N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile - 6 maggio 2008
Ordinanza del 6 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da M. R. contro I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al coniuge superstite nella misure del 50 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto - Estensione al convivente more uxorio - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Violazione del principio di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei parenti a carico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia). - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita al figlio naturale pari al 20 per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, anziche' al 40 per cento, come previsto per gli orfani di entrambi i genitori, in caso di genitore superstite convivente more uxorio - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione dei principi di tutela della famiglia e dei figli - Lesione del principio di tutela del lavoratore e dei familiari a carico in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali - Violazione dei principi statuiti dalla normativa internazionale (Trattato U.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., Convenzione dei diritti sull'infanzia). - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117.(GU n.38 del 10-9-2008 )
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza di sospensione della causa Rg.
n. 5421/06 e conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale ex art. 295 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2006, la sig.ra R. M., in
proprio e quale esercente la patria potesta' sul figlio minore J. P.
Q., ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 30
e 38 della Costituzione in merito alla richiesta della rendita Inail
a lei dovuta in relazione al 50% della retribuzione percepita dal
convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a
seguito d'infortunio sul lavoro, in data 15 dicembre 2004, ovvero la
somma di € l7.216,46.
In subordine, la ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuto il
diritto del minore ad una rendita Inail pari al 40% della
retribuzione annua del padre e pertanto, previa eventuale sospensione
del procedimento per rimessione degli atti alla Corte costituzionale
per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
85 d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 30 e 31
Cost., ha chiesto la condanna dell'Inail al pagamento di €
6.886, 62.
Si e' costituita quindi in giudizio l'Inail, chiedendo il rigetto
della domanda avversaria.
La causa, in ragione delle dimissioni dagli incarichi giudiziari
da parte del giudice assegnatario, e' stata riassegnata allo
scrivente giudice che, all'udienza del 28 marzo u.s., ha disposto il
deposito di note autorizzate.
Quindi, con note depositate in data 25 marzo 2008, la ricorrente,
svolte ulteriori considerazioni, ha segnalato il contrasto dell'art.
85, d.P.R. n. 1124/1965 anche in relazione agli artt. 11 e 117 della
Costituzione, insistendo sulle domande subordinate gia' proposte e di
conseguenza ha chiesto al giudice la sospensione del giudizio per
l'invio degli atti a codesta ill.ma Corte.
Nel predetto atto, inoltre, la ricorrente ha rilevato un contrasto
del medesimo art. 85 con l'art. 12 del Trattato C.E. e dunque, previa
richiesta di sospensione del giudizio per rimessione agli atti anche
alla Corte di Giustizia della Corte Europea, ha insistito
nell'accoglimento delle medesime conclusioni.
Cio' posto, il sottoscritto giudicante, ritenuta la necessita' di
risolvere la questione nonche' la non manifesta infondatezza della
stessa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sospende il processo e rimette
gli atti alla Corte costituzionale affinche' giudichi sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 in
relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione.
M o t i v i
1. - Quanto alla domanda svolta dalla sig.ra M. in proprio:
a) Art. 2 Costituzione.
L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, prevedendo che in caso di
decesso del lavoratore, sia disposta una rendita per il coniuge nella
misura del 50% e del 20% per ciascun figlio ovvero il 40% per gli
orfani di entrambi i genitori, non risulta innanzitutto in linea con
l'art. 2 della Costituzione in quanto, non garantendo al convivente
more uxorio la rendita del 50% prevista invece per il coniuge, non
garantisce adeguata tutela alla famiglia di fatto che, al pari di
quella fondata sul matrimonio, rende possibile lo svolgimento della
personalita' dell'individuo.
b) Art. 3 Costituzione.
L'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 violerebbe anche l'art. 3 della
Costituzione in particolare laddove prevede la pari dignita' di tutti
i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali ed
afferma che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale d'impedimento al pieno sviluppo della
persona umana.
Il predetto articolo, infatti, nega il diritto alla rendita al
convivente more uxorio anche quando la convivenza ha acquistato i
caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale.
c) Art. 31 Costituzione.
