rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro
all'atto dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni
obbligatorie preventive di instaurazione.
L'obbligo di esibizione, peraltro, grava, a seconda dei casi, sul
datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno dei
professionisti parimenti autorizzati, o ancora sul servizio o centro
di assistenza della associazione di categoria.
a) Il datore di lavoro.
Il datore di lavoro soggetto all'obbligo di istituzione del libro
unico del lavoro, che lo detenga nella sede legale, e' altresi'
obbligato alla «esibizione agli organi di vigilanza» di cui all'art.
39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 precisa
che il libro unico del lavoro deve essere esibito tempestivamente (e
cioe' prima che l'ispettore proceda alla redazione del «verbale di
primo accesso ispettivo») dal datore di lavoro agli organi di
vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta
di sede stabile di lavoro, prevedendo che l'esibizione possa avvenire
anche a mezzo fax o posta elettronica.
Per l'individuazione della sede stabile (con riferimento,
ovviamente, alle sole aziende multilocalizzate) soccorre il criterio
definitorio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
9 luglio 2008, secondo cui deve considerarsi «sede stabile di lavoro»
soltanto quella articolazione autonoma della impresa, stabilmente
organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o in
parte, l'attivita' aziendale e risulta dotata degli strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
Qualora l'ispezione del lavoro riguardi attivita' mobili o
itineranti, le cui procedure operative comportino lo svolgimento
delle prestazioni lavorative presso piu' luoghi di lavoro nell'ambito
della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilita' dei
lavoratori sul territorio, il personale ispettivo procedera' a
formulare espressamente la richiesta di esibizione del libro unico
del lavoro, in apposito «verbale di primo accesso ispettivo» che
diviene prassi necessaria e indispensabile per qualsiasi funzionario
accertatore, a garanzia del corretto andamento del procedimento
ispettivo.
La sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 39,
comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' fissata nell'importo
da 200 a 2000 euro. L'inosservanza non e' ammessa alla procedura di
diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva,
materialmente insanabile.
b) Il consulente del lavoro.
L'art. 5, comma 1, della legge n. 12 del 1979, nel testo
novellato dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
unificando gli originari primo e terzo comma della disposizione,
conferma la facolta' per il datore di lavoro di affidare la tenuta
del libro unico direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli
altri professionisti contemplati dall'art. 1, comma 1, della legge n.
12 del 1979, ribadendo l'onere per il datore di lavoro di comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio il nome, le generalita' e l'indirizzo del professionista
cui ha conferito l'incarico di tenuta e cura del libro unico del
lavoro (e dell'altra documentazione di lavoro).
Il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono
sanzionabili per non aver esibito e portato in visione il libro unico
del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio studio, solo
qualora siano decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente
formulata nel «verbale di primo accesso ispettivo», a norma dell'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, senza opporre un
«giustificato motivo» ostativo o impeditivo.
In caso di prima violazione il professionista che non ottempera
all'ordine di esibizione impartito dall'organo di vigilanza va
incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro
(la diffida obbligatoria non trova applicazione, in quanto trattasi
di condotta commissiva).
Peraltro, nel caso in cui il professionista risulti recidivo, ai
sensi dell'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, ferma restando
l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il
funzionario accertatore che contesta la violazione deve darne
tempestivamente comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine
professionale di appartenenza del trasgressore, per l'adozione di
eventuali provvedimenti disciplinari.
c) Le associazioni di categoria.
Ai sensi dell'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008,
i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, vale a dire i servizi e i centri di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre
piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere presso i
loro uffici il libro unico del lavoro.
Pur in assenza di esplicita previsione normativa, in una lettura
sistematica della norma, deve ritenersi che anche per l'affidamento
del libro ai servizi e ai centri di assistenza delle associazioni di
categoria, i datori di lavoro interessati devono provvedere alla
preventiva comunicazione scritta alla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, con riferimento alle generalita'
del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' al luogo
dove il libro unico e' materialmente reperibile.
Inoltre il personale ispettivo dovra' attentamente vigilare, in
contrasto a forme di abusivismo, che i servizi e i centri di
assistenza di cui trattasi svolgano la propria attivita'
esclusivamente a favore delle imprese associate e iscritte alle
rispettive associazioni di categoria.
Sul piano sanzionatorio, il legislatore prevede una sanzione
pecuniaria amministrativa differenziata in base alla gravita' della
condotta tenuta.
A fronte di una prima e isolata inosservanza, sempreche' siano
decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel
«verbale di primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3, comma 3,
del decreto ministeriale 9 luglio 2008, e non sia stato opposto un
«giustificato motivo» ostativo o impeditivo, le associazioni di
categoria sono tenute alla sanzione da 250 a 2000 euro. In caso di
recidiva nella violazione dell'obbligo di esibizione la sanzione
pecuniaria va da 500 a 3000 euro. La diffida obbligatoria non puo'
applicarsi, trattandosi di condotta commissiva.
