N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2008
Ordinanza del 1 aprile 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel procedimento relativo a R.S. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali incriminatrici - Ritenuta applicabilita', in coerenza con il principio del favor rei, delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza dell'alcool sintomaticamente accertata alle piu' aspre sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con particolare riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie piu' gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale illecito amministrativo, anziche' quale reato punito ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di finalismo rieducativo della pena. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, commi 2 e 7. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.38 del 10-9-2008 )
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza ex artt. 1, legge cost.le 9
febbraio 1948, n. 1 e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Premesso che con atto sottoscritto in data 3 gennaio 2008 e
depositato nella cancelleria di questo Ufficio il p.m. ha richiesto
l'emissione di decreto penale di condanna alla pena di € 900,00
di ammenda nei confronti di R.S. in atti generalizzato, in relazione
alla seguente imputazione:
«del reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2 d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, per avere circolato sulla pubblica via alla guida
dell'autovettura FIAT Punto tg. AG 301 FR, benche' fosse in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (stato di
ebbrezza sintomatico). Commesso in Trucazzano (Milano) il 17 giugno
2007»;
che il p.m. richiedente, a fronte di un illecito consumato in
data 17 giugno 2008, ha fatto applicazione delle norme incriminatici
vigenti a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 ottobre 2007,
n. 160 di conversione con modifiche del d.l. 3 agosto 2007, n. 117,
recanti modificazioni urgenti al codice della strada;
che l'opzione per la disciplina sanzionatoria sopravvenuta
appare giustificata ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p., in ragione
del fatto che, stante la specifica ipotesi di reato che il p.m. ha
inteso configurata, le nuove norme introducono un regime
sanzionatorio piu' favorevole del pregresso («Chiunque guida in stato
di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi»);
che la configurazione del fatto reato e la conseguente
individuazione della sanzione da parte del p.m. richiedente il
decreto penale sono allineate alla lettura affermatasi come
dominante, quanto meno in ambito dottrinale, all'indomani
dell'entrata in vigore delle nuove norme punitive della guida in
stato di ebbrezza alcolica e della intervenuta depenalizzazione del
rifiuto da parte del conducente controllato di sottoporsi
all'accertamento mediante strumentazione tecnica della condizione di
ebbrezza (l'art. 186, comma 7 nella versione vigente prevede che in
caso di rifiuto degli accertamenti specificati ai comma 3, 4 e 5
della norma stessa il trasgressore e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 2.500 ed
euro 10.000, elevata alla forbice compresa fra euro 3.000 ed euro
12.000 se il rifiuto e' commesso in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente sia rimasto coinvolto; seguono inoltre
sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida da
sei mesi a due anni ed il fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di 180 giorni);
che secondo la sopra detta interpretazione, qui fatta propria
dal p.m., nonostante la nuova disciplina incriminatrice differenzi
espressamente la gravita' del reato e la relativa disciplina
sanzionatoria in base alla rilevanza del tasso alcolemico
tecnicamente verificata, tuttora conserva validita' la giurisprudenza
formatasi sotto la disposizione precedente la modifica, costante nel
ritenere che il dato sintomatico sia da se' idoneo a comprovare lo
stato di ebbrezza (cfr., fra le molte, Cass. sez. IV, 9 giugno 2004,
n. 32961, RV 229087);
che la regola generale secondo cui lo stato di ebbrezza
dell'automobilista, anche in caso di rifiuto di verifica tecnicamente
qualificata, puo' essere accertato basandosi su elementi gravi,
precisi e concordanti (art. 192, comma 2 c.p.p.), applicata al
novellato art. 186 c.d.s., induce la maggioranza dei commentatori,
secondo la regola del favor rei, a ritenere legittima l'applicazione
della sanzione meno grave di cui alla lett. a) del comma 2 della
norma incriminatrice, ancorche' il dato sintomatico sia compatibile
con il superamento di soglie piu' elevate (si veda, in termini,
Francesco Cozzi, Commento alle nuove disposizioni penali in materia
di circolazione stradale, in Diritto Penale e Processo, 2, 2008 150
ss. IPSOA Ed.);
che all'esposto ragionamento ha prestato adesione il p.m.
richiedente il decreto penale di condanna;
O s s e r v a
L'opzione ermeneutica contenuta nell'atto di esercizio dell'azione
penale e', in effetti, l'unica consentita dal vigente sistema
normativo: a fronte di tre autonome ipotesi di reato espressamente
calibrate, in ordine di progressione criminosa, sul quantum crescente
di concentrazione alcolemica rintracciato nell'organismo del
guidatore, la guida in stato di ebbrezza accertata con criterio
sintomatico, per ritenersi compatibile con il principio del favor rei
di matrice costituzionale (art. 25, comma 2), dovra'
obbligatoriamente assumere a proprio riferimento sanzionatorio la
previsione di minore gravita'.