E' violato anche l'art. 31 Costituzione il quale dispone: «la
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze, la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Tale
principio, detto del favor familiaris, obbliga la Stato ad impegnarsi
per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque sia la sua
forma.
Allo stesso favor, si ispira anche la Convenzione sui diritti
dell'infanzia siglata a New York in data 20 novembre 1989 che nel suo
art. 27, impone agli Stati parti di adottare adeguati provvedimenti,
in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i
loro mezzi, per aiutare i genitori ad attuare il diritto di ogni
fanciullo «a un livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale».
d) Art. 38 Costituzione.
La Repubblica, in virtu' dell'art. 38 Costituzione, e'
direttamente investita delle funzioni di assistenza e previdenza
sociale che garantiscano al lavoratore e ai familiari a suo carico,
un'adeguata protezione verso i rischi professionali e non.
In virtu' di tale principio, l'art. 1 della legge 13 novembre
2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali» si propone di promuovere
interventi e servizi sociali, interventi per garantire la qualita'
della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, di prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di
disabilita', bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Cio' posto, risulta costituzionalmente illegittimo l'art. 85,
d.P.R. n. 1124/1965 poiche' non consente al genitore non coniugato di
provvedere al mantenimento dei propri figli e non previene o riduce
in alcun modo le condizioni di bisogno e disagio individuale e
familiare.
2. - Quanto al minore J. Q.
Come detto, ai sensi dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965, in
conseguenza di morte per infortunio, spetta una rendita pari al «20%
per ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto e/o
riconoscibile e adottivo fino al raggiungimento del diciottesimo anno
d'eta' ed il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori».
La normativa, pero', non prende in considerazione - tenuto anche
conto dell'epoca in cui e' stata adottata - l'ipotesi del decesso di
un genitore in una situazione di consolidata famiglia di fatto, con
la conseguenza che anche in questo caso viene erogato al figlio
superstite solo il 20% della rendita.
In questo modo pero' viene sottratta al figlio anche quella quota
della rendita riservata al coniuge che - come detto - e' pero'
naturalmente destinata a soddisfare le esigenze del nucleo familiare
e non soltanto quelle di sostentamento del coniuge stesso. Tale dato
e' riconosciuto anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia
siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia
con legge n. 176 del 27 maggio 1991 che, per garantire protezione e
cure particolari al fanciullo, prevede la tutela anche della famiglia
(non strettamente e giuridicamente intesa) come «unita' fondamentale
della societa' e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di
tutti i suoi membri ed, in particolar modo, dei fanciulli».
In particolare, l'art. 27 della Convenzione, riconosce il diritto
di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente a consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale spettando
ai genitori la responsabilita' fondamentale di assicurare le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
Di contro, spetta agli Stati parte adottare «ogni adeguato
provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da
parte dei suoi genitori».
E dunque, proprio per effetto di tale art. 27 della Convenzione,
il diniego opposto dall'Inail a riconoscere una rendita inferiore
spettante alla madre sol perche' non riconosciuta come «coniuge»,
incide, come ovvio, sulle garanzie offerte al minore.
Nel caso de quo, infatti, la rendita spettante alla sig.ra M.
sarebbe ridotta ad € 382,59 sol perche' quest'ultima non era
coniugata con il lavoratore deceduto.
Pare essere del tutto incostituzionale che un adeguato sviluppo
della personalita' e della vita del minore Jacopo Quartirolo non
possa essere equamente garantito perche' i genitori del minore stesso
non erano uniti nel giuridico vincolo del matrimonio.
Ed inoltre si rileva che la soluzione adottata dalla normativa
vigente non e' condivisibile neppure laddove non riconosce la
famiglia di fatto.
Al convivente superstite infatti, non e' riconosciuta alcuna
rendita, sebbene al minore dovrebbe essere riconosciuta quella quota
di rendita aggiuntiva che, nell'ipotesi di famiglia giuridicamente
riconosciuta, e' conglobata nella rendita complessivamente destinata
al coniuge nella sua qualita' di superstite amministratore del menage
familiare.