Elenchi riepilogativi mensili.
Secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale 9 luglio 2008, viene eliminato l'obbligo di riepilogo
mensile delle retribuzioni, mentre e' attribuito al personale
ispettivo, in occasione dell'accesso in azienda, il potere di
richiedere ai datori di lavoro che occupino oltre dieci lavoratori
oppure operino con piu' sedi stabili di lavoro di esibire appositi
elenchi riepilogativi mensili del personale occupato - anche con
riferimento ai soggetti che risultano iscritti nel libro unico del
lavoro senza percepire alcuna retribuzione o compenso o senza
svolgere alcuna prestazione lavorativa - e dei dati individuali
relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo,
aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del
lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro.
Per il calcolo dei lavoratori e per la individuazione delle sedi
stabili di lavoro soccorrono i criteri indicati dall'art. 5 del
medesimo decreto ministeriale.
Il comma secondo dello stesso art. 4 chiarisce che il personale
ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili
relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento,
dovendo pero' aver cura di verificare, caso per caso, la materiale
possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte
del datore di lavoro, del consulente del lavoro o del servizio o
centro di assistenza della associazione di categoria.
L'omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non
e' soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa.
Obbligo di conservazione.
A norma dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio
2008, il datore di lavoro ovvero il consulente del lavoro, i
professionisti autorizzati o i servizi e centri di assistenza delle
associazioni di categoria che detengono il libro hanno l'obbligo di
conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il secondo comma del citato art. 6, peraltro, estende il medesimo
termine di conservazione, per la durata di cinque anni dalla ultima
registrazione, ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in
seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui al
decreto-legge n. 112 del 2008.
Non si possono tacere gli effetti positivi del dimezzamento dei
termini di conservazione che impongono agli organi di vigilanza,
anche nelle ipotesi di verifiche che attengono alla ricostruzione dei
crediti contributivi nel termine decennale, di acquisire la
documentazione d'ufficio o da parte del lavoratore denunciante, senza
gravare il soggetto ispezionato.
A norma dell'art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008,
la mancata conservazione del libro unico, ma anche dei libri
preesistenti ora dismessi, per il periodo indicato e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 100 a Euro 600. La diffida
obbligatoria e' inapplicabile, in ragione della insanabilita' della
inosservanza.
Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria.
A norma dell'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, competenti
a constatare e contestare gli illecitiamministrativi relativi agli
obblighi di istituzione, tenuta, registrazione, esibizione e
conservazione del libro unico del lavoro, nonche' alla conseguente
irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, sono
tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza.
Il libro unico del lavoro puo' pertanto essere verificato dagli
ispettori delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, degli
Ispettorati regionali del lavoro della Sicilia e dei Servizi
ispettivi delle province autonome di Trento e Bolzano, ma anche dai
funzionari ispettivi degli Istituti ed enti previdenziali ed
assicurativi.
Peraltro, il legislatore ha espressamente individuato l'autorita'
competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge
n. 689 del 1981, in caso di mancata estinzione delle violazioni
mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, vale a dire la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Regime transitorio e coordinamento normativo.
L'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008
stabilisce, in via transitoria, che fino al periodo di paga relativo
al mese di dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009) i datori di
lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39
del decreto-legge n. 112 del 2008 e dallo stesso decreto
ministeriale, attraverso la corretta e regolare tenuta del libro
paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti
e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio,
preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati.
Resta inteso che i documenti menzionati sono assoggettati agli
obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione di cui all'art. 39 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e, in caso di violazione, il regime
sanzionatorio applicabile sara' solo quello contemplato dalla
medesima disposizione normativa.
A norma del comma 3 dello stesso art. 7, il libro matricola e il
registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati a far data dal
18 agosto 2008.
Va infine rilevato che molte disposizioni normative, soprattutto in
campo fiscale e previdenziale, fanno riferimento agli aboliti libri
di matricola e di paga (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600). In considerazione di cio' l'art. 7, comma 2, del decreto
ministeriale 9 luglio 2008 ha previsto che dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto tutte le disposizioni normative ancora
vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri
di matricola e di paga, devono intendersi riferite al libro unico del
lavoro, per quanto compatibile.
La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico.
L'introduzione del libro unico del lavoro incide profondamente
anche sulla c.d. maxisanzione contro il lavoro sommerso di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73,
come sostituito dall'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore,
maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, e'
l'impiego di lavoratori «non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria».
Con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione
preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati
nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovra' fondare
l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero
esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria
di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1,
comma 1180, della legge n. 296 del 2006.