Ne', men che meno, sarebbe costituzionalmente accettabile una
soluzione - pure da taluni commentatori adombrata - che ritenesse
oggi priva di rilevanza penale la guida in stato di ebbrezza
accertata soltanto in via sintomatica.
Tuttavia, la necessitata conclusione stride essa stessa con
plurimi principi costituzionali. Innanzitutto con il canone di
ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost. il quale, fra l'altro, impone
al legislatore che situazioni identiche o ontologicamente
assimilabili ricevano il medesimo trattamento - anche di tipo
sanzionatorio - pena un'ingiustificabile disparita' di disciplina.
Ebbene, nei casi in cui la prova dell'ebbrezza alcolica del
guidatore sia raggiunta, per cosi' dire, ictu oculi, cioe' in ragione
di una serie di elementi esplicativi sensorialmente apprezzabili
(alito vinoso, eloquio sconnesso, difficolta' di deambulazione ed
equilibrio precario, guida incontrollata, et similia), e' logico
ritenere che il conducente versi in una condizione di grave
alterazione psicofisica, se non di vera e propria ubriachezza, e
ciononostante egli, rifiutando ogni accertamento tecnico, sara'
punito nel vigente regime con la sanzione penale piu' lieve, prevista
e voluta dal legislatore - all'opposto - per le fattispecie che
destano minore allarme sociale, connotate da minimo superamento della
soglia limite prudenziale (vedi nota 1) c.d.s. punito con la sola
pena dell'ammenda, e' estinguibile per oblazione ex art. 162 c.p.
Indi il trasgressore che appaia in stato di ebbrezza acuta, pur anche
sintomatico del superamento della soglia massima di 1,5 gr./l,
rifiutando la verifica tecnica, non solo beneficera' della sanzione
penale piu' lieve, ma avra' titolo per estinguere la contravvenzione
contestatagli mediante pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda di
legge. Si noti - a comprova della ricaduta in termini pratici della
questione di costituzionalita' prospettata - che l'imputato R.S.
opponendo il decreto penale di condanna emesso per la pena di
condanna emesso per la pena indicata dal p.m., potrebbe richiedere, e
necessariamente ottenere, di accedere al rito dell'oblazione, senza
che nessun effetto preclusivo gli derivi dai gravi precedenti, per
reati di indole criminosa comune a quello presente, esistenti a suo
carico. di alcool in corpore.
L'approdo interpretativo sopra descritto contrasta, altresi', con
la finalita' rieducativa della sanzione penale posta dall'art. 27,
terzo comma Cost.: intanto la risposta sanzionatoria al reato potra'
costituire, non solo giusta retribuzione della realizzata
trasgressione, ma anche efficace monito rispetto a nuove condotte
illecite, indi essere portatrice di reale forza dissuasiva, in quanto
risulti proporzionata ed adeguata al concreto disvalore del fatto
commesso.
Non cosi' e' nel caso in cui ad una violazione accertata in via
sintomatica come massima - ebbrezza acuta - corrisponda la pena
prevista per la trasgressione lieve, di minima rilevanza penale.
Nel qual caso, altresi', il conducente, consapevole di esporsi ad
un accertamento tecnico dalle conseguenze particolarmente
pregiudizievoli, avra' sommo interesse a rifiutarlo, incentivato
appunto dall'irrilevanza penale di tale condotta.