Il detto principio e' stato anche accolto da codesta ill.ma Corte
adita, allorche', con sentenza n. 360 del 18 dicembre 1985, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del predetto articolo
nella parte in cui dispone che «nel caso di infortunio mortale
dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40%
della rendita, ma esclude che detta rendita spetti anche all'orfano
dell'unico genitore che l'ha riconosciuto».
Pertanto in riferimento al minore, questo giudicante intende
sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85
d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 30 e 31
Costituzione. Ed infatti la norma violerebbe il combinato disposto
dagli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione perche' prevede
un'irragionevole disparita' di trattamento tra i figli nati fuori dal
matrimonio e quelli naturali.
Ogni minore ha infatti il diritto assoluto e inviolabile (art. 2)
al pieno sviluppo della sua personalita' (art. 3) e ad una vera
famiglia (art. 30) che gli garantisca tale sviluppo.
L'art. 30 della Costituzione risulta quindi violato sia sotto il
profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed
educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio (e' il cosiddetto
principio di «responsabilita' genitoriale» secondo cui la condizione
dei figli deve essere considerata unica a prescindere dalla
qualificazione del loro status, ex pluribus Corte costituzionale
sentenza 21 ottobre 2005, n. 394 e, conforme, Corte costituzionale
sentenza 13 maggio 1998, n. 166), sia sotto il profilo dell'obbligo
per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela
giuridica e sociale.
L'art. 31 Costituzione, al suo secondo comma, dispone che «la
Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
Tale norma sancisce il principio del c.d. favor sia nei confronti
della famiglia sia del minore ed individua a livello costituzionale i
cardini di ampio programma d'intervento a sostegno della famiglia e
di protezione d'infanzia e gioventu'.
Insieme a detta norma anche l'art. 30 della Costituzione si
impegna a considerare le singole disposizioni relative a gioventu' e
infanzia non quali forme episodiche di tutela e di soggetti
istituzionalmente deboli, ma come elementi costitutivi di una
strategia d'intervento legislativo fortemente innovativa, dove favor
minoris significa promozione dei diritti del minore individuato nella
sua condizione di cittadino in formazione.
La predetta tutela poi trova esplicito riferimento nell'art. 24
della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7
dicembre 2000, il quale sancisce il diritto dei bambini al benessere
e afferma il principio dell'interesse superiore del bambino in tutti
gli atti compiuti da autorita' pubbliche o da istituzioni private.
Pari tutela viene garantita dai citati artt. 26 e 27 della
Convenzione sui diritti dell'Infanzia siglata a New York il 20
novembre 1989.
Tutto cio' posto, il citato art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 viola
l'art. 31 della Costituzione poiche' non garantisce al minore J.
idonea protezione economica, nonche' l'art. 10 della Costituzione in
quanto non conforme alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
Con note difensive depositate in data 25 marzo 2008, la ricorrente
sollevava inoltre l'illegittimita' della norma in esame, con
riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione nonche' perche' in
palese contrasto con l'art. 12 del Trattato istitutivo della
Comunita' Europea.
3. - Sugli artt. 11 e 117 Costituzione.
a) La posizione della sig.ra R. M.
L'art. 117 della Costituzione prevede che la «potesta' legislativa
e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali».
In realta' tale principio trova fondamento nell'art. 11 della
Costituzione che, in seguito ad una costante interpretazione
giurisprudenziale, ha legittimato, fino all'effettiva approvazione
dell'art. 117 Costituzione, le limitazioni di sovranita' necessarie
per dar vita a ordinamenti sopranazionali quale quello dell'Unione
Europea.
E' il principio del primato del diritto comunitario sul diritto
interno e di efficacia diretta del diritto comunitario.
Ebbene, l'art. 85 del d.P.R. n. 1126/1965 e' illegittimo perche'
in evidente contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.
La norma, infatti, non rispetta i vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario (Trattato U.E., Carta dei Diritti
fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionale (Convenzione
di diritti sull'Infanzia).