All'atto dell'accesso nel luogo di lavoro il personale ispettivo
provvedera' pertanto alla acquisizione delle informazioni dai
lavoratori trovati presenti e intenti al lavoro, procedendo a
redigere apposito «verbale di primo accesso ispettivo», nel quale si
dovra' aver cura di:
identificare esattamente, anche mediante documento di identita',
i lavoratori;
indicare con precisione e in modo dettagliato le specifiche
mansioni, operazioni ed attivita' svolte dai lavoratori, cosi' come
accertate dai verbalizzanti;
dare conto accuratamente di eventuali modalita' particolari di
tenuta o di abbigliamento e dell'uso di attrezzature o macchinari.
Successivamente, nell'arco della stessa fase di avvio della
ispezione, i funzionari accertatori inviteranno il datore di lavoro a
fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro. Mentre in un secondo momento
dovranno chiedere al datore di lavoro, ovvero al consulente del
lavoro o al servizio della associazione di categoria, l'esibizione
del libro unico del lavoro (o nella fase transitoria del libro di
paga e nel registro presenze).
Qualora i lavoratori risultino occupati in assenza di comunicazione
preventiva e non vi sia alcuna scritturazione nel libro unico del
lavoro (o negli altri libri obbligatori nella fase transitoria), ne'
sia possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori
precedentemente assolti la volonta' di non occultare i rapporti di
lavoro, anche se differentemente qualificati rispetto agli esiti
della attivita' di indagine espletata, si procedera' alla
contestazione della maxisanzione per il sommerso e, sussistendone le
condizioni (art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112),
alla sospensione della attivita' d'impresa.
Rinviando ad ulteriori chiarimenti per le modalita' applicative
della maxisanzione, si ritiene opportuno precisare sin da ora che per
le assunzioni effettuate per cause di forza maggiore o per
avvenimenti di carattere straordinario, si applica la maxisanzione
solo quando l'ispettore ha accertato, valutando attentamente tutte le
circostanze, che non sussisteva una oggettiva impossibilita' di
conoscere anticipatamente il numero e i nominativi dei lavoratori
occupati.
Inoltre, la maxisanzione non potra' operare nelle ipotesi in cui
l'azienda che si e' affidata a professionisti o associazioni di
categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di
lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via
telematica mediante il modello «UniLAV», in coincidenza con le ferie
o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Cio' a condizione
che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione
preventiva, a mezzo fax e mediante il modello «UniURG» (secondo
quanto gia' previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi
informatici), documentando agli organi di vigilanza l'affidamento
degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura
dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione
ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli
studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria
(analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di
funzionamento dei sistemi informatici).
La nuova dichiarazione di assunzione.
Con l'introduzione del libro unico del lavoro e la contestuale
abrogazione del libro matricola si e' resa necessaria anche la
modifica delle previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore
di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione di
assunzione al lavoratore.
L'obbligo che riguarda soltanto i lavoratori subordinati, e' ora
sancito dal testo dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo
n. 181 del 2000, come modificato dall'art. 40, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, che impone al datore di lavoro
pubblico e privato, all'atto della assunzione e prima dell'inizio
dell'attivita' di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del
contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1977.
L'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel
testo previgente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di
matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante la consegna
al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata
telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro completo
di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo
svolgimento del rapporto.
La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova
duplice e alternativa forma - al lavoratore prima dell'inizio
dell'attivita' lavorativa e' sanzionata con la sanzione pecuniaria
amministrativa da Euro 250 a Euro 1500 per ogni lavoratore
interessato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo n.
276 del 2003; il trasgressore e' ammesso al pagamento nella misura
ridotta pari a 500 euro (art. 16 della legge n. 689 del 1981).
In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria (art.
13 del decreto legislativo n. 124/2004), data la sanabilita'
dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di lavoro che
abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non
l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del
personale ispettivo, sara' ammesso al pagamento della cosiddetta
«sanzione ridottissima» pari al minimo edittale, vale a dire a 250
euro.
Ricadute sulle modalita' di ispezione.
Alla luce delle osservazioni sopra riportate, e fatti salvi
ulteriori chiarimenti, si evidenzia in conclusione come il futuro
della ispezione del lavoro, in considerazione delle nuove
funzionalita' del libro unico del lavoro, debba declinare una
sistematicita' di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a
rendere percepibile sul territorio la presenza dell'organo di
vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base
della omessa preventiva comunicazione obbligatoria - per i rapporti
di lavoro soggetti a tale regime - e della mancanza di qualsiasi
altra scritturazione, documentazione o comunicazione, incoraggiando
la emersione e promuovendo la legalita', anche recuperando le azioni
di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del decreto legislativo
n. 124 del 2004.
Roma, 21 agosto 2008
Il direttore generale
per l'attivita' ispettiva
Pennesi