La compatibilita' costituzionale della suddetta ricostruzione
sarebbe stata ancora sostenibile laddove il legislatore avesse
sanzionato penalmente - con la pena prevista per la piu' grave fra le
condotte di guida in stato di ebbrezza - il rifiuto del guidatore,
anche del solo guidatore la cui alterazione psico-fisica da
ingestione di alcool emerga in via sintomatica, di sottoporsi agli
accertamenti tecnici di legge. In tal caso la blandizie del
trattamento irrogabile nei casi di ebbrezza sintomatica avrebbe
trovato compensazione nella disciplina delle conseguenze del rifiuto
ovvero la situazione di apparente stallo probatorio sarebbe stata
superata sul piano sanzionatorio dalla congiunzione dei due elementi
rappresentati dall'ebbrezza manifesta e dal rifiuto degli
accertamenti tecnici; invece, l'intervenuta depenalizzazione hic et
nunc della fattispecie, originariamente sanzionata con la stessa pena
del reato di guida in stato di ebbrezza, in uno con la introduzione
di un sistema di incriminazioni intimamente connesso a specifiche
fasce quantitative di concentrazione alcolica a carico del
trasgressore, consente di fatto a costui, resosi responsabile della
piu' grave delle violazioni, di beneficiare del trattamento proprio
dei comportamenti di minore pericolosita', in difetto di ogni altra
conseguenza di natura penale.
Sebbene il tema non pertenga la presente fattispecie, tuttavia
l'assonanza delle questioni impone di sottolineare come la
prospettata situazione interpretativa divenga ancor piu' complessa -
ed irragionevole - in riferimento all'omologo reato previsto
dall'art. 187 c.d.s., (guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti), in relazione al quale il rifiuto dei
prescritti accertamenti tecnici e' parimenti sanzionato in via
amministrativa (negli stessi termini suddetti di cui all'art. 186,
comma 7). Secondo la giurisprudenza di legittimita', infatti, il
reato in oggetto non si presta ad essere dimostrato attraverso
elementi sintomatici ma solo mediante accertamenti tecnici, di natura
medica ovvero biologica, idonei a dimostrare la quantita' e qualita'
dello stupefacente consumato (cfr. Cass. sez. IV, 28 aprile 2006,
n. 20247, RV 234464). Pertanto il rifiuto del conducente di
sottoporsi a detti approfondimenti tecnici puo', di fatto, precludere
l'accertamento del reato.
Non puo' che concludersi - con un ragionamento che involge
direttamente anche la questione qui rilevante della «guida sotto
l'influenza dell'alcool» - per una valutazione di irragionevolezza
della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti
tecnici da parte del conducente, non essendo accettabile che
l'accertamento del reato e del grado della sua pericolosita' dipenda
dal consenso dell'interessato.
La rilevanza nel caso di specie della prospettata questione di
costituzionalita' e' innegabile: R.S. sottoposto a controllo dai
Carabinieri di Cassano d'Adda in data 17 giugno 2007, rifiutava il
proposto accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro ed era
denunciato per la violazione di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. in
ragione delta sintomatologia di ebbrezza ritenuta dagli operanti
sulla scorta di plurimi indicatori: «alito fortemente vinoso,
linguaggio sconnesso, difficolta' di espressione verbale, parole
senza senso, occhi lucidi, difficolta' di coordinamento dei
movimenti, tono di voce immotivatamente alto, stato confusionale,
eccessiva sudorazione, equilibrio precario andatura barcollante».
L'unica sanzione penale prospettabile a carico del trasgressore in
relazione alla assai grave sul piano dell'allarme sociale - condotta
accertata e' quella posta dal vigente art. 186, lett. a) c.d.s.,
nonostante che tale comportamento, per le sue concrete
caratteristiche, sia piuttosto sussumibile nel fatto descritto e
contemplato dalla lett. c) della norma incriminatrice.
(1) Si noti che il reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. a)
P. Q. M.
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186,
comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui omette di
sanzionare con la pena e con le sanzioni amministrative accessorie
previste dalla lett. c) della norma stessa il fatto di guida in stato
di ebbrezza accertato in via sintomatica;
Solleva, altresi', questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in
cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo, anziche'
quale illecito penale punito ai sensi del comma 2, lett. c), il
rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti indicati ai
comma 3, 4 e 5 dello stesso art. 186; per contrasto delle norme
indicate con gli artt. 3 e 27, terzo comma Cost.
Dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento in corso.
Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza
al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, addi' 1 aprile 2008
Il giudice: Di Censo