Infatti, il Trattato prevede inoltre, all'art. 13 Trattato C.E. un
meccanismo attivabile dal Consiglio, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento Europeo, al fine di combattere le
discriminazioni comunque verificatesi all'interno dell'Unione
Europea.
Ed inoltre, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., in data 7
dicembre 2000 all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione
fondata sulla nascita e, al secondo comma, prevede che «nell'ambito
d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Europea e del
Trattato sull'Unione Europea, e' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza».
In relazione a cio', la Corte di Giustizia europea ritiene che il
principio della parita' di trattamento e del divieto di
discriminazione sia un principio generale del diritto comunitario
(cfr., sul tema, Corte di Giustizia Europea, II sezione, C 307/05 del
13 settembre 2007; Sentenza della Corte, Grande Sezione, C - 300/04
del 12 settembre 2006, sentenza della Corte, I sezione, C - 258/04
del 15 settembre 2005) . In base a questo principio generale,
situazioni simili non devono essere trattate in modo diverso.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente, in proprio e
quale esercente la patria potesta' sul figlio minore, in conseguenza
di quanto stabilito dall'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965, subisce una
discriminazione in ragione della sua nazionalita'.
Ed infatti, come vedremo, se la ricorrente fosse stata convivente
more uxorio di un cittadino non italiano o se il sig. Q. avesse
subito l'incidente mortale in uno stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia (in base al Regolamento CEE 1408/71, la legge applicabile
e' infatti quella del Paese in cui viene svolta l'attivita'
lavorativa, a prescindere dalla residenza), la ricorrente avrebbe
avuto diritto a percepire l'indennita' prevista in caso di decesso
sul lavoro.
Ed ancora, in merito all'importanza e valenza della convivenza, si
ritiene di dover segnalare la decisione della Corte di Giustizia
relativa alla Causa C - 267/06 Maruko.
Tale causa verteva su un caso di convivenza omosessuale, ma il
principio dalla stessa sentenza disposto ben si attaglia al caso di
convivenza more uxorio che ci occupa.
La Corte di Giustizia, infatti, ha affermato che: «Se il combinato
disposto degli artt. 1 e 2 n. 2, lett. a) della Direttiva 2000/78/Ce
osti a disposizioni dello statuto di un regime previdenziale
integrativo del tipo di cui alla presente fattispecie, ai sensi delle
quali un convivente registrato non riceve, alla morte del suo
compagno, alcuna prestazione di reversibilita' analoga a quella
prevista per le persone coniugate, in una comunione fondata
sull'assistenza e disponibilita' reciproche formalmente costituita
per tutta la durata della vita».
Ed infatti, ai termini dell'art. 2 della Direttiva citata,
s'intende per «principio della parita' di trattamento», l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei
motivi di cui all'art. 1 della stessa direttiva; mentre ai sensi
dell'art. 2, n. 2 lett. a) della citata norma comunitaria
sussisterebbe una discriminazione diretta quando, sulla base di uno
qualsiasi dei motivi di cui all'art. 1 di tale direttiva, una persona
e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata un'altra in analoga situazione. Il n. 2, lett. b), sub i)
dello stesso art. 2 dispone che sussiste discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente
neutri, possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le
persone che professano una determinata religione o ideologia di altra
natura, le persone portatrici di particolari handicap, le persone di
una particolare eta' o di una particolare tendenza sessuale rispetto
ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale
prassi siano oggettivamente giustificati da una finalita' legittima e
i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari.
Cio' posto, la sentenza continua disponendo che: «Il Giudice a quo
ritiene che, tenuto conto di tale ravvicinamento tra matrimonio e
unione solidale che esso considera come un'equiparazione progressiva
... all'unione solidale, senza essere identica al matrimonio, ponga
le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei
coniugi per quanto concerne la prestazione ai superstiti».
Da quanto precede, il giudice comunitario precisa che: «Il
combinato disposto degli artt. 1 e 2 delle Direttive 2000/78 osta ad
una normativa come quella controversa nella causa principale in base
alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto
un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una
prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge
superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe
la persona dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei
coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. E'
compito del giudice a quo verificare se, nell'ambito di un'unione
solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella
di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista
dal regime previdenziale di categoria ...».
E' pertanto evidente che la legislazione italiana, negando la
maggior quota spettante alla ricorrente, in quanto non coniugata con
il deceduto sig. E. Q., si pone in contrasto con i principi
legislativi e giurisprudenziali comunitari.
La ricorrente, in qualita' di convivente, non coniugata, (e cosi'
naturalmente il figlio minore) subisce una discriminazione per il
solo fatto di essere cittadina italiana e per aver convissuto (per
oltre 14 anni) more uxorio con un cittadino italiano, senza contrarre
matrimonio.
La legge italiana, infatti, impone la condizione di coniuge al
fine di ricevere il 50% della rendita assicurativa.
L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 e' pertanto illegittimo sia per
contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione, in quanto non rispetta
il vincolo derivante dalle norme di diritto comunitario sia perche'
viola l'art. 12 del Trattato C.E.
La violazione del principio di parita' di trattamento e del
divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza risulta
evidente.
b) La posizione del minore J. M.
Ed allo stesso modo anche il minore J. Q. Se, infatti, egli fosse
nato da padre non italiano o se l'infortunio mortale fosse avvenuto
in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, il minore
avrebbe infatti ricevuto non solo la rendita nella percentuale
prevista per gli orfani superstiti, ma avrebbe beneficiato anche
della percentuale riservata alla madre in qualita' di convivente.
L'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 e' in contrasto anche con gli
obblighi internazionali.
Con particolare riferimento ai diritti dei minori, oltre alla gia'
esaminata Convenzione sui diritti dell'infanzia, si segnala l'art. 24
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che cosi'
dispone: «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti
da autorita' pubbliche o da istituzioni private, l'interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente».
Anche tale norma dunque sancisce il principio del favor minoris
secondo cui l'interesse superiore del minore deve prevalere su tutti
gli atti compiuti da autorita' pubbliche o istituzioni private; la
nostra Costituzione colloca il detto principio negli artt. 30 e 31,
secondo comma.
Come noto, detta Carta «e' ormai considerata pienamente operante
come punto di riferimento essenziale non solo per le attivita' delle
istituzioni comunitarie, ma anche per l'attivita' interpretativa dei
giudici europei, tanto che e' costantemente richiamata negli atti
degli organi europei ma anche invocata piu' volte nelle conclusioni
dell'avvocato generale nei giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia
Europea». (Cfr. Corte d'appello di Roma, 11 aprile 2002).
I tre avvocati generali Tizzano, Leger e Mischo hanno dichiarato
che «la Carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne
costituiscono l'oggetto al piu' alto rango dei valori comuni agli
Stati membri».
E dunque, oltre ai principi costituzionali, vi e' anche un
principio di diritto comunitario che tutela gli interessi dei minori.
Non solo. La gia' citata Convenzione sui diritti dell'infanzia,
all'art. 27, prevede espressamente che «gli Stati parti riconoscono
il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale ... gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento al
fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi
genitori o altre persone aventi una responsabilita' finanziaria nei
suoi confronti».
Come visto, invece, il minore J. Q. percepisce una rendita Inail
pari al 20% della retribuzione annua relativa al padre, per un
importo mensile pari ad € 382,59, di certo non sufficiente a
garantirgli un livello sufficiente al suo sviluppo.
Pertanto l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 e' pertanto illegittimo
perche' in palese contrasto non solo con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione per violazione degli obblighi internazionali ma anche
perche' viola le disposizioni contenute nelle citate convenzioni
internazionali.
P. Q. M.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27 marzo 2008 ai
sensi degli artt. 295 c.p.c., sospende il processo e rimette gli atti
alla Corte costituzionale affinche' giudichi sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965 in relazione agli
artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e sulla conformita'
del predetto art. 85 d.P.R. 1124/1965 agli art. 12 e 13 del Trattato
C.E.
Milano, addi' 28 aprile 2008
Il giudice: Peragallo